| Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2019 |  
| Disposizioni applicative in materia di  credito  d'imposta,  per  gli esercenti attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.  |  
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               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                            di concerto con 
               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198,  recante  «Istituzione  del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  e  deleghe al  Governo  per  la  ridefinizione  della  disciplina  del  sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica  e televisiva locale, della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei giornalisti e della composizione e  delle  competenze  del  Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione  del  servizio   pubblico   radiofonico,   televisivo   e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente  le  fonti  di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le  modalita' di  ripartizione  del  Fondo  per  il  pluralismo   e   l'innovazione dell'informazione;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in  particolare  l'art.  1, comma 806, con cui si dispone che «Per gli anni  2019  e  2020,  agli esercenti  attivita'  commerciali  che  operano  esclusivamente   nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste  e  periodici e' riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020,  un  credito  d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP  e  TARI con riferimento ai locali dove si svolge  la  medesima  attivita'  di vendita di giornali, riviste e periodici  al  dettaglio,  nonche'  ad altre spese di locazione o ad altre spese individuate con il  decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti  vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui  al presente comma e' stabilito  nella  misura  massima  di  2.000  euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attivita'  commerciali non esclusivi, come individuati dall'art.  2,  comma  3  del  decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 179,  a  condizione  che  la  predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto vendita al  dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento»;   Visto altresi' l'art. 1, comma 807 della citata legge  n.  145  del 2018, ai sensi del quale «Gli esercizi di cui al  comma  806  possono accedere al credito d'imposta nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  al regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  "de  minimis".  Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241, mediante modello F24»;   Visto, inoltre, il successivo art. 1, comma 808 della legge n.  145 del  2018,  secondo  il  quale  «Con  decreto  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono   stabilite   le disposizioni applicative dei commi 806 ed 807 anche  con  riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti»;   Visto, infine, l'art. 1, comma 809 della legge n. 145 del 2018,  in base al quale «Agli oneri derivanti dai commi 806 a 808 si  provvede: a) quanto 13 milioni di euro nell'anno 2019 e a  4  milioni  di  euro nell'anno 2020, mediante corrispondente  riduzione  della  quota  del Fondo per il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  spettante alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; b) quanto a  13  milioni di euro nell'anno 2020,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  gia' destinate al credito di imposta di cui all'art. 4  del  decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  16 maggio 2012, n. 103. Il Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'art.  6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  13 milioni di euro per l'anno 2020»;   Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2001,  n.  170,  recante «Riordino  del  sistema  di  diffusione  della  stampa  quotidiana  e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile  1999,  n.  108» ed, in particolare, l'art. 2 nel quale  e'  definito  il  sistema  di vendita della stampa quotidiana e periodica articolato  su  tutto  il territorio nazionale in punti vendita esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, e non  esclusivi,  che possono vendere  alle  condizioni  stabilite  dal  medesimo  decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;   Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle dichiarazioni»  ed,  in  particolare,  l'art.  17  che   prevede   la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;   Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  utilizzati  nel  limite annuale di euro 250.000;   Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  anche  in  adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma  6,  in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;   Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e  108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  del  18  dicembre 2013, agli aiuti de minimis;   Visto  l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato prevedendo che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di  cumulo  e  degli obblighi di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso  il  Ministero dello sviluppo economico;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52, comma  6  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e   successive modificazioni ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto  2017,  e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la registrazione dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche tramite  cui   estrarre   le   informazioni   relative   agli   aiuti precedentemente erogati al soggetto  richiedente  per  accertare  che nulla osti alla concessione degli aiuti; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                  Oggetto e categorie di beneficiari 
   1. Ai sensi dell'art. 1,  commi  da  806  a  808,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto un credito d'imposta in favore dei soggetti di seguito indicati:     a) esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;     b) esercenti attivita' commerciali di vendita di merci  abilitati alla vendita di quotidiani  o  periodici  alle  condizioni  stabilite dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.  170, «cosiddetti  punti  vendita  non  esclusivi»,  a  condizione  che  la predetta attivita' commerciale rappresenti l'unico punto  vendita  al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 2 
                               Requisiti 
   1. Sono requisiti di ammissione al beneficio  di  cui  all'art.  1, comma 1:     a) la sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello spazio economico europeo;     b) la residenza fiscale in  Italia  ovvero  la  presenza  di  una stabile   organizzazione   sul   territorio   nazionale,   cui    sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici;     c) l'indicazione, per i punti vendita esclusivi,  del  codice  di classificazione ATECO 47.62.10 di cui al registro delle imprese;     d) l'indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di  uno  dei seguenti codici di classificazione ATECO, di cui  al  registro  delle imprese:       1) rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);       2) rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);       3) bar, inclusi quelli  posti  nelle  aree  di  servizio  delle autostrade e all'interno di  stazioni  ferroviarie,  aereoportuali  e marittime (codice 56.3);       4) strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);       5) esercizi adibiti prevalentemente alla  vendita  di  libri  e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie  di  mq.  120 (codice 47.61).     |  
|   |                                 Art. 3 
              Parametri di calcolo del credito d'imposta 
   1.  Per   gli   esercenti   attivita'   commerciali   che   operano esclusivamente nel settore della vendita al  dettaglio  di  giornali, riviste e periodici, il  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1  e' parametrato agli  importi  pagati  dal  titolare  del  singolo  punto vendita per i  locali  in  cui  si  esercita  la  vendita,  nell'anno precedente a quello dell'istanza di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:     a) imposta municipale unica - IMU;     b) tassa per i servizi indivisibili - TASI;     c) canone per l'occupazione di suolo pubblico - COSAP;     d) tassa sui rifiuti - TARI;     e) spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come  unico  punto  vendita esclusivo nel territorio comunale.   2. Per gli esercenti le attivita' di cui all'art. 1, lettera b) del presente decreto, il credito di imposta e' parametrato alle  medesime voci elencate al comma 1, e commisurato per punto vendita al rapporto tra i  ricavi  provenienti  dalla  vendita  di  giornali,  riviste  e periodici  al  lordo  di  quanto  dovuto  ai  fornitori  e  i  ricavi complessivi, considerando per le vendite soggette ad aggio  o  ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.   3. Il credito d'imposta,  stabilito  per  ciascun  esercente  nella misura massima di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita  al dettaglio di giornali,  riviste  e  periodici,  e'  riconosciuto  nel rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo  alla  applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.     |  
|   |                                 Art. 4 
                     Accesso al credito d'imposta 
   1. Gli esercenti che intendono  accedere  al  beneficio  presentano apposita domanda, per via  telematica,  utilizzando  il  modello  che sara'  reso  disponibile  sul  sito  internet  del  Dipartimento  per l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei  due anni cui si riferisce il credito d'imposta.   2. Alla domanda di cui al comma 1  deve  essere  allegata  apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di   notorieta',   redatta   e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ognuna delle voci  di  spesa indicate all'art. 3, comma 1 del presente decreto, che  concorrono  a formare la base di calcolo del credito  d'imposta,  e  con  la  quale l'impresa attesti qualsiasi aiuto de minimis ricevuto nel  corso  dei due esercizi finanziari precedenti e  nell'esercizio  finanziario  in corso.   3. Per i punti vendita esclusivi di cui alla lettera  a)  dell'art. 1, che espongano le spese, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto (IVA), sostenute per la locazione del locale in cui e' esercitata  la vendita, alla domanda di cui al comma 1 dovra' essere allegata, oltre alla documentazione di cui al comma  2,  un'apposita  certificazione, rilasciata dal comune nel cui territorio si  svolge  l'attivita'  del richiedente, attestante l'inesistenza di altra attivita' di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale.   4. Per i punti  vendita  non  esclusivi  di  cui  alla  lettera  b) dell'art. 1, alla domanda di cui al comma 1 dovra'  essere  allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 2 e alla certificazione  di cui al comma 3, una ulteriore dichiarazione sostitutiva  di  atto  di notorieta', redatta e sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il rapporto secondo le regole di cui all'art. 3, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 5 
                 Riconoscimento del credito d'imposta 
   1. Entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui  si  riferisce il credito d'imposta, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  a  formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui  e'  riconosciuto il credito medesimo, con il relativo importo spettante a ciascuno nei limiti di cui all'art. 3, comma  3.  Tale  elenco  e'  approvato  con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  stesso. Contestualmente, il suddetto elenco e'  trasmesso  all'Agenzia  delle entrate secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 7, comma 4.   2. Qualora  il  totale  dei  crediti  d'imposta  richiesti  risulti superiore, per ciascun anno di riferimento, alle risorse disponibili, si procede al riparto  proporzionale  tra  tutti  i  soggetti  aventi diritto. In tal caso l'elenco di cui al comma 1  e'  formato  tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.     |  
|   |                                 Art. 6 
                    Utilizzo del credito d'imposta 
   1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del  decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena    lo    scarto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 1.   2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione non deve eccedere l'importo concesso  con  il  provvedimento  di  cui all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.   3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione  del  credito  e  nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di  imposta  successivi fino a quello nel corso  del  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I soggetti con periodo di imposta non  coincidente  con  l'anno  solare indicano  il  credito  d'imposta  nella  dichiarazione  dei   redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre  dell'anno  di concessione del credito.     |  
|   |                                 Art. 7 
               Cause di revoca e di recupero del credito 
   1. Il Dipartimento per  l'informazione  e  l'editoria,  qualora,  a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza  di  uno  o piu' dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la  documentazione presentata contenga elementi  non  veritieri  o  risultino  false  le dichiarazioni rese, procede alla revoca o alla  rideterminazione  del credito di imposta.   2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi  del presente  decreto  sono  tenuti  a  comunicare   tempestivamente   al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita  dei requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.   3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede in forza dell'art. 1,  comma  6  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano  le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.   4.  Ai  fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  della corretta   fruizione   del   credito   d'imposta   riconosciuto,   il Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  l'Agenzia  delle entrate concordano, entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto, le  modalita'  telematiche  di  trasmissione  e  di interscambio dei  dati  relativi  alle  agevolazioni  concesse,  agli importi utilizzati  in  compensazione,  ai  sensi  dell'art.  17  del decreto  legislativo  9  luglio  1977,  n.  241  e  alle   variazioni eventualmente  intervenute  degli  importi  del  credito  di  imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.     |  
|   |                                 Art. 8 
                          Disposizioni finali 
   1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria   assicura l'attuazione del  presente  decreto,  ivi  compresi  gli  adempimenti relativi al registro nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  avvalendosi delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   2. Il credito di  imposta  e'  riconosciuto  nel  limite  di  spesa complessivo annuo previsto dall'art. 1,  comma  806  della  legge  30 dicembre  2018,  n.  145.  A  tal  fine,  le  relative  risorse  sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate - Fondi di bilancio» per le  regolarizzazioni  contabili  conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta concessi.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana.     Roma, 31 maggio 2019 
                                                 p. Il Presidente                                                 del Consiglio dei ministri                                                       Crimi            Il Ministro dell'economia      e delle finanze            Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  Reg.ne  succ.  n. 1358.     |  
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