| Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 30 maggio 2019 |  
| Individuazione dei prezzi unitari  massimi  di  ulteriori  produzioni agricole e costi di smaltimento delle carcasse  animali,  applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato  e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019  -  Secondo elenco. Rettifica di codifiche  e  di  prezzi  di  talune  produzioni presenti nei decreti relativi alle annualita' precedenti.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio»;   Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);   Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;   Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020 (2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la gestione dei rischi e delle crisi;   Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n. 1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n. 652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo vegetale;   Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n. 1305/2013,  cosi'  come  modificato  dal  suddetto  regolamento  (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza ambientale;   Considerato il programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9  ottobre 2018,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze ambientali»;   Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il mercato agricolo alimentare);   Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi assicurativi;   Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto legislativo 29 marzo 2004,  recante  le  modalita'  per  stabilire  i prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con polizze agevolate;   Considerato il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2015,  n.  59,  relativo  alla semplificazione della  gestione  della  PAC  2014-2020  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  il  capo   III riguardante la gestione del rischio;   Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e  successive  modificazioni  ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2 del programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi stabiliti dal presente decreto;   Vista  la  legge  9  agosto  2018,  n.  97,  di  conversione,   con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ai sensi  del quale il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali assume  la  denominazione:  «Ministero   delle   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo»;   Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  di  modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali»,  per  l'adeguamento  dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;   Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23 dicembre 2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla  rilevazione  dei  prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;   Visto il decreto  ministeriale  10  marzo  2015,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, n.  140,  con  il  quale  sono stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi», utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2015;   Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2016,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016,  n.  86,  con  il  quale  sono stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi», utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno 2016;   Visto il decreto  ministeriale  28  marzo  2017,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2017, n.  111,  con  il  quale  sono stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi», utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno 2017;   Visto il decreto  ministeriale  6  luglio  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2018, n.  195,  con  il  quale  sono stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi», utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno 2018;   Visto il decreto ministeriale 29  ottobre  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2018, n. 295, con  il  quale  sono state  modificate  le  codifiche  di  talune  produzioni  zootecniche applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato agevolato e per l'adesione ai fondi  di  mutualizzazione  degli  anni 2016, 2017 e 2018;   Visto il decreto ministeriale 21  gennaio  2019,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 87, con il quale  e'  stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;   Preso atto dei prezzi medi di  mercato  delle  produzioni  agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2016 al 2018 ai sensi  dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, trasmessi con  nota  n.  21338 dell'8 maggio 2019;   Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019,  n.  2775,  registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2019, reg. n.  245,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2019, n. 97, con il quale sono stabiliti i prezzi unitari massimi  di  alcune  produzioni  agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento  delle  carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei  valori  assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione nell'anno 2019;   Esaminata  la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione   italiana allevatori) del 19 aprile 2019, di  integrazione  dei  costi  per  lo smaltimento delle carcasse scarti d'incubatoio degli  avicoli  (gusci ed embrioni), derivanti dalle  nuove  convenzioni  stipulate  con  le ditte autorizzate;   Ritenuto, per l'anno 2019, di parametrare gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili  e  dei  valori  ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi dei singoli prodotti trasmessi dall'ISMEA, per le produzioni vegetali e zootecniche, e ai costi per lo smaltimento delle  carcasse  animali comunicati dall'AIA, per gli scarti d'incubatoio degli avicoli (gusci ed embrioni), ad eccezione dei costi validi per la  Regione  Piemonte in quanto gia'  presenti  nel  precedente  elenco  approvato  con  il succitato decreto ministeriale 12 marzo 2019;   Visto il  decreto  dell'Autorita'  di  gestione  del  PSRN  del  22 novembre 2017, n. 29966, con il quale e' stata definita la  procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;   Preso atto, inoltre, delle rettifiche ai summenzionati  decreti  di individuazione dei prezzi unitari massimi  relativi  alle  annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicate dall'ISMEA  con  la  citata  nota dell'8 maggio 2019;   Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla rettifica e integrazione dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi relativi  ai prodotti «Uva da vino DOP - Colli Cimini bianco e rosso» e «Vivai  di piante ornamentali sotto serra - Camelia e Azalea  rododendro  simsi» per le annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018;   Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 9 maggio 2019, prot. 20544;   Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;   Ritenuto necessario approvare un secondo elenco di  prezzi  unitari massimi  riguardante  ulteriori  produzioni  agricole  e   costi   di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1       Rettifiche ai decreti relativi alle annualita' precedenti 
   1. I dati relativi alla codifica dei prodotti «Uva da  vino  DOP  - Colli Cimini bianco e rosso» e  ai  prezzi  dei  prodotti  «Vivai  di piante ornamentali sotto serra - Camelia e Azalea  rododendro  simsi» di cui ai decreti 10 marzo 2015, 7 marzo 2016,  28  marzo  2017  e  6 luglio 2018 citati in premessa, sono rettificati cosi' come riportato nell'allegato 1 al presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
  Rettifica dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi                 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2 
               Prezzi massimi dei prodotti assicurabili                   con polizze agevolate - Anno 2019               Parte di provvedimento in formato grafico       Tabella convenzioni prezzi smaltimento carcasse animali               Parte di provvedimento in formato grafico    |  
|   |                                 Art. 2   Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili   con   polizze  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno  2019 
   1.  I  prezzi  unitari  massimi  di  ulteriori  prodotti   agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno 2019, sono riportati nell'allegato 2 al presente decreto.   2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.   3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162  e  successive modificazioni ed integrazioni, e nel piano assicurativo  individuale, o  nel  piano  di  mutualizzazione  individuale,  e   devono   essere riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.   4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando, fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.   5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'Organismo   di controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte dell'autorita' competente.     |  
|   |                                 Art. 3                      Modalita' di determinazione                  di ulteriori prezzi unitari massimi 
   1. Nel termine di giorni quindici dalla data di  pubblicazione  del presente decreto nel sito  internet  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i soggetti  interessati alla stipula delle  polizze  agevolate  possono  segnalare  eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari  massimi  di  produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate  nell'elenco di cui all'allegato 2.   2. La segnalazione deve avvenire  inviando  apposita  comunicazione all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it   3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei  dati  conoscitivi  di  mercato  e  del  parere  tecnico dell'ISMEA. I relativi prezzi  unitari  massimi  applicabili  per  la determinazione dei valori assicurabili al  mercato  agevolato  o  per l'adesione ai fondi di  mutualizzazione,  per  l'anno  2019,  saranno determinati entro trenta giorni a decorrere dal  termine  di  cui  al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.   Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle  politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it). 
     Roma, 30 maggio 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 774     |  
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