Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 giugno 2019 |
Modifiche del decreto 11 agosto 2017 recante criteri, procedure e modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che introduce nel citato decreto-legge n. 189 del 2016 l'art. 20-bis, recante «Interventi volti alla ripresa economica»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017, recante i criteri, le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, in favore delle imprese localizzate nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Considerato che i vice commissari di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali e' affidata la gestione dell'intervento disciplinato dal decreto interministeriale 11 agosto 2017, con comunicazione del 30 maggio 2018 hanno rappresentato criticita' nell'applicazione del suddetto intervento, richiedendo modifiche al decreto interministeriale 11 agosto 2017 al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento pubblico; Ritenuto pertanto opportuno, al fine di assicurare una migliore attuazione della misura, nonche' il massimo perseguimento degli obiettivi di ripresa economica fissati dal citato art. 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, apportare modifiche alla disciplina recata dal decreto interministeriale 11 agosto 2017;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2017 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 4: 1) al comma 1, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in due esercizi consecutivi individuati tra quelli intercorrenti tra gli esercizi 2017 e 2020 compresi»; 2) al comma 2, le parole: «del 30 per cento» sono soppresse; 3) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui al comma 1»; b) all'art. 5, comma 2, lettera a), le parole: «del 30 per cento» sono soppresse; c) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Cumulo delle agevolazioni). - 1. Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 5, comma 3, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa per i medesimi costi della produzione, nei limiti dei costi della produzione stessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esenzione»; d) all'art. 9: 1) al comma 2, le parole: «dell'esercizio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ultimo esercizio costituente il biennio di cui all'art. 4, comma 1»; 2) al comma 5, le parole: «negli esercizi 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio di cui all'art. 4, comma 1»; e) all'art. 11: 1) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre dell'anno successivo al biennio di cui all'art. 4, comma 1»; 2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che, per effetto del cumulo delle agevolazioni, si eccedano i limiti di cui all'art. 6, comma 1». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2019
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019 Reg.ne Prev. n. 794. |
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