Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 luglio 2019
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera».


IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamento UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Matera» e il relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;
Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Matera con sede in Metaponto, per il tramite della Regione Basilicata, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;
Visto il parere favorevole della Regione Basilicata sulla citata proposta di modifica;
Atteso che la citata richiesta di modifica, che comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE n. 607/2009, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 18 dicembre 2018;
Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» sono da considerare «modifiche ordinarie» e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la proposta di modifica in questione per un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;
Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019, entro il termine previsto di trenta giorni dalla citata data di pubblicazione e' pervenuta un'istanza congiunta, contenente osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di alcune aziende vitivinicole interessate, che e' stata oggetto di valutazione nell'apposita Conferenza dei servizi del 23 maggio 2019, ai sensi decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 8, comma 2, presso questo Ministero con la partecipazione del Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e dei rappresentanti della competente Regione Basilicata, del soggetto richiedente e dei soggetti che ha presentato la predetta istanza;
Atteso che ad esito della predetta Conferenza dei servizi, il Ministero, d'intesa con il Presidente del Comitato nazionale vini e con il rappresentante della Regione Basilicata, conformemente alla procedura di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ha respinto le osservazioni presentate con la citata istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente ed ai soggetti che hanno presentato le osservazioni di cui trattasi, confermando pertanto la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2019;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019 sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19 marzo 2019 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Matera», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 6 febbraio 2019.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini Matera consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Matera» Rosso;
«Matera» Primitivo;
«Matera» Primitivo Passito;
«Matera» Rosato;
«Matera» Moro;
«Matera» Moro Riserva;
«Matera» Greco;
«Matera» Bianco;
«Matera» Bianco Passito;
«Matera» Spumante;
«Matera» Spumante Rose'.

 
Allegato B

DOCUMENTO UNICO
RIEPILOGATIVO DISCIPLINARE CONSOLIDATO
VINI DOP «MATERA»

1. Documento unico
1.1. Denominazione/denominazioni:
Matera (it)
1.2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
1.4. Descrizione dei vini:

«Matera» Rosso
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

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|Caratteristiche analitiche generali |
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|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
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|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
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| |4,5 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
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|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+

«Matera» Primitivo
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: pieno, armonico tendente al vellutato, da secco ad abboccato con residuo zuccherino massimo di 14g/l,;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

+-----------------------------------------------------+
|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): |13 |
+-----------------------------------+-----------------+
| |4,5 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+

Matera Primitivo passito
colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

+-----------------------------------------------------+
|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): |13 |
+-----------------------------------+-----------------+
| |4 in grammi per |
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+

«Matera» Rosato
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

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|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
| |5,0 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+

«Matera» Moro e Moro Riserva
colore: rosso rubino intenso; tendente al granato per il riserva;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; 13%vol per il riserva;
Estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

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|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
| |4,5 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
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«Matera» Greco
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

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|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
| |5,0 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
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Matera bianco
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

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|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
| |5,0 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
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Matera Bianco Passito
colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

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|Caratteristiche analitiche generali |
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|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): |12,00 |
+-----------------------------------+-----------------+
| |4,0 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
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|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
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«Matera» Spumante
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
I parametri che non figurano nella sottostante griglia sono conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente.

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|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
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| |5,0 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
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|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
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|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
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«Matera» Spumante Rose'
spuma: fine, persistente;
colore: rosato cerasuolo;
odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

+-----------------------------------------------------+
|Caratteristiche analitiche generali |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): | |
+-----------------------------------+-----------------+
| |5,0 in grammi per|
|Acidita' totale minima: |litro espresso in|
| |acido tartarico |
+-----------------------------------+-----------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): | |
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|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): | |
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1.5. Pratiche di vinificazione
1.5.1. Pratiche enologiche specifiche
ASSENTI
1.5.2. Rese massime:
Matera Rosso
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Primitivo e Primitivo Passito
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Rosato
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Moro e Moro Riserva
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Greco
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Bianco e Bianco Passito
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Spumante
10000 chilogrammi di uve per ettaro
Matera Spumante Rose'
10000 chilogrammi di uve per ettaro
1.6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.
1.7. Varieta' principale/i di uve da vino
Sangiovese N.
Greco bianco B. - Greco
Malvasia bianca di Basilicata B. - Malvasia
Merlot N.
Primitivo N.
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
1.8. Legame con la zona geografica
Caratteristiche della zona geografica
Il territorio della DOP Matera ha caratteristiche orografiche contraddistinte da 3 particolari ambienti:
- ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente piu' giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario.
- ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera da cui si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari caratterizzati dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli);
- ambienti delle superfici della Fossa bradanica che rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella sud-est) ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondita'. Sono molto calcarei e hanno permeabilita' elevata.
Questa viticoltura di qualita' e' legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e alla naturale fertilita' dei suoli particolarmente vocati alla coltivazione della vite. Categoria Vino(1)
I vini della Doc Matera sono prodotti da uve sia autoctone che internazionali presentano buona acidita' e sapidita' dovuta alle escursioni termiche e alle componenti sabbiose dei terreni, in particolare per i vini bianchi che risultano freschi poco colorati e piu' o meno leggeri;
In presenza di terreni con componenti argillose ritroviamo nei vini prodotti maggior intensita' al colore e in presenza della componente calcarea maggior finezza aromatica.
Nei vini passiti (cat.Vino ) si accentuano queste caratteristiche grazie all'accumulo di zuccheri e alla concentrazione degli estratti dovuto all'appassimento delle uve, favorito dal clima, dalla esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est che permettono un'ottima maturazione, contribuendo all'ottenimento di uve sane e pertanto piu' adatte all'appassimento, e consentendo la piena espressione delle caratteristiche dei vitigni utilizzati . Nelle varie tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni utilizzati. Tutti i vini presentano comunque caratteristiche di buona acidita' e giusta struttura, equilibrio gustativo nonche', in particolare per le tipologie a base di uve del vitigno Primitivo e/o del vitigno Cabernet sauvignon, grande longevita' che li rende adatti all'invecchiamento. Categoria Vino Spumante(4)
Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzati le varieta' autoctone Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.
Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana hanno trovato l'habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima piu' fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo con ottima struttura e alcolicita'. Una parte rilevante dell'economia vitinicola dell'area e' legata alla produzione degli spumanti che hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva di questa area. Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 e intorno agli anni 1950-1960 molte aziende, alcune ancor oggi in attivita', si specializzano in tale settore. Infatti i produttori di vini della provincia di Matera, commercializzavano storicamente, anche fuori regione, grandi quantita' di vino spumante destinate a banchetti nuziali, feste patronali e festivita' religiose.
1.9. Ulteriori condizioni
ASSENTI
1.10. Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/14101
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vino atte a diventare DOP «Matera» provenienti dalle campagne 2018/2019 e precedenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Matera» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo 30%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Primitivo Passito: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Moro: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Moro Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
«Matera» Greco: Greco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Spumante: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
«Matera» Spumante Rose': Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

 
Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

 
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.
3. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.
4. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
5. E' facolta' della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
6. Forzature ed irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
7. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
===================================================================== | | | Titolo alcoolometrico | | | Produzione uva |Volumico naturale minimo %| | Tipologia | tonnellate/ ettaro | vol | +==================+=====================+==========================+ |«Matera» Rosso | 10 | 11,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Primitivo| 10 | 12,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Primitivo| | | |Passito | 10 | 14,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Rosato | 10 | 12,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Moro | 10 | 11,50  | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Moro | | | |Riserva | 10 | 13,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Greco | 10 | 10,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Bianco | 10 | 10,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Bianco | | | |Passito | 10 | 13,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Spumante | 10 | 12,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Spumante | | | |Rose' | 10 | 12,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+

8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
9. L'esubero potra' essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. «Basilicata». Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potra' essere rivendicata a D.O.C. «Matera».
10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

 
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonche' l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'unione europea e nazionale.
2. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» Spumante e «Matera» Spumante Rose' deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale.
3. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
4. La resa massima dell'uva in vino, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

===================================================================
| | resa uva |
| tipologia | /vino % |
+=====================================================+===========+
|«Matera» Rosso | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Primitivo | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Primitivo Passito | 50 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Rosato | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Moro | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Moro Riserva | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Greco | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Bianco | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Bianco Passito | 50 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Spumante | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|«Matera» Spumante Rose' | 70 |
+-----------------------------------------------------+-----------+

5. Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5% senza che abbia il diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
6. L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
7. L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 36 mesi di cui almeno ventiquattro mesi in botte a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve

 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Matera» Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Matera» Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, con un residuo zuccherino massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Matera» Primitivo Passito:
colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Matera» Rosato:
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Matera» Primitivo Passito:
colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Matera» Rosato:
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente caratteristico;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Matera» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Matera» Moro Riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: intenso, persistente;
sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Matera» Greco:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Matera» Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Matera» Bianco Passito:
colore: dal giallo carico all'ambrato a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
«Matera» Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Matera» Spumante Rose':
spuma: fine, persistente;
colore: rosato cerasuolo;
odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
sapore: caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

 
Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. Per i vini a denominazione di origine controllata Matera Rosso, Matera Primitivo, Matera Rosato, Matera Moro, Matera Moro Riserva, Matera Greco, Matera Bianco, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

 
Art. 8.
Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
3. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata ricade nella parte ovest sud-ovest della Regione Basilicata, su una superficie abbastanza ampia che interessa tutta la Provincia di Matera e comprende un territorio di media collina e fascia litorale costiera.
Partendo dalla linea di costa e procedendo verso le aree piu' interne, il territorio della «collina materana» puo' essere, a grandi linee e dal punto di vista geo-pedologico, suddiviso in 3 diversi ambienti: ambiente della pianura costiera rappresentato dalle superfici geologicamente piu' giovani, con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario, dai suoli con caratteristiche vertiche a suoli idromorfi (Inceptisuoli ed Entisuoli); Ambiente dei terrazzi marini al di sopra della piana costiera si dipartono diversi ordini di terrazzi d'origine marina, che si collegano con i sovrastanti rilievi collinari plio-pleistocenici, anche queste formazioni geologiche sono a morfologia pianeggiante e/o sub-pianeggiante, con un ambiente pedologico caratterizzato dalla presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli); ambienti delle superfici della Fossa bradanica rappresentano la gran parte del territorio collinare materano, sviluppandosi da nord (Irsina) a sud (Pisticci), ad est (Matera, esclusa l'area dell'abitato e quella sud-est) ed infine ad ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie alla sabbiosa in profondita'. Sono molto calcarei e hanno permeabilita' elevata.
Il clima dell'area e' tipicamente mediterraneo, in particolare, la fascia Jonico-Metapontina e la fascia nord-orientale (Valle del Bradano), che comprendono quasi completamente i comuni della provincia di Matera, rappresentano le zone piu' calde della Regione Basilicata con temperature medie che vanno da un minimo di 5,7°C (II decade di gennaio) ad un massimo di 25,3°C (III decade di luglio). Il mese piu' freddo e' gennaio, mentre il piu' caldo e' luglio. La siccita' estiva e' marcata (piogge inferiori anche ai 100 mm) e la temperatura media del mese piu' caldo supera i 23°C.
La precipitazione media annua e' di circa 580 mm, con alcune differenze tra la zona costiera e quella interna.
Infatti, nella zona costiera la precipitazione media annua e' di circa 500 mm, con una precipitazione nel semestre aprile-settembre di circa 190 mm; nella zona piu' interna la precipitazione media annua e' di circa 670 mm, mentre nel semestre aprile-settembre e' di circa 250 mm. Generalmente il mese piu' piovoso e' novembre (79,2 mm), mentre il meno piovoso e' luglio (18,6 mm).
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino «Matera».
La coltivazione della vite nell'area e' molto antica e testimoniata da una serie di reperti archeologici evidenziano la diffusione della coltivazione della vite e il livello di specializzazione raggiunto dalle popolazioni locali nella produzione del vino. La capacita' di produrre uve di ottima qualita' e' profondamente legata ad una tecnica colturale, affinatasi nel corso degli anni, che ha consentito di adeguare la scelta varietale e le operazioni di campagna e di cantina ai macroambienti presenti nell'area.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area di produzione con prevalenza di Primitivo e Sangiovese tra le varieta' a bacca nera e Greco e Malvasia bianca di Basilicata tra quelli a bacca bianca;
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (10 t./ha). Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro per i nuovi impianti;
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.

La DOC «Matera» e' riferita alle tipologie di cui all'art. 1 che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano una buona acidita' e un colore rosso rubino nelle tipologie rosse, colore cerasuolo nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.
I vini passiti e gli spumanti presentano colori caratteristici delle tipologie e del periodo di invecchiamento a cui sono sottoposti.
In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici dei vitigni.
Al sapore i vini presentano un'acidita' normale ma soprattutto, un'ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una buona longevita' del prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

In un territorio con caratteristiche orografiche cosi' diverse la viticoltura di qualita' e' legata alla scelta di ambienti luminosi, aerati e con naturale fertilita' del suolo particolarmente vocati alla coltivazione della vite.
L'esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est, le tecniche colturali adottate contribuiscono all'ottenimento di uve sane, con un'ottima maturazione e piena espressione di tutte le caratteristiche varietali.
Ancora oggi sono presenti nell'area vigneti con forma di allevamento ad «alberello», modello di origine greca, che meglio di altri si adatta ai climi caldi e siccitosi del sud della Basilicata; tuttavia la forma di allevamento prevalente e' la spalliera, «guyot» e «cordone speronato». L'irrigazione nella viticoltura materana e' soprattutto «di soccorso» e prevalente nei primi anni di vegetazione della pianta al fine di assicurare condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la futura produttivita'. Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOC «Matera».
La millenaria storia vitivinicola legata a questo territorio, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche del vino «Matera».
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
In particolare la presenza della viticoltura nell'area e' attestata fin dall'eta' del bronzo da una serie di piccoli insediamenti, tra il Basento e il Sinni, le cui necropoli hanno rivelato la presenza di personaggi con ricchissimi corredi funerari che gia' attestano la coltivazione della vite.
Le figurazioni presenti su vasellame rinvenuto nell'area mostrano la caratteristica forma di coltivazione utilizzata nel periodo della Magna Grecia, l'alberello con speroni corti.
Documento ancora piu' importante, che testimonia la presenza di una viticoltura evoluta nell'area, e' costituito dalle Tavole di Heraclea, risalenti al VII sec. a.C e conservate al museo di Metaponto, che rappresentano la prima mappa catastale che riporta fedelmente la disposizione dei campi coltivati a vite nelle terre di pertinenza del tempio di Atena ad Eraclea (Policoro).
Risalgono al 1200 i primi documenti relativi alla vendita di vigne; nel corso dei secoli successivi i poderi coltivati a vite diventano base dell'imposizione censuaria.
Nel 1677 il territorio di Montescaglioso, situato tra la marina e la montagna, produceva buonissima qualita' di vini bianchi e rossi, i migliori di tutta la provincia tanto da essere venduti ai vicini paesi della Puglia. Del resto l'economia della citta' ruotava attorno al monastero benedettino di S. Michele ed i monaci da sempre avevano imparato a separare nelle cantine del monastero il vino da consumare da quello da vendere.
Nel 1887 si tiene la prima mostra enologica lucana, in quella occasione l'archeologo materano Domenico Ridola, esperto anche di enologia, fu premiato con menzione onorevole per un vino color rosso ciliegia, odore fragrante, con sapore squisito da dessert con 15,60% di alcool, chiamato San Bardo. Il vino, di cui si conserva ancora l'etichetta datata 1885 nel Museo Archeologico Nazionale di Matera, era prodotto con uve del vitigno Primitivo.
In quel periodo Matera con i suoi 2000 ettari di suolo coltivato a vigna e con un prodotto di circa 50.000 ettolitri di vino all'anno su una popolazione di 15.593 abitanti (documentata nel 1881), era ancora il maggior produttore di vino della Basilicata.
Una parte rilevante dell'economia vinicola dell'area e' legata alla produzione degli spumanti, questi prodotti hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva dell'area che ha permesso di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorieta'.
I produttori di vini della provincia di Matera commercializzavano fuori regione grandi quantita' di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festivita' religiose.
Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960 che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attivita' si specializzano in tale settore. Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del prodotto, che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio di mercato del vino fermo.
Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.
L'elevata qualita' degli spumanti e' dovuta all'ottimo grado di maturazione delle uve, che portava all'ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in alcol durante la prima fermentazione alcolica, questo fenomeno era responsabile della rifermentazione in bottiglia. Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.
Nella produzione dei vini spumanti DOC «Matera» vengono utilizzati le varieta': Malvasia bianca di Basilicata e Primitivo.
Sia la Malvasia che il Primitivo nell'area della collina materana l'habitat di elezione, infatti i due vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota maggiore con clima piu' fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti a base di Primitivo; in ogni caso si riscontrano nell'area di produzione condizioni pedoclimatiche ideali e tecniche produttive consolidate che nel corso degli anni hanno rappresentato i fattori caratterizzanti la qualita' di queste produzioni.

 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza, Corso XVIII Agosto, 34, 85100 - Potenza.
Tel. 0971.412111
Fax 0971.412248
E-mail info@pz.camcom.it - Web: www.pz.camcom.it
La C.C.I.A.A di Potenza e' l'Autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.