| Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 28 maggio 2019 |  
| Nuova  metodologia  di  calcolo  degli   impegni   e   dei   relativi accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295 per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE                            di concerto con                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,  e  successive modifiche  e  integrazioni,  recante  disposizioni  in   materia   di commercio con l'estero, che al Capo II -  Finanziamento  dei  crediti all'esportazione, articoli  da  14  a  19,  disciplina  le  attivita' riguardanti il contributo agli interessi nelle operazioni di  credito all'esportazione;   Visto  in  particolare,  l'art.  14  del  decreto  legislativo   n. 143/1998, che prevede che  il  soggetto  gestore  del  Fondo  di  cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a  valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui  all'art.  15  del  medesimo  decreto,  a  fronte  di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione;   Visto l'art. 25, comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo  n. 143/1998 che attribuisce alla  SIMEST  S.p.a.,  a  decorrere  dal  1° gennaio 1999, la gestione anche degli interventi di finanziamento dei crediti a medio termine  relativi  all'esportazione  di  merci,  alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori  all'estero  di  cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;   Vista la convenzione stipulata il 28 marzo 2014  fra  il  Ministero dello sviluppo economico e la SIMEST S.p.a. per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,  in  attuazione dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo n. 143/1998;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020  e  in  particolare  l'art.  1, comma 270, che attribuisce al Comitato agevolazioni la competenza  ad amministrare il Fondo di cui all'art. 3 della legge 28  maggio  1973, n. 295;   Visto altresi'  l'art.  1,  comma  269,  della  medesima  legge  27 dicembre 2017, n. 205, che, al fine di garantire una piu'  efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita'  del  Fondo  di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,  prevede  che  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, venga approvata la  metodologia di calcolo degli impegni complessivi  del  citato  Fondo  295  e  dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse  e  di  cambio,  adottata  dall'organo  competente all'amministrazione  del  Fondo  stesso,  su  proposta  del  soggetto gestore;   Preso atto che ai fini della definizione  e  della  verifica  della suddetta  metodologia,  il  soggetto  gestore  si  e'  avvalso  della societa' KPMG Advisory, individuata  con  apposita  procedura  tra  i soggetti di provata esperienza  e  capacita'  operativa,  cosi'  come previsto dal medesimo art. 1, comma  269,  della  legge  27  dicembre 2017, n. 205;   Vista la delibera adottata dal Comitato agevolazioni, nella  seduta del 24 aprile 2018 con la quale il Comitato agevolazioni approva,  su proposta del  soggetto  gestore,  la  metodologia  di  calcolo  degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e dei  relativi  accantonamenti  per  la  copertura  dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio;   Ravvisata la necessita' di approvare la metodologia deliberata  dal Comitato agevolazioni, al  fine  di  garantire  prudenti  criteri  di accantonamenti a  fronte  dei  rischi  di  variazione  dei  tassi  di interesse e di cambio sulle operazioni finanziate dal  Fondo  di  cui all'art. 3 della legge 28 maggio  1973,  n.  295,  nonche'  una  piu' efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita'  del Fondo stesso; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                    Approvazione della metodologia 
   1. E' approvata la metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 e  dei relativi accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, adottata  dal  Comitato  agevolazioni con delibera del 24 aprile 2018, di cui all'allegato A, che e'  parte integrante del presente decreto.   2. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre  un  biennio dall'entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   il   Comitato agevolazioni,  su  proposta  del  soggetto  gestore  puo'  deliberare eventuali  aggiustamenti  alla  metodologia   di   calcolo   di   cui all'allegato A  del  presente  decreto,  al  fine  di  rafforzare  la prudenza dei criteri di accantonamento o di  migliorare  l'efficienza della gestione delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della  legge 28 maggio 1973, n. 295, sottoponendoli all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello sviluppo economico.     |  
|   |                                                             Allegato A   Metodologia di calcolo degli impegni complessivi  del  Fondo  di  cui  all'art.  3  della  legge  28  maggio  1973,  n.  295  e   relativi  accantonamenti per la copertura dei rischi di variazione dei  tassi  di interesse e di cambio 
     La metodologia di calcolo degli impegni complessivi del Fondo  di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973,  n.  295  e  dei  relativi accantonamenti si basa su:       (i) calcolo degli impegni del «caso base» con approccio forward looking, che tiene conto  dell'andamento  prospettico  dei  tassi  di interesse e di cambio (i.e. Mark to  Market  su  tutta  la  vita  del finanziamento);       (ii) calcolo degli impegni di «stress» sulla  base  della  c.d. metodologia «Solvency» (1)  a vita intera;       (iii) calcolo dell'accantonamento sul Fondo come somma di  Mark to Market (MtM) su tutta la vita del finanziamento  +  Solvency  a  4 anni (ovvero richiedendo accantonamenti per i primi quattro  anni  di vita  dei  finanziamenti  sottostanti),  in  un'ottica  di   gestione efficiente delle risorse pubbliche;       (iv) rivalutazione mensile degli impegni  complessivi  (base  + stress) del portafoglio e della  pipeline  e  relativo  reporting  al Comitato agevolazioni, con evidenza rispettivamente di:         MtM del portafoglio e della pipeline dell'anno per  tutta  la durata dei finanziamenti sottostanti (i.e. impegni di base)         Solvency a quattro anni di portafoglio e  pipeline  dell'anno («impegni di stress»)         Solvency per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti di portafoglio e pipeline dell' anno     Sia il  MtM  che  gli  impegni  determinati  con  la  metodologia Solvency sono calcolati assumendo che i finanziamenti sottostanti non abbiano opzioni di tasso e valuta inserite  o  che  le  stesse  siano state gia' esercitate  e  che  nessun  finanziamento  sia  esposto  a rischio di cancellazione (ovvero si assume l'erogazione complessiva).     La metodologia Solvency prevede un aggiornamento periodico  dello scenario di stress da parte dell'Authority di riferimento (EIOPA)  in coerenza con l'andamento del mercato.     Pur essendo il Fondo  esposto  agli  scenari  di  stress  a  vita intera, il  relativo  accantonamento  e'  richiesto  su quattro  anni («Solvency 4 anni»). Ai fini del calcolo degli importi disponibili ai fini degli accantonamenti (considerato il probabile profilo temporale di entrate e di uscite dal Fondo 295) viene considerata la  somma  di due elementi: (i) cassa disponibile sul Fondo 295  al  momento  della delibera  della  specifica  operazione  e  (ii)  le  eventuali  somme impegnate  con  decreto  di   impegno   pluriennale   del   Ministero dell'economia e delle finanze. 
  (1) «Solvency» indica la disciplina recata dal  regolamento  delegato    (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014  e  successive    modificazioni  e   integrazioni,   che   integra   la   direttiva    2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia  di    accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di  assicurazione  e  di    riassicurazione  (Solvibilita'  II),  come  di  tempo  in   tempo    modificata e/o integrata.     |  
|   |                                 Art. 2                              Decorrenza 
   Il presente decreto acquista efficacia dal giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 28 maggio 2019 
                                             Il Ministro dell'economia                                                  e delle finanze                                                             Tria           
        Il Ministro        dello sviluppo economico          Di Maio              |  
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