| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 19 giugno 2019 |  
| Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda 700  MHz.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed  in  particolare  l'art.  1 comma 1032, come modificata dalla legge 31  dicembre  2018,  n.  145, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»,  di  cui  in particolare l'art. 1, comma 1106;   Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244», convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;   Visto  il  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  emanato  con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche  ed integrazioni;   Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme  di  principio in materia di assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI - Radiotelevisione italiana  S.p.a.,  nonche'  delega  al  Governo  per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;   Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»,  e  successive modifiche ed integrazioni;   Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  con  particolare riferimento  all'art.  3-quinquies,  comma  3  e  5,   e   successive modificazioni;   Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  8  agosto 2018 concernente il calendario per il  rilascio  delle  frequenze  da parte di tutti gli operatori di rete  titolari  di  relativi  diritti d'uso in ambito nazionale e  locale  ai  fini  dell'attuazione  degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;   Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  5 ottobre 2018, recante Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000GHz;   Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 353/11/CONS del 22 giugno  2011,  con  la  quale  e' stato approvato il nuovo regolamento  relativo  alla  radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;   Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle radiocomunicazioni  adottati  nel  2012   a   Ginevra,   sottoscritti dall'Italia;   Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle radiocomunicazioni  adottati  nel  2015   a   Ginevra,   sottoscritti dall'Italia;   Vista la  decisione  UE  2017/899  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz  nell'Unione, del 17 maggio 2017, la quale prevede  il  termine  del  2020  per  la liberazione della banda 700MHz con la flessibilita' di due  anni  per gli Stati membri che adducano giustificate ragioni, come in Italia in cui, tenendo conto della necessita' e complessita' di  assicurare  la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, e' stato indicato nella legge  27  dicembre 2017, n. 205 il  termine  finale  del  30  giugno  2022,  nonche'  la conclusione del  coordinamento  internazionale  delle  frequenze  tra paesi confinanti dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017  e  la predisposizione  di  un  piano  nazionale  con   la   tempistica   di liberazione (road map) entro il 30 giugno 2018;   Visti gli accordi internazionali sottoscritti dal  Ministero  dello sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati  confinanti  in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;   Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, che approva il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF);   Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019, recante «Definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle  frequenze  in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti  d'uso di capacita' trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti  d'uso  delle  frequenze  pianificate  dal  PNAF,  ai   sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;   Effettuata la consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge  30 dicembre 2018, n. 145, svolta dal 28 marzo 2019  al  9  maggio  2019, tramite pubblicazione sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello sviluppo economico del documento concernente i contenuti del  decreto ministeriale da emanarsi ai sensi  dell'art.  1,  comma  1032,  della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145,  avente  ad  oggetto  i  seguenti  punti:  1. Premessa, concernente il quadro normativo di riferimento, 2. Elementi tecnici rilevanti,  relativo  agli  aspetti  interferenziali  e  alla introduzione di codifiche e standard  innovativi,  3.  Individuazione delle  aree  geografiche,  inerente  le  aree  territoriali  in   cui effettuare la  transizione,  4.  Criteri  e  tempistica  transizione, contenente due possibili scenari alternativi di transizione;   Considerato che nel corso  della  suddetta  consultazione  pubblica sono pervenuti contributi dai  seguenti  soggetti:  Adiconsum,  Adoc, Federconsumatori, Udicon; Aires; Andec; Anitec-Assinform; Borghini  e Stocchetti;   Cairo   Network;   Canale   Italia;   Canale    Marche; Confindustria  Radio  Televisioni;   Discovery   Italia;   Fuorionda; Istituto per la Cultura dell'Innovazione; Istituto per  le  Politiche di Innovazione; Mediaset; Persidera; Prima Tv; Primo  Canale;  Rai  - Radiotelevisione  italiana;  Ras;  Regione  Piemonte;   Sky   Italia; Telecapri; Telecaprisport; Uniset; Viacom; 3lettronica Industriale.   Avuto riguardo dei contributi presentati dai soggetti  partecipanti che di seguito si sintetizzano:  Osservazioni generali   Solo  parte  dei  soggetti  partecipanti  alla   consultazione   ha formulato osservazioni di carattere generale, ad esempio, un soggetto ha  ritenuto  utile  rinviare  al  2020  la  quasi  totalita'   delle osservazioni sui diversi  punti  del  documento,  successivamente  al rilascio dei diritti d'uso agli operatori nazionali.  Elementi tecnici rilevanti   La maggior  parte  dei  soggetti  ha  condiviso  la  posizione  del Ministero circa gli aspetti interferenziali nel periodo  transitorio. In merito all'utilita' di effettuare  la  transizione  alle  reti  di Piano con l'utilizzo della codifica DVBT/MPEG-4, sei  soggetti  hanno ritenuto non necessario  l'uso  della  suddetta  codifica,  ritenendo preferibile il passaggio al DVBT-2 gia' nella  fase  di  transizione, mentre nove soggetti si sono espressi favorevolmente. Sulla  data  di introduzione  del  DVBT/MPEG-4,  otto  soggetti   hanno   evidenziato l'opportunita' di anticipare la stessa (con richieste variabili dal I semestre  2020  al   I   quadrimestre   2021),   tre   di   rinviarne l'introduzione  all'ultimo  quadrimestre   2022,   cinque   ritengono ragionevole l'ultimo quadrimestre  2021,  un  ulteriore  soggetto  ha proposto, nell'ultimo quadrimestre 2021, di lasciare  agli  operatori la facolta' di utilizzare il DVB-T/MPEG-4 o il DVBT-2, un soggetto ha invece espresso la richiesta che per tutti  gli  operatori  nazionali sia stabilita una tempistica unica per  il  passaggio  alla  codifica MPEG-4 nel periodo transitorio. Sulla previsione di differenziare  la tempistica di introduzione del DVB-T/MPEG-4  tra  operatori  di  rete nazionali e locali, due soggetti hanno avuto  una  posizione  neutra, cinque si sono espressi negativamente, quattro  positivamente  e  tre hanno espresso  una  opinione  favorevole  alla  suddetta  tempistica differenziata, purche' il passaggio sia direttamente al  DVBT-2.  Con riferimento  all'iniziativa  della  trasmissione  anticipata  con  lo standard DVBT/MPEG-4 di uno o piu' programmi con adesione volontaria, tredici soggetti hanno ritenuto utile la possibilita', mentre quattro hanno espresso valutazione contraria. Inoltre, tra i soggetti che  si sono espressi positivamente, un partecipante  alla  consultazione  ha escluso il coinvolgimento del concessionario del  servizio  pubblico, mentre un  ulteriore  soggetto  ha  proposto  la  transizione  di  un programma  generalista  e  uno  semigeneralista  esclusivamente   del concessionario del servizio pubblico. In merito al quesito sulla data della attivazione dello standard DVBT-2 nel periodo precedente il  30 giugno 2022, termine della transizione delle reti, dieci soggetti  si sono espressi positivamente, in particolare, due  partecipanti  hanno richiesto di monitorare la diffusione dei ricevitori  televisivi  con le nuove codifiche, un  partecipante  ha  richiesto  di  lasciare  la possibilita' di attivare, in alternativa al  DVBT/MPEG-4,  il  DVBT-2 sin da settembre 2021, un altro soggetto da giugno 2021  e  un  altro dal 1° al 30 giugno 2022, due  soggetti  hanno  indicato  il  momento della  transizione  delle  reti   senza   passaggio   intermedio   al DVBT/MPEG-4, un soggetto ha evidenziato l'importanza  della  certezza della data; un ulteriore soggetto ha precisato che  il  passaggio  al DVBT-2  dovrebbe  avvenire  contestualmente  per  tutti  i   soggetti operanti nelle medesime  aree  tecniche  per  motivi  di  parita'  di condizioni e di opportunita' di mercato.  Individuazione aree geografiche   I partecipanti alla consultazione hanno condiviso la posizione  del Ministero in merito alla configurazione delle aree geografiche e alla strutturazione proposta al fine  di  ridurre  interferenze  tra  aree limitrofe,  mentre  con  riferimento  alle  aree  ristrette  in   cui anticipare lo spegnimento dei CH 50 - 53 da alcuni e'  stato  chiesto di rinegoziare con i Paesi coinvolti l'esclusione di Roma  e  Milano, con conseguente riduzione delle aree interessate. La possibilita'  di rilasciare in anticipo da parte degli operatori  di  rete  in  ambito locale le frequenze assegnate e' stata valutata  in  modo  largamente positivo, con disponibilita' gia' espresse  da  alcuni  dei  soggetti operanti in ambito  locale.  La  modalita'  di  individuazione  delle frequenze disponibili per l'assegnazione transitoria ai titolari  dei diritti d'uso per i canali CH 50 e 52 nelle aree ristrette  e'  stata generalmente condivisa,  con  due  soggetti  che  hanno  espresso  la necessita' di individuare le frequenze, preferibilmente non in  banda 700MHz.  Criteri e tempistica della transizione   In via generale, i partecipanti alla consultazione hanno  condiviso i criteri a  base  della  transizione,  al  fine  di  minimizzare  le interferenze, con la precisazione da parte di un soggetto di  ridurre il numero di sintonizzazioni e la richiesta di  poter  utilizzare  la banda 700MHz fino al 30 giugno 2022, mentre un ulteriore soggetto  ha evidenziato l'opportunita'  di  attendere  l'assetto  definito  delle assegnazioni  prima  di  esprimersi  sulle  tempistiche  ed  i   casi particolari. In merito ai due scenari di  transizione  delineati  nel documento in consultazione, ha ricevuto un maggior numero di commenti favorevoli lo scenario che  prevede  l'avvio  delle  operazioni,  nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, dell'Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la  provincia  di  Mantova,  provincia  di Piacenza, provincia di Trento,  provincia  di  Bolzano  e  Area  3  - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia,  Emilia  Romagna tranne la provincia di Piacenza; per poi proseguire  nel  periodo  1° gennaio - 31 marzo 2022, con l'Area 1  -  Liguria,  Toscana,  Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e concludere nel  periodo  1°  aprile -  20 giugno 2022 con l'Area 4 -  Sicilia,  Calabria,  Puglia,  Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche, indicando come casi particolari il  rilascio nel periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 di tutta la  rete  a livello nazionale sul CH 30, e nella regione Marche del CH 37 e delle frequenze  del  multiplex  contenente  l'informazione  regionale  del concessionario del servizio pubblico. Il  suddetto  scenario  prevede inoltre il rilascio delle  frequenze  degli  operatori  nazionali  in banda 700MHz e in banda VHF in  multiplex  differenti  dal  multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario  del  servizio pubblico, calendarizzato nel periodo 1° aprile 2022 - 20 giugno 2022, a livello nazionale e l'attivazione del  DVBT-2  per  tutte  le  reti nazionali e locali nel periodo 21 giugno 2022 - 30 giugno 2022.   Ritenuto, in merito  alle  osservazioni  e  proposte  emerse  dalla consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni:     preliminarmente, si rappresenta che la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020», all'art. 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della  decisione  n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio  2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470 - 790 MHz  nell'Unione, ha disciplinato e programmato il processo che entro il 30 giugno 2022 dovra' conferire un  nuovo  assetto  al  sistema  radiotelevisivo  su piattaforma televisiva digitale terrestre (DTT) (nazionale e locale), alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio broadcasting (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz).   In particolare, la  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  ha previsto lo svolgimento di  una  serie  di  attivita'  da  parte  del Ministero dello sviluppo economico e dell'autorita' per  le  garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), nell'ambito delle rispettive competenze, secondo una precisa sequenza cronologica specificata  dalla  medesima legge. Nel dettaglio, con riferimento alle competenze del  Ministero, l'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che con decreto ministeriale, previa consultazione pubblica, sia definito il calendario nazionale che individua le scadenze  della  tabella  di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della  decisione  (UE) 2017/899, del 17 maggio  2017,  tenendo  conto  della  necessita'  di fissare un periodo transitorio, dal 1º  gennaio  2020  al  30  giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da  parte  di  tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti  d'uso  in  ambito nazionale  e  locale  e  la  ristrutturazione  del  multiplex   (mux) contenente l'informazione regionale da parte del  concessionario  del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, attuando  i criteri, specificamente indicati dall'art. 1 nel citato comma 1032.   Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2018  e' stato definito  il  suddetto  calendario,  nel  rispetto  dei  citati criteri, tenendo  conto  sia  degli  accordi  internazionali  firmati dall'Italia con  i  paesi  confinanti  sia  del  Piano  nazionale  di assegnazione delle frequenze  da  destinare  al  servizio  televisivo digitale terrestre denominato PNAF 2018, approvato dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 290/18/CONS.   Inoltre,  con  ulteriore  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo economico 8 agosto 2018 e' stato istituito il Tavolo di coordinamento denominato TV  4.0,  «finalizzato  ad  armonizzare  e  coordinare  le attivita' di rilascio della banda 700 MHz delineate  dalla  legge  27 dicembre 2017,  n.  205,  nonche'  ad  elaborare  strumenti  volti  a favorire la trasformazione digitale del settore televisivo»,  tra  le cui funzioni e' prevista, tra l'altro, l'attivita' di suggerimento al Governo e all'Autorita' di iniziative legislative,  amministrative  e regolamentari utili al raggiungimento del predetto obiettivo (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto).   La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»,  con  l'art.  1,  commi  1103  e  seguenti,  ha apportato alcune modifiche al  quadro  delineato  dalla  legge  sopra citata, disponendo, tra l'altro, la novella dell'art.  8,  del  Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in merito alla riserva della capacita' trasmissiva in  ambito  locale,  l'aggiornamento  del PNAF da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  la pianificazione per il multiplex contenente  l'informazione  regionale da  parte  del  concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico, televisivo e  multimediale  di  una  rete  con  decomponibilita'  per macroaree con frequenze in banda UHF, l'obbligo per il concessionario del  servizio  pubblico   di   cedere,   nel   multiplex   contenente l'informazione  regionale,  una  quota  della  capacita'  trasmissiva assegnata,  comunque  non  inferiore  a  un  programma,  nel  periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente  operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e  53 a seguito del rilascio dei  rispettivi  diritti  d'uso,  nel  periodo transitorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1032, la  destinazione  della banda III-VHF alla radiofonia digitale (DAB+) e solo, ove necessario, alla televisione digitale terrestre.   La legge citata ha altresi' disposto l'aggiornamento, entro  il  15 aprile 2019, del decreto 8 agosto 2018 che  definisce  il  calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia  ai  fini dell'attuazione  degli  obiettivi  della  decisione  (UE)   2017/899, secondo i suddetti criteri:     «a) individuazione delle aree geografiche in cui  suddividere  il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare  o   ridurre   problemi   interferenziali   verso   i   Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;     b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti  d'uso  in  ambito  locale  di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata  in  vigore  della presente legge e contestuale attivazione  delle  frequenze  destinate dal PNAF alle trasmissioni in ambito locale;     c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da  parte  del concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione  dal  multiplex  del   servizio pubblico   contenente   l'informazione   regionale   e    contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per  la  realizzazione del nuovo multiplex con decomponibilita' per macroaree;     d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 e  contestuale  attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo  conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare  la continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla  scadenza  di  cui  alla lettera f), da parte degli operatori di  rete  titolari  dei  diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come  individuate  alla  lettera a), comunque nel periodo  transitorio  dal  1°  gennaio  2020  al  31 dicembre 2021;     e)  rilascio  delle  restanti  frequenze  e   attivazione   delle frequenze previste dal PNAF e oggetto  dei  rimanenti  diritti  d'uso nazionali;     f)  individuazione   delle   scadenze,   comunque   nel   periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  della  sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei canali  CH 50 e 52 di cui alla lettera d), da  realizzare  per  successive  aree geografiche come individuate  alla  lettera  a),  della  sequenza  di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in  ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di  cui  alla lettera d),  da  realizzare  per  successive  aree  geografiche  come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal  1° gennaio 2020 al 31 dicembre  2021,  nonche'  delle  scadenze  per  il rilascio delle  restanti  frequenze  e  attivazione  delle  frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di  cui  alle lettere b), c) ed e)».   Con delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l'Autorita' per  le garanzie nelle comunicazioni ha aggiornato,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  modificato dall'art. 1, comma 1103, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  il Piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  da  destinare  al servizio televisivo  digitale  terrestre  (di  seguito  PNAF)  e  con delibera n. 129/19/CONS del 18 aprile 2019 ha definito i criteri  per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito  nazionale per il servizio digitale terrestre  in  diritti  d'uso  di  capacita' trasmissiva e per l'assegnazione  in  ambito  nazionale  dei  diritti d'uso delle frequenze pianificate dal PNAF,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, il  Ministero ha posto in consultazione pubblica, svolta dal 28 marzo al  9  maggio 2019, l'aggiornamento del  decreto  8  agosto  2018,  concernente  il calendario nazionale che  individua  le  scadenze  della  tabella  di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della  decisione  (UE) 2017/899, ai sensi dell'art. 1, comma 1032, della legge  27  dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   L'aggiornamento  del  calendario  di  rilascio  deve  avvenire  nel rispetto di quanto prescritto dalla legge 27 dicembre 2017,  n.  205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  dal  PNAF dell'AGCom, tenendo conto degli aspetti tecnici correlati.  Pertanto, si ritiene che il calendario debba individuare le aree geografiche in cui  suddividere  il  territorio  nazionale  per  il  rilascio  delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700MHz per  il  servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto all'Italia, nell'osservanza degli accordi internazionali sottoscritti in attuazione  della  decisione  899/2017;  specificare  le  date  di rilascio nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 dei canali CH 50, 51, 52, 53 nelle aree identificate quali aree interferenti  dagli accordi stessi; indicare le date di rilascio del multiplex contenente l'informazione regionale da parte  del  concessionario  del  servizio pubblico, degli operatori di rete in ambito locale e degli  operatori di rete in ambito nazionale; indicare le date  di  attivazione  delle frequenze di cui al PNAF  dell'AGCom;  prevedere  la  conclusione  di tutte le operazioni entro il 30 giugno 2022.   Pertanto, ai sensi di  quanto  prescritto  dalla  citata  legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018, n. 145, la definizione di quanto sopra indicato deve avvenire tenendo conto della necessita' evitare o ridurre, nel periodo transitorio (1° gennaio 2020 - 30 giugno 2022), interferenze nelle aree limitrofe  in caso di isofrequenza, nonche' della necessita' di  ridurre  i  disagi per gli utenti ed assicurare la continuita' d'impresa e la  riduzione di interferenze verso e da  Paesi  radio  elettricamente  confinanti. L'obiettivo di ridurre  le  interferenze  deve  altresi'  considerare anche la diversa composizione frequenziale dei multiplex  pianificati nel PNAF rispetto alle  assegnazioni  correnti  per  reti  di  ambito nazionale nonche' la pianificazione nelle  nuove  reti  nazionali  di frequenze oggi assegnate in ambito locale e viceversa. A riguardo, il criterio  della  riduzione  delle  interferenze   e'   un   principio largamente condiviso dai  soggetti  partecipanti  alla  consultazione pubblica.   Quanto allo standard/codifica con cui deve avvenire la  transizione alle reti  di  Piano  i  soggetti  partecipanti  hanno  condiviso  la necessita' che in  coincidenza  dell'avvio  delle  operazioni,  venga dismessa la  codifica  DVBT/MPEG-2  e  che  venga  indicata  la  data dell'attivazione  a  regime  dello  standard  DVBT-2.  Le   posizioni divergono in merito alla codifica o standard da attivare nel  periodo transitorio. A riguardo, e' necessario considerare la  necessita'  di consentire un uso piu' efficiente dello spettro  e  di  garantire  la continuita' di impresa nel  corso  delle  operazioni  di  transizione nonche' di agevolare la migrazione tecnica di  un'ampia  parte  della popolazione verso  standard  di  trasmissione  avanzati,  tenendo  in considerazione il livello di diffusione dei televisori  dotati  delle codifiche e standard piu'  innovativi,  a  tutela  degli  utenti.  In merito, si ritiene che  la  previsione  circa  la  dismissione  della codifica DVBT/MPEG-2, in  favore  almeno  della  codifica  MPEG-4  su standard DVBT, sia valida e  necessaria  per  la  maggiore  capacita' trasmissiva disponibile durante lo spegnimento  di  reti  nelle  fasi della transizione che faciliterebbe la stessa, consentendo la  citata continuita' di impresa. In base allo studio Auditel/FUB commissionato dal Ministero,  inoltre,  l'attivazione  della  codifica  DVBT/MPEG-4 nell'ultimo quadrimestre 2021  non  avrebbe  impatti  negativi  sugli utenti  e  potrebbe  facilitare,  in  modo  graduale,   l'innovazione tecnologica del parco degli apparecchi  riceventi.  Cio'  non  toglie che,  in  base  al  principio  della  neutralita'  tecnologica,   gli operatori di rete che in base a valutazioni aziendali ritengano  piu' efficiente tecnologicamente e commercialmente  attivare  lo  standard DVBT-2  sin  dall'avvio  delle  operazioni  di  transizione,  possano procedere in tal senso. Una valutazione specifica dovra' pero' essere effettuata tenendo conto della necessita' di  tutelare  la  ricezione del servizio pubblico da parte degli utenti, per cui, nel caso  della transizione del multiplex  contenente  l'informazione  regionale  con decomponibilita'  per  macroaree  da  parte  del  concessionario  del servizio pubblico, a garanzia degli utenti, nel  periodo  transitorio e' opportuno disporre un necessario passaggio al DVBT/MPEG-4, seguito dall'attivazione dello  standard  DVBT-2  nella  fase  a  regime.  Si ritiene inoltre, per ragioni tecniche connesse alla  struttura  delle reti nazionali, di prevedere che la dismissione della codifica MPEG-2 avvenga per gli operatori di  rete  nazionali  contemporaneamente  in tutto il Paese, contestualmente alle prime operazioni di transizione, mentre per gli operatori di rete locali la dismissione  avverra'  con la contestuale attivazione delle nuove reti del PNAF in ciascuna area geografica secondo il calendario previsto per la transizione, al fine di non imporre costi di  adeguamento  tecnico  a  operatori  di  rete locali che eserciscono in DVBT, ma che  non  saranno  destinatari  di diritti d'uso delle frequenze in DVBT-2 in attuazione al nuovo  PNAF. Infine, entro il termine del 30 giugno 2022, lo standard DVBT  dovra' essere dismesso in favore del DVBT-2 da parte di tutti gli operatori, in base alle prescrizioni di cui alla citata legge 27 dicembre  2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.   In  merito  alla  individuazione  delle  aree  geografiche  in  cui suddividere  il  territorio  nazionale  alla   luce   della   diversa configurazione  delle  aree  tecniche  del   nuovo   PNAF   elaborato dall'AGCom, si ritiene corretto adeguare le aree geografiche ai nuovi confini delle aree tecniche, in particolare nelle ipotesi in cui  sia stato modificato nel PNAF un ambito territoriale da multi provinciale a regionale. Si ritiene, altresi', che la composizione delle suddette aree geografiche debba avvenire in modo da  ridurre  le  interferenze tra aree limitrofe e che eventuali modifiche a  tale  fine,  rispetto alla tabella 1 del decreto del 8 agosto 2018,  siano,  se  del  caso, opportune. Detto criterio e' un principio  largamente  condiviso  dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica.   Il decreto 8 agosto 2018 ha previsto, altresi',  all'interno  delle aree geografiche, aree  ristrette  in  cui  disporre  lo  spegnimento anticipato dei canali CH 50 - 53, nel periodo 1° gennaio  2020  -  31 dicembre 2021, nelle province  individuate  come  interferenti  dagli accordi internazionali sottoscritti.  Cio'  al  fine  di  ridurre  il disagio ad utenti e operatori, limitando il rilascio anticipato  solo alle aree espressamente indicate nei suddetti accordi. Si ritiene che detta previsione sia da confermare, anche alla luce  delle  posizioni espresse in consultazione in cui alcuni soggetti hanno  richiesto  di verificare la fattibilita' di una riduzione  ulteriore.  Le  date  di rilascio nelle aree ristrette dei canali CH 50 - 53  sono  risultanti dagli accordi  internazionali  sottoscritti  nonche'  dalla  espressa previsione dell'art. 1, comma 1032, lettera d) ed f), della legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018, n. 145, citata (comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio  2020 al 31 dicembre 2021), senza elementi discrezionali in merito.   Per quanto sopra,  il  rilascio  dei  canali  da  50  a  53  dovra' necessariamente avvenire nelle aree ristrette e nelle date  derivanti sia dagli accordi  che  dalla  espressa  previsione  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018, n. 145.   A riguardo, fermo restando l'obbligo di  rilascio  delle  frequenze per i titolari dei diritti d'uso del canali CH 51  e  53  nelle  aree ristrette  e  secondo  la  tempistica  richiamata,  si   ritiene   di riconoscere la facolta', in coincidenza con il periodo  indicato  per l'area ristretta delle regioni tirreniche (Liguria, Toscana, Lazio  e Sardegna), per tutti gli operatori di rete in ambito locale  titolari di diritti d'uso di rilasciare, in tutto il  territorio  nazionale  e secondo le modalita' e specifiche tempistiche indicate dal Ministero, le  relative  frequenze  in  anticipo  rispetto  al   calendario   di transizione. Si ritiene, infatti,  che  a  fronte  della  conclusione delle procedure selettive sia per operatori di rete che fornitori  di servizi media audiovisivi in ambito locale  (ai  sensi  dell'art.  1, comma 1033 e 1034,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145) vi possa  essere  un interesse ad un rilascio volontario  anticipato  delle  frequenze  da parte degli operatori di  rete  dei  suddetti  diritti  d'uso.  Detto interesse e' stato espresso chiaramente nel corso della consultazione pubblica da piu' soggetti. La conseguente  riduzione  del  numero  di frequenze attive sul territorio nazionale puo', inoltre, ridurre casi interferenziali nel corso  del  periodo  transitorio  sia  in  ambito nazionale che estero, a beneficio dell'utenza. Si ritiene,  altresi', opportuno prevedere che i titolari dei diritti d'uso in ambito locale dei canali CH 51 e 53 tenuti al rilascio delle frequenze, nelle  aree ristrette  e  secondo  le  diverse  scadenze  temporali,  abbiano  la facolta' di estendere il rilascio anche nelle residue aree  regionali eventualmente oggetto dei suddetti diritti  d'uso,  al  fine  di  non imporre l'esercizio di reti frammentate per un  limitato  periodo  di tempo. A seguito del rilascio delle rispettive  frequenze  di  ambito locale,  ai  titolari  dei  relativi  diritti  d'uso  sara'   erogato l'indennizzo  corrispondente,  secondo  le  modalita'  previste   dal decreto ministeriale adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1039, lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.   Invece, in merito alla liberazione  dei  CH  50  e  52  oggetto  di diritto d'uso di operatori di rete nazionali per ogni area geografica ristretta, in sostituzione di quelle rilasciate, ai  sensi  dell'art. 1, comma 1032, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero assegna in  via  transitoria  frequenze  disponibili,  tenendo  conto   della necessita' di ridurre i  disagi  per  gli  utenti  ed  assicurare  la continuita' d'impresa e l'economicita' della trasformazione  e  della realizzazione delle reti. Anche ai sensi dell'art. 2, comma  2  della delibera  n.  39/19/CONS  dell'AGCom,  secondo   cui,   nel   periodo transitorio, possono essere consentite  utilizzazioni  temporanee  di frequenze anche in deroga  ai  vigenti  piani  di  assegnazione,  per frequenze disponibili si intendono  le  frequenze  non  assegnate  ad alcun   operatore   o   le   frequenze    eventualmente    rilasciate volontariamente,  nonche'  le  frequenze  pianificate  nel   PNAF   e assegnate,  a  seguito   della   conclusione   delle   procedure   di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori  di  rete nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 e  1031-bis  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018, n.  145,  al  medesimo  operatore  di  rete  nazionale   destinatario dell'assegnazione  transitoria  o  ad  un  nuovo  soggetto  ad   esso riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale (intesa) di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  della  delibera  n. 129/19/CONS dell'AGCom, nell'ambito delle citate procedure di cui  al suddetto all'art. 1, comma 1031 e 1031-bis della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.   Quanto ai criteri e alla tempistica della  transizione,  il  mutato quadro normativo a  seguito  della  legge  di  bilancio  2019,  fermo restando il rilascio anticipato dei canali CH 50 - 53, non  prescrive piu' una tempistica specifica  ed  anticipata  di  spegnimento  delle frequenze di alcuni soggetti, indicando comunque  il  termine  ultimo del 30 giugno 2022 per la  conclusione  delle  operazioni.  Si  rende pertanto   necessario   ipotizzare   un   calendario   di    rilascio sostanzialmente omogeneo da un punto di vista temporale  tra  i  vari soggetti di cui alle lettera b), c) ed e) dell'art.  1,  comma  1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge  30 dicembre 2018, n. 145.   Per quanto sopra, si ritiene che l'individuazione delle scadenze  e della sequenza di rilasci  e  attivazioni  di  frequenze  nelle  aree geografiche, cosi' come la  composizione  delle  stesse  aree,  debba considerare principalmente  la  riduzione  delle  interferenze  e  la necessita' di ridurre i disagi per l'utenza,  alla  luce  del  quadro frequenziale delle reti attualmente esercite e delle reti pianificate dall'AGCom nel nuovo PNAF.   La valutazione  del  quadro  frequenziale  disponibile  presente  e futuro  impone,  pertanto,  una  riflessione  sulle  modalita'  della transizione. Infatti, il rilascio e la contestuale attivazione  delle nuove  reti,  applicando  esclusivamente  il  criterio   delle   aree geografiche con scadenze temporali  successive,  potrebbe  in  alcune fattispecie determinare interferenze in  piu'  aree  del  Paese,  con conseguenti  disagi  per  gli   utenti.   Pertanto,   una   soluzione applicabile e' quella di adottare un criterio di transizione non solo per aree geografiche ma, ove necessario, anche per reti,  utilizzando il risparmio di bit  rate  garantito  dalla  codifica  DVBT/MPEG-4  e l'attivazione contestuale di nuove  reti,  coerentemente  alle  nuove assegnazioni, conformi al PNAF. Per le altre reti (locali e nazionali interessate da  modifiche  solo  in  ambito  locale)  la  transizione avverrebbe,  invece,  per   aree   geografiche.   Nel   corso   della consultazione sono stati  proposti  due  scenari  alternativi  e,  in merito, si ritiene che sia da preferire l'ipotesi che ha ricevuto  un maggior numero di commenti favorevoli. In  particolare,  lo  scenario maggiormente condiviso  dai  soggetti  partecipanti  prevede  l'avvio delle operazioni,  nel  periodo  1°  settembre -  31  dicembre  2021, dell'Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la  provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia  di Bolzano e Area 3 -  Veneto,  provincia  di  Mantova,  Friuli  Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne  la  provincia  di  Piacenza;  per  poi proseguire nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022,  con  l'Area  1  - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna e concludere  nel periodo 1° aprile - 20 giugno 2022 con l'Area 4 - Sicilia,  Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo,  Molise,  Marche,  indicando  come  casi particolari il rilascio nel periodo 1° settembre 2021 -  31  dicembre 2021 di tutta la rete a livello nazionale sul CH 30, e nella  regione Marche  del  CH  37  e  delle  frequenze  del  multiplex   contenente l'informazione regionale del concessionario  del  servizio  pubblico, anticipando in detta regione per i due multiplex citati  la  messa  a regime. Il  suddetto  scenario  prevede  inoltre  il  rilascio  delle frequenze degli operatori nazionali in banda 700MHz e in banda VHF in multiplex differenti da quello  contenente  l'informazione  regionale del concessionario del servizio pubblico, calendarizzato nel  periodo 1° aprile 2022 - 20 giugno 2022, a livello nazionale e  l'attivazione del DVBT-2 per tutte le reti nazionali e locali nel periodo 21 giugno 2022 - 30 giugno 2022.   Le operazioni e le relative tempistiche sopra descritte  consentono di tutelare gli utenti riducendo le interferenze e di semplificare le operazioni tecniche  per  gli  operatori  di  rete,  contribuendo  al positivo  svolgimento  della  transizione.  Il  previsto  rilascio  a livello nazionale di tutta la rete del multiplex operante sul  canale CH  30  e'  finalizzato  ad  evitare  interferenze  conseguenti  alla attivazione per  aree  geografiche  del  nuovo  multiplex  contenente l'informazione regionale del concessionario pubblico e l'attuale rete dello stesso concessionario pubblico, ma  con  contenuti  differenti, risolvendo quindi i possibili problemi di ricezione  da  parte  degli utenti. A differenza di quanto previsto nell'ipotesi  alternativa  in consultazione, inoltre, la  composizione  delle  aree  geografiche  e l'ordine temporale delle fasi di  rilascio  della  soluzione  scelta, consente, nel quadro rappresentato, di limitare le anticipazioni  del rilascio del multiplex operante sul canale CH 37, non piu'  di  tutta la  rete  a  livello  nazionale,  ma  solo  nella   Regione   Marche, contestualmente alle operazioni di rilascio  nell'Area  2  e  Area  3 nella prima fase temporale (1° settembre - 31 dicembre  2021).  Anche le operazioni del multiplex contenente l'informazione  regionale  del concessionario pubblico si semplificano, in  quanto  si  procede  per aree geografiche, con la sola anticipazione della regione Marche  nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021, oltre al rilascio  nell'Area 2 e Area 3.   Ritenuto, pertanto, di dover suddividere il territorio nazionale in quattro aree geografiche per il rilascio  delle  frequenze,  nel  cui ambito sono  individuate  quattro  aree  ristrette,  interessate  dai rilasci delle frequenze dei canali 50 - 53, anche  con  lo  scopo  di evitare  o   ridurre   problemi   interferenziali   verso   i   Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per il servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto  all'Italia, tenendo conto di  quanto  dichiarato  e  concordato  nell'ambito  dei coordinamenti internazionali e di  quanto  disposto  dalla  legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018, n. 145, ed al fine di assicurare  un  uso  efficiente  delle  risorse frequenziali, la segmentazione dell'utenza  coinvolta  in  piu'  aree geografiche, la riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi  per gli operatori di rete, in coerenza con le  aree  tecniche  utilizzate nel Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF);   Considerata quindi la  necessita'  di  aggiornare  il  decreto  del Ministro dello sviluppo economico  8  agosto  2018,  conformemente  a quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come  modificata  dalla  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, definendo un calendario di transizione, dal 1°  gennaio  2020  al  30 giugno 2022, sostanzialmente omogeneo da un punto di vista  temporale tra  i  vari  soggetti  coinvolti  -  operatori  di  rete  nazionali, operatori di rete in ambito  locale  e  concessionario  del  servizio pubblico - fermo restando il rilascio anticipato dei Canali  50 -  53 in aree ristrette;   Ritenuto  di  indicare  modalita'  di  transizione  e  le  relative tempistiche, in modo da tutelare gli utenti riducendo le interferenze e di semplificare le operazioni tecniche  degli  operatori  di  rete, contribuendo  al  positivo  svolgimento  delle  operazioni   tecniche necessarie, valutando il quadro frequenziale risultante dalle attuali assegnazioni dei diritti d'uso e la pianificazione del nuovo PNAF;   Ritenuto, al fine di consentire nel periodo transitorio un uso piu' efficiente dello spettro,  di  garantire  il  trasporto  del  maggior numero di programmi trasmessi  dai  fornitori  di  servizi  di  media audiovisivi nel corso delle operazioni di transizione e di  agevolare la migrazione tecnica  di  un'ampia  parte  della  popolazione  verso standard di  trasmissione  avanzati,  tenendo  in  considerazione,  a tutela degli utenti, il livello di diffusione dei  televisori  dotati delle  codifiche  e  standard  piu'  innovativi,  di   prevedere   la dismissione  della  codifica  DVBT/MPEG-2  in  favore  almeno   della codifica MPEG-4 su standard DVBT, ed esclusivamente per il  multiplex contenente  l'informazione   regionale   con   decomponibilita'   per macroaree del concessionario del servizio pubblico  in  favore  della codifica DVBT/MPEG-4 nel periodo transitorio al fine di garantirne la ricezione da parte degli utenti, e di individuare, al  termine  delle operazioni di transizione, ma comunque entro il 30  giugno  2022,  il periodo  di  attivazione  a  regime  dello   standard   DVBT-2,   con possibilita' per gli operatori di rete  interessati  di  attivare  lo standard DVBT-2 anche prima della suddetta scadenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                           Aree geografiche 
   1. Al fine di definire il calendario  nazionale  che  individua  le scadenze della  tabella  di  marcia  ai  fini  dell'attuazione  degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio  2017  e  allo scopo di evitare o ridurre problemi  interferenziali  verso  i  Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per il servizio  mobile  con  scadenze  anticipate  rispetto  all'Italia, assicurare  un  uso  efficiente  delle   risorse   frequenziali,   la minimizzazione  delle   interferenze   all'interno   del   territorio nazionale  e  la  riduzione  dei  disagi  dell'utenza  coinvolta,  il territorio nazionale e' suddiviso in quattro aree geografiche, di cui alla  Tabella  1  allegata  al  presente  decreto,  per   assicurare, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1032  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145  e  con  le  aree  tecniche utilizzate  nel  Piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze (PNAF), il rilascio delle frequenze da parte di tutti  gli  operatori di rete titolari di relativi diritti  d'uso  in  ambito  nazionale  e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente  l'informazione regionale  da  parte  del  concessionario   del   servizio   pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.   2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di  cui  al  comma  1 sono individuate quattro  aree  ristrette,  di  cui  alla  Tabella  2 allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali CH 50 e 52 da parte degli operatori di rete  titolari  dei relativi diritti d'uso in ambito nazionale e dei canali CH 51 e 53 da parte degli operatori di rete titolari dei relativi diritti d'uso  in ambito locale, di cui alla lettera d) dell'art. 1  comma  1032  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145.     |  
|   |                                                               Allegato 
                     Tabella 1 - AREE GEOGRAFICHE 
       
              +-----------+-----------------------------+             |           | Liguria, Toscana, Umbria,   |             | Area 1    |Lazio, Campania, Sardegna    |             +-----------+-----------------------------+             |           |Valle d'Aosta, Piemonte,     |             |           |Lombardia tranne la provincia|             |           |di Mantova, provincia di     |             |           |Piacenza, provincia di       |             | Area 2    |Trento, provincia di Bolzano;|             +-----------+-----------------------------+             |           |Veneto, provincia di Mantova,|             |           |Friuli-Venezia Giulia, Emilia|             |           |Romagna tranne la provincia  |             | Area 3    |di Piacenza                  |             +-----------+-----------------------------+             |           |Sicilia, Calabria, Puglia,   |             |           |Basilicata; Abruzzo, Molise, |             | Area 4    |Marche                       |             +-----------+-----------------------------+               Tabella 2 - AREE GEOGRAFICHE RISTRETTE 
       
  +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Province di: Imperia, Savona, Genova, La     | |                   |Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, | |                   |Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano,   | |Area ristretta A   |Sassari.                                     | +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli,| |                   |Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, | |                   |Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo,| |                   |Piacenza; Area di copertura degli impianti di| |                   |Malles Venosta, Plan De Corones, Brennero,   | |                   |Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San     | |                   |Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, | |Area ristretta B   |Curon Venosta e Solda                        | +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Province di: Trieste,* Gorizia,* Pordenone,* | |                   |Udine,* Venezia,* Treviso,* Verona,*         | |                   |Vicenza*, Rovigo*, Padova*, Mantova*,        | |                   |Bologna*, Ferrara*, Forli-Cesena,* Modena,*  | |                   |Ravenna,* Rimini,* Ancona, Ascoli Piceno,    | |                   |Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti,      | |                   |Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari,   | |                   |Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto,    | |                   |Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro,  | |Area ristretta C   |Reggio Calabria.                             | +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Province di: Trapani, Agrigento,             | |                   |Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa,       | |Area ristretta D   |Catania.                                     | +-------------------+---------------------------------------------+  ----     * Province in cui in base alla coincidenza del calendario di  cui alla tabella 3 e tabella 4, il rilascio dei CH 50 e 52 non  determina l'assegnazione e attivazione di una frequenza in via  transitoria  di cui all'art. 5,  comma  2,  ma  l'assegnazione  e  attivazione  della frequenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c.   Tabella 3 - CALENDARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AI  CH 50 - 53 DI CUI ALLA LETTERA D) DEL COMMA 1032 DELL'ART. 1  DELLA  LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205,  COME  MODIFICATA  DALLA  LEGGE  31  DICEMBRE 2018, N. 145 E ART. 4, COMMA 1 E 5, DEL PRESENTE DECRETO.       
  +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Area Ristretta A - Province di: Imperia,     | |                   |Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara,    | |1° gennaio 2020 -  |Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo,     | |31 maggio 2020     |Roma, Latina, Oristano, Sassari.             | +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Area Ristretta B - Province di:              | |                   |Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella,     | |                   |Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi,   | |                   |Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo,      | |                   |Piacenza; Area di copertura degli impianti di| |                   |Malles Venosta, Plan De Corones, Brennero,   | |                   |Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San     | |1° giugno 2020 - 31|Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, | |dicembre 2020      |Curon Venosta e Solda                        | +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Area Ristretta D - Province di: Trapani,     | |1° gennaio 2021 -  |Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa,      | |30 giugno 2021     |Siracusa, Catania                            | +-------------------+---------------------------------------------+ |                   |Area Ristretta C - Province di: Trieste,     | |                   |Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, | |                   |Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Mantova,    | |                   |Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena,      | |                   |Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno,      | |                   |Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti,      | |                   |Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari,   | |                   |Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto,    | |1° settembre 2021 -|Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Catanzaro,  | |31 dicembre 2021   |Reggio Calabria                              | +-------------------+---------------------------------------------+
   Tabella 4 - CALENDARIO PER LO  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  CUI  ALL'ART. 4, COMMA 3 E 5 E ART. 5 COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO 
   
               +---------------+-----------------------+              |               |Area 2 - Valle d'Aosta,|              |               |Piemonte, Lombardia    |              |               |tranne la provincia di |              |               |Mantova, provincia di  |              |               |Piacenza, provincia di |              |               |Trento, provincia di   |              |               |Bolzano; Area 3 -      |              |               |Veneto, provincia di   |              |               |Mantova, Friuli Venezia|              | 1° gennaio    |Giulia, Emilia Romagna |              |2022 - 31 marzo|tranne la provincia di |              |2022           |Piacenza               |              +---------------+-----------------------+              | 1° gennaio    |Area 1 - Liguria,      |              |2022 - 31 marzo|Toscana, Umbria, Lazio,|              |2022           |Campania, Sardegna;    |              +---------------+-----------------------+              |               |Area 4 - Sicilia,      |              | 1° aprile 2022|Calabria, Puglia,      |              |- 20 giugno    |Basilicata; Abruzzo,   |              |2022           |Molise, Marche*        |              +---------------+-----------------------+  --     * Il multiplex CH 37 e  il  multiplex  contenente  l'informazione regionale del  concessionario  pubblico  rilasciano  nel  periodo  1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 anche nella Regione Marche   Tabella 5 -  CALENDARIO PER LO SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  CUI  ALL'ART. 4, COMMA 4 DEL PRESENTE DECRETO 
         +------------------+--------------------------+---------------------+ |                  |                          |Area 1 - Liguria,    | |                  |                          |Toscana, Umbria,     | |                  |                          |Lazio, Campania,     | |                  |                          |Sardegna; Area 2 -   | |                  |                          |Valle d'Aosta,       | |                  |                          |Piemonte, Lombardia  | |                  |                          |tranne la provincia  | |                  |                          |di Mantova, provincia| |                  |                          |di Piacenza,         | |                  |                          |provincia di Trento, | |                  |                          |provincia di Bolzano;| |                  |                          |Area 3 - Veneto,     | |                  |                          |provincia di Mantova,| |                  |                          |Friuli Venezia       | |                  |                          |Giulia, Emilia       | |                  |                          |Romagna tranne la    | |                  |                          |provincia di         | |                  |                          |Piacenza; Area 4 -   | |                  |                          |Sicilia, Calabria,   | |                  |                          |Puglia, Basilicata;  | |1° settembre 2021 |                          |Abruzzo, Molise,     | |- 31 dicembre     |Multiplex CH 30           |Marche.              | +------------------+--------------------------+---------------------+ |                  |multiplex CH 37 e         |                     | |                  |multiplex contenente      |                     | |                  |l'informazione regionale  |                     | |1° settembre 2021 |del concessionario del    |                     | |- 31 dicembre 2021|servizio pubblico         |Marche               | +------------------+--------------------------+---------------------+ |                  |                          |Area 1 - Liguria,    | |                  |                          |Toscana, Umbria,     | |                  |                          |Lazio, Campania,     | |                  |                          |Sardegna; Area 2 -   | |                  |                          |Valle d'Aosta,       | |                  |                          |Piemonte, Lombardia  | |                  |                          |tranne la provincia  | |                  |                          |di Mantova, provincia| |                  |                          |di Piacenza,         | |                  |                          |provincia di Trento, | |                  |                          |provincia di Bolzano;| |                  |                          |Area 3 - Veneto,     | |                  |                          |provincia di Mantova,| |                  |                          |Friuli Venezia       | |                  |Frequenze di operatori    |Giulia, Emilia       | |                  |nazionali in banda 700MHz |Romagna tranne la    | |                  |e in banda VHF in         |provincia di         | |                  |multiplex differenti dal  |Piacenza; Area 4 -   | |                  |multiplex contenente      |Sicilia, Calabria,   | |                  |l'informazione regionale  |Puglia, Basilicata;  | |1° aprile 2022 -  |del concessionario del    |Abruzzo, Molise,     | |20 giugno 2022    |servizio pubblico         |Marche.              | +------------------+--------------------------+---------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
                 Periodo transitorio e fasi temporali 
   1. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e'  suddiviso in quattro fasi temporali cui associare le quattro  aree  geografiche ristrette di cui all'art.  1,  comma  2,  per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, lettera d), della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 1106  della legge 31 dicembre 2018, n. 145.   2. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022 e'  suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le  quattro  aree geografiche di cui all'art. 1, comma  1,  per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1032, lettere b), c) ed e),  della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato  dall'art.  1,  comma 1106 della legge 31 dicembre 2018, n. 145.   3. Il periodo transitorio di cui ai commi 1  e  2  e'  fissato,  in attuazione dell'art. 1, commi 1028 e 1032  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018,  n.  145, ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE)  2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,  relativa all'uso della banda di frequenza  470-790  MHz  nell'Unione,  tenendo conto della necessita' e complessita'  di  assicurare  la  migrazione tecnica  di  un'ampia  parte  della  popolazione  verso  standard  di trasmissione avanzati.   4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle  aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e le  fasi  temporali  di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei termini  indicati  espressamente dall'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, sono i seguenti:     a) esclusione o riduzione di  problemi  interferenziali  verso  i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;     b) minimizzazione delle interferenze tra aree geografiche;     c) riduzione dei disagi per i cittadini;     d) semplificazione delle  operazioni  tecniche  e  riduzione  dei costi per gli operatori di rete.     |  
|   |                                 Art. 3 
                              Calendario 
   1. In base alla applicazione dei criteri  di  cui  all'art.  2,  il calendario del periodo transitorio  nelle  aree  geografiche  di  cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'art. 2, commi 1 e 2, e' definito dalle tabelle  3,  4  e  5,  allegate  al presente decreto.   2.  Le  specifiche  date  relative  alle  attivita'   del   periodo transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1 e 2, art. 1 commi 1 e 2, secondo il calendario previsto dalle tabelle 3, 4 e 5, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi decreti direttoriali, da emanarsi entro un mese antecedente  ciascuna delle date iniziali previste per ogni singola area geografica.     |  
|   |                                 Art. 4 
    Rilascio frequenze per aree geografiche nel periodo transitorio 
   1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1,  comma  2  del presente decreto, secondo il calendario  definito  dalla  Tabella  3, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche fornite dal Ministero, le frequenze utilizzate alla data  di  entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  oggetto  di  diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da:     a) operatori di rete titolari di diritto d'uso in  ambito  locale relativamente ai canali CH 51 e 53 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2;     b)  operatori  di  rete  titolari  di  diritto  d'uso  in  ambito nazionale,  relativamente  ai  canali  CH  50  e  52  per  ogni  area geografica ristretta di cui alla Tabella 2.   2.  Il  concessionario  del  servizio  pubblico  relativamente   al multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di  cedere una  quota  della  capacita'  trasmissiva  assegnata,  comunque   non inferiore a un programma, nel periodo transitorio di cui all'art.  1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n.  145,  secondo  le  modalita'  e  le condizioni economiche, orientate al  costo,  disposte  dall'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge  31 dicembre 2018, n. 145, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel suddetto periodo transitorio.   3. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo  le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4, conformemente alle modalita' operative e alle  tempistiche specifiche fornite dal Ministero, gli operatori di rete  nazionali  e locali, fatto salvo quanto disposto dal seguente comma 4,  rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso  nonche'  le frequenze di cui all'art. 5 comma 2 e 3, attivate in via  transitoria dagli operatori nazionali.   4. Gli operatori di rete nazionali titolari dei diritti d'uso delle frequenze indicate nella tabella 5, al fine di evitare  problematiche interferenziali o per favorire le  operazioni  di  conversione  delle reti nel periodo transitorio, rilasciano le relative frequenze  nelle aree e secondo le fasi  temporali  di  cui  alla  stessa  Tabella  5, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche fornite dal Ministero.   5. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del  decreto  legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche  e  integrazioni,  rilasciano  le frequenze  oggetto  delle  relative  autorizzazioni  per  ogni   area geografica di cui alla Tabella 1 e 2,  conformemente  alle  modalita' operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite  dal  Ministero, secondo il calendario definito  dalla  Tabella  3  e  4.  I  medesimi soggetti  hanno  facolta'  di  presentare  al  Ministero,  ai   sensi dell'art. 30,  comma  1  del  decreto  legislativo  2005,  n.  177  e successive  modifiche  e  integrazioni,  una   nuova   richiesta   di autorizzazione nel rispetto del PNAF e in assenza di interferenze con altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito  locale titolari di ogni altra autorizzazione o titolo  giuridico  attribuiti per ogni area geografica di cui alla Tabella 1  e  2,  rilasciano  le relative frequenze, conformemente alle  modalita'  operative  e  alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, secondo  il  calendario definito dalla Tabella 3 e 4.   6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre  2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, in caso di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, entro  le  scadenze  previste  dal  presente decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero  procedono  senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva  degli  impianti.  A tal fine  i  predetti  Ispettorati  possono  richiedere  al  prefetto l'ausilio della Forza pubblica.   7. In caso di indisponibilita' delle frequenze della banda  694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'art. 3 e  fino all'effettiva  liberazione  delle  frequenze,  gli  assegnatari   dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure  di  cui  all'art.  1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto  a  percepire  un importo pari agli interessi legali sulle somme  versate  a  decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico  agisce  in rivalsa per  tale  importo  sui  soggetti  che  non  hanno  proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di cui al presente decreto.   8. Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale relativamente ai canali CH 51 e 53 hanno  facolta'  di  estendere  il rilascio delle frequenze oltre l'area  geografica  ristretta  di  cui alla Tabella 2 e fino a coincidenza  con  l'ambito  territoriale  del relativo diritto d'uso nella regione interessata dalle  attivita'  di cui al  comma  1,  conformemente  alle  modalita'  operative  e  alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero.   9. In ogni caso, gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito  locale  hanno  facolta'  di  effettuare  il  rilascio   della frequenza oggetto del relativo diritto  d'uso  in  anticipo  rispetto alle scadenze di cui alla tabella  4,  in  coincidenza  con  la  fase temporale  disposta  nella  tabella  3  per   l'Area   ristretta   A, conformemente alle modalita' operative e alle tempistiche  specifiche fornite dal Ministero.   10. A seguito del rilascio delle  rispettive  frequenze  di  ambito locale,  ai  titolari  dei  relativi  diritti  d'uso  sara'   erogato l'indennizzo  corrispondente,  secondo  le  modalita'  previste   dal decreto ministeriale adottato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1039, lettera b) e comma 1040 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.     |  
|   |                                 Art. 5 
             Attivazione delle frequenze previste dal PNAF 
   1. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, secondo  la sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 4,  conformemente  alle  modalita'  operative  e   alle   tempistiche specifiche  fornite  dal  Ministero,  sono  attivate   le   frequenze pianificate dal PNAF e assegnate dal Ministero:     a) ad operatori di rete, ai fini della messa  a  disposizione  di capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale;     b)  al  concessionario   del   servizio   pubblico   radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del  servizio  pubblico  contenente  l'informazione   regionale   con decomponibilita' per macroaree;     c) ad operatori di rete nazionali, ai sensi  dell'art.  1,  comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145.   2. Secondo il calendario di  cui  all'art.  3,  conformemente  alle modalita'  operative  e  alle  tempistiche  specifiche  fornite   dal Ministero, sono assegnate, esclusivamente  in  via  transitoria,  dal Ministero agli operatori di rete  in  ambito  nazionale  titolari  di diritto d'uso dei  canali  CH  50  e  52  per  ogni  area  geografica ristretta  di  cui  alla  Tabella   2,   frequenze   disponibili   in sostituzione di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 4. Il  Ministero procede all'assegnazione in via transitoria delle suddette frequenze, tenendo conto della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti  ed assicurare  la   continuita'   d'impresa   e   l'economicita'   della trasformazione e della realizzazione delle reti.   3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non assegnate ad alcun operatore di rete  o  le  frequenze  eventualmente rilasciate volontariamente ai sensi dell'art. 4, comma 9, nonche'  le frequenze  pianificate  nel  PNAF  e  assegnate   a   seguito   della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti  d'uso  delle frequenze ad operatori di rete nazionali di  cui  all'art.  1,  comma 1031 e 1031-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre 2018, n. 145, al medesimo operatore  di  rete in ambito nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria  o  ad un nuovo soggetto ad esso riconducibile, a seguito della costituzione di un accordo commerciale  (intesa)  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera b), della  delibera  n.  129/19/CONS  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle citate  procedure  di cui al suddetto all'art. 1, comma 1031  e  1031-bis  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 31 dicembre  2018, n. 145.     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Codifiche e Standard 
   1. Al fine di  consentire  nel  periodo  transitorio  un  uso  piu' efficiente  dello  spettro,  di  garantire  una  maggiore   capacita' trasmissiva disponibile durante lo spegnimento  di  reti  nelle  fasi della transizione facilitando la stessa e consentendo la  continuita' di impresa e di agevolare la migrazione  tecnica  di  un'ampia  parte della  popolazione  verso  standard  di  trasmissione  avanzati,   in coincidenza con il primo giorno di avvio delle attivita' del  periodo transitorio stesso nell'Area 2 di cui alla  Tabella  4,  e'  disposta contemporaneamente sull'intero territorio nazionale  da  parte  degli operatori nazionali la  dismissione  della  codifica  DVBT/MPEG-2  in favore almeno della codifica MPEG-4 su  standard  DVBT,  per  ragioni tecniche in considerazione della struttura delle reti nazionali.   2. Per gli operatori di rete in ambito locale la dismissione  della codifica DVBT/MPEG-2  in  favore  almeno  della  codifica  MPEG-4  su standard DVBT e' disposta in coincidenza  con  le  attivita'  di  cui all'art. 5 nelle diverse  Aree  geografiche,  secondo  il  calendario previsto per ognuna delle stesse Aree nella Tabella 4.   3. Al termine delle  operazioni  di  transizione  delle  reti  alla struttura dei multiplex definita dal PNAF, e' disposta  l'attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale,  nel  periodo  tra  il  21 giugno 2022 e il 30 giugno 2022.   4. Al fine di consentire senza disagi  la  ricezione  del  servizio pubblico agli utenti, nel periodo transitorio il  concessionario  del servizio  pubblico,  con  riferimento  esclusivamente  al   multiplex contenente  l'informazione   regionale   con   decomponibilita'   per macroaree, procedera' alla dismissione  della  codifica  DVBT/MPEG-2, secondo le modalita' e tempistiche indicate nel comma  1,  in  favore della codifica MPEG-4 su standard DVBT, ferma restando  l'attivazione dello standard DVBT-2 come disciplinato dal comma 3.   5. Al fine di agevolare la migrazione  tecnica  di  un'ampia  parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, durante il periodo transitorio gli  operatori  di  rete  possono  effettuare  la trasmissione di uno o piu' programmi con la  codifica  DVBT/MPEG-4  o codifiche e standard piu' evoluti in anticipo rispetto alle  scadenze del  presente  articolo.  Dette   iniziative   saranno   oggetto   di comunicazione nei confronti  degli  utenti.  Gli  operatori  di  rete possono comunque attivare  la  codifica  DVBT/MPEG-4  o  lo  standard DVBT-2 prima delle scadenze di cui ai commi 1, 2  e  3,  in  base  al principio della neutralita' tecnologica.     |  
|   |                                 Art. 7 
                              Abrogazioni 
   1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  8  agosto 2018 recante «Suddivisione del territorio nazionale in  quattro  aree geografiche, coerente con il Piano nazionale  assegnazione  frequenze televisive - anno 2018» e' abrogato.   Il presente decreto sara' trasmesso  agli  organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.     Roma, 19 giugno 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-807     |  
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