Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2019 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 11 giugno 2019
Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 16/SEZAUT/2019/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza dell'11 giugno 2019;
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 333 del 5 giugno 2019 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;
Udita la relazione finale del consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2018 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza dell'11 giugno 2019.

Il Presidente: Buscema
Il relatore: Grasselli
Depositata in segreteria il 25 giugno 2019
Il dirigente: Prozzo
 
Allegato
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 (ai
sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1. Con le presenti linee guida, relative al bilancio d'esercizio 2018, come di consueto, si opera l'annuale revisione dei precedenti documenti adottati per la relazione sopra richiamata, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Come piu' volte sottolineato, le verifiche effettuate sugli enti dei servizi sanitari regionali, attraverso le relazioni-questionario redatte dai rispettivi collegi sindacali, sulla base di linee guida predisposte dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, costituiscono un rilevante momento delle attivita' delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Si tratta di un collaudato modello di controllo, basato sulla sinergica collaborazione tra la Corte dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012). Lo strumento del questionario consente alle Sezioni regionali della Corte dei conti e agli organi di revisione degli enti sanitari di disporre di un percorso di verifica uniforme, che pone in rilievo aspetti particolarmente significativi della gestione degli enti sanitari, caratterizzata da elevata complessita' e di grande incidenza sulla finanza pubblica.
Resta impregiudicata la possibilita' di ulteriori approfondimenti istruttori per il compiuto esercizio della funzione di controllo.
2. Nel rinviare a quanto gia' ripetutamente illustrato nelle precedenti edizioni circa i principi e i criteri cui si ispirano le linee guida (cfr., in particolare, le linee guida approvate con del. Sez. Aut. n. 18/2010), si rammenta che il citato decreto-legge n. 174/2012 ha anche attribuito maggior incisivita' a questa modalita' di verifica, con la previsione dell'eventualita' di un blocco dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti locali e sanitari (art. 1, comma 7) con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. Sul punto e' stato chiarito che «Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne' in via analogica, ne' in via estensiva), e cioe' mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria, resta operante il criterio del "controllo collaborativo" sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale» (del. n. 15/SEZAUT/2012/INPR).
3. Le presenti linee guida, come per il passato, assumono la forma di relazione-questionario e si pongono, sostanzialmente, nel segno della continuita' con i criteri seguiti nelle precedenti edizioni.
La finalita' del questionario e' quella di rilevare il complessivo rispetto degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari degli enti sanitari, rispetto che costituisce elemento imprescindibile della gestione degli enti sanitari e rappresenta altresi' elemento particolarmente qualificante della valutazione del collegio sindacale. Deve essere sottolineato, d'altro canto, che il mantenimento degli equilibri di bilancio costituisce anche una garanzia per la continuita' nell'erogazione di un servizio essenziale come quello della tutela della salute.
3.1. Gli aggiornamenti per il bilancio 2018 hanno recepito le novita' introdotte dal legislatore e si e' proseguito l'impegno, gia' avviato negli anni precedenti, di ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni e degli organi interni di controllo.
Per quanto possibile, infatti, nella revisione dei quesiti si e' avuto cura di evitare di chiedere notizie gia' contenute in specifiche banche dati pubbliche: in quest'ottica, in particolare, si segnala che sono stati soppressi i quadri relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale in quanto le stesse informazioni sono attualmente reperibili in OpenBDAP (http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/cittadini).
Con riferimento alle eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, resta il prospetto gia' in passato semplificato, in quanto, a seguito delle intese intercorse tra Corte dei conti e MEF - Dipartimento del Tesoro, i dati relativi agli organismi partecipati sono acquisiti dalla banca dati partecipazioni gestita dal predetto Dipartimento, adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.
Peraltro, come gia' rappresentato nella del. n. 10/SEZAUT/2018/INPR (linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome - esercizio 2017), si evidenzia il rilievo non meramente statistico della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.
Tali banche dati, infatti, per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse, sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria.
3.2. In questa prospettiva, occorre ulteriormente valorizzare il ruolo e l'attivita' svolta dagli Organi di revisione contabile anche chiedendo loro di verificare la coerenza dei dati presenti in OpenBDAP con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, nonche' che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati, segnalando alla competente struttura dell'ente la necessita' di inserire le informazioni mancanti o errate.
Inoltre, al fine di fornire alle Sezioni regionali un quadro informativo completo e ridurre l'eventualita' di ulteriori richieste istruttorie, si chiede ai collegi sindacali di allegare alla e-mail di trasmissione del questionario anche la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.
4. Il questionario e' articolato come indicato di seguito:
istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario;
indice;
dati generali identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e tipologia di ente);
parte prima (domande preliminari), recante quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle Sezioni regionali;
parte seconda, contenente domande e prospetti riguardanti la situazione economica, distinguendo tra componenti positive e negative del bilancio, con approfondimenti su temi particolari.
Tra le componenti negative, l'oggetto dei quesiti riguarda specificatamente: A) Acquisti di beni e servizi; B) Acquisti di prestazioni da operatori privati; C) Assistenza farmaceutica; D) Personale; E) Sistemi di controllo dei costi.
Ai compilatori del questionario si chiede, inoltre, di verificare la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del modello C.E. (Conto economico), quinta comunicazione tramite il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) al Ministero della salute e del modello allegato alla nota integrativa;
parte terza, contenente domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari.
Relativamente allo stato patrimoniale, distinto in attivo e passivo, l'oggetto dei quesiti riguarda: A) Immobilizzazioni; B) Rimanenze; C) Crediti; D) Utile o perdita; E) Fondi rischi ed oneri; F) Debiti.
Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa e di quello inviato al NSIS. Per quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni (Parte terza - Stato patrimoniale attivo - Immobilizzazioni, pag. 17, punto 10 del questionario), si chiede di riportare l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di partecipazione e la verifica della coerenza delle informazioni allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati del MEF - Dipartimento del Tesoro;
annotazioni per consentire ai compilatori, ove lo ritengano necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema cosi' come predisposto;
attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione - questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per gli enti dei servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d del decreto legislativo n. 118/2011).
5. Le modifiche operate da varie regioni nell'organizzazione del Servizio sanitario sul proprio territorio hanno indotto ad integrare il novero degli enti sanitari assoggettati al controllo.
Si elencano di seguito gli enti sanitari da sottoporre a verifica, ferma restando la possibilita' per la Sezione regionale della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla specificita' territoriale:
Aziende sanitarie locali;
Aziende socio-sanitarie territoriali;
Aziende sanitarie provinciali;
Aziende di tutela della salute;
Aziende ospedaliere;
Policlinici universitari;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Agenzie regionali per l'emergenza sanitaria;
Gestioni sanitarie accentrate;
Azienda Zero;
ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali;
altri enti sanitari non compresi nell'elenco precedente.
6. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.
Resta comunque ferma la facolta' delle Sezioni regionali di effettuare tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari.
7. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile:
a) utilizzare il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);
b) nominare il file secondo il seguente criterio: 18_regione_nome azienda (esempio: 18_Veneto_azienda ospedaliera Padova);
c) inviare il questionario e gli allegati richiesti (Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio) unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it;
d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni regionali verificheranno l'esecuzione dell'adempimento.
 

Parte di provvedimento in formato grafico