| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata e garantita  «Soave  Superiore».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238 del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001  con  il  quale  e' stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e garantita  dei  vini  «Soave  Superiore»  ed  approvato  il  relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP dei vini «Soave Superiore»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare di produzione della predetta DOCG;     Visto il decreto ministeriale 4 gennaio  2017  con  il  quale  e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione  della  DOCG dei vini «Soave Superiore», relativamente all'uso dei contenitori  ed ai relativi sistemi di tappatura;     Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre 2018, presentata per il tramite della Regione Veneto su  istanza  del «Consorzio vini di Soave  e  Recioto  di  Soave»,  con  sede  in  via Mattielli n. 11 - Soave (VR), intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della DOCG  dei  vini  «Soave  Superiore», concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare  di produzione, e due modifiche minori agli articoli 3 e 4  del  medesimo disciplinare di produzione che non comportano  alcuna  variazione  al documento unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,  paragrafo  1, lettera d), del Regolamento (UE) n.  1308/2013,  nel  rispetto  della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  Nazionale vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei  vini  a  DOCG  «Soave Superiore»;     Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio  2019 con la quale e' stato comunicato l'elenco  delle  Unita'  geografiche aggiuntive  da  inserire  quale  allegato  A)  al   disciplinare   di produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»;     Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n.  33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma  8,  del  citato  DM  7  novembre  2012,  per  le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni,     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642 «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 -  00187  Roma,  oppure  al  seguente indirizzo       di       posta        elettronica        certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine controllata dei vini «Soave Superiore» 
     L'art. 3, comma 1:       le uve atte a  produrre  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il  territorio  dei  comuni  di  Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano  di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.     Omissis.     e' modificato come segue:       le uve atte a  produrre  i  vini  a  denominazione  di  origine controllata e garantita  «Soave  Superiore»  devono  essere  prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo,  Mezzane  di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione,  Cazzano di Tramigna, Colognola  ai  Colli,  Caldiero,  Illasi  e  Lavagno  in provincia di Verona.     Omissis.     All'art. 4, comma 3:       per  gli  impianti  realizzati   dopo   l'entrata   in   vigore del decreto ministeriale 11  luglio  2005  devono  essere  utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.     Per gli impianti gia' esistenti alla data dell'entrata in  vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate  a  pergola veronese  con   potatura   tradizionale   che   assicuri   l'apertura nell'interfila.     E' modificato come segue:       le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per  tutti i sistemi di allevamento della vite.     All'art. 7 - il comma 2 e' integrato con il seguente testo:       nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche  aggiuntive  individuate  nell'allegato  A  del  presente disciplinare.       la delimitazione delle Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della   Regione   Veneto -   Direzione    Agroalimentare    -sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt     All' art. 9, lettera a) specificita'  della  zona  geografica  la seguente frase:       abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la  classica  pergola  veronese  e  nel  caso  di  nuovi impianti, il sistema di allevamento  dovra'  essere  rigorosamente  a spalliera.     E' modificata come segue:       abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola  veronese,  con  le  sue  successive evoluzioni, a spalliera od a GDC.     Il disciplinare  di  produzione  e'  integrato  con  il  seguente allegato A) 
                                                           Allegato A)                                       (Unita' geografiche aggiuntive)     Brognoligo     Broia     Ca' del Vento     Campagnola     Carbonare     Casarsa     Castelcerino     Castellaro     Colombara     Corte del Durlo     Costalta     Costalunga     Coste     Costeggiola     Croce     Duello     Fitta'     Frosca'     Foscarino     Menini     Monte di Colognola     Monte Grande     Paradiso     Pigno     Ponsara     Pressoni     Ronca' - Monte Calvarina     Rugate     Sengialta     Tenda     Tremenalto     Volpare     Zoppega     |  
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