Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2019 (vai al sommario)
POLITECNICO DI TORINO
DECRETO RETTORALE 17 luglio 2019
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6, comma 9;
Vista la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 2;
Visto lo statuto del Politecnico di Torino, emanato con decreto rettorale n. 418 del 29 novembre 2011 ed in particolare l'art. 11, comma 2, lettera a);
Vista la delibera con la quale il senato accademico nella seduta del 23 maggio 2019, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso all'unanimita' nella seduta del 22 maggio 2019, ha approvato il testo del nuovo statuto;
Vista la nota prot. 9871/1.2 del 7 giugno 2019 con la quale la documentazione relativa alla modifica dello statuto e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo previsto dal citato art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota prot. 10878 del 4 luglio 2019 con la quale il suddetto Ministero, ha comunicato il nulla-osta alla pubblicazione delle modifiche di statuto nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale dell'Ateneo raccomandando l'adeguamento della disciplina statutaria (art. 16 - Collegio di disciplina) in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede di aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione, nell'atto d'indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento nonche' nella nota della DGFIS prot. 7670 del 24 aprile 2019;
Vista la delibera con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella seduta del 17 luglio 2019 ha approvato all'unanimita' le modifiche all'art. 16 dello statuto «Collegio di disciplina» in coerenza con le raccomandazioni formulate nella nota prot. 10878 del 4 luglio 2019 sopra richiamata;

Decreta:

1. Il vigente statuto del Politecnico di Torino e' modificato nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' emanato lo statuto del Politecnico di Torino di cui all'art. 1 del presente decreto che entrera' in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Torino, 17 luglio 2019

Il rettore: Saracco
 
Allegato

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO
Indice
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Natura
Art. 2 - Finalita' istituzionali
Art. 3 - Principi di riferimento
Art. 4 - Ricerca e formazione
Art. 5 - Diritto allo studio
Art. 6 - Principi organizzativi
Art. 7 - Reclutamento e gestione delle risorse umane
Art. 8 - Fonti di finanziamento Titolo II - Organi di Ateneo
Art. 9 - Organi di Ateneo
Art. 10 - Rettore
Art. 11 - Senato accademico
Art. 12 - Consiglio di amministrazione
Art. 13 - Direttore generale
Art. 14 - Nucleo di valutazione
Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 16 - Collegio di disciplina
Art. 17 - Comitato unico di garanzia
Art. 18 - Garante degli studenti
Art. 19 - Garante della trasparenza
Art. 20 - Consiglio degli studenti Titolo III - Articolazione interna
Art. 21 - Principi generali
Art. 22 - Dipartimenti
Art. 23 - Coordinamento dell'attivita' didattica e formativa
Art. 24 - Organizzazione della didattica
Art. 25 - Comitato paritetico per la didattica
Art. 26 - Scuola di dottorato
Art. 27- Scuola di master e formazione permanente
Art. 28 - Comitato di Ateneo per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio Titolo IV - Gestione e organizzazione dei servizi
Art. 29 - Organizzazione dell'attivita' tecnico-amministrativa
Art. 30 - Funzioni dirigenziali
Art. 31 - Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio Titolo V - Norme comuni
Art. 32 - Regolamenti
Art. 33 - Validita' delle deliberazioni
Art. 34 - Pubblicita' dei verbali
Art. 35 - Incompatibilita' e decadenza
Art. 36 - Sanzioni per la violazione del codice etico
Art. 37 - Norme per le designazioni elettive
Art. 38 - Elezione delle rappresentanze studentesche
Art. 39 - Anno accademico
Art. 40 - Modifiche di statuto
Art. 41 - Riforme statutarie di speciale rilevanza
Art. 42 - Norme transitorie
Art. 1.
Natura

1. Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, e' un'istituzione universitaria pubblica indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e politico.
2. Il Politecnico ha personalita' giuridica di diritto pubblico; ha sede in Torino e puo' stabilire sedi decentrate, in Italia e all'estero.
3. Il Politecnico ha autonomia didattica e scientifica ed ha altresi' autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.
 
Art. 2.
Finalita' istituzionali

1. Il Politecnico e' una universita' di ricerca le cui finalita' primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attivita' sulla produzione, l'attrazione, la conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e delle altre scienze politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della societa', anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.
2. Il Politecnico promuove la ricerca fondamentale e applicata; assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di ricerca a livello internazionale e nazionale; favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche piu' avanzate e valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici; attua una politica di individuazione e sostegno di settori di ricerca strategici e di stimolo all'attivita' interdisciplinare.
3. Il Politecnico provvede a tutti i livelli di formazione universitaria; definisce le caratteristiche, le modalita' e i contenuti dei corsi di studio; promuove il consolidamento e l'avanzamento del sistema della formazione, anche attraverso modelli formativi innovativi; definisce e svolge inoltre programmi e progetti di alta formazione, formazione continua e aggiornamento; attua percorsi di valorizzazione degli studenti secondo criteri di merito.
4. Il Politecnico provvede all'orientamento professionale degli studenti, ai servizi finalizzati a favorire il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali; promuove iniziative volte alla creazione di occupazione qualificata; realizza iniziative per conservare un legame culturale e individuale con gli ex-allievi.
5. Il Politecnico considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e attua politiche di investimento sul capitale umano, promuovendone lo sviluppo, la valorizzazione e la qualita'. L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacita' e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte all'impegno e alla responsabilizzazione del personale.
6. Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale e la sostiene attraverso azioni congiunte con atenei, enti di ricerca, istituzioni e imprese stranieri; promuove e sostiene la mobilita' internazionale di studenti, professori e ricercatori; promuove alleanze con altri soggetti finalizzate alla partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche attraverso specifiche strutture e il rilascio di titoli congiunti.
7. Il Politecnico pone fra le proprie finalita' il trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze al sistema economico e produttivo, anche con riferimento all'ambito delle professioni.
8. Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilita', anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettivita'.
 
Art. 3.
Principi di riferimento

1. Il Politecnico, quale comunita' che opera con il concorso responsabile degli studenti e del personale, assume come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di pensiero, di ricerca e di insegnamento.
2. Il Politecnico promuove la qualita' nelle attivita' di ricerca, di didattica, di servizio e di amministrazione.
3. Il Politecnico favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo al personale e agli studenti la partecipazione agli organi di Ateneo e assicurando la trasparenza e l'informazione all'interno dell'Ateneo, nonche' una adeguata comunicazione all'esterno.
4. Il Politecnico promuove l'efficacia e l'efficienza delle attivita' tecnico-amministrative e di servizio per l'ottenimento dei fini istituzionali utilizzando gli opportuni strumenti di gestione, valutazione e incentivazione.
5. Il Politecnico assicura il rispetto delle pari opportunita', anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica e si adopera per sensibilizzare la comunita' universitaria a una coscienza condivisa del problema.
6. Il Politecnico adotta il codice etico, anche in accordo con le altre universita' piemontesi. Le sanzioni connesse alle violazioni del codice etico sono stabilite nel Titolo V del presente statuto.
7. Il Politecnico tutela il proprio patrimonio bibliografico, documentale e museale. Assicura la corretta conservazione dei documenti e predispone gli strumenti atti a garantirne la consultazione e l'affidabilita' sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.
 
Art. 4.
Ricerca e formazione

1. Il Politecnico riconosce che l'attivita' didattica e' indissociabile dall'attivita' di ricerca.
2. Il Politecnico riconosce i principi della carta europea dei ricercatori, garantendo al personale l'utilizzo delle strutture e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca.
3. Il Politecnico si dota periodicamente di un piano strategico di Ateneo, in base al quale adotta anche gli eventuali elementi di programmazione previsti dalla legge vigente.
4. Il Politecnico valuta i risultati della ricerca in base a parametri internazionalmente riconosciuti, al fine di verificare il posizionamento dei gruppi di ricerca e dell'Ateneo nel panorama nazionale e internazionale e di definire le opportune politiche di premialita', miglioramento e promozione della qualita' della ricerca.
5. Il Politecnico, nell'ambito della didattica, definisce gli obiettivi delle attivita' formative e li persegue sistematicamente utilizzando gli specifici strumenti di gestione, di valutazione e di incentivazione, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello nazionale e internazionale.
6. Il Politecnico interagisce, anche con strumenti di diritto privato, con gli attori del contesto socio-economico e in particolare con quei soggetti pubblici e privati internazionali, nazionali, e regionali titolari di preminenti interessi nell'ambito della ricerca e della formazione.
7. Il Politecnico provvede ai servizi finalizzati al trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze e favorisce lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialita' in settori ad alto contenuto tecnologico.
8. Il Politecnico fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.
9. Il Politecnico tutela i diritti a conseguire i brevetti per le invenzioni industriali realizzate attraverso strutture e mezzi finanziari dell'Ateneo.
10. Il Politecnico convoca periodicamente una conferenza d'Ateneo aperta a tutto il personale e alle forze sociali e culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.
 
Art. 5.
Diritto allo studio

1. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'obiettivo della tutela del diritto allo studio universitario, al fine di garantirne l'accessibilita', l'equita', migliorarne l'efficacia e favorire la mobilita' internazionale degli studenti.
2. Il Politecnico realizza servizi e interventi per il diritto allo studio, compresa la gestione di residenze e ristoranti universitari (anche mediante la partecipazione alla gestione di collegi universitari legalmente riconosciuti o di residenze e ristoranti universitari di enti regionali), nonche' servizi di assistenza e di sostegno per gli studenti, di supporto ad attivita' culturali e ricreative, anche sulla base di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.
3. Il Politecnico realizza attivita' mirate all'orientamento e al tutorato degli studenti in ingresso, in itinere e in uscita nonche' attivita' di sostegno e consulenza personalizzate.
4. Il Politecnico adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili allo svolgimento del loro percorso formativo nonche' a partecipare ad attivita' di ricerca e culturali.
5. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
6. Il Politecnico favorisce, anche con il sostegno di eventuali supporti finanziari, attivita' formative e progettuali autogestite dagli studenti nei settori della ricerca, della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
7. Il Politecnico puo' istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere: giovani che abbiano acquisito un titolo presso l'Ateneo; tirocini pratici anche all'estero; periodi di studio e tesi svolti fuori sede. La disciplina di questi interventi e' dettata da apposita regolamentazione.
8. Il Politecnico favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attivita', anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e di servizi; a tal fine e' istituito l'albo delle associazioni studentesche del Politecnico.
9. Il Politecnico attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti in attivita' di supporto alla didattica, ai servizi e al diritto allo studio.
10. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto della condizione economica degli studenti e promuovendo la valorizzazione del merito.
 
Art. 6.
Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Politecnico mira a garantire le condizioni ottimali per il raggiungimento delle finalita' scientifiche e formative e per la completa realizzazione delle potenzialita' del personale.
2. L'articolazione strutturale e funzionale dell'Ateneo e' improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, progettazione e controllo, da un lato, e funzioni attuative e di gestione amministrativa dall'altro.
3. Agli organi di Ateneo e ai Dipartimenti sono attribuiti, secondo le rispettive competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
4. Al direttore generale e agli altri soggetti preposti a unita' organizzative e' attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le rispettive competenze.
5. L'attivita' amministrativa e' diretta ad assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione della missione istituzionale. L'attivita' amministrativa si ispira ai principi della pubblicita', trasparenza e accessibilita' degli atti, semplicita' e snellezza delle procedure, uguaglianza, efficacia, efficienza ed economicita' nelle attivita', con particolare attenzione al collegamento tra le unita' organizzative.
6. L'organizzazione e' improntata ad assicurare l'offerta di servizi conformi a parametri internazionali di qualita' e di valorizzazione del merito, anche attraverso la valutazione del personale e l'introduzione di meccanismi premiali delle prestazioni individuali e organizzative in sede di distribuzione delle risorse.
 
Art. 7.
Reclutamento e gestione delle risorse umane

1. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente, recluta professori e ricercatori sulla base del prioritario soddisfacimento delle esigenze di ricerca e didattica. Garantisce un'adeguata pubblicita' delle valutazioni comparative e l'adozione di metodi di comparazione oggettivi, trasparenti e in linea con quelli internazionalmente riconosciuti; si adopera per la rapidita' di svolgimento delle procedure.
2. Il Politecnico recluta il personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, di riferimento. Garantisce un'adeguata pubblicita' e tempestivita' degli avvisi di selezione e si adopera per assicurare l'imparzialita' e rapidita' delle procedure e l'adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti; assicura una composizione delle commissioni selezionatrici con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.
3. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente e con modalita' e durata da definire nel regolamento generale d'Ateneo, puo' attivare rapporti di lavoro autonomo per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire a esigenze organizzative a carattere transitorio.
4. Il Politecnico, nella gestione delle risorse umane, garantisce parita' di diritti e di doveri in un'ottica di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento. Provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale e favorisce l'istituzione e il funzionamento di associazioni per la promozione di servizi culturali, ricreativi e sportivi per il personale, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni.
5. La valutazione del personale e delle strutture viene effettuata con strumenti idonei a valorizzare e premiare la prestazione individuale e quella collettiva. E' garantita la massima trasparenza delle informazioni concernenti i criteri di valutazione, anche attraverso l'uso di adeguati mezzi di comunicazione.
 
Art. 8.
Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle assegnazioni, trasferimenti o erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dalla partecipazione a piani e programmi, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, da proventi e corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi, purche' volte al perseguimento delle finalita' istituzionali, e da vendita di beni e servizi, nonche' da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.
2. Le modalita' di acquisizione e gestione delle fonti di finanziamento sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita'.
 
Art. 9.
Organi di Ateneo

1. Sono organi di Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale.
2. Sono altresi' organi: il comitato unico di garanzia, il garante della trasparenza, il garante degli studenti, il consiglio degli studenti e il collegio di disciplina.
 
Art. 10.
Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge ed e' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento, della liberta' di studio e dei diritti del personale e degli studenti del Politecnico.
2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare il rettore:
a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'Ateneo;
b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c) propone al senato accademico il nominativo del componente effettivo del collegio dei revisori dei conti con funzioni di presidente;
d) propone al consiglio di amministrazione il nominativo del soggetto cui conferire l'incarico di direttore generale;
e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
f) propone al consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
g) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;
h) commina provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
i) propone al senato accademico i provvedimenti relativi alla violazione del codice etico;
j) convoca periodicamente una conferenza d'Ateneo volta al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive;
k) emana lo statuto ed i regolamenti dell'Ateneo nonche' i relativi atti modificativi;
l) stipula i contratti per attivita' di insegnamento su proposta dei competenti organi accademici;
m) stipula contratti e convenzioni deliberati dagli organi competenti;
n) in caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico sottoponendoli, per la ratifica, nelle rispettive sedute immediatamente successive;
o) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.
4. Il mandato del rettore e' unico, della durata di sei anni, non rinnovabile.
5. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia in servizio nelle universita' italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
6. Il rettore e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito:
a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;
b) dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;
c) dal personale tecnico-amministrativo;
d) dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico.
8. Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b), c) e d) sara' pesato con un coefficiente ottenuto dividendo il numero dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a) per il numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato per 0,2; tale coefficiente non puo' essere superiore a 1.
9. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procedera' a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora nelle prime due votazioni vi sia stato un unico candidato, quest'ultimo accedera' al terzo turno.
10. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione e' valida se vi e' una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parita' risulta eletto il piu' anziano in ruolo.
11. Al terzo turno la votazione e' comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili; tale candidato risulta quindi eletto.
12. In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo.
13. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il prorettore e' nominato con decreto rettorale.
14. Il prorettore esercita le funzioni che gli sono delegate dal rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
15. Nel quadro di un programma coordinato di attivita', il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' avvalersi di vice rettori, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, nonche' di delegati, scelti tra il personale di ruolo a tempo indeterminato, nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Il numero massimo complessivo di vice rettori e delegati e' pari a quindici. Il rettore puo' delegare proprie funzioni di cui al comma 2 e comma 3, limitatamente alle lettere l) e m) del presente articolo.
16. Il rettore nomina, tra gli altri, un vice rettore per la didattica, un vice rettore per la ricerca, un vice rettore per l'internazionalizzazione e un vice rettore per la qualita'.
17. Vice rettori e delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato; su argomenti relativi agli ambiti di competenza, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Ateneo.
 
Art. 11.
Senato accademico

1. Il senato accademico rappresenta la comunita' costituita dal personale e dagli studenti del Politecnico. Propone le linee di indirizzo per le attivita' di ricerca e formazione dell'Ateneo. Formula proposte sulla gestione delle risorse dell'Ateneo. Promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale dell'Ateneo.
2. In particolare, il senato accademico:
a) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, lo statuto e ogni sua successiva modifica secondo le procedure definite nel Titolo V del presente statuto;
b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
c) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;
d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico di Ateneo e decide, su proposta del rettore, sulle relative violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;
e) svolge una funzione di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattiche e di ricerca di cui al Titolo III del presente statuto; svolge altresi' una funzione di coordinamento delle attivita' didattiche e formative qualora non venga istituita la struttura di raccordo di cui all'art. 21, comma 2, del presente statuto;
f) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
g) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti e in merito al piano strategico di Ateneo;
h) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;
i) esprime un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo di Ateneo che vengono proposti dal rettore al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
j) designa, su proposta del rettore, il componente effettivo del collegio dei revisori dei conti con funzioni di presidente;
k) designa i componenti del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
l) esprime parere obbligatorio in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;
m) individua tematiche di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo e formula proposte agli organi e alle strutture competenti in merito ad azioni di sostegno e di indirizzo della ricerca;
n) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore;
o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal regolamento generale di Ateneo.
3. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno quattro volte l'anno e all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico e' comunque convocato dal rettore quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
4. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, con funzioni di presidente;
b) da quindici a ventiquattro docenti di ruolo, eletti tenendo in considerazione le aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, tra i quali:
i) nove rappresentanti di fascia, professori e ricercatori a tempo indeterminato;
ii) i rappresentanti di ciascun Dipartimento, tra i quali direttori di Dipartimento in numero almeno pari ad un terzo del numero complessivo dei docenti di ruolo;
c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;
e) un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca;
f) un numero di rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato di ricerca, pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) del numero complessivo di componenti del senato, compreso il rettore.
5. I rappresentanti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4, lettera b), sono eletti per fasce. L'elettorato attivo e passivo relativo ai rappresentanti di fascia e' composto da tutti i professori o ricercatori a tempo indeterminato appartenenti alla fascia. Il numero di rappresentanti per fascia e' proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori confermati di Ateneo. La numerosita' viene ricalcolata a ogni rinnovo del senato accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore.
6. L'elettorato passivo dei rappresentanti di Dipartimento, di cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento. L'elettorato attivo dei rappresentanti di Dipartimento, di cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i professori di ruolo ed i ricercatori del Dipartimento. L'elezione dei rappresentanti di Dipartimento ha luogo secondo modalita' individuate dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero di Dipartimenti sia inferiore a sei o superiore a quindici, si provvede a ridefinire la composizione del senato accademico, secondo la normativa vigente.
7. I componenti di cui al comma 4, lettera c), sono eletti dal personale tecnico-amministrativo. Le candidature devono essere presentate corredate da firme di colleghi della medesima tipologia di personale e da un curriculum vitae che verra' pubblicato su apposito sito di Ateneo, secondo indicazioni contenute nel regolamento generale di Ateneo.
8. Il componente di cui al comma 4, lettera d), e' eletto da tutti i ricercatori a tempo determinato. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del senato accademico.
9. Il componente di cui al comma 4, lettera e), e' eletto da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del senato accademico.
10. I rappresentanti degli studenti in senato accademico sono eletti secondo le norme specificate nel regolamento generale di Ateneo.
11. Per i rappresentanti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4, lettera b) i, le candidature per ciascuna fascia devono necessariamente comprendere un numero minimo di candidati per ciascun genere non inferiore alla meta' del numero di rappresentanti. Per i componenti di cui al comma 4, lettere d) ed e), e per i rappresentanti dei Dipartimenti di cui al comma 4, lettera b) ii, le candidature devono necessariamente comprendere almeno un candidato per ciascun genere. Per i rappresentanti di cui al comma 4, lettera c), le candidature devono necessariamente comprendere almeno due candidati per ciascun genere. Qualora alla chiusura del termine per candidarsi, le candidature non rispecchino i requisiti sopra indicati, vengono riaperti i termini di candidatura, per una sola volta, per la fascia o tipologia in questione.
12. Partecipano alle sedute del senato accademico senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
il direttore generale;
il prorettore;
i vice rettori per la didattica e per la ricerca;
ulteriori vice rettori che il rettore puo' individuare con apposito provvedimento, sentito il senato accademico.
13. Il senato accademico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.
14. Il senato accademico e' presieduto dal rettore.
15. Il senato accademico e' convocato obbligatoriamente dal suo decano (escluso il rettore) qualora almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto presentino richiesta scritta per proporre mozione di sfiducia del rettore da sottoporre al corpo elettorale. Tale mozione puo' essere proposta non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del rettore. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione e' presieduta dal decano medesimo. La mozione e' approvata con il voto favorevole di due terzi dei componenti il senato accademico, escludendo dal computo il rettore.
16. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.
 
Art. 12.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, considerate le proposte del senato accademico. Opera nel rispetto del principio della sostenibilita' finanziaria delle attivita' di Ateneo e vigila sull'integrita' patrimoniale di Ateneo.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, proposto dal rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, nonche' il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale del personale;
c) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico, in merito all'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;
d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilita' sentito il senato accademico;
e) trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;
f) conferisce l'incarico di direttore generale previo parere obbligatorio del senato accademico;
g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del collegio di disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del rettore di cui all'art. 10, comma 3, lettera g), del presente statuto.
h) approva le proposte di chiamata, effettuate dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
i) assegna ai centri di responsabilita' le risorse finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza;
j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici componenti:
a) il rettore, membro di diritto;
b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato);
c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
d) due rappresentanti degli studenti.
4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi pubblici secondo la procedura seguente:
a) gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal senato accademico ed emanati dal rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1, della legge n. 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;
b) le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;
c) il senato accademico, avvalendosi di un apposito comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il comitato, che dovra' includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sara' individuato secondo modalita' definite da apposito regolamento approvato dal senato accademico;
d) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta;
e) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta.
5. I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Sono eletti quattro candidati votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e un candidato votato dal personale tecnico-amministrativo. Il meccanismo di designazione mira a garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascun genere.
6. I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal senato accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4, prevedendo la designazione di almeno un componente per ciascun genere. La designazione avviene con votazione del senato accademico a maggioranza dei componenti il senato medesimo. Il senato accademico riapre la procedura di formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni.
7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalita' specificate dal regolamento generale di Ateneo.
8. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:
il direttore generale;
il prorettore;
i vice rettori per la didattica e per la ricerca;
ulteriori vice rettori che il rettore puo' individuare con apposito provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione.
9. La durata in carica del consiglio di amministrazione e' di quattro anni; i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale; il mandato dei componenti del consiglio e' rinnovabile una sola volta.
10. Il regolamento generale di Ateneo indica le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione.
11. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.
 
Art. 13.
Direttore generale

1. Il direttore generale e' l'organo cui e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all' art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.
2. Il direttore generale, in particolare:
a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilita';
b) adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo provvedendo anche ad assegnare o trasferire tale personale alle unita' organizzative, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative;
c) coordina, verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei funzionari responsabili ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati;
e) puo' stipulare e sottoscrivere, all'esclusivo fine di assicurare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui e' responsabile, contratti e convenzioni secondo una specifica disciplina definita dal regolamento di amministrazione e contabilita'.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il direttore generale, e' esclusa ogni competenza e attribuzione in ordine alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
4. Il direttore generale e' scelto, previa valutazione dei curriculum, tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L'incarico e' attribuito dal consiglio di amministrazione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico.
5. L'incarico e' a tempo determinato e ha la durata di tre anni, rinnovabile, ed e' regolato con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.
6. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta.
7. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale e' fissata in conformita' a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
9. Il direttore generale designa un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo direttore generale.
 
Art. 14.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione e' l'organo che adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione amministrativa.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca e della valutazione. Almeno tre componenti provengono da ambiti esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione, anche in ambito non accademico.
3. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. Il senato accademico rende pubblici i criteri della selezione e i curriculum dei candidati.
4. Il nucleo di valutazione svolge le sue attivita' sulla base di criteri autonomamente determinati e in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da enti internazionali o sovranazionali nonche' degli indicatori individuati dal comitato paritetico per la didattica.
5. Il nucleo di valutazione propone al senato accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo adotta, nelle sue diverse articolazioni, al fine di assicurare il presidio sulla qualita' e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca.
6. Il nucleo di valutazione tiene sotto osservazione l'efficacia del presidio sulla qualita' dell'Ateneo, le strategie istituzionali, il modo in cui queste sono messe in atto, monitorate e riesaminate, dai Dipartimenti e dalle altre unita' organizzative.
7. Al nucleo di valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
8. Il nucleo di valutazione, per adempiere la propria missione, ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale e assicura la pubblicita' degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.
 
Art. 15.
Collegio dei revisori dei conti

1. Al collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Il collegio e' composto da:
a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, individuato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Il componente di cui alla lettera a) del comma precedente viene designato dal senato accademico su proposta del rettore.
4. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
5. L'incarico di componente del collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.
6. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
 
Art. 16.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, come previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, e' l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
2. Il collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine il collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, di cui tre membri effettivi e due supplenti. I presidenti effettivi e supplenti di ciascuna sezione sono esterni all'Ateneo. La prima sezione e' composta da professori di prima fascia e opera solo nei confronti dei professori di prima fascia, la seconda e' composta da professori di seconda fascia e opera solo nei confronti dei professori di seconda fascia, la terza sezione e' composta da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrera' a un membro effettivo:
nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso Dipartimento, o dello stesso settore scientifico-disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinita' sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dei professori di prima fascia di Ateneo.
3. Al fine di comporre il collegio, ogni Dipartimento propone una terna di nominativi (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Tra tali nominativi, che costituiscono l'elettorato passivo, vengono eletti rispettivamente dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che costituiscono l'elettorato attivo, due componenti effettivi e uno supplente per ciascuna sezione. Le modalita' operative di tale procedura elettiva vengono definite dal «Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per l'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari». Il presidente effettivo e supplente di ciascuna delle tre sezioni e' un professore o un ricercatore a tempo indeterminato esterno all'Ateneo individuato attraverso apposito bando e designato dal senato accademico con modalita' definite nel «Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per l'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari».
4. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto piu' favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. I membri del collegio di disciplina durano in carica sei anni.
 
Art. 17.
Comitato unico di garanzia

1. E' istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualita' complessiva del lavoro, garantendo un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonche' tutti gli appartenenti alla comunita' universitaria.
2. Il comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito regolamento di Ateneo. E' formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti del Politecnico, individuati dal consiglio di amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti. Il comitato e' costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al comitato afferiscono due rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato di ricerca, eletti secondo le norme specificate nel «Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ed in altri organi collegiali». In relazione alla complessita' e rilevanza dei compiti demandati al comitato unico di garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalita', esperienza e attitudine. Il consiglio di amministrazione individua la rappresentanza del Politecnico attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.
3. Il comitato unico di garanzia e' nominato dal rettore e dura in carica sei anni.
4. Ai lavori del comitato e' ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonche' di esperti, con modalita' da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.
5. Il comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento.
6. Su proposta del comitato unico di garanzia, il rettore nomina una consigliera di fiducia, non appartenente all'Ateneo, con l'incarico di fornire consulenza e assistenza al personale e agli studenti nei casi di molestie sessuali, morali o comportamenti discriminatori.
 
Art. 18.
Garante degli studenti

1. Il garante degli studenti viene nominato dal comitato paritetico per la didattica quale referente per le funzioni di garanzia degli studenti ed e' scelto tra i professori di prima fascia dell'Ateneo esterni al comitato stesso.
2. Il garante degli studenti, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti e a seguito dei necessari accertamenti, propone agli organi competenti le opportune iniziative e ne riferisce al comitato.
3. Per le questioni che implicano problemi di riservatezza personale il garante degli studenti riferisce direttamente al rettore.
 
Art. 19.
Garante della trasparenza

1. E' istituito il garante della trasparenza, in attuazione dei principi di pubblicita' e trasparenza. Il garante della trasparenza verifica la circolazione delle informazioni, la pubblicita' e la trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo e formula eventuali proposte di miglioramento.
2. Il garante formula, tenendo presente la normativa vigente, proposte di miglioramento relativamente alla pubblicita' e alla trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo, facendosi promotore presso l'Ateneo, con particolare riferimento al contesto accademico, della cultura della trasparenza.
3. I docenti, il personale e gli studenti possono rivolgersi al garante e presentare istanze relative alla verifica del rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza. Istruite le domande, il garante riferisce agli istanti e propone a rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione le opportune iniziative.
4. Il garante riceve segnalazioni di comportamenti in contrasto con il codici etico e di comportamento di Ateneo ed emette pareri e suggerimenti in merito alla loro applicazione. Il garante provvede a trasmettere tempestivamente le segnalazioni ricevute ai soggetti competenti ad istruire il procedimento secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.
5. Il garante svolge l'attivita' istruttoria coordinandosi con il responsabile della trasparenza e con gli uffici competenti in base alle questioni da trattare. Egli accede ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e puo' sentire docenti, personale e studenti. Il garante agisce nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e utilizza le informazioni raccolte ai soli fini previsti dal presente articolo.
6. Il garante della trasparenza e' nominato dal rettore tra i professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo su proposta del senato accademico. Il mandato e' di quattro anni, rinnovabile una volta.
 
Art. 20.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Svolge altresi' funzioni di raccordo tra i rappresentanti degli studenti del Politecnico nelle strutture centrali e periferiche. Ha competenze in materia di didattica, servizi agli studenti, contribuzione studentesca, disciplina degli accessi e diritto allo studio.
2. Il consiglio degli studenti opera nell'interesse generale degli studenti e si relaziona con il senato accademico e il consiglio di amministrazione per le materie di sua competenza. In particolare:
a) formula proposte e mozioni ed esprime pareri non vincolanti su materie in discussione in senato accademico e in consiglio di amministrazione; puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno in tali organi;
b) elegge le figure per cui e' delegato dai regolamenti di Ateneo;
c) propone progetti e puo' patrocinare attivita' culturali.
Il consiglio degli studenti esprime infine pareri, dietro richiesta di organi dell'Ateneo, su temi di sua competenza in discussione in quella struttura.
3. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti dell'Ateneo. Elegge un presidente ed una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento. Con maggioranza qualificata, puo' delegare alla giunta specifici compiti.
4. Gli organi dell'Ateneo tengono conto delle proposte, delle mozioni e dei pareri del consiglio degli studenti, e motivano le decisioni difformi. Possono procedere qualora pareri richiesti non vengano resi entro venti giorni dalla richiesta.
5. L'Ateneo garantisce al consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.
 
Art. 21.
Principi generali

1. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola il Politecnico per lo svolgimento delle attivita' istituzionali nell'ambito delle attivita' didattiche e formative, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio. I Dipartimenti possono essere interateneo.
2. Le attivita' didattiche e formative sono svolte dai Dipartimenti, anche in sinergia fra loro, tramite strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo.
3. E' istituito il comitato di Ateneo per la ricerca, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio, finalizzato al coordinamento interdisciplinare delle relative attivita'.
4. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio e' istituito il comitato paritetico per la didattica di Ateneo.
 
Art. 22.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti, anche in collaborazione fra loro:
a) promuovono e coordinano le attivita' di ricerca istituzionali in uno o piu' settori omogenei per fini o per metodo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
b) organizzano e svolgono le attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio al territorio mediante contratti e convenzioni;
c) organizzano e gestiscono le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione che hanno sede nel Dipartimento in collaborazione con la scuola di dottorato;
d) organizzano e svolgono, nell'ambito delle risorse di propria competenza, le attivita' formative dei corsi studio; in particolare:
propongono agli organi competenti l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
propongono i candidati per il ruolo di referente, non necessariamente appartenenti al Dipartimento di riferimento;
attribuiscono gli incarichi didattici degli insegnamenti di loro competenza;
propongono gli insegnamenti da affidare, mediante apposito bando, con contratto ad esterni e ne garantiscono la copertura economica;
e) collaborano alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento e programmi di formazione permanente con la scuola di master e formazione permanente;
f) redigono periodicamente i documenti di autovalutazione richiesti dagli organi di Ateneo;
g) propongono al consiglio di amministrazione l'attivazione delle procedure concorsuali per professori di ruolo e per ricercatori nell'ambito delle risorse disponibili, anche sentite le esigenze manifestate dai collegi dei corsi di studio;
h) formulano al consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori di prima o seconda fascia e dei ricercatori.
2. I Dipartimenti sono centri di responsabilita', gestiscono in autonomia il budget di loro competenza e redigono i relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi contabili, anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
3. Ai Dipartimenti afferiscono tutti i professori e i ricercatori, ai quali e' garantita la possibilita' di opzione fra i Dipartimenti secondo modalita' previste nel regolamento generale di Ateneo. Fanno altresi' riferimento ai Dipartimenti i titolari di assegno di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti siano pertinenti ai Dipartimenti stessi. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento e' fissato dal senato accademico ed e' comunque non inferiore a trentacinque, secondo la normativa vigente.
4. Il direttore generale assegna ai Dipartimenti le risorse umane e strumentali per il supporto amministrativo-gestionale e tecnico necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali e, sentiti i direttori dei Dipartimenti, individua i responsabili gestionali amministrativi.
5. Sono organi del Dipartimento: consiglio, direttore e giunta.
6. Il consiglio e' l'organo che indirizza e programma le attivita' del Dipartimento; approva il budget preventivo, al fine di perseguire le finalita' individuate dalla missione dipartimentale, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali di propria competenza; approva i documenti contabili consuntivi e i documenti di autovalutazione da trasmettere agli organi di Ateneo.
7. Fanno parte del consiglio: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento; una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento in misura non superiore al 20% dei professori e ricercatori, un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca e uno degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione afferenti al Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio associati al Dipartimento. Il responsabile gestionale amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del Dipartimento; il consiglio puo' delegare specifiche competenze alla giunta.
8. Il direttore rappresenta il Dipartimento ed e' responsabile, per quanto di propria competenza, dello svolgimento di tutte le attivita' istituzionali che fanno capo al Dipartimento in coerenza con i vincoli e le previsioni normative. In particolare tiene i rapporti con gli organi di Ateneo ed esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, presiede il consiglio e la giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, per quanto di propria competenza. In collaborazione con il responsabile gestionale amministrativo e in accordo con il direttore generale, individua le azioni necessarie per una adeguata organizzazione interna, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi e ne cura la realizzazione; assicura l'applicazione dei principi della qualita' e della trasparenza che devono permeare tutte le attivita' istituzionali.
9. Il direttore e' eletto dai componenti del consiglio tra i professori di ruolo. Il direttore del Dipartimento e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di due votazioni non valide, la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procedera' a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione e' valida se vi e' una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione e' comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio che ottiene la maggioranza dei voti oppure l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.
10. Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
11. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento; partecipa altresi' il responsabile gestionale amministrativo, senza diritto di voto. Composizione della giunta, durata del mandato e norme riguardanti le modalita' di elezione e di funzionamento sono indicate nel regolamento del Dipartimento.
 
Art. 23.
Coordinamento dell'attivita' didattica e formativa

1. Il coordinamento dell'attivita' didattica e formativa e' affidato al senato accademico, che si puo' avvalere di una commissione istruttoria. Di tale commissione il senato definisce denominazione, funzioni, composizione ed eventuali deleghe.
2. Il senato accademico, ove necessario, puo' proporre al consiglio di amministrazione l'attivazione di un'unica struttura di raccordo tra tutti i Dipartimenti ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010.
3. L'organo deliberante della struttura di cui al comma 2 del presente articolo, ove istituita, e' composto da:
il vice rettore per la didattica, che lo presiede;
i direttori dei Dipartimenti;
i coordinatori dei collegi dei corsi di studio, di cui all'art. 24;
un rappresentante eletto degli studenti per ognuno dei collegi dei corsi di studio.
4. Il mandato del presidente dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti e' biennale ed e' rinnovabile una sola volta.
5. I coordinatori dei collegi dei corsi di studio nell'organo deliberante della struttura non possono in ogni caso superare il 10% dei professori e ricercatori del Politecnico.
6. La struttura di raccordo, ove istituita:
a) formula a senato accademico e consiglio di amministrazione proposte sull'evoluzione della offerta formativa;
b) coordina e razionalizza le attivita' di progettazione dei collegi dei corsi di studio secondo criteri di assicurazione della qualita' e di sostenibilita';
c) coordina e razionalizza le attivita' didattiche tra i Dipartimenti, tenendo conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio, comprese le attivita' trasversali ai corsi di studio, di alta formazione e sperimentali;
d) promuove e favorisce le iniziative di internazionalizzazione dei corsi di studio;
e) coordina le attivita' di orientamento in ingresso e in uscita;
f) individua i criteri per la gestione complessiva della attivita' didattiche da parte dei servizi di Ateneo dedicati.
 
Art. 24.
Organizzazione della didattica

1. Il senato accademico identifica per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, un Dipartimento di riferimento, responsabile per lo svolgimento delle attivita' formative.
2. L'organizzazione e gestione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale e' realizzata tramite collegi dei corsi di studio. Un collegio dei corsi di studio e' composto dai docenti impegnati negli insegnamenti previsti in uno o piu' corsi di laurea e laurea magistrale culturalmente omogenei o affini. Fa parte del collegio dei corsi di studio una rappresentanza elettiva degli studenti.
3. I collegi sono individuati dal senato accademico e operano secondo le indicazioni di coordinamento provenienti dal senato accademico ovvero dalla eventuale struttura di raccordo di cui all'art. 23, comma 2.
4. I professori di ruolo e i ricercatori del collegio eleggono, su proposta del Dipartimento di riferimento, un referente per ogni corso di laurea e laurea magistrale. I professori di ruolo e i ricercatori del collegio eleggono un coordinatore, che lo presiede, scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato.
5. I referenti e i coordinatori durano in carica tre anni e non possono rimanere in carica per piu' di due mandati consecutivi.
6. Le modalita' di elezione e di funzionamento sono definite da appositi regolamenti.
 
Art. 25.
Comitato paritetico per la didattica

1. E' istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata comitato paritetico per la didattica con la finalita' di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti.
2. Il comitato paritetico per la didattica e' competente: a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, della organizzazione didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.
3. Il comitato paritetico per la didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al senato accademico e, per le parti di loro competenza, ai direttori dei Dipartimenti, ai referenti e ai coordinatori.
4. Il comitato paritetico per la didattica e' composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed e' rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale.
5. Il comitato paritetico per la didattica nomina al suo interno un presidente, scelto tra i docenti, e un vicepresidente scelto tra gli studenti.
6. Il comitato paritetico per la didattica nomina il garante degli studenti.
 
Art. 26.
Scuola di dottorato

1. E' istituita la scuola di dottorato con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' formative relative ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione. Il suo funzionamento e' definito da apposito regolamento.
2. Sono organi della scuola di dottorato: il consiglio, il direttore, il comitato esecutivo.
a) Il consiglio ha i seguenti compiti:
individuare i nominativi dei candidati alla funzione di direttore della scuola;
nominare i componenti del comitato esecutivo;
definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attivita' del dottorato e delle scuole di specializzazione;
coordinare le attivita' didattiche inerenti i corsi di dottorato e di specializzazione.
b) Il consiglio della scuola e' costituito da:
cinque professori universitari o ricercatori a tempo indeterminato anche esterni al Politecnico, nominati dal rettore su designazione del senato accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attivita' scientifica;
i coordinatori dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca con sede nei Dipartimenti, anche interateneo, del Politecnico e i direttori delle scuole di specializzazione;
tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione presso il Politecnico, eletti con modalita' definite dall'apposito regolamento.
c) Il direttore della scuola di dottorato e' nominato dal rettore su indicazione del consiglio della scuola. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
d) Il direttore rappresenta la scuola di dottorato nel comitato di Ateneo per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio.
e) Il comitato esecutivo e' formato dal direttore della scuola e da cinque componenti del consiglio tra cui almeno uno studente di dottorato o di specializzazione, individuati secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e delibera su tutte le materie per le quali e' stato delegato dal consiglio.
 
Art. 27.
Scuola di master e formazione permanente

1. E' istituita la scuola di master e formazione permanente con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' relative alla formazione professionalizzante e permanente. Il suo funzionamento e' definito da apposito regolamento.
2. Sono organi della scuola il consiglio e il direttore.
3. Il consiglio ha i seguenti compiti:
indicare al rettore il direttore della scuola;
definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attivita' nell'ambito della formazione professionalizzante e permanente;
proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'istituzione e l'attivazione di master, corsi di perfezionamento e attivita' per la formazione permanente;
organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le attivita' didattiche inerenti ai corsi attivati nel proprio ambito.
4. Il consiglio della scuola e' costituito da un referente per ognuno dei Dipartimenti.
5. Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su indicazione del consiglio della scuola. il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
6. Il direttore rappresenta la scuola nel comitato di Ateneo per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio.
 
Art. 28.
Comitato di Ateneo per la ricerca,
trasferimento tecnologico e servizi al territorio

1. Il comitato di Ateneo per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio e' la struttura che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio. In particolare:
a) coordina i Dipartimenti nell'attuazione delle linee di indirizzo individuate da senato accademico e consiglio di amministrazione nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;
b) coordina e organizza le attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le competenze di piu' Dipartimenti;
c) promuove e favorisce le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento tecnologico e alla creazione di impresa;
d) esprime al senato accademico e al consiglio di amministrazione proposte e pareri sulla costituzione, rinnovo o soppressione di eventuali laboratori di ricerca interdipartimentali temporanei e svolge le attivita' di verifica del loro funzionamento;
e) promuove e organizza le iniziative per la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo;
f) predispone i documenti sintetici per il nucleo di valutazione riguardanti l'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio e l'attivita' della scuola di dottorato e della scuola di master e formazione permanente.
2. Il comitato di Ateneo per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio e' composto da:
il vice rettore per la ricerca, che lo presiede;
il vice rettore per la qualita';
il direttore della scuola di dottorato;
il direttore della scuola di master e formazione permanente;
i direttori di Dipartimento o loro delegati.

 
Art. 29.
Organizzazione dell'attivita' tecnico-amministrativa

1. L'attivita' tecnico-amministrativa del Politecnico si esplica attraverso strutture amministrative e tecniche, opportunamente organizzate a vari livelli in unita' organizzative, che svolgono funzioni di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico.
2. Le unita' organizzative operano applicando le modalita' di gestione stabilite dal direttore generale, in coerenza con le linee strategiche del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei Dipartimenti.
3. Tutte le strutture dell'Ateneo applicano le regole e le modalita' di gestione amministrativa individuate dal direttore generale e si avvalgono del personale tecnico-amministrativo nel rispetto di principi e criteri condivisi con il direttore generale.
 
Art. 30.
Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi di Ateneo.
2. Dispongono dei mezzi e del personale tecnico-amministrativo ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attivita' e secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale e svolgono i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono titolari di competenze proprie, anche in ordine all'adozione di atti con rilevanza esterna, e di competenze delegate.
4. Rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone periodicamente al direttore generale.
5. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere adottati dal direttore generale per particolari motivi di necessita' e urgenza, con provvedimento motivato.
 
Art. 31.
Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio

1. Il regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina i criteri e le modalita' della gestione finanziaria e contabile del Politecnico. Esso e' approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il parere del senato accademico, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia.
2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, approva il bilancio unico di previsione annuale e triennale di Ateneo.
3. I Dipartimenti e le altre unita' organizzative dotate di budget costituiscono centri di responsabilita' per la gestione economica e finanziaria; nell'ambito del bilancio unico di Ateneo i centri di responsabilita' gestiscono il budget economico e gli investimenti di loro pertinenza.
4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, approva il bilancio unico di esercizio a consuntivo. Il bilancio di esercizio a consuntivo e' accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene considerazioni e proposte sulla gestione.
5. Il Politecnico adotta lo strumento del controllo di gestione al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalita' d'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo. L'attivita' di controllo di gestione si svolge sotto la responsabilita' del direttore generale, che sottopone periodicamente al consiglio di amministrazione gli esiti di tale attivita'.
6. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i centri di responsabilita', coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello svolgimento dei compiti istituzionali e riconoscano la capacita' di autofinanziamento, salvaguardando l'esigenza di promuovere opportunita' equamente distribuite nei diversi settori. L'impiego delle risorse e la relativa distribuzione all'interno dell'Ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza.

 
Art. 32.
Regolamenti

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative alla organizzazione generale del Politecnico, alle modalita' di elezione degli organi di Ateneo e delle strutture, nonche' al funzionamento degli stessi. Il regolamento generale di Ateneo e' approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, espresso con analoga maggioranza assoluta.
2. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il regolamento didattico di Ateneo e' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con analoga maggioranza assoluta. Gli altri regolamenti in materia di didattica sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. Tutti i regolamenti in materia di ricerca e i regolamenti relativi al personale docente, ivi compresi quelli riguardanti la sua selezione o reclutamento, sono approvati dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
4. I regolamenti dei Dipartimenti, redatti conformemente a criteri dettati dal senato accademico e deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, sono approvati dal senato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto dal rettore. Il regolamento, per i Dipartimenti interateneo, sara' concordato fra gli atenei nei limiti di compatibilita' con le norme regolamentari del Politecnico.
5. Il regolamento di amministrazione e contabilita' e' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico, espresso con analoga maggioranza assoluta.
6. Tutti i regolamenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario sono approvati dal consiglio di amministrazione.
7. Il codice etico di Ateneo e' approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. Il Politecnico adotta una carta della sostenibilita' ambientale destinata a limitare l'impatto del Politecnico sull'ambiente e sulle risorse naturali nonche' a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.
9. Il Politecnico si dota di una regolamentazione organica in merito ai beni di valore storico-culturale posseduti dall'Ateneo, rivolta a costituire un sistema museale, bibliotecario e archivistico.
 
Art. 33.
Validita' delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con un numero di voti favorevoli pari alla meta' piu' uno dei presenti (maggioranza assoluta), salvo i casi in cui sia diversamente disposto. Nessuno puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente cosi' come regolamentato dal codice etico di Ateneo.
 
Art. 34.
Pubblicita' dei verbali

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali del Politecnico sono pubblici e inseriti sul sito internet dell'Ateneo, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni e' assicurata la comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
 
Art. 35.
Incompatibilita' e decadenza

1. Il mandato di rettore e' esclusivo. L'assunzione di incarichi remunerati non legati al proprio ruolo istituzionale presso soggetti esterni all'Ateneo da parte del rettore, e' sottoposta all'autorizzazione del senato accademico.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
essere componenti di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento;
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
3. La mancata partecipazione continuativa ai lavori del senato accademico o del consiglio di amministrazione da parte di un suo componente ne determina la decadenza, secondo modalita' e termini previsti nel regolamento generale di Ateneo.
 
Art. 36.
Sanzioni per la violazione del codice etico

1. Sulle violazioni del codice etico decide il senato accademico, su proposta del rettore.
2. Le sanzioni previste, nel rispetto del principio di gradualita', sono:
richiamo scritto;
sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno;
decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto;
impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni.
 
Art. 37.
Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto vota per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. Salvo diversa previsione di legge o del presente statuto, gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del rettore e dei direttori di Dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Ateneo e del Dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente nella persona di un professore di prima o seconda fascia.
4. Il mandato di direttore di Dipartimento, di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione o del collegio di disciplina, di direttore della scuola di dottorato, di coordinatore di dottorato, di direttore della scuola di master e formazione permanente, di referente di corso di studio, di coordinatore di collegio e ogni incarico accademico elettivo puo' essere rinnovato per una sola volta.
5. I professori di prima e seconda fascia nonche' i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a tempo definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche.
6. I professori che assumono la funzione di: rettore, prorettore, componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento, componente del collegio di disciplina, direttore della scuola di dottorato, coordinatore di dottorato, direttore della scuola di master e formazione permanente, coordinatore di collegio dei corsi di studio, devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo gli assistenti del ruolo a esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010.
8. Il personale a tempo determinato titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno triennale partecipa alle consultazioni elettive secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.
9. Qualora per la formazione di candidature si prevedano firme a supporto, il regolamento generale di Ateneo indica sia un numero minimo sia un numero massimo delle firme stesse.
10. L'avvio dei mandati dei nuovi organi accademici puo' avvenire non in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico.
 
Art. 38.
Elezione delle rappresentanze studentesche

1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta.
2. L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione.
3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementata di uno.
4. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
5. Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la liberta' e la segretezza del voto sono deliberate dal senato accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione del Politecnico.
6. Alle rappresentanze studentesche e' assicurata la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.
 
Art. 39.
Anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.
2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le cadenze dei rinnovi degli organi.
 
Art. 40.
Modifiche di statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e previo parere favorevole, espresso con analoga maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal rettore o da almeno 1/3 dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione. Proposte di modifica dello statuto possono altresi' essere sottoposte al senato accademico a firma di almeno il 15% del personale strutturato dell'Ateneo. Il senato accademico deve essere convocato per esprimersi in merito entro novanta giorni.
3. Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le norme vigenti.
 
Art. 41.
Riforme statutarie di speciale rilevanza

1. Le riforme statutarie organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti dei seguenti organi di Ateneo: rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione di cui al Titolo II del presente statuto, sono approvate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, del consiglio di amministrazione e previa consultazione dell'Ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:
i professori di ruolo e i ricercatori confermati, nonche' i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;
i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico;
i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;
il personale tecnico-amministrativo.
Per le ultime tre componenti il voto espresso e' pesato con le stesse modalita' utilizzate per le elezioni del rettore. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010. Il referendum e' preceduto da una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.
2. Il referendum e' valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.
3. Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili. Dopo due votazioni non valide, le modifiche statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione con la procedura definita all'art. 40.
 
Art. 42.
Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Il senato in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto espleta il proprio mandato. Qualora il senato sia in carica da meno di meta' della durata del mandato, la sua composizione viene modificata conformemente al presente statuto.