| Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 10 luglio 2019 |  
| Modalita' di attuazione dell'intervento a  sostegno  delle  opere  di efficientamento  energetico  e  sviluppo   territoriale   sostenibile realizzate dai comuni.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                    per gli incentivi alle imprese 
   Visto il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  recante:  «Misure urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58;   Visto  l'art.  30   del   predetto   decreto-legge,   che   prevede l'assegnazione  di   contributi   ai   comuni   per   interventi   di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,  come individuati al comma 3 del medesimo articolo;   Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 30, ai sensi  del quale, con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono assegnati contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di  500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo  e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti  nel campo dell'efficientamento energetico e dello  sviluppo  territoriale sostenibile;   Visto, altresi', il comma 13 del medesimo art. 30, che prevede che, oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il  flusso  dei trasferimenti in favore  dei  comuni,  il  Ministero  dello  sviluppo economico, anche avvalendosi  di  societa'  in  house,  effettua,  in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attivita' realizzate con i  contributi  di cui al presente articolo, secondo  modalita'  definite  con  apposito decreto ministeriale;   Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma  1 del citato art. 30,  assegna  i  contributi  in  favore  dei  comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo  i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);   Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati  i  7.915  comuni  assegnatari  del contributo per la realizzazione di  opere  pubbliche  in  materia  di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;   Visto l'art. 1, comma  2,  del  medesimo  decreto  direttoriale  14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative  per  l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del  direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese  del Ministero dello sviluppo economico;   Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante: «Codice dei contratti pubblici»;   Visto l'art. 11, comma 1,  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3, recante:  «Disposizioni  ordinamentali   in   materia   di   pubblica amministrazione», che prevede che, a decorrere dal 1°  gennaio  2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni  progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato  di  un  «Codice unico di progetto» (CUP),  che  le  competenti  amministrazioni  o  i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in  via  telematica  secondo  la procedura definita dal CIPE;   Visto il decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;   Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante:  «Istituzione  del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi;   Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;   Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190, che prevede che, ai fini della verifica dello  stato  di  avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse  del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  le  amministrazioni  titolari degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147;   Considerata, pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione delle modalita'  operative  della  misura  di  cui  all'art.  30  del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  in  attuazione  del  decreto direttoriale  14  maggio  2019  e  dell'art.  30,   comma   13,   del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;   Considerata, altresi',  la  necessita'  di  consentire  l'immediato invio  da  parte  dei  comuni  delle   informazioni   richieste   per l'attivazione delle procedure di  erogazione  dei  contributi,  anche nelle more della definizione di modalita' di trasmissione  telematica attraverso i sistemi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti definizioni:     a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;     b) «DL  Crescita»:  il  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per  la  risoluzione di specifiche situazioni di crisi»,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;     c) «decreto di assegnazione»: il decreto del  direttore  generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 maggio 2019, pubblicato in pari data  sul  sito  internet  del Ministero e per estratto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 2019;     d) «Comune» o, congiuntamente,  «Comuni»:  ciascuna  delle  7.915 amministrazioni  comunali  assegnatarie  del  contributo  cosi'  come elencate negli allegati da 1 a 25 del decreto di assegnazione;     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                        INTERVENTI AMMISSIBILI            (ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                             Allegato 2 
                SCHEMA DI ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE                    DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO            (ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE) 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Finalita' e risorse 
   1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione  della misura gestita  dalla  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle imprese del Ministero  a  sostegno  delle  opere  di  efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai  comuni secondo quanto previsto dall'art. 30 del DL Crescita.   2. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL Crescita, l'intervento di cui al presente decreto e' finanziato  a  valere  sulle  risorse  del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147.   3. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e' autorizzato  dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previa periodica  richiesta  da parte del  Ministero.  Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero dell'economia e delle finanze, previste dall'art. 30 del DL crescita, ai fini dell'erogazione del contributo.     |  
|   |                                 Art. 3 
                        Interventi ammissibili 
   1. Possono beneficiare del contributo i comuni che realizzano una o piu' delle opere pubbliche di  cui  all'art.  30,  comma  3,  del  DL Crescita  in  materia  di  efficientamento  energetico   e   sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo  e  non  esaustivo sono riportati in allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile.   2. Le opere di  cui  al  comma  1  devono  rispettare  le  seguenti condizioni:     a) non aver gia' ottenuto un  finanziamento  a  valere  su  fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali  o  strutturali di investimento europeo;     b) essere aggiuntive rispetto a  quelle  gia'  programmate  sulla base  degli  stanziamenti  contenuti  nel  bilancio   di   previsione dell'anno 2019;     c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si  intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.   3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.     |  
|   |                                 Art. 4 
                         Contributo erogabile 
   1. Il contributo erogabile a ciascun  comune  e'  pari  alla  spesa effettivamente  sostenuta  dallo  stesso  e  comunque  non  superiore all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.   2.  Nel  caso  in  cui  il  costo  dell'intervento  sia   superiore all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico  del comune la copertura della parte di costo eccedente.   3. Per la copertura dei maggiori  costi  di  cui  al  comma  2,  il contributo di cui al presente decreto e' cumulabile con finanziamenti e contributi pubblici ottenuti dal comune, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2 e  di  quelli  eventualmente  previsti  dalla disciplina agevolativa di riferimento.     |  
|   |                                 Art. 5 
              Erogazione della prima quota di contributo 
   1. Ai fini dell'erogazione della  prima  quota  del  contributo,  i comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione  dei  lavori, devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere  interessate, le seguenti informazioni:     a) Codice unico di progetto (CUP); il CUP deve  essere  richiesto utilizzando  la  specifica  modalita'  di  generazione  guidata  resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei  template  riferiti alla misura  «Contributo  comuni  per  efficientamento  energetico  e sviluppo territoriale sostenibile - DL Crescita»;     b) Codice identificativo di gara (CIG) per lavori;     c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art.  3, comma 2, lettera c);     d) data prevista di fine lavori;     e) costo dell'opera  da  realizzare,  come  indicato  nel  quadro economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto.   2. Le modalita' di trasmissione telematica  delle  informazioni  di cui  al  comma  1  saranno  definite,  d'intesa  con   il   Ministero dell'economia e delle finanze, con successivo provvedimento.   3. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2, i comuni possono trasmettere le informazioni indicate al comma 1 a mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it,   utilizzando    lo    schema    di attestazione di cui all'allegato 2.   4. Il Ministero,  riscontrata  la  completezza  delle  informazioni trasmesse ai  sensi  del  comma  2  ovvero  del  comma  3,  determina l'importo della prima quota di contributo spettante, pari al 50%  del costo dell'opera di cui al comma 1, lettera e) e comunque nei  limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione.   5. L'erogazione della prima quota di contributo e' autorizzata  dal Ministero nel  Sistema  IGRUE  -  SAP  di  competenza  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  a  valere   sulle   risorse   messe periodicamente a disposizione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri.     |  
|   |                                 Art. 6 
                         Erogazione del saldo 
   1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i comuni,  per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere, devono trasmettere le seguenti informazioni:     a) il costo a consuntivo dell'opera, come risultante  dall'ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;     b) i dati in ordine al collaudo ovvero alla  regolare  esecuzione dei lavori.   2. Le modalita' di trasmissione telematica  delle  informazioni  di cui al  comma  1  saranno  definite  con  il  provvedimento  previsto dall'art. 5, comma 2.   3. Il Ministero,  riscontrata  la  completezza  delle  informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, determina  l'importo  del  saldo  del contributo   spettante,   pari   alla   differenza   tra   la   spesa effettivamente  sostenuta  per  la   realizzazione   dell'intervento, corrispondente all'importo di cui al comma 1, lettera a), e l'importo erogato a titolo di prima quota del contributo ai sensi dell'art.  5, e comunque nei limiti dell'importo del contributo individuato con  il decreto di assegnazione.   4. L'erogazione del saldo  e'  autorizzata  dal  Ministero  con  le modalita' di cui all'art. 5, comma 5.     |  
|   |                                 Art. 7 
                             Monitoraggio 
   1.  Il  monitoraggio  della  realizzazione  finanziaria,  fisica  e procedurale delle opere e' effettuato, sulla base  dei  dati  forniti dai comuni, attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  classificando  le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».     |  
|   |                                 Art. 8 
                      Informazione e pubblicita' 
   1. I comuni danno pubblicita' dell'importo ricevuto  ai  sensi  del presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente»  di  cui al decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL crescita.   2. Il Ministero pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni utilizzatori del contributo di cui al presente  decreto  con  indicazione  dei  contributi  erogati  per ciascuna opera pubblica finanziata.     |  
|   |                                 Art. 9 
                                Rinvio 
   1. Con  successivo  decreto  del  Ministero  sono  disciplinate  le modalita' di controllo a campione delle opere finanziate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 13, del DL  Crescita  nonche'  le circostanze di revoca del contributo.   Il presente decreto e' pubblicato nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 10 luglio 2019 
                                           Il direttore generale: Aria     |  
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