| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di  Soave».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238 del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale 7 maggio  1998,  con  il  quale  e' stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e garantita dei vini  «Recioto  di  Soave»  ed  approvato  il  relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP «Recioto di Soave»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOCG;     Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre 2018, presentata per il tramite della Regione Veneto su  istanza  del «Consorzio vini di Soave  e  Recioto  di  Soave»,  con  sede  in  via Mattielli n. 11 - Soave (VR), intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della DOCG dei vini  «Recioto  di  Soave», concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare  di produzione,  e  una  modifica  minore   all'art.   4   del   medesimo disciplinare di produzione che non comportano  alcuna  variazione  al documento unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,  paragrafo  1, lettera d), del regolamento (UE) n.  1308/2013,  nel  rispetto  della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato  la  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a  DOCG  «Recioto di Soave»;     Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio  2019 con la quale e' stato comunicato l'elenco  delle  Unita'  geografiche aggiuntive,  da  inserire  quale  allegato  A)  al  disciplinare   di produzione della DOCG dei vini «Recioto di Soave»;     Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate «ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non comportano variazioni al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni;     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Recioto di Soave».     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -  00187  Roma,  oppure  al  seguente indirizzo       di       posta        elettronica        certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di                               Soave» 
     All'art. 4, commi 2 e 3:       Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura della nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.       E' fatto obbligo per  i  vigneti  piantati  dopo  l'entrata  in vigore del decreto ministeriale 7 maggio 1998 un numero di ceppi  per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro,  sono modificati come segue:       Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti i sistemi di allevamento della vite.       E' fatto obbligo per i nuovi impianti un numero  di  ceppi  per ettaro non inferiore a 3.300.     All'art. 7 - dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi  2  e 3:       Nella designazione e presentazione dei vini «Recioto di  Soave» e «Recioto di Soave» Classico e'  consentito  fare  riferimento  alle Unita'  geografiche  aggiuntive  individuate  nell'allegato   A   del presente disciplinare.       La delimitazione delle Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della  Regione  Veneto  -   Direzione   agroalimentare   -   sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt       Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione   di   origine controllata e garantita «Recioto  di  Soave»  e  «Recioto  di  Soave» Classico, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la  relativa  superficie sia  distintamente  specificata  nello  schedario  viticolo,  che  la vinificazione, elaborazione e conservazione  del  vino  avvengano  in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia  nei  registri,  sia  nei documenti di accompagnamento.     Il disciplinare  di  produzione  e'  integrato  con  il  seguente allegato A): 
                                                           Allegato A)                                       (Unita' geografiche aggiuntive) 
       Brognoligo;       Broia;       Ca' del Vento;       Campagnola;       Carbonare;       Casarsa;       Castelcerino;       Castellaro;       Colombara;       Corte del Durlo;       Costalta;       Costalunga;       Coste;       Costeggiola;       Croce;       Duello;       Fitta';       Frosca';       Foscarino;       Menini;       Monte di Colognola;       Monte Grande;       Paradiso;       Pigno;       Ponsara;       Pressoni;       Ronca' - Monte Calvarina;       Rugate;       Sengialta;       Tenda;       Tremenalto;       Volpare;       Zoppega.     |  
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