| Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| POLITECNICO DI TORINO |  
| DECRETO RETTORALE 17 luglio 2019 |  
| Modifiche dello statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6, comma 9;   Vista la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 2;   Visto lo statuto del Politecnico di  Torino,  emanato  con  decreto rettorale n. 418 del 29 novembre 2011 ed in  particolare  l'art.  11, comma 2, lettera a);   Vista la delibera con la quale il senato  accademico  nella  seduta del 23 maggio 2019, acquisito il parere favorevole del  consiglio  di amministrazione espresso all'unanimita' nella seduta  del  22  maggio 2019, ha approvato il testo del nuovo statuto;   Vista la nota prot. 9871/1.2 del 7 giugno  2019  con  la  quale  la documentazione  relativa  alla  modifica  dello  statuto   e'   stata trasmessa al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca per l'esercizio del controllo previsto  dal  citato  art.  6, comma 9, della legge n. 168/1989;   Vista la nota prot. 10878  del  4  luglio  2019  con  la  quale  il suddetto Ministero, ha comunicato il  nulla-osta  alla  pubblicazione delle modifiche di  statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito istituzionale   dell'Ateneo   raccomandando    l'adeguamento    della disciplina statutaria (art. 16 - Collegio di disciplina)  in  materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero, rispettivamente in sede  di  aggiornamento  2017  al Piano nazionale anticorruzione, nell'atto d'indirizzo del  14  maggio 2018, adottato in applicazione del citato aggiornamento nonche' nella nota della DGFIS prot. 7670 del 24 aprile 2019;   Vista la delibera con la quale il senato accademico,  acquisito  il parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella seduta  del 17 luglio 2019 ha approvato all'unanimita' le modifiche  all'art.  16 dello  statuto  «Collegio  di  disciplina»   in   coerenza   con   le raccomandazioni formulate nella nota prot. 10878 del  4  luglio  2019 sopra richiamata; 
                               Decreta: 
   1. Il vigente statuto del Politecnico di Torino e'  modificato  nel testo  allegato  al  presente  decreto  di  cui   costituisce   parte integrante e sostanziale.   2. E' emanato lo statuto del Politecnico di Torino di cui  all'art. 1  del  presente  decreto  che  entrera'  in  vigore  alla  data   di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
     Torino, 17 luglio 2019 
                                                   Il rettore: Saracco     |  
|   |                                                               Allegato 
                   STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO                                Indice   Titolo I - Principi generali     Art. 1 - Natura     Art. 2 - Finalita' istituzionali     Art. 3 - Principi di riferimento     Art. 4 - Ricerca e formazione     Art. 5 - Diritto allo studio     Art. 6 - Principi organizzativi     Art. 7 - Reclutamento e gestione delle risorse umane     Art. 8 - Fonti di finanziamento  Titolo II - Organi di Ateneo     Art. 9 - Organi di Ateneo     Art. 10 - Rettore     Art. 11 - Senato accademico     Art. 12 - Consiglio di amministrazione     Art. 13 - Direttore generale     Art. 14 - Nucleo di valutazione     Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti     Art. 16 - Collegio di disciplina     Art. 17 - Comitato unico di garanzia     Art. 18 - Garante degli studenti     Art. 19 - Garante della trasparenza     Art. 20 - Consiglio degli studenti  Titolo III - Articolazione interna     Art. 21 - Principi generali     Art. 22 - Dipartimenti     Art. 23 - Coordinamento dell'attivita' didattica e formativa     Art. 24 - Organizzazione della didattica     Art. 25 - Comitato paritetico per la didattica     Art. 26 - Scuola di dottorato     Art. 27- Scuola di master e formazione permanente     Art. 28 -  Comitato  di  Ateneo  per  la  ricerca,  trasferimento tecnologico e servizi al territorio  Titolo IV - Gestione e organizzazione dei servizi     Art. 29 - Organizzazione dell'attivita' tecnico-amministrativa     Art. 30 - Funzioni dirigenziali     Art. 31 - Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio  Titolo V - Norme comuni     Art. 32 - Regolamenti     Art. 33 - Validita' delle deliberazioni     Art. 34 - Pubblicita' dei verbali     Art. 35 - Incompatibilita' e decadenza     Art. 36 - Sanzioni per la violazione del codice etico     Art. 37 - Norme per le designazioni elettive     Art. 38 - Elezione delle rappresentanze studentesche     Art. 39 - Anno accademico     Art. 40 - Modifiche di statuto     Art. 41 - Riforme statutarie di speciale rilevanza     Art. 42 - Norme transitorie                                Art. 1.                                Natura 
     1. Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato  Politecnico, e'  un'istituzione  universitaria  pubblica  indipendente   da   ogni orientamento religioso, ideologico e politico.     2. Il Politecnico ha personalita' giuridica di diritto  pubblico; ha sede in Torino e puo'  stabilire  sedi  decentrate,  in  Italia  e all'estero.     3. Il Politecnico ha autonomia  didattica  e  scientifica  ed  ha altresi'  autonomia  amministrativa,  organizzativa,  finanziaria   e contabile.     |  
|   |                                 Art. 2.                        Finalita' istituzionali 
     1. Il Politecnico e' una universita' di ricerca le cui  finalita' primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica  e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda  le proprie attivita' sulla produzione, l'attrazione,  la  conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura,   dell'ingegneria   e    delle    altre    scienze politecniche. Persegue inoltre  il  proprio  ruolo  nel  processo  di sviluppo  della   societa',   anche   attraverso   il   trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.     2. Il Politecnico promuove la ricerca fondamentale  e  applicata; assicura il coordinamento e lo sviluppo  di  progetti  di  ricerca  a livello internazionale e nazionale;  favorisce  l'acquisizione  delle conoscenze scientifiche e tecnologiche piu' avanzate e  valorizza  le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di qualificazione della ricerca nei  diversi  settori  scientifici;  attua  una  politica  di individuazione e sostegno di  settori  di  ricerca  strategici  e  di stimolo all'attivita' interdisciplinare.     3. Il Politecnico  provvede  a  tutti  i  livelli  di  formazione universitaria;  definisce  le  caratteristiche,  le  modalita'  e   i contenuti  dei  corsi  di  studio;  promuove  il   consolidamento   e l'avanzamento del sistema della formazione, anche attraverso  modelli formativi innovativi; definisce e svolge inoltre programmi e progetti di  alta  formazione,  formazione  continua  e  aggiornamento;  attua percorsi di valorizzazione degli studenti secondo criteri di merito.     4. Il Politecnico provvede all'orientamento  professionale  degli studenti, ai servizi  finalizzati  a  favorire  il  loro  inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali; promuove iniziative volte alla  creazione  di occupazione qualificata; realizza iniziative per conservare un legame culturale e individuale con gli ex-allievi.     5. Il Politecnico considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e attua politiche di investimento sul capitale umano, promuovendone lo sviluppo,  la  valorizzazione  e  la qualita'.   L'Ateneo   valorizza   le   competenze,   le   esperienze professionali, le capacita' e l'impegno  delle  persone  che  operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative  volte  all'impegno  e   alla   responsabilizzazione   del personale.     6.   Il   Politecnico   considera   strategica   la    dimensione internazionale e la sostiene attraverso azioni congiunte con  atenei, enti di ricerca, istituzioni e imprese stranieri; promuove e sostiene la mobilita' internazionale di studenti,  professori  e  ricercatori; promuove alleanze con altri soggetti finalizzate alla  partecipazione a  progetti  internazionali  di  formazione  e  di   ricerca,   anche attraverso specifiche strutture e il rilascio di titoli congiunti.     7. Il Politecnico pone fra le proprie finalita' il  trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze al sistema economico e produttivo, anche con riferimento all'ambito delle professioni.     8. Il Politecnico contribuisce, attraverso  la  formazione  e  la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su  principi  di  coesione sociale  e  di  sostenibilita',  anche  ambientale.  In  particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine  di  favorire  la crescita culturale, scientifica e professionale della collettivita'.     |  
|   |                                 Art. 3.                        Principi di riferimento 
     1. Il Politecnico, quale comunita'  che  opera  con  il  concorso responsabile degli studenti e del personale, assume  come  preminente valore di riferimento il  rispetto  dei  diritti  fondamentali  della persona, della liberta' di pensiero, di ricerca e di insegnamento.     2.  Il  Politecnico  promuove  la  qualita'  nelle  attivita'  di ricerca, di didattica, di servizio e di amministrazione.     3. Il Politecnico favorisce la discussione  e  il  confronto  sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo al personale e agli studenti la partecipazione agli organi di  Ateneo e   assicurando   la   trasparenza   e   l'informazione   all'interno dell'Ateneo, nonche' una adeguata comunicazione all'esterno.     4. Il  Politecnico  promuove  l'efficacia  e  l'efficienza  delle attivita' tecnico-amministrative e di servizio per l'ottenimento  dei fini istituzionali utilizzando gli opportuni strumenti  di  gestione, valutazione e incentivazione.     5. Il Politecnico assicura il rispetto delle  pari  opportunita', anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica e  si  adopera per  sensibilizzare  la  comunita'  universitaria  a  una   coscienza condivisa del problema.     6. Il Politecnico adotta il codice etico, anche in accordo con le altre universita' piemontesi. Le sanzioni  connesse  alle  violazioni del codice etico sono stabilite nel Titolo V del presente statuto.     7. Il Politecnico tutela  il  proprio  patrimonio  bibliografico, documentale  e  museale.  Assicura  la  corretta  conservazione   dei documenti  e  predispone  gli  strumenti   atti   a   garantirne   la consultazione e l'affidabilita' sia in ambiente tradizionale  che  in ambiente digitale.     |  
|   |                                 Art. 4.                         Ricerca e formazione 
     1.  Il  Politecnico  riconosce  che  l'attivita'   didattica   e' indissociabile dall'attivita' di ricerca.     2. Il Politecnico riconosce i principi della  carta  europea  dei ricercatori, garantendo al personale l'utilizzo delle strutture e  di quanto necessario per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca.     3. Il Politecnico si dota periodicamente di un  piano  strategico di Ateneo, in base al quale adotta anche gli  eventuali  elementi  di programmazione previsti dalla legge vigente.     4. Il Politecnico valuta i risultati  della  ricerca  in  base  a parametri internazionalmente riconosciuti, al fine di  verificare  il posizionamento dei gruppi  di  ricerca  e  dell'Ateneo  nel  panorama nazionale e internazionale e di definire le  opportune  politiche  di premialita', miglioramento e promozione della qualita' della ricerca.     5. Il Politecnico, nell'ambito  della  didattica,  definisce  gli obiettivi delle attivita' formative e  li  persegue  sistematicamente utilizzando gli specifici strumenti di gestione, di valutazione e  di incentivazione, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse  a livello nazionale e internazionale.     6. Il Politecnico interagisce, anche  con  strumenti  di  diritto privato, con gli attori del contesto socio-economico e in particolare con quei soggetti pubblici e  privati  internazionali,  nazionali,  e regionali titolari di preminenti interessi nell'ambito della  ricerca e della formazione.     7.  Il   Politecnico   provvede   ai   servizi   finalizzati   al trasferimento tecnologico,  dell'innovazione  e  delle  conoscenze  e favorisce  lo  sviluppo  e  la  sperimentazione  di  nuove  forme  di imprenditorialita' in settori ad alto contenuto tecnologico.     8. Il Politecnico fa  propri  i  principi  dell'accesso  pieno  e aperto  alla   letteratura   scientifica   e   promuove   la   libera disseminazione in rete  dei  risultati  delle  ricerche  prodotte  in Ateneo.     9. Il Politecnico tutela i diritti a conseguire i brevetti per le invenzioni  industriali  realizzate  attraverso  strutture  e   mezzi finanziari dell'Ateneo.     10. Il Politecnico convoca periodicamente una conferenza d'Ateneo aperta a  tutto  il  personale  e  alle  forze  sociali  e  culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.     |  
|   |                                 Art. 5.                          Diritto allo studio 
     1. Il  Politecnico,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ha l'obiettivo della tutela del diritto allo  studio  universitario,  al fine   di   garantirne   l'accessibilita',   l'equita',   migliorarne l'efficacia e favorire la mobilita' internazionale degli studenti.     2. Il Politecnico realizza servizi e interventi  per  il  diritto allo  studio,  compresa  la  gestione  di  residenze   e   ristoranti universitari (anche  mediante  la  partecipazione  alla  gestione  di collegi  universitari  legalmente  riconosciuti  o  di  residenze   e ristoranti  universitari  di  enti  regionali),  nonche'  servizi  di assistenza e di sostegno per gli studenti, di supporto  ad  attivita' culturali e ricreative, anche sulla base di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.     3. Il Politecnico realizza attivita' mirate all'orientamento e al tutorato degli studenti in ingresso, in itinere e in  uscita  nonche' attivita' di sostegno e consulenza personalizzate.     4. Il Politecnico adotta le misure utili a rendere  effettivo  il diritto degli studenti diversamente abili allo svolgimento  del  loro percorso formativo nonche' a partecipare ad attivita'  di  ricerca  e culturali.     5. I servizi e gli interventi per il  diritto  allo  studio  sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, con particolare riferimento a coloro che  si  trovano  in condizioni economiche disagiate.     6. Il Politecnico favorisce, anche con il sostegno  di  eventuali supporti finanziari, attivita' formative  e  progettuali  autogestite dagli studenti nei settori della ricerca, della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.     7. Il Politecnico  puo'  istituire  borse  di  studio  e  sussidi finalizzati a sostenere: giovani  che  abbiano  acquisito  un  titolo presso l'Ateneo; tirocini pratici anche all'estero; periodi di studio e tesi svolti fuori sede.  La  disciplina  di  questi  interventi  e' dettata da apposita regolamentazione.     8. Il Politecnico  favorisce  le  iniziative  delle  associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attivita', anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e di servizi;  a  tal  fine  e'  istituito  l'albo  delle  associazioni studentesche del Politecnico.     9. Il Politecnico attiva, sulla  base  di  apposito  regolamento, forme di collaborazione degli studenti in attivita' di supporto  alla didattica, ai servizi e al diritto allo studio.     10. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di  studio sono determinati  tenendo  conto  della  condizione  economica  degli studenti e promuovendo la valorizzazione del merito.     |  
|   |                                 Art. 6.                        Principi organizzativi 
     1.  L'organizzazione  del  Politecnico  mira   a   garantire   le condizioni   ottimali   per   il   raggiungimento   delle   finalita' scientifiche e  formative  e  per  la  completa  realizzazione  delle potenzialita' del personale.     2.  L'articolazione  strutturale  e  funzionale  dell'Ateneo   e' improntata al principio della distinzione tra funzioni di  indirizzo, progettazione e controllo, da un lato,  e  funzioni  attuative  e  di gestione amministrativa dall'altro.     3. Agli organi di  Ateneo  e  ai  Dipartimenti  sono  attribuiti, secondo le rispettive competenze, la definizione  degli  obiettivi  e dei  programmi  da  attuare  e  la  verifica  della  rispondenza  dei risultati agli indirizzi impartiti.     4. Al direttore generale e agli altri soggetti preposti a  unita' organizzative  e'  attribuita  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e amministrativa secondo le rispettive competenze.     5. L'attivita' amministrativa e' diretta ad assicurare i  servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione della  missione istituzionale. L'attivita' amministrativa si ispira ai principi della pubblicita', trasparenza e accessibilita' degli atti,  semplicita'  e snellezza delle  procedure,  uguaglianza,  efficacia,  efficienza  ed economicita'  nelle  attivita',   con   particolare   attenzione   al collegamento tra le unita' organizzative.     6. L'organizzazione e'  improntata  ad  assicurare  l'offerta  di servizi  conformi  a  parametri  internazionali  di  qualita'  e   di valorizzazione  del  merito,  anche  attraverso  la  valutazione  del personale e l'introduzione di meccanismi premiali  delle  prestazioni individuali e organizzative in sede di distribuzione delle risorse.     |  
|   |                                 Art. 7.              Reclutamento e gestione delle risorse umane 
     1. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente,  recluta professori e ricercatori sulla base del  prioritario  soddisfacimento delle  esigenze  di  ricerca  e  didattica.  Garantisce   un'adeguata pubblicita' delle valutazioni comparative e l'adozione di  metodi  di comparazione  oggettivi,  trasparenti   e   in   linea   con   quelli internazionalmente riconosciuti;  si  adopera  per  la  rapidita'  di svolgimento delle procedure.     2. Il Politecnico recluta  il  personale  tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, di riferimento. Garantisce un'adeguata  pubblicita'  e tempestivita' degli avvisi di selezione e si adopera  per  assicurare l'imparzialita' e rapidita' delle procedure e l'adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti; assicura  una  composizione  delle commissioni selezionatrici con esperti di  provata  competenza  nelle materie di concorso.     3. Il Politecnico, nel rispetto della  normativa  vigente  e  con modalita' e durata da definire  nel  regolamento  generale  d'Ateneo, puo' attivare rapporti di lavoro autonomo  per  acquisire  competenze specifiche non disponibili all'interno o  per  sopperire  a  esigenze organizzative a carattere transitorio.     4. Il Politecnico, nella gestione delle risorse umane, garantisce parita' di diritti e  di  doveri  in  un'ottica  di  trasparenza  dei risultati e  delle  risorse  impiegate  per  il  loro  conseguimento. Provvede  alla  formazione  e  all'aggiornamento  del   personale   e favorisce l'istituzione e il funzionamento  di  associazioni  per  la promozione  di  servizi  culturali,  ricreativi  e  sportivi  per  il personale, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni.     5.  La  valutazione  del  personale  e  delle   strutture   viene effettuata  con  strumenti  idonei  a  valorizzare  e   premiare   la prestazione individuale e quella collettiva. E' garantita la  massima trasparenza delle informazioni concernenti i criteri di  valutazione, anche attraverso l'uso di adeguati mezzi di comunicazione.     |  
|   |                                 Art. 8.                        Fonti di finanziamento 
     1. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle  assegnazioni, trasferimenti o erogazioni da parte dello Stato, di enti  pubblici  e privati nazionali e internazionali, dalla partecipazione  a  piani  e programmi, dalle tasse e dai contributi degli iscritti  ai  corsi  di studio, da proventi  e  corrispettivi  derivanti  da  prestazioni  di servizi,   purche'   volte   al   perseguimento    delle    finalita' istituzionali, e da vendita di beni e  servizi,  nonche'  da  redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.     2. Le  modalita'  di  acquisizione  e  gestione  delle  fonti  di finanziamento sono disciplinate dal regolamento di amministrazione  e contabilita'.     |  
|   |                                 Art. 9.                           Organi di Ateneo 
     1. Sono organi di Ateneo: il rettore, il  senato  accademico,  il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione,  il  collegio dei revisori dei conti e il direttore generale.     2. Sono altresi'  organi:  il  comitato  unico  di  garanzia,  il garante della trasparenza, il garante degli  studenti,  il  consiglio degli studenti e il collegio di disciplina.     |  
|   |                                Art. 10.                                Rettore 
     1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge ed  e' garante della liberta' di ricerca e di insegnamento,  della  liberta' di  studio  e  dei  diritti  del  personale  e  degli  studenti   del Politecnico.     2. Il rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa  e di coordinamento delle attivita'  scientifiche  e  didattiche  ed  e' responsabile del perseguimento delle  finalita'  dell'Ateneo  secondo criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.     3. In particolare il rettore:       a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'Ateneo;       b) convoca e presiede il senato accademico e  il  consiglio  di amministrazione, definendo l'ordine  del  giorno  delle  riunioni,  e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;       c) propone al senato accademico il  nominativo  del  componente effettivo del  collegio  dei  revisori  dei  conti  con  funzioni  di presidente;       d) propone al consiglio di amministrazione  il  nominativo  del soggetto cui conferire l'incarico di direttore generale;       e) propone al consiglio  di  amministrazione  il  documento  di programmazione triennale di  Ateneo  previsto  dalle  leggi  vigenti, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;       f) propone al  consiglio  di  amministrazione  il  bilancio  di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;       g)  avvia  i  procedimenti  disciplinari  nei   confronti   del personale docente secondo le modalita' previste  dall'art.  10  della legge n. 240/2010;       h)  commina  provvedimenti  disciplinari  non  superiori   alla censura;       i) propone al senato accademico i provvedimenti  relativi  alla violazione del codice etico;       j) convoca periodicamente  una  conferenza  d'Ateneo  volta  al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive;       k) emana lo statuto ed  i  regolamenti  dell'Ateneo  nonche'  i relativi atti modificativi;       l)  stipula  i  contratti  per  attivita'  di  insegnamento  su proposta dei competenti organi accademici;       m) stipula contratti  e  convenzioni  deliberati  dagli  organi competenti;       n) in caso di necessita' e indifferibile urgenza puo'  assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del  consiglio di amministrazione e del senato  accademico  sottoponendoli,  per  la ratifica, nelle rispettive sedute immediatamente successive;       o) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.     4. Il mandato del rettore e' unico, della durata di sei anni, non rinnovabile.     5. Il rettore viene eletto tra i professori di  prima  fascia  in servizio nelle universita' italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali secondo le modalita' definite  nel  regolamento generale di Ateneo.     6.  Il  rettore  e'  nominato   dal   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.     7. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito:       a) dai professori di ruolo  di  prima  e  seconda  fascia,  dai ricercatori  a  tempo  indeterminato  e  dai  ricercatori   a   tempo determinato di cui alla lettera b), del comma 3, dell'art. 24,  della legge n. 240/2010;       b) dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera  a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;       c) dal personale tecnico-amministrativo;       d) dai rappresentanti degli  studenti,  dei  dottorandi  e  dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e  alle  strutture del Politecnico.     8. Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b), c) e d) sara' pesato con un coefficiente ottenuto dividendo il numero  dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera  a)  per  il  numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato  per 0,2; tale coefficiente non puo' essere superiore a 1.     9.  Il  rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei   voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni  sono valide se la  partecipazione  supera  il  50%  dei  voti  equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si  procedera'  a  un  terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima  votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora  nelle  prime  due votazioni vi sia stato un unico candidato, quest'ultimo accedera'  al terzo turno.     10. Nel caso di due candidati al ballottaggio,  la  votazione  e' valida se  vi  e'  una  partecipazione  superiore  al  50%  dei  voti equivalenti  esprimibili  e  risulta  eletto  il  candidato  che   ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parita' risulta  eletto il piu' anziano in ruolo.     11. Al terzo turno la votazione e' comunque valida se uno dei due candidati  al  ballottaggio  o  l'unico  candidato  iniziale  ottiene preferenze  in  misura  superiore  al  30%   dei   voti   equivalenti esprimibili; tale candidato risulta quindi eletto.     12. In caso di due votazioni  non  valide  la  procedura  per  la presentazione delle candidature deve  ripartire  dall'inizio  con  le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo.     13. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori  di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte  le  sue  funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il prorettore e'  nominato  con decreto rettorale.     14. Il prorettore esercita le funzioni che gli sono delegate  dal rettore e  partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle  adunanze  del consiglio di amministrazione e del senato accademico.     15. Nel quadro  di  un  programma  coordinato  di  attivita',  il rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, puo'  avvalersi  di  vice rettori, scelti tra i professori di ruolo e  i  ricercatori  a  tempo indeterminato  dell'Ateneo,  nonche'  di  delegati,  scelti  tra   il personale di  ruolo  a  tempo  indeterminato,  nominati  con  proprio decreto  nel  quale  sono  precisati  i  compiti  e  gli  ambiti   di competenza. Il numero massimo complessivo di vice rettori e  delegati e' pari a quindici. Il rettore puo' delegare proprie funzioni di  cui al comma 2 e comma 3, limitatamente alle lettere l) e m) del presente articolo.     16. Il rettore nomina, tra gli altri,  un  vice  rettore  per  la didattica, un vice rettore  per  la  ricerca,  un  vice  rettore  per l'internazionalizzazione e un vice rettore per la qualita'.     17. Vice rettori e delegati rispondono  direttamente  al  rettore del loro operato; su argomenti relativi agli ambiti di competenza, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Ateneo.     |  
|   |                                Art. 11.                           Senato accademico 
     1. Il senato accademico rappresenta la comunita'  costituita  dal personale e dagli studenti  del  Politecnico.  Propone  le  linee  di indirizzo per le  attivita'  di  ricerca  e  formazione  dell'Ateneo. Formula proposte sulla gestione delle risorse  dell'Ateneo.  Promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale dell'Ateneo.     2. In particolare, il senato accademico:       a) approva,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo parere  favorevole  del  consiglio  di   amministrazione,   anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta,  lo  statuto  e  ogni  sua successiva modifica secondo le procedure definite nel  Titolo  V  del presente statuto;       b)  approva,  a  maggioranza  assoluta   dei   componenti,   il regolamento   generale   di   Ateneo,   sentito   il   consiglio   di amministrazione;       c)  approva,  previo  parere  favorevole   del   consiglio   di amministrazione, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;       d)  approva,  previo  parere  favorevole   del   consiglio   di amministrazione, il codice etico di Ateneo e decide, su proposta  del rettore, sulle relative violazioni, qualora  non  ricadano  sotto  la competenza del collegio di disciplina, secondo le modalita'  previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;       e) svolge una funzione di coordinamento e di  raccordo  tra  le strutture didattiche e di ricerca di cui al Titolo III  del  presente statuto;  svolge  altresi'  una  funzione  di   coordinamento   delle attivita' didattiche e  formative  qualora  non  venga  istituita  la struttura di raccordo di cui  all'art.  21,  comma  2,  del  presente statuto;       f) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;       g) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale  di  Ateneo  previsto  dalle leggi vigenti e in merito al piano strategico di Ateneo;       h)   formula   proposte   ed   esprime    pareri    obbligatori sull'attivazione,   modifica   o   soppressione   di   corsi,   sedi, Dipartimenti e altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;       i) esprime un parere obbligatorio sul  bilancio  di  previsione annuale e triennale e sul conto  consuntivo  di  Ateneo  che  vengono proposti  dal   rettore   al   consiglio   di   amministrazione   per l'approvazione;       j) designa, su proposta del rettore,  il  componente  effettivo del collegio dei revisori dei conti con funzioni di presidente;       k) designa i componenti del consiglio  di  amministrazione  non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;       l) esprime parere  obbligatorio  in  merito  alla  proposta  di conferimento dell'incarico di direttore generale;       m) individua tematiche di ricerca di particolare interesse  per l'Ateneo e formula proposte agli organi e alle  strutture  competenti in merito ad azioni di sostegno e di indirizzo della ricerca;       n) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso  sottoposte dal rettore;       o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate da norme generali e dal regolamento generale di Ateneo.     3. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno quattro volte l'anno e all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico e' comunque convocato dal rettore quando almeno  un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono  contenute  nel  regolamento generale di Ateneo.     4. Il senato accademico e' composto da:       a) il rettore, con funzioni di presidente;       b) da quindici a ventiquattro docenti di ruolo, eletti  tenendo in  considerazione  le  aree  scientifico-disciplinari  presenti   in Ateneo, tra i quali:         i) nove rappresentanti di fascia, professori e ricercatori  a tempo indeterminato;         ii) i rappresentanti di ciascun  Dipartimento,  tra  i  quali direttori di Dipartimento in numero  almeno  pari  ad  un  terzo  del numero complessivo dei docenti di ruolo;       c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;       d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;       e) un rappresentante dei titolari  di  assegno  di  ricerca  in possesso del titolo di dottore di ricerca;       f) un numero di  rappresentanti  degli  studenti,  di  cui  uno iscritto al dottorato di ricerca, pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) del numero complessivo di componenti del senato,  compreso il rettore.     5. I rappresentanti dei professori  e  dei  ricercatori  a  tempo indeterminato di cui al comma 4, lettera b), sono eletti  per  fasce. L'elettorato attivo e passivo relativo ai rappresentanti di fascia e' composto da tutti i professori o ricercatori  a  tempo  indeterminato appartenenti alla fascia. Il numero di rappresentanti per  fascia  e' proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori confermati di Ateneo. La numerosita' viene ricalcolata  a ogni rinnovo del senato accademico. Le  posizioni  vengono  assegnate prima per quozienti pieni e poi  secondo  i  resti,  cominciando  dal maggiore.     6. L'elettorato passivo dei rappresentanti  di  Dipartimento,  di cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i  professori  e ricercatori a  tempo  indeterminato  del  Dipartimento.  L'elettorato attivo dei rappresentanti di Dipartimento, di cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i professori di ruolo ed  i  ricercatori del Dipartimento. L'elezione dei rappresentanti  di  Dipartimento  ha luogo secondo  modalita'  individuate  dal  regolamento  generale  di Ateneo. Qualora il numero di  Dipartimenti  sia  inferiore  a  sei  o superiore a quindici, si provvede a ridefinire  la  composizione  del senato accademico, secondo la normativa vigente.     7. I componenti di cui al comma 4, lettera c),  sono  eletti  dal personale  tecnico-amministrativo.  Le  candidature   devono   essere presentate corredate da firme di colleghi della medesima tipologia di personale e da un curriculum vitae che verra' pubblicato su  apposito sito  di  Ateneo,  secondo  indicazioni  contenute  nel   regolamento generale di Ateneo.     8. Il componente di cui al comma 4,  lettera  d),  e'  eletto  da tutti i  ricercatori  a  tempo  determinato.  Resta  in  carica  fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora  questa  intervenga prima della scadenza del senato accademico.     9. Il componente di cui al comma 4,  lettera  e),  e'  eletto  da tutti i titolari di assegno di ricerca  in  possesso  del  titolo  di dottore  di  ricerca.  Resta  in  carica  fino  all'interruzione  del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima  della  scadenza del senato accademico.     10. I rappresentanti degli studenti  in  senato  accademico  sono eletti secondo le  norme  specificate  nel  regolamento  generale  di Ateneo.     11. Per i rappresentanti di  professori  e  ricercatori  a  tempo indeterminato di cui al comma 4, lettera b)  i,  le  candidature  per ciascuna fascia devono necessariamente comprendere un  numero  minimo di candidati per ciascun genere non inferiore alla meta'  del  numero di rappresentanti. Per i componenti di cui al comma 4, lettere d)  ed e), e per i rappresentanti  dei  Dipartimenti  di  cui  al  comma  4, lettera b) ii,  le  candidature  devono  necessariamente  comprendere almeno un candidato per ciascun genere. Per i rappresentanti  di  cui al  comma  4,  lettera  c),  le  candidature  devono  necessariamente comprendere almeno due candidati per  ciascun  genere.  Qualora  alla chiusura del termine per candidarsi, le candidature non rispecchino i requisiti sopra indicati, vengono riaperti i termini di  candidatura, per una sola volta, per la fascia o tipologia in questione.     12. Partecipano alle sedute del senato accademico  senza  diritto di voto e senza che la loro presenza  concorra  alla  formazione  del numero legale:       il direttore generale;       il prorettore;       i vice rettori per la didattica e per la ricerca;       ulteriori vice rettori che  il  rettore  puo'  individuare  con apposito provvedimento, sentito il senato accademico.     13. Il senato accademico dura in carica quattro  anni  e  i  suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.     14. Il senato accademico e' presieduto dal rettore.     15. Il senato accademico e' convocato obbligatoriamente  dal  suo decano  (escluso  il  rettore)  qualora  almeno  un  terzo  dei  suoi componenti con diritto  di  voto  presentino  richiesta  scritta  per proporre mozione di sfiducia  del  rettore  da  sottoporre  al  corpo elettorale. Tale mozione puo' essere proposta  non  prima  che  siano trascorsi  due  anni  dall'inizio  del  mandato   del   rettore.   La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento  della richiesta e la riunione e' presieduta dal decano medesimo. La mozione e' approvata con il voto favorevole di due terzi  dei  componenti  il senato accademico, escludendo dal computo il rettore.     16. Per il quorum strutturale e funzionale si  fa  riferimento  a quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.     |  
|   |                                Art. 12.                     Consiglio di amministrazione 
     1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni  di  indirizzo strategico, considerate le proposte del senato accademico. Opera  nel rispetto  del  principio  della  sostenibilita'   finanziaria   delle attivita' di Ateneo e vigila sull'integrita' patrimoniale di Ateneo.     2. In particolare, il consiglio di amministrazione:       a) approva il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale, proposto dal rettore e previo parere del senato  accademico  per  gli aspetti di sua competenza, nonche' il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;       b) approva la programmazione finanziaria  annuale  e  triennale del personale;       c) delibera, previo parere obbligatorio del senato  accademico, in  merito  all'attivazione  o  soppressione   di   corsi   e   sedi, Dipartimenti e strutture;       d) adotta il  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita' sentito il senato accademico;       e) trasmette al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e al Ministero dell'economia e  delle  finanze  sia  il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;       f) conferisce l'incarico di direttore  generale  previo  parere obbligatorio del senato accademico;       g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere vincolante del collegio di disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del rettore  di  cui  all'art.  10, comma 3, lettera g), del presente statuto.       h)  approva   le   proposte   di   chiamata,   effettuate   dai Dipartimenti,  dei  professori  di  prima  e  seconda  fascia  e  dei ricercatori;       i) assegna ai centri di responsabilita' le risorse  finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza;       j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo statuto ad altri organi.     3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da   undici componenti:       a) il rettore, membro di diritto;       b)  cinque  componenti  appartenenti   ai   ruoli   dell'Ateneo (professori,  ricercatori   a   tempo   indeterminato   e   personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato);       c) tre componenti  non  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la durata dell'incarico;       d) due rappresentanti degli studenti.     4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente  comma devono  essere  in  possesso  di  comprovata  competenza   in   campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi  pubblici  secondo  la  procedura seguente:       a) gli aspiranti candidati rispondono a  bandi  pubblicati  sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I  bandi  sono approvati dal senato accademico ed emanati dal rettore,  devono  fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2,  comma  1,  della  legge  n. 240/2010  richiede  in  termini  di  competenza  ed  esperienza   dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;       b) le candidature sia per i componenti interni, sia per  quelli esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che  evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di  tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;       c) il senato accademico, avvalendosi di un  apposito  comitato, accerta  che  le  candidature  presentate  soddisfino   i   requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di  candidati  interni  e  la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i  candidati  che soddisfino i suddetti requisiti. Il comitato,  che  dovra'  includere almeno  1/3  di  componenti  esterni  all'Ateneo,  sara'  individuato secondo modalita' definite  da  apposito  regolamento  approvato  dal senato accademico;       d)  qualora  dopo  l'accertamento   del   soddisfacimento   dei requisiti il numero di candidati interni risulti  inferiore  a  dieci nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola  volta. Qualora dopo l'accertamento  del  soddisfacimento  dei  requisiti  il numero di candidati interni per ciascun genere risulti  inferiore  al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola volta;       e)  qualora  dopo  l'accertamento   del   soddisfacimento   dei requisiti il numero di candidati  esterni  risulti  inferiore  a  sei nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola  volta. Qualora dopo l'accertamento  del  soddisfacimento  dei  requisiti  il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti  inferiore  al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo  bando  per  una  sola volta.     5. I cinque componenti appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo  indeterminato  e  dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione  avviene  con  elettorato  passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato  attivo  formato  dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato  attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a  tempo  indeterminato. Sono eletti quattro candidati votati dai professori e  ricercatori  a tempo   indeterminato   e   un   candidato   votato   dal   personale tecnico-amministrativo.  Il  meccanismo  di   designazione   mira   a garantire la  presenza  di  almeno  due  rappresentanti  per  ciascun genere.     6. I tre componenti non appartenenti ai  ruoli  dell'Ateneo  sono designati dal senato accademico, nell'ambito della lista di cui  alla lettera c) del comma 4,  prevedendo  la  designazione  di  almeno  un componente per ciascun genere. La designazione avviene con  votazione del  senato  accademico  a  maggioranza  dei  componenti  il   senato medesimo. Il senato accademico  riapre  la  procedura  di  formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni.     7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalita' specificate dal regolamento generale di Ateneo.     8. Partecipano alle riunioni  del  consiglio  di  amministrazione senza diritto di voto e senza che  la  loro  presenza  concorra  alla formazione del numero legale:       il direttore generale;       il prorettore;       i vice rettori per la didattica e per la ricerca;       ulteriori vice rettori che  il  rettore  puo'  individuare  con apposito provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione.     9. La durata in carica del consiglio  di  amministrazione  e'  di quattro anni; i rappresentanti degli studenti  hanno  un  mandato  di durata  biennale;  il  mandato  dei  componenti  del   consiglio   e' rinnovabile una sola volta.     10.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo  indica  le  norme  di funzionamento del consiglio di amministrazione.     11. Per il quorum strutturale e funzionale si  fa  riferimento  a quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.     |  
|   |                                Art. 13.                          Direttore generale 
     1. Il direttore generale e' l'organo  cui  e'  attribuita,  sulla base degli indirizzi forniti dal  consiglio  di  amministrazione,  la complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse strumentali  e  del  personale  tecnico-amministrativo   dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui  all'  art.  16  del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.     2. Il direttore generale, in particolare:       a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi  definiti  dagli  organi  di  Ateneo  affidandone  la gestione   ai   dirigenti   e   ai   funzionari   con   incarico   di responsabilita';       b)   adotta   gli    atti    di    gestione    del    personale tecnico-amministrativo provvedendo anche ad  assegnare  o  trasferire tale personale alle unita' organizzative, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative;       c) coordina, verifica e controlla l'attivita' dei  dirigenti  e dei funzionari responsabili ed esercita i poteri sostitutivi in  caso di inerzia degli stessi;       d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle  entrate  rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati;       e)  puo'  stipulare  e  sottoscrivere,  all'esclusivo  fine  di assicurare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui  e' responsabile,  contratti  e   convenzioni   secondo   una   specifica disciplina   definita   dal   regolamento   di   amministrazione    e contabilita'.     3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2,  del  decreto  legislativo  n. 165/2001, per il direttore generale, e'  esclusa  ogni  competenza  e attribuzione   in   ordine   alla   gestione    della    ricerca    e dell'insegnamento.     4. Il  direttore  generale  e'  scelto,  previa  valutazione  dei curriculum,   tra   persone   dotate   di   elevata    qualificazione professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni dirigenziali  svolte  nell'ambito  della   direzione   di   strutture organizzative complesse. L'incarico e' attribuito  dal  consiglio  di amministrazione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico.     5. L'incarico e' a tempo determinato e ha la durata di tre  anni, rinnovabile, ed e' regolato con un contratto di lavoro subordinato  a tempo determinato di diritto privato.     6. Il direttore generale presenta  annualmente  al  consiglio  di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta.     7. La  determinazione  del  trattamento  economico  spettante  al direttore generale e' fissata in conformita' a  criteri  e  parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze.     8. In caso di conferimento dell'incarico a  dipendente  pubblico, il medesimo e' collocato in aspettativa senza assegni  per  tutta  la durata del contratto.     9. Il  direttore  generale  designa  un  vicario,  scelto  tra  i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che  lo  sostituisce  in tutte le sue funzioni  in  caso  di  impedimento,  di  assenza  e  di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo direttore generale.     |  
|   |                                Art. 14.                         Nucleo di valutazione 
     1. Il nucleo di valutazione e' l'organo che adempie  le  funzioni di valutazione in tema di ricerca, didattica, diritto allo  studio  e gestione amministrativa.     2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti  tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. I componenti non  eletti sono scelti fra  soggetti  di  elevata  qualificazione  professionale negli ambiti della formazione universitaria, della  ricerca  e  della valutazione. Almeno  tre  componenti  provengono  da  ambiti  esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione, anche in ambito non accademico.     3. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto rettorale  su designazione  del  senato  accademico,  sentito   il   consiglio   di amministrazione,  per  un  periodo  di  tre  anni.   L'incarico   dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. Il senato accademico rende  pubblici  i  criteri  della  selezione  e  i  curriculum   dei candidati.     4. Il nucleo di valutazione svolge le sue attivita' sulla base di criteri autonomamente  determinati  e  in  raccordo  con  l'attivita' dell'ANVUR,  tenuto  conto  dei  requisiti  fissati   dal   Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   e   da   enti internazionali o sovranazionali nonche' degli indicatori  individuati dal comitato paritetico per la didattica.     5. Il nucleo di valutazione propone al senato accademico, che  li delibera,  i  criteri  che  l'Ateneo  adotta,   nelle   sue   diverse articolazioni, al fine di assicurare il presidio sulla qualita' e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca.     6. Il nucleo di valutazione tiene sotto osservazione  l'efficacia del presidio sulla qualita' dell'Ateneo, le strategie  istituzionali, il modo in cui queste sono messe in atto, monitorate  e  riesaminate, dai Dipartimenti e dalle altre unita' organizzative.     7. Al nucleo di valutazione sono  attribuite  tutte  le  funzioni previste  dalla  normativa  vigente,  dal  presente  statuto  e   dai regolamenti di Ateneo.     8. Il nucleo di valutazione, per adempiere la  propria  missione, ha libero accesso  a  tutti  i  dati  riguardanti  la  didattica,  la ricerca, le strutture e il personale e assicura la pubblicita'  degli atti e la diffusione dei documenti approvati  entro  i  limiti  della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.     |  
|   |                                Art. 15.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Al collegio dei revisori dei conti spetta il  controllo  sulla regolarita'  amministrativo-contabile  della  gestione,  secondo   le disposizioni di legge vigenti.     2. Il collegio e' composto da:       a)  un  componente  effettivo,  con  funzioni  di   presidente, individuato  tra  i  magistrati  amministrativi  e  contabili  e  gli avvocati dello Stato;       b) un componente  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal Ministero dell'economia e delle finanze;       c)  un  componente  effettivo  e  uno  supplente,  scelti   dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.     3. Il componente di cui alla  lettera  a)  del  comma  precedente viene designato dal senato accademico su proposta del rettore.     4. Almeno due componenti del collegio devono essere  iscritti  al Registro dei revisori contabili.     5.  L'incarico  di  componente  del  collegio  non  puo'   essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.     6. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.     |  
|   |                                Art. 16.                        Collegio di disciplina 
     1. Il collegio di disciplina, come previsto  dall'art.  10  della legge n. 240/2010,  e'  l'organo  di  Ateneo  competente  a  istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei  professori  di  prima  e seconda fascia e dei ricercatori.     2. Il collegio opera in applicazione del principio  del  giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine  il  collegio si  articola  in  tre  sezioni  ciascuna  composta  da  professori  e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, di cui tre membri effettivi  e  due  supplenti.  I  presidenti  effettivi  e supplenti di ciascuna  sezione  sono  esterni  all'Ateneo.  La  prima sezione e' composta da professori di prima fascia e  opera  solo  nei confronti dei professori di prima fascia, la seconda e'  composta  da professori  di  seconda  fascia  e  opera  solo  nei  confronti   dei professori di  seconda  fascia,  la  terza  sezione  e'  composta  da ricercatori a tempo indeterminato e  opera  solo  nei  confronti  dei ricercatori. Un membro supplente subentrera' a un membro effettivo:       nel  caso  in  cui  un  membro  effettivo  sia   dello   stesso Dipartimento, o dello stesso  settore  scientifico-disciplinare,  del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;       nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinita' sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;       in  ogni  caso  di  assenza  o  di  impedimento  di  un  membro effettivo.     In caso di illeciti  commessi  dal  rettore  la  titolarita'  del potere disciplinare e' in capo al  decano  dei  professori  di  prima fascia di Ateneo.     3. Al fine di comporre il collegio, ogni Dipartimento propone una terna di nominativi (un professore di prima fascia, un professore  di seconda fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Tra  tali  nominativi,  che costituiscono l'elettorato passivo,  vengono  eletti  rispettivamente dai professori di prima e seconda fascia e dai  ricercatori  a  tempo indeterminato  in  servizio  presso   l'Ateneo,   che   costituiscono l'elettorato attivo, due componenti effettivi  e  uno  supplente  per ciascuna sezione. Le modalita' operative di tale  procedura  elettiva vengono definite dal «Regolamento per il funzionamento  del  collegio di disciplina e per l'istruzione del  procedimento  disciplinare  nei confronti  dei  professori  e  dei  ricercatori   universitari».   Il presidente effettivo e supplente di ciascuna delle tre sezioni e'  un professore o un ricercatore a tempo indeterminato esterno  all'Ateneo individuato  attraverso  apposito  bando  e  designato   dal   senato accademico  con  modalita'   definite   nel   «Regolamento   per   il funzionamento del collegio  di  disciplina  e  per  l'istruzione  del procedimento  disciplinare  nei  confronti  dei  professori   e   dei ricercatori universitari».     4. Le delibere del collegio sono assunte a  maggioranza  assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale  il  voto  piu' favorevole al professore  o  ricercatore  sottoposto  a  procedimento disciplinare.     5. I membri del collegio di disciplina durano in carica sei anni.     |  
|   |                                Art. 17.                      Comitato unico di garanzia 
     1. E' istituito  il  comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro le discriminazioni. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi  e di verifica. Contribuisce a migliorare la  qualita'  complessiva  del lavoro,  garantendo  un  ambiente  caratterizzato  dal  rispetto  dei principi di pari  opportunita',  di  benessere  organizzativo  e  dal contrasto di  qualsiasi  forma  di  discriminazione,  in  particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale  o  psichica  per  le lavoratrici,  i  lavoratori,  nonche'  tutti  gli  appartenenti  alla comunita' universitaria.     2.  Il  comitato  ha  composizione  paritetica,  secondo   quanto stabilito con apposito  regolamento  di  Ateneo.  E'  formato  da  un componente individuato da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali rappresentative  a  livello  di  Ateneo,  da  un   pari   numero   di rappresentanti  del  Politecnico,  individuati   dal   consiglio   di amministrazione, nonche'  da  altrettanti  componenti  supplenti.  Il comitato e'  costituito  in  modo  da  assicurare  nel  complesso  la presenza paritaria di entrambi i generi. Al comitato afferiscono  due rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto  al  dottorato  di ricerca, eletti secondo le norme specificate nel «Regolamento per  le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ed in  altri  organi  collegiali».  In  relazione  alla  complessita'  e rilevanza dei compiti demandati al comitato  unico  di  garanzia,  le rappresentanze  dovranno  possedere  requisiti  di  professionalita', esperienza e attitudine. Il consiglio di amministrazione individua la rappresentanza del Politecnico attraverso una  procedura  trasparente di selezione delle candidature.     3. Il comitato unico di garanzia e' nominato dal rettore  e  dura in carica sei anni.     4. Ai lavori del comitato e'  ammessa  la  partecipazione,  senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonche'  di esperti, con modalita' da disciplinare  nel  regolamento  di  cui  al comma successivo.     5. Il comitato adotta un apposito regolamento per  la  disciplina delle modalita' di funzionamento.     6. Su proposta del comitato unico di garanzia, il rettore  nomina una  consigliera  di  fiducia,  non  appartenente   all'Ateneo,   con l'incarico di fornire consulenza e assistenza  al  personale  e  agli studenti nei  casi  di  molestie  sessuali,  morali  o  comportamenti discriminatori.     |  
|   |                                Art. 18.                        Garante degli studenti 
     1.  Il  garante  degli  studenti  viene  nominato  dal   comitato paritetico per la  didattica  quale  referente  per  le  funzioni  di garanzia degli studenti ed e' scelto tra i professori di prima fascia dell'Ateneo esterni al comitato stesso.     2. Il garante  degli  studenti,  sulla  base  delle  segnalazioni pervenute  da  parte  degli  studenti  e  a  seguito  dei   necessari accertamenti, propone agli organi competenti le opportune  iniziative e ne riferisce al comitato.     3. Per  le  questioni  che  implicano  problemi  di  riservatezza personale  il  garante  degli  studenti  riferisce  direttamente   al rettore.     |  
|   |                                Art. 19.                       Garante della trasparenza 
     1. E' istituito il garante della trasparenza, in  attuazione  dei principi di pubblicita' e trasparenza. Il garante  della  trasparenza verifica la circolazione delle  informazioni,  la  pubblicita'  e  la trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo e formula  eventuali proposte di miglioramento.     2. Il garante formula, tenendo  presente  la  normativa  vigente, proposte di  miglioramento  relativamente  alla  pubblicita'  e  alla trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo, facendosi promotore presso l'Ateneo, con particolare riferimento al contesto  accademico, della cultura della trasparenza.     3. I docenti, il personale e gli studenti possono  rivolgersi  al garante e presentare istanze relative alla verifica del rispetto  dei principi di  pubblicita'  e  trasparenza.  Istruite  le  domande,  il garante riferisce agli istanti e propone a rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione le opportune iniziative.     4. Il garante riceve segnalazioni di comportamenti  in  contrasto con il codici etico e di comportamento di Ateneo ed emette  pareri  e suggerimenti in merito alla loro applicazione. Il garante provvede  a trasmettere tempestivamente  le  segnalazioni  ricevute  ai  soggetti competenti ad istruire il procedimento secondo  quanto  previsto  dai regolamenti vigenti.     5. Il garante svolge l'attivita' istruttoria coordinandosi con il responsabile della trasparenza e con gli uffici  competenti  in  base alle questioni da trattare.  Egli  accede  ai  documenti  e  ai  dati disponibili in Ateneo e puo' sentire docenti, personale  e  studenti. Il garante  agisce  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di protezione dei dati personali e utilizza le informazioni raccolte  ai soli fini previsti dal presente articolo.     6. Il garante della trasparenza e' nominato  dal  rettore  tra  i professori  e  ricercatori  a  tempo  indeterminato  dell'Ateneo   su proposta del senato  accademico.  Il  mandato  e'  di  quattro  anni, rinnovabile una volta.     |  
|   |                                Art. 20.                       Consiglio degli studenti 
     1. Il consiglio degli  studenti  svolge  funzioni  propositive  e consultive nei confronti del senato accademico  e  del  consiglio  di amministrazione.  Svolge  altresi'  funzioni  di   raccordo   tra   i rappresentanti  degli  studenti  del  Politecnico   nelle   strutture centrali e  periferiche.  Ha  competenze  in  materia  di  didattica, servizi agli studenti, contribuzione  studentesca,  disciplina  degli accessi e diritto allo studio.     2. Il consiglio  degli  studenti  opera  nell'interesse  generale degli studenti e si relaziona con il senato accademico e il consiglio di amministrazione per le materie di sua competenza. In particolare:       a) formula proposte e mozioni ed esprime pareri non  vincolanti su materie in discussione in senato  accademico  e  in  consiglio  di amministrazione; puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine  del giorno in tali organi;       b) elegge le figure per cui  e'  delegato  dai  regolamenti  di Ateneo;       c) propone progetti e puo' patrocinare attivita' culturali.     Il  consiglio  degli  studenti  esprime  infine  pareri,   dietro richiesta di  organi  dell'Ateneo,  su  temi  di  sua  competenza  in discussione in quella struttura.     3. Il consiglio degli studenti  e'  composto  dai  rappresentanti degli studenti dell'Ateneo. Elegge un presidente ed  una  giunta  con funzioni istruttorie e di coordinamento. Con maggioranza qualificata, puo' delegare alla giunta specifici compiti.     4. Gli organi dell'Ateneo tengono  conto  delle  proposte,  delle mozioni e dei pareri del consiglio  degli  studenti,  e  motivano  le decisioni difformi. Possono procedere qualora  pareri  richiesti  non vengano resi entro venti giorni dalla richiesta.     5. L'Ateneo garantisce al consiglio degli studenti le  risorse  e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.     |  
|   |                                Art. 21.                           Principi generali 
     1. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in  cui si  articola  il  Politecnico  per  lo  svolgimento  delle  attivita' istituzionali nell'ambito delle  attivita'  didattiche  e  formative, della  ricerca  scientifica,  del  trasferimento  tecnologico  e  dei servizi al territorio. I Dipartimenti possono essere interateneo.     2.  Le  attivita'  didattiche  e  formative   sono   svolte   dai Dipartimenti,  anche  in  sinergia  fra   loro,   tramite   strutture didattiche previste dal regolamento didattico di Ateneo.     3. E'  istituito  il  comitato  di  Ateneo  per  la  ricerca,  il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio,  finalizzato  al coordinamento interdisciplinare delle relative attivita'.     4. Per  cooperare  al  miglioramento  dei  servizi  forniti  agli studenti dalle strutture didattiche e  dalle  strutture  che  operano nell'ambito  del  diritto  allo  studio  e'  istituito  il   comitato paritetico per la didattica di Ateneo.     |  
|   |                                Art. 22.                             Dipartimenti 
     1. I Dipartimenti, anche in collaborazione fra loro:       a)  promuovono   e   coordinano   le   attivita'   di   ricerca istituzionali in uno o piu' settori omogenei per fini o  per  metodo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;       b)  organizzano  e  svolgono  le  attivita'  di   ricerca,   di consulenza  e  di  servizio  al  territorio  mediante   contratti   e convenzioni;       c) organizzano e gestiscono le attivita' dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione che hanno sede nel  Dipartimento  in collaborazione con la scuola di dottorato;       d) organizzano e svolgono, nell'ambito delle risorse di propria competenza, le attivita' formative dei corsi studio; in particolare:         propongono  agli  organi  competenti   l'attivazione   o   la soppressione di corsi di studio;         propongono  i  candidati  per  il  ruolo  di  referente,  non necessariamente appartenenti al Dipartimento di riferimento;         attribuiscono gli incarichi didattici degli  insegnamenti  di loro competenza;         propongono gli insegnamenti da  affidare,  mediante  apposito bando, con contratto  ad  esterni  e  ne  garantiscono  la  copertura economica;       e) collaborano alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento e programmi di formazione permanente con la scuola di master e formazione permanente;       f)  redigono  periodicamente  i  documenti  di  autovalutazione richiesti dagli organi di Ateneo;       g) propongono al  consiglio  di  amministrazione  l'attivazione delle procedure concorsuali per professori di ruolo e per ricercatori nell'ambito delle risorse  disponibili,  anche  sentite  le  esigenze manifestate dai collegi dei corsi di studio;       h) formulano al consiglio di  amministrazione  le  proposte  di chiamata dei professori di prima o seconda fascia e dei ricercatori.     2. I Dipartimenti sono centri di responsabilita',  gestiscono  in autonomia  il  budget  di  loro  competenza  e  redigono  i  relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi  contabili,  anche  in riferimento al  bilancio  unico  di  Ateneo  di  cui  alla  legge  n. 240/2010.     3.  Ai  Dipartimenti  afferiscono  tutti   i   professori   e   i ricercatori, ai quali e' garantita la possibilita' di opzione  fra  i Dipartimenti secondo modalita' previste nel regolamento  generale  di Ateneo. Fanno altresi' riferimento  ai  Dipartimenti  i  titolari  di assegno di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti siano  pertinenti  ai  Dipartimenti  stessi.  Il  numero minimo di professori e ricercatori afferenti a  ciascun  Dipartimento e' fissato dal senato accademico  ed  e'  comunque  non  inferiore  a trentacinque, secondo la normativa vigente.     4. Il direttore generale assegna ai Dipartimenti le risorse umane e strumentali per il  supporto  amministrativo-gestionale  e  tecnico necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali e, sentiti  i direttori  dei  Dipartimenti,  individua  i  responsabili  gestionali amministrativi.     5. Sono organi del Dipartimento: consiglio, direttore e giunta.     6.  Il  consiglio  e'  l'organo  che  indirizza  e  programma  le attivita' del Dipartimento; approva il budget preventivo, al fine  di perseguire le finalita' individuate  dalla  missione  dipartimentale, utilizzando le risorse finanziarie, umane e  strumentali  di  propria competenza; approva i documenti contabili consuntivi e i documenti di autovalutazione da trasmettere agli organi di Ateneo.     7.  Fanno  parte  del  consiglio:  i  professori  di  ruolo  e  i ricercatori  afferenti  al  Dipartimento;  una   rappresentanza   del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria  funzione  per il Dipartimento in misura non  superiore  al  20%  dei  professori  e ricercatori, un rappresentante dei titolari di assegno di  ricerca  e uno  degli  studenti  iscritti   ai   corsi   di   dottorato   e   di specializzazione afferenti al Dipartimento; una rappresentanza  degli studenti iscritti ai corsi di studio associati  al  Dipartimento.  Il responsabile gestionale amministrativo partecipa alle riunioni  senza diritto di voto. Le modalita' di funzionamento  del  consiglio  e  di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento  del Dipartimento; il consiglio puo' delegare specifiche  competenze  alla giunta.     8. Il direttore rappresenta il Dipartimento ed  e'  responsabile, per quanto di propria  competenza,  dello  svolgimento  di  tutte  le attivita' istituzionali che fanno capo al  Dipartimento  in  coerenza con i vincoli e le  previsioni  normative.  In  particolare  tiene  i rapporti con  gli  organi  di  Ateneo  ed  esercita  tutte  le  altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto  e  dai regolamenti, presiede il consiglio e la giunta,  fissa  l'ordine  del giorno delle relative riunioni e  cura  l'esecuzione  dei  rispettivi deliberati, per quanto di propria competenza. In  collaborazione  con il  responsabile  gestionale  amministrativo  e  in  accordo  con  il direttore generale, individua le azioni necessarie per  una  adeguata organizzazione interna, finalizzata  all'efficienza  e  all'efficacia dei servizi e ne cura la realizzazione; assicura  l'applicazione  dei principi della qualita' e della trasparenza che devono permeare tutte le attivita' istituzionali.     9. Il direttore e' eletto dai  componenti  del  consiglio  tra  i professori di ruolo. Il direttore del Dipartimento  e'  nominato  con decreto del rettore, dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere rieletto una  sola  volta.  Il  direttore  e'  eletto  a  maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi  diritto. In  caso  di  due  votazioni  non  valide,  la   procedura   per   la presentazione delle candidature deve  ripartire  dall'inizio  con  le modalita' previste dal regolamento generale d'Ateneo. Nel caso in cui nessun candidato  raggiunga  la  maggioranza  assoluta  degli  aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procedera'  a  un  terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima  votazione hanno riportato il maggior  numero  di  voti  o  un  unico  candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione  e' valida se vi e' una partecipazione  superiore  al  50%  degli  aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione e' comunque  valida  e  risulta eletto il candidato al ballottaggio che ottiene  la  maggioranza  dei voti oppure l'unico candidato  iniziale  che  ottenga  preferenze  in misura superiore al 30% degli aventi diritto.     10. Il direttore designa  tra  i  professori  di  ruolo  un  vice direttore che lo sostituisce in tutte le sue  funzioni  nei  casi  di impedimento o di assenza.     11. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria  funzione  per il  Dipartimento;  partecipa  altresi'  il  responsabile   gestionale amministrativo, senza diritto di  voto.  Composizione  della  giunta, durata del mandato e norme riguardanti le modalita' di elezione e  di funzionamento sono indicate nel regolamento del Dipartimento.     |  
|   |                                Art. 23.          Coordinamento dell'attivita' didattica e formativa 
     1. Il  coordinamento  dell'attivita'  didattica  e  formativa  e' affidato  al  senato  accademico,  che  si  puo'  avvalere   di   una commissione istruttoria. Di  tale  commissione  il  senato  definisce denominazione, funzioni, composizione ed eventuali deleghe.     2.  Il  senato  accademico,  ove  necessario,  puo'  proporre  al consiglio di amministrazione l'attivazione di un'unica  struttura  di raccordo tra tutti i Dipartimenti ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2, lettera c), della legge n. 240/2010.     3. L'organo deliberante della struttura di cui  al  comma  2  del presente articolo, ove istituita, e' composto da:       il vice rettore per la didattica, che lo presiede;       i direttori dei Dipartimenti;       i coordinatori dei collegi dei corsi di studio, di cui all'art. 24;       un rappresentante eletto degli studenti per ognuno dei  collegi dei corsi di studio.     4. Il mandato del presidente dura tre anni ed e' rinnovabile  una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti e'  biennale ed e' rinnovabile una sola volta.     5. I coordinatori dei collegi dei  corsi  di  studio  nell'organo deliberante della struttura non possono in ogni caso superare il  10% dei professori e ricercatori del Politecnico.     6. La struttura di raccordo, ove istituita:       a) formula a senato accademico e consiglio  di  amministrazione proposte sull'evoluzione della offerta formativa;       b) coordina e razionalizza le attivita'  di  progettazione  dei collegi dei corsi di studio secondo criteri  di  assicurazione  della qualita' e di sostenibilita';       c) coordina  e  razionalizza  le  attivita'  didattiche  tra  i Dipartimenti, tenendo conto delle esigenze manifestate dai  corsi  di studio, comprese le attivita' trasversali ai corsi di studio, di alta formazione e sperimentali;       d) promuove e favorisce le iniziative di internazionalizzazione dei corsi di studio;       e) coordina le attivita'  di  orientamento  in  ingresso  e  in uscita;       f) individua  i  criteri  per  la  gestione  complessiva  della attivita' didattiche da parte dei servizi di Ateneo dedicati.     |  
|   |                                Art. 24.                    Organizzazione della didattica 
     1. Il senato accademico identifica per ciascun corso di laurea  e di laurea magistrale, un Dipartimento  di  riferimento,  responsabile per lo svolgimento delle attivita' formative.     2. L'organizzazione e gestione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale e' realizzata tramite collegi dei corsi di  studio. Un collegio dei corsi di studio e'  composto  dai  docenti  impegnati negli insegnamenti previsti in uno o piu' corsi di  laurea  e  laurea magistrale culturalmente omogenei o affini. Fa parte del collegio dei corsi di studio una rappresentanza elettiva degli studenti.     3. I collegi sono individuati dal  senato  accademico  e  operano secondo  le  indicazioni  di  coordinamento  provenienti  dal  senato accademico ovvero  dalla  eventuale  struttura  di  raccordo  di  cui all'art. 23, comma 2.     4. I professori di ruolo e i ricercatori del  collegio  eleggono, su proposta del Dipartimento di riferimento, un  referente  per  ogni corso di laurea e laurea  magistrale.  I  professori  di  ruolo  e  i ricercatori del collegio eleggono un coordinatore, che  lo  presiede, scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato.     5. I referenti e i coordinatori durano in carica tre anni  e  non possono rimanere in carica per piu' di due mandati consecutivi.     6. Le modalita' di elezione e di funzionamento sono  definite  da appositi regolamenti.     |  
|   |                                Art. 25.                 Comitato paritetico per la didattica 
     1.  E'  istituita  una  commissione  paritetica  docenti-studenti denominata comitato paritetico per la didattica con la  finalita'  di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti.     2. Il comitato paritetico  per  la  didattica  e'  competente:  a svolgere attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e  della qualita' della  didattica,  della  organizzazione  didattica  nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti e  di  supporto  al  diritto allo  studio;  a  individuare  indicatori  per  la  valutazione   dei risultati delle stesse.     3. Il comitato paritetico per la didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei  servizi  forniti  agli studenti,  formulando   pareri   ed   eventuali   proposte   per   il miglioramento della didattica, la trasmette al senato  accademico  e, per le parti di loro competenza, ai direttori  dei  Dipartimenti,  ai referenti e ai coordinatori.     4. Il comitato paritetico per la  didattica  e'  composto  da  un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo. Il mandato dei docenti  dura  tre anni ed e' rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale.     5. Il comitato paritetico per la didattica nomina al suo  interno un presidente, scelto tra i docenti, e un vicepresidente  scelto  tra gli studenti.     6. Il comitato paritetico per  la  didattica  nomina  il  garante degli studenti.     |  
|   |                                Art. 26.                          Scuola di dottorato 
     1.  E'  istituita  la  scuola  di  dottorato  con  lo  scopo   di promuovere, organizzare e gestire le attivita' formative relative  ai dottorati di ricerca  e  alle  scuole  di  specializzazione.  Il  suo funzionamento e' definito da apposito regolamento.     2. Sono organi  della  scuola  di  dottorato:  il  consiglio,  il direttore, il comitato esecutivo.       a) Il consiglio ha i seguenti compiti:         individuare i  nominativi  dei  candidati  alla  funzione  di direttore della scuola;         nominare i componenti del comitato esecutivo;         definire le linee programmatiche, anche su base  pluriennale, delle attivita' del dottorato e delle scuole di specializzazione;         coordinare  le  attivita'  didattiche  inerenti  i  corsi  di dottorato e di specializzazione.       b) Il consiglio della scuola e' costituito da:         cinque  professori  universitari  o   ricercatori   a   tempo indeterminato anche esterni al Politecnico, nominati dal  rettore  su designazione del senato accademico, notoriamente qualificati  per  la rilevanza dell'attivita' scientifica;         i coordinatori dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato di  ricerca  con  sede  nei  Dipartimenti,  anche  interateneo,   del Politecnico e i direttori delle scuole di specializzazione;         tre rappresentanti degli iscritti ai corsi  di  dottorato  di ricerca e di  specializzazione  presso  il  Politecnico,  eletti  con modalita' definite dall'apposito regolamento.       c) Il direttore della  scuola  di  dottorato  e'  nominato  dal rettore su indicazione del consiglio della scuola.  Il  mandato  dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.       d) Il direttore rappresenta la scuola di dottorato nel comitato di Ateneo per la ricerca,  trasferimento  tecnologico  e  servizi  al territorio.       e) Il comitato esecutivo e' formato dal direttore della  scuola e da cinque componenti del consiglio tra cui almeno uno  studente  di dottorato  o  di  specializzazione,   individuati   secondo   criteri stabiliti da apposito regolamento e delibera su tutte le materie  per le quali e' stato delegato dal consiglio.     |  
|   |                                Art. 27.               Scuola di master e formazione permanente 
     1. E' istituita la scuola di master e formazione  permanente  con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le  attivita'  relative alla   formazione   professionalizzante   e   permanente.   Il    suo funzionamento e' definito da apposito regolamento.     2. Sono organi della scuola il consiglio e il direttore.     3. Il consiglio ha i seguenti compiti:       indicare al rettore il direttore della scuola;       definire le linee programmatiche, anche  su  base  pluriennale, delle attivita' nell'ambito della  formazione  professionalizzante  e permanente;       proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione l'istituzione e l'attivazione di master, corsi di  perfezionamento  e attivita' per la formazione permanente;       organizzare,  anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e privati, le attivita'  didattiche  inerenti  ai  corsi  attivati  nel proprio ambito.     4. Il consiglio della scuola e' costituito da  un  referente  per ognuno dei Dipartimenti.     5.  Il  direttore  della  scuola  e'  nominato  dal  rettore   su indicazione del consiglio della scuola. il mandato dura tre  anni  ed e' rinnovabile una sola volta.     6. Il direttore rappresenta la scuola nel comitato di Ateneo  per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio.     |  
|   |                                Art. 28.                  Comitato di Ateneo per la ricerca,           trasferimento tecnologico e servizi al territorio 
     1.  Il  comitato  di  Ateneo  per   la   ricerca,   trasferimento tecnologico e servizi  al  territorio  e'  la  struttura  che  svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre  strutture  per  le   attivita'   di   ricerca,   trasferimento tecnologico e servizi al territorio. In particolare:       a) coordina  i  Dipartimenti  nell'attuazione  delle  linee  di indirizzo  individuate  da   senato   accademico   e   consiglio   di amministrazione  nel   campo   della   ricerca,   del   trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;       b) coordina e organizza le attivita' di ricerca,  trasferimento tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le competenze di piu' Dipartimenti;       c) promuove e favorisce le iniziative rivolte  alla  diffusione della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento  tecnologico e alla creazione di impresa;       d)  esprime  al   senato   accademico   e   al   consiglio   di amministrazione proposte  e  pareri  sulla  costituzione,  rinnovo  o soppressione di eventuali laboratori di  ricerca  interdipartimentali temporanei e svolge le attivita' di verifica del loro funzionamento;       e) promuove e organizza le iniziative  per  la  diffusione,  la conservazione  e  la   valorizzazione   del   patrimonio   culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo;       f)  predispone  i  documenti  sintetici  per   il   nucleo   di valutazione  riguardanti  l'attivita'   di   ricerca,   trasferimento tecnologico e di servizio al territorio e l'attivita' della scuola di dottorato e della scuola di master e formazione permanente.     2.  Il  comitato  di  Ateneo  per   la   ricerca,   trasferimento tecnologico e servizi al territorio e' composto da:       il vice rettore per la ricerca, che lo presiede;       il vice rettore per la qualita';       il direttore della scuola di dottorato;       il direttore della scuola di master e formazione permanente;       i direttori di Dipartimento o loro delegati.      |  
|   |                                Art. 29.         Organizzazione dell'attivita' tecnico-amministrativa 
     1. L'attivita' tecnico-amministrativa del Politecnico si  esplica attraverso  strutture  amministrative  e   tecniche,   opportunamente organizzate a vari livelli  in  unita'  organizzative,  che  svolgono funzioni di servizio alla ricerca e  alla  didattica  e  di  supporto amministrativo, gestionale e tecnico.     2. Le unita' organizzative operano  applicando  le  modalita'  di gestione stabilite dal direttore generale, in coerenza con  le  linee strategiche del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei Dipartimenti.     3. Tutte le  strutture  dell'Ateneo  applicano  le  regole  e  le modalita'  di  gestione  amministrativa  individuate  dal   direttore generale e si  avvalgono  del  personale  tecnico-amministrativo  nel rispetto di principi e criteri condivisi con il direttore generale.     |  
|   |                                Art. 30.                         Funzioni dirigenziali 
     1. I dirigenti e i titolari di incarico di  livello  dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del direttore  generale,  i  programmi  deliberati  dagli  organi  di Ateneo.     2. Dispongono dei mezzi e del personale tecnico-amministrativo ad essi attribuiti  ed  esercitano  autonomi  poteri  di  spesa  per  le attivita' e secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale e svolgono i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art.  16  del decreto  legislativo  n.  165/2001  e  successive  modificazioni   ed integrazioni.     3.  Sono  titolari  di  competenze  proprie,  anche   in   ordine all'adozione di atti con rilevanza esterna, e di competenze delegate.     4. Rispondono dei risultati conseguiti in termini  di  efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone  periodicamente  al  direttore generale.     5. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere adottati dal direttore generale per particolari motivi di  necessita' e urgenza, con provvedimento motivato.     |  
|   |                                Art. 31.        Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio 
     1. Il regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina  i criteri e le modalita' della gestione  finanziaria  e  contabile  del Politecnico. Esso e' approvato dal consiglio di  amministrazione,  su proposta  del  direttore  generale,  sentito  il  parere  del  senato accademico, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia.     2. Entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente  all'esercizio  di riferimento, il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, approva il bilancio  unico di previsione annuale e triennale di Ateneo.     3. I Dipartimenti e  le  altre  unita'  organizzative  dotate  di budget  costituiscono  centri  di  responsabilita'  per  la  gestione economica e finanziaria; nell'ambito del bilancio unico di  Ateneo  i centri di  responsabilita'  gestiscono  il  budget  economico  e  gli investimenti di loro pertinenza.     4. Entro il  30  aprile  dell'anno  successivo  all'esercizio  di riferimento, il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, approva il bilancio  unico di esercizio a consuntivo. Il bilancio di esercizio a  consuntivo  e' accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze  contabili  e che contiene considerazioni e proposte sulla gestione.     5. Il Politecnico adotta lo strumento del controllo  di  gestione al fine del  raggiungimento  di  una  approfondita  conoscenza  della struttura dei costi, dei ricavi e  delle  modalita'  d'impiego  delle risorse   economiche,   finanziarie   e   patrimoniali   dell'Ateneo. L'attivita'  di  controllo   di   gestione   si   svolge   sotto   la responsabilita' del direttore generale, che sottopone  periodicamente al consiglio di amministrazione gli esiti di tale attivita'.     6. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle  risorse finanziarie tra i centri di responsabilita', coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello  svolgimento  dei compiti    istituzionali    e    riconoscano    la    capacita'    di autofinanziamento,   salvaguardando    l'esigenza    di    promuovere opportunita' equamente distribuite  nei  diversi  settori.  L'impiego delle risorse e la  relativa  distribuzione  all'interno  dell'Ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza.      |  
|   |                                Art. 32.                              Regolamenti 
     1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le  norme  relative alla organizzazione  generale  del  Politecnico,  alle  modalita'  di elezione degli  organi  di  Ateneo  e  delle  strutture,  nonche'  al funzionamento degli stessi. Il  regolamento  generale  di  Ateneo  e' approvato  dal  senato  accademico,  a   maggioranza   assoluta   dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione,  espresso con analoga maggioranza assoluta.     2. Il regolamento didattico di  Ateneo  disciplina  l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale.  Il  regolamento didattico di Ateneo e' approvato dal senato accademico a  maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole  del  consiglio  di amministrazione espresso con analoga maggioranza assoluta. Gli  altri regolamenti  in  materia  di  didattica  sono  approvati  dal  senato accademico,   previo   parere    favorevole    del    consiglio    di amministrazione.     3. Tutti i regolamenti in materia  di  ricerca  e  i  regolamenti relativi al personale docente, ivi compresi quelli riguardanti la sua selezione o reclutamento, sono approvati dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.     4.  I  regolamenti  dei  Dipartimenti,  redatti  conformemente  a criteri dettati dal senato  accademico  e  deliberati  a  maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, sono  approvati  dal senato, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto dal rettore. Il regolamento, per  i  Dipartimenti interateneo,  sara'  concordato  fra  gli  atenei   nei   limiti   di compatibilita' con le norme regolamentari del Politecnico.     5. Il regolamento di amministrazione e contabilita' e'  approvato dal  consiglio  di  amministrazione  a   maggioranza   assoluta   dei componenti, previo parere del senato accademico, espresso con analoga maggioranza assoluta.     6. Tutti i regolamenti di carattere amministrativo,  contabile  e finanziario sono approvati dal consiglio di amministrazione.     7. Il codice etico di Ateneo e' approvato dal  senato  accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.     8.  Il  Politecnico  adotta  una   carta   della   sostenibilita' ambientale   destinata   a   limitare   l'impatto   del   Politecnico sull'ambiente e sulle risorse naturali nonche' a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.     9. Il Politecnico si dota di  una  regolamentazione  organica  in merito ai beni di  valore  storico-culturale  posseduti  dall'Ateneo, rivolta  a   costituire   un   sistema   museale,   bibliotecario   e archivistico.     |  
|   |                                Art. 33.                     Validita' delle deliberazioni 
     1. Le adunanze degli organi collegiali  sono  valide  quando  sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.     2. Le deliberazioni sono validamente assunte  con  un  numero  di voti favorevoli pari alla meta' piu' uno  dei  presenti  (maggioranza assoluta), salvo i casi in cui  sia  diversamente  disposto.  Nessuno puo' prendere  parte  al  voto  sulle  questioni  che  lo  riguardano personalmente cosi' come regolamentato dal codice etico di Ateneo.     |  
|   |                                Art. 34.                        Pubblicita' dei verbali 
     1.  I  verbali  delle  adunanze  degli  organi   collegiali   del Politecnico sono pubblici e inseriti sul sito  internet  dell'Ateneo, fatta  salva  la  tutela  della  riservatezza  prevista  dalle  norme vigenti.  Del  contenuto  delle  deliberazioni   e'   assicurata   la comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.     |  
|   |                                Art. 35.                     Incompatibilita' e decadenza 
     1. Il mandato di rettore e' esclusivo. L'assunzione di  incarichi remunerati non legati al proprio ruolo istituzionale presso  soggetti esterni   all'Ateneo   da   parte   del   rettore,   e'    sottoposta all'autorizzazione del senato accademico.     2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione non possono:       ricoprire altre cariche accademiche,  fatta  eccezione  per  il rettore  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio   di amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente allo stesso senato  accademico,  qualora  risultino  eletti  a  farne parte;       essere componenti di altri organi  dell'Ateneo  salvo  che  del consiglio di Dipartimento;       rivestire alcun incarico di natura politica per la  durata  del mandato ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del  consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre  universita'  italiane statali, non statali o telematiche;       svolgere   funzioni   inerenti    alla    programmazione,    al finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel Ministero  dell'Istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e nell'ANVUR.     3. La mancata partecipazione continuativa ai  lavori  del  senato accademico o del consiglio di amministrazione  da  parte  di  un  suo componente ne determina la decadenza,  secondo  modalita'  e  termini previsti nel regolamento generale di Ateneo.     |  
|   |                                Art. 36.              Sanzioni per la violazione del codice etico 
     1. Sulle violazioni del codice etico decide il senato accademico, su proposta del rettore.     2.  Le  sanzioni  previste,  nel  rispetto   del   principio   di gradualita', sono:       richiamo scritto;       sospensione  dalla  carica  accademica   o   dall'incarico   di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno;       decadenza  dalla   carica   accademica   o   dall'incarico   di responsabilita' ricoperto;       impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi  di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni.     |  
|   |                                Art. 37.                  Norme per le designazioni elettive 
     1.  Le  designazioni  elettive  previste  dal  presente   statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto vota per non  piu'  di un  terzo,  arrotondato  all'intero  superiore,  dei  nominativi   da designare.     2. Salvo diversa previsione di legge o del presente statuto,  gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati  a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari  alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.     3. Quattro mesi prima della scadenza del mandato  del  rettore  e dei direttori di Dipartimento, le elezioni sono  indette  dal  decano dei professori di prima  fascia  rispettivamente  dell'Ateneo  e  del Dipartimento.  Il  decano  provvede  alla  costituzione  del   seggio elettorale e alla designazione del suo presidente nella persona di un professore di prima o seconda fascia.     4. Il mandato di direttore di  Dipartimento,  di  componente  del senato accademico, del consiglio di amministrazione o del collegio di disciplina, di direttore della scuola di dottorato,  di  coordinatore di dottorato, di  direttore  della  scuola  di  master  e  formazione permanente, di referente di  corso  di  studio,  di  coordinatore  di collegio e ogni incarico accademico elettivo  puo'  essere  rinnovato per una sola volta.     5. I professori di prima e seconda fascia nonche' i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a  tempo  definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche.     6. I professori che assumono la funzione di: rettore, prorettore, componente del senato accademico o del consiglio di  amministrazione, direttore di Dipartimento, componente  del  collegio  di  disciplina, direttore della  scuola  di  dottorato,  coordinatore  di  dottorato, direttore  della  scuola   di   master   e   formazione   permanente, coordinatore di collegio dei corsi di studio, devono avere esercitato l'opzione  di  tempo  pieno  o  avere   presentato   una   preventiva dichiarazione di opzione in tal senso,  da  far  valere  in  caso  di nomina.     7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo  gli  assistenti  del ruolo a esaurimento sono  equiparati  ai  ricercatori  confermati.  I ricercatori non confermati sono equiparati  ai  ricercatori  a  tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24,  della legge n. 240/2010.     8. Il personale a  tempo  determinato  titolare  di  un  rapporto contrattuale che presuppone una  durata  almeno  triennale  partecipa alle  consultazioni  elettive  secondo  le  modalita'  definite   nel regolamento generale di Ateneo.     9. Qualora per la formazione di candidature si prevedano firme  a supporto, il regolamento generale di  Ateneo  indica  sia  un  numero minimo sia un numero massimo delle firme stesse.     10. L'avvio dei mandati dei nuovi organi accademici puo' avvenire non in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico.     |  
|   |                                Art. 38.              Elezione delle rappresentanze studentesche 
     1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un  mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta.     2. L'elettorato attivo per la designazione  delle  rappresentanze studentesche comprende  tutti  gli  studenti  iscritti  ai  corsi  di laurea,  di  laurea  magistrale,  di  dottorato  di  ricerca   e   di specializzazione.     3. L'elettorato passivo e' attribuito agli studenti iscritti  per un numero di volte non superiore alla durata  normale  del  corso  di studi incrementata di uno.     4. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche  non pregiudica la validita' della composizione degli organi.     5. Le norme regolamentari  per  disciplinare  le  elezioni  degli studenti e per garantire la liberta' e la segretezza  del  voto  sono deliberate dal senato  accademico,  sentiti  i  rappresentanti  degli studenti nel consiglio di amministrazione del Politecnico.     6. Alle rappresentanze studentesche e' assicurata la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai  dati  necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.     |  
|   |                                Art. 39.                            Anno accademico 
     1.  Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  per  soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico  ha inizio il primo di ottobre.     2. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce  le  cadenze  dei rinnovi degli organi.     |  
|   |                                Art. 40.                         Modifiche di statuto 
     1.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  dal   senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e previo parere  favorevole,  espresso  con  analoga maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione.     2. Le modifiche possono essere proposte dal rettore o  da  almeno 1/3  dei  componenti  del  senato  accademico  o  del  consiglio   di amministrazione. Proposte di modifica dello statuto possono  altresi' essere sottoposte al senato accademico a firma di almeno il  15%  del personale strutturato dell'Ateneo. Il senato accademico  deve  essere convocato per esprimersi in merito entro novanta giorni.     3. Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le norme vigenti.     |  
|   |                                Art. 41.               Riforme statutarie di speciale rilevanza 
     1. Le riforme statutarie  organiche  e  le  modifiche  statutarie relative alla composizione  e  ai  compiti  dei  seguenti  organi  di Ateneo: rettore, senato accademico e consiglio di amministrazione  di cui al Titolo II del presente  statuto,  sono  approvate  dal  senato accademico a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo  parere favorevole, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta,  del consiglio  di  amministrazione  e  previa  consultazione  dell'Ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:       i professori di ruolo e i  ricercatori  confermati,  nonche'  i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b), del comma  3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;       i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei  titolari di assegno di ricerca in  seno  agli  organi  e  alle  strutture  del Politecnico;       i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera  a),  del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010;       il personale tecnico-amministrativo.     Per le ultime tre componenti il voto espresso e'  pesato  con  le stesse  modalita'  utilizzate  per  le  elezioni  del  rettore.   Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono  equiparati  ai  ricercatori confermati.  I  ricercatori  non  confermati   sono   equiparati   ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma  3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010. Il referendum e' preceduto  da una conferenza di Ateneo  aperta  a  tutto  il  personale,  volta  ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.     2. Il referendum  e'  valido  se  si  raggiunge  una  percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.     3. Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte  con una maggioranza qualificata superiore al  40%  dei  voti  equivalenti esprimibili. Dopo due votazioni non valide, le  modifiche  statutarie di cui al presente articolo  tornano  ad  essere  di  competenza  del senato accademico e del consiglio di amministrazione con la procedura definita all'art. 40.     |  
|   |                                Art. 42.                           Norme transitorie 
     1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente statuto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei  nuovi organi statutari.     2. Il senato in carica al  momento  dell'entrata  in  vigore  del presente statuto espleta il proprio mandato. Qualora il senato sia in carica da meno di meta' della durata del mandato, la sua composizione viene modificata conformemente al presente statuto.     |  
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