Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 giugno 2019
Incassi da paesi UE e non UE in favore delle amministrazioni statali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti»;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15 «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001 concernenti rispettivamente gli «Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea» e gli «Incassi in altra valuta»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482»;
Visto il regolamento CE n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezze e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 «Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di versamento presso le tesorerie statali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 20 maggio 2010 «Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico»;
Sentiti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

Incassi da paesi UE e non UE in favore
delle amministrazioni statali

1. I pagamenti in euro in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la tesoreria statale attraverso bonifici ovvero tramite la piattaforma tecnologica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I codici IBAN e SWIFT/BIC per l'esecuzione dei bonifici di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I pagamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni. Tali pagamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro ai pertinenti capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la tesoreria statale. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia e' convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
4. Ai fini dell'esecuzione dei pagamenti di cui al comma 3, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione del codice IBAN dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato o dei conti aperti presso la tesoreria statale, che il versante deve riportare nella causale del bonifico.
5. I pagamenti di cui ai commi 1 e 3 che non possono essere finalizzati al bilancio dello Stato o ai conti aperti presso la tesoreria statale sono versati sull'apposita contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, intestata «Capo della Tesoreria - gestione bonifici di dubbia imputazione».
 
Art. 2
Incassi da paesi UE e non UE in favore del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale

1. I pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, che affluiscono sui conti correnti valuta Tesoro, riportano nel campo causale i seguenti elementi: ordinante estero, IBAN del capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato o del conto di tesoreria statale cui imputare il versamento, motivo del pagamento.
2. I bonifici che le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dispongono per trasferire in Italia le disponibilita' esistenti sui conti correnti valuta Tesoro sono effettuati secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, e devono indicare nella causale di versamento la dicitura «Trasferimento giacenze conto corrente valuta Tesoro». Le relative somme sono versate dagli Uffici all'estero almeno una volta l'anno per le disponibilita' eccedenti le soglie di giacenza individuate con le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo, salvo comprovate esigenze da individuarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato. Sono fatte salve le disposizioni in materia di documenti in formato elettronico di cui all'art. 7-vicies quater della legge 31 marzo 2005, n. 43, ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 20 maggio 2010, in materia di «Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo passaporto ordinario elettronico».
3. Per i bonifici di cui al comma 2 che non possono essere finalizzati al pertinente capitolo/articolo del bilancio dello Stato, la Banca d'Italia provvede a versare le relative somme al pertinente capitolo del capo XII di entrata, afferente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 8, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, si intende concessa, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali ove esistenti e tenuto conto delle eventuali situazioni di inconvertibilita' e intrasferibilita', per le somme eccedenti le soglie di giacenza individuate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono fatte salve le prerogative relative all'attivita' di vigilanza esercitata dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale richiede entro il 30 settembre 2019 la chiusura del conto corrente n. 20711 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato con contestuale riversamento delle somme giacenti al bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4.
6. Nel caso in cui una quota o la totalita' delle risorse depositate sul conto corrente n. 20711 sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di atti di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e le relative procedure esecutive non si siano ancora concluse, la tesoreria mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure esecutive occorra restituire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tutto o in parte, la disponibilita' delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento al bilancio dello Stato, capo di entrata XII, capitolo 3540, art. 4.
7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2019.
 
Art. 3

Abrogazioni

1. L'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001», e' abrogato.
2. L'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato.
3. L'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuarsi in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea, ed in valuta, in attuazione degli articoli 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato.
4. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 «Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482», e' abrogato alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2019

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, 1-967