Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 2019, n. 67
Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'articolo 34;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante «Istituzioni dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, commi 815, 816 e 817;
Preso atto dell'istituzione del «Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 226 del 2017, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composto dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o da loro delegati, dal Presidente della Regione Abruzzo, dal sindaco del Comune di Sulmona, dal Presidente del consiglio di amministrazione della «DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo», e da tre personalita' di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 226 del 2017, il Comitato, che «rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2019», «promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio» e «costituisce un Comitato scientifico composto da non piu' di dieci esperti di chiara fama della cultura e letteratura latina esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali» delle attivita' celebrative;
Considerato che i compiti del Comitato, disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, riguardano la promozione, la valorizzazione e la diffusione, in Italia e all'estero, della conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio, mediante l'adozione delle iniziative indicate dal medesimo articolo 2;
Rilevato altresi', che il Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017, costituisce un Comitato scientifico, composto da non piu' di dieci personalita' di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2, sulla cui base il Comitato promotore medesimo redige un programma delle attivita', di cui monitora l'attuazione, e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita';
Considerato che, per la realizzazione delle iniziative, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 226 del 2017 e dell'articolo 1, comma 817, della legge n. 145 del 2018, e' attribuito al Comitato un contributo straordinario di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per complessivi euro 700.000, da impegnare entro l'anno finanziario 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane

1. Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore»:
a) promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio anche attraverso gli interventi e le iniziative di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, negli anni 2017, 2018 o 2019, conclusi ovvero di cui e' prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2019, avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della suddetta legge;
b) redige un programma delle attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'.
2. Il Comitato promotore e' convocato dal suo presidente. La prima seduta ha luogo entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella prima seduta sono definite le modalita' operative di funzionamento del Comitato stesso. Delle riunioni del Comitato promotore e' redatto verbale.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato promotore si avvale di una segreteria tecnica.
4. Il Comitato promotore e la segreteria tecnica hanno sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della segreteria tecnica e il coordinatore, scelti nell'ambito del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca. Il Comitato promotore si avvale, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attivita' di segreteria amministrativa.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 226 del 2017, l'incarico di componente del Comitato promotore e' onorifico. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato promotore non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Ai componenti del Comitato promotore e della segreteria tecnica si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
7. Il Comitato promotore informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo degli interventi e delle iniziative in corso, al fine di promuovere, valorizzare e diffondere all'estero la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 226 del 2017.
8. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e dell'istruttoria svolta, individua i soggetti attuatori degli interventi e delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge n. 226 del 2017.
9. Il Comitato promotore provvede alla realizzazione di un sito internet istituzionale, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche esistenti, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicita' delle proprie attivita' e dei relativi atti anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 226 del 2017.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e' il seguente:
«Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Il testo dell'articolo 34, comma 2-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia» e' il seguente:
«Art. 34 . (L) Interventi eseguiti in parziale
difformita' dal permesso di costruire (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformita' dal permesso di costruire sono rimossi o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro
il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale
termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese
dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformita', il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito
in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
23, comma 01, eseguiti in parziale difformita' dalla
segnalazione certificata di inizio attivita'.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o
superficie coperta che non eccedano per singola unita'
immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e' il
seguente:
«Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione.
(Omissis).
49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della
corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
vigente in materia di attribuzione di incarichi
dirigenziali e di incarichi di responsabilita'
amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni,
che comportano funzioni di amministrazione e gestione,
nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi
privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale;
b) prevedere in modo esplicito, ai fini della
prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via
generale il criterio della non conferibilita' per coloro
che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un
anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi
o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che
conferisce l'incarico;
c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i
casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai
soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo
periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al
conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo
politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I
casi di non conferibilita' devono essere graduati e
regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di
carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al
collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta
eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico,
il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che
presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno,
immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della
disciplina:
1) gli incarichi amministrativi di vertice, nonche'
gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti
estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze di
amministrazione e gestione;
2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e
amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere;
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici
e di enti di diritto privato sottoposti a controllo
pubblico;
e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo
svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di
diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o
finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito
l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita'
professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono
soggetti a regolazione o finanziati da parte
dell'amministrazione;
f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli
incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e
l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo
politico.».
- Il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e' il seguente:
«Art. 54. Codice di comportamento
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il
codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri
dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni
attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico
valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e'
adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi.».
- Il testo dell'articolo 1, commi 815, 816 e 817, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e' il
seguente:
"815. Le somme relative al contributo straordinario di
cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226,
iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al
termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello
successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e
di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
816. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n.
226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
817. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 29
dicembre 2017, n. 226, le parole: «2017 e 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».".
- Il testo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre
2017, n. 226, recante «Istituzione dell'anno ovidiano e
celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte
di Ovidio» e' il seguente:
«Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e' istituito
il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di
seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
Il Comitato promotore e' composto dal Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo e dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o da
loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal
sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio
di amministrazione della DMC (Destination Management
Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalita'
di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti
della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e
diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita
e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui
all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo
straordinario di cui all'articolo 4.
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla
data del 31 dicembre 2019. Entro la predetta data,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle
iniziative realizzate unitamente al rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato
scientifico, composto da non piu' di dieci personalita' di
chiara fama della cultura e della letteratura latina,
esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli
indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2.
Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre
esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il
Comitato stesso elegge il proprio coordinatore.
5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi
del Comitato scientifico, redige un programma delle
attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti
attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e tutela
di trasparenza e pubblicita', il Comitato promotore
provvede altresi', entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare
nel proprio sito internet istituzionale la relazione
conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente
articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di
presenza comunque denominati. Eventuali costi di
funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi
delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico
del contributo straordinario di cui all'articolo 4.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituito un Comitato
di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di eta' inferiore
a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta
ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta
ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge
al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai
lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il
Comitato promotore puo' autorizzare la concessione ai
componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni
studio per particolari iniziative volte all'approfondimento
degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul
contributo straordinario di cui all'articolo 4.».
- Il testo dell'articolo 2 della citata legge 29
dicembre 2017, n. 226, e' il seguente:
«Art. 2. Interventi
1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i
progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della
conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla
figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018 e
2019, attraverso i seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e
culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle
iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e
all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale
storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella
citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo
Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto
materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi
legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella
citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli
interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei
luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria,
soltanto ove essi risultino strettamente necessari
all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e'
destinata una quota non inferiore al 20 per cento del
contributo straordinario di cui all'articolo 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano,
quale itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra
la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui
soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio
esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi
ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali
inediti e la previsione di borse di studio rivolte a
studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo
grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per
il conseguimento delle finalita' della presente legge.».
- Il testo dell'articolo 4 della citata legge 29
dicembre 2017, n. 226, e' il seguente:
«Art. 4. Contributo straordinario
1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla
morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito
al Comitato promotore un contributo straordinario di
350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere
sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore
provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito
internet istituzionale.».
 
Art. 2
Costituzione e funzionamento del Comitato scientifico

1. Entro dieci giorni dalla prima riunione, il Comitato promotore costituisce con proprio provvedimento il Comitato scientifico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 226 del 2017.
2. Entro dieci giorni dalla data di costituzione, il coordinatore del Comitato scientifico convoca la prima riunione. Delle riunioni del Comitato scientifico e' redatto verbale.
3. Entro venti giorni dalla data della prima riunione, il Comitato scientifico formula gli indirizzi generali per le attivita' celebrative. Su richiesta del Comitato promotore, il Comitato scientifico puo' aggiornare e integrare i predetti indirizzi generali.
4. Il Comitato scientifico ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato scientifico si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento e, per quanto di competenza, del supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attivita' di segreteria amministrativa.
5. L'incarico di componente del Comitato scientifico e' onorifico. Per la partecipazione al Comitato scientifico non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso, a domanda, delle sole spese di viaggio per i componenti del Comitato scientifico non residenti nella Provincia di Roma, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Ai componenti del Comitato scientifico si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
 
Art. 3
Risorse finanziarie

1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 226 del 2017, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, al Comitato e' attribuito un contributo straordinario di euro 700.000, a valere sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Le spese di funzionamento per i Comitati e per la realizzazione del sito internet istituzionale, nonche' le eventuali spese relative ai buoni studio concessi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 226 del 2017, gravano sui fondi del contributo straordinario di cui al comma 1.
3. Le spese di funzionamento di cui al comma 2 non possono comunque superare la misura del 2 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.
 
Art. 4
Individuazione degli interventi

1. Sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico e della propria istruttoria, il Comitato promotore redige il programma delle attivita' e individua gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 226 del 2017, rientranti nei progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, riconosciuti meritevoli di finanziamento.
2. Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 226 del 2017:
a) rilevano le iniziative concernenti i luoghi situati nella Citta' di Sulmona e negli altri Comuni di Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, in quanto appartenenti alla Valle Peligna;
b) per «minimi aumenti di volumetria» si intendono gli scostamenti dai parametri autorizzati di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta inferiori o uguali alla soglia minima di rilevanza di misura in materia edilizia, pari al 2 per cento delle misure progettuali per singola unita' immobiliare, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti interessati a sottoporre a valutazione attivita' e iniziative ritenute meritevoli di finanziamento in base alla legge n. 226 del 2017 possono inoltrare segnalazione al Comitato promotore esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo celebrazioniovidiane@pec.governo.it, indicando il soggetto beneficiario del contributo e ogni altra informazione utile a individuare l'intervento segnalato.
4. Il Comitato promotore trasmette al Comitato scientifico le segnalazioni pervenute ai fini della formulazione degli indirizzi generali da parte del medesimo Comitato scientifico.
5. Per consentire l'espletamento della fase istruttoria di competenza del Comitato promotore, su richiesta del medesimo Comitato e a pena di inammissibilita', i soggetti beneficiari provvedono a inoltrare i documenti di seguito indicati:
a) relazione generale attestante la tipologia e le caratteristiche dell'intervento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 226 del 2017, il costo complessivo e il piano finanziario con indicazione delle specifiche coperture ed evidenza di eventuali cofinanziamenti, i beneficiari diretti e indiretti, i tempi di esecuzione, le aree interessate dallo svolgimento dell'intervento;
b) il cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione dell'intervento;
c) l'attestazione riguardante lo stato di avanzamento aggiornato dell'intervento;
d) la documentazione attestante, ove necessario, il possesso delle autorizzazioni necessarie e la conformita' alla normativa urbanistica, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e ambientale o l'eventuale avanzamento dei procedimenti in corso per il relativo rilascio.
6. Il Comitato promotore, ai fini della individuazione degli interventi meritevoli di finanziamento, applica i seguenti criteri:
a) rilievo per la promozione, la ricerca, la tutela e la diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio;
b) specifica individuazione del progetto;
c) tempestivita' ed esecutivita' degli interventi;
d) fattibilita' economica e finanziaria;
e) qualita' e innovativita' sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico.
7. Il finanziamento puo' essere finalizzato alla copertura dei costi di realizzazione dell'intervento, nonche' dei costi di progettazione e dei costi delle procedure di gara e affidamento. L'ammontare del finanziamento per ciascun intervento meritevole e' determinato dal Comitato promotore sulla base degli indirizzi generali del Comitato scientifico, dell'istruttoria svolta all'esito della valutazione effettuata in applicazione dei criteri di cui al comma 6. In ogni caso, una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario e' destinata alle iniziative di recupero edilizio e riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 226 del 2017. Il Comitato promotore, al termine della propria attivita', approva la graduatoria finale degli interventi meritevoli, con l'indicazione per ogni intervento dell'entita' del finanziamento.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo la graduatoria di cui al comma 7, i progetti che possono beneficiare del finanziamento, nonche' le modalita' di svolgimento delle attivita' in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali relative al monitoraggio, alla verifica dell'esecuzione e alla rendicontazione delle spese, ai fini dell'erogazione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate nello stato di previsione del medesimo Ministero.
9. Gli interventi sono finanziati, nell'ordine della graduatoria, fino al limite di capienza delle risorse finanziarie disponibili.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 maggio 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonisoli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1521