| Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 11 luglio 2019, n. 71 |  
| Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1   Modifiche all'articolo 5 della  legge  9  agosto  2017,  n.  128,  in  materia di affidamento dei  servizi  di  trasporto  nelle  ferrovie  turistiche   1. All'articolo 5 della legge 9 agosto 2017, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:       «1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato da:   a) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per l'infrastruttura ferroviaria nazionale e  le linee ad essa interconnesse;   b) imprese ferroviarie di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ovvero  soggetti  che  gia'  esercitano  servizi ferroviari ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, sulle reti  ferroviarie  isolate  dal  punto  di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario,  con  riferimento alle medesime reti;   c) altri soggetti, quali musei ferroviari e  associazioni,  purche' posti sotto la responsabilita' dei soggetti di cui alle lettere a)  e b) in  possesso  di  certificato  di  sicurezza  o  altro  titolo  di idoneita' all'esercizio»;   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «l'impresa ferroviaria che esercitera' il servizio di trasporto di cui al capo  II  del  decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,» sono sostituite dalle  seguenti: «il soggetto di cui al comma 1-bis che  esercitera'  il  servizio  di trasporto turistico».  
                                     N O T E 
           Avvertenza:               Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.               - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 9  agosto          2017, n. 128 (Disposizioni per  l'istituzione  di  ferrovie          turistiche mediante il reimpiego di linee in  disuso  o  in          corso di dismissione situate in aree di particolare  pregio          naturalistico o archeologico),  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 23 agosto 2017, n.  196,  come  modificato  dalla          presente legge:               «Art. 5 (Gestione dei servizi di trasporto turistico  e          delle   attivita'   commerciali   connesse).   -   1.   Per          l'affidamento dei servizi di trasporto  turistico  e  delle          attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento          di  spazi   museali   e   le   iniziative   di   promozione          turistico-ricreativa, sia a bordo che  nelle  stazioni,  le          amministrazioni di cui al comma  2  procedono  alla  previa          pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno  trenta          giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la          ricerca di soggetti gestori, ovvero  comunicano  l'avvenuto          ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il          contenuto del contratto proposto. Trascorso il  periodo  di          pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione puo' procedere          liberamente  all'affidamento   e   alla   definizione   del          conseguente contratto, purche' nel rispetto dei principi di          imparzialita' e di parita' di trattamento fra gli operatori          che  abbiano  manifestato  interesse,  fermo  restando   il          rispetto dell'articolo 80 del  codice  di  cui  al  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50.               1-bis. Il servizio di trasporto turistico e' esercitato          da:                 a) imprese ferroviarie di cui al capo II del  decreto          legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  per  l'infrastruttura          nazionale e le linee ad essa interconnesse;                 b) imprese ferroviarie di cui al capo II del  decreto          legislativo 15 luglio 2015, n.  112,  ovvero  soggetti  che          gia' esercitano servizi ferroviari ai sensi del decreto del          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753,  sulle          reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale  dal          resto  del  sistema  ferroviario,  con   riferimento   alle          medesime reti;                 c)  altri  soggetti,   quali   musei   ferroviari   e          associazioni, purche' posti sotto  la  responsabilita'  dei          soggetti di cui  alle  lettere  a)  e  b)  in  possesso  di          certificato  di  sicurezza  o  altro  titolo  di  idoneita'          all'esercizio.               2. I soggetti  che  intendono  manifestare  il  proprio          interesse ovvero candidarsi alla gestione  dei  servizi  di          trasporto turistico e delle attivita' commerciali  connesse          ne fanno domanda:                 a) al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura          ferroviaria nazionale;                 b)  alle  regioni   interessate   per   le   ferrovie          regionali.               3.  Nella  domanda  il  richiedente  indica  le  tratte          ferroviarie interessate,  la  tipologia  dei  rotabili  che          intende utilizzare, la frequenza delle corse,  il  soggetto          di cui al  comma  1-bis  che  esercitera'  il  servizio  di          trasporto turistico nonche' le tipologie  di  attivita'  di          promozione turistico-ricreativa che intende esercitare.  Il          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  o   la          regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e  delle          attivita'  culturali  e  del  turismo   e   delle   regioni          interessate, ciascuno per i profili di propria  competenza,          puo' formulare un diniego motivato alla presentazione della          candidatura  o  della  manifestazione  di  interesse  entro          sessanta  giorni  dalla  ricezione,  qualora  il  soggetto,          invitato a fornire i necessari chiarimenti e  integrazioni,          non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel  caso  di          domanda   indirizzata   alle   regioni,    queste    ultime          acquisiscono  anche   il   parere   del   Ministero   delle          infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti alla          competenza sulle tratte interconnesse alla  rete  nazionale          ai  fini  della  valutazione  degli  effetti  sul   sistema          ferroviario nazionale. I pareri del Ministero  dei  beni  e          delle attivita' culturali e del  turismo  e  delle  regioni          relativamente  alle  attivita'  commerciali  connesse,  ivi          compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di          promozione turistico-ricreativa,  sia  a  bordo  che  nelle          stazioni, sono vincolanti.               4. Alle procedure di affidamento  di  cui  al  presente          articolo si applicano, ove ne ricorrano i  presupposti,  le          disposizioni  del  citato  codice   di   cui   al   decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50.               5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui          al comma 2 di  procedere  ad  affidamenti  diretti  per  le          attivita' connesse al servizio di  trasporto  turistico  in          favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla          legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti  di  volontariato          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   delle          organizzazioni non governative di cui alla legge 11  agosto          2014, n. 125, e delle cooperative sociali di cui alla legge          8 novembre 1991, n. 381.               6. Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  sono          esperite esclusivamente per via telematica.».    |  
|   |                                 Art. 2 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 11 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri  Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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