| Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 12 luglio 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera».  |  
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                         IL DIRIGENTE GENERALE                             DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il disciplinare consolidato della DOP «Matera» e il  relativo  documento unico riepilogativo;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il disciplinare di produzione della predetta DOP;   Vista la documentata domanda presentata  dal  Consorzio  di  tutela vini Matera con sede in  Metaponto,  per  il  tramite  della  Regione Basilicata, nel rispetto della procedura di  cui  al  citato  decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;   Visto il parere favorevole della Regione  Basilicata  sulla  citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare e' stato acquisito il  parere  favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella  riunione  del  18  dicembre 2018;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019, entro il termine previsto di trenta giorni dalla citata data di pubblicazione e' pervenuta un'istanza congiunta, contenente  osservazioni  sulla  citata  proposta  di  modifica   del disciplinare, da parte di alcune  aziende  vitivinicole  interessate, che e' stata oggetto  di  valutazione  nell'apposita  Conferenza  dei servizi del 23 maggio 2019, ai sensi decreto ministeriale 7  novembre 2012, art. 8, comma 2, presso questo Ministero con la  partecipazione del  Presidente  del  Comitato  nazionale  vini  DOP  e  IGP  e   dei rappresentanti della  competente  Regione  Basilicata,  del  soggetto richiedente e dei soggetti che ha presentato la predetta istanza;   Atteso che ad esito  della  predetta  Conferenza  dei  servizi,  il Ministero, d'intesa con il Presidente del Comitato nazionale  vini  e con il rappresentante della Regione  Basilicata,  conformemente  alla procedura di cui all'art. 8, comma  2,  del  decreto  ministeriale  7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con  la  citata istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni  di  cui  trattasi,  confermando pertanto la proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2019;   Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera» e il  relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del regolamento (UE) n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,  in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre  2011  e  da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di  cui  alla proposta  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana n. 31 del 6 febbraio 2019.   2.  Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  Matera consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente  comma  ed il relativo documento  unico  consolidato,  figurano  rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.     |  
|   |                                                             Allegato A 
                DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO            DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA                               «MATERA» 
                                Art. 1.                         Denominazione e vini 
     1. La denominazione di origine controllata «Matera» e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:       «Matera» Rosso;       «Matera» Primitivo;       «Matera» Primitivo Passito;       «Matera» Rosato;       «Matera» Moro;       «Matera» Moro Riserva;       «Matera» Greco;       «Matera» Bianco;       «Matera» Bianco Passito;       «Matera» Spumante;       «Matera» Spumante Rose'.      |  
|   |                                                             Allegato B 
                            DOCUMENTO UNICO                RIEPILOGATIVO DISCIPLINARE CONSOLIDATO                           VINI DOP «MATERA» 
     1. Documento unico     1.1. Denominazione/denominazioni:       Matera (it)     1.2. Tipo di indicazione geografica:       DOP - Denominazione di origine protetta     1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli       1. Vino       4. Vino spumante     1.4. Descrizione dei vini: 
       «Matera» Rosso         colore: rosso rubino;         odore: complesso, fruttato;         sapore: armonico, caratteristico.         Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;         Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |4,5 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          «Matera» Primitivo         colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al  granato  con l'invecchiamento;         odore: intenso, persistente, caratteristico;         sapore: pieno, armonico tendente al vellutato,  da  secco  ad abboccato con residuo zuccherino massimo di 14g/l,;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |13               |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |4,5 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          Matera Primitivo passito         colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;         odore: caratteristico ed intenso;         sapore: dolce, armonico e vellutato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo:  14,50%  vol  di cui effettivo almeno 13,00% vol;         acidita' totale minima: 4,0 g/l;         estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |13               |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |4 in grammi per  |       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          «Matera» Rosato         colore: rosato cerasuolo;         odore: intenso, persistente caratteristico;         sapore: secco, pieno, armonico.         Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;         Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |5,0 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          «Matera» Moro e Moro Riserva         colore: rosso rubino intenso;  tendente  al  granato  per  il riserva;         odore: intenso, persistente;         sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;         Titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00%  vol; 13%vol per il riserva;         Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |4,5 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          «Matera» Greco         colore: giallo paglierino;         odore: caratteristico, intenso, persistente;         sapore: tipico, caratteristico.         Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |5,0 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          Matera bianco         colore: giallo paglierino;         odore: intenso, fruttato;         sapore: tipico, secco, sapido;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;         acidita' totale minima: 5,0 g/l;         estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |5,0 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          Matera Bianco Passito         colore:   dal   giallo   carico   all'ambrato    a    seconda dell'invecchiamento;         odore: intenso, fruttato;         sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;         titolo alcolometrico volumico totale minimo:  13,00%  vol  di cui effettivo almeno 12,00 % vol;         acidita' totale minima: 4,0 g/l;         estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |12,00            |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |4,0 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          «Matera» Spumante         spuma: fine, persistente;         colore: giallo paglierino;         odore: fruttato, tipico, gradevole;         sapore: tipico, caratteristico.         Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;         Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.         I parametri che non figurano nella sottostante  griglia  sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |5,0 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+          «Matera» Spumante Rose'         spuma: fine, persistente;         colore: rosato cerasuolo;         odore: fruttato, caratteristico, gradevole;         sapore: caratteristico.         Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;         Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.         Gli  altri  parametri  analitici,  che  non  figurano   nella sottostante griglia, rispettano i  limiti  previsti  dalla  normativa nazionale e dell'UE.            +-----------------------------------------------------+       |Caratteristiche analitiche generali                  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico totale        |                 |       |massimo (in % vol):                |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Titolo alcolometrico effettivo     |                 |       |minimo (in % vol):                 |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |                                   |5,0 in grammi per|       |Acidita' totale minima:            |litro espresso in|       |                                   |acido tartarico  |       +-----------------------------------+-----------------+       |Acidita' volatile massima (in      |                 |       |milliequivalenti per litro):       |                 |       +-----------------------------------+-----------------+       |Tenore massimo di anidride         |                 |       |solforosa totale (in milligrammi   |                 |       |per litro):                        |                 |       +-----------------------------------+-----------------+        1.5. Pratiche di vinificazione     1.5.1. Pratiche enologiche specifiche       ASSENTI     1.5.2. Rese massime:       Matera Rosso         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Primitivo e Primitivo Passito         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Rosato         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Moro e Moro Riserva         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Greco         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Bianco e Bianco Passito         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Spumante         10000 chilogrammi di uve per ettaro       Matera Spumante Rose'         10000 chilogrammi di uve per ettaro     1.6. Zona geografica delimitata       La zona di produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Matera»  comprende  l'intero  territorio  amministrativo della provincia di Matera.     1.7. Varieta' principale/i di uve da vino       Sangiovese N.       Greco bianco B. - Greco       Malvasia bianca di Basilicata B. - Malvasia       Merlot N.       Primitivo N.       Cabernet sauvignon N. - Cabernet     1.8. Legame con la zona geografica     Caratteristiche della zona geografica     Il territorio della DOP  Matera  ha  caratteristiche  orografiche contraddistinte da 3 particolari ambienti:       - ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente  piu'  giovani,  con   morfologie   pianeggianti   e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario.       - ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera da cui si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina,  che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari caratterizzati dalla presenza  di  suoli  molto   evoluti,   profondi,   ben   drenati   o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e  dall'intensa  alterazione  dei ciottoli);       -  ambienti  delle  superfici   della   Fossa   bradanica   che rappresentano  la  gran  parte  del  territorio  collinare  materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a  sud  (Pisticci),  ad  est  (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella  sud-est)  ed  infine  ad  ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a  morfologia  variabile  da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o  da  sabbie,  presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondita'. Sono molto calcarei  e  hanno  permeabilita' elevata.     Questa viticoltura di qualita' e' legata alla scelta di  ambienti luminosi, aerati e alla naturale fertilita' dei suoli particolarmente vocati alla coltivazione della vite.  Categoria Vino(1)     I vini della Doc Matera sono prodotti da uve  sia  autoctone  che internazionali presentano buona  acidita'  e  sapidita'  dovuta  alle escursioni termiche  e  alle  componenti  sabbiose  dei  terreni,  in particolare per i vini bianchi che risultano freschi poco colorati  e piu' o meno leggeri;     In presenza di terreni con componenti  argillose  ritroviamo  nei vini prodotti maggior  intensita'  al  colore  e  in  presenza  della componente calcarea maggior finezza aromatica.     Nei vini passiti (cat.Vino ) si accentuano queste caratteristiche grazie all'accumulo di zuccheri e alla concentrazione degli  estratti dovuto  all'appassimento  delle  uve,  favorito  dal   clima,   dalla esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est che permettono un'ottima maturazione, contribuendo all'ottenimento  di  uve  sane  e pertanto  piu'  adatte  all'appassimento,  e  consentendo  la   piena espressione delle caratteristiche  dei  vitigni  utilizzati  .  Nelle varie tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni  utilizzati.  Tutti  i vini presentano comunque caratteristiche di buona acidita'  e  giusta struttura,  equilibrio  gustativo  nonche',  in  particolare  per  le tipologie a base  di  uve  del  vitigno  Primitivo  e/o  del  vitigno Cabernet  sauvignon,  grande   longevita'   che   li   rende   adatti all'invecchiamento.  Categoria Vino Spumante(4)     Nella  produzione  dei  vini  spumanti   DOC   «Matera»   vengono utilizzati le varieta' autoctone  Malvasia  bianca  di  Basilicata  e Primitivo.     Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana hanno trovato l'habitat di elezione, infatti i due vitigni  risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si  realizza  in aree a quota maggiore con clima piu'  fresco  dove  prevalgono  suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle  aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo con ottima struttura  e  alcolicita'. Una parte rilevante dell'economia vitinicola dell'area e' legata alla produzione degli  spumanti  che  hanno  rappresentato  una  forma  di specializzazione produttiva di questa area. Le  prime  produzioni  di vino spumante risalgono agli inizi  del  1900  e  intorno  agli  anni 1950-1960  molte  aziende,  alcune  ancor  oggi  in   attivita',   si specializzano in tale settore. Infatti i  produttori  di  vini  della provincia di Matera,  commercializzavano  storicamente,  anche  fuori regione, grandi quantita' di  vino  spumante  destinate  a  banchetti nuziali, feste patronali e festivita' religiose.     1.9. Ulteriori condizioni       ASSENTI     1.10. Link al disciplinare del prodotto       https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/14101     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate, entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche  sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Matera» provenienti dalle campagne 2018/2019  e  precedenti  che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato  disciplinare consolidato.   4. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Matera» di cui all'art. 1 saranno inseriti  sul  sito  internet  del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 luglio 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2.                          Base ampelografica 
     1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione ampelografica:       «Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo  30%, possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella  regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.       «Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%,  possono  concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a  bacca  nera,  non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.       «Matera» Primitivo  Passito:  Primitivo:  minimo  90%,  possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca  nera, non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  regione  Basilicata, fino ad un massimo del 10%.       «Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.       «Matera»  Moro:  Cabernet  Sauvignon:  minimo  60%;  Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  idonei  alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.       «Matera»  Moro  Riserva:  Cabernet   Sauvignon:   minimo   60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%,  possono  concorrere  alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.       «Matera» Greco: Greco:  minimo  85%,  possono  concorrere  alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non  aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.       «Matera» Bianco: Malvasia bianca  di  Basilicata:  minimo  85%, possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.       «Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata:  minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.       «Matera» Spumante: Malvasia bianca di Basilicata:  minimo  85%; possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.       «Matera»  Spumante  Rose':  Primitivo:  minimo   90%,   possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca  nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.      |  
|   |                                 Art. 3.                          Zona di produzione 
     1. La zona di produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata «Matera»  comprende  l'intero  territorio  amministrativo della provincia di Matera.      |  
|   |                                 Art. 4.                       Norme per la viticoltura 
     1. Condizioni naturali dell'ambiente.  Le  condizioni  ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della  zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.     2. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei  per  le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.     3. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore  a  3.300  in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.     4. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di  potatura  consentiti  sono quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi  impianti  sono  consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.     5. E' facolta'  della  regione,  successivamente,  consentire  le forme di  allevamento  diverse  (fatta  esclusione  per  le  pergole) qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.     6.  Forzature  ed  irrigazione.  E'  vietata  ogni   pratica   di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.     7.  La  produzione  massima  di  uva  ad  ettaro  e   il   titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:   ===================================================================== |                  |                     |  Titolo alcoolometrico   | |                  |   Produzione uva    |Volumico naturale minimo %| |    Tipologia     | tonnellate/ ettaro  |           vol            | +==================+=====================+==========================+ |«Matera» Rosso    |         10          |          11,50           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Primitivo|         10          |          12,50           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Primitivo|                     |                          | |Passito           |         10          |          14,50           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Rosato   |         10          |          12,00           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Moro     |         10          |          11,50           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Moro     |                     |                          | |Riserva           |         10          |          13,00           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Greco    |         10          |          10,50           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Bianco   |         10          |          10,50           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Bianco   |                     |                          | |Passito           |         10          |          13,00           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Spumante |         10          |          12,00           | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Spumante |                     |                          | |Rose'             |         10          |          12,00           | +------------------+---------------------+--------------------------+
     8. Anche in annate eccezionalmente  favorevoli,  la  resa  dovra' essere riportata nei  limiti  di  cui  sopra  purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.     9.  L'esubero  potra'  essere  destinato,  se  ne  sussistono   i requisiti, all'ottenimento  della  I.G.T.  «Basilicata».  Qualora  la produzione superi detto limite di tolleranza,  l'intera  partita  non potra' essere rivendicata a D.O.C. «Matera».     10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di uva a ettaro deve essere rapportata  alla  superficie  effettivamente impegnata nella vite.      |  
|   |                                 Art. 5.                      Norme per la vinificazione 
     1. Le operazioni di vinificazione, la  spumantizzazione,  nonche' l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.     Conformemente  all'art.  8  del  regolamento  CE   n.   607/2009, l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei controlli; inoltre, a  salvaguardia  dei  diritti  precostituiti  dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento  al di  fuori  dell'area  di   produzione   delimitata,   sono   previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa  dell'unione europea e nazionale.     2. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» Spumante e  «Matera»  Spumante  Rose' deve essere effettuate con  fermentazione  in  bottiglia  secondo  il metodo tradizionale.     3. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.     4. La resa massima dell'uva in vino, comprese le aggiunte per  le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti: 
  =================================================================== |                                                     | resa uva  | |                      tipologia                      |  /vino %  | +=====================================================+===========+ |«Matera» Rosso                                       |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Primitivo                                   |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Primitivo Passito                           |    50     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Rosato                                      |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Moro                                        |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Moro Riserva                                |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Greco                                       |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Bianco                                      |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Bianco Passito                              |    50     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Spumante                                    |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Spumante Rose'                              |    70     | +-----------------------------------------------------+-----------+
     5. Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza  massima  del  5% senza che abbia il diritto alla  rivendicazione  a  denominazione  di origine controllata.  Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.     6.  L'immissione  al  consumo  delle  tipologie  «Matera»  Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un  periodo di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1°  novembre dell'anno di produzione delle uve.     7. L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro  Riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di  36 mesi di cui almeno ventiquattro  mesi  in  botte  a  partire  dal  1° novembre dell'anno di produzione delle uve      |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo 
     1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:   «Matera» Rosso:     colore: rosso rubino;     odore: complesso, fruttato;     sapore: armonico, caratteristico;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.   «Matera» Primitivo:     colore: rosso rubino tendente  al  violaceo  ed  al  granato  con l'invecchiamento;     odore: intenso, persistente, caratteristico;     sapore: da secco ad abboccato, con un residuo zuccherino  massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico tendente al vellutato;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.   «Matera» Primitivo Passito:     colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;     odore: caratteristico ed intenso;     sapore: dolce, armonico e vellutato;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50%  vol  di  cui effettivo almeno 13,00% vol;     acidita' totale minima: 4,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.   «Matera» Rosato:     colore: rosato cerasuolo;     odore: intenso, persistente caratteristico;     sapore: secco, pieno, armonico;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;     acidita' totale minima: 5,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.   «Matera» Moro:     colore: rosso rubino intenso;     odore: intenso, persistente;     sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.   «Matera» Primitivo Passito:     colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;     odore: caratteristico ed intenso;     sapore: dolce, armonico e vellutato;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50%  vol  di  cui effettivo almeno 13,00% vol;     acidita' totale minima: 4,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.   «Matera» Rosato:     colore: rosato cerasuolo;     odore: intenso, persistente caratteristico;     sapore: secco, pieno, armonico;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;     acidita' totale minima: 5,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.   «Matera» Moro:     colore: rosso rubino intenso;     odore: intenso, persistente;     sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.   «Matera» Moro Riserva:     colore: rosso rubino intenso tendente al granato;     odore: intenso, persistente;     sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;     titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;     acidita' totale minima: 4,5 g/l;     estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.   «Matera» Greco:     colore: giallo paglierino;     odore: caratteristico, intenso, persistente;     sapore: tipico, caratteristico;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;     acidita' totale minima: 5,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.   «Matera» Bianco:     colore: giallo paglierino;     odore: intenso, fruttato;     sapore: tipico, secco, sapido;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;     acidita' totale minima: 5,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.   «Matera» Bianco Passito:     colore:    dal    giallo    carico    all'ambrato    a    seconda dell'invecchiamento;     odore: intenso, fruttato;     sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%  vol  di  cui effettivo almeno 12,00 % vol;     acidita' totale minima: 4,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.   «Matera» Spumante:     spuma: fine, persistente;     colore: giallo paglierino;     odore: fruttato, tipico, gradevole;     sapore: tipico, caratteristico;     titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;     acidita' totale minima: 5,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.   «Matera» Spumante Rose':     spuma: fine, persistente;     colore: rosato cerasuolo;     odore: fruttato, caratteristico, gradevole;     sapore: caratteristico;     titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;     acidita' totale minima: 5,0 g/l;     estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. 
     2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.      |  
|   |                                 Art. 7.                     Designazione e presentazione 
     1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.     2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.     3. Per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  Matera Rosso, Matera Primitivo, Matera  Rosato,  Matera  Moro,  Matera  Moro Riserva, Matera Greco,  Matera  Bianco,  l'indicazione  in  etichetta dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.      |  
|   |                                 Art. 8.                            Confezionamento 
     1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo  in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.     2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e  nazionali  in vigore.     3. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.      |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico   A) Informazione sulla zona geografica   1) Fattori naturali rilevanti per il legame     La zona geografica delimitata ricade nella parte ovest  sud-ovest della Regione Basilicata, su  una  superficie  abbastanza  ampia  che interessa tutta la Provincia di Matera e comprende un  territorio  di media collina e fascia litorale costiera.     Partendo dalla linea di costa e procedendo  verso  le  aree  piu' interne, il territorio della «collina materana» puo' essere, a grandi linee e dal punto di vista geo-pedologico,  suddiviso  in  3  diversi ambienti:  ambiente  della  pianura  costiera   rappresentato   dalle superfici geologicamente piu' giovani,  con  morfologie  pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario, dai suoli con caratteristiche  vertiche  a  suoli  idromorfi  (Inceptisuoli  ed Entisuoli); Ambiente dei terrazzi marini  al  di  sopra  della  piana costiera si dipartono diversi ordini di  terrazzi  d'origine  marina, che   si   collegano   con   i    sovrastanti    rilievi    collinari plio-pleistocenici,  anche  queste  formazioni  geologiche   sono   a morfologia  pianeggiante  e/o  sub-pianeggiante,  con   un   ambiente pedologico caratterizzato dalla  presenza  di  suoli  molto  evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati  con  colore  della matrice rosso intenso (che deriva  dall'alto  contenuto  di  ferro  e dall'intensa alterazione  dei  ciottoli);  ambienti  delle  superfici della Fossa bradanica rappresentano  la  gran  parte  del  territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud  (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area  dell'abitato  e  quella  sud-est)  ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile   da   sub-pianeggiante   ad   ondulata,   con    litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti  grossolani o da  sabbie,  presentano  tessiture  variabili  dalla  moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa  in  profondita'.  Sono  molto calcarei e hanno permeabilita' elevata.     Il clima dell'area e' tipicamente mediterraneo,  in  particolare, la fascia Jonico-Metapontina e la fascia  nord-orientale  (Valle  del Bradano),  che  comprendono  quasi  completamente  i   comuni   della provincia di Matera, rappresentano le zone piu' calde  della  Regione Basilicata con temperature medie che vanno da un minimo di 5,7°C  (II decade di gennaio) ad un massimo di 25,3°C (III decade di luglio). Il mese piu' freddo e' gennaio, mentre  il  piu'  caldo  e'  luglio.  La siccita' estiva e' marcata (piogge inferiori anche ai 100  mm)  e  la temperatura media del mese piu' caldo supera i 23°C.     La precipitazione media annua e' di  circa  580  mm,  con  alcune differenze tra la zona costiera e quella interna.     Infatti, nella zona costiera la precipitazione media annua e'  di circa 500 mm, con una precipitazione nel semestre aprile-settembre di circa 190 mm; nella zona piu' interna la precipitazione  media  annua e' di circa 670 mm, mentre nel semestre aprile-settembre e' di  circa 250 mm. Generalmente il mese piu'  piovoso  e'  novembre  (79,2  mm), mentre il meno piovoso e' luglio (18,6 mm).   2) Fattori umani rilevanti per il legame     Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione  hanno  contribuito  ad ottenere il vino «Matera».     La  coltivazione  della  vite  nell'area  e'   molto   antica   e testimoniata da una serie  di  reperti  archeologici  evidenziano  la diffusione  della  coltivazione  della   vite   e   il   livello   di specializzazione raggiunto dalle popolazioni locali nella  produzione del vino.  La  capacita'  di  produrre  uve  di  ottima  qualita'  e' profondamente legata ad una tecnica colturale, affinatasi  nel  corso degli anni, che ha consentito di adeguare la scelta  varietale  e  le operazioni  di  campagna  e  di  cantina  ai  macroambienti  presenti nell'area.     L'incidenza dei fattori umani, nel  corso  della  storia,  e'  in particolare riferita alla puntuale definizione dei  seguenti  aspetti tecnico produttivi che costituiscono  parte  integrante  del  vigente disciplinare di produzione:       -  base  ampelografica  dei  vigneti:  i  vitigni  idonei  alla produzione  del  vino  in  questione  sono  quelli   tradizionalmente coltivati nell'area di  produzione  con  prevalenza  di  Primitivo  e Sangiovese tra le varieta' a bacca nera e Greco e Malvasia bianca  di Basilicata tra quelli a bacca bianca;       - le forme di allevamento, i sesti d'impianto e  i  sistemi  di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali  e tali  da  perseguire  la  migliore  e  razionale  disposizione  sulla superficie  delle  viti,  sia  per   agevolare   l'esecuzione   delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione  della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare  ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro  i  limiti fissati dal disciplinare (10 t./ha).  Il  bisogno  di  contenere  una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro per i nuovi impianti;       - le pratiche relative all'elaborazione dei  vini  sono  quelle tradizionalmente consolidate in zona.   B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche  del  prodotto  essenzialmente   o   esclusivamente    attribuibili    all'ambiente  geografico. 
     La DOC «Matera» e' riferita alle tipologie di cui all'art. 1  che dal  punto   di   vista   analitico   ed   organolettico   presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6  del disciplinare,  che  ne  permettono  una   chiara   individuazione   e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.     In particolare tutti i vini presentano una buona  acidita'  e  un colore rosso rubino  nelle  tipologie  rosse,  colore  cerasuolo  nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.     I vini passiti e gli spumanti  presentano  colori  caratteristici delle  tipologie  e  del  periodo  di  invecchiamento  a   cui   sono sottoposti.     In  tutte  le  tipologie  si  riscontrano  aromi  prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni.     Al sapore i vini presentano un'acidita' normale  ma  soprattutto, un'ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio  gustativo  e ad evidenziare una buona longevita' del prodotto.   C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui  alla  lettera A) e quelli di cui alla lettera B). 
     In un territorio con caratteristiche orografiche cosi' diverse la viticoltura di qualita' e' legata alla scelta di  ambienti  luminosi, aerati e con naturale fertilita'  del  suolo  particolarmente  vocati alla coltivazione della vite.     L'esposizione dei vigneti,  prevalentemente  a  sud  sud-est,  le tecniche colturali adottate  contribuiscono  all'ottenimento  di  uve sane, con un'ottima maturazione  e  piena  espressione  di  tutte  le caratteristiche varietali.     Ancora  oggi  sono  presenti  nell'area  vigneti  con  forma   di allevamento ad «alberello», modello di origine greca, che  meglio  di altri si adatta ai climi caldi e siccitosi del sud della  Basilicata; tuttavia la forma di allevamento prevalente e' la spalliera,  «guyot» e «cordone speronato». L'irrigazione nella  viticoltura  materana  e' soprattutto «di soccorso» e prevalente nei primi anni di  vegetazione della pianta al fine di assicurare condizioni imprescindibili per  lo sviluppo e la futura produttivita'. Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante  con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento  delle  peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della  DOC «Matera».     La millenaria storia vitivinicola  legata  a  questo  territorio, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata  da numerosi  documenti,  e'  la   fondamentale   prova   della   stretta connessione ed  interazione  esistente  tra  i  fattori  umani  e  la qualita' e le peculiari caratteristiche del vino «Matera».     Ovvero e' la testimonianza di  come  l'intervento  dell'uomo  nel particolare territorio abbia, nel corso  dei  secoli,  tramandato  le tradizionali tecniche di coltivazione della vite  ed  enologiche,  le quali nell'epoca moderna e contemporanea  sono  state  migliorate  ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e  tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.     In  particolare  la  presenza  della  viticoltura  nell'area   e' attestata  fin  dall'eta'  del  bronzo  da  una  serie   di   piccoli insediamenti, tra il Basento e  il  Sinni,  le  cui  necropoli  hanno rivelato la presenza di personaggi con ricchissimi  corredi  funerari che gia' attestano la coltivazione della vite.     Le figurazioni presenti su vasellame rinvenuto nell'area mostrano la caratteristica forma di coltivazione utilizzata nel periodo  della Magna Grecia, l'alberello con speroni corti.     Documento ancora piu' importante, che testimonia la  presenza  di una viticoltura evoluta nell'area,  e'  costituito  dalle  Tavole  di Heraclea, risalenti  al  VII  sec.  a.C  e  conservate  al  museo  di Metaponto, che rappresentano la prima  mappa  catastale  che  riporta fedelmente la disposizione dei campi coltivati a vite nelle terre  di pertinenza del tempio di Atena ad Eraclea (Policoro).     Risalgono al 1200 i primi  documenti  relativi  alla  vendita  di vigne; nel corso dei secoli successivi  i  poderi  coltivati  a  vite diventano base dell'imposizione censuaria.     Nel 1677 il territorio di Montescaglioso, situato tra la marina e la montagna, produceva buonissima qualita' di vini bianchi e rossi, i migliori di tutta la provincia tanto  da  essere  venduti  ai  vicini paesi della Puglia. Del resto l'economia della citta' ruotava attorno al monastero benedettino di S. Michele ed i monaci da sempre  avevano imparato a separare nelle cantine del monastero il vino da  consumare da quello da vendere.     Nel 1887 si tiene la prima mostra  enologica  lucana,  in  quella occasione l'archeologo materano Domenico  Ridola,  esperto  anche  di enologia, fu premiato con menzione onorevole per un vino color  rosso ciliegia, odore fragrante, con sapore squisito da dessert con  15,60% di alcool, chiamato San Bardo. Il vino, di  cui  si  conserva  ancora l'etichetta datata 1885 nel Museo Archeologico Nazionale  di  Matera, era prodotto con uve del vitigno Primitivo.     In quel periodo Matera con i suoi 2000 ettari di suolo  coltivato a vigna e con un prodotto di circa 50.000 ettolitri di vino  all'anno su una popolazione di 15.593 abitanti  (documentata  nel  1881),  era ancora il maggior produttore di vino della Basilicata.     Una parte rilevante dell'economia vinicola  dell'area  e'  legata alla produzione degli spumanti, questi prodotti  hanno  rappresentato una forma di specializzazione produttiva dell'area che ha permesso di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorieta'.     I produttori di vini della provincia di Matera commercializzavano fuori regione grandi quantita' di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festivita' religiose.     Le prime produzioni di vino spumante  risalgono  agli  inizi  del 1900 ma intorno agli  anni  1950-1960  che  si  raggiunge  il  picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attivita'  si  specializzano  in tale settore. Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta  del mercato, segno di apprezzamento  del  prodotto,  che  determinava  un prezzo medio di vendita superiore di  tre  quattro  volte  al  prezzo medio di mercato del vino fermo.     Le tecniche tradizionali di produzione di  questo  vino  spumante prevedevano una rifermentazione in bottiglia  con  la  produzione  di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6  bar,  un  residuo zuccherino da 20 a 60  grammi  per  litro;  non  venivano  effettuati sboccatura e illimpidimento della bottiglia, di  norma  la  tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.     L'elevata qualita' degli spumanti e' dovuta all'ottimo  grado  di maturazione delle uve, che portava all'ottenimento di produzioni  con grado zuccherino talmente elevato da  non  riuscire  a  svolgersi  in alcol durante la prima fermentazione alcolica,  questo  fenomeno  era responsabile della rifermentazione in bottiglia. Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed  hanno  consentito  di  ottenere  dei prodotti caratterizzati da grande  finezza  che  hanno  incontrato  i gusti del consumatore.     Nella  produzione  dei  vini  spumanti   DOC   «Matera»   vengono utilizzati le varieta': Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.     Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana l'habitat  di  elezione,  infatti  i  due  vitigni  risultano  essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in  aree  a quota maggiore con clima piu' fresco dove  prevalgono  suoli  bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a  quota inferiore caratterizzate da suoli  bruni  prevale  la  produzione  di spumanti a base di Primitivo; in ogni caso si  riscontrano  nell'area di produzione condizioni pedoclimatiche ideali e tecniche  produttive consolidate che nel corso degli anni hanno  rappresentato  i  fattori caratterizzanti la qualita' di queste produzioni.      |  
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     Camera di Commercio, Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  di Potenza, Corso XVIII Agosto, 34, 85100 - Potenza.     Tel. 0971.412111     Fax 0971.412248     E-mail info@pz.camcom.it - Web: www.pz.camcom.it     La C.C.I.A.A di Potenza e'  l'Autorita'  pubblica  designata  dal Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  forestali  e   del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 238/2016, che effettua  la verifica  annuale  del  rispetto  delle  disposizioni  del   presente disciplinare,  conformemente  all'art.  19,  par.  1,  1°  capoverso, lettera a) e c), ed all'art.  20  del  Reg.  UE  n.  34/2019,  per  i prodotti  beneficianti  della  DOP,  mediante  una  metodologia   dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera  produttiva  (viticoltura,  elaborazione,   confezionamento), conformemente  al  citato  art.  19,  par.  1,   2°   capoverso.   In particolare,  tale  verifica  e'  espletata  nel   rispetto   di   un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.     |  
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