| Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238 del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine controllata dei vini «Soave» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;     Visto il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul  sito  internet  del Ministero - Sezione qualita' -  Vini  DOP  e  IGP  e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011,  con il quale e' stato approvato il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Soave»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOC;     Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre 2018, presentata per il tramite della RegioneVeneto  su  istanza  del «Consorzio vini di Soave  e  Recioto  di  Soave»,  con  sede  in  via Mattielli, n. 11 - Soave (VR), intesa ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della DOC dei  vini  «Soave»,  concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare di  produzione, e due modifiche minori agli articoli 1 e 4 del medesimo  disciplinare di produzione che non comportano alcuna variazione al documento unico riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in particolare:       e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Soave»;     Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio  2019 con la quale e' stato comunicato l'elenco  delle  Unita'  geografiche aggiuntive  da  inserire  quale  allegato  A)  al   disciplinare   di produzione della DOC dei vini «Soave»;     Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n.  33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre 2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni,     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Soave».     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642 «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio PQAI IV, Via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente indirizzo       di       posta        elettronica        certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.     |  
|   |                                                               Allegato   Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione di origine controllata dei vini «Soave». 
     L'art. 1, comma 1:       «1.  La  denominazione  di  origine  controllata   "Soave"   e' riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave"  con i  riferimenti  delle  sottozone  classico  e  Colli  Scaligeri,  che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione.»  e' modificato come segue:       «La denominazione di origine controllata "Soave"  e'  riservata ai vini "Soave" (anche in versione spumante) e "Soave" designati  con la specificazione aggiuntiva Classico  e  "Soave"  designati  con  la sottozona Colli Scaligeri,  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.»     All'art. 4, comma 2:       «2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque  atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.       Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri  l'apertura nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.       E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo  l'entrata  in vigore del decreto ministeriale 7 maggio 1998 un numero di ceppi  per ettaro non inferiore a 3.300.»  e' modificato come segue:       «2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed  i  sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque  atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.       Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata  un'apertura  nell'interfila  o sul filare e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro per  tutti  i sistemi di allevamento della vite.       E' fatto obbligo, per i nuovi impianti, un numero di ceppi  per ettaro non inferiore a 3.300.».     All'art. 7, comma 5 e' integrato con il seguente testo:       «5 Omissis.       Nella designazione e presentazione dei  vini  "Soave",  "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri  e'  consentito  fare  riferimento alle Unita' geografiche aggiuntive individuate  nell'allegato  A  del presente disciplinare.       La delimitazione delle Unita'  geografiche  aggiuntive  di  cui all'allegato A, sono indicate nello schedario viticolo e nel sito web della  Regione  Veneto  -   Direzione   agroalimentare   -   sezione: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/disciplinari-d ocg-doc-igt       Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione   di   origine controllata "Soave", "Soave" Classico e "Soave" Colli Scaligeri, puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione  che  sia  seguita dal  corrispondente  toponimo,  che  la   relativa   superficie   sia distintamente  specificata   nello   schedario   viticolo,   che   la vinificazione, elaborazione e conservazione  del  vino  avvengano  in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia  nei  registri,  sia  nei documenti di accompagnamento.».     Il disciplinare  di  produzione  e'  integrato  con  il  seguente Allegato A) 
                                                           Allegato A)                                       (Unita' geografiche aggiuntive) 
       Brognoligo;       Broia;       Ca' del Vento;       Campagnola;       Carbonare;       Casarsa;       Castelcerino;       Castellaro;       Colombara;       Corte del Durlo;       Costalta;       Costalunga;       Coste;       Costeggiola;       Croce;       Duello;       Fitta';       Frosca';       Foscarino;       Menini;       Monte di Colognola;       Monte Grande;       Paradiso;       Pigno;       Ponsara;       Pressoni;       Ronca' - Monte Calvarina;       Rugate;       Sengialta;       Tenda;       Tremenalto;       Volpare;       Zoppega.     |  
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