| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 10 luglio 2019 |  
| Abilitazione della «Scuola di psicoterapia cognitiva Santagostino» ad istituire  e  ad  attivare  nella  sede  di  Milano   un   corso   di specializzazione in psicoterapia.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO             per la formazione superiore e per la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n.  127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;   Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;   Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma 140 del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;   Vista l'istanza e  le  successive  integrazioni  con  le  quali  la «Scuola  di   psicoterapia   cognitiva   Santagostino»   ha   chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione in psicoterapia in Milano - via Manuzio n. 7  -  per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno  di  corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';   Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento  nella  riunione del 10 gennaio 2019;   Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 22 maggio 2019, trasmessa  con nota  prot.  n.  2505  del  29  maggio  2019,  subordinata   ad   una dichiarazione  del  gestore  o  rappresentante   legale   in   ordine all'esatta identificazione delle  «altre  attivita'  non  oggetto  di richiesta di  autorizzazione»  indicate,  ma  non  specificate  nella pianta  planimetrica  allegata  al  contratto  di  comodato,   e   ad un'integrazione documentale della pianta  planimetrica  con  l'esatta indicazione delle  «altre  attivita'  non  oggetto  di  richiesta  di autorizzazione»  attive  nel  contesto  ambientale  dove  si   svolge attivita' di didattica e formazione;   Vista la documentazione  integrativa  trasmessa  dall'Istituto  con nota prot. n. 21685 del 26 giugno 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con decreto  11  dicembre  1998,  n.  509,  la  «Scuola  di  psicoterapia cognitiva Santagostino» e' abilitata  ad  istituire  e  ad  attivare, nella sede principale di Milano - via Manuzio n. 7 - ai  sensi  delle disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso, successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.   2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di corso e' pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 10 luglio 2019 
                                  Il Capo del Dipartimento: Valditara.     |  
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