| Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di  riconoscimento  della  indicazione  geografica  protetta «Pampepato di Terni /Panpepato di Terni»  |  
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     Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la   protezione   della denominazione  «Pampepato   di   Terni/Panpepato   di   Terni»   come indicazione geografica protetta, ai sensi  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 del Parlamento  e  del  Consiglio  del  21  novembre  2012, presentata Comitato produttori pampepato di Terni, con sede in  largo Don Minzoni n. 6 - 05100 Terni (TR), ed acquisito  inoltre  i  pareri della Regione Umbria, esprime parere favorevole sulla stessa e  sulla proposta  di  disciplinare  di  produzione  nel  testo   di   seguito riportato.     Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle  politiche competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e non oltre trenta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della  presente  proposta,  dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi  un  interesse  legittimo  e residenti sul territorio nazionale.     Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni  di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo  1  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012; dimostrano che  la  registrazione  del  nome  proposto  e' contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o  4  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto  danneggia l'esistenza di un  nome  omonimo  o  parzialmente  omonimo  o  di  un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data  di  pubblicazione  di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera  a)  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere  che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico.     Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguira' la  procedura prevista dal decreto ministeriale  n.  12511  del  14  ottobre  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.     |  
|   |                        DISCIPLINARE DI PRODUZIONE                «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» 
                                Art. 1.                           Nome del prodotto 
     L'indicazione geografica protetta «Pampepato  di  Terni/Panpepato di Terni» e' riservata esclusivamente al prodotto che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.  
                                Art. 2.                       Descrizione del prodotto 
     Il «Pampepato di Terni/Panpepato di  Terni»  e'  un  prodotto  da forno ottenuto dalla lavorazione di  frutta  secca,  cioccolato,  uva passa, canditi, cacao  amaro,  miele,  caffe',  spezie,  farina  come dettagliato al successivo art. 4.     Al  momento  dell'immissione  al   consumo   il   «Pampepato   di Terni/Panpepato di Terni» presenta le seguenti caratteristiche:       caratteristiche fisiche:         forma: circolare, base piatta e superficie convessa.         dimensioni:           diametro: compreso tra 1 e 20 cm;           altezza: compresa tra 1 e 10 cm;         peso: compreso tra 25 g e 1kg;         umidita': dal 7,5 % al 25%;       caratteristiche organolettiche:         aspetto esterno: colore marrone scuro, quasi nero a forma  di cupola con evidenza della frutta secca in superficie;         aspetto interno: colore marrone scuro, con  presenza  diffusa di frutta secca e canditi ben distribuiti;         consistenza  dell'impasto:  compatta,  morbida  grazie   alla componente morbida (cioccolato, uva passa, canditi, miele, caffe')  e croccante dovuta alla frutta secca tostata;         odore: al primo impatto di cioccolato e frutta secca, poi  di spezie, in particolare di cannella, pepe e noce moscata;         sapore: iniziale di cioccolato con lieve sentore  di  spezie, che lascia spazio man mano alla frutta secca  e  ai  canditi;  sapore finale deciso di cioccolato e spezie,  in  particolare  di  cannella, noce moscata e pepe. 
                                Art. 3.                          Area di produzione 
     La zona di produzione del «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni» e'  rappresentata   dall'intero   territorio   amministrativo   della Provincia di Terni e dei Comuni di Massa  Martana,  Marsciano,  Todi, Fratta Todina, Montecastello di Vibio e Deruta,  della  Provincia  di Perugia.  
                                Art. 4.                 Descrizione del metodo di produzione   4.1 Ingredienti 
     Per la produzione del «Pampepato di Terni/Panpepato di Terni»  si impiegano i seguenti ingredienti riferiti a 10 kg  di  impasto  prima della cottura:        frutta secca tostata: mandorle, noci e nocciole congiuntamente, in proporzioni variabili, da 4 kg a 6 kg;       frutta candita e frutta essiccata: uva  passa,  arancia,  cedro congiuntamente, in proporzioni variabili, da 1,5 kg a 3 kg;       miele millefiori: da 0,5 kg a 1,5 kg;       caffe' liquido: fino a 0,2 kg;       cacao amaro in polvere (20-22% burro di cacao): da 0,2 kg a 0,5 kg;       cioccolato (cacao minimo 50%): da 0,5 kg a 1,5 kg;       spezie:  pepe,  cannella,  noce  moscata   congiuntamente,   in proporzioni variabili, da 0,05 kg a 0,15 kg;       farina tipo «0» o, in alternativa, farina di mais o di  riso  o di mandorle: da 0,2 kg a 0,7 kg.     In aggiunta ai precedenti ingredienti, nel  medesimo  impasto  di riferimento  e'  consentito  l'utilizzo  dei   seguenti   ingredienti facoltativi:       mosto cotto: fino a 0,8 kg;       liquore: fino ad un massimo di 0,075 kg;       zucchero: fino ad un massimo di 0,05 kg;       buccia di arancia: fino ad un massimo di 0,05 kg;       pinoli: fino a 0,2 kg;       ostia: come base.     E' vietato l'utilizzo di acqua nell'impasto.     Il prodotto non contiene ne' coloranti ne' conservanti aggiunti.    4.2 Metodo di produzione e confezionamento 
     4.2.1 Impastatura     Alla frutta secca  tostata,  viene  aggiunta  la  frutta  candita (arancia e cedro) tagliata a cubetti e l'uva passa. Si  aggiunge  poi il cacao, la farina, le spezie e gli altri ingredienti facoltativi se presenti (pinoli, buccia di  arancia).  Si  aggiunge  il  cioccolato, precedentemente sciolto a bagnomaria, insieme al  miele,  il  caffe', mosto cotto (se presente), il liquore (se presente) e lo zucchero (se presente). Le spezie possono essere aggiunte anche in questa fase. 
     4.2.2 Porzionatura, modellatura e cottura     L'impasto viene porzionato manualmente  o  meccanicamente.  Segue una operazione di modellatura e rifinitura e aggiunta dell'ostia  (se presente) per conferire al  prodotto  le  caratteristiche  di  forma, dimensione e peso stabilite all'art. 2 del presente disciplinare.  La cottura avviene in forno a temperatura da 160° a 200° per 5/25 minuti secondo la pezzatura dell'impasto. 
     4.2.3 Maturazione e confezionamento     I pampepati vengono lasciati raffreddare almeno dodici ore  prima del confezionamento pre incarto. Questo  primo  confezionamento  deve avvenire nella sede di produzione, al fine di evitare un  decadimento della percezione qualitativa da parte del consumatore. Un'esposizione all'aria del prodotto, non protetto dal  preincarto,  altererebbe  la persistenza aromatica del dolce, disperdendo e rendendo meno  intensa la complessa  gamma  degli  aromi  conferiti  dalle  spezie,  inoltre comporterebbe   un'opacizzazione    della    superficie    a    causa dell'affioramento del burro di cacao e una  perdita  di  croccantezza della  frutta  secca.  Il  confezionamento  consiste  in  almeno   un involucro protettivo sigillato di: cellophan  alimentare,  pergamena, alluminio o altri materiali  per  alimenti,  a  norma  con  le  leggi vigenti.      Un secondo involucro esterno puo' essere  aggiunto  al  di  fuori della sede di produzione. Il «Pampapato di Terni/Panpepato di  Terni» e' commercializzato in confezioni monoprodotto, intero o  tagliato  a fette di spessore compreso tra 0,5 e 1,5 cm.  
                                Art. 5.                          Prova dell'origine  
     Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita.  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi  elenchi,  gestiti dalla  struttura  di  controllo,  dei  produttori  e  confezionatori, nonche' attraverso  la  denuncia  alla  struttura  di  controllo  dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita'  del  prodotto. Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della  struttura  di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e dal relativo piano di controllo.  
                                Art. 6.                       Legame con il territorio  
     La produzione e la reputazione di questo dolce del «Pampepato  di Terni»/«Panpepato di Terni» e' tradizionalmente legata all'ambiente e al territorio che rappresenta.     Le origini del «Pampepato  di  Terni/Panpepato  di  Terni»,  sono cosi'  antiche  da  risalire  sicuramente  al  1500,   almeno   nella composizione degli ingredienti ancora oggi utilizzata.     Il «Pampepato  di  Terni»/«Panpepato  di  Terni»,  preparato  per secoli con quello che l'economia  rurale  permetteva  di  mettere  da parte durante l'anno, e' il dolce di Natale per eccellenza.     Nel  corso  del  tempo  la   preparazione   del   «Pampepato   di Terni»/«Panpepato di Terni» si e' potenziata fino a rappresentare  la gastronomia ternana durante le feste natalizie.     Il primo riferimento ad una produzione professionale e su  «larga scala» del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» risale  al  1913 con una  storica  pasticceria  ternana  dell'epoca,  che  lo  diffuse facendolo conoscere come il dolce di Terni.     Nei primi anni del novecento, si assiste anche ad una  evoluzione del nome del prodotto. Complice la  crescente  scolarizzazione  anche delle classi piu' umili ad opera della cosiddetta Riforma gentile del 1923,  quello  che  fino  ad  allora  veniva  diffusamente   chiamato panpepato  (pane  pepato  cioe'  speziato)  comincio'   sempre   piu' comunemente ad essere conosciuto come pampepato, sia in  forza  delle regole ortografiche e grammaticali della lingua italiana che chiedono il nesso «mp» sia della piu' agevole resa fonetica corrispondente  al parlato.     Il nome inizialmente conosciuto di «panpepato»  permane  tuttavia ancora oggi in affiancamento al piu' utilizzato «pampepato», riferiti sempre allo stesso dolce ternano.     Numerosissimi, sono stati, nel corso del '900  e  ancor  oggi,  i libri di ricette tradizionali, guide  gastronomiche  e  turistiche  e pubblicazioni di varia natura che riferiscono il pampepato essere  un dolce tipico di Terni.     Il  Touring  club  italiano  nella  prima  edizione  della  Guida gastronomica d'Italia datata 1931 riporta «a Terni  da  ricordare  il Panpepato natalizio» (Touring club italiano 1931),  anche  la  «Guida gastronomica d'Italia (Felice Cunsolo, Guida  gastronomica  d'Italia, Istituto geografico De Agostini - Novara -  1975)  in  corrispondenza della sezione dedicata alla Regione  Umbria  cita  il  «Pampepato  di Terni»/«Panpepato di Terni» come dolce natalizio tipico di Terni.     Il «Pampepato di Terni»/«Panpepato  di  Terni»  e'  citato  anche all'interno della guida turistica «Guida di Terni e del ternano» come dolce «signore della tavola natalizia»  (Loretta  Santini,  Guida  di Terni e del ternano, pg. 23, ed. Qguide, 2003).     La guida «Sapori e  profumi»  della  Provincia  di  Terni,  nella sezione «Tradizione a tavola per  Natale»  tra  i  dolci  ricorda  il pampepato (Umbria gusto,  Sapori  e  profumi,  2008  -  Provincia  di Terni).     L'Accademia italiana della cucina ha dedicato  al  «Pampepato  di Terni»/«Panpepato di Terni»  diversi  scritti,  contenuti  in  volumi celebrativi o riviste di settore; fra le piu' importanti:  «I  frutti del sole» dove si cita «Il  panpepato  e'  il  dolce  principe  della tradizione  natalizia  ternana»  (I  frutti  del  sole -  2007 -  ed. Accademia italiana della cucina), e ancora  nell'articolo  «Panpepato ternano», il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di  Terni»  e'  definito nel sottotitolo come «il dolce principe  della  tradizione  natalizia nella citta' umbra» («Civilta' della tavola», n. 299 dicembre 2017  - ed. Accademia italiana della cucina).     Ulteriori evidenze circa il legame reputazionale  del  «Pampepato di  Terni»/«Panpepato  di  Terni»  con  il   ternano   sono   fornite dall'articolo «Terni da leccarsi i baffi», pubblicato sul  quotidiano Corriere dell'Umbria di sabato 9 aprile 2016, dove a proposito  delle tradizioni  culinarie  viene   riportato   che   il   «Pampepato   di Terni»/«Panpepato di  Terni»  «meglio  rappresenta  quell'insieme  di contraddizioni caro alla tradizione umbra. E' il perfetto  equilibrio tra dolce e amaro a fare la differenza di questo dolce che e' entrato da subito a far parte della tradizione contadina umbra».     Inoltre, si cita anche un estratto dell'articolo  pubblicato  sul quotidiano «Il Messaggero», nell'edizione  locale  di  Terni  del  31 dicembre 2009, «La tradizione narra che il  pampepato  dal  1851  non manca mai sulle tavole dei ternani.»     Interessante e' anche un altro articolo pubblicato  sullo  stesso quotidiano dal titolo «In gara per il migliore "pampepato  dell'anno" dove quello di Terni viene esaltato come «unico che si trova  solo  a Terni ed e' anche un simbolo della tradizione come  testimoniano  gli stessi ingredienti.» (Il Messaggero del 15 dicembre 2008).     Il «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni»,  nella  rivista  di cucina «Cucina Moderna», e' indicato come «dolce classico delle feste natalizie»  (Cucina  moderna,  gennaio  2018,  pg.  98,  Ed.   Gruppo Mondadori).     Nella seconda edizione della pubblicazione «La  vera  Umbria»  e' pubblicata la ricetta del «Pampepato di Terni»/«Panpepato di  Terni», indicato come dolce tipico di Terni (Caruso P., la  vera  Umbria.  La tradizione umbra nei piaceri della tavola, ed. Grilligraf  Collazzone (Pg), 2000).     Nella pubblicazione  «Terni:  la  citta'  fra  due  fiumi»  della collana «Il turismo  culturale:  la  rivista  che  ti  guida»,  viene altresi'  riportato  che  «a  Terni,  durante  il  Natale,  non  c'e' famiglia, ristorante,  gastronomia,  pasticceria  o  forno,  che  non prepari il pampepato [...]» (AA.VV. Terni la citta'  tra  due  fiumi. Provincia di Terni - Ed. Vanni - 2006).     Il  «Pampepato  di  Terni»/«Panpepato  di  Terni»  e'  anche   il protagonista  di  momenti  ludici  e  di  aggregazione  popolare  nel territorio.     Al riguardo, la delegazione ternana dell'Accademia italiana della cucina, per alcuni anni, ha invitato i suoi componenti  a  presentare all'assaggio i pampepati prodotti nelle proprie case e a  condividere la relativa ricetta, premiando il dolce migliore e che rispondesse ai canoni della tradizione.  Sulla  traccia  dell'Accademia,  il  locale ternano MET, dal 2009, organizza il premio  «Pampepato  dell'anno»  a cui possono  partecipare  tutti  inviando  il  proprio  prodotto  per sottoporlo ad una qualificata giuria  composta  da  accademici  della cucina,  pasticceri,  cioccolatai,  sommeliers,   rappresentanti   di categorie e ordini professionali. Il premio da assegnare al  migliore «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» fra i tanti e' un cucchiaio di  legno  da  pasticcere,  che  ogni  anno  viene  riconsegnato  dal vincitore dell'edizione precedente per essere dato al vincitore.  (Il cucchiaio di legno per il miglior pampepato, da Il Messaggero  del  5 gennaio 2013»).     Il 10 febbraio del 2002, alcuni pasticceri ternani,  durante  una kermesse pubblica dedicata  al  «Pampepato  di  Terni»/«Panpepato  di Terni», riuscirono a produrre un pampepato di 112  kg,  mai  prodotto prima.     Infine, ulteriori  indicatori  estremamente  significativi  della radicata reputazione del «Pampepato di  Terni»/«Panpepato  di  Terni» sono legati alla sua presenza sempre piu' diffusa ed importante sugli scaffali dei negozi di prodotti tipici, dove viene sempre individuato come un souvenir gastronomico di crescente apprezzamento.  
                                Art. 7.                        Organismo di controllo 
     La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento  (UE)  n.  1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del  disciplinare  di produzione e' 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria  Soc. Cons. a r.l. P.IVA 01770460549, con sede legale  a  Todi  (PG)  06059 - Fraz. Pantalla; e-mail: certificazione@parco3a.org - tel.  +39  075 8957201 (centr.) - fax +39 075 8957257 - www.parco3a.org  
                                Art. 8.                             Etichettatura 
     La confezione deve riportare le diciture «Pampepato di  Terni»  o «Panpepato di Terni» e «Indicazione geografica protetta» per esteso o in sigla (IGP), nonche' le seguenti ulteriori informazioni:       il simbolo europeo della IGP;       il  nome  o  la  ragione  sociale,   l'indirizzo   dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;       il simbolo grafico del prodotto da  utilizzare  in  abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.     E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista.     E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano  significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il  consumatore,  nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che  siano  consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare di produzione.     La denominazione «Pampepato di Terni» o «Panpepato di  Terni»  e' intraducibile.     Il simbolo grafico del prodotto consiste in: 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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