| Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 11 luglio 2019 |  
| Liquidazione coatta amministrativa de «Le Crociate  soc.  coop.»,  in Roma e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;   Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di  adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita' ex art 2545 septiesdecies codice  civile  nei  confronti  de  «Le  Crociate  soc. coop.»;   Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI  dalla quale sono emersi gli estremi per  l'adozione  del  provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del  codice civile;   Considerato  quanto  emerge  dalla  visura   camerale   aggiornata, effettuata d'ufficio presso il  competente  registro  delle  imprese, dalla  quale  si  evince  che  l'ultimo  bilancio  depositato   dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31  dicembre  2012,  evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a  fronte  di  un attivo  patrimoniale  di euro  975.199,00,  si  riscontra  una  massa debitoria  di euro  1.195.761,00  ed  un  patrimonio  netto  negativo di euro - 301.447,00;   Considerato che in data 13 luglio 2018 e' stato  assolto  l'obbligo di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti interessati;   Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria, avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta elettronica certificata;   Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto  di  dover disporre  la  liquidazione  coatta  amministrativa   della   suddetta societa';   Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;   Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   «Le Crociate soc. coop.», con  sede  in  Roma  (codice  fiscale  n. 11203051005) e' posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae,  e'  nominato  commissario  liquidatore  l'avv. Giovanni  Gigli,  nato   a   Roma   il   25   novembre   1954   (C.F. GGLGNN54S25H5L1J), e ivi domiciliato in via Conca d'Oro n. 287.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Con  successivo  provvedimento  sara'   definito   il   trattamento economico del commissario liquidatore  ai  sensi  della  legislazione vigente.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di ricorso  straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   ove   ne sussistano i presupposti di legge.     Roma, 11 luglio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
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