| Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| BANCA D'ITALIA |  
| PROVVEDIMENTO 9 luglio 2019 |  
| Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di  natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.  |  
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                           LA BANCA D'ITALIA 
   Visto l'art. 23 della legge  28  dicembre  2005,  n.  262  (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei  mercati finanziari),  concernente  i  procedimenti  per  l'adozione  di  atti regolamentari  e  generali  della  Banca  d'Italia,   della   CONSOB, dell'IVASS e della COVIP; visti in particolare:     il comma 1, ai sensi del  quale  i  provvedimenti  aventi  natura regolamentare o  di  contenuto  generale,  esclusi  quelli  attinenti all'organizzazione interna, devono essere  motivati  con  riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del  settore  ovvero  della materia su cui vertono;     il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita'  delle  imprese  e degli  operatori  e  sugli  interessi   degli   investitori   e   dei risparmiatori.  Nella  definizione  del  contenuto  degli   atti   di regolazione generale, le Autorita' che li adottano tengono  conto  in ogni caso del principio di proporzionalita', inteso come criterio  di esercizio del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il minore sacrificio degli interessi dei  destinatari.  A  questo  fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti  vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;     il comma 3, il quale prevede  che  le  Autorita'  sottopongono  a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse  adottati,  per  adeguarli  all'evoluzione  delle condizioni del mercato e degli  interessi  degli  investitori  e  dei risparmiatori;     il comma 4, ai sensi del  quale  le  Autorita'  disciplinano  con propri regolamenti l'applicazione dei principi  di  cui  al  medesimo articolo, indicando altresi' i casi di necessita' e di urgenza  o  le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi.   Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e successive modificazioni, recante  il  Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);   Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni  in  materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza);   Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  recante l'attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa  alla  vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato finanziario;   Visto il decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,  recante l'attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro  di risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di investimento;   Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE  concernente  la  prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;   Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n.  1095/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  24  novembre  2010  che istituiscono le Autorita' europee di  vigilanza  (Autorita'  bancaria europea, Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e  delle  pensioni aziendali  e  professionali,  Autorita'   europea   degli   strumenti finanziari e dei mercati);   Visto il regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 recante «la disciplina dell'adozione degli atti  di  natura  normativa  o  di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  23  della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;   Considerato che l'art. 23 della legge n.  262  del  2005  indica  i criteri  a  cui  le  autorita'  di  vigilanza  devono  attenersi  per esercitare  in  modo  efficace  ed   efficiente   i   propri   poteri regolamentari,  fermo  restando  il  perseguimento  delle  rispettive finalita'; in tale prospettiva,  il  criterio  del  minor  sacrificio degli interessi dei  destinatari  costituisce  un'esplicitazione  del principio  di  proporzionalita'  inteso  come  esercizio  del  potere adeguato al raggiungimento del fine;   Considerato che il principio di proporzionalita'  richiede  che  le attivita'  svolte  nell'ambito  dei  procedimenti  normativi,  e   in particolare  le  analisi  di  impatto  e  le   consultazioni,   siano improntate a criteri di economicita' ed efficienza in funzione  della rilevanza dei rischi per le finalita' di vigilanza, di risoluzione  e di contrasto al riciclaggio e al terrorismo;   Considerata l'esigenza di aggiornare  la  disciplina  dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o  di  contenuto  generale  al fine di  adeguarla  all'evoluzione  dell'architettura  e  del  quadro regolamentare  europeo  nonche'  di  incrementare  l'efficienza   del processo di produzione e la  qualita'  della  normativa  della  Banca d'Italia; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   Ai fini del presente regolamento si intendono per:     1) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare  o di contenuto generale di competenza della  Banca  d'Italia,  adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del terrorismo.   Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione:     a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza bancaria  e  finanziaria,  risoluzione  e  contrasto  al riciclaggio e al terrorismo;     b) i pareri, le intese e le  altre  valutazioni  formulati  dalla Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o  di contenuto generale di competenza di altre Autorita';     c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che  disciplinano  i rapporti con altre Autorita';     d) gli atti di mera revisione formale di atti di  regolazione  in vigore;     e) le risposte a quesiti;     f)  gli  atti  aventi  finalita'  esclusivamente  interpretativa. Quando  questi  atti  possono   determinare   impatti   significativi sull'attivita' e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 3, 4 e 6;     g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione  con altre Autorita' o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse  dalle segnalazioni di vigilanza;     h) gli  atti  di  organizzazione  interna  e  quelli  non  aventi rilevanza esterna;     i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n. 241;     j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia  di trattamento dei dati personali.     2) «Autorita'»: le istituzioni dell'Unione  europea,  l'Autorita' bancaria  europea  (ABE),   l'Autorita'   europea   degli   strumenti finanziari  e  dei  mercati  (AESFEM),  l'Autorita'   europea   delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali  (AEAP),  il Comitato europeo per  il  rischio  sistemico  (CERS),  il  Parlamento italiano, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il  Comitato interministeriale per il credito e il risparmio  (CICR)  e  qualsiasi altra  Autorita'  o  Organismo  competente  a  emanare  atti  la  cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti  di  regolazione da parte della Banca d'Italia.     3) «AIR»: l'analisi di impatto della  regolamentazione  ai  sensi dell'art. 5.     4) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai  sensi dell'art. 7.     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Ambito di applicazione 
   Il presente regolamento disciplina le modalita' con  cui  la  Banca d'Italia adotta gli atti di regolazione e  svolge  le  consultazioni, l'AIR e la VIR.     |  
|   |                                 Art. 3 
                             Consultazione 
   1. Le  ipotesi  di  atti  di  regolazione  o  i  loro  schemi  sono sottoposti a  consultazione  secondo  quanto  previsto  dal  presente articolo.   2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione  avviene  in forma pubblica («consultazione pubblica») mediante  la  pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia di un documento («documento di consultazione») che chiarisce il contesto entro il quale  si  colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalita'. In particolare, il documento di consultazione contiene:     a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;     b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi  oggetto  di consultazione. In caso di pubblicazione  dello  schema  dell'atto  di regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le  disposizioni oggetto di consultazione;     c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;     d) le modalita' e i termini per la trasmissione dei commenti.   3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia puo' adottare modalita' di consultazione diverse dalla  consultazione  pubblica;  rientra  in questo  ambito  la  consultazione  ristretta  alle  associazioni   di categoria ovvero a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in  base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti  di  regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei.   4. La consultazione puo' essere integrata, ove opportuno, da  altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.   5. Il termine di conclusione della consultazione e' individuato  in ragione della  natura,  della  rilevanza,  della  complessita'  della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione  degli  atti di  regolazione.  Salva  diversa  indicazione  fornita  dalla   Banca d'Italia, il termine e' di sessanta giorni di calendario  dalla  data di avvio della consultazione.     |  
|   |                                 Art. 4 
              Partecipazione alla consultazione pubblica 
   1.  I  soggetti  interessati   che   intendono   partecipare   alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalita'  e i  termini  stabiliti  dalla  Banca  d'Italia.  I  commenti  indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del  caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui e' basata la formulazione  di tali disposizioni.   2. La Banca d'Italia puo' definire le modalita' con cui i  soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.   3. I commenti ricevuti nell'ambito di  una  consultazione  pubblica sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.   4. Il soggetto interessato puo' chiedere, per motivate esigenze  di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati  o  siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva  dell'atto  di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il  soggetto interessato  chiede  di  omettere  per  la  pubblicazione,  la  Banca d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.   5. I commenti  di  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche  sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.         |  
|   |                                 Art. 5 
               Analisi d'impatto della regolamentazione 
   1. Ai fini  dell'adozione  degli  atti  di  regolazione,  la  Banca d'Italia svolge un'AIR prendendo in esame l'impatto  sui  destinatari nonche' sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.   2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta.   3. La Banca  d'Italia  rende  pubblici  i  metodi  e  le  procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori  standard  e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.         |  
|   |                                 Art. 6 
            Esito della consultazione e adozione dell'atto 
   1.  La  Banca  d'Italia  valuta  i  commenti  ricevuti  durante  la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la  definizione  del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano  obbligo  di riscontro specifico su ogni  singolo  commento  e  non  costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente  alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.   2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste  dalla  legge, la Banca d'Italia pubblica sul proprio  sito  internet  gli  atti  di regolazione adottati.   3. In occasione  della  pubblicazione  degli  atti  di  regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, la Banca  d'Italia  da'  conto,  con  apposito documento,  che  puo'  essere  redatto  in  forma  sintetica,   della valutazione dei commenti esaminati  ai  fini  della  definizione  del contenuto  degli  atti  di  regolazione  adottati  («resoconto  della consultazione»).   4. Il resoconto della consultazione puo' contenere l'AIR o  la  VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.   5.  La  Banca  d'Italia  espone  le  motivazioni  delle  scelte  di regolazione effettuate.     |  
|   |                                 Art. 7 
               Revisione degli atti di regolazione e VIR 
   1. La  Banca  d'Italia  svolge  di  norma  la  VIR  sugli  atti  di regolazione, o loro parti, su cui e' stata  svolta  l'AIR.  La  Banca d'Italia puo' altresi' svolgere la VIR sugli atti di  regolazione,  o loro  parti,  che  abbiano   rivelato   impatti   significativi   sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali e' stata riscontrata l'esistenza di criticita' in  sede di attuazione.   2. La Banca  d'Italia  rende  pubblici  i  metodi  e  le  procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard  e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.   3. Anche alla  luce  dei  risultati  delle  VIR  svolte,  la  Banca d'Italia individua, almeno ogni tre anni, le  aree  regolamentari  da sottoporre a revisione.         |  
|   |                                 Art. 8 
                            Casi di deroga 
   1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2,  3  e  4, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, in  casi  di  necessita'  e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando  ricorre almeno una delle seguenti condizioni:     a) eccezionali mutamenti  delle  condizioni  di  mercato,  oppure specifiche esigenze di tutela delle finalita' attribuite  alla  Banca d'Italia dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione  di  atti di regolazione;     b)  la  conoscenza  dell'atto  di  regolazione  prima  della  sua adozione puo' compromettere il conseguimento delle sue finalita';     c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza  di atti di regolazione oppure  stabilisce  un  termine  per  la  propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.   2. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4,  e dell'art. 7, puo' essere esclusa, in tutto o in parte, quando  l'atto di regolazione:     a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto  di atti,  anche  non  vincolanti,  di  altre  Autorita'   europee   gia' sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure     b) e' di mero adeguamento ad atti di altre Autorita' direttamente applicabili o vincolanti.   3.  L'applicazione  dell'art.  5  e'  esclusa  per  gli   atti   di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno  impatti  significativi  sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.   4. La Banca d'Italia fornisce motivazione sulla sussistenza di  uno dei casi di deroga di cui al presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 9 
                           Panel consultivi 
   Fermi restando gli articoli 3, 4, 6 e 7,  la  Banca  d'Italia  puo' istituire panel consultivi rappresentativi degli intermediari  e  dei clienti  per  la   realizzazione   degli   obiettivi   del   presente regolamento.     |  
|   |                                 Art. 10 
                Protocolli d'intesa con altre Autorita' 
   Per l'adozione degli atti di regolazione da  adottare  d'intesa,  o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorita', si applica il presente regolamento, salvo ove  diversamente  previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.     |  
|   |                                 Art. 11 
                     Proposte di delibera del CICR 
   1. La Banca d'Italia puo'  sottoporre  a  consultazione,  ai  sensi dell'art. 3, le proposte  di  delibera  per  il  CICR.  Per  motivate esigenze, la  consultazione  puo'  avvenire  anche  congiuntamente  a quella sulle ipotesi di  atti  di  regolazione,  o  loro  schemi,  di competenza della Banca d'Italia necessarie per  dar  attuazione  alle delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10.   2. In relazione alle proposte  di  delibera  per  il  CICR  e  alle delibere del CICR, la Banca d'Italia puo' svolgere,  rispettivamente, l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate  esigenze, l'AIR e la VIR possono essere svolte anche  congiuntamente  a  quelle sugli  atti  di  regolazione  di  competenza  della  Banca   d'Italia necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.     |  
|   |                                 Art. 12 
                          Disposizioni finali 
   1. Il presente regolamento e' pubblicato sul  sito  internet  della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il  regolamento del 24 marzo 2010 di attuazione dell'art. 23 della legge 28  dicembre 2005, n. 262, e' abrogato. 
     Roma, 9 luglio 2019 
                                                 Il Governatore: Visco     |  
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