| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  
| PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019 |  
| Prescrizioni relative al  trattamento  di  categorie  particolari  di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto  legislativo  10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146).  |  
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                     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE                          DEI DATI PERSONALI 
   In data odierna, con la partecipazione del  dott.  Antonello  Soro, presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;   Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE (di seguito «regolamento»);   Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali,  di  seguito  il  «codice») come novellato dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101, recante «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679»;   Viste le autorizzazioni generali adottate ai sensi  degli  articoli 26 e 40 del codice;   Considerato che gli articoli 26 e 40 del codice sono stati abrogati dall'art. 27,  comma  1,  lettera  a),  n.  2),  del  citato  decreto legislativo n. 101/2018;   Considerato che l'art. 21 del decreto legislativo n.  101/2018,  in attuazione  delle  disposizioni  del  regolamento,  ha  demandato  al Garante il compito  di  individuare,  con  proprio  provvedimento  di carattere generale, le prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni generali gia' adottate, relative alle situazioni  di  trattamento  di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,  paragrafo  2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX, del  regolamento,  che  risultano compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che ha novellato il codice, provvedendo, altresi', al loro  aggiornamento ove occorrente;   Ritenuto  di  dare  attuazione  al  citato  art.  21  del   decreto legislativo n. 101/2018  a  mezzo  del  presente  provvedimento,  che produce effetti fino all'adozione, per le parti di pertinenza,  delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di cui agli  articoli 2-quater e 2-septies del codice;   Rilevato che l'autorizzazione  generale  al  trattamento  dei  dati giudiziari da parte di privati,  di  enti  pubblici  economici  e  di soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della  disciplina  applicabile ai medesimi dati contenuta nel regolamento e nel codice (art. 10  del regolamento;  art.  2-octies  del  codice  e  art.  21  del   decreto legislativo n. 101/2018), ha cessato di  produrre  effetti  giuridici alla data del 19 settembre u.s., ai sensi del comma  3  della  citata disposizione;   Considerato che a decorrere dal 25 maggio 2018 l'espressione  «dati sensibili» si intende riferita alle categorie particolari di dati  di cui al citato art. 9 del regolamento (art. 22, comma 2,  del  decreto legislativo n. 101/2018);   Visto l'art. 9 del regolamento, che individua i presupposti per  il trattamento dei dati personali  che  rivelano  l'origine  razziale  o etnica,  le  opinioni   politiche,   le   convinzioni   religiose   o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonche' dei dati genetici, dei dati biometrici intesi a identificare in  modo  univoco  una  persona fisica e dei dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o all'orientamento sessuale della persona (c.d. «categorie  particolari di dati personali», paragrafo 1) e che consente agli Stati membri  di introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni,  con  riguardo al trattamento di dati genetici, biometrici o  relativi  alla  salute (paragrafo 4);   Rilevato che restano in ogni caso fermi gli  obblighi  previsti  da norme di legge o di regolamento o dalla  normativa  eurounitaria  che stabiliscono  divieti  o  limiti  piu'  restrittivi  in  materia   di trattamento di dati personali;   Visto l'art. 2-decies, del codice, secondo cui i dati  trattati  in violazione della disciplina rilevante in materia  di  trattamento  di dati personali non possono essere utilizzati, salvo  quanto  previsto dall'art. 160-bis dello stesso codice;   Considerato  che,  in  base  all'art.  21,  comma  5,  del  decreto legislativo n. 101/2018, la violazione delle  prescrizioni  contenute nel presente  provvedimento  generale  sono  soggette  alla  sanzione amministrativa di cui all'art. 83, paragrafo 5, del regolamento;   Visto il provvedimento generale del 13 dicembre 2018, n.  497,  con il quale il Garante ha individuato le  prescrizioni  contenute  nelle autorizzazioni generali  numeri  1/2016,  3/2016,  6/2016,  8/2016  e 9/2016 che risultano compatibili con il regolamento e con il  decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento del codice;   Visto che con il medesimo provvedimento il Garante  ha  deliberato, come richiesto dall'art. 21, comma  1,  del  decreto  legislativo  n. 101/2018, di avviare una consultazione pubblica  volta  ad  acquisire osservazioni e proposte riguardo alle predette prescrizioni che si e' conclusa decorsi sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del relativo avviso (Gazzetta ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2019);   Viste le osservazioni e le proposte pervenute al  Garante  inerenti ai risvolti applicativi del richiamato provvedimento prescrittivo  da parte  di  soggetti  interessati,   associazioni   di   categoria   e organizzazioni rappresentative dei settori di riferimento;   Ritenuto di apportare specifiche  modifiche  e  integrazioni,  alla luce dei contributi maggiormente significativi e  pertinenti  inviati dai  partecipanti  alla  consultazione,  anche  al  fine  di  rendere maggiormente chiare e precise le  prescrizioni  indicate  nonche'  di armonizzarle nel contesto normativo vigente;   Visto l'art. 170 del codice come sostituito dall'art. 15, comma  1, lettera e), del decreto legislativo n. 101/2018;   Visti gli articoli 21, comma 5, del decreto legislativo n. 101/2018 e 83, paragrafo 5, del regolamento;   Visti gli atti d´ufficio;   Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;   Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
                          Tutto cio' premesso                              il Garante: 
   Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo  10  agosto 2018,  n.  101,  adotta  il   presente   provvedimento   recante   le prescrizioni relative alle situazioni  di  trattamento  di  cui  agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 2, lettera b) e 4, nonche' al Capo IX del  regolamento  riportate  nell'allegato  1 facente parte integrante del provvedimento medesimo, e ne dispone  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 101/2018.     Roma, 5 giugno 2019 
                             Il presidente                                 Soro 
                              Il relatore                                Iannini 
                        Il segretario generale                                 Busia      |  
|   |                                                             Allegato 1   1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie  particolari  di  dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016). 
     I trattamenti dei dati personali nel  contesto  lavorativo,  alla luce del quadro normativo delineato dal  regolamento  (UE)  2016/679, sono considerati se effettuati da datori di lavoro sia  pubblici  che privati  (cfr.  articoli  88  e  9,  paragrafo  2,  lettera  b),  del regolamento UE 2016/679); cio', diversamente dall'impianto del codice anteriore alle modifiche del decreto legislativo n. 101/2018.  1.1 Ambito di applicazione.     Il presente provvedimento  si  applica  nei  confronti  di  tutti coloro che, a vario titolo (titolare/responsabile  del  trattamento), effettuano trattamenti per  finalita'  d'instaurazione,  gestione  ed estinzione del rapporto di lavoro, in particolare:       a) agenzie per il lavoro e altri soggetti che,  in  conformita' alla  legge,  svolgono,  nell'interesse  di   terzi,   attivita'   di intermediazione, ricerca e selezione del personale  o  supporto  alla ricollocazione professionale ivi  compresi  gli  enti  di  formazione accreditati;       b) persone fisiche e giuridiche, imprese, anche sociali,  enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto  di  lavoro  o che utilizzano prestazioni  lavorative  anche  atipiche,  parziali  o temporanee, o che comunque  conferiscono  un  incarico  professionale alle figure indicate al successivo punto 1.2, lettere c) e d);       c) organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa dell'Unione europea, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;       d)  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  anche territoriale e di sito;       e) soggetti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e fiscale  nell'interesse  di  altri soggetti che sono  parte  di  un  rapporto  di  lavoro  dipendente  o autonomo, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la professione di consulente del lavoro;       f) associazioni, organizzazioni, federazioni  o  confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro,  al  solo  fine  di perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni,   organizzazioni,    federazioni    o    confederazioni rappresentative di categorie di datori  di  lavoro  o  dai  contratti collettivi in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro;       g) medico competente in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro,  che  opera  in  qualita'  di  libero  professionista  o   di dipendente del datore di lavoro o di strutture convenzionate.  1.2 Interessati ai quali i dati si riferiscono.     Il presente provvedimento si applica ai trattamenti di  categorie particolari di  dati  personali,  acquisiti  di  regola  direttamente presso l'interessato, riferiti a:       a) candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai  fini dell'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  (art.  111-bis  del codice);       b) lavoratori subordinati, anche se parti di  un  contratto  di apprendistato, di formazione, a termine, di lavoro intermittente,  di lavoro   occasionale    ovvero    praticanti    per    l'abilitazione professionale,  ovvero  prestatori  di  lavoro  nell'ambito   di   un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di  tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione;       c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari;       d)  soggetti  che  svolgono  collaborazioni   organizzate   dal committente,   o   altri   lavoratori   autonomi   in   rapporto   di collaborazione,  anche  sotto  forma   di   prestazioni   di   lavoro accessorio, con i soggetti indicati nel precedente punto 1.1;       e) persone  fisiche  che  ricoprono  cariche  sociali  o  altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni  e negli organismi indicati nel precedente punto 1.1;       f) terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o professionale;       g) terzi (familiari o  conviventi  dei  soggetti  di  cui  alle precedenti lettere  b)  e  d)  per  il  rilascio  di  agevolazioni  e permessi.  1.3 Finalita' del trattamento.     Il trattamento delle categorie particolari di dati  personali  e' effettuato solo se necessario (art. 9, paragrafo 2,  del  regolamento UE 2016/679):       a) per adempiere  o  per  esigere  l'adempimento  di  specifici obblighi o per eseguire specifici compiti  previsti  dalla  normativa dell'Unione  europea,  da  leggi,  da  regolamenti  o  da   contratti collettivi  anche  aziendali,  ai  sensi  del  diritto  interno,   in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione  ed  estinzione  del rapporto di lavoro (art. 88 del regolamento UE 2016/679), nonche' del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di  contributi, dell'applicazione  della  normativa  in  materia  di  previdenza   ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza  del lavoro, nonche' in materia fiscale e sindacale;       b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in  conformita' alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della  tenuta della contabilita'  o  della  corresponsione  di  stipendi,  assegni, premi, altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;       c) per  perseguire  finalita'  di  salvaguardia  della  vita  o dell'incolumita' fisica del lavoratore o di un terzo;       d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di  un terzo, in sede giudiziaria, nonche' in sede  amministrativa  o  nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei  casi  previsti  dalle leggi, dalla normativa dell'Unione europea,  dai  regolamenti  o  dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario  al  loro perseguimento;  il  trattamento  di  dati  personali  effettuato  per finalita' di tutela dei propri diritti in giudizio deve  riferirsi  a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose; resta salvo quanto stabilito dall'art. 60 del codice;       e)  per  adempiere  ad  obblighi  derivanti  da  contratti   di assicurazione finalizzati alla copertura  dei  rischi  connessi  alla responsabilita' del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali o  per  i  danni  cagionati  a terzi nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o professionale;       f) per garantire le pari opportunita' nel lavoro;       g) per perseguire scopi  determinati  e  legittimi  individuati dagli  statuti  di  associazioni,   organizzazioni,   federazioni   o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.  1.4 Prescrizioni specifiche relative alle diverse categorie di dati.  1.4.1 Trattamenti effettuati nella fase preliminare alle assunzioni.       a) le agenzie per il lavoro  e  agli  altri  soggetti  che,  in conformita' alla legge, svolgono, nell'interesse proprio o di  terzi, attivita' di intermediazione, ricerca e  selezione  del  personale  o supporto alla ricollocazione professionale possono  trattare  i  dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale  ed  etnica dei candidati  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  o  di collaborazione, solo se la loro raccolta sia  giustificata  da  scopi determinati  e  legittimi  e  sia  necessaria  per  instaurare   tale rapporto;       b) il trattamento effettuato  ai  fini  dell'instaurazione  del rapporto di lavoro, sia attraverso questionari inviati anche per  via telematica sulla base di modelli predefiniti, sia nel caso in  cui  i candidati forniscano  dati  di  propria  iniziativa,  in  particolare attraverso  l'invio  di  curricula,  deve  riguardare,   nei   limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate dall'art. 113 del codice,  le sole  informazioni  strettamente  pertinenti  e  limitate  a   quanto necessario a tali finalita', anche  tenuto  conto  delle  particolari mansioni e/o delle specificita' dei profili professionali richiesti;       c) qualora nei curricula inviati dai candidati  siano  presenti dati non pertinenti rispetto alla finalita' perseguita i soggetti  di cui alla lettera a) o i datori di lavoro che effettuano la  selezione devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni;       d) i dati genetici non  possono  essere  trattati  al  fine  di stabilire l'idoneita'  professionale  di  un  candidato  all'impiego, neppure con il consenso dell'interessato.  1.4.2 Trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro.       a) il datore di lavoro tratta dati che rivelano le  convinzioni religiose  o  filosofiche  ovvero  l'adesione  ad   associazioni   od organizzazioni a carattere religioso o filosofico  esclusivamente  in caso di fruizione di permessi in occasione di festivita' religiose  o per le modalita' di erogazione dei  servizi  di  mensa  o,  nei  casi previsti dalla legge, per l'esercizio dell'obiezione di coscienza;       b) il datore di lavoro tratta dati  che  rivelano  le  opinioni politiche o  l'appartenenza  sindacale,  o  l'esercizio  di  funzioni pubbliche e incarichi politici, di attivita' o di incarichi sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o  di  periodi  di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai  contratti collettivi anche aziendali nonche'  per  consentire  l'esercizio  dei diritti sindacali compreso il  trattamento  dei  dati  inerenti  alle trattenute  per  il  versamento  delle   quote   di   iscrizione   ad associazioni od organizzazioni sindacali;       c) il datore di lavoro in caso di partecipazione di  dipendenti ad operazioni elettorali in qualita' di rappresentanti di  lista,  in applicazione  del  principio  di  necessita',   non   deve   trattare nell'ambito  della  documentazione  da   presentare   al   fine   del riconoscimento di benefici di legge, dati che  rivelino  le  opinioni politiche (ad esempio, non deve essere  richiesto  il  documento  che designa il rappresentate di lista essendo allo scopo  sufficiente  la certificazione del presidente di seggio);       d) il datore di lavoro non puo' trattare dati genetici al  fine di stabilire l'idoneita' professionale di un dipendente, neppure  con il consenso dell'interessato.  1.5 Prescrizioni specifiche relative alle modalita' di trattamento.     Con riferimento alle modalita'  di  trattamento,  si  rappresenta quanto segue:       a)  i  dati  devono  essere   raccolti,   di   regola,   presso l'interessato;       b) in tutte le  comunicazioni  all'interessato  che  contengono categorie particolari di  dati  devono  essere  utilizzate  forme  di comunicazione anche elettroniche individualizzate  nei  confronti  di quest'ultimo o di un suo delegato, anche per il tramite di  personale autorizzato. Nel  caso  in  cui  si  proceda  alla  trasmissione  del documento cartaceo, questo dovra' essere  trasmesso,  di  regola,  in plico chiuso, salva la necessita' di  acquisire,  anche  mediante  la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell'atto;       c) i documenti che contengono categorie  particolari  di  dati, ove debbano  essere  trasmessi  ad  altri  uffici  o  funzioni  della medesima  struttura  organizzativa  in   ragione   delle   rispettive competenze,   devono   contenere   esclusivamente   le   informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza  allegare,  ove  non strettamente indispensabile,  documentazione  integrale  o  riportare stralci all'interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate modalita' di trasmissione  della  documentazione  che  ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative  competenti  e  del  solo  personale autorizzato;       d)  quando  per  ragioni  di  organizzazione  del   lavoro,   e nell'ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda  a mettere  a  disposizione  a  soggetti  diversi  dall'interessato  (ad esempio, altri colleghi) dati relativi  a  presenze  ed  assenze  dal servizio,  il  datore  di  lavoro  non  deve   esplicitare,   nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell'assenza dalle quali  sia possibile evincere la conoscibilita' di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).  2. Prescrizioni relative al trattamento di categorie  particolari  di  dati  da  parte  degli  organismi  di   tipo   associativo,   delle  fondazioni, delle chiese e associazioni o comunita' religiose (aut.  gen. n. 3/2016).  2.1 Ambito di applicazione.     Le prescrizioni di seguito indicate si applicano:       a) alle associazioni anche non riconosciute, ai  partiti  e  ai movimenti  politici,  alle   associazioni   e   alle   organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle  casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato e, piu' in generale, del  terzo  settore,  nonche'  alle  federazioni  e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformita', ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad  un  contratto collettivo;       b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro,  dotati  o  meno  di  personalita' giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative  di  utilita' sociale (Onlus);       c) alle cooperative sociali e alle societa' di  mutuo  soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre  1991,  n.  381  e  15 aprile 1886, n. 3818;       d) agli istituti scolastici, limitatamente al  trattamento  dei dati che rivelino  le  convinzioni  religiose  e  per  le  operazioni strettamente necessarie per l'applicazione degli articoli 310  e  311 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e degli articoli 3  e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;       e) alle chiese, associazioni o comunita' religiose.  2.2 Interessati ai quali i dati si riferiscono.     Il trattamento puo' riguardare i dati particolari attinenti:       a) agli associati, ai soci e,  se  strettamente  indispensabile per  il  perseguimento  delle  finalita'  perseguite,   ai   relativi familiari e conviventi;       b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori,  nonche'  ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione  o  che hanno  contatti  regolari  con  enti   e   organizzazioni   di   tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunita' religiose;       c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;       d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o dei servizi prestati dall'associazione o da enti  e  organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e  associazioni  o  comunita' religiose, limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in  base  allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti, o  comunque  a  coloro nell'interesse dei quali i soggetti menzionati al punto  2.1  possono operare in base ad una previsione normativa;       e) agli studenti iscritti o che  hanno  presentato  domanda  di iscrizione agli istituti di cui al punto 2.1, lettera d)  e,  qualora si tratti di minori,  ai  loro  genitori  o  a  chi  ne  esercita  la potesta';       f)  ai  lavoratori  dipendenti  degli  associati  e  dei  soci, limitatamente ai dati  idonei  a  rivelare  l'adesione  a  sindacati, associazioni  od  organizzazioni  a  carattere   sindacale   e   alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.  2.3 Finalita' del trattamento.     Il trattamento dei dati particolari puo' essere effettuato per il perseguimento di scopi  determinati  e  legittimi  individuati  dalla legge,  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto   o   dal   contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il  perseguimento  di finalita' culturali,  religiose,  politiche,  sindacali,  sportive  o agonistiche di tipo non professionistico,  di  istruzione  anche  con riguardo alla liberta'  di  scelta  dell'insegnamento  religioso,  di formazione, di patrocinio, di  tutela  dell'ambiente  e  delle  opere d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti  civili, di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.     Il trattamento dei predetti dati puo' avere luogo, altresi',  per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in  sede giudiziaria, nonche' in sede  amministrativa  o  nelle  procedure  di arbitrato e  di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla  normativa eurounitaria,  dalle  leggi,  dai   regolamenti   o   dai   contratti collettivi.     Il  medesimo  trattamento  puo'  inoltre  essere  effettuato  per l'esercizio  del  diritto  di  accesso  ai  dati   e   ai   documenti amministrativi, nei limiti di quanto  stabilito  dalle  leggi  e  dai regolamenti in  materia,  salvo  quanto  previsto  dall'art.  60  del codice, come novellato dal decreto legislativo n. 101/2018.     Per i fini predetti, il trattamento dei dati di  cui  sopra  puo' riguardare anche la tenuta di  registri  e  scritture  contabili,  di elenchi, di  indirizzari  e  di  altri  documenti  necessari  per  la gestione amministrativa di enti e organizzazioni di tipo associativo, fondazioni, chiese e associazioni o comunita' religiose  nonche'  per l'adempimento  di  obblighi  fiscali  ovvero  per  la  diffusione  di riviste, bollettini e simili.     Qualora i soggetti indicati al punto 2.1 si avvalgano di  persone giuridiche o di altri organismi  con  scopo  di  lucro  o  di  liberi professionisti  per  perseguire   le   predette   finalita',   ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o  servizi,  gli stessi possono effettuare il trattamento dei dati in questione.     I soggetti di cui al predetto punto 2.1 possono  comunicare  alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro sopra indicati (qualora questi ultimi si configurino quali titolari di  un  autonomo trattamento) i soli dati particolari strettamente indispensabili  per le attivita'  di  effettivo  ausilio  alle  predette  finalita',  con particolare  riferimento  alle  generalita'  degli  interessati  e  a indirizzari,  sulla  base  di  un  atto  scritto  che  individui  con precisione le informazioni comunicate, le  modalita'  del  successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. L'informativa da  rendere  agli  interessati  deve  porre   tale   circostanza   in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione  dei  titolari del trattamento e delle finalita'  da  essi  perseguite.  Le  persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro possono trattare i dati cosi' acquisiti solo per scopi di ausilio  alle  finalita'  predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.  2.4 Prescrizioni specifiche.     I dati personali riferiti agli associati/aderenti possono  essere comunicati  agli  altri  associati/aderenti  anche  in  assenza   del consenso  degli   interessati,   a   condizione   che   la   predetta comunicazione  sia  prevista  -  nell'ambito  dell'autonomia  privata rimessa a ciascun ente - dall'atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e che le modalita'  di utilizzo dei dati  siano  rese  note  agli  interessati  in  sede  di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento  (UE) 2016/679.     In  ogni  caso,  tenendo  conto  del  rispetto  dei  principi  di necessita',   finalita'    e    minimizzazione    e    dell'eventuale regolamentazione interna all'ente, laddove vengano in  considerazione profili esclusivamente personali  riferiti  agli  associati/aderenti, devono essere utilizzate forme di consultazione individualizzata  con gli  stessi,  adottando  ogni  misura  opportuna  volta  a  prevenire un'indebita comunicazione di dati personali a  soggetti  diversi  dal destinatario.     La   comunicazione   dei    dati    personali    relativi    agli associati/aderenti all'esterno dell'ente e la loro diffusione possono essere  effettuate  con  il  consenso   degli   interessati,   previa informativa agli stessi in ordine alla  tipologia  di  destinatari  e alle finalita' della trasmissione e purche' i dati siano strettamente pertinenti alle finalita' ed agli scopi perseguiti.     I dati  particolari  possono  essere  comunicati  alle  autorita' competenti per finalita' di prevenzione, accertamento  o  repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.  3. Prescrizioni relative al trattamento di categorie  particolari  di  dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016).  3.1 Ambito di applicazione.     Le presenti prescrizioni sono  dirette  alle  persone  fisiche  e giuridiche, agli  istituti,  agli  enti,  alle  associazioni  e  agli organismi  che  esercitano  un'attivita'  di  investigazione  privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).  3.2 Finalita' del trattamento.     Il trattamento delle categorie particolari di dati  personali  di cui all'art. 9, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2016/679  puo' essere  effettuato  unicamente   per   l'espletamento   dell'incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 3.1 e in particolare:       a) per permettere a chi conferisce uno specifico  incarico,  di fare accertare, esercitare o difendere un  proprio  diritto  in  sede giudiziaria che, quando concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale  della  persona,  deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono  i dati, ovvero consistere in un diritto  della  personalita'  o  in  un altro diritto o liberta' fondamentale;       b)  su  incarico  di  un  difensore  in   riferimento   ad   un procedimento penale, per ricercare e individuare  elementi  a  favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio  del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).  3.3 Prescrizioni specifiche.     Gli investigatori privati non possono  intraprendere  di  propria iniziativa investigazioni, ricerche o  altre  forme  di  raccolta  di dati. Tali attivita' possono  essere  eseguite  esclusivamente  sulla base di un apposito incarico conferito  per  iscritto,  anche  da  un difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 3.2.     L'atto di  incarico  deve  menzionare  in  maniera  specifica  il diritto che si intende esercitare  in  sede  giudiziaria,  ovvero  il procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione  e  il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.     Deve essere fornita all'interessato  l'informativa  di  cui  agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, salvo,  nel  caso  in cui i dati personali non siano stati ottenuti  presso  l'interessato, che questa rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' di tale trattamento.     Il difensore o il soggetto che  ha  conferito  l'incarico  devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione.     L'investigatore privato deve  eseguire  personalmente  l'incarico ricevuto e non puo' avvalersi di  altri  investigatori  non  indicati nominativamente  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,   oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita'  sia  stata prevista nell'atto di incarico.     Una volta  conclusa  la  specifica  attivita'  investigativa,  il trattamento deve cessare in  ogni  sua  forma,  fatta  eccezione  per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico i quali possono consentire,  anche  in  sede  di  mandato, l'eventuale  conservazione  temporanea  di   materiale   strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta,  ai  soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceita'  e  correttezza  del proprio operato. Se e' stato contestato il trattamento il difensore o il  soggetto  che  ha  conferito  l'incarico  possono  anche  fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la  liceita' e correttezza del proprio operato, per il tempo a  cio'  strettamente necessario.     La sola pendenza del procedimento al  quale  l'investigazione  e' collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di  giudizio  in  attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se' stessi, una giustificazione valida per la conservazione  dei  dati  da  parte dell'investigatore privato.     I dati possono essere comunicati unicamente al  soggetto  che  ha conferito l'incarico.     I dati  possono  essere  comunicati  ad  un  altro  investigatore privato solo se questi sia stato indicato  nominativamente  nell'atto del conferimento dell'incarico, oppure  successivamente  in  calce  a esso qualora  tale  possibilita'  sia  stata  prevista  nell'atto  di incarico, e la comunicazione sia necessaria per  lo  svolgimento  dei compiti affidati.     I dati genetici, biometrici e relativi alla salute possono essere comunicati  alle  autorita'  competenti   solo   per   finalita'   di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,  con  l'osservanza delle norme che regolano la materia.     Fermo restando quanto previsto dall'art. 2-septies, comma 8,  del codice,  i  dati  relativi  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento sessuale non possono essere diffusi.     Resta  fermo,  per  quanto  riguarda  il  trattamento  dei   dati genetici, quanto previsto dalle relative prescrizioni.  4. Prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut.  gen. n. 8/2016).  4.1 Definizioni.     Ai fini del presente provvedimento si intende per:       a)   dati   genetici,   i   dati   personali   relativi    alle caratteristiche genetiche  ereditarie  o  acquisite  di  una  persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o  sulla salute di detta  persona  fisica,  e  che  risultano  in  particolare dall'analisi  di  un  campione  biologico  della  persona  fisica  in questione;       b) campione biologico, ogni campione di materiale biologico  da cui possono  essere  estratti  dati  genetici  caratteristici  di  un individuo;       c) test genetico, l'analisi a scopo clinico  di  uno  specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del DNA o  di  un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico  in  un  individuo  affetto  (test  diagnostico),  oppure   a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo  non  affetto (test presintomatico) o, ancora, a  valutare  la  maggiore  o  minore suscettibilita' di un individuo a sviluppare malattie multifattoriali (test predittivo o di suscettibilita');       d)  test  farmacogenetico,   il   test   genetico   finalizzato all'identificazione di specifiche variazioni nella sequenza  del  DNA in grado di predire la risposta «individuale» a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;       e) test farmacogenomico,  il  test  genetico  finalizzato  allo studio globale delle  variazioni  del  genoma  o  dei  suoi  prodotti correlate  alla   scoperta   di   nuovi   farmaci   e   all'ulteriore caratterizzazione dei farmaci autorizzati al commercio;       f) test sulla variabilita' individuale,  i  test  genetici  che comprendono: il test di parentela volto alla definizione dei rapporti di parentela; il test ancestrale volto a stabilire i rapporti di  una persona nei confronti di un antenato o di una determinata popolazione o  quanto  del  suo  genoma  sia  stato  ereditato   dagli   antenati appartenenti a una particolare area geografica o  gruppo  etnico;  il test di identificazione genetica volto a determinare la  probabilita' con la quale un campione o  una  traccia  di  DNA  recuperato  da  un oggetto o altro materiale appartenga a una determinata persona;       g)  screening  genetico,  il  test   genetico   effettuato   su popolazioni o su  gruppi  definiti,  comprese  le  analisi  familiari finalizzate a identificare - mediante  «screening  a  cascata»  -  le persone potenzialmente a rischio di sviluppare la malattia  genetica, al fine di  delinearne  le  caratteristiche  genetiche  comuni  o  di identificare precocemente soggetti affetti o portatori  di  patologie genetiche o di altre caratteristiche ereditarie;       h) consulenza genetica, le attivita' di comunicazione volte  ad aiutare l'individuo o la famiglia colpita  da  patologia  genetica  a comprendere le informazioni mediche che includono la  diagnosi  e  il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarieta' al verificarsi  della  malattia,  il rischio di ricorrenza esistente per  se'  e  per  altri  familiari  e l'opportunita' di portarne a conoscenza questi ultimi, nonche'  tutte le  opzioni  esistenti  nell'affrontare  il  rischio  di  malattia  e l'impatto  che  tale  rischio  puo'  avere  su  scelte   procreative; nell'esecuzione di test genetici tale  consulenza  comprende  inoltre informazioni  sul  significato,  i  limiti,  l'attendibilita'  e   la specificita' del test nonche' le implicazioni dei risultati;  a  tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo  specialisti  in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;       i)  informazione  genetica,  le  attivita'  volte   a   fornire informazioni  riguardanti   le   specifiche   caratteristiche   degli screening genetici.  4.2 Prescrizioni specifiche.     Per la custodia e la sicurezza dei dati genetici e  dei  campioni biologici sono adottate, in ogni caso, le seguenti cautele:       a) l'accesso ai locali deve avvenire  secondo  una  documentata procedura prestabilita dal  titolare  del  trattamento,  che  preveda l'identificazione delle  persone,  preventivamente  autorizzate,  che accedono a qualunque titolo dopo l'orario di chiusura. Tali controlli possono essere effettuati anche con strumenti elettronici. E' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle richiamate procedure di accesso fisico, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e dei requisiti specifici del trattamento  di  cui all'art. 9 del regolamento;       b) la conservazione, l'utilizzo e  il  trasporto  dei  campioni biologici sono posti in essere con modalita' volte anche a garantirne la qualita', l'integrita', la disponibilita' e la tracciabilita';       c)  il  trasferimento  dei  dati  genetici,  con   sistemi   di messaggistica elettronica ivi compresa la posta, e' effettuato con le seguenti cautele: trasmissione dei dati in forma di  allegato  e  non come testo compreso nel  corpo  del  messaggio;  cifratura  dei  dati avendo cura di rendere nota al destinatario la  chiave  crittografica tramite canali di comunicazione differenti da quelli  utilizzati  per la trasmissione dei dati; ricorso a canali di comunicazione protetti, tenendo conto dello  stato  dell'arte  della  tecnologia  utilizzata; protezione dell'allegato con modalita' idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione dei  dati  trasmessi,  come  una  password  per l´apertura del file resa  nota  al  destinatario  tramite  canali  di comunicazione differenti da quelli utilizzati per la trasmissione dei dati. E' ammesso il ricorso a canali di comunicazione  di  tipo  «web application» che  prevedano  l'utilizzo  di  canali  di  trasmissione protetti, tenendo conto dello stato  dell'arte  della  tecnologia,  e garantiscano, previa verifica, l'identita' digitale  del  server  che eroga il servizio e  della  postazione  client  da  cui  si  effettua l'accesso ai  dati,  ricorrendo  a  certificati  digitali  emessi  in conformita' alla legge da un'autorita' di certificazione;       d) la consultazione dei dati genetici  trattati  con  strumenti elettronici   e'   consentita   previa   adozione   di   sistemi   di autenticazione basati sull'uso  combinato  di  informazioni  note  ai soggetti all'uopo designati e di dispositivi,  anche  biometrici,  in loro possesso;       e) i dati genetici e i campioni biologici contenuti in elenchi, registri o banche di dati, sono trattati con tecniche di cifratura  o di pseudonimizzazione o di altre soluzioni che, considerato il volume dei  dati  e  dei  campioni  trattati,  li  rendano   temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e  permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessita',  in  modo da ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di  accesso abusivo o non autorizzato. Laddove  gli  elenchi,  i  registri  o  le banche di dati siano tenuti con strumenti  elettronici  e  contengano anche dati riguardanti la genealogia  o  lo  stato  di  salute  degli interessati, le predette tecniche  devono  consentire,  altresi',  il trattamento disgiunto dei dati genetici e relativi alla salute  dagli altri dati personali che permettono di identificare  direttamente  le persone interessate.  4.3 Informazioni agli interessati.     Le informazioni  da  rendere  agli  interessati  ai  sensi  degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e anche ai sensi degli articoli 77 e 78 del codice per il medico di medicina generale e  per il pediatra di libera scelta, evidenziano, altresi':       a) i risultati conseguibili anche  in  relazione  alle  notizie inattese che possono essere conosciute per  effetto  del  trattamento dei dati genetici;       b) la facolta' o meno, per l'interessato, di limitare  l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il  trasferimento  dei  campioni biologici, nonche' l'eventuale utilizzo di tali  dati  per  ulteriori scopi.     Dopo il raggiungimento della maggiore eta', le  informazioni  sul trattamento di dati personali sono fornite all'interessato  anche  ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso (con. 38, 58, e articoli 5 e 8 del regolamento (UE)  2016/679  e  art.  82, comma 4, del codice).  4.4 Consulenza genetica e attivita' di informazione.     In relazione ai trattamenti effettuati mediante test genetici per finalita' di tutela della salute o di ricongiungimento  familiare  e' fornita all'interessato una  consulenza  genetica  prima  e  dopo  lo svolgimento  dell'analisi.  Prima  dell'introduzione   di   screening genetici finalizzati alla tutela della salute da parte  di  organismi sanitari sono adottate idonee misure per  garantire  un'attivita'  di informazione  al  pubblico  in  merito  alla  disponibilita'  e  alla volontarieta'  dei  test  effettuati,  alle  specifiche  finalita'  e conseguenze,  anche  nell'ambito  di  pubblicazioni  istituzionali  e mediante reti di comunicazione elettronica.     Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati  a  prendere in piena autonomia le decisioni ritenute piu' adeguate, tenuto  conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, aiutandoli ad  agire  coerentemente  con  le  scelte compiute, nonche' a realizzare il miglior adattamento possibile  alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia stessa.     Nei casi in cui il test sulla variabilita' individuale  e'  volto ad accertare la paternita' o  la  maternita'  gli  interessati  sono, altresi', informati circa la  normativa  in  materia  di  filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche  e  sociali dell'esame.     L'attuazione di ricerche scientifiche su isolati  di  popolazione e' preceduta da un'attivita'  di  informazione  presso  le  comunita' interessate,  anche  mediante  adeguati  mezzi  di  comunicazione   e presentazioni pubbliche, volta ad illustrare la natura della ricerca, le finalita' perseguite, le modalita'  di  attuazione,  le  fonti  di finanziamento e  i  rischi  o  benefici  attesi  per  le  popolazioni coinvolte. L'attivita' di informazione evidenzia anche gli  eventuali rischi  di  discriminazione  o   stigmatizzazione   delle   comunita' interessate, nonche' quelli inerenti alla conoscibilita' di  inattesi rapporti di consanguineita' e le azioni  intraprese  per  ridurre  al minimo tali rischi.  4.5 Consenso.     Il consenso al trattamento dei dati genetici e' necessario per:       1. finalita' di  tutela  della  salute  di  un  soggetto  terzo secondo quanto previsto al successivo punto 4.7;       2.  lo  svolgimento  di   test   genetici   nell'ambito   delle investigazioni difensive o per l'esercizio  di  un  diritto  in  sede giudiziaria, salvo  che  un'espressa  disposizione  di  legge,  o  un provvedimento dell'autorita' giudiziaria in conformita'  alla  legge, disponga altrimenti (cfr. infra punto 4.9);       3. i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, a fini di ricerca  o  di  ricongiungimento  familiare.  In questi casi, all'interessato e'  richiesto  di  dichiarare  se  vuole conoscere o meno i risultati dell'esame  o  della  ricerca,  comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora  queste  ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto  e  diretto  in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle  scelte riproduttive (cfr. infra punto 4.10);       4. finalita' di ricerca scientifica e statistica  non  previste dalla legge o da altro requisito specifico  di  cui  all'art.  9  del regolamento (cfr. infra punto 4.11).  4.5.1 Modalita' di raccolta e revoca del consenso.     Per  le  informazioni  relative  ai  nascituri  il  consenso   e' validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui  il  trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura  insorgenza  di  una  patologia  del  padre,  e' previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo.     L'opinione del minore, nella misura in cui  lo  consente  la  sua eta' e il suo  grado  di  maturita',  e',  ove  possibile,  presa  in considerazione, restando preminente  in  ogni  caso  l'interesse  del minore. Negli altri casi di incapacita', il trattamento e' consentito se le  finalita'  perseguite  comportano  un  beneficio  diretto  per l'interessato  e  la  sua  opinione  e',  ove  possibile,  presa   in considerazione,  restando  preminente  in   ogni   caso   l'interesse dell'incapace.     In caso di revoca  del  consenso  da  parte  dell'interessato,  i trattamenti devono cessare e i dati devono essere cancellati  o  resi anonimi  anche  attraverso  la  distruzione  del  campione  biologico prelevato.  4.6 Comunicazione e diffusione dei dati.     Ferme  restando   le   norme   generali   che   disciplinano   la comunicazione e la diffusione delle particolari  categorie  di  dati, ivi compresi i dati genetici, tali operazioni di trattamento  possono essere svolte nel rispetto delle seguenti prescrizioni  (art.  9  del regolamento UE 2016/679 e art. 2-sexies del codice).     Fatta eccezione per i dati personali forniti  in  precedenza  dal medesimo  interessato,  i  dati  genetici  devono  essere  resi  noti all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 82,  comma  2,  lettera a), del codice da parte di  esercenti  le  professioni  sanitarie  ed organismi sanitari  solo  per  il  tramite  di  un  medico  designato dall'interessato o dal titolare.     Il titolare o il responsabile del trattamento possono autorizzare per iscritto gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  diversi  dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono  rapporti diretti con i pazienti e sono designati a trattare  dati  genetici  o campioni biologici, a rendere noti i medesimi dati all'interessato  o ai soggetti di cui all'art. 82, comma  2,  lettera  a),  del  codice. Nelle istruzioni alle persone autorizzate  al  trattamento  dei  dati sono  individuate  appropriate  modalita'  e  cautele  rapportate  al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.     I dati genetici devono essere resi noti, di regola,  direttamente all'interessato o a persone  diverse  dal  diretto  interessato  solo sulla base di una delega  scritta  di  quest'ultimo,  adottando  ogni mezzo idoneo a prevenire la conoscenza non autorizzata  da  parte  di soggetti  anche  compresenti.  La  comunicazione  nelle  mani  di  un delegato dell'interessato e' eseguita in plico chiuso.     Gli esiti di test e di screening genetici,  nonche'  i  risultati delle ricerche qualora  comportino  per  l'interessato  un  beneficio concreto  e  diretto  in  termini  di  terapia,  prevenzione   o   di consapevolezza delle scelte riproduttive, devono essere comunicati al medesimo interessato anche nel rispetto della  sua  dichiarazione  di volonta'  di  conoscere  o  meno  tali  eventi  e,  ove   necessario, unitamente a un'appropriata consulenza genetica.     Gli esiti di test e di screening genetici,  nonche'  i  risultati delle ricerche, qualora comportino un beneficio concreto e diretto in termini di terapia, prevenzione  o  di  consapevolezza  delle  scelte riproduttive, anche per gli appartenenti alla stessa  linea  genetica dell'interessato, possono essere comunicati a questi ultimi, su  loro richiesta, qualora l'interessato vi abbia espressamente  acconsentito oppure qualora tali risultati siano  indispensabili  per  evitare  un pregiudizio per la loro salute, ivi compreso il rischio riproduttivo, e il consenso dell'interessato non sia prestato o  non  possa  essere prestato per effettiva irreperibilita'.     In  caso  di  ricerche  condotte  su  gruppi  di  popolazione   o popolazioni  isolate,  devono  essere  resi   noti   alle   comunita' interessate e alle autorita' locali  gli  eventuali  risultati  della ricerca che rivestono un'importanza terapeutica o preventiva  per  la tutela della salute delle persone appartenenti a tali comunita'.  4.7 Tutela della salute di un soggetto terzo.     Ferme restando  le  specifiche  condizioni  in  ambito  sanitario previste dall'art. 75 del codice, il trattamento di dati genetici per finalita' di tutela della salute di un  soggetto  terzo  puo'  essere effettuato  se  questi  appartiene  alla  medesima   linea   genetica dell'interessato e con il consenso di quest'ultimo.     Nel caso in cui il consenso dell'interessato non sia  prestato  o non possa essere prestato per impossibilita' fisica, per  incapacita' di agire o per incapacita'  d'intendere  o  di  volere,  nonche'  per effettiva irreperibilita',  il  trattamento  puo'  essere  effettuato limitatamente ai dati genetici disponibili qualora sia indispensabile per  consentire  al  terzo  di  compiere  una   scelta   riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla necessita',  per  il  terzo,  di interventi di natura  preventiva  o  terapeutica.  Nel  caso  in  cui l'interessato sia deceduto, il  trattamento  puo'  comprendere  anche dati genetici estrapolati dall'analisi dei campioni  biologici  della persona deceduta, sempre che sia  indispensabile  per  consentire  al terzo  di  compiere  una  scelta  riproduttiva  consapevole   o   sia giustificato dalla necessita', per il terzo, di interventi di  natura preventiva o terapeutica (cons. 27 del regolamento UE 2016/679).  4.8 Test presintomatici.     Il  trattamento  di  dati  genetici  e  l'utilizzo  di   campioni biologici   per   l'esecuzione   di   test   presintomatici   e    di suscettibilita'  possono  essere  effettuati  esclusivamente  per  il perseguimento di finalita' di tutela della salute, anche per compiere scelte riproduttive consapevoli e per scopi  di  ricerca  finalizzata alla tutela della salute.     I trattamenti di dati connessi all'esecuzione  di  test  genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per  patologie  genetiche  solo  nel  caso  in  cui  esistano concrete possibilita' di  terapie  o  di  trattamenti  preventivi  da applicare prima del raggiungimento della maggiore eta'. I test  sulla variabilita' individuale non possono essere condotti su minori  senza che venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la potesta' sul minore.  4.9 Trattamento di dati genetici per lo svolgimento di investigazioni  difensive ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397.     Il trattamento di dati genetici finalizzato allo  svolgimento  di investigazioni difensive ai sensi della legge  7  dicembre  2000,  n. 397,  anche  a  mezzo  di  sostituti,   di   consulenti   tecnici   e investigatori privati  autorizzati,  o,  comunque,  a  far  valere  o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede  giudiziaria, deve essere effettuato con il consenso dell'interessato solo nel caso in cui presupponga lo svolgimento di test genetici.     Il consenso informato e' richiesto alla persona cui appartiene il materiale biologico necessario all'indagine,  salvo  che  un'espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell'autorita'  giudiziaria in conformita' alla legge, disponga altrimenti.     Cio', sempre che il diritto da far  valere  o  difendere  sia  di rango pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero  consistente  in  un diritto  della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o   liberta' fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per  il  periodo  strettamente  necessario  al  loro perseguimento (art. 60 del codice).  4.10 Trattamento di dati genetici per finalita'  di  ricongiungimento  familiare e vincoli di consanguineita'.     Gli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le rappresentanze diplomatiche o consolari ai fini del  rilascio  delle  certificazioni (allo stato disciplinate  dall´art.  52  del  decreto  legislativo  3 febbraio 2011, n. 71) possono trattare dati genetici  per  consentire il  ricongiungimento  familiare  limitatamente   ai   casi   in   cui l'interessato non possa documentare in modo certo i suoi  vincoli  di consanguineita' mediante certificati  o  attestazioni  rilasciati  da competenti  autorita'  straniere,  in  ragione  della   mancanza   di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati  dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione (cfr. anche  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).     In ipotesi di realizzazione di  test  o  screening  genetici  per finalita' di ricongiungimento familiare e'  necessario  acquisire  il consenso  degli  interessati;  agli  interessati  e'   richiesto   di dichiarare se vogliono  conoscere  o  meno  i  risultati  dell'esame, comprese eventuali notizie inattese che li riguardano, qualora queste ultime rappresentino per gli  interessati  un  beneficio  concreto  e diretto in termini di terapia o di prevenzione  o  di  consapevolezza delle scelte riproduttive.     I dati genetici raccolti a  fini  di  ricongiungimento  familiare possono essere comunicati unicamente alle rappresentanze diplomatiche o  consolari  competenti  all'esame  della  documentazione   prodotta dall'interessato o all'organismo internazionale ritenuto  idoneo  dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui l'interessato si sia  rivolto.  I  campioni  biologici  prelevati  ai medesimi fini possono essere  trasferiti  unicamente  al  laboratorio designato per l'effettuazione del test sulla variabilita' individuale o all'organismo internazionale ritenuto idoneo  dal  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale.  4.11  Trattamento  di  dati  genetici  per   finalita'   di   ricerca  scientifica e statistica.     Il  trattamento  di  dati  genetici  e  campioni  biologici   per finalita' di ricerca scientifica e statistica, e' consentito solo  se volto alla tutela della salute dell'interessato,  di  terzi  o  della collettivita' in campo medico,  biomedico  ed  epidemiologico,  anche nell'ambito della sperimentazione clinica o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica.     Il trattamento deve essere  svolto  sulla  base  di  un  progetto redatto  conformemente   agli   standard   del   pertinente   settore disciplinare, anche al fine di documentare  che  il  trattamento  dei dati e l'utilizzo dei campioni biologici sia effettuato per idonei ed effettivi scopi scientifici.     Il progetto specifica le misure da adottare nel  trattamento  dei dati personali per garantire il rispetto del presente  provvedimento, nonche' della normativa sulla protezione dei  dati  personali,  anche per i profili riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati  e  dei campioni  biologici,  e  individua  gli  eventuali  responsabili  del trattamento (art. 28 del regolamento UE  2016/679).  In  particolare, laddove la ricerca preveda il prelievo  e/o  l'utilizzo  di  campioni biologici, il progetto indica l'origine, la natura e le modalita'  di prelievo e di conservazione dei campioni, nonche' le misure  adottate per  garantire  la  volontarieta'  del  conferimento  del   materiale biologico da parte dell'interessato.     Il  progetto  e'  conservato  in  forma  riservata  (essendo   la consultazione del progetto possibile ai soli  fini  dell'applicazione della normativa in materia di  protezione  dei  dati  personali)  per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.     Quando le  finalita'  della  ricerca  possono  essere  realizzate soltanto   tramite   l'identificazione   anche    temporanea    degli interessati, il titolare del trattamento adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi  dai  campioni  biologici  e dalle informazioni genetiche gia' al momento  della  raccolta,  salvo che  cio'  risulti   impossibile   in   ragione   delle   particolari caratteristiche del  trattamento  o  richieda  un  impiego  di  mezzi manifestamente sproporzionato.  4.11.1 Informazioni agli interessati.     In relazione ai  trattamenti  effettuati  per  scopi  di  ricerca scientifica e statistica, nelle informazioni fornite agli interessati si evidenziano, altresi':       a) gli accorgimenti adottati per  consentire  l'identificazione degli interessati soltanto per il tempo necessario agli  scopi  della raccolta o del successivo trattamento (art.  25  del  regolamento  UE 2016/679);       b) le modalita'  con  cui  gli  interessati,  che  ne  facciano richiesta, possono accedere alle informazioni contenute nel  progetto di ricerca.     I trattamenti effettuati  mediante  test  genetici,  compreso  lo screening,  a  fini  di  ricerca  necessitano  del   consenso   degli interessati;  in  questi  casi  agli  interessati  e'  richiesto   di dichiarare se vogliono conoscere o meno i  risultati  della  ricerca, comprese eventuali notizie inattese che li riguardano, qualora queste ultime rappresentino per gli  interessati  un  beneficio  concreto  e diretto in termini di terapia o di prevenzione  o  di  consapevolezza delle scelte riproduttive.  4.11.2 Consenso.     Fermo quanto previsto al punto 4.5, i dati genetici e i  campioni biologici di persone che non possono fornire il proprio consenso  per incapacita',  possono  essere  trattati  per  finalita'  di   ricerca scientifica che non comportino un beneficio diretto  per  i  medesimi interessati  qualora   ricorrano   contemporaneamente   le   seguenti condizioni:       a) la ricerca e' finalizzata al miglioramento della  salute  di altre persone appartenenti allo stesso gruppo d'eta' o  che  soffrono della stessa patologia o che si trovano nelle stesse condizioni e  il programma di ricerca e' oggetto di  motivato  parere  favorevole  del competente comitato etico a livello territoriale;       b) una ricerca di analoga finalita' non puo' essere  realizzata mediante il trattamento  di  dati  riferiti  a  persone  che  possono prestare il proprio consenso;       c) il consenso al trattamento  e'  acquisito  da  chi  esercita legalmente la potesta',  ovvero  da  un  prossimo  congiunto,  da  un familiare, da un convivente o,  in  loro  assenza,  dal  responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;       d)  la  ricerca  non  comporta  rischi  significativi  per   la dignita', i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati.     In tali  casi,  resta  fermo  quanto  sopra  previsto  in  ordine all'esigenza di tenere in considerazione, ove  possibile,  l'opinione del minore o dell'incapace.     Nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al  trattamento dei dati per  scopi  di  ricerca,  e'  distrutto  anche  il  campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi,  salvo  che, in origine o a seguito di trattamento, il  campione  non  possa  piu' essere riferito ad una persona identificata o identificabile.  4.11.3 Conservazione a fini di ricerca e ulteriore trattamento.     In assenza del consenso degli interessati, i  campioni  biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati  e  utilizzati  per  finalita'  di  ricerca scientifica o statistica nei seguenti casi:       a) indagini statistiche o ricerche  scientifiche  previste  dal diritto dell'Unione europea, dalla legge o, nei casi  previsti  dalla legge, da regolamento;       b)  limitatamente   al   perseguimento   di   ulteriori   scopi scientifici e statistici direttamente  collegati  con  quelli  per  i quali e' stato originariamente acquisito il consenso informato  degli interessati.     Quando a causa di particolari ragioni non e' possibile  informare gli interessati malgrado sia stato compiuto ogni  ragionevole  sforzo per raggiungerli, la conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e  di  dati  genetici  raccolti  per  la  realizzazione  di progetti  di  ricerca  e  indagini  statistiche,  diversi  da  quelli originari, sono consentiti se una ricerca di  analoga  finalita'  non puo' essere realizzata mediante il trattamento  di  dati  riferiti  a persone dalle quali puo' essere o  e'  stato  acquisito  il  consenso informato e:       aa) il programma di ricerca  comporta  l'utilizzo  di  campioni biologici e di  dati  genetici  che  in  origine  non  consentono  di identificare gli interessati, ovvero che, a seguito  di  trattamento, non consentono di identificare i medesimi interessati e  non  risulta che  questi  ultimi  abbiano  in   precedenza   fornito   indicazioni contrarie;       bb) ovvero il programma di ricerca, preventivamente oggetto  di motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello territoriale, e' sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) 2016/679.  4.11.4 Comunicazione e diffusione dei dati.     I dati genetici e i campioni  biologici  raccolti  per  scopi  di ricerca  scientifica  e  statistica  possono  essere   comunicati   o trasferiti a enti e istituti di ricerca,  alle  associazioni  e  agli altri organismi pubblici  e  privati  aventi  finalita'  di  ricerca, nell'ambito di progetti congiunti e nel  rispetto  dell'art.  26  del regolamento.     I dati genetici e i campioni  biologici  raccolti  per  scopi  di ricerca  scientifica  e  statistica  possono  essere   comunicati   o trasferiti  ai  soggetti  sopra  indicati,  qualora  siano   autonomi titolari del trattamento, limitatamente alle  informazioni  prive  di dati identificativi, per scopi scientifici direttamente  collegati  a quelli per i quali sono stati originariamente raccolti e  chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati e/o  dei  campioni. In tal caso, il soggetto richiedente si impegna a non trattare i dati e/o utilizzare i campioni per fini diversi da quelli  indicati  nella richiesta e a non comunicarli o trasferirli ulteriormente a terzi.  5. Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato  per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016).  5.1 Ambito di applicazione.     Le presenti prescrizioni concernono il trattamento effettuato da:       a) universita', altri enti o istituti  di  ricerca  e  societa' scientifiche, nonche' ricercatori che operano  nell'ambito  di  dette universita', enti, istituti di ricerca e ai soci  di  dette  societa' scientifiche;       b) esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari;       c) persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni e organismi privati, nonche' soggetti specificatamente  preposti  al  trattamento quali  designati  o  responsabili   del   trattamento   (ricercatori, commissioni  di  esperti,  organizzazioni  di  ricerca  a  contratto, laboratori di analisi, ecc.) (art. 2-quaterdecies del codice; art. 28 del regolamento UE 2016/679).  5.2 Tipologie di ricerche.     Le  seguenti  prescrizioni  concernono  il  trattamento  di  dati personali   per   finalita'   di   ricerca   medica,   biomedica   ed epidemiologica effettuati quando:       il  trattamento  e'  necessario  per  la  conduzione  di  studi effettuati con dati raccolti in  precedenza  a  fini  di  cura  della salute o per l'esecuzione di precedenti progetti  di  ricerca  ovvero ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per  finalita' di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti  progetti  di ricerca oppure,       il  trattamento  e'  necessario  per  la  conduzione  di  studi effettuati con dati riferiti a persone che, in ragione della gravita' del  loro  stato  clinico,  non  sono  in  grado  di  comprendere  le indicazioni  rese  nell'informativa  e  di  prestare  validamente  il consenso.     In questi casi la ricerca deve essere effettuata sulla base di un progetto,  oggetto  di  motivato  parere  favorevole  del  competente comitato etico a livello territoriale.  5.3 Consenso.     Il consenso dell'interessato non e' necessario quando la  ricerca e' effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento  o  al diritto dell'Unione europea.     Negli altri casi, quando non e' possibile acquisire  il  consenso degli interessati, i titolari del trattamento devono documentare, nel progetto di ricerca, la sussistenza delle  ragioni,  considerate  del tutto  particolari  o  eccezionali,  per  le  quali   informare   gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo  sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento  delle  finalita'  della  ricerca,  tra  le  quali   in particolare:       1.  i  motivi  etici   riconducibili   alla   circostanza   che l'interessato ignora  la  propria  condizione.  Rientrano  in  questa categoria le ricerche per le quali l'informativa sul trattamento  dei dati da rendere agli  interessati  comporterebbe  la  rivelazione  di notizie concernenti la conduzione  dello  studio  la  cui  conoscenza potrebbe arrecare un danno materiale o psicologico  agli  interessati stessi (possono rientrare in questa ipotesi, ad  esempio,  gli  studi epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o  possa predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non  esista  un trattamento);       2. i motivi di impossibilita' organizzativa riconducibili  alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero stimato  di  interessati  che  non  e'   possibile   contattare   per informarli, rispetto  al  numero  complessivo  dei  soggetti  che  si intende   coinvolgere   nella   ricerca,   produrrebbe    conseguenze significative per lo studio in termini di  alterazione  dei  relativi risultati;  cio'  avuto  riguardo,  in  particolare,  ai  criteri  di inclusione previsti dallo studio,  alle  modalita'  di  arruolamento, alla  numerosita'  statistica  del  campione  prescelto,  nonche'  al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i  dati  riferiti  agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi in cui lo  studio  riguarda  interessati  con  patologie  ad  elevata incidenza di mortalita' o in fase terminale della malattia o in  eta' avanzata e in gravi condizioni di salute).       Con riferimento a tali motivi di impossibilita'  organizzativa, le seguenti prescrizioni concernono anche il trattamento dei dati  di coloro i quali, all'esito di ogni  ragionevole  sforzo  compiuto  per contattarli (anche attraverso la verifica dello  stato  in  vita,  la consultazione  dei  dati  riportati  nella  documentazione   clinica, l'impiego dei  recapiti  telefonici  eventualmente  forniti,  nonche' l'acquisizione dei dati di contatto presso l'anagrafe degli assistiti o  della  popolazione  residente)   risultino   essere   al   momento dell'arruolamento nello studio:         deceduti o         non contattabili.       Resta fermo l'obbligo di rendere l'informativa agli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, cio' sia possibile e, in particolare, laddove questi si rivolgano  al centro di cura, anche per visite  di  controllo,  anche  al  fine  di consentire loro di esercitare i diritti previsti dal regolamento;       3. motivi di salute riconducibili  alla  gravita'  dello  stato clinico in cui versa  l'interessato  a  causa  del  quale  questi  e' impossibilitato a comprendere le indicazioni rese nell'informativa  e a prestare validamente il consenso. In  tali  casi,  lo  studio  deve essere volto al miglioramento dello stesso stato clinico in cui versa l'interessato. Inoltre, occorre comprovare  che  le  finalita'  dello studio non possano essere conseguite mediante il trattamento di  dati riferiti a persone  in  grado  di  comprendere  le  indicazioni  rese nell'informativa e di prestare validamente il consenso  o  con  altre metodologie di ricerca. Cio',  avuto  riguardo,  in  particolare,  ai criteri di  inclusione  previsti  dallo  studio,  alle  modalita'  di arruolamento, alla numerosita'  statistica  del  campione  prescelto, nonche' all'attendibilita' dei risultati  conseguibili  in  relazione alle specifiche  finalita'  dello  studio.  Con  riferimento  a  tali motivi, deve essere acquisito  il  consenso  delle  persone  indicate nell´art. 82, comma 2, lettera a), del  codice  come  modificato  dal decreto legislativo n. 101/2018. Cio', fermo restando  che  sia  resa all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati non appena  le condizioni di salute glielo consentano, anche al fine  dell'esercizio dei diritti previsti dal regolamento.  5.4 Modalita' di trattamento.     Ove  la  ricerca  non  possa  raggiungere  i  suoi  scopi   senza l'identificazione,   anche   temporanea,   degli   interessati,   nel trattamento successivo alla raccolta  retrospettiva  dei  dati,  sono adottate tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione  oppure  altre soluzioni che, considerato il volume dei dati  trattati,  la  natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' del trattamento, li rendono non direttamente   riconducibili   agli   interessati,   permettendo   di identificare questi ultimi solo in  caso  di  necessita'.  In  questi casi, i codici utilizzati non  sono  desumibili  dai  dati  personali identificativi degli interessati, salvo che cio' risulti  impossibile in  ragione  delle  particolari  caratteristiche  del  trattamento  o richieda un impiego di  mezzi  manifestamente  sproporzionato  e  sia motivato, altresi', per iscritto, nel progetto di ricerca.     L'abbinamento al materiale di  ricerca  dei  dati  identificativi dell'interessato, sempre che sia  temporaneo  ed  essenziale  per  il risultato della ricerca, e' motivato, inoltre, per iscritto.     In applicazione del principio di minimizzazione,  il  trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica in  campo  medico, biomedico o epidemiologico  puo'  riguardare  i  dati  relativi  alla salute  degli  interessati  e,  solo  ove   indispensabili   per   il raggiungimento delle finalita' della ricerca, congiuntamente anche  i dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, nonche' all'origine razziale ed etnica (art. 5, paragrafo 1, lettera c),  del regolamento UE 2016/679).  5.5 Comunicazione e diffusione.     I soggetti che agiscono in qualita' di titolari  del  trattamento per le finalita'  in  esame,  anche  unitamente  ad  altri  titolari, possono comunicare tra loro i dati personali oggetto  della  presente autorizzazione nella misura in cui rivestano il ruolo  di  promotore, di centro coordinatore o di centro  partecipante  e  l'operazione  di comunicazione sia indispensabile per la conduzione dello studio.     In aggiunta al divieto  di  diffusione  dei  dati  relativi  alla salute degli interessati (art. 2-septies  del  codice),  non  possono essere  diffusi   anche   quelli   relativi   alla   vita   sessuale, all'orientamento sessuale e all'origine razziale ed etnica utilizzati per la conduzione dello studio.  5.6 Conservazione dei dati e dei campioni.     I dati e i campioni biologici utilizzati per  l'esecuzione  della ricerca  sono   conservati   mediante   tecniche   di   cifratura   o l'utilizzazione di codici identificativi oppure  di  altre  soluzioni che, considerato il numero dei dati e dei campioni conservati, non li rendono direttamente riconducibili agli interessati, per  un  periodo di tempo non superiore a quello necessario agli  scopi  per  i  quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.     A tal fine, e' indicato nel progetto di  ricerca  il  periodo  di conservazione, successivo alla conclusione dello studio,  al  termine del quale i predetti dati e campioni sono anonimizzati.  5.7 Custodia e sicurezza.     Fermo  restando  l'obbligo  di  adottare  le  misure  tecniche  e organizzative per garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  al rischio, sono impiegati dal/i titolare/i  del  trattamento,  ciascuno per la parte di propria competenza in relazione  al  ruolo  ricoperto nel  trattamento  dei  dati  e  alle   conseguenti   responsabilita', specifiche misure e accorgimenti tecnici per incrementare il  livello di sicurezza dei dati trattati per l'esecuzione dello studio.     Cio' sia nella fase di memorizzazione o  archiviazione  dei  dati (e,  eventualmente,  di  raccolta  e   conservazione   dei   campioni biologici), sia nella fase successiva di elaborazione delle  medesime informazioni, nonche' nella successiva fase di trasmissione dei  dati al promotore o ai soggetti esterni che collaborano con il  primo  per l'esecuzione dello studio. Sono adottati, in particolare:       a. accorgimenti adeguati a garantire la qualita' dei dati e  la corretta attribuzione agli interessati;       b. idonei accorgimenti per garantire  la  protezione  dei  dati dello  studio  dai  rischi  di  accesso  abusivo  ai  dati,  furto  o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o  fissi  (ad  esempio,  attraverso l'applicazione parziale o integrale di  tecnologie  crittografiche  a file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure che rendano inintelligibili i dati ai  soggetti  non  legittimati)  nelle operazioni di registrazione e archiviazione dei dati;       c. canali di trasmissione protetti, tenendo conto  dello  stato dell'arte della tecnologia, nei casi in cui si  renda  necessaria  la comunicazione dei dati raccolti nell'ambito dello studio a una  banca dati centralizzata dove sono memorizzati e archiviati  oppure  ad  un promotore o a soggetti esterni di cui lo stesso promotore  si  avvale per la  conduzione  dello  studio.  Laddove  detta  trasmissione  sia effettuata  mediante  supporto  ottico  (CD-ROM)  e'  designato   uno specifico incaricato  della  ricezione  presso  il  promotore  ed  e' utilizzato, per la condivisione della chiave di cifratura  dei  dati, un canale di trasmissione differente  da  quello  utilizzato  per  la trasmissione del contenuto;       d. tecniche  di  etichettatura,  nella  conservazione  e  nella trasmissione di campioni biologici, mediante  codici  identificativi, oppure  altre  soluzioni  che,  considerato  il  numero  di  campioni utilizzati,  li   rendono   non   direttamente   riconducibili   agli interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo  in  caso di necessita';       e. con specifico riferimento alle  operazioni  di  elaborazione dei dati dello studio memorizzati in una banca dati centralizzata, e' necessario adottare:         idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione  per  il personale preposto al trattamento in funzione dei ruoli  ricoperti  e delle esigenze di accesso e trattamento, avendo  cura  di  utilizzare credenziali di validita' limitata  alla  durata  dello  studio  e  di disattivarle al termine dello stesso;         procedure per la verifica periodica della qualita' e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili  di  autorizzazione assegnati ai soggetti designati al trattamento;         sistemi di audit  log  per  il  controllo  degli  accessi  al database e per il rilevamento di eventuali anomalie.     |  
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