Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 11 luglio 2019, n. 71
Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie
turistiche
1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato da:
a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e le linee ad essa interconnesse;
b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che gia' esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, con riferimento alle medesime reti;
c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, purche' posti sotto la responsabilita' dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di certificato di sicurezza o altro titolo di idoneita' all'esercizio»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che esercitera' il servizio di trasporto di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che esercitera' il servizio di trasporto turistico».

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9 agosto
2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in
corso di dismissione situate in aree di particolare pregio
naturalistico o archeologico), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 agosto 2017, n. 196, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Gestione dei servizi di trasporto turistico e
delle attivita' commerciali connesse). - 1. Per
l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle
attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento
di spazi museali e le iniziative di promozione
turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, le
amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa
pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta
giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la
ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto
ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il
contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione puo' procedere
liberamente all'affidamento e alla definizione del
conseguente contratto, purche' nel rispetto dei principi di
imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori
che abbiano manifestato interesse, fermo restando il
rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato
da:
a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura
nazionale e le linee ad essa interconnesse;
b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero soggetti che
gia' esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sulle
reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal
resto del sistema ferroviario, con riferimento alle
medesime reti;
c) altri soggetti, quali musei ferroviari e
associazioni, purche' posti sotto la responsabilita' dei
soggetti di cui alle lettere a) e b) in possesso di
certificato di sicurezza o altro titolo di idoneita'
all'esercizio.
2. I soggetti che intendono manifestare il proprio
interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizi di
trasporto turistico e delle attivita' commerciali connesse
ne fanno domanda:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale;
b) alle regioni interessate per le ferrovie
regionali.
3. Nella domanda il richiedente indica le tratte
ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che
intende utilizzare, la frequenza delle corse, il soggetto
di cui al comma 1-bis che esercitera' il servizio di
trasporto turistico nonche' le tipologie di attivita' di
promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la
regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e delle regioni
interessate, ciascuno per i profili di propria competenza,
puo' formulare un diniego motivato alla presentazione della
candidatura o della manifestazione di interesse entro
sessanta giorni dalla ricezione, qualora il soggetto,
invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni,
non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di
domanda indirizzata alle regioni, queste ultime
acquisiscono anche il parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla
competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale
ai fini della valutazione degli effetti sul sistema
ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo e delle regioni
relativamente alle attivita' commerciali connesse, ivi
compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di
promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle
stazioni, sono vincolanti.
4. Alle procedure di affidamento di cui al presente
articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le
disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui
al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti per le
attivita' connesse al servizio di trasporto turistico in
favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto
2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381.
6. Le procedure di cui al presente articolo sono
esperite esclusivamente per via telematica.».
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede