| Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 12 giugno 2019 |  
| Incassi da paesi UE e non UE in favore delle amministrazioni  statali e  del  Ministero  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione internazionale.  |  
  |  
 |  
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti»;   Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 «Disciplina  delle  spese  da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2001, n.  482  «Regolamento  di  semplificazione  del  procedimento  per  i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»;   Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del predetto decreto  del Presidente   della   Repubblica   n.   482   del   2001   concernenti rispettivamente  gli  «Incassi  in   euro   nell'ambito   dell'Unione monetaria europea» e gli «Incassi in altra valuta»;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in  euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001»;   Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6 agosto 2003 «Nuove  procedure  per  i  pagamenti  e  gli  incassi  da effettuarsi in euro  nei  Paesi  non  aderenti  all'Unione  monetaria europea, ed in valuta, in  attuazione  degli  articoli  3  e  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;   Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e  per l'estero del Ministero degli affari esteri, in  attuazione  dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  15  dicembre 2001, n. 482»;   Visto il regolamento CE n. 2252/2004 del Consiglio del 13  dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezze  e  sugli elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;   Vista la legge 31 marzo 2005, n.  43  «Conversione  in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e  le attivita'  culturali,  per   il   completamento   di   grandi   opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici  dipendenti,  nonche'  per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e  tasse  di concessione. Sanatoria  degli  effetti  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»;   Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9 ottobre 2006, n. 293 «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali»;   Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice dell'amministrazione digitale»;   Visto il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  11  «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel mercato  interno,   recante   modifica   delle   direttive   97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e  che  abroga  la   direttiva 97/5/CE», come modificato dal decreto legislativo 15  dicembre  2017, n. 218, «Recepimento  della  direttiva  (UE)  2015/2366  relativa  ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica  le  direttive 2002/65/CE,  2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il  regolamento  (UE)  n. 1093/2010, e abroga  la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di  pagamento  basate su carta»;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro  per  la pubblica   amministrazione   e   l'innovazione   20    maggio    2010 «Determinazione  dell'importo  delle  spese  a  carico  dei  soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico»;   Sentiti il Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e la Banca d'Italia; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                Incassi da paesi UE e non UE in favore                     delle amministrazioni statali 
   1. I pagamenti in euro in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti al  bilancio  dello  Stato  o  ai  conti  aperti  presso  la tesoreria statale attraverso bonifici ovvero tramite  la  piattaforma tecnologica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7  marzo  2005, n. 82.   2. I codici IBAN e SWIFT/BIC per l'esecuzione dei bonifici  di  cui al  comma  1  sono  pubblicati  sul  sito  internet   del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato.   3.  I  pagamenti  in  favore  delle  amministrazioni  statali  sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali  pagamenti  sono  effettuati  attraverso  accrediti  sui   conti intestati  alla  Banca   d'Italia,   che   provvede   al   successivo riconoscimento delle somme in euro ai pertinenti capitoli/articoli di entrata del  bilancio  dello  Stato  o  ai  conti  aperti  presso  la tesoreria statale.  La  valuta  accreditata  sui  conti  della  Banca d'Italia  e'  convertita  al  cambio   del   giorno   di   esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione  stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia, di cui  all'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.   4. Ai fini dell'esecuzione dei pagamenti di  cui  al  comma  3,  la Banca  d'Italia  comunica  le  coordinate  dei  propri   conti   alle amministrazioni  interessate,  che  le  rendono  note   ai   soggetti all'estero  tenuti  al  versamento,  unitamente  all'indicazione  del codice IBAN dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato o dei conti aperti presso la tesoreria statale, che il versante  deve riportare nella causale del bonifico.   5. I pagamenti di cui ai  commi  1  e  3  che  non  possono  essere finalizzati al bilancio dello Stato  o  ai  conti  aperti  presso  la tesoreria statale sono versati sull'apposita contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 ottobre 2006,  n. 293, intestata «Capo della Tesoreria - gestione  bonifici  di  dubbia imputazione».     |  
|   |                                 Art. 2   Incassi da paesi UE e non UE in favore  del  Ministero  degli  affari             esteri e della cooperazione internazionale 
   1. I pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri e  della cooperazione internazionale di cui all'art. 5 della legge 6  febbraio 1985, n. 15,  che  affluiscono  sui  conti  correnti  valuta  Tesoro, riportano nel campo causale i seguenti  elementi:  ordinante  estero, IBAN del capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato o  del conto di tesoreria statale cui imputare  il  versamento,  motivo  del pagamento.   2. I bonifici che le sedi estere del Ministero degli affari  esteri e della cooperazione  internazionale  dispongono  per  trasferire  in Italia le disponibilita' esistenti sui conti correnti  valuta  Tesoro sono effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi da 1  a 4,  e  devono  indicare  nella  causale  di  versamento  la  dicitura «Trasferimento giacenze conto corrente valuta  Tesoro».  Le  relative somme sono versate dagli Uffici all'estero almeno  una  volta  l'anno per le disponibilita' eccedenti le soglie di giacenza individuate con le  modalita'  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  salvo comprovate  esigenze  da  individuarsi  d'intesa  con  il   Ministero dell'economia e delle finanze, sui  pertinenti  capitoli/articoli  di entrata del bilancio dello Stato. Sono fatte salve le disposizioni in materia di documenti in formato elettronico di cui all'art.  7-vicies quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, ed al decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione,  20  maggio  2010,  in  materia   di   «Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti  il  nuovo passaporto ordinario elettronico».   3. Per i bonifici  di  cui  al  comma  2  che  non  possono  essere finalizzati al pertinente capitolo/articolo del bilancio dello Stato, la Banca d'Italia provvede a versare le relative somme al  pertinente capitolo del capo XII di entrata, afferente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   4. L'autorizzazione di cui all'art.  5,  comma  8,  della  legge  6 febbraio 1985, n. 15, si intende  concessa,  compatibilmente  con  le disposizioni valutarie locali ove  esistenti  e  tenuto  conto  delle eventuali situazioni di inconvertibilita' e intrasferibilita', per le somme eccedenti le soglie di giacenza individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  d'intesa  con  il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Sono  fatte  salve   le prerogative  relative  all'attivita'  di  vigilanza  esercitata   dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.   5.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione internazionale richiede entro il 30 settembre 2019  la  chiusura  del conto corrente n. 20711 aperto presso  la  Tesoreria  centrale  dello Stato con contestuale riversamento delle somme giacenti  al  bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4.   6. Nel  caso  in  cui  una  quota  o  la  totalita'  delle  risorse depositate sul conto corrente n. 20711 sia  stata  accantonata  dalla tesoreria a seguito di atti di pignoramento ai  sensi  dell'art.  543 del codice di procedura civile e le relative procedure esecutive  non si  siano  ancora  concluse,  la  tesoreria   mantiene   il   vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione delle  procedure  esecutive occorra  restituire  al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della cooperazione internazionale, in tutto o in parte,  la  disponibilita' delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento al  bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4.   7. Le disposizioni  del  presente  articolo  entrano  in  vigore  a partire dal 1° luglio 2019.     |  
|   |                                 Art. 3 
                              Abrogazioni 
   1. L'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze 12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e  gli  incassi  in euro in Unione monetaria  europea,  in  attuazione  dell'art.  2  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  482  del  2001»,  e' abrogato.   2. L'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per  i  pagamenti  e  gli  incassi  da effettuarsi in euro  nei  Paesi  non  aderenti  all'Unione  monetaria europea, ed in valuta, in  attuazione  degli  articoli  3  e  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato.   3. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per  i  pagamenti  e  gli  incassi  da effettuarsi in euro  nei  Paesi  non  aderenti  all'Unione  monetaria europea, ed in valuta, in  attuazione  degli  articoli  3  e  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato.   4. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i  pagamenti  da  e per  l'estero  del  Ministero  degli  affari  esteri,  in  attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato alla data di  entrata  in  vigore delle disposizioni di cui all'art. 2.   Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 giugno 2019 
                                                     Il Ministro: Tria 
  Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, 1-967     |  
|   |  
 
 | 
 |