| Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| CORTE DEI CONTI |  
| DELIBERA 11 giugno 2019 |  
| Linee guida per la relazione dei collegi  sindacali  degli  enti  del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2018, ai  sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.  266  (legge finanziaria 2006), e dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge  10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 16/SEZAUT/2019/INPR).  |  
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                          LA CORTE DEI CONTI                        Sezione delle autonomie 
   Nell'adunanza dell'11 giugno 2019;   Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;   Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;   Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;   Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;   Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;   Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266 (legge finanziaria 2006);   Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;   Vista la nota del Presidente della Corte dei conti  n.  333  del  5 giugno 2019 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;   Udita la relazione finale del consigliere Alfredo Grasselli; 
                               Delibera:   di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte  integrante della   presente   deliberazione,   riguardanti    lo    schema    di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2018 e  le  relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli  enti  del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma  170,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e  dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.   La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza dell'11 giugno 2019. 
                                                Il Presidente: Buscema   Il relatore: Grasselli   Depositata in segreteria il 25 giugno 2019   Il dirigente: Prozzo     |  
|   |                                                               Allegato   LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI  SINDACALI  DEGLI  ENTI  DEL  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  SUL  BILANCIO  D'ESERCIZIO  2018  (ai  sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n.  266  e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
     1. Con le presenti linee guida, relative al bilancio  d'esercizio 2018, come di consueto, si opera l'annuale revisione  dei  precedenti documenti adottati per la relazione sopra richiamata, secondo  quanto previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.     Come piu' volte sottolineato, le verifiche effettuate sugli  enti dei servizi sanitari regionali, attraverso le  relazioni-questionario redatte dai rispettivi collegi sindacali, sulla base di  linee  guida predisposte  dalla  Corte  dei  conti,   Sezione   delle   autonomie, costituiscono un rilevante  momento  delle  attivita'  delle  Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.     Si tratta di un collaudato modello  di  controllo,  basato  sulla sinergica collaborazione tra la Corte  dei  conti  e  gli  organi  di controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza  n. 198/2012).  Lo  strumento  del  questionario  consente  alle  Sezioni regionali della Corte dei conti e agli organi di revisione degli enti sanitari di disporre di un percorso di verifica uniforme, che pone in rilievo aspetti particolarmente significativi  della  gestione  degli enti sanitari, caratterizzata da elevata  complessita'  e  di  grande incidenza sulla finanza pubblica.     Resta impregiudicata la possibilita' di ulteriori approfondimenti istruttori per il compiuto esercizio della funzione di controllo.     2. Nel rinviare a  quanto  gia'  ripetutamente  illustrato  nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si  ispirano  le linee guida (cfr., in particolare, le linee guida approvate con  del. Sez. Aut. n. 18/2010), si rammenta che  il  citato  decreto-legge  n. 174/2012 ha anche attribuito maggior incisivita' a  questa  modalita' di verifica, con la previsione dell'eventualita'  di  un  blocco  dei programmi di spesa  causativi  di  squilibri  finanziari  degli  enti locali e sanitari (art. 1, comma 7) con riferimento  a  programmi  di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza  della relativa sostenibilita' finanziaria. Sul punto e' stato chiarito  che «Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in  questione  (da ritenere di stretta  interpretazione,  non  applicabile  ne'  in  via analogica, ne' in  via  estensiva),  e  cioe'  mancata  copertura  di programmi di spesa  o  insussistenza  della  relativa  sostenibilita' finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131 (Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da  una consolidata     giurisprudenza     costituzionale»      (del.      n. 15/SEZAUT/2012/INPR).     3. Le presenti linee guida, come  per  il  passato,  assumono  la forma di relazione-questionario e si  pongono,  sostanzialmente,  nel segno della  continuita'  con  i  criteri  seguiti  nelle  precedenti edizioni.     La  finalita'  del  questionario  e'  quella   di   rilevare   il complessivo  rispetto  degli   equilibri   economico-patrimoniali   e finanziari degli enti sanitari,  rispetto  che  costituisce  elemento imprescindibile della gestione  degli  enti  sanitari  e  rappresenta altresi' elemento particolarmente qualificante della valutazione  del collegio sindacale. Deve essere sottolineato, d'altro canto,  che  il mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  costituisce  anche  una garanzia per la continuita' nell'erogazione di un servizio essenziale come quello della tutela della salute.     3.1. Gli aggiornamenti per il bilancio  2018  hanno  recepito  le novita' introdotte dal legislatore e si e' proseguito l'impegno, gia' avviato negli anni precedenti, di ridurre  gli  oneri  informativi  a carico delle amministrazioni e degli organi interni di controllo.     Per quanto possibile, infatti, nella revisione dei quesiti si  e' avuto  cura  di  evitare  di  chiedere  notizie  gia'  contenute   in specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, in particolare, si segnala che sono stati soppressi i quadri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale in  quanto  le  stesse  informazioni  sono attualmente            reperibili             in             OpenBDAP (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini).     Con riferimento alle eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, resta il prospetto gia' in passato  semplificato, in quanto, a seguito delle intese intercorse tra Corte  dei  conti  e MEF -  Dipartimento  del  Tesoro,  i  dati  relativi  agli  organismi partecipati sono acquisiti dalla banca  dati  partecipazioni  gestita dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle  esigenze  istruttorie della Corte dei conti.     Peraltro,    come    gia'    rappresentato    nella    del.    n. 10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le  relazioni  dei  collegi  dei revisori dei conti sui rendiconti  delle  regioni  e  delle  province autonome - esercizio 2017), si evidenzia  il  rilievo  non  meramente statistico  della  correttezza  e  della  tempestivita'  dei   flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.     Tali banche dati, infatti, per la realizzazione e la manutenzione delle  quali  si  impiegano  ingenti  risorse,  sono   strumenti   di monitoraggio e controllo ai  fini  del  coordinamento  della  finanza pubblica  e  le  informazioni  ivi  presenti  sono  alla  base  delle decisioni di politica finanziaria.     3.2. In questa prospettiva, occorre ulteriormente valorizzare  il ruolo e l'attivita' svolta dagli Organi di revisione contabile  anche chiedendo loro  di  verificare  la  coerenza  dei  dati  presenti  in OpenBDAP con quanto risultante dai  documenti  contabili  tenuti  e/o approvati  dall'ente,  nonche'  che  i   canali   informativi   sopra richiamati siano adeguatamente alimentati, segnalando alla competente struttura  dell'ente  la  necessita'  di  inserire  le   informazioni mancanti o errate.     Inoltre, al fine di fornire  alle  Sezioni  regionali  un  quadro informativo completo e ridurre l'eventualita' di ulteriori  richieste istruttorie, si chiede ai collegi sindacali di allegare  alla  e-mail di trasmissione  del  questionario  anche  la  nota  integrativa,  la relazione sulla gestione e  il  parere  del  collegio  sindacale  sul bilancio d'esercizio.     4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito:       istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;       indice;       dati generali identificativi dell'ente, dimensione  demografica e strutture di ricovero; al riguardo si  segnala  l'esigenza  di  una compilazione   corretta   e   completa   dei   dati    identificativi (denominazione dell'ente, codice  fiscale,  regione  e  tipologia  di ente);       parte  prima  (domande  preliminari),  recante  quesiti  i  cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle  Sezioni regionali;       parte seconda, contenente domande e  prospetti  riguardanti  la situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative del bilancio, con approfondimenti su temi particolari.     Tra  le  componenti  negative,  l'oggetto  dei  quesiti  riguarda specificatamente: A) Acquisti di  beni  e  servizi;  B)  Acquisti  di prestazioni da operatori  privati;  C)  Assistenza  farmaceutica;  D) Personale; E) Sistemi di controllo dei costi.     Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del  modello C.E. (Conto economico), quinta comunicazione tramite il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute e del  modello allegato alla nota integrativa;       parte terza,  contenente  domande  e  prospetti  relativi  alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari.     Relativamente allo  stato  patrimoniale,  distinto  in  attivo  e passivo, l'oggetto dei  quesiti  riguarda:  A)  Immobilizzazioni;  B) Rimanenze; C) Crediti; D) Utile o perdita; E) Fondi rischi ed  oneri; F) Debiti.     Ai compilatori  del  questionario  si  chiede  di  verificare  la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del  modello allegato alla nota integrativa e  di  quello  inviato  al  NSIS.  Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (Parte terza  - Stato patrimoniale attivo - Immobilizzazioni, pag. 17, punto  10  del questionario),  si  chiede  di  riportare  l'elenco  degli  organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni  allegate  al  bilancio  d'esercizio  con quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro;       annotazioni per consentire ai  compilatori,  ove  lo  ritengano necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema cosi' come predisposto;       attestazioni finali, distinte a  seconda  che  la  relazione  - questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per  gli  enti dei servizi sanitari regionali, o dal  Terzo  certificatore,  per  la Gestione sanitaria accentrata,  ove  istituita  (art.  22,  comma  3, lettera d del decreto legislativo n. 118/2011).     5. Le modifiche operate da varie regioni nell'organizzazione  del Servizio sanitario sul proprio territorio hanno indotto ad  integrare il novero degli enti sanitari assoggettati al controllo.     Si  elencano  di  seguito  gli  enti  sanitari  da  sottoporre  a verifica, ferma restando la possibilita'  per  la  Sezione  regionale della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla specificita' territoriale:       Aziende sanitarie locali;       Aziende socio-sanitarie territoriali;       Aziende sanitarie provinciali;       Aziende di tutela della salute;       Aziende ospedaliere;       Policlinici universitari;       Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;       Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;       Gestioni sanitarie accentrate;       Azienda Zero;       ospedali classificati,  se  ritenuti  dalle  Sezioni  regionali competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici regionali;       altri enti sanitari non compresi nell'elenco precedente.     6. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni  e  province  a statuto speciale,  ove  ne  ricorra  l'esigenza,  potranno  apportare integrazioni e modifiche  ai  questionari  che  tengano  conto  delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti,  fermo  restando  l'inoltro  dei  questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione  della  banca  dati  degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello nazionale.     Resta comunque ferma  la  facolta'  delle  Sezioni  regionali  di effettuare tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari.     7. Per consentire la  gestione  informatica  dei  questionari  ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:       a) utilizzare il file  del  questionario  reperibile  sul  sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato  originale per l'invio (in particolare, il file non deve  essere  convertito  in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);       b)   nominare   il   file   secondo   il   seguente   criterio: 18_regione_nome  azienda  (esempio:   18_Veneto_azienda   ospedaliera Padova);       c) inviare il  questionario  e  gli  allegati  richiesti  (Nota integrativa, la relazione sulla gestione e  il  parere  del  collegio sindacale sul bilancio d'esercizio) unicamente per posta  elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;       d) nel caso in cui a seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla Sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta elettronica  sopra  indicato;  le  Sezioni  regionali  verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.     |  
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