| Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 27 marzo 2019 |  
| Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero della salute,  ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,  il quale dispone che  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  «sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della  sanita', all'Istituto superiore di sanita' e  all'Istituto  superiore  per  la prevenzione e  la  sicurezza  del  lavoro,  per  prestazioni  rese  a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo  conto  del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle  operazioni di riferimento»;   Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  14  febbraio  1991 «Determinazione delle tariffe e dei diritti  spettanti  al  Ministero della sanita',  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  all'Istituto superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  sul  lavoro,   per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63;   Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  19  luglio  1993 «Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio  1991  concernente determinazione delle tariffe e dei  diritti  spettanti  al  Ministero della sanita',  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  all'Istituto superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  sul  lavoro,   per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1993, n. 172;   Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 39  dove  si prevede che, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle  finanze  «si  provvede,  ai  sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo  dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  di  utilizzazione  di  animali  di  cui all'art. 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e  33,  nonche' per l'attivita' di cui all'art. 32»;   Ravvisata, pertanto, la necessita' di  determinare  le  tariffe  da applicare alle prestazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e  33  del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                        Ambito di applicazione 
   1.  Il  presente  decreto  determina  le  tariffe  dovute  per   le prestazioni rese dal Ministero della  salute  ai  fini  del  rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sulla base delle istanze  presentate dai soggetti interessati, secondo gli importi indicati  nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.   2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                       Versamento delle tariffe 
   1. Le istanze presentate dai soggetti interessati  ai  sensi  degli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, devono indicare gli estremi  dell'avvenuto  pagamento  della  tariffa corrispondente al tipo di prestazione richiesta.   2. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono versate  al  capo  XX  del bilancio dello  Stato,  capitolo  2582,  art.  1,  mediante  bonifico bancario - Codice Iban IT - 10A -  01000 -  03245 -  350 -  020258201 intestato a: Tesoreria centrale. Nella  causale  di  versamento  deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente  al  tipo  di prestazione richiesta, con il relativo riferimento normativo.     |  
|   |                                 Art. 3 
                      Aggiornamento delle tariffe 
   1. Il Ministero della  salute  aggiorna  con  cadenza  biennale  le tariffe fissate nel presente decreto, rideterminandole  nel  rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.   Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 27 marzo 2019 
                                      Il Ministro della salute: Grillo   Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e  politiche sociali, reg.ne prev. n. 2016     |  
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