| Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 |  
| Modifiche al codice penale, al codice di  procedura  penale  e  altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
               Obbligo di riferire la notizia del reato 
   1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale,  dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da  1)  a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,  609-quater, 609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo codice penale, ».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti. 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  347  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -          1. Acquisita la notizia di reato, la  polizia  giudiziaria,          senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico   ministero,   per          iscritto, gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri          elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la          relativa documentazione.               2.  Comunica,  inoltre,   quando   e'   possibile,   le          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono          svolte le indagini, della persona offesa e  di  coloro  che          siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per  la          ricostruzione dei fatti.               2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'          prevista l'assistenza del difensore della persona  nei  cui          confronti vengono  svolte  le  indagini,  la  comunicazione          della notizia di reato e' trasmessa  al  piu'  tardi  entro          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le          disposizioni di legge che prevedono termini particolari.               3.  Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti   indicati          nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del          presente codice,  o  di  uno  dei  delitti  previsti  dagli          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo          comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso,  quando          sussistono  ragioni  di  urgenza,  la  comunicazione  della          notizia di reato e'  data  immediatamente  anche  in  forma          orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza  ritardo          quella scritta  con  le  indicazioni  e  la  documentazione          previste dai commi 1 e 2.               4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria  indica          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».   |  
|   |                                 Art. 2 
                      Assunzione di informazioni 
   1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del  codice  di  procedura penale e' aggiunto il seguente:   «1-ter. Quando si procede per i  delitti  previsti  dagli  articoli 572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies   e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e  583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai  sensi  degli  articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e secondo comma, del medesimo  codice,  il  pubblico  ministero  assume informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia, querela o istanza, entro il termine  di  tre  giorni  dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di  anni  diciotto  o  della  riservatezza  delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  362  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art.  362  (Assunzione  di  informazioni).  -  1.   Il          pubblico ministero assume informazioni  dalle  persone  che          possono riferire circostanze utili ai fini delle  indagini.          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande          formulate  e  sulle  risposte   date.   Si   applicano   le          disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,  199,  200,          201, 202 e 203.               1-bis. Nei procedimenti per i delitti di  cui  all'art.          351,  comma  1-ter,  il  pubblico  ministero,  quando  deve          assumere  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale          dell'ausilio di un esperto in psicologia o  in  psichiatria          infantile. Allo stesso modo provvede quando  deve  assumere          sommarie  informazioni  da  una   persona   offesa,   anche          maggiorenne, in condizione di  particolare  vulnerabilita'.          In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente          vulnerabile,  in  occasione  della  richiesta  di  sommarie          informazioni, non abbia contatti con la persona  sottoposta          ad indagini  e  non  sia  chiamata  piu'  volte  a  rendere          sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita'  per  le          indagini.               1-ter. Quando si procede per i delitti  previsti  dagli          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,          609-octies  e  612-bis  del  codice  penale,  ovvero  dagli          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo          comma, del medesimo codice, il  pubblico  ministero  assume          informazioni dalla persona offesa e da  chi  ha  presentato          denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni          dall'iscrizione  della  notizia   di   reato,   salvo   che          sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori  di          anni diciotto o della riservatezza  delle  indagini,  anche          nell'interesse della persona offesa.».   |  
|   |                                 Art. 3 
                     Atti diretti e atti delegati 
   1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:   «2-bis. Se si tratta di uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e  612-ter  del  codice  penale,  ovvero   dagli   articoli   582   e 583-quinquies del codice penale  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi degli articoli 576, primo comma, numeri  2,  5,  5.1,  e  577,  primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo  codice,  la  polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli  atti  delegati dal pubblico ministero.   2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria  pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste  dall'articolo 357».  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  370  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art. 370 (Atti diretti  e  atti  delegati).  -  1.  Il          pubblico ministero compie personalmente ogni  attivita'  di          indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria  per  il          compimento   di   attivita'   di   indagine   e   di   atti          specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori  ed          i  confronti  cui  partecipi  la  persona  sottoposta  alle          indagini  che  si  trovi  in   stato   di   liberta',   con          l'assistenza necessaria del difensore.               2. Quando procede a  norma  del  comma  1,  la  polizia          giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365          e 373.               2-bis. Se si tratta di uno dei delitti  previsti  dagli          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,          numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e  secondo          comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria  procede          senza  ritardo  al  compimento  degli  atti  delegati   dal          pubblico ministero.               2-ter. Nei casi di  cui  al  comma  2-bis,  la  polizia          giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del  pubblico          ministero la documentazione dell'attivita'  nelle  forme  e          con le modalita' previste dall'art. 357.               3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di          altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga          di  procedere  personalmente,  puo'  delegare,  secondo  la          rispettiva competenza per materia,  il  pubblico  ministero          presso il tribunale del luogo.               4. Quando ricorrono ragioni di urgenza  o  altri  gravi          motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma  3          ha facolta' di procedere di propria iniziativa  anche  agli          atti  che   a   seguito   dello   svolgimento   di   quelli          specificamente delegati appaiono necessari  ai  fini  delle          indagini.».   |  
|   |                                 Art. 4   Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale  in  materia  di  violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare  e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa 
   1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:   «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai  luoghi  frequentati dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi  legalmente  sottoposto, violi gli obblighi  o  i  divieti  derivanti  dal  provvedimento  che applica le misure cautelari di cui agli articoli  282-bis  e  282-ter del codice di procedura penale  o  dall'ordine  di  cui  all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».     |  
|   |                                 Art. 5 
                 Formazione degli operatori di polizia 
   1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei  carabinieri  e  il  Corpo  di Polizia  penitenziaria  attivano  presso  i  rispettivi  istituti  di formazione  specifici  corsi  destinati  al  personale  che  esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in  relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento  penitenziario  delle  persone per essi condannate. La frequenza dei corsi e'  obbligatoria  per  il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.   2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri  per  la  pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.     |  
|   |                                 Art. 6   Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione                       condizionale della pena 
   1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e' inserito il seguente:   «Nei casi di condanna per i  delitti  di  cui  agli  articoli  572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e  612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate  ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,  5  e  5.1,  e  577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la  sospensione  condizionale della pena e' comunque subordinata alla  partecipazione  a  specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che  si  occupano  di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».   2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai  corsi  di  recupero  di  cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato  comma 1, sono a carico del condannato.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta il testo dell'art. 165 del codice  penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 165 (Obblighi del condannato). -  La  sospensione          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal          giudice nella sentenza di condanna.               La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti          nel comma precedente.               La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata          concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.               Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a          titolo  di  riparazione  pecuniaria  ai   sensi   dell'art.          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore          eventuale risarcimento del danno.                Nei casi  di  condanna  per  i  delitti  di  cui  agli          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,          609-octies  e  612-bis,  nonche'  agli   articoli   582   e          583-quinquies  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi   degli          articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,  primo          comma,  numero  1,  e   secondo   comma,   la   sospensione          condizionale  della  pena  e'  comunque  subordinata   alla          partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti          o associazioni che si occupano di  prevenzione,  assistenza          psicologica  e  recupero  di  soggetti  condannati  per   i          medesimi reati.               Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro          il quale gli obblighi devono essere adempiuti.               Nel caso di condanna per il  reato  previsto  dall'art.          624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque          subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto  per          il risarcimento del danno alla persona offesa.».   |  
|   |                                 Art. 7   Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale  in  materia  di                costrizione o induzione al matrimonio 
   1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:   «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). -  Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.   La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque,   approfittando   delle condizioni  di  vulnerabilita'  o  di  inferiorita'  psichica  o   di necessita' di una  persona,  con  abuso  delle  relazioni  familiari, domestiche, lavorative o  dell'autorita'  derivante  dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.   La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.   La pena e' da due a sette  anni  di  reclusione  se  i  fatti  sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando  il fatto e' commesso all'estero da cittadino  italiano  o  da  straniero residente in Italia ovvero  in  danno  di  cittadino  italiano  o  di straniero residente in Italia».     |  
|   |                                 Art. 8   Modifica all'articolo 11 della  legge  11  gennaio  2018,  n.  4,  in  materia di misure in favore degli orfani per  crimini  domestici  e  delle famiglie affidatarie 
   1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2,  comma  6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  di  5 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  7  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su  tale incremento:     a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli orfani per crimini domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni  della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale  somma sia destinato agli interventi in favore dei minori  e  che  la  quota restante,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  sia  destinata   agli interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non autosufficienti;     b) una quota pari a 3 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  a  5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020  e'  destinata,  in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e  di  aiuto  economico  in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione».   2. Alla copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni  di  euro  per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.  
           Note all'art. 8: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  11          gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile,  al  codice          penale, al codice di procedura penale e altre  disposizioni          in  favore  degli  orfani  per  crimini  domestici),   come          modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 11 (Fondo di rotazione per la  solidarieta'  alle          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti          nonche'  agli  orfani  per  crimini  domestici).  -  1.  La          dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies,  del          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  come          modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122,          e' incrementata di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli          anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di          7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per  le          seguenti finalita' a valere su tale incremento:                 a) una quota  pari  a  2  milioni  di  euro  annui  a          decorrere dall'anno 2017  e'  destinata  all'erogazione  di          borse  di  studio  in  favore  degli  orfani  per   crimini          domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento,          di formazione e di sostegno per l'inserimento dei  medesimi          nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della          presente legge, assicurando che almeno il 70 per  cento  di          tale somma sia destinato  agli  interventi  in  favore  dei          minori  e  che  la  quota  restante,  ove  ne  ricorrano  i          presupposti, sia destinata agli interventi  in  favore  dei          soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;                 b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019          e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020  e'          destinata, in attuazione di quanto  disposto  dall'art.  5,          comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.  184,  a  misure  di          sostegno e di aiuto  economico  in  favore  delle  famiglie          affidatarie,  secondo  criteri  di  equita'   fissati   con          apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della          presente disposizione.               2. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  con  il          Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro  e  delle          politiche sociali  e  con  il  Ministro  della  salute,  da          emanare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore          della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le          modalita' per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma          1 e  per  l'accesso  agli  interventi  mediante  le  stesse          finanziati. Lo schema del regolamento di  cui  al  presente          comma, corredato di relazione tecnica,  e'  trasmesso  alle          Camere per  il  parere  delle  Commissioni  competenti  per          materia e per i profili di carattere finanziario.               3.   All'onere   complessivamente   risultante    dalle          disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2,          nonche' di cui al comma 1 del  presente  articolo,  pari  a          2.074.000  euro,  si   provvede   mediante   corrispondente          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,          quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2017,          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a          10.000   euro   annui   a   decorrere    dall'anno    2017,          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.  Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di          bilancio.               4. Il Fondo  di  rotazione  per  la  solidarieta'  alle          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,   delle   richieste          estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali  violenti          assume la denominazione  di  «Fondo  di  rotazione  per  la          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle          richieste estorsive, dell'usura e  dei  reati  intenzionali          violenti nonche' agli orfani per crimini domestici.».   |  
|   |                                 Art. 9   Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale,  nonche'  al codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
   1. All'articolo 61, numero  11-quinquies,  del  codice  penale,  le parole: «, contro la liberta' personale nonche' del  delitto  di  cui all'articolo 572,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  contro  la liberta' personale,».   2. All'articolo 572 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;     b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:     «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso  in presenza o  in  danno  di  persona  minore,  di  donna  in  stato  di gravidanza o di  persona  con  disabilita'  come  definita  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  ovvero  se  il fatto e' commesso con armi»;     c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:     «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di  cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».   3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  un anno a sei anni e sei mesi».   4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle  leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di  cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».   5.  All'articolo  8,  comma  5,  del  codice  di  cui  al   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole  da:  «di  cui»  fino alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma  1,  lettera  i-ter),  il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».  
           Note all'art. 9: 
               -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   61,   numero          11-quinquies, del  codice  penale,  come  modificato  dalla          legge qui pubblicata:               «11-quinquies. l'avere, nei delitti non colposi  contro          la vita e l'incolumita' individuale e  contro  la  liberta'          personale, commesso il fatto in presenza o in danno  di  un          minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato          di gravidanza;».               - Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art.   572 (Maltrattamenti    contro    familiari    e          conviventi).  -   Chiunque,   fuori   dei   casi   indicati          nell'articolo  precedente,  maltratta  una  persona   della          famiglia o comunque convivente, o  una  persona  sottoposta          alla  sua  autorita'  o  a  lui  affidata  per  ragioni  di          educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,  o  per          l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito  con          la reclusione da tre a sette anni.               La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'          commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna          in stato di gravidanza o di persona  con  disabilita'  come          definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,          n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.               Se dal fatto deriva una  lesione  personale  grave,  si          applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne  deriva          una lesione gravissima, la reclusione da sette  a  quindici          anni; se ne deriva la morte,  la  reclusione  da  dodici  a          ventiquattro anni.                Il  minore   di   anni   diciotto   che   assiste   ai          maltrattamenti di cui al  presente  articolo  si  considera          persona offesa dal reato.».               - Si riporta il testo  dell'art.  612-bis,  del  codice          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il  fatto          costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione          da un anno a sei anni e sei  mesi  chiunque,  con  condotte          reiterate, minaccia o molesta taluno in modo  da  cagionare          un perdurante e grave stato di ansia o di paura  ovvero  da          ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di          un prossimo congiunto o di persona al  medesimo  legata  da          relazione affettiva ovvero  da  costringere  lo  stesso  ad          alterare le proprie abitudini di vita.               La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  dal          coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o          e' stata legata da relazione affettiva alla persona  offesa          ovvero  se  il  fatto  e'  commesso  attraverso   strumenti          informatici o telematici.               La pena e' aumentata fino alla meta'  se  il  fatto  e'          commesso a danno di un minore, di una  donna  in  stato  di          gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.          3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da          persona travisata.               Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il          termine per la proposizione della querela e' di  sei  mesi.          La  remissione   della   querela   puo'   essere   soltanto          processuale. La querela  e'  comunque  irrevocabile  se  il          fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi          di cui all'art. 612, secondo  comma.  Si  procede  tuttavia          d'ufficio se il fatto  e'  commesso  nei  confronti  di  un          minore o di una persona con disabilita' di cui  all'art.  3          della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nonche'  quando  il          fatto e' connesso con altro delitto per il  quale  si  deve          procedere d'ufficio.».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.          136), come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 4 (Soggetti destinatari). -  1.  I  provvedimenti          previsti dal presente capo si applicano:                 a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di          cui all'art. 416-bis c.p.;                 b) ai soggetti indiziati di uno  dei  reati  previsti          dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di  procedura  penale          ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies,  comma  1,          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  o  del          delitto di cui all'art. 418 del codice penale;                 c) ai soggetti di cui all'art. 1;                 d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art.          51, comma 3-quater, del codice  di  procedura  penale  e  a          coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,  pongano  in          essere atti preparatori, obiettivamente  rilevanti,  ovvero          esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento  dello  Stato,          con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del          titolo VI del libro II del codice penale o  dagli  articoli          284, 285, 286, 306,  438,  439,  605  e  630  dello  stesso          codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di          terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte  ad          un  conflitto  in   territorio   estero   a   sostegno   di          un'organizzazione che persegue le  finalita'  terroristiche          di cui all'art. 270-sexies del codice penale;                 e) a coloro che abbiano fatto parte  di  associazioni          politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.          645, e nei confronti dei  quali  debba  ritenersi,  per  il          comportamento successivo, che  continuino  a  svolgere  una          attivita' analoga a quella precedente;                 f)  a   coloro   che   compiano   atti   preparatori,          obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  alla          ricostituzione del partito fascista ai  sensi  dell'art.  1          della  legge  n.  645  del   1952,   in   particolare   con          l'esaltazione o la pratica della violenza;                 g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed          f), siano stati condannati per  uno  dei  delitti  previsti          nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli  articoli  8  e          seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e  successive          modificazioni,  quando  debba  ritenersi,   per   il   loro          comportamento successivo, che siano proclivi  a  commettere          un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera          d);                 h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei          reati indicati nelle lettere  precedenti.  E'  finanziatore          colui il quale fornisce  somme  di  denaro  o  altri  beni,          conoscendo lo scopo cui sono destinati;                 i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o          persone che hanno preso parte attiva,  in  piu'  occasioni,          alle manifestazioni di violenza di  cui  all'art.  6  della          legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle  persone  che,          per il loro comportamento,  debba  ritenersi,  anche  sulla          base della partecipazione in piu' occasioni  alle  medesime          manifestazioni, ovvero  della  reiterata  applicazione  nei          loro confronti del divieto previsto dallo stesso  articolo,          che sono dediti alla commissione di reati  che  mettono  in          pericolo  l'ordine  e   la   sicurezza   pubblica,   ovvero          l'incolumita' delle persone in occasione o  a  causa  dello          svolgimento di manifestazioni sportive;                 i-bis) ai  soggetti  indiziati  del  delitto  di  cui          all'art. 640-bis o del delitto  di  cui  all'art.  416  del          codice penale, finalizzato alla commissione di  taluno  dei          delitti  di  cui  agli  articoli  314,  primo  comma,  316,          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,          321, 322 e 322-bis del medesimo codice;                 i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui  agli          articoli 572 e 612-bis del codice penale.».               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, del  citato          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come          modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art.  8 (Decisione).  -  1.   Il   provvedimento   del          tribunale stabilisce la durata della misura di  prevenzione          che non puo' essere inferiore ad un anno  ne'  superiore  a          cinque.               2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di  una          delle  misure  di  prevenzione  di  cui  all'art.  6,   nel          provvedimento  sono  determinate  le  prescrizioni  che  la          persona sottoposta a tale misura deve osservare.               3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella          della sorveglianza speciale  di  pubblica  sicurezza  e  si          tratti di persona indiziata di vivere con  il  provento  di          reati, il tribunale prescrive di darsi,  entro  un  congruo          termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare  la  propria          dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'          di  pubblica  sicurezza  e  di  non  allontanarsene   senza          preventivo avviso all'autorita' medesima.               4. In ogni caso, prescrive di  vivere  onestamente,  di          rispettare le leggi, e di  non  allontanarsi  dalla  dimora          senza preventivo avviso all'autorita'  locale  di  pubblica          sicurezza;   prescrive,   altresi',   di   non   associarsi          abitualmente alle persone che hanno subito condanne e  sono          sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,  di  non          accedere agli esercizi pubblici e  ai  locali  di  pubblico          trattenimento, anche in determinate fasce  orarie,  di  non          rincasare la sera piu' tardi e di  non  uscire  la  mattina          piu' presto di una data ora e senza  comprovata  necessita'          e,  comunque,  senza   averne   data   tempestiva   notizia          all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere          e  non  portare  armi,  di  non  partecipare  a   pubbliche          riunioni.               5. Inoltre, puo'  imporre  tutte  le  prescrizioni  che          ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa          sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in  uno          o piu'  comuni  o  in  una  o  piu'  regioni,  ovvero,  con          riferimento ai soggetti di cui agli articoli  1,  comma  1,          lettera c), e 4, comma 1, lettera  i-ter),  il  divieto  di          avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati  abitualmente          dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori.               6. Qualora sia  applicata  la  misura  dell'obbligo  di          soggiorno nel comune di residenza o di  dimora  abituale  o          del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:                 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza          preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;                 2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza          preposta alla sorveglianza nei giorni indicati  ed  a  ogni          chiamata di essa.               7. Alle persone di cui al comma  6  e'  consegnata  una          carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni          richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.               8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore  della          Repubblica, al procuratore  generale  presso  la  Corte  di          appello ed all'interessato e al suo difensore.».   |  
|   |                                 Art. 10   Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale  in  materia  di  diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 
   1. Dopo  l'articolo  612-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il seguente:   «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). - Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna,  cede, pubblica  o  diffonde  immagini  o  video  a  contenuto  sessualmente esplicito, destinati a rimanere  privati,  senza  il  consenso  delle persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.   La stessa pena  si  applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o  comunque acquisito le immagini o i video di cui  al  primo  comma,  li  invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso  delle  persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.   La pena e' aumentata se i fatti sono commessi  dal  coniuge,  anche separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da relazione affettiva alla  persona  offesa  ovvero  se  i  fatti  sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.   La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  se  i  fatti  sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorita'  fisica  o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.   Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei  mesi.  La  remissione  della querela  puo'  essere  soltanto  processuale.  Si  procede   tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».     |  
|   |                                 Art. 11 
             Modifiche all'articolo 577 del codice penale 
   1. All'articolo 577 del codice penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:     a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o  il  discendente» sono  inserite  le  seguenti:  «anche  per  effetto  di  adozione  di minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al  colpevole  da relazione  affettiva  e  con  esso   stabilmente   convivente»   sono sostituite  dalle  seguenti:  «o  contro   la   persona   stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;     b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra  parte  dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la  persona  legata al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione  affettiva,  ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le  seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,»;     c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:     «Le circostanze attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con  le  circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo  comma,  non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».  
           Note all'art. 11: 
               - Si riporta il testo dell'art. 577 del codice  penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).  -          Si applica la pena dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto          dall'art. 575 e' commesso:               1. contro  l'ascendente  o  il  discendente  anche  per          effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche          legalmente  separato,  contro  l'altra  parte   dell'unione          civile o contro la persona stabilmente  convivente  con  il          colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;               2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro          mezzo insidioso;               3. con premeditazione;               4. col concorso di taluna  delle  circostanze  indicate          nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.               La pena e' della reclusione da  ventiquattro  a  trenta          anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato,          l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,  la  persona          legata al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione          affettiva,  ove  cessate,  il  fratello   o   la   sorella,          l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo  VIII          del libro primo del codice civile,  il  padre  o  la  madre          adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea          retta.               Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste          dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti  con          le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero  1,          e al secondo comma, non possono essere ritenute  prevalenti          rispetto a queste.».   |  
|   |                                 Art. 12   Modifiche al codice penale in materia  di  deformazione  dell'aspetto  della  persona  mediante  lesioni  permanenti  al   viso,   nonche'  modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 
   1. Dopo l'articolo 583-quater del  codice  penale  e'  inserito  il seguente:   «Art.  583-quinquies  (Deformazione  dell'aspetto   della   persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque  cagiona  ad  alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o  lo  sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.       La condanna ovvero l'applicazione della  pena  su  richiesta  delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi  ufficio   attinente   alla   tutela,   alla   curatela   e all'amministrazione di sostegno».   2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».   3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero  4 e' abrogato.   4. All'articolo 585,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».   5. All'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui  agli articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;     b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i  delitti  di  cui agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».  
           Note all'art. 12: 
               - Si riporta il testo dell'art. 576 del codice  penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 576 (Circostanze  aggravanti.  Ergastolo).  -  Si          applica  la  pena  dell'ergastolo  se  il  fatto  preveduto          dall'articolo precedente e' commesso:                 1. col concorso di taluna delle circostanze  indicate          nel n. 2 dell'art. 61;                 2.  contro  l'ascendente  o  il  discendente,  quando          concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4          dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico  o  un          altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;                 3. dal latitante,  per  sottrarsi  all'arresto,  alla          cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi  i  mezzi          di sussistenza durante la latitanza;                 4.  dall'associato  per  delinquere,  per   sottrarsi          all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;                 5. in  occasione  della  commissione  di  taluno  dei          delitti  previsti  dagli   articoli   572,   583-quinquies,          600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;                 5.1.  dall'autore  del  delitto  previsto   dall'art.          612-bis nei confronti della persona offesa;                 5-bis.  contro  un  ufficiale  o  agente  di  polizia          giudiziaria, ovvero  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica          sicurezza,  nell'atto  o  a  causa  dell'adempimento  delle          funzioni o del servizio.               E' latitante, agli effetti della legge penale,  chi  si          trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».               - Si riporta il testo dell'art. 583 del codice  penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art.  583 (Circostanze  aggravanti).  -   La   lesione          personale e' grave e si applica  la  reclusione  da  tre  a          sette anni:                 1. se dal fatto deriva  una  malattia  che  metta  in          pericolo la vita della persona offesa, ovvero una  malattia          o un'incapacita' di attendere  alle  ordinarie  occupazioni          per un tempo superiore ai quaranta giorni;                 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente  di          un senso o di un organo;                 3.               La lesione personale e' gravissima,  e  si  applica  la          reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:                 1.   una   malattia   certamente   o    probabilmente          insanabile;                 2. la perdita di un senso;                 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda          l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo          o della capacita' di procreare,  ovvero  una  permanente  e          grave difficolta' della favella;                 4. (abrogato).                 5.».               - Si riporta il testo dell'art. 585 del codice  penale,          come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art.  585 (Circostanze  aggravanti).    -   Nei   casi          previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis , 583-quinquies e          584, la pena e'  aumentata  da  un  terzo  alla  meta',  se          concorre  alcuna  delle  circostanze  aggravanti   previste          dall'art. 576, ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre          alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577,          ovvero se il fatto e' commesso  con  armi  o  con  sostanze          corrosive, ovvero da persona travisata o  da  piu'  persone          riunite.               Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:                 1.  quelle  da  sparo  e  tutte  le  altre   la   cui          destinazione naturale e' l'offesa alla persona;                 2. tutti gli strumenti atti ad offendere,  dei  quali          e' dalla legge vietato il porto in  modo  assoluto,  ovvero          senza giustificato motivo.               Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas          asfissianti o accecanti.               - Si riporta il testo dell'art. 4-bis  della  legge  26          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della          liberta') cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 4-bis (Divieto  di  concessione  dei  benefici  e          accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per          taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,          i permessi premio e le misure alternative  alla  detenzione          previste dal capo VI, esclusa  la  liberazione  anticipata,          possono essere concessi  ai  detenuti  e  internati  per  i          seguenti delitti solo nei  casi  in  cui  tali  detenuti  e          internati collaborino con la giustizia  a  norma  dell'art.          58-ter della presente legge o a  norma  dell'art.  323-bis,          secondo comma, del  codice  penale:  delitti  commessi  per          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   o   di          eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di          atti di violenza, delitti di cui agli articoli  314,  primo          comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,  primo          comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice          penale,  delitti  commessi  avvalendosi  delle   condizioni          previste dallo stesso articolo ovvero al fine di  agevolare          l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di          cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo          e secondo comma, 601, 602,  609-octies  e  630  del  codice          penale, all'art. 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive          modificazioni, all'art. 291-quater del  testo  unico  delle          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.          43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della          Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Sono  fatte  salve  le          disposizioni  degli  articoli  16-nonies   e   17-bis   del          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,   e          successive modificazioni.               1-bis. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere          concessi ai detenuti o internati per uno  dei  delitti  ivi          previsti, purche' siano stati acquisiti  elementi  tali  da          escludere l'attualita' di collegamenti con la  criminalita'          organizzata, terroristica o eversiva, altresi' nei casi  in          cui  la  limitata  partecipazione   al   fatto   criminoso,          accertata nella sentenza di  condanna,  ovvero  l'integrale          accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con          sentenza   irrevocabile,   rendono   comunque   impossibile          un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei  casi          in cui,  anche  se  la  collaborazione  che  viene  offerta          risulti  oggettivamente  irrilevante,  nei  confronti   dei          medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle          circostanze attenuanti previste dall'art.  62,  numero  6),          anche qualora il risarcimento del danno sia  avvenuto  dopo          la sentenza di condanna,  dall'art.  114  ovvero  dall'art.          116, secondo comma, del codice penale.               1-ter. I benefici di cui  al  comma  1  possono  essere          concessi,  purche'  non  vi  siano  elementi  tali  da  far          ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'          organizzata,  terroristica  o  eversiva,  ai   detenuti   o          internati per i delitti di cui agli articoli 575,  600-bis,          secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,          628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice  penale,          all'art. 291-ter del citato testo unico di cui  al  decreto          del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,          all'art. 73 del citato testo unico di cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e          successive  modificazioni,   limitatamente   alle   ipotesi          aggravate ai sensi dell'art.  80,  comma  2,  del  medesimo          testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del  codice          penale,  realizzato  allo  scopo  di   commettere   delitti          previsti dagli articoli 473 e 474 del  medesimo  codice,  e          all'art. 416 del codice penale, realizzato  allo  scopo  di          commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,  capo          III,  sezione  I,  del  medesimo  codice,  dagli   articoli          609-bis,  609-quater  e  609-octies  del  codice  penale  e          dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive          modificazioni.               1-quater. I benefici di cui al comma 1  possono  essere          concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui  agli          articoli  583-quinquies,  600-bis,   600-ter,   600-quater,          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,          609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base          dei   risultati   dell'osservazione    scientifica    della          personalita' condotta collegialmente  per  almeno  un  anno          anche con la partecipazione degli esperti di cui al  quarto          comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di          cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto          previsto dall'art. 609-bis  del  codice  penale  salvo  che          risulti applicata la circostanza  attenuante  dallo  stesso          contemplata.               1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini          della concessione dei benefici ai detenuti e internati  per          i delitti di  cui  agli  articoli  583-quinquies,  600-bis,          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui          all'art.    600-quater.1,    600-quinquies,     609-quater,          609-quinquies e 609-undecies  del  codice  penale,  nonche'          agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,  se          commessi in danno di persona minorenne,  il  magistrato  di          sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  valuta  la          positiva  partecipazione  al  programma  di  riabilitazione          specifica di cui all'art. 13-bis della presente legge.               2. Ai fini della concessione dei  benefici  di  cui  al          comma 1 il magistrato di sorveglianza  o  il  tribunale  di          sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni  per          il tramite del  comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la          sicurezza pubblica competente  in  relazione  al  luogo  di          detenzione del condannato. In ogni caso il  giudice  decide          trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.          Al suddetto comitato provinciale  puo'  essere  chiamato  a          partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui          il condannato e' detenuto.               2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al          comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o  il  tribunale          di sorveglianza decide acquisite  dettagliate  informazioni          dal questore. In ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi          trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.               3.  Quando   il   comitato   ritiene   che   sussistano          particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti          potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti  in          ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al          giudice e il termine di cui al  comma  2  e'  prorogato  di          ulteriori trenta giorni al fine di  acquisire  elementi  ed          informazioni da parte dei competenti organi centrali.               3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi          premio e le misure alternative alla detenzione previste dal          capo  VI,  non  possono  essere  concessi  ai  detenuti  ed          internati  per  delitti  dolosi   quando   il   Procuratore          nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  il  Procuratore          distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica          competente  in  relazione  al   luogo   di   detenzione   o          internamento,   l'attualita'   di   collegamenti   con   la          criminalita' organizzata. In tal caso  si  prescinde  dalle          procedure previste dai commi 2 e 3.».   |  
|   |                                 Art. 13   Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-septies  e                    609-octies del codice penale 
   1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le  parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:  «da  sei  a dodici anni».   2.  All'articolo  609-ter  del  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) al primo comma:       1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis»  sono  sostituite dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti»;       2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:       «1) nei confronti di  persona  della  quale  il  colpevole  sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;       3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:       «5) nei confronti di persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni diciotto»;     b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:     «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta' se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti  di  persona  che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena  e'  raddoppiata  se  i fatti di cui all'articolo 609-bis  sono  commessi  nei  confronti  di persona che non ha compiuto gli anni dieci».   3. All'articolo 609-quater del  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:     «La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in  cambio di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;     b) al terzo comma, le parole: «tre anni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «quattro anni».   4. All'articolo 609-septies del codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) al primo  comma,  le  parole:  «articoli  609-bis,  609-ter  e 609-quater» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articoli  609-bis  e 609-ter»;     b) al  secondo  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla seguente: «dodici»;     c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.   5. All'articolo 609-octies del  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) al secondo comma, le parole:  «da  sei  a  dodici  anni»  sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;     b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata  se  concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».  
           Note all'art. 13: 
               - Si riporta il testo degli articoli 609-bis,  609-ter,          609-quater, 609 septies e  609-octies  del  codice  penale,          come modificati dalla legge qui pubblicata:               «Art. 609-bis (Violenza  sessuale).   -  Chiunque,  con          violenza  o  minaccia  o  mediante  abuso   di   autorita',          costringe taluno a  compiere  o  subire  atti  sessuali  e'          punito con la reclusione da sei a dodici anni.               Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a  compiere          o subire atti sessuali:                 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o          psichica della persona offesa al momento del fatto;                 2) traendo in inganno la persona offesa  per  essersi          il colpevole sostituito ad altra persona.               Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in          misura non eccedente i due terzi.»               «Art.  609-ter (Circostanze  aggravanti).  -  La   pena          stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata di un terzo  se  i          fatti ivi previsti sono commessi:                 1) nei confronti di persona della quale il  colpevole          sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;                 2)  con  l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze          gravemente lesivi della salute della persona offesa;                 3) da persona travisata o che simuli la  qualita'  di          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;                 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della          liberta' personale;                 5) nei confronti di persona che non ha  compiuto  gli          anni diciotto;                 5-bis) all'interno o  nelle  immediate  vicinanze  di          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla          persona offesa;                 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;                 5-quater) nei confronti di  persona  della  quale  il          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato          da relazione affettiva, anche senza convivenza;                 5-quinquies) se il reato e' commesso da  persona  che          fa parte di un'associazione per delinquere  e  al  fine  di          agevolarne l'attivita';                 5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi          o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione          delle condotte, un pregiudizio grave.               La pena stabilita dall'art. 609-bis e' aumentata  della          meta' se i fatti ivi previsti sono commessi  nei  confronti          di persona che non ha compiuto  gli  anni  quattordici.  La          pena e' raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609-bis sono          commessi nei confronti di persona che non ha  compiuto  gli          anni dieci.».               «Art.  609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al          di fuori delle ipotesi previste in detto  articolo,  compie          atti sessuali con persona che, al momento del fatto:               1) non ha compiuto gli anni quattordici;               2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole          sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di  lui          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza          o di custodia, il minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con          quest'ultimo, una relazione di convivenza.               Fuori   dei   casi    previsti    dall'art.    609-bis,          l'ascendente, il genitore, anche  adottivo,  o  il  di  lui          convivente,  il  tutore,  ovvero  altra  persona  cui,  per          ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza          o di custodia, il minore  e'  affidato,  o  che  abbia  con          quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con  l'abuso          dei  poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie   atti          sessuali con  persona  minore  che  ha  compiuto  gli  anni          sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.               La pena  e'  aumentata  se  il  compimento  degli  atti          sessuali con il minore che  non  abbia  compiuto  gli  anni          quattordici avviene in cambio  di  denaro  o  di  qualsiasi          altra utilita', anche solo promessi.               Non e' punibile il minorenne che,  al  di  fuori  delle          ipotesi previste nell'art. 609-bis,  compie  atti  sessuali          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la          differenza di eta'  tra  i  soggetti  non  e'  superiore  a          quattro anni.               Nei casi di minore gravita' la  pena  e'  diminuita  in          misura non eccedente i due terzi.               - Si applica la pena di cui all'art.  609-ter,  secondo          comma, se la  persona  offesa  non  ha  compiuto  gli  anni          dieci.»               «Art.  609-septies (Querela  di  parte).  -  I  delitti          previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono  punibili  a          querela della persona offesa.               Salvo quanto previsto dall'art. 597,  terzo  comma,  il          termine per la proposizione  della  querela  e'  di  dodici          mesi.               La querela proposta e' irrevocabile.               Si procede tuttavia d'ufficio:                 1) se il fatto di cui all'art.  609-bis  e'  commesso          nei confronti di persona che al momento del  fatto  non  ha          compiuto gli anni diciotto;                 2) se  il  fatto  e'  commesso  dall'ascendente,  dal          genitore, anche adottivo, o  dal  di  lui  convivente,  dal          tutore ovvero da altra persona cui il  minore  e'  affidato          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di          vigilanza o di custodia o che abbia con esso una  relazione          di convivenza;                 3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o          da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio  delle          proprie funzioni;                 4) se il fatto e' connesso con un altro  delitto  per          il quale si deve procedere d'ufficio;                 5) (abrogato).».               «Art. 609-octies (Violenza sessuale di  gruppo).  -  La          violenza sessuale di gruppo consiste nella  partecipazione,          da parte di piu'  persone  riunite,  ad  atti  di  violenza          sessuale di cui all'art. 609-bis.               Chiunque commette atti di violenza sessuale  di  gruppo          e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.               Si  applicano  le   circostanze   aggravanti   previste          dall'art. 609-ter.               La pena e' diminuita per il partecipante la  cui  opera          abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nella          esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi          sia  stato  determinato  a  commettere  il   reato   quando          concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e  4)  del          primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».   |  
|   |                                 Art. 14   Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del  codice di procedura penale 
   1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:   «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di  eta' o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la  sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle  indagini  preliminari, del provvedimento con il quale e' disposta  l'archiviazione  e  della sentenza emessi nei confronti di una  delle  parti  in  relazione  ai reati previsti dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,  609-quater, 609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».   2.  All'articolo  90-bis,  comma  1,  lettera  p),  del  codice  di procedura penale, le parole: «e alle case  rifugio»  sono  sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza  alle vittime di reato».   3. All'articolo 190-bis,  comma  1-bis,  del  codice  di  procedura penale, le parole: «anni  sedici»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «anni diciotto».  
           Note all'art. 14: 
               - Si riporta il testo dell'art. 90-bis  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa).  -  1.          Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita'          procedente,  vengono  fornite,  in   una   lingua   a   lei          comprensibile, informazioni in merito:                 a) alle modalita'  di  presentazione  degli  atti  di          denuncia o querela, al ruolo che  assume  nel  corso  delle          indagini e del processo, al  diritto  ad  avere  conoscenza          della data, del luogo del processo e della  imputazione  e,          ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica          della sentenza, anche per estratto;                 b)  alla  facolta'  di  ricevere  comunicazione   del          procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335,  commi          1, 2 e 3-ter;                 c) alla facolta' di essere avvisata  della  richiesta          di archiviazione;                 d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale          e del patrocinio a spese dello Stato;                 e)  alle   modalita'   di   esercizio   del   diritto          all'interpretazione  e  alla   traduzione   di   atti   del          procedimento;                 f) alle eventuali misure di  protezione  che  possono          essere disposte in suo favore;                 g) ai diritti riconosciuti dalla legge  nel  caso  in          cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso          da quello in cui e' stato commesso il reato;                 h)  alle  modalita'  di  contestazione  di  eventuali          violazioni dei propri diritti;                 i)  alle  autorita'  cui  rivolgersi   per   ottenere          informazioni sul procedimento;                 l) alle modalita' di rimborso delle  spese  sostenute          in relazione alla partecipazione al procedimento penale;                 m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento  dei          danni derivanti da reato;                 n) alla possibilita' che il procedimento sia definito          con remissione di querela di cui all'art.  152  del  codice          penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;                 o) alle facolta' ad essa spettanti  nei  procedimenti          in cui l'imputato  formula  richiesta  di  sospensione  del          procedimento con messa alla prova o in  quelli  in  cui  e'          applicabile la causa di esclusione  della  punibilita'  per          particolare tenuita' del fatto;                 p) alle strutture sanitarie presenti sul  territorio,          alle case  famiglia,  ai  centri  antiviolenza,  alle  case          rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato.».               - Si riporta il testo dell'art. 190-bis del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art.   190-bis (Requisiti   della   prova   in    casi          particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei  delitti          indicati nell'art. 51, comma  3-bis,  quando  e'  richiesto          l'esame di un testimone o di  una  delle  persone  indicate          nell'art. 210 e queste hanno  gia'  reso  dichiarazioni  in          sede  di  incidente  probatorio  o  in   dibattimento   nel          contraddittorio  con  la  persona  nei  cui  confronti   le          dichiarazioni   medesime    saranno    utilizzate    ovvero          dichiarazioni i cui verbali sono stati  acquisiti  a  norma          dell'art. 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti  o          circostanze diversi  da  quelli  oggetto  delle  precedenti          dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti  lo          ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.               1-bis. La stessa  disposizione  si  applica  quando  si          procede per uno dei reati previsti dagli articoli  600-bis,          primo comma, 600-ter,  600-quater,  anche  se  relativi  al          materiale  pornografico  di  cui   all'art.   600-quater.1,          600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies          e  609-octies  del  codice  penale,  se  l'esame  richiesto          riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni          caso, quando l'esame testimoniale  richiesto  riguarda  una          persona    offesa    in    condizione    di     particolare          vulnerabilita'.».   |  
|   |                                 Art. 15   Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299  e  659  del                     codice di procedura penale 
   1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e'  aggiunto, in fine, il seguente comma:   «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se  si  procede per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,   609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice penale».   2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura  penale sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  disponendo l'applicazione delle  particolari  modalita'  di  controllo  previste dall'articolo 275-bis».   3. Al comma 1 dell'articolo  282-quater  del  codice  di  procedura penale,  dopo  le  parole:  «alla  parte  offesa»  sono  inserite  le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».   4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di questo, alla persona offesa» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».   5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:   «1-bis. Quando  a  seguito  di  un  provvedimento  del  giudice  di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da'  immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».  
           Note all'art. 15: 
               - Si riporta il testo dell'art. 90-ter  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art.  90-ter (Comunicazioni  dell'evasione   e   della          scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto  dall'art.  299,          nei procedimenti per delitti  commessi  con  violenza  alla          persona sono immediatamente comunicati alla persona  offesa          che  ne  faccia  richiesta,  con  l'ausilio  della  polizia          giudiziaria,  i  provvedimenti  di   scarcerazione   e   di          cessazione della  misura  di  sicurezza  detentiva,  ed  e'          altresi' data tempestiva notizia, con le stesse  modalita',          dell'evasione dell'imputato in stato di custodia  cautelare          o del  condannato,  nonche'  della  volontaria  sottrazione          dell'internato all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza          detentiva, salvo che risulti, anche nella  ipotesi  di  cui          all'art. 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore          del reato.               1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre          effettuate alla persona offesa  e  al  suo  difensore,  ove          nominato, se  si  procede  per  i  delitti  previsti  dagli          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,          609-octies e  612-bis  del  codice  penale,  nonche'  dagli          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo          comma, del codice penale.».               - Si riporta il testo dell'art. 282-ter del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art.  282-ter (Divieto  di  avvicinamento  ai   luoghi          frequentati  dalla   persona   offesa).   -   1.   Con   il          provvedimento che dispone il divieto  di  avvicinamento  il          giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a  luoghi          determinati abitualmente frequentati dalla  persona  offesa          ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi          o dalla persona  offesa,  anche  disponendo  l'applicazione          delle particolari modalita' di controllo previste dall'art.          275-bis.               2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,  il          giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi  a          luoghi determinati  abitualmente  frequentati  da  prossimi          congiunti della persona offesa  o  da  persone  con  questa          conviventi o comunque legate da relazione affettiva  ovvero          di mantenere una determinata distanza da tali luoghi  o  da          tali persone.               3. Il giudice puo', inoltre,  vietare  all'imputato  di          comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le  persone  di          cui ai commi 1 e 2.               4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai  commi          1 e 2 sia  necessaria  per  motivi  di  lavoro  ovvero  per          esigenze  abitative,  il  giudice  prescrive  le   relative          modalita' e puo' imporre limitazioni.».               - Si riporta il testo dell'art. 282-quater  del  codice          di  procedura  penale,  come  modificato  dalla  legge  qui          pubblicata:               «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione).  -  1.  I          provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e  282-ter  sono          comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza  competente,          ai  fini  dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti   in          materia di armi e munizioni. Essi sono altresi'  comunicati          alla parte offesa e, ove nominato, al suo  difensore  e  ai          servizi   socio-assistenziali   del   territorio.    Quando          l'imputato si sottopone positivamente ad  un  programma  di          prevenzione  della   violenza   organizzato   dai   servizi          socio-assistenziali del  territorio,  il  responsabile  del          servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero  e  al          giudice ai fini della valutazione ai sensi  dell'art.  299,          comma 2.               1-bis. Con la comunicazione prevista dal  comma  1,  la          persona offesa e' informata della  facolta'  di  richiedere          l'emissione di un ordine di protezione europeo.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  299  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le          misure  coercitive  e  interdittive   sono   immediatamente          revocate  quando  risultano  mancanti,  anche   per   fatti          sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'  previste          dall'art. 273 o dalle disposizioni  relative  alle  singole          misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274.               2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando          le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la  misura          applicata non appare  piu'  proporzionata  all'entita'  del          fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,          il giudice sostituisce la misura con  un'altra  meno  grave          ovvero  ne  dispone  l'applicazione  con   modalita'   meno          gravose.               2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  relativi          alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter,  283,          284, 285  e  286,  applicate  nei  procedimenti  aventi  ad          oggetto delitti commessi con violenza alla persona,  devono          essere immediatamente  comunicati,  a  cura  della  polizia          giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla  persona          offesa e, ove nominato, al suo difensore.               3. Il pubblico ministero  e  l'imputato  richiedono  la          revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il  quale          provvede con ordinanza entro  cinque  giorni  dal  deposito          della richiesta. La richiesta di revoca o  di  sostituzione          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma          2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta  in          sede   di   interrogatorio   di   garanzia,   deve   essere          contestualmente notificata, a cura della parte  richiedente          ed a pena di inammissibilita', presso  il  difensore  della          persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,  alla  persona          offesa, salvo che  in  quest'ultimo  caso  essa  non  abbia          provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il  difensore          e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla          notifica,  presentare  memorie  ai  sensi  dell'art.   121.          Decorso il predetto termine il giudice procede. Il  giudice          provvede anche di ufficio  quando  assume  l'interrogatorio          della persona in stato di custodia cautelare  o  quando  e'          richiesto  della  proroga  del  termine  per  le   indagini          preliminari  o  dell'assunzione  di  incidente   probatorio          ovvero  quando  procede  all'udienza   preliminare   o   al          giudizio.               3-bis. Il giudice, prima di provvedere in  ordine  alla          revoca  o  alla  sostituzione  delle  misure  coercitive  e          interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve          sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi          il pubblico ministero non esprime  il  proprio  parere,  il          giudice procede.               3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la          revoca o la sostituzione delle misure, prima di  provvedere          puo' assumere  l'interrogatorio  della  persona  sottoposta          alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione  e'          basata su elementi nuovi o diversi rispetto a  quelli  gia'          valutati,  il  giudice   deve   assumere   l'interrogatorio          dell'imputato che ne ha fatto richiesta.               4. Fermo quanto  previsto,  dall'art.  276,  quando  le          esigenze cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice,  su          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura          applicata  con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne   dispone          l'applicazione  con  modalita'  piu'  gravose   o   applica          congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.               4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari,  se          l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della  misura          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con          modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non  e'          presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al  pubblico          ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula  le          proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma          2-bis del presente articolo,  deve  essere  contestualmente          notificata, a cura della parte richiedente  ed  a  pena  di          inammissibilita', presso il difensore della persona  offesa          o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in          quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare  o          eleggere domicilio.               4-ter. In ogni stato e grado del  procedimento,  quando          non e' in grado di  decidere  allo  stato  degli  atti,  il          giudice dispone,  anche  di  ufficio  e  senza  formalita',          accertamenti  sulle  condizioni  di  salute  o   su   altre          condizioni  o   qualita'   personali   dell'imputato.   Gli          accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque  entro          quindici giorni da quello in cui la richiesta e'  pervenuta          al giudice. Se la richiesta di  revoca  o  di  sostituzione          della misura della custodia cautelare in carcere e'  basata          sulle condizioni di  salute  di  cui  all'art.  275,  comma          4-bis, ovvero se tali condizioni di salute  sono  segnalate          dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in  altro          modo al giudice, questi, se non ritiene  di  accogliere  la          richiesta sulla base degli atti, dispone con  immediatezza,          e comunque non oltre il termine previsto nel comma  3,  gli          accertamenti medici del caso,  nominando  perito  ai  sensi          dell'art. 220 e seguenti, il quale  deve  tener  conto  del          parere del medico penitenziario e riferire entro il termine          di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non          oltre due  giorni  dall'accertamento.  Durante  il  periodo          compreso tra il provvedimento che dispone gli  accertamenti          e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'          sospeso il termine previsto dal comma 3.               4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di  cui          all'art. 286-bis, comma 3.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  659  del  codice  di          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del  giudice  di          sorveglianza). - 1. Quando a seguito  di  un  provvedimento          del  giudice  di  sorveglianza  deve  essere  disposta   la          carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico          ministero che cura l'esecuzione della sentenza di  condanna          emette ordine  di  esecuzione  con  le  modalita'  previste          dall'art. 656 comma 4. Tuttavia, nei casi  di  urgenza,  il          pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha          adottato il provvedimento puo' emettere ordine  provvisorio          di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede  il          pubblico ministero competente.               1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice          di sorveglianza deve essere disposta la  scarcerazione  del          condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572,          609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e          612-bis del codice penale, nonche'  dagli  articoli  582  e          583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai          sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e          577, primo comma, numero 1, e  secondo  comma,  del  codice          penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne  da'          immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria,          alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.               2. I provvedimenti relativi alle  misure  di  sicurezza          diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero          presso il giudice di sorveglianza che li  ha  adottati.  Il          pubblico  ministero  comunica  in  copia  il  provvedimento          all'autorita' di pubblica sicurezza  e,  quando  ne  e'  il          caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone  la          consegna o la liberazione dell'interessato.».                   |  
|   |                                 Art. 16 
       Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale 
   1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale, dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».  
           Note all'art. 16: 
               - Si riporta il testo del comma  2-bis,  dell'art.  275          del codice di procedura penale, come modificato dalla legge          qui pubblicata:                «2-bis. Non  puo'  essere  applicata  la  misura  della          custodia  cautelare  in  carcere  o  quella  degli  arresti          domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa          essere concessa la  sospensione  condizionale  della  pena.          Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  e  ferma   restando          l'applicabilita' degli articoli 276, comma  1-ter,  e  280,          comma 3, non  puo'  applicarsi  la  misura  della  custodia          cautelare in carcere se il giudice ritiene  che,  all'esito          del  giudizio,  la  pena  detentiva  irrogata   non   sara'          superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica  nei          procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  423-bis,          572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale,  nonche'          all'art. 4-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e          successive    modificazioni,     e     quando,     rilevata          l'inadeguatezza  di  ogni   altra   misura,   gli   arresti          domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno          dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284,  comma  1,          del presente codice.».   |  
|   |                                 Art. 17   Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  in  materia di trattamento  psicologico  per  i  condannati  per  reati  sessuali, per maltrattamenti contro familiari o  conviventi  e  per  atti persecutori 
   1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1,  le  parole:  «nonche'  agli  articoli  609-bis  e 609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in  danno  di  persona minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche'  agli  articoli 572,  583-quinquies,  609-bis,  609-octies  e  612-bis  del  medesimo codice»;     b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:     «1-bis. Le persone condannate per i delitti di  cui  al  comma  1 possono essere ammesse a  seguire  percorsi  di  reinserimento  nella societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano  di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti  enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;     c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali,  per  maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».  
           Note all'art. 17: 
               - Si riporta il testo dell'art. 13-bis della  legge  26          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della          liberta'), come modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i  condannati          per reati sessuali, per maltrattamenti contro  familiari  o          conviventi  e  per  atti  persecutori).  -  1.  Le  persone          condannate per i delitti  di  cui  agli  articoli  600-bis,          600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui          all'art.    600-quater.1,    600-quinquies,     609-quater,          609-quinquies e 609-undecies del codice penale nonche' agli          articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e  612-bis          del medesimo codice, possono sottoporsi  a  un  trattamento          psicologico con finalita' di recupero  e  di  sostegno.  La          partecipazione a tale  trattamento  e'  valutata  ai  sensi          dell'art. 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai          fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima          disposizione.               1-bis. Le persone condannate per i delitti  di  cui  al          comma 1  possono  essere  ammesse  a  seguire  percorsi  di          reinserimento nella societa' e di recupero  presso  enti  o          associazioni che si  occupano  di  prevenzione,  assistenza          psicologica  e  recupero  di  soggetti  condannati  per   i          medesimi reati, organizzati previo accordo tra  i  suddetti          enti o associazioni e gli istituti penitenziari.».   |  
|   |                                 Art. 18   Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,  in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza 
   1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  14 agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.  
           Note all'art. 18: 
               -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   5-bis   della          decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  (Disposizioni  urgenti          in materia di sicurezza e per il contrasto  della  violenza          di genere, nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di          commissariamento   delle   province),    convertito,    con          modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  come          modificato dalla legge qui pubblicata:               «Art. 5-bis (Azioni per  i  centri  antiviolenza  e  le          case-rifugio). - 1. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto          previsto dall'art. 5, comma 2,  lettera  d),  del  presente          decreto, il Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e          alle pari opportunita', di cui all'art. 19,  comma  3,  del          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'          incrementato di 10 milioni di euro per l'anno  2013,  di  7          milioni di euro per l'anno 2014 e di  10  milioni  di  euro          annui a decorrere dall'anno  2015.  Al  relativo  onere  si          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di          spesa di cui all'art. 61, comma 22,  del  decreto-legge  25          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e,          quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a  10  milioni          di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno   2015,   mediante          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27          dicembre 2004, n. 307, relativa  al  Fondo  per  interventi          strutturali   di   politica    economica.    Il    Ministro          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.               2. Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita',          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano, provvede annualmente a  ripartire  tra          le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:                 a) della programmazione regionale e degli  interventi          gia' operativi per contrastare la  violenza  nei  confronti          delle donne;                 b) del numero  dei  centri  antiviolenza  pubblici  e          privati gia' esistenti in ogni regione;                 c) del numero delle case-rifugio pubbliche e  private          gia' esistenti in ogni regione;                 d) della necessita' di riequilibrare la presenza  dei          centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.               3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle  quali          e' garantito l'anonimato, sono promossi da:               a) enti locali, in forma singola o associata;               b) associazioni e organizzazioni operanti  nel  settore          del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,          che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche  in          materia di violenza contro le  donne,  che  utilizzino  una          metodologia  di  accoglienza  basata  sulla  relazione  tra          donne, con personale specificamente formato;               c) soggetti di cui alle lettere a) e b),  di  concerto,          d'intesa o in forma consorziata.               4. I centri antiviolenza e le case-rifugio  operano  in          maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari  e          assistenziali territoriali, tenendo conto delle  necessita'          fondamentali per la protezione delle persone che  subiscono          violenza,  anche  qualora  svolgano  funzioni  di   servizi          specialistici.               5. Indipendentemente dalle  metodologie  di  intervento          adottate e  dagli  specifici  profili  professionali  degli          operatori   coinvolti,   la   formazione    delle    figure          professionali dei centri antiviolenza e delle  case-rifugio          promuove un approccio integrato  alle  fenomenologie  della          violenza, al fine  di  garantire  il  riconoscimento  delle          diverse dimensioni della violenza subita dalle  persone,  a          livello   relazionale,   fisico,   psicologico,    sociale,          culturale ed economico. Fa altresi' parte della  formazione          degli   operatori   dei   centri   antiviolenza   e   delle          case-rifugio  il  riconoscimento  delle  dimensioni   della          violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.               6. Le regioni destinatarie  delle  risorse  oggetto  di          riparto  presentano  al  Ministro  delegato  per  le   pari          opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione          concernente le iniziative adottate nell'anno  precedente  a          valere sulle risorse medesime.               7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni,          il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle          Camere, entro il 30 giugno  di  ogni  anno,  una  relazione          sullo stato di utilizzo delle risorse  stanziate  ai  sensi          del presente articolo.».   |  
|   |                                 Art. 19   Modifiche al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  204,  recante  attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle  vittime di reato 
   1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204,  sono  apportate le seguenti modificazioni:     a)  all'articolo  1,  le  parole:  «la  procura  generale   della Repubblica  presso  la  corte  d'appello»  sono  sostituite,  ovunque ricorrono, dalle seguenti: «la procura  della  Repubblica  presso  il tribunale»;     b) all'articolo 3, comma 1, le parole:  «procura  generale  della Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;     c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della  Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano,  dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;     d) all'articolo 7, comma 1, le parole:  «delle  procure  generali presso le corti d'appello» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle procure della Repubblica presso i tribunali».  
           Note all'art. 19: 
               - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 4  e  7  del          decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  204  (Attuazione          della direttiva 2004/80/CE  relativa  all'indennizzo  delle          vittime  di  reato),  come  modificato  dalla   legge   qui          pubblicata:               «Art. 1 (Autorita' di assistenza). - 1.  Allorche'  nel          territorio di uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  sia          stato  commesso  un  reato  che  da'  titolo  a  forme   di          indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente          l'indennizzo  sia  stabilmente  residente  in  Italia,   la          procura della Repubblica presso il tribunale del  luogo  in          cui risiede il richiedente, quale autorita' di assistenza:                 a) da'  al  richiedente  le  informazioni  essenziali          relative al sistema  di  indennizzo  previsto  dallo  Stato          membro dell'Unione europea in  cui  e'  stato  commesso  il          reato;                 b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la          domanda;                 c)  a  richiesta  del   richiedente,   gli   fornisce          orientamento e informazioni  generali  sulle  modalita'  di          compilazione   della   domanda   e   sulla   documentazione          eventualmente richiesta;                 d) riceve le  domande  di  indennizzo  e  provvede  a          trasmetterle   senza   ritardo,   insieme   alla   relativa          documentazione,  alla  competente  autorita'  di  decisione          dello Stato membro dell'Unione  europea  in  cui  e'  stato          commesso il reato;                 e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalita'          per soddisfare le richieste di  informazioni  supplementari          da parte dell'autorita' di  decisione  dello  Stato  membro          dell'Unione europea in cui e' stato commesso il reato;                 f)  a   richiesta   del   richiedente,   provvede   a          trasmettere  all'autorita'  di  decisione  le  informazioni          supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.               2. Qualora l'autorita' di decisione dello Stato  membro          dell'Unione europea in  cui  e'  stato  commesso  il  reato          decida  di  ascoltare  il  richiedente  o  qualsiasi  altra          persona, la procura della Repubblica presso  il  tribunale,          quale autorita' di assistenza, predispone quanto necessario          affinche' l'autorita'  di  decisione  proceda  direttamente          all'audizione secondo le leggi di quello Stato  membro.  Se          si procede a videoconferenza, si applicano le  disposizioni          della legge 7 gennaio 1998, n. 11.               3. A richiesta dell'autorita' di decisione dello  Stato          membro dell'Unione europea,  la  procura  della  Repubblica          presso  il  tribunale,  quale  autorita'   di   assistenza,          provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra          persona  e  trasmette  il  relativo  verbale  all'autorita'          medesima.»               «Art. 3 (Regime linguistico). - 1. Le  informazioni  di          cui all'art. 1, comma  1,  trasmesse  dalla  procura  della          Repubblica  presso  il  tribunale,   quale   autorita'   di          assistenza,  all'autorita'  di  decisione  di  altro  Stato          membro  dell'Unione  europea  sono  redatte  nella   lingua          ufficiale o in  una  delle  lingue  ufficiali  dello  Stato          membro alla cui autorita' di  decisione  l'informazione  e'          diretta,  ove  corrisponda  a  una   delle   lingue   delle          istituzioni comunitarie, ovvero in  un'altra  lingua  delle          istituzioni  comunitarie  che  tale  Stato   membro   abbia          dichiarato di poter accettare.               2.  Le  informazioni  di  cui  all'art.  2,  comma   2,          trasmesse  dall'autorita'  di  decisione  all'autorita'  di          assistenza di altro Stato membro dell'Unione  europea  sono          redatte nella  lingua  ufficiale  o  in  una  delle  lingue          ufficiali   dello   Stato   membro    dell'autorita'    cui          l'informazione e' diretta,  ove  corrisponda  a  una  delle          lingue delle istituzioni comunitarie,  ovvero  in  un'altra          lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato  membro          abbia dichiarato di poter accettare.               3. I verbali delle audizioni di cui all'art.  1,  comma          3, e il testo integrale della decisione  sulla  domanda  di          indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.»               «Art.  4 (Esenzione  da  spese  e  da   formalita'   di          autenticazione). - 1. Le  attivita'  svolte  dalla  procura          della Repubblica presso il tribunale,  quale  autorita'  di          assistenza,  non  comportano  alcuna  spesa  a  carico  del          richiedente o dell'autorita' di decisione  di  altro  Stato          membro dell'Unione europea.               2. Gli atti e i  documenti  trasmessi  ad  altro  Stato          membro dell'Unione europea dalla procura  della  Repubblica          presso il  tribunale,  quale  autorita'  di  assistenza,  o          dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o          formalita' equivalenti.»               «Art. 7 (Regolamento di attuazione). - 1.  Con  decreto          del Ministro della giustizia, di concerto  con  i  Ministri          dell'interno, degli affari esteri e dell'economia  e  delle          finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata          in vigore del presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  17,          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive          modificazioni,  sono  definiti  gli  aspetti  organizzativi          relativi allo svolgimento  delle  attivita'  di  competenza          delle procure della  Repubblica  presso  i  tribunali,  del          punto centrale di contatto di cui all'art.  5,  nonche'  le          modalita' di raccordo con le attivita' di competenza  delle          autorita' di decisione.               2. Con lo stesso decreto sono approvati i  modelli  per          la  trasmissione  delle  domande  e  delle   decisioni   in          conformita' alla decisione 2006/337/CE  della  Commissione,          del 19 aprile 2006.».   |  
|   |                                 Art. 20   Modifica all'articolo 11 della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  in  materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali  violenti 
   1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7  luglio  2016,  n.  122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono  inserite  le seguenti:  «nonche'  per  il  delitto  di  deformazione  dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».  
           Note all'art. 20: 
               - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 luglio          2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea          - legge europea 2015-2016), come modificato dalla legge qui          pubblicata:               «Art.  11 (Diritto  all'indennizzo  in   favore   delle          vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della          direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147). -          1. Fatte salve le provvidenze in favore  delle  vittime  di          determinati reati previste da altre disposizioni di  legge,          se   piu'   favorevoli,   e'   riconosciuto   il    diritto          all'indennizzo a carico dello  Stato  alla  vittima  di  un          reato doloso commesso con violenza alla persona e  comunque          del reato di cui all'art. 603-bis  del  codice  penale,  ad          eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e  582,  salvo          che ricorrano le circostanze aggravanti previste  dall'art.          583 del codice penale.               2. L'indennizzo per i  delitti  di  omicidio,  violenza          sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'art.          583, secondo  comma,  del  codice  penale  nonche'  per  il          delitto  di  deformazione  dell'aspetto  mediante   lesioni          permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice          penale, e' erogato in favore della vittima o  degli  aventi          diritto indicati al comma 2-bis  nella  misura  determinata          dal decreto di cui al comma 3. Per  i  delitti  diversi  da          quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo e' corrisposto          per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.               2-bis. In caso di morte della  vittima  in  conseguenza          del  reato,  l'indennizzo  e'  corrisposto  in  favore  del          coniuge superstite e dei figli; in mancanza del  coniuge  e          dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e,  in  mancanza          dei genitori, ai fratelli e alle  sorelle  conviventi  e  a          carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge          e' equiparata la parte  di  un'unione  civile  tra  persone          dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e'          equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole  dalla          vittima o  che  ha  convissuto  con  questa  nei  tre  anni          precedenti alla data di commissione del  delitto.  Ai  fini          dell'accertamento della qualita' di convivente di  fatto  e          della durata della convivenza si applicano le  disposizioni          di cui all'art. 1, commi 36 e 37,  della  legge  20  maggio          2016, n. 76.               2-ter.  Nel  caso  di  concorso  di   aventi   diritto,          l'indennizzo e' ripartito secondo le quote  previste  dalle          disposizioni del  libro  secondo,  titolo  II,  del  codice          civile.               3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia          e delle finanze, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di          entrata in vigore della presente  legge,  sono  determinati          gli importi  dell'indennizzo,  comunque  nei  limiti  delle          disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14, assicurando un          maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale          e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima  in          caso di omicidio commesso dal  coniuge,  anche  separato  o          divorziato, o da persona  che  e'  o  e'  stata  legata  da          relazione affettiva alla persona offesa.».   |  
|   |                                 Art. 21 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie disponibili a legislazione vigente.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 19 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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