| Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2019, n. 67 |  
| Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre  2017,  n.  226, recante  istituzione  dell'anno   ovidiano   e   celebrazione   della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.  |  
  |  
 |  
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'articolo 34;   Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante «Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;   Vista la legge 29  dicembre  2017,  n.  226,  recante  «Istituzioni dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei  duemila  anni dalla morte di Ovidio»;   Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'articolo 1, commi 815, 816 e 817;   Preso  atto  dell'istituzione   del   «Comitato   promotore   delle celebrazioni ovidiane» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 226 del 2017, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato  e  composto  dal  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali e dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca o da loro  delegati,  dal  Presidente  della  Regione Abruzzo, dal sindaco  del  Comune  di  Sulmona,  dal  Presidente  del consiglio  di  amministrazione  della  «DMC  (Destination  Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo», e da tre personalita' di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita  e  delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro per i  beni  e  le attivita' culturali di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;   Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 226 del 2017, il Comitato, che «rimane in carica fino alla  data  del  31  dicembre 2019», «promuove, valorizza e diffonde, in Italia  e  all'estero,  la conoscenza della vita e  dell'opera  di  Ovidio»  e  «costituisce  un Comitato scientifico composto da non piu' di dieci esperti di  chiara fama della cultura e letteratura latina esperti della  vita  e  delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali» delle  attivita' celebrative;   Considerato che i compiti del Comitato, disciplinati  dall'articolo 2  della  legge  n.  226  del  2017,  riguardano  la  promozione,  la valorizzazione  e  la  diffusione,  in  Italia  e  all'estero,  della conoscenza della vita e dell'opera  di  Ovidio,  mediante  l'adozione delle iniziative indicate dal medesimo articolo 2;   Rilevato altresi', che il Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017, costituisce un Comitato  scientifico, composto da non piu' di  dieci  personalita'  di  chiara  fama  della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle  opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per  le  iniziative  di cui all'articolo 2, sulla cui base  il  Comitato  promotore  medesimo redige un programma delle attivita', di cui monitora l'attuazione,  e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita';   Considerato che, per la realizzazione delle  iniziative,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 226 del 2017 e dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 145 del 2018, e' attribuito al  Comitato un contributo straordinario di euro 350.000 per ciascuno  degli  anni 2017 e 2018, per complessivi euro 700.000, da impegnare entro  l'anno finanziario 2019;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 18 aprile 2019;   Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali,  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
   Compiti e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane 
   1. Il Comitato promotore delle celebrazioni  ovidiane,  di  seguito denominato «Comitato promotore»:     a) promuove, valorizza e diffonde, in  Italia  e  all'estero,  la conoscenza della vita e dell'opera di  Ovidio  anche  attraverso  gli interventi e le iniziative di  cui  all'articolo  2  della  legge  29 dicembre 2017, n. 226, negli anni 2017, 2018 o 2019, conclusi  ovvero di cui  e'  prevista  la  conclusione  entro  il  31  dicembre  2019, avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4  della suddetta legge;     b) redige un programma delle attivita', ne monitora  l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'.   2. Il Comitato promotore e' convocato dal suo presidente. La  prima seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore del  presente  regolamento.  Nella  prima  seduta  sono  definite  le modalita' operative  di  funzionamento  del  Comitato  stesso.  Delle riunioni del Comitato promotore e' redatto verbale.   3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore  si avvale di una segreteria tecnica.   4. Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono  nominati  i componenti  della  segreteria  tecnica  e  il  coordinatore,   scelti nell'ambito del  personale  in  servizio  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali e il Ministero dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto  di  competenza, del supporto del Dipartimento  per  il  coordinamento  amministrativo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per  le  attivita'  di segreteria amministrativa.   5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del  2017, l'incarico di componente del  Comitato  promotore  e'  onorifico.  Ai componenti  del  Comitato  e  della  segreteria  tecnica   non   sono riconosciuti compensi,  gettoni  di  presenza,  indennita',  rimborsi spese ne' emolumenti comunque  denominati,  fatta  eccezione  per  il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato promotore non residenti nella Provincia di Roma, nei  limiti previsti dalla normativa vigente.   6. Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria  tecnica si  applicano,  in  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013, n. 62.   7. Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  e  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e  diffondere all'estero la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio  ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017.   8. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi  generali  del Comitato scientifico e dell'istruttoria svolta, individua i  soggetti attuatori degli interventi e delle iniziative di cui  all'articolo  2 della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge n. 226 del 2017.   9. Il Comitato promotore provvede alla  realizzazione  di  un  sito internet   istituzionale,   anche   avvalendosi   delle   piattaforme informatiche  esistenti,  a  garanzia  e  tutela  di  trasparenza   e pubblicita' delle proprie attivita' e  dei  relativi  atti  anche  ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 226 del 2017.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - Il testo dell'articolo 17, comma 1,  della  legge  23          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri» e' il seguente:               «Art. 17. Regolamenti.               1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti          per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge.».               - Il testo dell'articolo 34, comma 2-ter,  del  decreto          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e          regolamentari in materia edilizia» e' il seguente:               «Art.  34  .  (L)  Interventi  eseguiti   in   parziale          difformita' dal permesso di costruire  (legge  28  febbraio          1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18  agosto  2000,          n. 267, articoli 107 e 109)               1. Gli interventi e le  opere  realizzati  in  parziale          difformita'  dal  permesso  di  costruire  sono  rimossi  o          demoliti a cura e spese dei responsabili  dell'abuso  entro          il termine congruo fissato  dalla  relativa  ordinanza  del          dirigente o del  responsabile  dell'ufficio.  Decorso  tale          termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese          dei medesimi responsabili dell'abuso.               2.  Quando  la  demolizione  non  puo'  avvenire  senza          pregiudizio  della  parte  eseguita  in   conformita',   il          dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio  applica   una          sanzione pari al doppio del costo di produzione,  stabilito          in base alla legge 27 luglio  1978,  n.  392,  della  parte          dell'opera  realizzata  in  difformita'  dal  permesso   di          costruire, se ad uso residenziale, e  pari  al  doppio  del          valore  venale,  determinato  a  cura  della  agenzia   del          territorio, per le opere adibite ad usi diversi  da  quello          residenziale.               2-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si          applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo          23,  comma  01,  eseguiti  in  parziale  difformita'  dalla          segnalazione certificata di inizio attivita'.               2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,          non si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in          presenza di violazioni di altezza,  distacchi,  cubatura  o          superficie coperta che  non  eccedano  per  singola  unita'          immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.».               - Il testo dell'articolo 1, commi 49 e 50, della  legge          6 novembre 2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e          dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione»  e'  il          seguente:               «Art.  1.  Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione.               (Omissis).               49. Ai fini della prevenzione  e  del  contrasto  della          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio          imparziale delle funzioni pubbliche affidate.               50. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  49  sono          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri          direttivi:                 a)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II          del libro secondo del codice penale;                 b)  prevedere  in  modo  esplicito,  ai  fini   della          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che          conferisce l'incarico;                 c) disciplinare i criteri di conferimento  nonche'  i          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;                 d)  comprendere  tra  gli  incarichi  oggetto   della          disciplina:                   1) gli incarichi amministrativi di vertice, nonche'          gli incarichi  dirigenziali,  anche  conferiti  a  soggetti          estranei alle  pubbliche  amministrazioni,  che  comportano          l'esercizio  in   via   esclusiva   delle   competenze   di          amministrazione e gestione;                   2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e          amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle          aziende ospedaliere;                   3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici          e  di  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo          pubblico;                 e) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte          dell'amministrazione;                 f) disciplinare i casi di  incompatibilita'  tra  gli          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e          l'esercizio  di   cariche   negli   organi   di   indirizzo          politico.».               - Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo  30          marzo   2001,   n.    165,    recante    «Norme    generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche» e' il seguente:               «Art. 54. Codice di comportamento               1. Il Governo definisce un codice di comportamento  dei          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  al  fine  di          assicurare la qualita'  dei  servizi,  la  prevenzione  dei          fenomeni   di   corruzione,   il   rispetto   dei    doveri          costituzionali  di  diligenza,  lealta',  imparzialita'   e          servizio esclusivo alla cura  dell'interesse  pubblico.  Il          codice contiene una specifica sezione  dedicata  ai  doveri          dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle   funzioni          attribuite, e  comunque  prevede  per  tutti  i  dipendenti          pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi          titolo, compensi, regali o altre utilita',  in  connessione          con l'espletamento delle proprie  funzioni  o  dei  compiti          affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di  modico          valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.               2. Il codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive          all'atto dell'assunzione.               3. La violazione dei doveri  contenuti  nel  codice  di          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui          all'articolo 55-quater, comma 1.               4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello          Stato, gli organi delle associazioni di categoria  adottano          un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla          magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice  e'          adottato dall'organo di autogoverno.               5. Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per          singoli settori o tipologie di amministrazione               6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici          di disciplina.               7. Le pubbliche amministrazioni verificano  annualmente          lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'          di formazione del personale per la conoscenza e la corretta          applicazione degli stessi.».               - Il testo dell'articolo 1, commi 815, 816 e 817, della          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»  e'  il          seguente:               "815. Le somme relative al contributo straordinario  di          cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre  2017,  n.  226,          iscritte in bilancio nell'anno  2018  e  non  impegnate  al          termine del medesimo esercizio, possono esserlo  in  quello          successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno  e          di indebitamento netto, pari  a  700.000  euro  per  l'anno          2019,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma          349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.               816. All'articolo 3 della legge 29  dicembre  2017,  n.          226, sono apportate le seguenti modificazioni:                 a) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2018»  sono          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;                 b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2018»  sono          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».               817. All'articolo 2, comma 1, alinea,  della  legge  29          dicembre 2017, n.  226,  le  parole:  «2017  e  2018»  sono          sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».".               - Il testo dell'articolo  3  della  legge  29  dicembre          2017, n. 226, recante  «Istituzione  dell'anno  ovidiano  e          celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla  morte          di Ovidio» e' il seguente:               «Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane               1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e'  istituito          il  Comitato  promotore  delle  celebrazioni  ovidiane,  di          seguito denominato  «Comitato  promotore»,  presieduto  dal          Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.          Il Comitato promotore e' composto dal Ministro dei  beni  e          delle attivita' culturali e  del  turismo  e  dal  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  o  da          loro delegati, dal presidente della  regione  Abruzzo,  dal          sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio          di  amministrazione  della  DMC   (Destination   Management          Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da  tre  personalita'          di chiara fama della cultura e letteratura latina,  esperti          della vita e delle opere di Ovidio,  nominati  con  decreto          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del          turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della  ricerca,  entro  sessanta  giorni          dalla data di entrata in vigore della presente legge.               2.  Il  Comitato  promotore   promuove,   valorizza   e          diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della  vita          e dell'opera  di  Ovidio  mediante  le  iniziative  di  cui          all'articolo 2, da realizzare  avvalendosi  del  contributo          straordinario di cui all'articolo 4.               3. Il Comitato promotore rimane  in  carica  fino  alla          data  del  31  dicembre  2019.  Entro  la  predetta   data,          trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini          dell'invio alle  Camere,  una  relazione  conclusiva  sulle          iniziative    realizzate    unitamente    al     rendiconto          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.               4.  Il  Comitato  promotore  costituisce  un   Comitato          scientifico, composto da non piu' di dieci personalita'  di          chiara fama  della  cultura  e  della  letteratura  latina,          esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli          indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.          Sono componenti di diritto del Comitato scientifico  i  tre          esperti nominati ai sensi del  comma  1,  tra  i  quali  il          Comitato stesso elegge il proprio coordinatore.               5. Il Comitato promotore, sulla  base  degli  indirizzi          del  Comitato  scientifico,  redige  un   programma   delle          attivita', ne monitora l'attuazione e individua i  soggetti          attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e  tutela          di  trasparenza  e  pubblicita',  il   Comitato   promotore          provvede altresi', entro il 31 dicembre 2019, a  pubblicare          nel  proprio  sito  internet  istituzionale  la   relazione          conclusiva,  insieme  con  gli   atti   e   il   rendiconto          sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.               6. Ai  componenti  dei  Comitati  di  cui  al  presente          articolo  non  sono  riconosciuti  compensi  o  gettoni  di          presenza   comunque   denominati.   Eventuali   costi    di          funzionamento  dei  Comitati,  inclusi  eventuali  rimborsi          delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico          del contributo straordinario di cui all'articolo 4.               7.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca e' istituito  un  Comitato          di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di eta'  inferiore          a venticinque  anni,  denominato  «Comitato  dei  cinquanta          ovidiani», selezionati con un  apposito  bando  da  emanare          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente    legge    dal     Ministero     dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta          ovidiani formula proposte al Comitato promotore  ed  elegge          al proprio interno tre rappresentanti  che  partecipano  ai          lavori del Comitato promotore senza  diritto  di  voto.  Il          Comitato  promotore  puo'  autorizzare  la  concessione  ai          componenti del Comitato dei  cinquanta  ovidiani  di  buoni          studio per particolari iniziative volte all'approfondimento          degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio,  a  valere  sul          contributo straordinario di cui all'articolo 4.».               - Il  testo  dell'articolo  2  della  citata  legge  29          dicembre 2017, n. 226, e' il seguente:               «Art. 2. Interventi               1. Lo Stato riconosce  meritevoli  di  finanziamento  i          progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione  della          conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati  alla          figura di Ovidio, da realizzare negli  anni  2017,  2018  e          2019, attraverso i seguenti interventi:                 a)  sostegno,  anche  in  collaborazione   con   enti          pubblici e privati, alle  attivita'  didattico-formative  e          culturali, con particolare  riguardo  allo  sviluppo  delle          iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in  Italia  e          all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;                 b)  recupero,  restauro  e  riordino  del   materiale          storico e artistico ovidiano,  con  l'individuazione  nella          citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare  il  «Museo          Ovidio», per  la  collocazione  e  fruizione  del  suddetto          materiale;                 c) recupero edilizio e  riorganizzazione  dei  luoghi          legati alla sua vita e alla sua opera,  situati  sia  nella          citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso          interventi di potenziamento delle strutture esistenti.  Gli          interventi di  recupero  edilizio  e  riorganizzazione  dei          luoghi possono comportare  minimi  aumenti  di  volumetria,          soltanto  ove   essi   risultino   strettamente   necessari          all'adeguamento  delle  strutture.  A  tali  iniziative  e'          destinata una quota non  inferiore  al  20  per  cento  del          contributo straordinario di cui all'articolo 4;                 d) costituzione  di  un  Parco  letterario  ovidiano,          quale itinerario turistico-culturale;                 e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale  tra          la citta' di Sulmona e la citta'  di  Roma,  luogo  in  cui          soggiorno'  a  lungo,  e   prosecuzione   del   gemellaggio          esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,          in Romania, luogo del suo esilio;                 f) promozione  della  ricerca  in  materia  di  studi          ovidiani, anche attraverso la  pubblicazione  di  materiali          inediti e la  previsione  di  borse  di  studio  rivolte  a          studenti universitari e delle scuole secondarie di  secondo          grado;                 g) realizzazione di ogni altra iniziativa  utile  per          il conseguimento delle finalita' della presente legge.».               - Il  testo  dell'articolo  4  della  citata  legge  29          dicembre 2017, n. 226, e' il seguente:               «Art. 4. Contributo straordinario               1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla          morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e'  attribuito          al  Comitato  promotore  un  contributo  straordinario   di          350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A  valere          sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore          provvede altresi' alla realizzazione  di  un  proprio  sito          internet istituzionale.».    |  
|   |                                 Art. 2         Costituzione e funzionamento del Comitato scientifico 
   1. Entro dieci giorni dalla prima riunione, il  Comitato  promotore costituisce con proprio provvedimento  il  Comitato  scientifico,  ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017.   2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione,  il  coordinatore del Comitato scientifico convoca la prima  riunione.  Delle  riunioni del Comitato scientifico e' redatto verbale.   3. Entro venti giorni dalla data della prima riunione, il  Comitato scientifico  formula  gli  indirizzi  generali   per   le   attivita' celebrative.  Su  richiesta  del  Comitato  promotore,  il   Comitato scientifico  puo'  aggiornare  e  integrare  i   predetti   indirizzi generali.   4. Il  Comitato  scientifico  ha  sede  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri - Segretariato generale.  Per  lo  svolgimento dei  propri  compiti,  il  Comitato  scientifico  si   avvale   della segreteria tecnica di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  presente regolamento  e,  per  quanto  di   competenza,   del   supporto   del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio   dei   ministri,   per   le   attivita'   di    segreteria amministrativa.   5. L'incarico di componente del Comitato scientifico e'  onorifico. Per  la  partecipazione  al  Comitato  scientifico  non  spettano  ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi  spese ne' emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il  rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del  Comitato scientifico  non  residenti  nella  Provincia  di  Roma,  nei  limiti previsti dalla normativa vigente.   6. Ai componenti del Comitato scientifico si applicano, per  quanto compatibili, gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.     |  
|   |                                 Art. 3                          Risorse finanziarie 
   1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 226 del  2017,  per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio,  al Comitato e' attribuito un contributo straordinario di euro 700.000, a valere sullo stato di previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali.   2. Le spese di funzionamento per i Comitati e per la  realizzazione del sito internet istituzionale, nonche' le eventuali spese  relative ai buoni studio concessi ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,  della legge n. 226 del 2017, gravano sui fondi del contributo straordinario di cui al comma 1.   3. Le spese di funzionamento di cui al comma 2 non possono comunque superare la misura del 2 per cento del  contributo  straordinario  di cui al comma 1.     |  
|   |                                 Art. 4                    Individuazione degli interventi 
   1. Sulla base degli indirizzi generali del Comitato  scientifico  e della propria istruttoria, il Comitato promotore redige il  programma delle attivita' e individua gli interventi  di  cui  all'articolo  2, comma 1, della legge n. 226 del  2017,  rientranti  nei  progetti  di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura  di  Ovidio,  riconosciuti meritevoli di finanziamento.   2.  Con  riferimento  agli  interventi  di  recupero   edilizio   e riorganizzazione dei luoghi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera c), della legge n. 226 del 2017:     a) rilevano le iniziative  concernenti  i  luoghi  situati  nella Citta' di Sulmona e negli altri Comuni di Bugnara,  Campo  di  Giove, Cansano,  Corfinio,  Introdacqua,  Pacentro,  Pettorano  sul   Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, in quanto  appartenenti alla Valle Peligna;     b)  per  «minimi  aumenti  di  volumetria»   si   intendono   gli scostamenti dai parametri autorizzati di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  inferiori  o  uguali  alla  soglia  minima  di rilevanza di misura in materia edilizia, pari al 2  per  cento  delle misure  progettuali  per  singola  unita'   immobiliare,   ai   sensi dell'articolo 34, comma  2-ter,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   3. Entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,  i  soggetti  interessati  a  sottoporre  a valutazione   attivita'   e   iniziative   ritenute   meritevoli   di finanziamento in base alla legge n. 226 del  2017  possono  inoltrare segnalazione al Comitato promotore esclusivamente a  mezzo  di  posta elettronica         certificata          (PEC)          all'indirizzo celebrazioniovidiane@pec.governo.it,    indicando     il     soggetto beneficiario  del  contributo  e  ogni  altra  informazione  utile  a individuare l'intervento segnalato.   4. Il Comitato  promotore  trasmette  al  Comitato  scientifico  le segnalazioni pervenute ai fini  della  formulazione  degli  indirizzi generali da parte del medesimo Comitato scientifico.   5.  Per  consentire  l'espletamento  della  fase   istruttoria   di competenza del Comitato promotore, su richiesta del medesimo Comitato e a pena di inammissibilita', i  soggetti  beneficiari  provvedono  a inoltrare i documenti di seguito indicati:     a)   relazione   generale   attestante   la   tipologia   e    le caratteristiche dell'intervento individuato ai sensi dell'articolo  2 della legge n.  226  del  2017,  il  costo  complessivo  e  il  piano finanziario con indicazione delle specifiche coperture ed evidenza di eventuali cofinanziamenti, i beneficiari diretti e indiretti, i tempi di esecuzione, le aree interessate dallo svolgimento dell'intervento;     b)  il  cronoprogramma  relativo  ai   tempi   di   realizzazione dell'intervento;     c) l'attestazione riguardante lo stato di avanzamento  aggiornato dell'intervento;     d) la documentazione  attestante,  ove  necessario,  il  possesso delle autorizzazioni  necessarie  e  la  conformita'  alla  normativa urbanistica, di tutela del patrimonio culturale  e  del  paesaggio  e ambientale o l'eventuale avanzamento dei procedimenti in corso per il relativo rilascio.   6. Il  Comitato  promotore,  ai  fini  della  individuazione  degli interventi meritevoli di finanziamento, applica i seguenti criteri:     a) rilievo  per  la  promozione,  la  ricerca,  la  tutela  e  la diffusione della conoscenza  della  vita,  dell'opera  e  dei  luoghi legati alla figura di Ovidio;     b) specifica individuazione del progetto;     c) tempestivita' ed esecutivita' degli interventi;     d) fattibilita' economica e finanziaria;     e) qualita'  e  innovativita'  sotto  il  profilo  organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico.   7. Il finanziamento puo'  essere  finalizzato  alla  copertura  dei costi  di  realizzazione  dell'intervento,  nonche'  dei   costi   di progettazione e dei costi delle  procedure  di  gara  e  affidamento. L'ammontare del finanziamento per ciascun  intervento  meritevole  e' determinato  dal  Comitato  promotore  sulla  base  degli   indirizzi generali del Comitato scientifico, dell'istruttoria svolta  all'esito della valutazione effettuata in applicazione dei criteri  di  cui  al comma 6. In ogni caso, una quota non inferiore al 20  per  cento  del contributo straordinario e' destinata  alle  iniziative  di  recupero edilizio e riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera c), della legge n. 226 del 2017. Il Comitato  promotore,  al  termine della  propria  attivita',  approva  la  graduatoria   finale   degli interventi  meritevoli,  con  l'indicazione   per   ogni   intervento dell'entita' del finanziamento.   8. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono individuati, secondo la graduatoria di cui al comma 7, i progetti che possono  beneficiare  del  finanziamento,  nonche'  le  modalita'  di svolgimento delle attivita' in capo al Ministero  per  i  beni  e  le attivita'  culturali  relative   al   monitoraggio,   alla   verifica dell'esecuzione  e  alla  rendicontazione  delle   spese,   ai   fini dell'erogazione del finanziamento a valere  sulle  risorse  stanziate nello stato di previsione del medesimo Ministero.   9. Gli interventi sono finanziati, nell'ordine  della  graduatoria, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili.     |  
|   |                                 Art. 5                           Entrata in vigore 
   1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 22 maggio 2019 
                              MATTARELLA                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Bonisoli, Ministro per i beni e  le                                  attivita' culturali 
                                   Bussetti, Ministro dell'istruzione,                                  dell'universita' e della ricerca 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1521     |  
|   |  
 
 | 
 |