Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exedrinil»



Estratto determina AAM/PPA n. 512 del 24 giugno 2019

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EXEDRINIL anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:
confezione: «250mg/250mg/65mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pctfe/Pvc - A.I.C. n. 039629050 (base 10) 15TD7U (base 32).
Codice pratica: DE/H/1494/001/IA/041/G.
Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.
Principio attivo: acido acetilsalicilico, paracetamolo e caffeina.
Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.a. (codice fiscale 00867200156).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C (medicinale a carico del cittadino).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: SOP (medicinale senza obbligo di prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.