Gazzetta n. 175 del 27 luglio 2019 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELL' INSUBRIA, IN VARESE |
DECRETO RETTORALE 5 luglio 2019 |
Modifiche dello statuto. |
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IL RETTORE
Premesso che: con decreto rettorale 16 marzo 2012, n. 308 e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 31 marzo 2012 ed entrato in vigore il 16 aprile 2012; il Senato accademico, nella seduta del 15 aprile 2019, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione nella seduta straordinaria del 12 aprile 2019, ha approvato alcune modifiche allo statuto di Ateneo, intervenendo sui seguenti articoli: 32, 39 e 45; con nota del 15 aprile 2019, prot. n. 38881, la proposta di modifica e' stata inviata al MIUR per il controllo previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; con nota dell'11 giugno 2019, prot. n. 46854, il MIUR ha effettuato alcuni rilievi sulla proposta di modifica allo statuto, in particolare all'art. 32; il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, nelle sedute del 19 giugno 2019, hanno approvato il nuovo testo dello Statuto recependo le osservazioni ministeriali e, contestualmente, ne e' stato disposto l'invio al MIUR; con nota del 2 luglio 2019, prot. n. 63389, il MIUR ha preso atto delle modifiche allo statuto; Visto: la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, l'art. 6 «Autonomia delle universita'», comma 9 che stabilisce che «Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore»; la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Richiamato: lo statuto di Ateneo, art. 84, comma 1 «Modifiche dello statuto»; le deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione del 12 aprile 2019, 15 aprile 2019 e 19 giugno 2019; la nota MIUR del 2 luglio 2019, prot. n. 63389; Considerato opportuno modificare lo statuto di Ateneo;
Decreta:
1. di emanare le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi dell'Insubria, nel testo allegato al presente decreto; 2. di stabilire che le modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 3. di incaricare l'Ufficio affari generali e organi collegiali, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio generale dei decreti. Varese, 5 luglio 2019
p. Il rettore: Serra Capizzano |
| STATUTO DELL'UNIVERSITa' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA (VARESE - COMO)
Indice
Titolo primo - Principi generali Art. 1 - Universita' degli studi dell'Insubria Art. 2 - Sedi Art. 3 - Rapporti esterni Art. 4 - Autonomia Art. 5 - Principi e obiettivi dell'organizzazione Art. 6 - Risorse e finanziamenti Art. 7 - Principi di comportamento e codice etico Titolo secondo - Organi di ateneo Capo I - Organi di governo Sezione I - Norme generali Art. 8 - Riunioni degli Organi collegiali Art. 9 - Elettorato passivo Art. 10 - Cariche accademiche e incompatibilita' Art. 11 - Decadenza dall'incarico per assenza ingiustificata Art. 12 - Rappresentanza di genere nelle liste elettorali Sezione II - Organi dell'Universita' Art. 13 - Organi di governo, di gestione, di controllo e di garanzia Sezione III - rettore Art. 14 - Funzioni del rettore Art. 15 - Elezione del rettore Sezione IV - prorettore vicario Art. 16 - Nomina del prorettore vicario Art. 17 - Funzioni del prorettore vicario Sezione V - Senato accademico Art. 18 - Composizione e durata del mandato Art. 19 - Funzioni del Senato accademico Art. 20 - Modalita' di votazione Sezione VI - Consiglio di amministrazione Art. 21 - Composizione e durata del mandato Art. 22 - Modalita' di votazione Art. 23 - Funzioni del consiglio di amministrazione Capo II - Altri organi di Ateneo Sezione I - Nucleo di valutazione di Ateneo Art. 24 - Composizione, prerogative e atti Art. 25 - Funzioni Sezione II - Collegio dei revisori Art. 26 - Composizione Art. 27 - Competenze Art. 28 - Funzionamento Sezione III - Comitato unico di garanzia (CUG) Art. 29 - Comitato unico di garanzia Sezione IV - Consulta Ateneo-Territorio Art. 30 - Composizione e funzione Sezione V - Consiglio generale degli studenti (CGS) Art. 31 - Composizione e funzioni Sezione VI - Collegio di disciplina Art. 32 - Composizione e funzioni Sezione VII - Comitato sportivo universitario (CSU) Art. 33 - Composizione e funzione Titolo terzo - Strutture scientifiche e didattiche Capo I - Dipartimento Art. 34 - Finalita' Art. 35 - Costituzione Sezione I - Organi e competenze Art. 36 - Organi Art. 37 - Direttore Art. 38 - Elezione del direttore Art. 39 - Consiglio di Dipartimento. Composizione Art. 40 - Consiglio di Dipartimento. Attribuzioni Art. 41 - Commissione paritetica docenti-studenti. Composizione Art. 42 - Commissione paritetica docenti-studenti. Funzioni Sezione II - Corsi di studio Art. 43 - Istituzione e gestione dei corsi di studio Art. 44 - Consiglio di corso. Composizione e competenze Art. 45 - Presidente del consiglio di corso Art. 46 - Scuola. Composizione e competenze Art. 47 - Presidente della scuola Sezione III - Scuola di specializzazione Art. 48 - Istituzione Art. 49 - Organi Art. 50 - Funzionamento Capo II - Dottorato di ricerca Art. 51 - Finalita' e istituzione Art. 52 - Organi Art. 53 - Funzionamento Capo III - Organi di gestione e strutture amministrative Art. 54 - Caratteri dell'amministrazione Art. 55 - Direttore generale Art. 56 - Vice Direttore generale Art. 57 - Funzioni dirigenziali Titolo quarto - Centri d'Ateneo Capo I - Centri di servizi Art. 58 - Centro di servizi. Funzioni Art. 59 - Organi Art. 60 - Funzionamento Capo II - Centri di ricerca Art. 61 - Centro di ricerca. Funzioni Art. 62 - Istituzione, verifica delle attivita', soppressione Art. 63 - Funzionamento Art. 64 - Risorse Capo III - Centri speciali Art. 65 - Istituzione, verifica di attivita', soppressione Art. 66 - Funzionamento Art. 67 - Organi Art. 68 - Risorse Capo IV - Centri interuniversitari Art. 69 - Istituzione verifica dell'attivita' e soppressione Titolo quinto - Organizzazione dell'ateneo Capo I - Principi generali Art. 70 - Decentramento Art. 71 - Responsabilita' Art. 72 - Autonomie delle strutture Art. 73 - Controllo di gestione Art. 74 - Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato Art. 75 - Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi Capo II - Indennita' di funzione e compensi Art. 76 - Indennita' e compensi Capo III - Proprieta' intellettuale Art. 77 - Diritti sui risultati delle ricerche Art. 78 - Partecipazione economica Titolo sesto - Norme conclusive Capo I - Norme comuni e finali Art. 79 - Entrata in vigore Art. 80 - Anno accademico Art. 81 - Elezioni Art. 82 - Mandati elettivi Art. 83 - Validita' delle riunioni e delle deliberazioni Art. 84 - Modifiche dello Statuto Capo II - Norme transitorie Art. 85 - Entrata in vigore dello Statuto Art. 86 - Successione dei dipartimenti alle facolta' Art. 87 - Elezione e costituzione degli organi di Ateneo Art. 88 - Norme transitorie sulle procedure elettorali Art. 1. Universita' degli studi dell'Insubria
1. L'Universita' degli studi dell'Insubria (Universita') e' un'istituzione pubblica di alta cultura che opera nell'interesse della societa' mediante lo sviluppo e la trasmissione del sapere critico. Quale sede primaria di istruzione superiore e ricerca, ne afferma il ruolo essenziale per l'avanzamento delle conoscenze e il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse scientifico, culturale, economico e sociale. 2. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, politico o economico. 3. Si identifica nella comunita' di studenti, professori, ricercatori e personale dirigente e tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignita', nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali. 4. Riconosce e tutela la liberta' costituzionale della ricerca scientifica, la propria appartenenza allo spazio europeo dell'Istruzione superiore e allo spazio europeo della ricerca e ne fa propri principi e strumenti. 5. Promuove la qualita' della ricerca scientifica su cui fonda le attivita' formative; valorizza le capacita' individuali e collettive; favorisce la circolazione dei risultati scientifici, la loro diffusione in rete, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento d'Ateneo in materia di riservatezza e diritto d'autore. 6. Opera per attuare il diritto allo studio, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, contribuendo a promuovere un'effettiva uguaglianza di opportunita'. 7. Garantisce pari opportunita' ai soggetti svantaggiati, promuovendo condizioni di piena inclusione nella comunita' accademica; concorre alla tutela ed alla promozione del benessere dell'individuo e della collettivita', nel rispetto dei propri fini istituzionali. 8. Articola la propria offerta formativa in funzione della massima apertura internazionale e interdisciplinare; favorisce l'integrazione europea degli studi universitari, anche mediante l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera. |
| Art. 2. Sedi
1. L'universita' ha struttura bipolare, secondo le disposizioni del decreto istitutivo, e si articola su due sedi: Varese e Como. La sua organizzazione unitaria ne prevede lo sviluppo paritario, armonico ed equilibrato, favorendo le iniziative comuni e l'integrazione delle attivita' didattiche e di ricerca e adottando un programma di azioni teso a perfezionare l'equilibrio effettivo delle due sedi; puo' dislocare in altre localita' strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi, nel rispetto delle norme sulla programmazione del sistema universitario. |
| Art. 3. Rapporti esterni
1. L'universita' appartiene alla comunita' scientifica e culturale internazionale. Ricerca, promuove e attua la mobilita' del personale e degli studenti e persegue la cooperazione con altre universita' e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere. 2. Favorisce le relazioni con soggetti rappresentativi di interessi pubblici o diffusi, in Italia e all'estero. 3. Concorre a valorizzare l'identita' culturale, economico-sociale, ambientale, storica e artistica del territorio insubre, promuovendo il dialogo con la societa' locale nella consulta Ateneo-Territorio di cui all'art. 30. 4. Costituisce un luogo di diffusione della conoscenza aperto a tutte le componenti istituzionali, sociali ed economiche del territorio di riferimento. |
| Art. 4. Autonomia
1. Entro i principi costituzionali, l'universita' si dota di un proprio ordinamento e adotta uno Statuto di autonomia, un codice etico e norme regolamentari sulla didattica, la ricerca scientifica, l'organizzazione amministrativa, finanziaria e contabile. 2. Assicura la liberta' e l'indipendenza di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. Individua, coordina e predispone i mezzi materiali e finanziari a cio' necessari, riserva annualmente una quota delle risorse allo svolgimento e al potenziamento della ricerca, dell'alta formazione e di progetti specifici, selezionati e valutati rispetto ai risultati. 3. Puo' svolgere, nelle sue diverse articolazioni, attivita' anche retribuita da terzi, con esplicitazione dell'interesse formativo o di ricerca che giustifica l'impegno delle strutture dell'Ateneo. |
| Art. 5. Principi e obiettivi dell'organizzazione
1. L'organizzazione e le attivita' dell'universita' sono volte a garantire la ricerca scientifica e la centralita' dello studente. 2. L'universita' adotta criteri organizzativi ispirati ad economicita', trasparenza, efficacia ed efficienza; individua procedure atte a garantirne il miglioramento qualitativo; identifica obiettivi di breve e lungo termine e ne verifica la realizzazione. Predispone meccanismi di controllo sulla gestione amministrativa, la didattica e la ricerca scientifica e ne verifica i risultati mediante criteri trasparenti e predeterminati; i criteri di valutazione delle attivita' di didattica e di ricerca si conformano alle indicazioni dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR) e del Nucleo di valutazione dell'Ateneo. 3. Garantisce, nel rispetto della vigente normativa, la piena accessibilita' degli atti e dei dati e, in particolare, di quelli necessari alle rappresentanze delle diverse componenti per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti. 4. Riconosce il ruolo essenziale dell'orientamento, assicurando apposite strutture centrali e il costante raccordo tra Ateneo e istituti di istruzione secondaria superiore, per orientare la scelta agli studi universitari; predispone un servizio dedicato al placement per promuovere la massima occupabilita' dei propri laureati. 5. Favorisce la residenzialita' di studenti, docenti e personale dirigente e tecnico-amministrativo, promuovendo la realizzazione di servizi e strutture, anche con il contributo economico di soggetti esterni e sulla base di accordi e convenzioni con gli enti territoriali. 6. Assume ogni iniziativa tesa ad innalzare la qualita' professionale dei dipendenti, valorizzandone l'apporto individuale; garantisce condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro attraverso la prevenzione e la valutazione dei rischi, l'informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto. 7. Promuove e sostiene, anche con proprie risorse, l'attivita' associativa in ambito culturale, sportivo e ricreativo di studenti, docenti e personale dirigente e tecnico-amministrativo. |
| Art. 6. Risorse e finanziamenti
1. Il finanziamento dell'universita' e' alimentato da trasferimenti dello Stato e degli enti pubblici; da elargizioni, liberalita' e lasciti; da entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; da redditi patrimoniali e prestazioni a favore di terzi; dal ricorso al credito, di norma per il finanziamento di spese di investimento. 2. Le risorse destinate alle strutture sono ripartite secondo criteri oggettivi, certi e predeterminati. 3. Nella ripartizione delle risorse tra le due sedi si tiene conto dell'esigenza di un loro sviluppo equilibrato, delle strutture gia' in esse presenti e delle rispettive specifiche vocazioni. A ciascuna sede o struttura e' assicurata la disponibilita' delle risorse ad essa spettanti per effetto di attribuzioni di soggetti pubblici o privati. |
| Art. 7. Principi di comportamento e codice etico
1. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilita', al raggiungimento dei fini dell'universita', nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli organi collegiali. Essi sono tenuti altresi' ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del codice etico. 2. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilita' nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunita', ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali, cui questo rinvia. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria. 3. Il codice etico e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 4. Il codice etico, nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, definisce le procedure di contestazione delle violazioni e le garanzie per i soggetti coinvolti. 5. Le sanzioni per la violazione del codice etico sono: l'invito alla cessazione della condotta, il richiamo orale, il richiamo scritto. 6. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte entro la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 32 in ragione della rilevanza anche sul piano disciplinare della condotta, decide, su proposta del rettore, il Senato accademico per le sanzioni del richiamo orale e scritto. |
| Art. 8. Riunioni degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali dell'universita' si riuniscono nelle due sedi, secondo un criterio di rotazione. Riunioni straordinarie possono essere indette in una sede, qualora si affrontino temi specificamente riferiti ad essa. |
| Art. 9. Elettorato passivo
1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai professori e ricercatori di ruolo che abbiano optato per il tempo pieno e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 2. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno degli organi dell'universita' e' riservato agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale, a ciclo unico e di dottorato. |
| Art. 10. Cariche accademiche e incompatibilita'
1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore e il prorettore vicario, limitatamente alla partecipazione al Senato accademico e al consiglio di amministrazione. 2. Se eletti a far parte del Senato accademico, i direttori di Dipartimento non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quella di direttore. 3. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono inoltre: a. ricoprire il ruolo di direttore o presidente di scuola di specializzazione; b. far parte del consiglio direttivo di scuola di specializzazione; c. rivestire alcun incarico di natura politica o amministrativa per la durata del mandato; d. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori presso altre universita' italiane, statali, non statali o telematiche; e. svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e nell'ANVUR. |
| Art. 11. Decadenza dall'incarico per assenza ingiustificata
1. In carenza di valida giustificazione presentata in forma scritta, l'assenza di un componente del Senato accademico o del consiglio di amministrazione per tre sedute consecutive determina la decadenza dall'incarico. |
| Art. 12. Rappresentanza di genere nelle liste elettorali
1. Il regolamento generale di Ateneo garantisce che nelle liste per l'elezione dei componenti degli organi collegiali nessuno dei generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. |
| Art. 13. Organi di governo, di gestione, di controllo e di garanzia
1. L'universita' opera come un sistema complesso e integrato in tutte le sue componenti e riflette al proprio interno la distinzione fra attivita' di indirizzo, di gestione, di controllo e di garanzia. 2. Sono organi di indirizzo: a. il rettore; b. il Senato accademico; c. il consiglio di amministrazione. 3. E' organo gestionale: a. il Direttore generale. 4. Sono organi di controllo: a. il Nucleo di valutazione, per l'attivita' scientifica, didattica e amministrativa; b. il Collegio dei revisori, per la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. 5. E' organo di garanzia: a. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. |
| Art. 14. Funzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta l'universita' ed esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; vigila sull'effettivo perseguimento delle finalita' e degli obiettivi fissati dalla legge, dallo Statuto e dagli atti generali d'Ateneo ed esercita a tal fine i poteri che la legge gli riconosce. In particolare: a. convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione; b. in casi straordinari di necessita' ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente alla prima adunanza utile successiva; c. promulga i regolamenti; d. emana i decreti di nomina delle cariche accademiche; e. stipula i contratti per attivita' di insegnamento a norma dell'art. 23, legge n. 240 del 2010; f. sottopone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; g. presenta al consiglio di amministrazione il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende / societa' / enti controllati, sentito il parere espresso dal Senato accademico; h. propone al consiglio di amministrazione l'assegnazione dell'incarico di Direttore generale, acquisito il parere del Senato accademico; i. ha poteri di impulso dei procedimenti disciplinari, secondo la normativa vigente; j. puo' irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina; k. sviluppa e promuove i rapporti con la comunita' e le istituzioni territoriali in collaborazione con il prorettore vicario; l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, sentito il prorettore vicario, puo' nominare uno o piu' delegati scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'universita', senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Il provvedimento di nomina specifica analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del delegato. |
| Art. 15. Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica sei anni, non e' immediatamente rieleggibile e non puo' essere designato prorettore vicario nel sessennio immediatamente successivo. 2. L'elettorato attivo e' attribuito ai professori, ai ricercatori, anche a tempo determinato, ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo, nei consigli di Dipartimento o nelle scuole e a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, il cui voto e' ponderato nella misura del venticinque per cento rispetto al numero dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato. 3. L'elezione del rettore per il sessennio successivo si svolge nel periodo tra il 1° e il 31 luglio. L'elezione e' indetta dal decano del corpo accademico, con atto che disciplina anche le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione. 4. Secondo le modalita' procedurali disposte dal decano, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di rettore e i connessi programmi. Ciascuno dei candidati presenta contestualmente alla candidatura il proprio programma elettorale, che viene pubblicato senza dilazioni sul portale informatico dell'universita', ed esprime l'indicazione vincolante del candidato alla carica di prorettore vicario, individuandolo tra i professori di prima fascia a tempo pieno incardinati nella sede diversa dalla propria, avente i medesimi requisiti soggettivi del candidato rettore, secondo le previsioni regolamentari. 5. Viene eletto il candidato che consegue, nelle prime tre votazioni, la maggioranza assoluta dei voti. La votazione e' valida se vi partecipa la meta' piu' uno degli aventi diritto, ponderata ai sensi del comma 2. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio. 6. Se l'elezione non e' avvenuta nelle prime tre votazioni, anche per il mancato raggiungimento del quorum di validita', si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita', viene eletto il candidato con maggiore anzianita' nei ruoli universitari e, in ulteriore subordine, con maggior anzianita' anagrafica. 7. In caso di anticipata cessazione del mandato, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di quaranta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione. |
| Art. 16. Nomina del prorettore vicario
1. Il prorettore vicario e' nominato dal rettore in conformita' con l'indicazione espressa all'atto della presentazione della propria candidatura. Come il rettore, dura in carica sei anni e il suo mandato non e' immediatamente rinnovabile. Cessa dalle funzioni con l'entrata in carica del nuovo rettore. 2. Il prorettore vicario decade automaticamente qualora venga approvata dal corpo elettorale la mozione di sfiducia nei confronti del rettore a norma dell'art. 19, comma 1, lettera p). 3. In caso di cessazione anticipata del mandato del prorettore vicario, il rettore propone al Senato accademico la designazione del nuovo prorettore vicario per il periodo residuo, individuato tra i professori di prima fascia a tempo pieno, incardinati nella sede diversa dalla propria. Nella tornata elettorale successiva, il prorettore vicario subentrante puo' essere nuovamente designato a tale carica solo se il precedente mandato e' durato meno di tre anni. |
| Art. 17. Funzioni del prorettore vicario
1. Nella sede di competenza ed entro le linee programmatiche espresse dagli organi di indirizzo dell'Ateneo il prorettore vicario esercita le seguenti funzioni: a. funzione di vigilanza; b. funzione di coordinamento; c. stipula i contratti per attivita' di insegnamento ex art. 23 della legge n. 240 del 2010 riguardanti la sede di competenza; d. verifica l'effettivita' delle azioni e dei programmi tesi a garantire lo sviluppo paritario della propria sede. 2. Il prorettore vicario contribuisce a sviluppare e promuovere i rapporti con la comunita' e le istituzioni territoriali di riferimento, in collaborazione con il rettore. 3. Il prorettore vicario rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del rettore, esercitandone le funzioni e, in caso di cessazione anticipata del mandato di questi, fino all'entrata in carica del nuovo rettore a seguito di nuove elezioni. |
| Art. 18. Composizione e durata del mandato
1. Il Senato accademico e' composto da: a. il rettore, che lo presiede; b. il prorettore vicario; c. due rappresentanti degli studenti per ciascuna delle due sedi; d. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per ciascuna delle due sedi; e. quindici rappresentanti dei docenti di ruolo, dei quali almeno due ordinari, due associati e due ricercatori di ruolo; di tali quindici docenti, cinque direttori di Dipartimento, eletti in modo che sia assicurata la rappresentanza dei seguenti ambiti disciplinari: ambito medico; ambito naturalistico-informatico-umanistico; ambito delle scienze esatte; ambito economico; ambito giuridico-sociale. 2. I soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) sono eletti da ciascuna categoria di appartenenza, fatta eccezione per i direttori di Dipartimento, che vengono eletti dai professori e ricercatori, con votazione separata rispetto a quella dei rispettivi rappresentanti di fascia. 3. Il regolamento generale individua dispositivi atti a garantire l'equilibrata rappresentanza delle sedi, degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari non altrimenti rappresentati e disciplina le procedure per la sostituzione dei direttori di Dipartimento eletti in Senato accademico, alla scadenza dei rispettivi mandati dipartimentali. 4. Il Senato accademico dura in carica quattro anni. 5. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. 6. Il mandato dei componenti elettivi e' di durata quadriennale ed e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. 7. Alle sedute partecipa il Direttore generale, senza diritto di voto. |
| Art. 19. Funzioni del Senato accademico
1. Il Senato accademico: a. delibera le modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti; b. approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca, ad esclusione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere; c. approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, ed il codice etico; la delibera sul regolamento didattico e il parere del consiglio di amministrazione devono essere adottati a maggioranza assoluta dei componenti; d. puo' nominare apposite commissioni istruttorie incaricate a definire i contenuti dei regolamenti di Ateneo o proposte rispetto a temi specifici, con la partecipazione di tutte le fasce della componente docente e del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo, competente per materia; e. formula proposte ed esprime un parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, esprimendosi sulla priorita' nella destinazione delle risorse e sui criteri di ripartizione delle medesime; f. esprime parere obbligatorio sul bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d'Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / societa' / enti controllati e sul piano edilizio annuale e triennale; g. esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione del reclutamento del personale in ordine alla equilibrata ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca, e di servizio, nonche' per l'amministrazione centrale; h. esprime parere obbligatorio sui criteri dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio; i. formula proposte e pareri obbligatori al consiglio di amministrazione, in ordine all'istituzione, alla modificazione e alla disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 nonche' dei centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari; j. formula proposte e pareri obbligatori al consiglio di amministrazione, in ordine all'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di corsi di studio e alla dislocazione delle strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi; k. assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca e dei servizi agli studenti; l. nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente, previo parere del consiglio di amministrazione, il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta dei dipartimenti interessati, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali; m. designa i componenti del nucleo di valutazione e il presidente del Collegio dei revisori; n. propone al rettore una lista di tre nominativi in rappresentanza del territorio di ciascuna delle due sedi per la designazione dei componenti esterni del consiglio di amministrazione; o. dirime gli eventuali conflitti fra i dipartimenti e le altre strutture dell'universita'; p. propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, nel secondo biennio del mandato di quest'ultimo; q. esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di Direttore generale; r. delibera la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione a norma dell'art. 21, comma 3. |
| Art. 20. Modalita' di votazione
1. Il Senato accademico adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. La seduta e' valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. |
| Art. 21. Composizione e durata del mandato
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a. il rettore, che lo presiede; b. il prorettore vicario; c. due rappresentanti degli studenti eletti in ragione di uno per ciascuna delle due sedi; d. un appartenente al personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo; e. tre docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo; f. due esterni che non siano stati nei ruoli e negli organi dell'universita' nei tre anni solari precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. 2. I soggetti di cui alla lettera c) sono eletti dagli studenti delle due sedi costituiti in due collegi elettorali. 3. Ai fini della designazione dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), il rettore propone al Senato accademico, nell'ambito di una lista formata anche sulla base di avvisi pubblici, una scelta corredata da specifiche motivazioni di candidati che abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul portale informatico dell'Ateneo e siano in possesso di esperienza professionale di alto livello con necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale ovvero di comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale, quali requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il numero delle candidature proposte al Senato accademico deve essere pari al doppio o comunque superiore al numero dei componenti da designare. Il Senato delibera la designazione dei consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio palese. 4. Per l'individuazione dei due esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo viene adottata la seguente procedura: gli enti locali sottoscrittori dell'accordo di programma istitutivo dell'Ateneo e con sede a Como e Varese, designano, congiuntamente e per ciascuna delle due sedi di cui all'art. 2, tre nominativi tra i candidati che abbiano inviato domanda all'Ateneo secondo indicazioni contenute in specifico avviso pubblico. Devono essere garantite le caratteristiche indicate all'art. 21, comma 1, lettera f). Anche i titoli dei candidati esterni devono attestare esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, ovvero la comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per lo svolgimento di funzioni di interesse generale; i curricula sono resi pubblici sul portale informatico dell'universita'. Gli esperti sono nominati, uno per ciascuna sede di cui all'art. 2, con decreto rettorale. 5. Su convocazione del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti di enti pubblici e privati e le persone fisiche che concorrono al finanziamento dell'universita' versando un contributo annuo non inferiore all'importo minimo determinato dal consiglio di amministrazione. 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. 7. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. 8. Il mandato dei componenti e' di durata quadriennale ed e' immediatamente rinnovabile per una sola volta. 9. Alle sedute partecipa il Direttore generale senza diritto di voto. |
| Art. 22. Modalita' di votazione
1. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. La seduta e' valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti. |
| Art. 23. Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di vigilanza e di controllo sulla gestione amministrativa, economica e patrimoniale dell'Ateneo. In particolare, il consiglio di amministrazione: a. approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e gli altri regolamenti; la delibera sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti; b. conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico; c. in base ai criteri di cui all'art. 5, comma 2, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico, approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico d'Ateneo di esercizio, sul bilancio consolidato con le proprie aziende / societa' / enti e il piano edilizio annuale e triennale; d. approva la programmazione del reclutamento annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorita' e dei criteri espressi dal Senato accademico; e. delibera sulle convenzioni, i contratti e le spese che riguardano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, per quanto di competenza; f. delibera, acquisito il parere obbligatorio del Senato accademico, in ordine all'attivazione, la modificazione e la disattivazione di corsi di studio e alla dislocazione delle strutture per la didattica e la ricerca collegate con una delle due sedi; g. delibera l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture di cui agli articoli 34-53 e dei centri di servizi, di ricerca, speciali ed interuniversitari, previo parere del Senato accademico; h. in coerenza con i programmi di sviluppo, delibera il piano annuale e triennale dell'edilizia per l'assegnazione degli spazi; i. approva la proposta di chiamata, di trasferimento, di destinazione di posti di professore e di ricercatore di ruolo da parte del Dipartimento; j. applica, senza le rappresentanze degli studenti, la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, su parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, relativamente ai professori e ricercatori universitari; k. delibera in ordine ai contributi a carico degli studenti, sentito il Senato accademico; l. delibera in ordine all'ammontare dell'indennita' dovuta al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilita' e a quella dei componenti del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione; m. delibera, in assenza degli interessati, in ordine all'ammontare dell'indennita' di funzione dovuta al rettore e al prorettore vicario; n. esercita ogni altra funzione deliberativa secondo le norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti. |
| Art. 24. Composizione, prerogative e atti
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo si compone di nove membri, di cui: a. cinque membri esterni all'Ateneo e due interni, scelti tra studiosi ed esperti con elevata qualificazione professionale, di cui due esperti in materia di valutazione anche non accademica; b. due studenti eletti in rappresentanza delle due sedi. 2. Il Nucleo di valutazione resta in carica per un triennio, fatta eccezione per la componente studentesca il cui mandato e' biennale. 3. I membri del Senato accademico e quelli del consiglio di amministrazione, nonche' i direttori di Dipartimento, non possono far parte del Nucleo di valutazione. 4. I membri del Nucleo di valutazione sono individuati dal Senato accademico e nominati dal rettore e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Il coordinatore e' individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. 5. L'universita' assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa e pieno accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento del mandato nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 6. Il Nucleo di valutazione trasmette annualmente al rettore, al Senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sulle valutazioni effettuate ed esprime, su richiesta delle autorita' accademiche, pareri non vincolanti. |
| Art. 25. Funzioni
1. In conformita' con la normativa universitaria vigente, il Nucleo di valutazione adotta sistemi di valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca dei dipartimenti, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, tenendo in massima considerazione il livello e la qualita' dell'internazionalizzazione dei risultati conseguiti nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Verifica la congruita' delle delibere dei dipartimenti relative al curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento. 3. In raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, esercita le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 4. Svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente. |
| Art. 26. Composizione
1. Il Collegio dei revisori e' nominato dal rettore e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente, scelto tra i componenti effettivi, e' designato dal Senato accademico fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal MIUR. Almeno due tra i componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. |
| Art. 27. Competenze
1. Il Collegio dei revisori e' organo di vigilanza e controllo dell'attivita' finanziaria con il compito di effettuare la revisione amministrativo-contabile dell'Ateneo. 2. Il Collegio dei revisori: a. esamina il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, il bilancio unico d'Ateneo di esercizio, il bilancio consolidato con le proprie aziende, societa', enti, redigendo apposite relazioni; b. compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'universita' e delle altre strutture organizzative di gestione, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione delle stesse; c. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili sia dell'universita' sia delle altre strutture organizzative di gestione; d. effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori; e. svolge ogni altra attivita' richiesta dalla normativa in vigore. |
| Art. 28. Funzionamento
1. Le riunioni del Collegio dei revisori si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi apposito verbale trasmesso al rettore, che ne dara' diffusione in consiglio di amministrazione. 2. Nelle determinazioni del Collegio dei revisori, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 3. I componenti del Collegio dei revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. |
| Art. 29. Comitato unico di garanzia
1. In attuazione dell'art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) operante per tutte le componenti della comunita' universitaria, nelle forme e modalita' definite dal regolamento generale. |
| Art. 30. Composizione e funzione
1. La Consulta Ateneo-Territorio e' sede di interlocuzione tra i rappresentanti dell'universita' e le realta' istituzionali, professionali e associative dei territori di riferimento. 2. Le attivita' della Consulta sono finalizzate al confronto delle rispettive priorita' e attese in ordine ai percorsi formativi nonche' a valorizzare l'integrazione tra didattica, formazione, cultura e attivita' produttive. 3. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno in ciascuna delle due sedi ed e' composta da: a. rettore, prorettore vicario e due docenti per sede delegati dal rettore; b. un rappresentante per ciascuno degli enti locali territoriali sottoscrittori dell'accordo di programma istitutivo dell'Ateneo ovvero degli enti di raccordo fra enti locali e imprese; c. un rappresentante per ciascuna delle due Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Province di Varese e di Como; d. un rappresentante degli studenti per ciascuna delle sedi, designato tra i rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo. 4. L'universita' garantisce il supporto organizzativo e amministrativo, assicurando il necessario raccordo tra le iniziative della Consulta e i soggetti di volta in volta coinvolti nella loro realizzazione. |
| Art. 31. Composizione e funzioni
1. Il consiglio generale degli studenti (CGS) esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche d'Ateneo nonche' funzioni consultive e propositive su ogni materia riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti; dura in carica due anni e la sua composizione rappresenta in modo paritario le due sedi dell'universita'. 2. Il CGS promuove i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei. 3. In prima applicazione, le modalita' di designazione dei componenti sono definite dalle rappresentanze degli studenti negli organi di governo. Nella sua prima riunione, il CGS si dota di un proprio regolamento sul funzionamento dell'organo individuando eventualmente modalita' anche diverse di designazione dei componenti. 4. L'universita' assicura al CGS le strutture necessarie all'espletamento del mandato dei componenti. |
| Art. 32. Composizione e funzioni
1. Il Collegio di disciplina e' composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze. I membri sono eletti dalla rispettiva componente dei docenti dell'Ateneo, nel rispetto delle modalita' specificate nel regolamento generale di Ateneo. E' garantita la terzieta' dell'organo, anche attraverso la presenza di componenti esterni, ove possibile. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere conclusivo. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Il procedimento e' disciplinato dal regolamento generale di Ateneo, in conformita' alle disposizioni della normativa vigente. 2. L'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del rettore spetta al Decano dell'Ateneo. 3. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente. |
| Art. 33. Composizione e funzione
1. Il Comitato sportivo universitario (CSU) sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e al programma di sviluppo delle relative attivita'. 2. La composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento sono definite dal regolamento generale di Ateneo. 3. L'attivazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal CSU e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidate mediante convenzione a enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo. 4. L'universita' sostiene le attivita' del CSU con apposito finanziamento. |
| Art. 34. Finalita'
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa di base dell'universita', sede istituzionale delle attivita' di ricerca, didattiche e formative a tutti i livelli e delle attivita' correlate o accessorie rivolte all'esterno. E' unita' di gestione e ha autonomia gestionale e di budget; disciplina ogni propria attivita' e competenza, dotandosi di un regolamento, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti d'Ateneo. 2. Promuove e coordina le attivita' di ricerca istituzionali, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base di budget e di obiettivi comunicati al Senato accademico. 3. Assicura il funzionamento dei corsi di laurea e degli altri corsi di studio attivati a norma del regolamento didattico di Ateneo. 4. Dispone di una dotazione di funzionamento assegnata dal consiglio di amministrazione secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 2, commisurata anche al numero degli afferenti e, per la parte riservata all'attivita' didattica, anche al numero degli iscritti ai corsi di studio di cui sia referente principale, a norma dell'art. 35, comma 3. Il Direttore generale, in funzione delle esigenze didattiche, di ricerca e di gestione e in applicazione di criteri generali definiti dal consiglio di amministrazione, assegna al Dipartimento un segretario amministrativo e il personale tecnico e amministrativo, sentito al riguardo il direttore del Dipartimento. |
| Art. 35. Costituzione
1. Il Dipartimento e' costituito sulla base di un motivato progetto scientifico-didattico proposto da professori e ricercatori, anche a tempo determinato, dell'universita', appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per metodo o per finalita' di ricerca, anche multidisciplinare, coerenti alle prospettate esigenze didattiche. La proposta di costituzione deve essere sottoscritta da un numero minimo di trentacinque tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. E' costituito e disattivato con decreto del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. 2. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento mediante chiamata o opzione, entro un mese dalla presa di servizio e puo' anche successivamente modificare tale scelta. Il Dipartimento puo' esprimere motivato parere contrario all'opzione di afferenza o alla scelta di modifica; in tal caso delibera, al riguardo, il Senato accademico. 3. Ciascun Dipartimento e' referente principale o referente associato di corsi di studio e, per la gestione di essi, assume gli impegni che ne conseguono, come determinati dal comma 4 e dagli articoli 43-46. 4. Il Dipartimento e' referente principale di un corso di studio quando viene erogata da suoi afferenti una quota di norma non inferiore al cinquanta per cento, e comunque maggioritaria, dei crediti dei relativi insegnamenti. E' referente associato quando viene erogata da suoi afferenti una quota significativa, di norma non inferiore al venti per cento dei crediti dei relativi insegnamenti. L'impegno di ciascun Dipartimento ad assolvere le funzioni di referente principale e di referente associato di corsi di studio, nonche' ad assicurare per almeno un triennio accademico i conseguenti requisiti minimi di docenza e' formalizzato all'atto di costituzione del Dipartimento e ne e' verificata la persistenza ogni tre anni dagli organi di governo dell'universita'. Le eventuali variazioni di tale impegno, proposte dal Dipartimento interessato, sono deliberate dagli organi di governo. 5. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, il Dipartimento puo' essere articolato in sezioni senza aggravio nei costi di gestione e di personale, secondo le modalita' fissate dal regolamento del Dipartimento. 6. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve contenere: a. l'indicazione della sede amministrativa; b. l'elenco dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico dei quali il Dipartimento e' referente principale o associato; c. l'elenco dei corsi e delle scuole di dottorato e di specializzazione operanti presso il Dipartimento o cui il Dipartimento collabora; d. l'elenco, corredato dai curricula scientifici dei professori e ricercatori che intendono afferire; e. l'indicazione del fabbisogno di spazi e di personale tecnico-amministrativo ritenuti necessari, tenuto conto delle disponibilita' di cui l'eventuale struttura o strutture preesistenti hanno usufruito. 7. I settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo; possono essere modificati con delibera del Senato accademico. 8. Se il numero degli afferenti scende, per un periodo superiore all'anno al di sotto della soglia di consistenza numerica minima e non ci sono prospettive di poterla ricostituire nel corso dell'esercizio successivo, il Dipartimento viene disattivato. |
| Art. 36. Organi
1. Sono organi del Dipartimento: a. il direttore; b. il consiglio; c. la Commissione paritetica docenti-studenti. 2. Il regolamento di Dipartimento puo' prevedere l'istituzione di una giunta e di consigli di corso di studio, anche riunendo piu' corsi affini. In caso di mancata costituzione di tali consigli, il regolamento prevede la designazione di un responsabile ed eventualmente di un Comitato di responsabili, dotati di specifiche attribuzioni. Il regolamento puo' prevedere l'istituzione di commissioni delegate allo svolgimento di compiti specifici. |
| Art. 37. Direttore
1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. 2. Il Direttore: a. convoca e presiede il consiglio e la Giunta, ove costituita, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; b. e' responsabile della gestione del Dipartimento; c. promuove e coordina le attivita' del Dipartimento, vigila su di esse e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; d. nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali, in conformita' al regolamento didattico d'Ateneo; e. approva, ove previsto, gli atti relativi alla partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico; f. ha potere di rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni e contratti nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'; g. assegna al personale tecnico-amministrativo i compiti istituzionali; h. esercita tutte le ulteriori attribuzioni funzionali a garantire il buon andamento del Dipartimento. 3. Il Direttore puo' designare, scegliendo tra i professori, un Direttore vicario che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento ed e' nominato con decreto del rettore. In mancanza di designazione o in caso di impedimento del Direttore vicario, i compiti relativi sono svolti dal decano del Dipartimento. 4. In caso straordinario di necessita' e urgenza, il Direttore assume i provvedimenti di competenza del consiglio e della Giunta, ove costituita, da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile successiva. |
| Art. 38. Elezione del direttore
1. Il Direttore e' eletto dal consiglio di Dipartimento, nella composizione plenaria, tra i professori di ruolo che hanno optato per il tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 2. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 3. L'elezione del Direttore ha luogo, in prima convocazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e, nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti, purche' questi ultimi siano almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Sia in prima convocazione sia nelle convocazioni successive puo' essere previsto lo svolgimento di piu' votazioni. 4. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggior anzianita' anagrafica. 5. Le sedute del consiglio per l'elezione del Direttore sono convocate dal decano del Dipartimento. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, salvo il caso previsto al comma 4. 6. Il Direttore e' nominato con decreto del rettore. |
| Art. 39. Consiglio di Dipartimento. Composizione
1. Fanno parte del consiglio di Dipartimento: a. i professori di ruolo, anche in aspettativa per attivita' di studio e ricerca; b. i ricercatori di ruolo; c. i ricercatori a tempo determinato; d. una rappresentanza elettiva pari al cinquanta per cento delle unita' di personale tecnico-amministrativo assegnate al Dipartimento garantendo l'elezione di almeno una unita' del personale tecnico e una del personale amministrativo; e. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio del Dipartimento pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, con mandato biennale, rinnovabile una sola volta; f. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun corso di dottorato attivato nel Dipartimento; g. partecipa alle sedute del consiglio, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il Segretario amministrativo del Dipartimento. 2. Fatta salva la composizione prevista dall'art. 40, comma 2, lettere m) e o), le proposte al consiglio di amministrazione relative a richieste e a destinazione di posti di professore e ricercatore o alle modalita' di copertura dei posti assegnati nonche', in genere, tutte le deliberazioni concernenti le persone di professori o ricercatori, sono adottate dal consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. A tali deliberazioni non concorrono i rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), del comma 1. 3. Le sedute del consiglio sono valide se e' presente la maggioranza assoluta dei componenti. 4. Se la legge o lo statuto non prevedono diversamente, il consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. |
| Art. 40. Consiglio di Dipartimento. Attribuzioni
1. Il consiglio di Dipartimento (consiglio) e' l'organo responsabile della programmazione, delle attivita' del Dipartimento e dell'uso delle risorse ad esse destinate. 2. A tale fine il consiglio provvede a: a. approvare il regolamento di Dipartimento, a maggioranza dei componenti; b. deliberare annualmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, in ordine ai criteri generali sull'uso delle risorse disponibili, il loro impiego ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo; c. deliberare sulla proposta di istituzione, attivazione e soppressione di corsi di studio nonche' sull'istituzione e la soppressione dei relativi consigli di corso, ovvero sulla designazione dei responsabili o del comitato di responsabili, quando i consigli non sono costituiti; d. proporre l'attivazione e la collaborazione a corsi di dottorato di ricerca, a scuole di dottorato e a scuole di specializzazione, eventualmente in concorso con altri dipartimenti anche appartenenti ad altri atenei e con altri soggetti regolarmente accreditati nonche' a promuoverne, per quanto di competenza, le attivita' relative; e. formulare richieste al consiglio di amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, da commisurare in relazione all'attivita' didattica e di ricerca svolta e programmata, ai connessi servizi di supporto e alle risorse disponibili, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo; f. nel caso previsto dall'art. 43, comma 5, deliberare in ordine alla costituzione della scuola; g. coordinare annualmente i piani di studio e le attivita' didattiche, nonche' le attivita' di orientamento di propria competenza, in collaborazione con i servizi centrali dell'Ateneo a cio' preposti; h. deliberare annualmente l'attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento; i. deliberare annualmente su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento, in base ai criteri fissati dal regolamento del Dipartimento; j. assegnare annualmente ai docenti i compiti didattici; k. approvare annualmente la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti, garantendo che una parte della dotazione finanziaria sia specificamente destinata alla copertura di insegnamenti e moduli affidati, con il loro consenso, ai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, tenendo conto del trattamento economico aggiuntivo dei ricercatori affidatari; l. nella composizione di cui all'art. 39, comma 2, deliberare la formulazione di motivate proposte al consiglio di amministrazione in merito alla richiesta e alla destinazione di posti di professore di prima e di seconda fascia ovvero in merito alla richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo; m. deliberare, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, sulla proposta al consiglio di amministrazione di indizione della procedura per la chiamata di ricercatori a tempo determinato; n. nella composizione di cui all'art. 39, comma 2, deliberare, all'esito delle procedure di reclutamento, sulle proposte al consiglio di amministrazione per la copertura dei posti di propria pertinenza, con indicazione dell'impegno didattico da attribuire a coloro di cui si propone la chiamata ovvero, se si tratta di ricercatori di ruolo, di cui si propone il trasferimento da altra sede; o. deliberare, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, all'esito della procedura di selezione, a norma del regolamento di Ateneo, la proposta al consiglio di amministrazione per l'assunzione di ricercatore a tempo determinato; p. esprimere parere sulle richieste di passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare avanzata dai docenti; q. esercitare le competenze del consiglio di corso, quando nel Dipartimento e' attivato un solo corso di studi; r. approvare una proposta di budget che confluira' nel bilancio unico di Ateneo. |
| Art. 41. Commissione paritetica docenti-studenti. Composizione
1. Fanno parte della Commissione non piu' di cinque studenti designati dai loro rappresentanti nei consigli di corso di studio ovvero, in mancanza, in consiglio di Dipartimento e un pari numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato. Ove possibile, i componenti della Commissione paritetica appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei corsi di studio attivati. I docenti sono nominati dal Direttore su proposta del consiglio di Dipartimento. 2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente. |
| Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti. Funzioni
1. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge attivita' di monitoraggio in materia di offerta formativa, qualita' della didattica e dei servizi agli studenti gestiti dal Dipartimento ed individua indicatori per valutarne i risultati; formula pareri sull'attivazione o la soppressione di insegnamenti e corsi di studio ed elabora proposte per migliorare prestazioni didattiche ed efficienza delle strutture formative, sottoponendoli al consiglio di Dipartimento. |
| Art. 43. Istituzione e gestione dei corsi di studio
1. Al Dipartimento afferiscono i corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, corsi di specializzazione e corsi di dottorato, di seguito complessivamente denominati corsi di studio. Essi possono essere istituiti, eventualmente, con il concorso di piu' dipartimenti a norma dell'art. 35, commi 3 e 4. 2. I dipartimenti possono inoltre istituire corsi di master, corsi post-laurea e altri corsi con finalita' di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere. 3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alla normativa vigente. 4. La gestione didattica dei corsi di studio e' esercitata di norma dal consiglio del Dipartimento loro referente principale. 5. Qualora uno o piu' corsi di studio siano istituiti con il concorso di due o piu' dipartimenti, quali referenti principali o associati, a norma dell'art. 35, comma 4, la gestione della didattica di tali corsi puo' essere coordinata dalla scuola di cui all'art. 46, la cui costituzione e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere conforme del Senato accademico, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati. |
| Art. 44. Consiglio di corso. Composizione e competenze
1. Il consiglio di corso e' composto dai docenti titolari di insegnamenti indicati nel regolamento didattico del corso di studio e da una rappresentanza elettiva degli studenti del corso di studio gestito dal consiglio, pari ad almeno il quindici per cento dei professori e ricercatori. 2. Se un insegnamento e' comune a piu' corsi, il regolamento generale di Ateneo individua i criteri per la partecipazione dei docenti ai diversi consigli di corso e dispone in ordine alla loro eventuale opzione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai corsi di laurea triennale dell'area sanitaria, per i quali la composizione e le modalita' di partecipazione dei docenti al consiglio di corso sono disciplinate da un apposito regolamento del corso stesso, in ottemperanza alle normative vigenti. 4. Il consiglio di corso assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attivita' del corso nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di Dipartimento e dei regolamenti. A tal fine, in particolare: a. coordina i piani di studio, le attivita' didattiche e i programmi degli insegnamenti; b. propone al consiglio di Dipartimento l'attivazione di insegnamenti; c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri al consiglio di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo; d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di Dipartimento. |
| Art. 45. Presidente del consiglio di corso
1. Il Presidente e' un professore di ruolo ordinariamente identificato tra i professori di prima o seconda fascia a tempo pieno. In via di eccezione, ossia in caso di comprovata difficolta' nell'identificazione di professori a tempo pieno con profilo coerente con le particolarita' scientifico-didattiche del corso di laurea, anche a causa di pregressi impegni o responsabilita' accademiche, il Presidente puo' essere individuato tra iprofessori ordinari e associatia tempo definito. E' eletto con le stesse modalita' del direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, e nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 2. Il Presidente: a. convoca e presiede il consiglio; b. cura l'esecuzione delle deliberazioni; c. coadiuva il direttore nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; d. nomina, per delega del direttore, le commissioni degli esami di profitto; 3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore piu' anziano nel ruolo. |
| Art. 46. Scuola. Composizione e competenze
1. Se uno o piu' corsi di studio sono istituiti con il concorso di due o piu' dipartimenti, come previsto dall'art. 43, comma 5, ai fini della gestione coordinata della didattica puo' essere costituita la scuola, composta da: a. i direttori dei dipartimenti in esso raggruppati; b. una rappresentanza elettiva degli studenti del corso o dei corsi di studio gestiti dal consiglio, pari al quindici per cento dei professori e ricercatori; c. da un numero di docenti, pari al dieci per cento dei componenti dei consigli di Dipartimento, eletti da questi ultimi tra i componenti delle rispettive giunte ovvero tra i coordinatori dei corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura ovvero tra i direttori di scuola di specializzazione, ove presenti; d. la Commissione paritetica docenti-studenti, di cui agli articoli 41-42, viene costituita, con gli stessi criteri e funzioni, anziche' nell'ambito di ciascuno dei dipartimenti che contribuiscono alla comune offerta formativa, nell'ambito della scuola. 2. Ciascun Dipartimento, pur potendo partecipare a piu' scuole, ai fini della loro costituzione non puo' essere conteggiato per piu' di una volta. 3. La scuola assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attivita' del corso o dei corsi di studio che ad esso fanno capo, nel rispetto del regolamento generale d'Ateneo nonche' delle competenze e indicazioni dei consigli di Dipartimento. A tal fine, in particolare: a. coordina i piani di studio, le attivita' didattiche e i programmi degli insegnamenti; b. propone al consiglio di Dipartimento l'attivazione o soppressione di corsi di studio e di insegnamenti; c. per quanto di competenza, esprime proposte e pareri ai consigli di Dipartimento in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di Dipartimento, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo; d. approva i piani di studio individuali formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dai consigli di Dipartimento; e. svolge, in ordine alla didattica e per i corsi di sua competenza, ogni altra funzione spettante al consiglio del Dipartimento referente principale. 4. Oltre alle generali competenze previste dal comma 3, la scuola dell'area medico-chirurgica, disciplinata dal regolamento generale d'Ateneo, in particolare: a. assicura la continuita' e l'unitarieta' dei processi formativi dei corsi di studio dell'area medico-chirurgica con l'attivita' assistenziale e di ricerca; b. garantisce la formazione specifica delle figure professionali dell'area sanitaria; c. nell'ambito delle disposizioni statali in materia, garantisce l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca, secondo le modalita' e nei limiti concertati tra MIUR, Servizio sanitario nazionale e regionale; d. esamina, valuta ed esprime pareri sugli accordi di programma, i protocolli e le convenzioni con gli enti sanitari e la regione, onde assicurare la piu' ampia e completa formazione degli studenti. |
| Art. 47. Presidente della scuola
1. Il Presidente e' un professore ordinario di ruolo a tempo pieno, eletto con le stesse modalita' del direttore di Dipartimento, in quanto applicabili, ed e' nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 2. Il Presidente: a. convoca e presiede il consiglio; b. cura l'esecuzione delle deliberazioni; c. coadiuva i direttori nella vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti; d. nomina, per delega dei direttori, le commissioni degli esami di profitto. 3. Il Presidente puo' designare un Presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore piu' anziano nel ruolo. 4. Il Presidente della scuola dell'area medico-chirurgica, eletto secondo le modalita' previste al comma 1, oltre alle funzioni previste al comma 2 e in accordo con il rettore, mantiene i rapporti con la regione e fa parte di diritto dell'organo di programmazione congiunta previsto dalla normativa vigente. |
| Art. 48. Istituzione
1. La scuola di specializzazione e' istituita, in conformita' con la normativa italiana e comunitaria, su proposta dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, previa approvazione del consiglio di amministrazione e parere favorevole del Senato accademico, per quanto di competenza. 2. Per la formazione professionalizzante che comporta lo svolgimento di attivita' assistenziale, l'universita' ha come riferimento principale la Regione Lombardia. |
| Art. 49. Organi
1. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola di specializzazione. 2. Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola di specializzazione. E' nominato dal rettore su designazione elettiva del consiglio della scuola di specializzazione, tra i professori e ricercatori di ruolo che ne fanno parte. Dura in carica tre anni. 3. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto da professori e ricercatori titolari di insegnamenti, nonche' da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalita' fissate dal regolamento generale d'Ateneo. 4. Il consiglio della scuola di specializzazione elegge il direttore e adotta il programma delle attivita' approvato dai dipartimenti interessati. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, puo' proporre convenzioni con strutture pubbliche e private. 5. In base alle vigenti disposizioni, se la scuola di specializzazione e' aggregata ad altri atenei e ha sede amministrativa presso l'universita', ne sono organi il coordinatore e il comitato ordinatore. |
| Art. 50. Funzionamento
1. La scuola di specializzazione svolge la propria attivita' con autonomia didattica e organizzativa, nei limiti della legislazione vigente, dello Statuto e con le procedure disciplinate dai regolamenti d'Ateneo. |
| Art. 51. Finalita' e istituzione
1. Previo accreditamento da parte del MIUR, su parere dell'ANVUR, l'universita' istituisce ed organizza il corso di dottorato di ricerca (Dottorato) finalizzato alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Il dottorato ha durata non inferiore a tre anni e la frequenza e' condizionata al preventivo conseguimento del diploma di laurea magistrale. L'universita' favorisce l'istituzione di scuole di dottorato per dottorati appartenenti ad ambiti scientifici affini. 2. Il dottorato con sede amministrativa presso l'universita' e' istituito su proposta dei dipartimenti interessati. Su tale proposta, acquisito il parere obbligatorio del nucleo di valutazione e del Senato accademico, delibera il consiglio di amministrazione. Essa deve indicare il Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del dottorato per l'assegnazione delle risorse finanziarie di funzionamento. 3. L'universita' promuove l'istituzione di dottorati in collaborazione con altri atenei, anche stranieri. L'istituzione di dottorati puo' essere proposta da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Il rilascio del diploma di dottorato e' riservato alle istituzioni universitarie. Sulla proposta di istituzione in consorzio, con sede amministrativa presso l'universita', acquisito il parere obbligatorio del nucleo di valutazione e del Senato accademico, delibera il consiglio di amministrazione. Gli organi e il funzionamento del dottorato sono regolati dall'atto istitutivo. 4. Dipartimenti e docenti dell'universita' possono partecipare a dottorati con sede amministrativa presso altre universita'. |
| Art. 52. Organi
1. Sono organi dei corsi di dottorato il coordinatore ed il collegio dei docenti. 2. Il coordinatore e' responsabile del funzionamento del dottorato. E' eletto dal collegio dei docenti tra i professori e ricercatori di ruolo delle universita' che ne fanno parte ed e' nominato dal rettore. Dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. Il collegio dei docenti e' formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicate nella proposta di istituzione o nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attivita' didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; puo' proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalita' di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a propri ricercatori funzioni di tutorato. |
| Art. 53. Funzionamento
1. Il dottorato, articolato in cicli successivi, svolge la propria attivita' con autonomia didattica ed organizzativa nei limiti stabiliti dalle norme, dallo Statuto e dai regolamenti. Il regolamento dei corsi di dottorato ne disciplina il funzionamento. 2. Il regolamento dei corsi di dottorato stabilisce altresi' le modalita' di accesso mediante concorso e puo' prevedere la partecipazione all'attivita' didattica e di ricerca di dipartimenti appartenenti ad altre universita'. |
| Art. 54. Caratteri dell'amministrazione
1. L'universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione. 2. E' compito della struttura amministrativa acquisire le competenze e gli strumenti organizzativi per favorire efficacemente l'attivita' di ricerca nonche' reperire fondi da fonti esterne per la didattica e la ricerca. |
| Art. 55. Direttore generale
1. Il direttore generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione. Il Direttore generale, inoltre: a. cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, affidandone l'attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate; b. partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo, secondo le norme dello Statuto; c. verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia; d. stipula i contratti dell'universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie per la gestione; e. adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti degli stanziamenti di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; f. coadiuva il rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri, nell'ambito delle proprie competenze; g. adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo; h. adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti, nonche' la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli stanziamenti di bilancio. 2. Il Direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate. 3. L'incarico di Direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza almeno quinquennale con funzioni dirigenziali, mediante procedura atta a garantire trasparenza e imparzialita'. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed e' rinnovabile. 4. Se non e' attribuito l'incarico di Vice direttore generale a norma dell'art. 56, il Direttore generale designa chi lo sostituisce tra i dirigenti dell'Ateneo o, in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi di maggiore grado. |
| Art. 56. Vice direttore generale
1. L'incarico di Vice direttore generale puo' essere attribuito, su designazione del Direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione, a personale con qualifica dirigenziale o equiparata o con qualifica di funzionario dell'universita' ovvero di altra universita' pubblica, previo nulla-osta della amministrazione di appartenenza, ove occorra. 2. L'incarico di Vice direttore ha la stessa durata di quello del Direttore generale dal quale e' stato designato ed e' mantenuto fino a diversa designazione del nuovo Direttore generale. 3. Il Vice direttore generale ha le seguenti attribuzioni: a. svolge le funzioni di vicario del Direttore generale per le questioni di interesse generale di Ateneo; b. ogni altra attribuzione ad esso demandata dai regolamenti di Ateneo o delegata dal Direttore generale. |
| Art. 57. Funzioni dirigenziali
1. Nel rispetto della normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le diverse attivita', nei limiti stabiliti dal Direttore generale. Provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito e rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione, in relazione agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, riferendone periodicamente, anche con proposte e pareri, al Direttore generale. 2. Il Direttore generale, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, puo' attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato, nel rispetto della disciplina vigente, a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, ancorche' privi di qualifica dirigenziale. 3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del Direttore generale per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione. |
| Art. 58. Centro di servizi. Funzioni
1. Il centro di servizi e' unita' di gestione dei servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione dell'Ateneo. Ha lo scopo di unificare e razionalizzare la gestione di servizi ovvero di attivita' comuni nonche' la gestione di grandi attrezzature scientifiche. E' istituito con decreto rettorale, su proposta del Senato accademico o dei dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. |
| Art. 59. Organi
1. Gli organi del Centro di servizi sono il direttore e il Comitato tecnico scientifico. 2. Il direttore rappresenta il centro, ne promuove e coordina le attivita' e gestisce le risorse finanziarie e umane ad esso assegnate. 3. Il direttore e' individuato tra il personale dirigente e tecnico-amministrativo di comprovata esperienza gestionale e dotato di competenze tecniche adeguate. In carenza di personale avente tali caratteristiche, le funzioni di direttore possono essere attribuite, per un periodo non superiore a un anno, anche a personale non tecnico-amministrativo. |
| Art. 60. Funzionamento
1. L'organizzazione e il funzionamento del centro di servizi sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il regolamento definisce le competenze, la composizione e la durata del Comitato tecnico scientifico, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando una rappresentanza agli studenti, alle aree disciplinari e al personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio presso il centro stesso. |
| Art. 61. Centro di ricerca. Funzioni
1. Il centro di ricerca e' una unita' organizzativa diretta a favorire lo svolgimento di attivita' omogenee di ricerca da parte di docenti afferenti a uno o piu' dipartimenti dell'Ateneo ovvero da questi ultimi e da docenti afferenti ad altre universita' italiane od estere. |
| Art. 62. Istituzione, verifica delle attivita', soppressione
1. La costituzione del centro di ricerca e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta di professori o ricercatori, sentiti i rispettivi dipartimenti di afferenza. L'atto istitutivo stabilisce il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa e contabile. 2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al Centro, approvata a maggioranza. 3. L'attivita' dei centri di ricerca e' verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro e' automaticamente disattivato in caso di inattivita' per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali. |
| Art. 63. Funzionamento
1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' organizzative dei centri di ricerca la cui gestione fa capo ad un Dipartimento. I centri di ricerca sono unita' di spesa, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'. |
| Art. 64. Risorse
1. Sono fonti di finanziamento del centro di ricerca: a. i contributi di enti pubblici e privati; b. le donazioni e i lasciti; c. eventuali contributi assegnati dall'Ateneo; d. entrate diverse. |
| Art. 65. Istituzione, verifica di attivita', soppressione
1. Possono essere istituiti centri speciali finalizzati alla promozione di iniziative scientifiche e didattiche non altrimenti garantite in via ordinaria dai dipartimenti, se ne conseguono effetti vantaggiosi per l'identita' culturale e il ruolo dell'universita' e dispongono di beni culturali o di risorse economiche, archivistiche, librarie artistiche e tecnologiche ovvero sono in grado di procurare tali beni o risorse al centro stesso e all'universita'. 2. Il centro speciale e' istituito, su proposta di professori o ricercatori, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sentiti i dipartimenti cui afferiscono i proponenti. 3. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al centro, approvata a maggioranza, ovvero su proposta del consiglio di amministrazione. 4. L'attivita' del centro speciale e' verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro e' automaticamente disattivato in caso di inattivita' per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali. |
| Art. 66. Funzionamento
1. Il centro speciale e' organizzato secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo, e' diretto dal direttore scientifico, nominato dal rettore e scelto tra i professori o ricercatori afferenti al centro. |
| Art. 67. Organi
1. Sono organi necessari del centro speciale il direttore scientifico, il consiglio scientifico e l'assemblea degli studiosi afferenti. |
| Art. 68. Risorse
1. Sono fonti di finanziamento dei centri speciali: a. i contributi di enti pubblici o privati; b. le donazioni e i lasciti; c. eventuali contributi assegnati dall'Ateneo; d. entrate diverse. |
| Art. 69. Istituzione verifica dell'attivita' e soppressione
1. L'universita' puo' istituire o partecipare a centri interuniversitari, finalizzati all'attuazione e al coordinamento di progetti di formazione, di ricerca e di servizi che coinvolgono diversi atenei pubblici o privati o altri enti pubblici. 2. L'atto istitutivo ne disciplina la struttura e le modalita' di funzionamento. 3. L'attivita' del centro interuniversitario e' verificata ogni due anni dal Senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione; il centro e' automaticamente disattivato in caso di inattivita' per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali. |
| Art. 70. Decentramento
1. Gli uffici dell'amministrazione universitaria e i centri di servizi sono dislocati nelle sedi dell'universita' in relazione alle diverse esigenze funzionali onde vengano progressivamente assicurati in entrambe le sedi le competenze e i servizi necessari all'efficienza complessiva. 2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5 dello statuto, l'organizzazione dell'universita' si ispira al principio del decentramento delle responsabilita' ai diversi livelli organizzativi. A tal fine la struttura amministrativa dell'universita' e' articolata in: a. unita' di gestione, dotate di autonomia di spesa, di gestione e di budget; b. unita' di spesa, dotate di autonomia di spesa, gestite da unita' di gestione o dell'Amministrazione centrale. 3. In relazione alle esigenze di conoscenza dei risultati della gestione, l'Amministrazione individua centri di costo. Sono centri di costo le unita' di spesa e le unita' di gestione. |
| Art. 71. Responsabilita'
1. I regolamenti di Ateneo, nel rispetto della normativa e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, adottano il principio della responsabilita' individuale nell'azione amministrativa tecnica e contabile, il controllo della regolarita' degli atti e la verifica dei risultati raggiunti. Nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dagli organi di governo, sono attribuite alla dirigenza funzioni di attuazione dei programmi nonche' di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Compiti di attuazione e di gestione sono parimenti attribuiti ai responsabili delle strutture, salvo contraria disposizione di legge o dello Statuto. 2. I responsabili dei dipartimenti e dei centri possono adottare atti che impegnano l'universita' all'esterno, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Gli organi monocratici e collegiali dei dipartimenti e dei centri possono delegare le loro funzioni, salvo quanto loro espressamente riservato dallo statuto, a singoli componenti o a giunte costituite al loro interno. Il regolamento di ciascuna struttura disciplina le modalita' di delega. |
| Art. 72. Autonomie delle strutture
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 5 dello Statuto, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle unita' di gestione e alle unita' di spesa nonche' i criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi: a. certezza e tempestivita' delle assegnazioni; b. assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il funzionamento e delle risorse relative al personale, rimanendo tuttavia le procedure di reclutamento e di gestione del personale stesso di competenza dell'amministrazione centrale; c. formulazione, da parte delle strutture interessate, di budget riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali; d. autonomia delle strutture nei limiti loro assegnati dallo Statuto e definiti dallo stesso regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto delle indicazioni degli organi di governo sulle politiche d'impiego delle risorse. |
| Art. 73. Controllo di gestione
1. L'universita' esercita in modo sistematico e mediante apposito ufficio il controllo di gestione. Verifica l'efficienza dell'impiego delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi ai diversi livelli, con riguardo agli obiettivi economico-finanziari generali, alle attivita' svolte dalle unita' di gestione e dalle unita' di spesa. |
| Art. 74. Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato
1. L'universita' esercita la propria capacita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, puo': a. ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attivita', con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione; b. utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari; c. costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, consorzi e societa' di capitali, sia in Italia sia all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali; d. effettuare investimenti immobiliari e mobiliari; e. effettuare transazioni, costituire cauzioni e garanzie; f. effettuare con il proprio personale o con le proprie strutture, attivita' di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti e di privati, nonche' per le proprie esigenze, anche acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera; g. attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno o esterno per lo svolgimento di attivita' formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi. 2. Le modalita' di esercizio delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. |
| Art. 75. Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi
1. Per il perseguimento delle sue finalita' e nei limiti consentiti dalla normativa e dai contratti nazionali di lavoro, l'universita' puo': a. istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi per studenti meritevoli secondo la normativa sul diritto allo studio, nonche' a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca; b. istituire premi di operosita' scientifica e incentivi, anche economici, per il miglioramento della qualita' della didattica, della ricerca e dei servizi; c. concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre universita' italiane o estere; d. assumere iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro. 2. L'universita' puo' utilizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per ospitare docenti, ricercatori, tecnici-amministrativi, borsisti e, previo accordo con la regione, promuovere e gestire anche direttamente ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario. |
| Art. 76. Indennita' e compensi
1. Il consiglio di amministrazione determina, secondo le modalita' disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' la misura di eventuali indennita', coperture assicurative e patrocinio legale relativi alla partecipazione agli organi dell'universita' di cui alla sezione II dello statuto e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto. 2. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri enti su designazione dell'universita' o in rappresentanza della stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per l'attivita' svolta. |
| Art. 77. Diritti sui risultati delle ricerche
1. L'attribuzione del diritto a conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri enti o per conto di terzi, utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'universita', e' regolata dalle vigenti norme di legge, nonche' da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 78. Partecipazione economica
1. L'universita' riconosce al ricercatore una partecipazione ai proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento economico del risultato di ricerca; l'entita' di tale partecipazione viene valutata tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attivita' svolta dal ricercatore, in conformita' alla normativa vigente. |
| Art. 79. Entrata in vigore
1. I regolamenti di Ateneo, salva diversa disposizione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo ovvero sul sito istituzionale dell'Ateneo. |
| Art. 80. Anno accademico
1. L'anno accademico inizia il 1° novembre di ogni anno solare e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Il calendario accademico e' deliberato dal Senato accademico. |
| Art. 81. Elezioni
1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da designare. 2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, purche' sia comunque assicurato il quorum strutturale. 3. L'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato e alle scuole di specializzazione, secondo le previsioni dello statuto. |
| Art. 82. Mandati elettivi
1. I componenti elettivi degli organi dell'universita', ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta, salva diversa disposizione di legge o regolamentare. 2. I mandati elettivi decorrono dal decreto di nomina. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo. |
| Art. 83. Validita' delle riunioni e delle deliberazioni
1. Ove non diversamente disposto dallo statuto o dalla legge, la validita' delle riunioni degli organi collegiali, ad eccezione per il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, richiede la presenza di un terzo dei componenti. 2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 3. Tutte le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 84. Modifiche dello statuto
1. Le proposte di modifica statutaria sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione adottato con la medesima maggioranza. 2. Il Senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni sulla proposta di modifica dello statuto deliberata dai dipartimenti o sottoscritta da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godono dell'elettorato attivo ponderato per l'elezione del rettore. |
| Art. 85. Entrata in vigore dello statuto
1. Successivamente alla pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale, il rettore in carica ne trasmette una copia ai professori e ricercatori ed al personale dirigente e tecnico-amministrativo e ne cura la pubblicazione sul portale informatico dell'universita'. Entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il rettore indice una Conferenza d'Ateneo, cui sono invitati il personale in servizio e le rappresentanze degli studenti per l'illustrazione delle linee di fondo dello statuto. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il rettore indice due conferenze pubbliche, di cui una a Varese e una a Como, alle quali sono invitate le amministrazioni locali e le parti sociali dei rispettivi territori, per l'illustrazione dello statuto, con particolare riferimento al rapporto tra l'universita' e le comunita' territoriali. 2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le disposizioni espresse da regolamenti od atti generali d'Ateneo in contrasto con le norme statutarie. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore avvia le procedure per la revisione dei regolamenti e degli atti generali d'Ateneo, anche mediante istituzione di apposite commissioni. Entro l'inizio dell'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore dello Statuto dovra' essere completata la fase di adeguamento di tali atti di competenza dell'universita'. |
| Art. 86. Successione dei dipartimenti alle facolta'
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il rettore assegna un termine di trenta giorni ai direttori di Dipartimento per conformare, ove necessario, la documentazione istitutiva ai presupposti e requisiti di cui all'art. 35, comma 4 e agli articoli 43-46. 2. Ricevuta e verificata la documentazione di cui al comma 1, approvata dal consiglio di Dipartimento, il rettore emana il decreto di conferimento delle funzioni previste dallo statuto e di regolamentazione della vicenda successoria; le facolta' precedentemente attive cessano le funzioni e, secondo le modalita' e i criteri previsti dalla vigente normativa, la gestione dell'offerta didattica e' assunta dai dipartimenti con garanzia di continuita' dei servizi offerti agli studenti. 3. Entro quindici giorni dal decreto rettorale di cui al comma 2, il rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nei consigli di Dipartimento e nelle scuole. Per il calcolo delle percentuali di rappresentanza degli studenti si tiene conto del numero dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento alla data del decreto di indizione delle elezioni. 4. Entro trenta giorni dalla conclusione delle elezioni di cui al comma 3, il Decano di ciascun Dipartimento, su invito del rettore, indice le elezioni dei direttori di Dipartimento; con le stesse modalita' ed entro le stesse scadenze si procede all'elezione del presidente della scuola. 5. A seguito del decreto rettorale di cui al comma 2, con atto del consiglio di amministrazione, produttivo di effetti temporalmente coincidenti, vengono assegnate ai dipartimenti risorse materiali ed economiche sulla base di quanto stabilito dall'art. 35, commi 4 e 6. |
| Art. 87. Elezione e costituzione degli organi di Ateneo
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto, il rettore in carica avvia i procedimenti per l'istituzione della Consulta Ateneo-Territorio, per l'elezione del Senato accademico, per la costituzione del consiglio di amministrazione e del CUG. 2. Successivamente all'elezione dei direttori di Dipartimento, la costituzione dei nuovi organi collegiali elettivi avviene, in prima applicazione, quando e' conclusa la procedura per l'elezione dei rispettivi componenti, onde consentire l'attribuzione delle nuove competenze. 3. La costituzione degli ulteriori organi previsti dallo statuto viene promossa dal rettore entro trenta giorni dall'entrata in vigore degli atti regolamentari che ne regolano il funzionamento. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, i centri di servizi, i centri di ricerca, i centri speciali e le altre articolazioni organizzative si uniformano alle disposizioni statutarie. |
| Art. 88. Norme transitorie sulle procedure elettorali
1. In prima applicazione, le elezioni del rettore si svolgono ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e dell'art. 19 del regolamento generale di Ateneo, con le seguenti modifiche: a. il Decano del corpo accademico indice le elezioni mediante decreto contenente le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni nonche' il calendario delle votazioni, che si tengono entro il mese di ottobre; b. godono dell'elettorato attivo i soggetti indicati nell'art. 15, comma 2 del presente statuto. L'elettorato attivo della componente studentesca e' cosi' individuato: b.1. i rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto; b.2. una rappresentanza elettiva degli studenti, esclusivamente destinata alla prima elezione del rettore, pari al 15% del numero di docenti e ricercatori componenti i cinque consigli di facolta' dell'Ateneo. Le elezioni si svolgeranno entro il mese di giugno. c. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall'amministrazione e depositati presso apposito Ufficio entro il decimo giorno precedente a quello della prima votazione. I ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati per iscritto, entro i successivi cinque giorni, al Decano che decide tempestivamente, dandone comunicazione agli interessati. d. Le candidature sono presentate al Decano entro il 15 luglio, nel rispetto delle modalita' indicate nel decreto di indizione. 2. In prima applicazione, l'elezione dei rappresentanti dei docenti e dei direttori di Dipartimento in Senato accademico si svolge secondo le seguenti disposizioni: a. gli elenchi degli eleggibili vengono ordinati in ordine alfabetico in due liste, una riservata all'elezione di cinque direttori di Dipartimento, l'altra riservata all'elezione di dieci rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori di ruolo. Accanto a ciascun nominativo sono indicati l'inquadramento di fascia, la sede e l'ambito disciplinare di appartenenza; b. ciascun docente elettore dispone di tre voti, l'uno da utilizzare per l'elezione dei direttori di Dipartimento e due per l'elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo; c. risultano eletti i direttori di Dipartimento maggiormente votati, con garanzia della rappresentanza dei cinque ambiti disciplinari presenti in Ateneo e definiti nello statuto, all'art. 18, comma 1, lettera e); d. dei dieci seggi rimanenti, i primi sei sono assegnati a coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con la garanzia di due seggi a ciascuna delle tre fasce di docenza, assicurando altresi' la rappresentanza equilibrata delle due sedi. I rimanenti quattro seggi sono assegnati ai docenti piu' votati, senza considerazione della fascia di appartenenza e della sede. 3. In prima applicazione, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali: a. le liste per l'elezione a componente del Senato accademico, del consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione devono essere congiunte e contenere le candidature degli studenti di entrambe le sedi a tali organi; il numero delle candidature per ciascun organo e' pari al numero degli eleggibili piu' due; b. la validazione delle liste per l'elezione della componente studentesca negli organi indicati alla lettera a) e' subordinata alla preventiva raccolta di almeno settantacinque firme per ciascuna delle due sedi; non sono ammesse candidature a piu' di uno di tali organi; c. nelle liste per l'elezione a componente del consiglio di Dipartimento, del consiglio di corso di studio o della scuola, il numero delle candidature e' pari al numero degli eleggibili piu' due. 4. Le procedure elettorali non diversamente disciplinate dalle norme transitorie dello statuto si svolgono secondo le disposizioni del regolamento generale vigente al momento delle elezioni e dai decreti di indizione delle elezioni. |
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