| Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 19 luglio 2019, n. 66 |  
| Ratifica ed esecuzione della  Convenzione  relativa  all'estradizione tra gli Stati membri  dell'Unione  europea,  con  Allegato,  fatta  a Dublino il 27 settembre 1996.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga 
   la seguente legge:                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la Convenzione  relativa   all'estradizione   tra   gli   Stati   membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino  il  27  settembre 1996.     |  
|   |                 Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18  della  Convenzione stessa.     |  
|   |                                 Art. 3                       Disposizioni finanziarie 
   1. Agli oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  di  cui  agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere  dall'anno  2019,  e dalle rimanenti spese di cui al predetto  articolo  8,  pari  a  euro 4.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 4                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbigo a chiunque spetti di osservarla e di  farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 19 luglio 2019 
                              MATTARELLA                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede      |  
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