Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 19 giugno 2019 |
Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed in particolare l'art. 1 comma 1032, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», di cui in particolare l'art. 1, comma 1106; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con particolare riferimento all'art. 3-quinquies, comma 3 e 5, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2018 concernente il calendario per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000GHz; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 22 giugno 2011, con la quale e' stato approvato il nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2012 a Ginevra, sottoscritti dall'Italia; Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2015 a Ginevra, sottoscritti dall'Italia; Vista la decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, del 17 maggio 2017, la quale prevede il termine del 2020 per la liberazione della banda 700MHz con la flessibilita' di due anni per gli Stati membri che adducano giustificate ragioni, come in Italia in cui, tenendo conto della necessita' e complessita' di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, e' stato indicato nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 il termine finale del 30 giugno 2022, nonche' la conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze tra paesi confinanti dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017 e la predisposizione di un piano nazionale con la tempistica di liberazione (road map) entro il 30 giugno 2018; Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, che approva il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF); Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante «Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d'uso di capacita' trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; Effettuata la consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, svolta dal 28 marzo 2019 al 9 maggio 2019, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico del documento concernente i contenuti del decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto i seguenti punti: 1. Premessa, concernente il quadro normativo di riferimento, 2. Elementi tecnici rilevanti, relativo agli aspetti interferenziali e alla introduzione di codifiche e standard innovativi, 3. Individuazione delle aree geografiche, inerente le aree territoriali in cui effettuare la transizione, 4. Criteri e tempistica transizione, contenente due possibili scenari alternativi di transizione; Considerato che nel corso della suddetta consultazione pubblica sono pervenuti contributi dai seguenti soggetti: Adiconsum, Adoc, Federconsumatori, Udicon; Aires; Andec; Anitec-Assinform; Borghini e Stocchetti; Cairo Network; Canale Italia; Canale Marche; Confindustria Radio Televisioni; Discovery Italia; Fuorionda; Istituto per la Cultura dell'Innovazione; Istituto per le Politiche di Innovazione; Mediaset; Persidera; Prima Tv; Primo Canale; Rai - Radiotelevisione italiana; Ras; Regione Piemonte; Sky Italia; Telecapri; Telecaprisport; Uniset; Viacom; 3lettronica Industriale. Avuto riguardo dei contributi presentati dai soggetti partecipanti che di seguito si sintetizzano: Osservazioni generali Solo parte dei soggetti partecipanti alla consultazione ha formulato osservazioni di carattere generale, ad esempio, un soggetto ha ritenuto utile rinviare al 2020 la quasi totalita' delle osservazioni sui diversi punti del documento, successivamente al rilascio dei diritti d'uso agli operatori nazionali. Elementi tecnici rilevanti La maggior parte dei soggetti ha condiviso la posizione del Ministero circa gli aspetti interferenziali nel periodo transitorio. In merito all'utilita' di effettuare la transizione alle reti di Piano con l'utilizzo della codifica DVBT/MPEG-4, sei soggetti hanno ritenuto non necessario l'uso della suddetta codifica, ritenendo preferibile il passaggio al DVBT-2 gia' nella fase di transizione, mentre nove soggetti si sono espressi favorevolmente. Sulla data di introduzione del DVBT/MPEG-4, otto soggetti hanno evidenziato l'opportunita' di anticipare la stessa (con richieste variabili dal I semestre 2020 al I quadrimestre 2021), tre di rinviarne l'introduzione all'ultimo quadrimestre 2022, cinque ritengono ragionevole l'ultimo quadrimestre 2021, un ulteriore soggetto ha proposto, nell'ultimo quadrimestre 2021, di lasciare agli operatori la facolta' di utilizzare il DVB-T/MPEG-4 o il DVBT-2, un soggetto ha invece espresso la richiesta che per tutti gli operatori nazionali sia stabilita una tempistica unica per il passaggio alla codifica MPEG-4 nel periodo transitorio. Sulla previsione di differenziare la tempistica di introduzione del DVB-T/MPEG-4 tra operatori di rete nazionali e locali, due soggetti hanno avuto una posizione neutra, cinque si sono espressi negativamente, quattro positivamente e tre hanno espresso una opinione favorevole alla suddetta tempistica differenziata, purche' il passaggio sia direttamente al DVBT-2. Con riferimento all'iniziativa della trasmissione anticipata con lo standard DVBT/MPEG-4 di uno o piu' programmi con adesione volontaria, tredici soggetti hanno ritenuto utile la possibilita', mentre quattro hanno espresso valutazione contraria. Inoltre, tra i soggetti che si sono espressi positivamente, un partecipante alla consultazione ha escluso il coinvolgimento del concessionario del servizio pubblico, mentre un ulteriore soggetto ha proposto la transizione di un programma generalista e uno semigeneralista esclusivamente del concessionario del servizio pubblico. In merito al quesito sulla data della attivazione dello standard DVBT-2 nel periodo precedente il 30 giugno 2022, termine della transizione delle reti, dieci soggetti si sono espressi positivamente, in particolare, due partecipanti hanno richiesto di monitorare la diffusione dei ricevitori televisivi con le nuove codifiche, un partecipante ha richiesto di lasciare la possibilita' di attivare, in alternativa al DVBT/MPEG-4, il DVBT-2 sin da settembre 2021, un altro soggetto da giugno 2021 e un altro dal 1° al 30 giugno 2022, due soggetti hanno indicato il momento della transizione delle reti senza passaggio intermedio al DVBT/MPEG-4, un soggetto ha evidenziato l'importanza della certezza della data; un ulteriore soggetto ha precisato che il passaggio al DVBT-2 dovrebbe avvenire contestualmente per tutti i soggetti operanti nelle medesime aree tecniche per motivi di parita' di condizioni e di opportunita' di mercato. Individuazione aree geografiche I partecipanti alla consultazione hanno condiviso la posizione del Ministero in merito alla configurazione delle aree geografiche e alla strutturazione proposta al fine di ridurre interferenze tra aree limitrofe, mentre con riferimento alle aree ristrette in cui anticipare lo spegnimento dei CH 50 - 53 da alcuni e' stato chiesto di rinegoziare con i Paesi coinvolti l'esclusione di Roma e Milano, con conseguente riduzione delle aree interessate. La possibilita' di rilasciare in anticipo da parte degli operatori di rete in ambito locale le frequenze assegnate e' stata valutata in modo largamente positivo, con disponibilita' gia' espresse da alcuni dei soggetti operanti in ambito locale. La modalita' di individuazione delle frequenze disponibili per l'assegnazione transitoria ai titolari dei diritti d'uso per i canali CH 50 e 52 nelle aree ristrette e' stata generalmente condivisa, con due soggetti che hanno espresso la necessita' di individuare le frequenze, preferibilmente non in banda 700MHz. Criteri e tempistica della transizione In via generale, i partecipanti alla consultazione hanno condiviso i criteri a base della transizione, al fine di minimizzare le interferenze, con la precisazione da parte di un soggetto di ridurre il numero di sintonizzazioni e la richiesta di poter utilizzare la banda 700MHz fino al 30 giugno 2022, mentre un ulteriore soggetto ha evidenziato l'opportunita' di attendere l'assetto definito delle assegnazioni prima di esprimersi sulle tempistiche ed i casi particolari. In merito ai due scenari di transizione delineati nel documento in consultazione, ha ricevuto un maggior numero di commenti favorevoli lo scenario che prevede l'avvio delle operazioni, nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, dell'Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano e Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; per poi proseguire nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022, con l'Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e concludere nel periodo 1° aprile - 20 giugno 2022 con l'Area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche, indicando come casi particolari il rilascio nel periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 di tutta la rete a livello nazionale sul CH 30, e nella regione Marche del CH 37 e delle frequenze del multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico. Il suddetto scenario prevede inoltre il rilascio delle frequenze degli operatori nazionali in banda 700MHz e in banda VHF in multiplex differenti dal multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, calendarizzato nel periodo 1° aprile 2022 - 20 giugno 2022, a livello nazionale e l'attivazione del DVBT-2 per tutte le reti nazionali e locali nel periodo 21 giugno 2022 - 30 giugno 2022. Ritenuto, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni: preliminarmente, si rappresenta che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», all'art. 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della decisione n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470 - 790 MHz nell'Unione, ha disciplinato e programmato il processo che entro il 30 giugno 2022 dovra' conferire un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma televisiva digitale terrestre (DTT) (nazionale e locale), alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio broadcasting (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz). In particolare, la citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto lo svolgimento di una serie di attivita' da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'autorita' per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), nell'ambito delle rispettive competenze, secondo una precisa sequenza cronologica specificata dalla medesima legge. Nel dettaglio, con riferimento alle competenze del Ministero, l'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che con decreto ministeriale, previa consultazione pubblica, sia definito il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, tenendo conto della necessita' di fissare un periodo transitorio, dal 1º gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex (mux) contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, attuando i criteri, specificamente indicati dall'art. 1 nel citato comma 1032. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2018 e' stato definito il suddetto calendario, nel rispetto dei citati criteri, tenendo conto sia degli accordi internazionali firmati dall'Italia con i paesi confinanti sia del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre denominato PNAF 2018, approvato dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 290/18/CONS. Inoltre, con ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2018 e' stato istituito il Tavolo di coordinamento denominato TV 4.0, «finalizzato ad armonizzare e coordinare le attivita' di rilascio della banda 700 MHz delineate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ad elaborare strumenti volti a favorire la trasformazione digitale del settore televisivo», tra le cui funzioni e' prevista, tra l'altro, l'attivita' di suggerimento al Governo e all'Autorita' di iniziative legislative, amministrative e regolamentari utili al raggiungimento del predetto obiettivo (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto). La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con l'art. 1, commi 1103 e seguenti, ha apportato alcune modifiche al quadro delineato dalla legge sopra citata, disponendo, tra l'altro, la novella dell'art. 8, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in merito alla riserva della capacita' trasmissiva in ambito locale, l'aggiornamento del PNAF da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la pianificazione per il multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di una rete con decomponibilita' per macroaree con frequenze in banda UHF, l'obbligo per il concessionario del servizio pubblico di cedere, nel multiplex contenente l'informazione regionale, una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 a seguito del rilascio dei rispettivi diritti d'uso, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1032, la destinazione della banda III-VHF alla radiofonia digitale (DAB+) e solo, ove necessario, alla televisione digitale terrestre. La legge citata ha altresi' disposto l'aggiornamento, entro il 15 aprile 2019, del decreto 8 agosto 2018 che definisce il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, secondo i suddetti criteri: «a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF alle trasmissioni in ambito locale; c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree; d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali; f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d), da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, nonche' delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b), c) ed e)». Con delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha aggiornato, ai sensi dell'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (di seguito PNAF) e con delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019 ha definito i criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d'uso di capacita' trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, il Ministero ha posto in consultazione pubblica, svolta dal 28 marzo al 9 maggio 2019, l'aggiornamento del decreto 8 agosto 2018, concernente il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. L'aggiornamento del calendario di rilascio deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dal PNAF dell'AGCom, tenendo conto degli aspetti tecnici correlati. Pertanto, si ritiene che il calendario debba individuare le aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, nell'osservanza degli accordi internazionali sottoscritti in attuazione della decisione 899/2017; specificare le date di rilascio nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 dei canali CH 50, 51, 52, 53 nelle aree identificate quali aree interferenti dagli accordi stessi; indicare le date di rilascio del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico, degli operatori di rete in ambito locale e degli operatori di rete in ambito nazionale; indicare le date di attivazione delle frequenze di cui al PNAF dell'AGCom; prevedere la conclusione di tutte le operazioni entro il 30 giugno 2022. Pertanto, ai sensi di quanto prescritto dalla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la definizione di quanto sopra indicato deve avvenire tenendo conto della necessita' evitare o ridurre, nel periodo transitorio (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2022), interferenze nelle aree limitrofe in caso di isofrequenza, nonche' della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa e la riduzione di interferenze verso e da Paesi radio elettricamente confinanti. L'obiettivo di ridurre le interferenze deve altresi' considerare anche la diversa composizione frequenziale dei multiplex pianificati nel PNAF rispetto alle assegnazioni correnti per reti di ambito nazionale nonche' la pianificazione nelle nuove reti nazionali di frequenze oggi assegnate in ambito locale e viceversa. A riguardo, il criterio della riduzione delle interferenze e' un principio largamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica. Quanto allo standard/codifica con cui deve avvenire la transizione alle reti di Piano i soggetti partecipanti hanno condiviso la necessita' che in coincidenza dell'avvio delle operazioni, venga dismessa la codifica DVBT/MPEG-2 e che venga indicata la data dell'attivazione a regime dello standard DVBT-2. Le posizioni divergono in merito alla codifica o standard da attivare nel periodo transitorio. A riguardo, e' necessario considerare la necessita' di consentire un uso piu' efficiente dello spettro e di garantire la continuita' di impresa nel corso delle operazioni di transizione nonche' di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, tenendo in considerazione il livello di diffusione dei televisori dotati delle codifiche e standard piu' innovativi, a tutela degli utenti. In merito, si ritiene che la previsione circa la dismissione della codifica DVBT/MPEG-2, in favore almeno della codifica MPEG-4 su standard DVBT, sia valida e necessaria per la maggiore capacita' trasmissiva disponibile durante lo spegnimento di reti nelle fasi della transizione che faciliterebbe la stessa, consentendo la citata continuita' di impresa. In base allo studio Auditel/FUB commissionato dal Ministero, inoltre, l'attivazione della codifica DVBT/MPEG-4 nell'ultimo quadrimestre 2021 non avrebbe impatti negativi sugli utenti e potrebbe facilitare, in modo graduale, l'innovazione tecnologica del parco degli apparecchi riceventi. Cio' non toglie che, in base al principio della neutralita' tecnologica, gli operatori di rete che in base a valutazioni aziendali ritengano piu' efficiente tecnologicamente e commercialmente attivare lo standard DVBT-2 sin dall'avvio delle operazioni di transizione, possano procedere in tal senso. Una valutazione specifica dovra' pero' essere effettuata tenendo conto della necessita' di tutelare la ricezione del servizio pubblico da parte degli utenti, per cui, nel caso della transizione del multiplex contenente l'informazione regionale con decomponibilita' per macroaree da parte del concessionario del servizio pubblico, a garanzia degli utenti, nel periodo transitorio e' opportuno disporre un necessario passaggio al DVBT/MPEG-4, seguito dall'attivazione dello standard DVBT-2 nella fase a regime. Si ritiene inoltre, per ragioni tecniche connesse alla struttura delle reti nazionali, di prevedere che la dismissione della codifica MPEG-2 avvenga per gli operatori di rete nazionali contemporaneamente in tutto il Paese, contestualmente alle prime operazioni di transizione, mentre per gli operatori di rete locali la dismissione avverra' con la contestuale attivazione delle nuove reti del PNAF in ciascuna area geografica secondo il calendario previsto per la transizione, al fine di non imporre costi di adeguamento tecnico a operatori di rete locali che eserciscono in DVBT, ma che non saranno destinatari di diritti d'uso delle frequenze in DVBT-2 in attuazione al nuovo PNAF. Infine, entro il termine del 30 giugno 2022, lo standard DVBT dovra' essere dismesso in favore del DVBT-2 da parte di tutti gli operatori, in base alle prescrizioni di cui alla citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. In merito alla individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale alla luce della diversa configurazione delle aree tecniche del nuovo PNAF elaborato dall'AGCom, si ritiene corretto adeguare le aree geografiche ai nuovi confini delle aree tecniche, in particolare nelle ipotesi in cui sia stato modificato nel PNAF un ambito territoriale da multi provinciale a regionale. Si ritiene, altresi', che la composizione delle suddette aree geografiche debba avvenire in modo da ridurre le interferenze tra aree limitrofe e che eventuali modifiche a tale fine, rispetto alla tabella 1 del decreto del 8 agosto 2018, siano, se del caso, opportune. Detto criterio e' un principio largamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica. Il decreto 8 agosto 2018 ha previsto, altresi', all'interno delle aree geografiche, aree ristrette in cui disporre lo spegnimento anticipato dei canali CH 50 - 53, nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, nelle province individuate come interferenti dagli accordi internazionali sottoscritti. Cio' al fine di ridurre il disagio ad utenti e operatori, limitando il rilascio anticipato solo alle aree espressamente indicate nei suddetti accordi. Si ritiene che detta previsione sia da confermare, anche alla luce delle posizioni espresse in consultazione in cui alcuni soggetti hanno richiesto di verificare la fattibilita' di una riduzione ulteriore. Le date di rilascio nelle aree ristrette dei canali CH 50 - 53 sono risultanti dagli accordi internazionali sottoscritti nonche' dalla espressa previsione dell'art. 1, comma 1032, lettera d) ed f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, citata (comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021), senza elementi discrezionali in merito. Per quanto sopra, il rilascio dei canali da 50 a 53 dovra' necessariamente avvenire nelle aree ristrette e nelle date derivanti sia dagli accordi che dalla espressa previsione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. A riguardo, fermo restando l'obbligo di rilascio delle frequenze per i titolari dei diritti d'uso del canali CH 51 e 53 nelle aree ristrette e secondo la tempistica richiamata, si ritiene di riconoscere la facolta', in coincidenza con il periodo indicato per l'area ristretta delle regioni tirreniche (Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna), per tutti gli operatori di rete in ambito locale titolari di diritti d'uso di rilasciare, in tutto il territorio nazionale e secondo le modalita' e specifiche tempistiche indicate dal Ministero, le relative frequenze in anticipo rispetto al calendario di transizione. Si ritiene, infatti, che a fronte della conclusione delle procedure selettive sia per operatori di rete che fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale (ai sensi dell'art. 1, comma 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) vi possa essere un interesse ad un rilascio volontario anticipato delle frequenze da parte degli operatori di rete dei suddetti diritti d'uso. Detto interesse e' stato espresso chiaramente nel corso della consultazione pubblica da piu' soggetti. La conseguente riduzione del numero di frequenze attive sul territorio nazionale puo', inoltre, ridurre casi interferenziali nel corso del periodo transitorio sia in ambito nazionale che estero, a beneficio dell'utenza. Si ritiene, altresi', opportuno prevedere che i titolari dei diritti d'uso in ambito locale dei canali CH 51 e 53 tenuti al rilascio delle frequenze, nelle aree ristrette e secondo le diverse scadenze temporali, abbiano la facolta' di estendere il rilascio anche nelle residue aree regionali eventualmente oggetto dei suddetti diritti d'uso, al fine di non imporre l'esercizio di reti frammentate per un limitato periodo di tempo. A seguito del rilascio delle rispettive frequenze di ambito locale, ai titolari dei relativi diritti d'uso sara' erogato l'indennizzo corrispondente, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Invece, in merito alla liberazione dei CH 50 e 52 oggetto di diritto d'uso di operatori di rete nazionali per ogni area geografica ristretta, in sostituzione di quelle rilasciate, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero assegna in via transitoria frequenze disponibili, tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa e l'economicita' della trasformazione e della realizzazione delle reti. Anche ai sensi dell'art. 2, comma 2 della delibera n. 39/19/CONS dell'AGCom, secondo cui, nel periodo transitorio, possono essere consentite utilizzazioni temporanee di frequenze anche in deroga ai vigenti piani di assegnazione, per frequenze disponibili si intendono le frequenze non assegnate ad alcun operatore o le frequenze eventualmente rilasciate volontariamente, nonche' le frequenze pianificate nel PNAF e assegnate, a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo operatore di rete nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria o ad un nuovo soggetto ad esso riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale (intesa) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della delibera n. 129/19/CONS dell'AGCom, nell'ambito delle citate procedure di cui al suddetto all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Quanto ai criteri e alla tempistica della transizione, il mutato quadro normativo a seguito della legge di bilancio 2019, fermo restando il rilascio anticipato dei canali CH 50 - 53, non prescrive piu' una tempistica specifica ed anticipata di spegnimento delle frequenze di alcuni soggetti, indicando comunque il termine ultimo del 30 giugno 2022 per la conclusione delle operazioni. Si rende pertanto necessario ipotizzare un calendario di rilascio sostanzialmente omogeneo da un punto di vista temporale tra i vari soggetti di cui alle lettera b), c) ed e) dell'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per quanto sopra, si ritiene che l'individuazione delle scadenze e della sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nelle aree geografiche, cosi' come la composizione delle stesse aree, debba considerare principalmente la riduzione delle interferenze e la necessita' di ridurre i disagi per l'utenza, alla luce del quadro frequenziale delle reti attualmente esercite e delle reti pianificate dall'AGCom nel nuovo PNAF. La valutazione del quadro frequenziale disponibile presente e futuro impone, pertanto, una riflessione sulle modalita' della transizione. Infatti, il rilascio e la contestuale attivazione delle nuove reti, applicando esclusivamente il criterio delle aree geografiche con scadenze temporali successive, potrebbe in alcune fattispecie determinare interferenze in piu' aree del Paese, con conseguenti disagi per gli utenti. Pertanto, una soluzione applicabile e' quella di adottare un criterio di transizione non solo per aree geografiche ma, ove necessario, anche per reti, utilizzando il risparmio di bit rate garantito dalla codifica DVBT/MPEG-4 e l'attivazione contestuale di nuove reti, coerentemente alle nuove assegnazioni, conformi al PNAF. Per le altre reti (locali e nazionali interessate da modifiche solo in ambito locale) la transizione avverrebbe, invece, per aree geografiche. Nel corso della consultazione sono stati proposti due scenari alternativi e, in merito, si ritiene che sia da preferire l'ipotesi che ha ricevuto un maggior numero di commenti favorevoli. In particolare, lo scenario maggiormente condiviso dai soggetti partecipanti prevede l'avvio delle operazioni, nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, dell'Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano e Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; per poi proseguire nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022, con l'Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e concludere nel periodo 1° aprile - 20 giugno 2022 con l'Area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche, indicando come casi particolari il rilascio nel periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 di tutta la rete a livello nazionale sul CH 30, e nella regione Marche del CH 37 e delle frequenze del multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, anticipando in detta regione per i due multiplex citati la messa a regime. Il suddetto scenario prevede inoltre il rilascio delle frequenze degli operatori nazionali in banda 700MHz e in banda VHF in multiplex differenti da quello contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, calendarizzato nel periodo 1° aprile 2022 - 20 giugno 2022, a livello nazionale e l'attivazione del DVBT-2 per tutte le reti nazionali e locali nel periodo 21 giugno 2022 - 30 giugno 2022. Le operazioni e le relative tempistiche sopra descritte consentono di tutelare gli utenti riducendo le interferenze e di semplificare le operazioni tecniche per gli operatori di rete, contribuendo al positivo svolgimento della transizione. Il previsto rilascio a livello nazionale di tutta la rete del multiplex operante sul canale CH 30 e' finalizzato ad evitare interferenze conseguenti alla attivazione per aree geografiche del nuovo multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario pubblico e l'attuale rete dello stesso concessionario pubblico, ma con contenuti differenti, risolvendo quindi i possibili problemi di ricezione da parte degli utenti. A differenza di quanto previsto nell'ipotesi alternativa in consultazione, inoltre, la composizione delle aree geografiche e l'ordine temporale delle fasi di rilascio della soluzione scelta, consente, nel quadro rappresentato, di limitare le anticipazioni del rilascio del multiplex operante sul canale CH 37, non piu' di tutta la rete a livello nazionale, ma solo nella Regione Marche, contestualmente alle operazioni di rilascio nell'Area 2 e Area 3 nella prima fase temporale (1° settembre - 31 dicembre 2021). Anche le operazioni del multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario pubblico si semplificano, in quanto si procede per aree geografiche, con la sola anticipazione della regione Marche nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, oltre al rilascio nell'Area 2 e Area 3. Ritenuto, pertanto, di dover suddividere il territorio nazionale in quattro aree geografiche per il rilascio delle frequenze, nel cui ambito sono individuate quattro aree ristrette, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali 50 - 53, anche con lo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, tenendo conto di quanto dichiarato e concordato nell'ambito dei coordinamenti internazionali e di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, la segmentazione dell'utenza coinvolta in piu' aree geografiche, la riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi per gli operatori di rete, in coerenza con le aree tecniche utilizzate nel Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF); Considerata quindi la necessita' di aggiornare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2018, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, definendo un calendario di transizione, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, sostanzialmente omogeneo da un punto di vista temporale tra i vari soggetti coinvolti - operatori di rete nazionali, operatori di rete in ambito locale e concessionario del servizio pubblico - fermo restando il rilascio anticipato dei Canali 50 - 53 in aree ristrette; Ritenuto di indicare modalita' di transizione e le relative tempistiche, in modo da tutelare gli utenti riducendo le interferenze e di semplificare le operazioni tecniche degli operatori di rete, contribuendo al positivo svolgimento delle operazioni tecniche necessarie, valutando il quadro frequenziale risultante dalle attuali assegnazioni dei diritti d'uso e la pianificazione del nuovo PNAF; Ritenuto, al fine di consentire nel periodo transitorio un uso piu' efficiente dello spettro, di garantire il trasporto del maggior numero di programmi trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi nel corso delle operazioni di transizione e di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, tenendo in considerazione, a tutela degli utenti, il livello di diffusione dei televisori dotati delle codifiche e standard piu' innovativi, di prevedere la dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 in favore almeno della codifica MPEG-4 su standard DVBT, ed esclusivamente per il multiplex contenente l'informazione regionale con decomponibilita' per macroaree del concessionario del servizio pubblico in favore della codifica DVBT/MPEG-4 nel periodo transitorio al fine di garantirne la ricezione da parte degli utenti, e di individuare, al termine delle operazioni di transizione, ma comunque entro il 30 giugno 2022, il periodo di attivazione a regime dello standard DVBT-2, con possibilita' per gli operatori di rete interessati di attivare lo standard DVBT-2 anche prima della suddetta scadenza;
Decreta:
Art. 1
Aree geografiche
1. Al fine di definire il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017 e allo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, la minimizzazione delle interferenze all'interno del territorio nazionale e la riduzione dei disagi dell'utenza coinvolta, il territorio nazionale e' suddiviso in quattro aree geografiche, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, per assicurare, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145 e con le aree tecniche utilizzate nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF), il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di cui al comma 1 sono individuate quattro aree ristrette, di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali CH 50 e 52 da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso in ambito nazionale e dei canali CH 51 e 53 da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso in ambito locale, di cui alla lettera d) dell'art. 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145. |
| Allegato
Tabella 1 - AREE GEOGRAFICHE
+-----------+-----------------------------+ | | Liguria, Toscana, Umbria, | | Area 1 |Lazio, Campania, Sardegna | +-----------+-----------------------------+ | |Valle d'Aosta, Piemonte, | | |Lombardia tranne la provincia| | |di Mantova, provincia di | | |Piacenza, provincia di | | Area 2 |Trento, provincia di Bolzano;| +-----------+-----------------------------+ | |Veneto, provincia di Mantova,| | |Friuli-Venezia Giulia, Emilia| | |Romagna tranne la provincia | | Area 3 |di Piacenza | +-----------+-----------------------------+ | |Sicilia, Calabria, Puglia, | | |Basilicata; Abruzzo, Molise, | | Area 4 |Marche | +-----------+-----------------------------+ Tabella 2 - AREE GEOGRAFICHE RISTRETTE
+-------------------+---------------------------------------------+ | |Province di: Imperia, Savona, Genova, La | | |Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, | | |Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, | |Area ristretta A |Sassari. | +-------------------+---------------------------------------------+ | |Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli,| | |Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, | | |Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo,| | |Piacenza; Area di copertura degli impianti di| | |Malles Venosta, Plan De Corones, Brennero, | | |Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San | | |Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, | |Area ristretta B |Curon Venosta e Solda | +-------------------+---------------------------------------------+ | |Province di: Trieste,* Gorizia,* Pordenone,* | | |Udine,* Venezia,* Treviso,* Verona,* | | |Vicenza*, Rovigo*, Padova*, Mantova*, | | |Bologna*, Ferrara*, Forli-Cesena,* Modena,* | | |Ravenna,* Rimini,* Ancona, Ascoli Piceno, | | |Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, | | |Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, | | |Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, | | |Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, | |Area ristretta C |Reggio Calabria. | +-------------------+---------------------------------------------+ | |Province di: Trapani, Agrigento, | | |Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, | |Area ristretta D |Catania. | +-------------------+---------------------------------------------+ ---- * Province in cui in base alla coincidenza del calendario di cui alla tabella 3 e tabella 4, il rilascio dei CH 50 e 52 non determina l'assegnazione e attivazione di una frequenza in via transitoria di cui all'art. 5, comma 2, ma l'assegnazione e attivazione della frequenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c. Tabella 3 - CALENDARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI CH 50 - 53 DI CUI ALLA LETTERA D) DEL COMMA 1032 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2018, N. 145 E ART. 4, COMMA 1 E 5, DEL PRESENTE DECRETO.
+-------------------+---------------------------------------------+ | |Area Ristretta A - Province di: Imperia, | | |Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, | |1° gennaio 2020 - |Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, | |31 maggio 2020 |Roma, Latina, Oristano, Sassari. | +-------------------+---------------------------------------------+ | |Area Ristretta B - Province di: | | |Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, | | |Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, | | |Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, | | |Piacenza; Area di copertura degli impianti di| | |Malles Venosta, Plan De Corones, Brennero, | | |Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San | |1° giugno 2020 - 31|Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, | |dicembre 2020 |Curon Venosta e Solda | +-------------------+---------------------------------------------+ | |Area Ristretta D - Province di: Trapani, | |1° gennaio 2021 - |Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, | |30 giugno 2021 |Siracusa, Catania | +-------------------+---------------------------------------------+ | |Area Ristretta C - Province di: Trieste, | | |Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, | | |Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Mantova, | | |Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, | | |Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, | | |Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, | | |Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, | | |Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, | |1° settembre 2021 -|Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro, | |31 dicembre 2021 |Reggio Calabria | +-------------------+---------------------------------------------+
Tabella 4 - CALENDARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 3 E 5 E ART. 5 COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO
+---------------+-----------------------+ | |Area 2 - Valle d'Aosta,| | |Piemonte, Lombardia | | |tranne la provincia di | | |Mantova, provincia di | | |Piacenza, provincia di | | |Trento, provincia di | | |Bolzano; Area 3 - | | |Veneto, provincia di | | |Mantova, Friuli Venezia| | 1° gennaio |Giulia, Emilia Romagna | |2022 - 31 marzo|tranne la provincia di | |2022 |Piacenza | +---------------+-----------------------+ | 1° gennaio |Area 1 - Liguria, | |2022 - 31 marzo|Toscana, Umbria, Lazio,| |2022 |Campania, Sardegna; | +---------------+-----------------------+ | |Area 4 - Sicilia, | | 1° aprile 2022|Calabria, Puglia, | |- 20 giugno |Basilicata; Abruzzo, | |2022 |Molise, Marche* | +---------------+-----------------------+ -- * Il multiplex CH 37 e il multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario pubblico rilasciano nel periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 anche nella Regione Marche Tabella 5 - CALENDARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 4 DEL PRESENTE DECRETO
+------------------+--------------------------+---------------------+ | | |Area 1 - Liguria, | | | |Toscana, Umbria, | | | |Lazio, Campania, | | | |Sardegna; Area 2 - | | | |Valle d'Aosta, | | | |Piemonte, Lombardia | | | |tranne la provincia | | | |di Mantova, provincia| | | |di Piacenza, | | | |provincia di Trento, | | | |provincia di Bolzano;| | | |Area 3 - Veneto, | | | |provincia di Mantova,| | | |Friuli Venezia | | | |Giulia, Emilia | | | |Romagna tranne la | | | |provincia di | | | |Piacenza; Area 4 - | | | |Sicilia, Calabria, | | | |Puglia, Basilicata; | |1° settembre 2021 | |Abruzzo, Molise, | |- 31 dicembre |Multiplex CH 30 |Marche. | +------------------+--------------------------+---------------------+ | |multiplex CH 37 e | | | |multiplex contenente | | | |l'informazione regionale | | |1° settembre 2021 |del concessionario del | | |- 31 dicembre 2021|servizio pubblico |Marche | +------------------+--------------------------+---------------------+ | | |Area 1 - Liguria, | | | |Toscana, Umbria, | | | |Lazio, Campania, | | | |Sardegna; Area 2 - | | | |Valle d'Aosta, | | | |Piemonte, Lombardia | | | |tranne la provincia | | | |di Mantova, provincia| | | |di Piacenza, | | | |provincia di Trento, | | | |provincia di Bolzano;| | | |Area 3 - Veneto, | | | |provincia di Mantova,| | | |Friuli Venezia | | |Frequenze di operatori |Giulia, Emilia | | |nazionali in banda 700MHz |Romagna tranne la | | |e in banda VHF in |provincia di | | |multiplex differenti dal |Piacenza; Area 4 - | | |multiplex contenente |Sicilia, Calabria, | | |l'informazione regionale |Puglia, Basilicata; | |1° aprile 2022 - |del concessionario del |Abruzzo, Molise, | |20 giugno 2022 |servizio pubblico |Marche. | +------------------+--------------------------+---------------------+ |
| Art. 2
Periodo transitorio e fasi temporali
1. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e' suddiviso in quattro fasi temporali cui associare le quattro aree geografiche ristrette di cui all'art. 1, comma 2, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145. 2. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022 e' suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche di cui all'art. 1, comma 1, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, lettere b), c) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145. 3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1 e 2 e' fissato, in attuazione dell'art. 1, commi 1028 e 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, tenendo conto della necessita' e complessita' di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati. 4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e le fasi temporali di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei termini indicati espressamente dall'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono i seguenti: a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; b) minimizzazione delle interferenze tra aree geografiche; c) riduzione dei disagi per i cittadini; d) semplificazione delle operazioni tecniche e riduzione dei costi per gli operatori di rete. |
| Art. 3
Calendario
1. In base alla applicazione dei criteri di cui all'art. 2, il calendario del periodo transitorio nelle aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'art. 2, commi 1 e 2, e' definito dalle tabelle 3, 4 e 5, allegate al presente decreto. 2. Le specifiche date relative alle attivita' del periodo transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1 e 2, art. 1 commi 1 e 2, secondo il calendario previsto dalle tabelle 3, 4 e 5, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi decreti direttoriali, da emanarsi entro un mese antecedente ciascuna delle date iniziali previste per ogni singola area geografica. |
| Art. 4
Rilascio frequenze per aree geografiche nel periodo transitorio
1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da: a) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2; b) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale, relativamente ai canali CH 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2. 2. Il concessionario del servizio pubblico relativamente al multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalita' e le condizioni economiche, orientate al costo, disposte dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel suddetto periodo transitorio. 3. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, gli operatori di rete nazionali e locali, fatto salvo quanto disposto dal seguente comma 4, rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso nonche' le frequenze di cui all'art. 5 comma 2 e 3, attivate in via transitoria dagli operatori nazionali. 4. Gli operatori di rete nazionali titolari dei diritti d'uso delle frequenze indicate nella tabella 5, al fine di evitare problematiche interferenziali o per favorire le operazioni di conversione delle reti nel periodo transitorio, rilasciano le relative frequenze nelle aree e secondo le fasi temporali di cui alla stessa Tabella 5, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 5. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano le frequenze oggetto delle relative autorizzazioni per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 e 2, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo il calendario definito dalla Tabella 3 e 4. I medesimi soggetti hanno facolta' di presentare al Ministero, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF e in assenza di interferenze con altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito locale titolari di ogni altra autorizzazione o titolo giuridico attribuiti per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 e 2, rilasciano le relative frequenze, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo il calendario definito dalla Tabella 3 e 4. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, in caso di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, entro le scadenze previste dal presente decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica. 7. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 3 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico agisce in rivalsa per tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di cui al presente decreto. 8. Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 hanno facolta' di estendere il rilascio delle frequenze oltre l'area geografica ristretta di cui alla Tabella 2 e fino a coincidenza con l'ambito territoriale del relativo diritto d'uso nella regione interessata dalle attivita' di cui al comma 1, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale hanno facolta' di effettuare il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d'uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 per l'Area ristretta A, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero. 10. A seguito del rilascio delle rispettive frequenze di ambito locale, ai titolari dei relativi diritti d'uso sara' erogato l'indennizzo corrispondente, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145. |
| Art. 5
Attivazione delle frequenze previste dal PNAF
1. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo la sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, sono attivate le frequenze pianificate dal PNAF e assegnate dal Ministero: a) ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale; b) al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale con decomponibilita' per macroaree; c) ad operatori di rete nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145. 2. Secondo il calendario di cui all'art. 3, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, sono assegnate, esclusivamente in via transitoria, dal Ministero agli operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto d'uso dei canali CH 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2, frequenze disponibili in sostituzione di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 4. Il Ministero procede all'assegnazione in via transitoria delle suddette frequenze, tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa e l'economicita' della trasformazione e della realizzazione delle reti. 3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non assegnate ad alcun operatore di rete o le frequenze eventualmente rilasciate volontariamente ai sensi dell'art. 4, comma 9, nonche' le frequenze pianificate nel PNAF e assegnate a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, al medesimo operatore di rete in ambito nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria o ad un nuovo soggetto ad esso riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale (intesa) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della delibera n. 129/19/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle citate procedure di cui al suddetto all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145. |
| Art. 6
Codifiche e Standard
1. Al fine di consentire nel periodo transitorio un uso piu' efficiente dello spettro, di garantire una maggiore capacita' trasmissiva disponibile durante lo spegnimento di reti nelle fasi della transizione facilitando la stessa e consentendo la continuita' di impresa e di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, in coincidenza con il primo giorno di avvio delle attivita' del periodo transitorio stesso nell'Area 2 di cui alla Tabella 4, e' disposta contemporaneamente sull'intero territorio nazionale da parte degli operatori nazionali la dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 in favore almeno della codifica MPEG-4 su standard DVBT, per ragioni tecniche in considerazione della struttura delle reti nazionali. 2. Per gli operatori di rete in ambito locale la dismissione della codifica DVBT/MPEG-2 in favore almeno della codifica MPEG-4 su standard DVBT e' disposta in coincidenza con le attivita' di cui all'art. 5 nelle diverse Aree geografiche, secondo il calendario previsto per ognuna delle stesse Aree nella Tabella 4. 3. Al termine delle operazioni di transizione delle reti alla struttura dei multiplex definita dal PNAF, e' disposta l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale, nel periodo tra il 21 giugno 2022 e il 30 giugno 2022. 4. Al fine di consentire senza disagi la ricezione del servizio pubblico agli utenti, nel periodo transitorio il concessionario del servizio pubblico, con riferimento esclusivamente al multiplex contenente l'informazione regionale con decomponibilita' per macroaree, procedera' alla dismissione della codifica DVBT/MPEG-2, secondo le modalita' e tempistiche indicate nel comma 1, in favore della codifica MPEG-4 su standard DVBT, ferma restando l'attivazione dello standard DVBT-2 come disciplinato dal comma 3. 5. Al fine di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, durante il periodo transitorio gli operatori di rete possono effettuare la trasmissione di uno o piu' programmi con la codifica DVBT/MPEG-4 o codifiche e standard piu' evoluti in anticipo rispetto alle scadenze del presente articolo. Dette iniziative saranno oggetto di comunicazione nei confronti degli utenti. Gli operatori di rete possono comunque attivare la codifica DVBT/MPEG-4 o lo standard DVBT-2 prima delle scadenze di cui ai commi 1, 2 e 3, in base al principio della neutralita' tecnologica. |
| Art. 7
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 8 agosto 2018 recante «Suddivisione del territorio nazionale in quattro aree geografiche, coerente con il Piano nazionale assegnazione frequenze televisive - anno 2018» e' abrogato. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 19 giugno 2019
Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-807 |
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