Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 15 luglio 2019 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «I.B.I.S. societa' cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 9700500058 conclusa in data in data 16 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarita': 1. la cooperativa, avendo volontariamente soppresso dallo statuto sociale le clausole mutualistiche, non ha adempiuto all'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale previsto nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014; 2. la cooperativa, avendo superato i limiti dettati dall'art. 2519 del codice civile, non ha nominato l'organo preposto alla revisione legale dei conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del codice civile; 3. la cooperativa non ha provveduto al cambio di sezione, passando a mutualita' diversa da quella prevalente, presso l'albo delle societa' cooperative. Considerato che alla cooperativa e' stato inoltre contestato che, a seguito di precedente provvedimento di gestione commissariale disposto con d.d. del 5 agosto 2015 e concluso in data 28 marzo 2017 con la ricostituzione degli organi sociali, non avesse avviato quelle procedure richieste da questo ufficio con la nota ministeriale del 19 aprile 2017, n. 151200, necessarie alla regolarizzazione del suddetto mancato adempimento in merito alla devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici. Vista la nota n. 386621 del 9 novembre 2018 con cui questa Autorita' di vigilanza comunicava a mezzo Pec, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma, del codice civile contestando il permanere delle predette gravi irregolarita'; Visto il d.d. n. 3 SGC/2019 del 25 gennaio 2019 con cui e' stata disposta la gestione commissariale dell'ente con nomina di un commissario per specifici adempimenti ex art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile nella persona del sig. Massimo Caucci, Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in argomento; Preso atto dell'inadempimento del Presidente del consiglio di amministrazione dell'ente al predetto decreto direttoriale n. 3/SGC/2019 del 25 gennaio 2019, anche considerando la tardiva accettazione dell'incarico, avvenuta solo in data 5 aprile 2019 a seguito di sollecito di questa Autorita' di vigilanza del 18 febbraio, inadempimento tuttora sussistente a fronte delle successive diffide ad adempiere di questa Autorita' di vigilanza del 30 aprile 2019 e da ultimo del 4 giugno 2019, rimaste senza riscontro alcuno; Vista la nota ministeriale n. 163469, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 25 giugno 2019, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990, e' stata disposta nei confronti dell'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto, altresi', che entro il termine di dieci giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 aprile 2019; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Giuseppe Leone;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941 e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato, via Antonino Pio, n. 65, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.
Roma, 15 luglio 2019
Il direttore generale: Celi |
|
|
|