| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 27 giugno 2019 |  
| Definizione delle  modalita'  di  investimento  del  Ministero  dello sviluppo  economico  attraverso  il  Fondo  di  sostegno  al  venture capital.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
                                   e 
                        IL MINISTRO PER IL SUD 
   Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di mercato»;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante «Disposizioni  urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria»,   e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.  31 «Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio  verso  le nuove imprese»;   Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17 giugno  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie  di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli articoli 107  e  108  del  Trattato  e  successive  modificazioni  ed integrazioni;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  29  gennaio 2015, recante interventi  per  lo  sviluppo  delle  piccole  e  medie imprese ad elevato potenziale  di  crescita,  ovvero  che  realizzano innovazioni nei processi, beni o servizi, mediante  investimenti  nel capitale di rischio da attuare  tramite  l'istituzione  di  un  fondo comune di investimento chiuso per operazioni di venture capital;   Vista la  delibera  CIPE  n.  52  del  1°  dicembre  2016  che,  in applicazione dell'art. 1,  comma  703,  lettera  c)  della  legge  n. 190/2014 (legge di stabilita'  2015),  approva  il  «Piano  operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza  del  Ministero dello sviluppo economico, il quale ha  l'obiettivo  di  rafforzare  e rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti  privati  e, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti  e  accesso al credito» del suddetto piano operativo, che si pone l'obiettivo  di favorire lo sviluppo  produttivo,  tecnologico  e  occupazionale  dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti nel Paese attraverso il sostegno a progetti  di  investimento  ed  eventuali  progetti  di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati da  grandi,  medie  e piccole imprese, che siano  in  grado  di  favorire  l'ammodernamento tecnologico dei processi  produttivi,  l'attrazione  di  investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di  aree  soggette  a crisi delle  attivita'  produttive,  la  transizione  industriale  di comparti produttivi strategici per la competitivita' del Paese  verso produzioni a maggiore valore aggiunto;   Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018  che  prevede,  a valere sulle risorse del «Piano operativo  imprese  e  competitivita' FSC  2014-2020»,  uno  stanziamento  di  200  milioni  di  euro   per contrastare  i  fenomeni  di  cessazione  delle  attivita'   e/o   di delocalizzazione produttiva attraverso interventi  di  sostegno  agli investimenti e all'occupazione  che  favoriscano  la  transizione  di grandi  imprese  e  complessi  industriali  di  rilevante  dimensione caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali;   Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio 2018,  recante   interventi   di   sostegno   agli   investimenti   e all'occupazione volti a  contrastare  fenomeni  di  cessazione  delle attivita' o  di  delocalizzazione  produttiva,  finanziati  a  valere sull'assegnazione di cui alla predetta delibera CIPE  n.  14  del  28 febbraio 2018;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare:     l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di  semplificare  e rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art.  1,  comma  897,  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della  medesima  legge 30 dicembre 2018, n. 145;     l'art. 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  che attribuisce  il  diritto  di  opzione   all'Istituto   nazionale   di promozione di cui all'art. 1, comma  826,  della  legge  28  dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto della quota di partecipazione  azionaria in Invitalia SGR nonche' della quota di partecipazione  in  fondi  da essa gestiti;     l'art. 1, comma 121,  che  prevede  che  le  risorse  di  cui  al precitato decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  7  maggio 2018 sono assegnate al Ministero  dello  sviluppo  economico  che  le utilizza per le finalita' di cui al comma 116 della medesima legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili con le politiche  economiche  del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di concerto con il Ministro  per il sud, sentita la cabina di regia di  cui  all'art.  1,  comma  703, lettera c), della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  ed  assicurando l'informativa al CIPE;     l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di  promuovere  gli investimenti  in  capitale  di  rischio   da   parte   di   operatori professionali,  lo  Stato,  tramite  il  Ministero   dello   sviluppo economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi  per il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in  Fondi  per il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2,  del  citato decreto-legge n. 98 del 2011;     l'art. 1, comma 207, che prevede che lo Stato puo'  sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma  206,  anche  unitamente  ad  altri investitori istituzionali, pubblici  o  privati,  privilegiati  nella ripartizione dei  proventi  derivanti  dalla  gestione  dei  predetti organismi di investimento;   Considerato che l'art. 1, comma  208,  della  richiamata  legge  30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, con decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa  agli  «Orientamenti  sugli  aiuti  di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione, del 17 giugno 2014;   Considerato che l'art. 1, comma 209, della legge n.  145  del  2018 prevede che, per le finalita' di cui  al  comma  206,  e'  istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,  il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30  milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5  milioni  di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;   Ritenuto opportuno, al fine di perseguire  con  maggiore  efficacia l'obiettivo di promozione degli interventi nel capitale di rischio  e garantire una adeguata sinergia con gli strumenti gia' in essere, che il predetto Fondo di sostegno al venture capital intervenga  altresi' in fondi gestiti dalla societa' di  gestione  del  risparmio  di  cui all'art. 1, comma 116, della citata legge n. 145 del 2018;   Ritenuto,  altresi',  opportuno  stabilire,  in  ottemperanza  alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, della  legge  n.  145  del 2018, le modalita' di utilizzo delle risorse  di  cui  alla  delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti definizioni:     a) «comunicazione»: comunicazione della Commissione  recante  gli «Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati  a  promuovere  gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2014/C 19/04);     b) «equity»: il conferimento di  capitale  in  un'impresa,  quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi  e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);     c) «Fondi per il venture capital»: gli organismi di  investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso  costituiti  sotto  forma  di societa'  di  investimento  a  capitale  fisso  ovvero  di  fondi  di investimento  alternativo  di  cui  all'art.   31,   comma   2,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la   stabilizzazione   finanziaria»,   convertito   in   legge,   con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio  2011,  n. 111,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   da   ultime intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145/2018;     d) «Fondo di sostegno al venture capital»: il Fondo  di  sostegno al venture capital istituito dall'art. 1, comma 209, della  legge  n. 145/2018 nello stato di previsione del Ministero;     e)  «investimento  nelle  PMI»:  si   intende   l'operazione   di sottoscrizione, ovvero  l'impegno  vincolante  di  sottoscrizione  di strumenti finanziari di  equity  o  quasi  equity  emessi  dalle  PMI oggetto di investimento da parte di Fondi per il venture capital;     f) «investitori privati indipendenti»:  gli  investitori  privati che non sono azionisti dell'impresa ammissibile in cui investono;     g) «legge n. 145/2018»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»   e   successive modificazioni ed integrazioni;     h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;     i) «PMI»: l'impresa che  occupa  meno  di  250  persone,  il  cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale  di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro ai sensi dell'allegato 1 al regolamento di esenzione;     j) «quasi-equity»: un tipo di finanziamento che  si  colloca  tra equity e debito e ha un rischio piu'  elevato  del  debito  di  primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al  capitale  primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene  si  basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come  debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale  privilegiato  (preferred equity);     k) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;     l) «risultato finale della  gestione  del  fondo»:  il  risultato finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra l'ammontare dell'attivo netto  liquidato,  comprensivo  di  eventuali rimborsi effettuati nel corso della durata del  fondo  e  l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato.     m) «SGR»: la societa' di gestione del risparmio di  cui  all'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018.      |  
|   |                                 Art. 2 
                  Finalita' e ambito di applicazione 
   1. Al fine di promuovere gli investimenti per il  venture  capital, il presente decreto:     a)  definisce  le  modalita'  di   investimento   del   Ministero attraverso il Fondo di sostegno al  venture  capital,  in  attuazione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 145/2018;     b) definisce le  modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  di  cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018;     c) disciplina le  modalita'  di  abrogazione  delle  disposizioni normative disciplinanti i termini  e  le  condizioni  della  gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018.      |  
|   |                                 Art. 3   Modalita' operative di intervento del Fondo di  sostegno  al  venture                               capital 
   1. Il Ministero, attraverso le risorse del  Fondo  di  sostegno  al venture capital, opera investendo in uno o piu' Fondi per il  venture capital, ovvero in uno o piu' organismi  di  investimento  collettivo del  risparmio  che  investono  in  Fondi  per  il  venture  capital, istituiti e gestiti dalla SGR o  da  altre  societa'  autorizzate  da Banca d'Italia a prestare il  servizio  di  gestione  collettiva  del risparmio.   2. Le risorse del Fondo di sostegno al venture capital  di  cui  al comma 1 possono essere  investite  negli  organismi  di  investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1:     a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto  dall'art.  4 del presente decreto, in linea con  le  disposizioni  previste  nella comunicazione o     b) in regime di esenzione, secondo quanto  previsto  dall'art.  5 del presente decreto, in  linea  con  le  disposizioni  previste  nel regolamento di esenzione o     c)   ricorrendo   congiuntamente   ad   entrambe   le   modalita' d'investimento di cui alle precedenti lettere a) e b).   3. I Fondi per il venture capital e gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio  che  investono  in  Fondi  per  il  venture capital di cui al comma 1 operano:     a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto  dall'art.  4 del presente decreto, in linea con  le  disposizioni  previste  nella comunicazione;     b) in regime di esenzione, secondo quanto  previsto  dall'art.  5 del presente decreto, in  linea  con  le  disposizioni  previste  nel regolamento di esenzione;     c) con entrambe le modalita' di intervento di cui alle precedenti lettere a) e b).      |  
|   |                                 Art. 4   Intervento a condizioni di mercato del Fondo di sostegno  al  venture                               capital 
   1. Gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al  venture capital negli organismi di investimento collettivo del  risparmio  di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati da parte del  Ministero  nel rispetto  delle  condizioni  previste  dal  «test  dell'operatore  in un'economia di mercato».   2. Ai fini di cui al comma 1 il «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui ai punti da 29 a 45 della comunicazione si intende soddisfatto, tra l'altro, quando ricorre una delle seguenti  ipotesi, alternative tra loro:     a) l'investimento da parte del Ministero e' effettuato  in  linea con le normali condizioni di mercato, che  si  intendono  soddisfatte anche nel caso in cui la SGR  sia  soggetto  autonomo,  indipendente, sottoposto a regole del  mercato,  gestito  secondo  una  prospettiva puramente  commerciale,  dotato  di  presidi   organizzativi   e   di governance  adeguati  e  le  cui  decisioni  di  investimento   siano orientate  esclusivamente  al  profitto,   ed   adottate   in   piena indipendenza e sulla base di motivazioni essenzialmente commerciali;     b) l'investimento da parte del Ministero e' effettuato unitamente ad altri investitori privati indipendenti,  la  quale  condizione  si intende  soddisfatta,  anche  alla  luce  dei  criteri  di  cui  alla comunicazione, in ciascuno dei seguenti casi:       i. sottoscrizione ovvero impegno vincolante  di  sottoscrizione da parte di investitori privati indipendenti di  quote  o  azioni  di Fondi per il venture capital, ovvero di quote o azioni  di  organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in  Fondi  per il venture capital, per un valore almeno pari al  30  per  cento  del loro ammontare totale;       ii. coinvestimento da parte di investitori privati indipendenti nelle singole operazioni effettuate dai Fondi per il venture capital, per un importo almeno pari al 30 per  cento  dell'investimento  nella singola operazione;       iii. combinazione delle modalita' indicate ai precedenti  punti i)  e  ii),  tale   da   garantire   che   le   risorse   finanziarie complessivamente apportate nella singola operazione  di  investimento nella PMI da parte di investitori privati indipendenti  siano  almeno pari al 30 per cento;       iv. qualora non siano  rispettate  le  percentuali  di  cui  ai precedenti paragrafi da i) a iii), ogni qualvolta l'intervento  degli investitori privati indipendenti, con riferimento agli altri termini, sia effettuato  alle  medesime  condizioni  ed  abbia  una  rilevanza economica effettiva, da valutare caso per caso anche alla luce  della particolarita' del mercato del venture capital.      |  
|   |                                 Art. 5   Intervento in regime di esenzione del Fondo di  sostegno  al  venture                               capital 
   1. Gli investimenti delle risorse del Fondo di sostegno al  venture capital negli organismi di investimento collettivo del  risparmio  di cui all'art. 3, comma 1, qualora non siano soddisfatte le  condizioni di cui all'art. 4, sono  effettuati  nel  rispetto  delle  condizioni previste dal Capo I del regolamento di esenzione e dall'art.  21  del medesimo regolamento di esenzione.   2. L'intervento in regime di esenzione  e'  consentito  qualora  il relativo Fondo di venture capital che riceve  risorse  dal  Fondo  di sostegno al venture capital, direttamente o tramite un  organismo  di investimento collettivo del risparmio che investe  in  Fondi  per  il venture capital, investe unicamente in favore di  PMI,  non  quotate, che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:     a) non hanno operato in alcun mercato;     b) operano in un mercato qualsiasi da meno di  sette  anni  dalla loro prima vendita commerciale;     c) necessitano di un investimento iniziale per  il  finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale  elaborato  per  il lancio di  un  nuovo  prodotto  o  l'ingresso  su  un  nuovo  mercato geografico, e' superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.   3. Per gli investimenti di cui al comma 1 deve essere  previsto  un apporto di  risorse  finanziarie  da  parte  di  investitori  privati indipendenti per un ammontare almeno pari al:     a) 10  per  cento  dell'operazione,  nel  caso  di  finanziamento concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera a);     b) 40  per  cento  dell'operazione,  nel  caso  di  finanziamento concesso alle PMI di cui al comma 2, lettera b);     c) 60  per  cento  dell'operazione,  nel  caso  di  finanziamento concesso alle PMI di cui al comma  2,  lettera  c)  e  per  ulteriori investimenti in PMI dopo il periodo di sette anni di cui al comma  2, lettera b).   4. L'investimento complessivo in ciascuna  PMI  non  puo'  eccedere l'importo di euro  15.000.000,00,  fermo  restando  il  rispetto  del limite  di  investimento  previsto  dall'art.  31,   comma   5,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, necessario  al  fine  di  ottenere  l'applicazione  del regime di esenzione di cui all'art. 31, comma 4, del decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98.   5. Negli interventi attuati ai sensi dell'art. 21  del  regolamento di esenzione, il regolamento di gestione o lo statuto degli organismi di investimento collettivo del risparmio cui  all'art.  3,  comma  1, puo' prevedere il  riconoscimento  di  un  trattamento  preferenziale dell'investitore   privato   rispetto   a   quello   pubblico   nella ripartizione  dei  proventi  o  nella  partecipazione  alle   perdite relativi all'investimento.   6.  Gli  investimenti  nel  capitale  di  rischio  effettuati   nei confronti delle sole  piccole  imprese  non  quotate  possono  essere altresi' attuati nel rispetto delle disposizioni di cui  all'art.  22 del regolamento di esenzione. In tale caso:     a) sono ammissibili le sole piccole imprese fino  a  cinque  anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno  ancora distribuito utili e che  non  sono  state  costituite  a  seguito  di fusione;     b) l'importo complessivo  dell'operazione  non  puo'  eccedere  i limiti previsti dall'art. 22, paragrafo 3, lettera c) e  paragrafo  5 del regolamento di esenzione.      |  
|   |                                 Art. 6   Modalita' di utilizzo delle risorse di cui  all'art.  1,  comma  121,                       della legge n. 145/2018 
   1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 sono investite in uno o piu' Fondi per il venture capital, ovvero  in uno o piu' organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  che investono in Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti  dalla SGR o da altre societa' autorizzate da Banca d'Italia a  prestare  il servizio di gestione collettiva del risparmio.      |  
|   |                                 Art. 7 
                        Investimenti nelle PMI 
   1. I Fondi per il venture capital  di  cui  all'art.  3  e  di  cui all'art. 6 investono esclusivamente nel capitale di  rischio  di  PMI con elevato potenziale di sviluppo  ed  innovative,  non  quotate  in mercati regolamentati, che si trovano nella fase  di  sperimentazione (seed financing), di  costituzione  (start-up  financing),  di  avvio dell'attivita' (early-stage financing) o  di  sviluppo  del  prodotto (expansion, scale up financing).   2. Qualora i Fondi per il venture capital di cui all'art.  3  e  di cui  all'art.  6,  o  un  comparto  dei  fondi  medesimi,  operino  a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 4 del presente  decreto,  e' possibile investire una quota non  superiore  al  15  per  cento  del valore degli attivi in  PMI  emittenti  azioni  quotate  e  riportate nell'elenco pubblicato dalla Consob ai sensi dell'art.  1,  comma  1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.       |  
|   |                                 Art. 8 
                   Regolamenti di gestione dei fondi 
   1. I regolamenti di gestione dei Fondi per il venture capital e dei fondi che investono in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e all'art. 6 sono predisposti dalla  relativa  societa'  di  gestione autorizzata da Banca d'Italia e  sono  tempestivamente  trasmessi  al Ministero  per  la  propria  preventiva  approvazione,  prima   della sottoscrizione da parte del  Ministero  delle  quote  del  rispettivo fondo.   2. Il Ministero,  entro  quindici  giorni  dalla  trasmissione  del regolamento  di  cui  al  comma  1,  valutata  la   conformita'   del regolamento alle previsioni contenute nel presente decreto,  comunica alla societa' di gestione di cui al precedente  comma  1  la  propria approvazione del regolamento del fondo, ai fini della  sottoscrizione da parte del Ministero delle quote del Fondo per il  venture  capital ovvero del fondo che investe in Fondi per il venture capital.     |  
|   |                                 Art. 9 
                              Commissioni 
   1. Per la gestione dei Fondi per  il  venture  capital  ovvero  dei fondi che investono in Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e all'art. 6 sono riconosciute alla rispettiva societa'  di  gestione autorizzata da Banca d'Italia, una commissione annua  di  gestione  e una commissione di performance, entrambe determinate dal  regolamento di gestione del rispettivo fondo sulla base degli standard di mercato e  tenuto  conto  delle  specifiche  caratteristiche  del  fondo,  in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di  dimensione finanziaria.   2. Gli oneri derivanti dal riconoscimento delle commissioni di  cui al comma 1  gravano  sulle  risorse  destinate  all'attuazione  degli interventi previsti dal presente decreto dalla legge  n.  145/2018  e riportate al successivo art. 12.       |  
|   |                                 Art. 10 
           Modalita' e termini di restituzione delle risorse 
   1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun  Fondo per il venture capital ovvero di ciascun fondo che investe  in  Fondi per il venture capital di cui all'art. 3 e  di  cui  all'art.  6,  la relativa societa' di gestione restituisce al Ministero,  in  qualita' di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione  del medesimo fondo in base alla ripartizione  tra  i  partecipanti  e  la societa' di gestione  dei  proventi  e  del  risultato  finale  della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti  del fondo.   2. La  somma  di  cui  al  comma  1  e'  attribuita  dal  Ministero all'entrata del bilancio dello Stato.      |  
|   |                                 Art. 11 
                              Abrogazioni 
   1. Con la convenzione sottoscritta dal Ministero,  Invitalia  e  la SGR in attuazione di quanto disposto dall'art. 1,  comma  118,  della legge n. 145/2018  sono  disposte  le  necessarie  abrogazioni  delle disposizioni regolamentari  e  convenzionali  relative  ai  fondi  di investimento di cui all'art. 1, comma 116, della legge  n.  145/2018, ivi incluso il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2018.   2. Le abrogazioni di  cui  al  comma  1  decorrono  dalla  data  di perfezionamento  dell'operazione   di   acquisto   della   quota   di partecipazione  azionaria  nella  SGR  da  parte  del  soggetto   che acquisisce la predetta partecipazione ai  sensi  di  quanto  disposto dall'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018.      |  
|   |                                 Art. 12 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Ministero e  destinate al Fondo di sostegno al venture capital,  ai  sensi  della  legge  n. 145/2018. In particolare:     a) agli interventi di cui all'art. 6 del presente  decreto,  sono destinate le risorse pari ad euro 200.000.000,00, gia'  destinate  al Fondo di reindustrializzazione denominato «Italia  Venture  III»,  di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 per  le  finalita' di cui all'art. 1, comma  116,  della  medesima  legge  n.  145/2018, sentita la cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera  c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e assicurando  l'informativa  al CIPE;     b) agli interventi di cui all'art. 3 del presente  decreto,  sono destinate:       i. le risorse pari ad euro  30.000.000,00  per  ciascuno  degli anni 2019, 2020 e 2021 e pari ad euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 209,  della  legge n. 145/2018;       ii. le entrate dello Stato  derivanti  dalla  distribuzione  di utili d'esercizio  o  di  riserve  sotto  forma  di  dividendi  delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze,  in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare,  secondo  il procedimento di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 145/2018.     Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.      Roma, 27 giugno 2019  
                              Il Ministro                       dello sviluppo economico                               Di Maio  
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria  
                        Il Ministro per il sud                                 Lezzi  Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 815     |  
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