| Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 11 luglio 2019, n. 68 |  
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e l'Organizzazione internazionale di diritto  per  lo  sviluppo  (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a  Roma  il  14  giugno 2017.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo   tra   la   Repubblica   italiana    e    l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo  alla  sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.     |  
|   |                    ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO)                RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE 
     Il  Governo  della   Repubblica   italiana   e   l'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;     Considerato l'Accordo tra la  Repubblica  italiana  e  l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI) relativo  alla  sede dell'IDLI, firmato a Roma il 28 marzo 1992;     Considerato lo Scambio di lettere modificativo  dell'Accordo  del 28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il  19 luglio 1993;     Considerato  l'Accordo  per  la   creazione   dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio  1988,  come emendato;     hanno convenuto quanto segue: 
                              ARTICOLO I                              Definizioni   Sezione 1     Nel presente Accordo:       (a)   l'espressione   «IDLO»   o   «Organizzazione»   significa Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;       (b)  l'espressione  «Governo»  significa   il   Governo   della Repubblica italiana;       (c) l'espressione «sede centrale» significa:         (i)    qualsiasi    terreno    o    edificio     appartenente all'Organizzazione, da esso preso in locazione o  in  prestito  o  in altro  modo  a  sua  disposizione  sul  territorio  della  Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi  la  propria  sede  centrale  e  le pertinenze di questa;         (ii) ogni altro  terreno  o  edificio  sul  territorio  della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato dell'Organizzazione col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.       (d) L'espressione «Assemblea» significa l'Assemblea delle Parti dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione  dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio  1988,  come emendato.       (e)  L'espressione   «Consiglio   Consultivo»,   significa   il Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la creazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di  Diritto  per   lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.       (f) L'espressione «beni dell'Organizzazione» significa tutti  i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Organizzazione, detenuti in  affitto,  posseduti  o  amministrati dall'Organizzazione, in esecuzione di  accordi  per  la  gestione  di depositi fiduciari, di fondi  di  dotazione,  di  pegni  o  ad  altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.       (g) L'espressione  «archivi  dell'Organizzazione»  include  gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le  cinematografie,  le  pellicole  e  le registrazioni sonore di proprieta' o in possesso  dell'Organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.       (h) L'espressione «personale  dell'Organizzazione»  include  il direttore generale e tutto il personale dell'Organizzazione  nominato da lui o in suo nome.     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  XVIII  dell'Accordo medesimo.     |  
|   |                               ARTICOLO II                             Sede centrale   Sezione 2     Il Governo si adoperera' nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua  sede  centrale  in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 e'  valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019.   2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                              ARTICOLO III                  Inviolabilita' della sede centrale   Sezione 3     (a) La sede centrale e' inviolabile.     (b) Nessun agente  o  funzionario  della  Repubblica  italiana  o chiunque  eserciti  una  pubblica  funzione  sul   territorio   della Repubblica   italiana   potra'   entrare    nella    sede    centrale dell'Organizzazione per esercitarvi  le  proprie  funzioni  senza  il consenso del direttore generale.     (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro  evento che esiga immediate misure di protezione per la  sicurezza  pubblica, ovvero qualora sia necessario  perseguire  fatti  criminosi  compiuti fuori dell'esercizio della attivita'  ufficiale  dell'Organizzazione, il  consenso  del  direttore  generale  si   considerera'   presunto. Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla  base  di  un consenso presunto del direttore generale, e' obbligato, su  richiesta del direttore generale, a lasciare immediatamente gli edifici.     (d) Il direttore  generale  impedira'  che  la  sede  divenga  un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto  in esecuzione  di  una  legge  della  Repubblica  italiana  o  che  sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o  che  tentino  di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.     |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 11 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                               ARTICOLO IV                    Protezione della sede centrale   Sezione 4     Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente  attuabili   onde   assicurare   la   sicurezza   e   la tranquillita' della sede centrale.     |  
|   |                               ARTICOLO V                 Servizi pubblici della sede centrale   Sezione 5     Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente  le proprie funzioni, il  Governo  adottera'  ogni  misura,  praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si  verifichi  l'interruzione di detti servizi, l'Organizzazione ricevera'  lo  stesso  trattamento delle maggiori amministrazioni statali.     |  
|   |                               ARTICOLO VI                    L'organizzazione ed i suoi beni   Sezione 6     L'Organizzazione   godra'   dell'immunita'   giurisdizionale   di qualsiasi genere, con riferimento a  qualsiasi  atto  sia  di  natura pubblica che privata, tranne in  quei  casi  particolari  in  cui  il direttore   generale   dell'Organizzazione   vi   abbia    rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione  non potra' essere ritenuta quale rinuncia  all'immunita'  dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.  Sezione 7     I beni di proprieta' dell'Organizzazione ed i suoi  archivi  cosi come definiti nelle lettere  (f)  e  (g)  della  Sezione  1,  ovunque situati e da chiunque posseduti,  saranno  esenti  da  perquisizione, sequestro o pignoramento,  requisizione,  confisca,  esproprio  e  da qualsiasi  altra  forma  di  intervento  di  qualsivoglia  natura  od origine.  Sezione 8     Stanti   le   immunita'   previste   nelle   Sezioni   6   e   7, l'Organizzazione  prevedra'  opportune  disposizioni  per   istituire sistemi di soluzione di:     (i) controversie con il suo personale;     (ii) controversie di diritto privato  derivanti  da  contratti  o altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonche' controversie di carattere extra-contrattuale.  Sezione 9     In esecuzione  della  Sezione  8,  l'Organizzazione  predisporra' idonee procedure per la  soluzione  delle  controversie  con  il  suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano  essi  persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione  inserira'  clausole  relative alla  soluzione  delle  controversie  mediante   arbitrato,   secondo procedure  che  si  conformino  ai  criteri  giuridici   generalmente accettati a tutela dell'imparzialita'  dell'organo  giudicante  e  di altri aspetti, come la  salvaguardia  del  contraddittorio.  Inoltre, l'Organizzazione dovra' avere una adeguata copertura  assicurativa  o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.     |  
|   |                              ARTICOLO VII                        Personalita' giuridica   Sezione 10     Il Governo riconosce che l'Organizzazione e'  una  organizzazione intergovernativa,  con  personalita'   giuridica   internazionale   e capacita'  di  porre  in  essere   gli   atti   giuridici   necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e,  in  particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili  e  mobili  e  di disporne, e di stare  in  giudizio  nei  casi  in  cui  il  direttore generale abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.     |  
|   |                              ARTICOLO VIII                       Comunicazione e trasporti   Sezione 11     Tutte  le  comunicazioni  dirette  all'Organizzazione  o  al  suo personale presso la sede centrale e tutte  le  comunicazioni  esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o  sotto  qualsiasi forma,  non  saranno  soggette  a  censura  o  ad  altre   forme   di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra  l'altro,  alle  pubblicazioni,  dati  elaborati   da   computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.     |  
|   |                               ARTICOLO IX                        Esenzione dalle imposte   Sezione 12     L'Organizzazione, le  sue  proprieta',  redditi  e  beni  di  cui all'Art. I, Sezione 1, (f) del presente  accordo,  saranno  esentati, nell'ambito  delle  sue  attivita'   istituzionali,   come   previste dall'accordo  istitutivo  del  5  febbraio  1988   ratificato   dalla Repubblica italiana il 28 maggio 1993, da ogni imposizione diretta  e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e  dai Comuni.  Sezione 13     (a) Per il raggiungimento dei propri  fini  istituzionali  e  per quanto  riguarda  gli  acquisti,  i   servizi   e   le   transazioni, l'Organizzazione godra', agli  effetti  delle  imposte  di  registro, ipotecarie  e  catastali,  delle  stesse  esenzioni  e   agevolazioni concesse alle  amministrazioni  statali  italiane,  ivi  comprendendo l'imposta di bollo  sugli  atti,  contratti,  formalita',  operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'.     (b) Per quanto concerne l'esenzione  dall'  «imposta  sul  valore aggiunto (IVA)» l'Organizzazione godra' della  non  imponibilita'  al tributo su acquisti rilevanti connessi  al  raggiungimento  dei  suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai  fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore  al  limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile  alle  Organizzazioni internazionali in Italia.     (c) L'Organizzazione sara' esente dalle imposte  di  consumo  sui materiali per  la  costruzione  di  immobili  destinati  al  suo  uso ufficiale.     (d) L'Organizzazione sara' anche  esentata  dal  pagamento  delle accise  sull'energia   elettrica   e   sul   gas   naturale   nonche' dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO,  con esclusione degli impianti ad uso privato.     (e) L'Organizzazione sara' esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione,  divieto  e  restrizione  su  merci  di  qualsiasi natura,  importate  o  esportate  dall'Organizzazione  per  attivita' istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione  non  chiedera'  l'esenzione dall'imposizione  fiscale  su  merci  importate  per  un  valore  non superiore al limite stabilito dalla normativa  nazionale  applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.     (f) L'Organizzazione sara' esente da diritti doganali e  da  ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione  degli  autoveicoli  destinati  all'«uso  ufficiale» dell'Organizzazione, e dei pezzi di  ricambio  dei  medesimi.  Per  i detti autoveicoli, che  saranno  immatricolati  con  serie  speciali, l'Organizzazione  beneficera'  altresi'  dell'esenzione  delle  tasse automobilistiche. I carburanti ed i  lubrificanti  occorrenti  per  i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia  dei diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo nei limiti di  contingenti  stabiliti  per  le  altre  Organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia.     (g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel  presente  articolo non si applicheranno a tasse e dazi  corrispettivi  di  servizi  resi all'Organizzazione.     |  
|   |                               ARTICOLO X                       Agevolazioni finanziarie   Sezione 14     Senza  essere  sottoposto  ad  alcun  controllo,  regolamento   o moratoria finanziaria, l' Organizzazione,  nel  raggiungimento  degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente:       (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;       (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi  di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana o altrove;       (c) trasferire i suoi fondi,  titoli,  oro  e  valute  e  altri valori nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese  o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire  qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.     |  
|   |                               ARTICOLO XI                   Assicurazioni sociali e sanitarie   Sezione 15     (a)  Il  personale  dell'Organizzazione  sara'  obbligatoriamente assicurato  per  quanto  riguarda   l'assistenza   sanitaria   e   la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici  o  privati dello Stato Italiano o di  altro  Stato,  i  cui  Regolamenti  devono essere portati a  conoscenza  delle  competenti  Autorita'  italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere  i  familiari  a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.     (b)  I  contributi  previdenziali  e  sanitari   previsti   dalla legislazione italiana non sono dovuti  sugli  emolumenti  corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia  detto personale se di cittadinanza italiana, e'  tenuto  al  pagamento  del contributo  di  assistenza  sanitaria  sui  redditi   soggetti   alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi  dagli  emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto.     (c) Le prestazioni sanitarie direttamente  erogate  dal  Servizio Sanitario   Nazionale   sono   integralmente   rimborsate   dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLO o  dall'interessato  alla  struttura che ha erogato la prestazione.     |  
|   |                              ARTICOLO XII                         Transito e soggiorno   Sezione 16     (a)  Il  Governo  adottera'  tutte  le  misure   necessarie   per facilitare  l'entrata,  il  soggiorno  nella  e  la  partenza   dalla Repubblica italiana dei membri del  personale  dell'Organizzazione  e loro famiglie, dei partecipanti ai programmi  dell'Organizzazione,  e delle persone in visita alla  sede  centrale  per  motivi  ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Qualsiasi visto che  possa rendersi necessario per le persone indicate In questa  Sezione  sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile.     (b) Il direttore generale comunichera' al Governo  i  nomi  delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.     |  
|   |                              ARTICOLO XIII                   Rappresentanti di stati e membri             del Consiglio consultivo dell'organizzazione   Sezione 17     I  rappresentanti  degli  Stati  firmatari  dell'Accordo  per  la creazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di  Diritto  per   lo Sviluppo («I Rappresentanti») e i  membri  del  Consiglio  Consultivo dell'Organizzazione («I  Membri  del  Consiglio»),  nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita':       (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;       (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita'  sara'  mantenuta  anche dopo che gli  interessati  abbiano  cessato  di  esercitare  le  loro funzioni;       (c)  l'immunita'  giurisdizionale  non  verra'  applicata  alle giurisdizioni civili e amministrative della  Repubblica  italiana  in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un  incidente causato da  un  automezzo,  natante,  o  aereo  utilizzato  da  o  di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi  di  infrazioni alla  disciplina  sulla  circolazione  stradale   riguardante   detti automezzi;       (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti;       (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, alla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;       (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio  accordate  a  rappresentanti  di  Governi  stranieri  in missione ufficiale temporanea;       (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri  di  missioni  diplomatiche  di  rango equivalente, nel rispetto delle misure di  sicurezza  che  uno  Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale;       (h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali  o  comunali  ad eccezione di quelle specificate dall'art.  34  della  Convenzione  di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.  Sezione 18     I Rappresentanti o Membri del Consiglio  indicati  nella  Sezione 17,  aventi  cittadinanza  italiana  o  residenza  permanente   nella Repubblica italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di  inviolabilita' per gli atti ufficiali da essi  compiuti  nell'esercizio  delle  loro funzioni.  Sezione 19     I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio  indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la  cittadinanza italiana  o  la  residenza  permanente  nella  Repubblica   italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate  alla  lettera  (e) della Sezione 17.     |  
|   |                              ARTICOLO XIV                Esperti e funzionari di organizzazioni   Sezione 20     Gli   esperti   che   non   facciano    parte    del    personale dell'Organizzazione,  che  compiano  missioni  ufficiali  per   conto dell'Organizzazione o  prestino  servizio  presso  organi  sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e   non-governative   in   visita    presso    la    sede    centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno  dei  privilegi  e delle immunita'  necessari  per  l'indipendente  esercizio  dei  loro compiti.     |  
|   |                               ARTICOLO XV                     Personale dell'organizzazione   Sezione 21     Il personale dell'Organizzazione  godra'  nel  territorio  e  nei riguardi  della  Repubblica  italiana  dei   seguenti   privilegi   e immunita':       (a)  immunita'  da  custodia  cautelare,  eccetto  in  caso  di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che  comporti secondo la legge  italiana  una  pena  detentiva  non  inferiore  nel massimo a tre anni, nel qual caso le  competenti  Autorita'  italiane notificheranno immediatamente tale custodia al direttore generale;       (b) immunita'  dal  sequestro  e  dall'ispezione  del  bagaglio ufficiale;       (c) immunita'  dall'ispezione  del  bagaglio  personale  per  i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta  eccezione  per controlli per motivi di sicurezza;       (d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti  compiuti  nell'esercizio  delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che  questa  immunita'  sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;       (e) esenzione per i membri  del  personale  da  ogni  forma  di imposta  diretta  su   salari,   emolumenti   e   indennita'   pagati dall'Organizzazione o per conto di essa;       (f) esenzione, per i membri del personale che  non  abbiano  la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti,  da  ogni forma di tassazione diretta sul reddito  derivante  da  fonti  al  di fuori della Repubblica italiana;       (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i  familiari  a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione  e  dalle  formalita'  di registrazione degli stranieri;       (h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non  siano  residenti  permanenti,  liberta'  di  detenere  nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o  conti  in  qualsiasi  valuta  e  altri  beni  mobili  od immobili. Tali membri del personale potranno  liberamente  portare  i loro titoli esteri o la valuta  estera  fuori  del  territorio  della Repubblica italiana o effettuare trasferimenti all'estero;       (i)  il  diritto  di  importare,  franco  dogana  e  di   altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i  loro  mobili  ed  effetti personali  inclusa  una  automobile,  in  una   o   piu'   spedizioni successive,  che  saranno  effettuate  entra  un  periodo  di   tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Organizzazione;       (j) i membri del personale  che  non  abbiano  la  cittadinanza italiana  e  che  non  siano  residenti  permanenti  compresi   nella categoria Professionale dell'Organizzazione, avranno diritto a:         (i)  acquistare,  franco  dogana  senza  altre   imposizioni, proibizioni e restrizioni  sulle  importazioni  ovvero  in  esenzione fiscale, un autoveicolo  nuovo  al  momento  della  loro  assunzione. Questo diritto dovra' essere esercitato entro 18 mesi dalla  data  di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non  potra'  essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia;         (ii) esenzione dalla tassa di circolazione;         (iii) un contingente di benzina o di altri  carburanti  e  di oli lubrificanti in quantita' e  ai  prezzi  in  uso  per  membri  di missioni diplomatiche di rango equivalente.  Sezione 22     (a) Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nella Sezione precedente,  al  direttore  generale  o  all'alto   funzionario   che sostituisca il direttore generale durante  la  sua  assenza,  saranno accordati i privilegi, immunita' e  le  facilitazioni  concesse  agli Ambasciatori  capi  di  missione,  sempre  che  non  siano  cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.     (b) In aggiunta ai privilegi ed immunita' indicati nel  paragrafo (a) di cui sopra, al personale senior  dell'IDLO  con  livello  P5  o superiore, al coniuge ed ai figli minori,  saranno  riconosciuti  gli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni, normalmente concessi dal Governo ai membri del personale diplomatico di rango equiparato nella Repubblica italiana,  sempre  che  non  siano  cittadini  italiani  o residenti permanenti in Italia.  Sezione 23     L'Organizzazione comunichera' al Governo ogni anno la  lista  del suo personale nonche' le eventuali variazioni.  Sezione 24     Il    Governo    rilascera'    ai    membri     del     personale dell'Organizzazione, ai loro coniugi e  ai  familiari  a  carico  che godano  di  privilegi,  immunita'  e  facilitazioni,  una  carta   di identita' speciale che attesti la qualifica del titolare.     |  
|   |                              ARTICOLO XVI  Scopo dei privilegi e delle immunita' e cooperazione con le autorita'                              italiane   Sezione 25     (a) I privilegi e le immunita' previste negli Articoli da XIII  a XV  sono  conferiti  nell'interesse  dell'Organizzazione  e   non   a vantaggio personale degli interessati. Le Autorita' specificate  alla lettera (b) seguente avranno il diritto  ed  il  dovere  di  togliere l'immunita' in tutti i casi in cui  l'immunita'  impedisce  il  corso della giustizia e sempre che possa  essere  tolta  senza  pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.     (b) Le Autorita' cui si  riferisce  la  lettera  (a)  precedente, sono:       (i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;       (ii) il Presidente del Consiglio Consultivo in  riferimento  ai Membri del Consiglio;       (iii) l'Assemblea in riferimento al  Presidente  del  Consiglio Consultivo alle persone  menzionate  nell'Art.  XIV  e  al  direttore generale;       (iv) il direttore generale in riferimento ad altri  membri  del personale.     (c) L'Organizzazione ed il suo  personale  coopereranno  in  ogni occasione con le Autorita'  italiane  competenti  per  facilitare  la buona amministrazione della giustizia,  assicurare  l'osservanza  dei regolamenti di  polizia  per  evitare  qualsiasi  abuso  relativo  ai privilegi e alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo.     (d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle  immunita'  conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i  regolamenti  in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali  persone  hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni  di  questo Stato.     (e) Nessuna  disposizione  del  presente  Accordo  pregiudica  il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure  che dovessero rendersi indispensabili per motivi di  sicurezza.  In  tali casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile,  informare il direttore generale prima dell'adozione di dette misure.     |  
|   |                              ARTICOLO XVII                     Soluzione delle controversie   Sezione 26     Qualsiasi  controversia  tra  l'Organizzazione  ed   il   Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale  o  le  relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.     |  
|   |                             ARTICOLO XVIII                          Disposizioni finali   Sezione 27     (a) Il presente Accordo entrera' in vigore il  primo  giorno  del mese   successivo   alla   data   in   cui   esso   sara'   approvato dall'Organizzazione ed in cui il Governo  italiano  avra'  notificato all'Organizzazione l'avvenuta ratifica.     (b)  A  domanda  di  una  o  dell'altra   parte   avranno   luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.     (c) Questo Accordo rimarra' in vigore  per  tutto  il  tempo  che l'Organizzazione manterra' la propria sede nella Repubblica  italiana se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle parti.     (d) Il Presente Accordo tra lo Stato italiano e  l'Organizzazione Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce  il  precedente firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonche' lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993.     Pertanto all'entrata in vigore del  Presente  Accordo  cesseranno gli effetti dell'Accordo Precedente.     Fatto a Roma il 14 giugno  2017,  in  duplice  copia,  in  lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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