Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Soave Superiore»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG; Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2017 con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore», relativamente all'uso dei contenitori ed ai relativi sistemi di tappatura; Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre 2018, presentata per il tramite della Regione Veneto su istanza del «Consorzio vini di Soave e Recioto di Soave», con sede in via Mattielli n. 11 - Soave (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore», concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare di produzione, e due modifiche minori agli articoli 3 e 4 del medesimo disciplinare di produzione che non comportano alcuna variazione al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 30 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Soave Superiore»; Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio 2019 con la quale e' stato comunicato l'elenco delle Unita' geografiche aggiuntive da inserire quale allegato A) al disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»; Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni, Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore». Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave Superiore»
L'art. 3, comma 1: le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Omissis. e' modificato come segue: le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona. Omissis. All'art. 4, comma 3: per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 luglio 2005 devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. Per gli impianti gia' esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare le viti possono essere allevate a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l'apertura nell'interfila. E' modificato come segue: le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata un'apertura nell'interfila o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme ad ettaro per tutti i sistemi di allevamento della vite. All'art. 7 - il comma 2 e' integrato con il seguente testo: nella designazione e presentazione dei vini «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» e' consentito fare riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate nell'allegato A del presente disciplinare. la delimitazione delle Unita' geografiche aggiuntive di cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della Regione Veneto - Direzione Agroalimentare -sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt All' art. 9, lettera a) specificita' della zona geografica la seguente frase: abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese e nel caso di nuovi impianti, il sistema di allevamento dovra' essere rigorosamente a spalliera. E' modificata come segue: abbiamo quindi la possibilita' di valorizzare le vigne storiche allevate con la classica pergola veronese, con le sue successive evoluzioni, a spalliera od a GDC. Il disciplinare di produzione e' integrato con il seguente allegato A)
Allegato A) (Unita' geografiche aggiuntive) Brognoligo Broia Ca' del Vento Campagnola Carbonare Casarsa Castelcerino Castellaro Colombara Corte del Durlo Costalta Costalunga Coste Costeggiola Croce Duello Fitta' Frosca' Foscarino Menini Monte di Colognola Monte Grande Paradiso Pigno Ponsara Pressoni Ronca' - Monte Calvarina Rugate Sengialta Tenda Tremenalto Volpare Zoppega |
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