| Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DI PARMA |  
| DECRETO RETTORALE 26 giugno 2019 |  
| Emanazione dello statuto.  |  
  |  
 |  
 
                              IL RETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;   Visto il d.r.d. n. 3563 dell'11  dicembre  2015,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre  2015,  con  cui  e'  stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Parma;   Visto il d.r.d. n.  2088  del  28  luglio  2016,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del  17  agosto  2016,  con  cui  e'  stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma;   Richiamata la revisione statutaria deliberata dal senato accademico nella seduta del 26 marzo 2019, con provvedimento  SA  26-03-2019/30, col parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione  espresso all'unanimita' nella seduta del 28 marzo 2019 con  provvedimento  CDA 28-03-2019/201;   Ricordato che il testo del nuovo statuto e' stato trasmesso al MIUR per il controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 in data  4 aprile 2019 con nota prot. 72659;   Preso atto che in  data  30  maggio  2019  e'  pervenuta  nota  del direttore generale del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, di riscontro alla suddetta revisione statutaria;   Rilevato che nella suindicata nota si fa osservare come la presenza nel Collegio di disciplina di componenti in prevalenza  esterni,  ove possibile, debba tenere conto dell'art. 10 comma  1  della  legge  n. 240/2010  che,  nel   disciplinare   il   collegio   di   disciplina, espressamente prevede: «La partecipazione al collegio  di  disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.»   Vista la delibera SA/18-06-2019/68 del 18 giugno 2019  con  cui  il senato  accademico,  ritenuto  di  dover   inserire   la   previsione dell'eventualita' di non  riuscire  a  nominare  membri  esterni  del collegio  di  disciplina,  nonche'  di  recepire   l'intero   dettato normativo dell'art.  10,  comma  1  della  legge  n.  240/2010,  come ritenuto opportuno dal MIUR, ha deliberato all'unanimita' la modifica dei commi 3 e 5 dell'art. 19 dell'emanando  Statuto  dell'Universita' degli studi di Parma;   Vista la delibera CDA/13-06-2019/296 del 13 giugno 2019 con cui  il consiglio  di  amministrazione  all'unanimita'  ha  espresso   parere favorevole alla suindicata modifica dei commi  3  e  5  dell'art.  19 dell'emanando statuto dell'Universita' degli studi di Parma; 
                               Decreta: 
   E' emanato, ai sensi  dell'art.  16  della  legge  n.  168/1989  lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma  allegato  al  presente decreto di cui costituisce parte integrante.   Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma entrera' in vigore a far data dal 1° gennaio 2020, dopo la pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Parma, 26 giugno 2019 
                                                    Il rettore: Andrei     |  
|   |    Statuto adottato dal senato accademico con delibera  SA/18-06-2019/68  del 18 giugno  2019  previo  parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione con delibera CDA/13-06-2019/296 del 13 giugno 2019                                Art. 1.                           Principi generali 
     1. L'Universita' degli studi  di  Parma,  di  seguito  denominata Universita'   o   Ateneo,   e'    una    comunita'    ad    autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi  fissati  dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica  dotata di personalita' giuridica senza scopo di lucro. L'Universita' informa la propria attivita' ai principi della Costituzione della  Repubblica italiana,  dei  Trattati  dell'Unione  europea,  della  Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e partecipa alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca di cui al Trattato U.E.     2.  Fine  dell'Universita'  e'  concorrere  allo  sviluppo  della societa' attraverso la promozione culturale e civile della persona  e l'elaborazione di una  cultura  fondata  sui  valori  universali  dei diritti umani, della pace, della solidarieta' internazionale e  della salvaguardia  dell'ambiente.  Persegue  tale   fine   attraverso   la promozione, l'elaborazione e la diffusione  del  sapere  scientifico, l'istruzione superiore, la formazione, anche permanente,  il  dialogo con la societa' quale fattore di sviluppo economico-sociale  mediante il trasferimento delle conoscenze sul  territorio  (Terza  missione). Cio',    garantendo    il    libero    esercizio    della    ricerca, dell'insegnamento, dello studio,  al  servizio  della  societa',  nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.     Alla realizzazione di questo fine  partecipano  a  pieno  titolo, studenti,  docenti   e   personale   tecnico   e   amministrativo   e l'Universita' puo' costituire organismi che  promuovano  un  efficace collegamento con  le  realta'  istituzionali,  culturali,  educative, sociali ed economiche del territorio.     3. L'Universita' opera ispirandosi a principi di responsabilita', promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di  un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all'interazione con altre culture. In conformita' ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la  propria  indipendenza da  ogni  condizionamento  e  discriminazione  di  carattere  etnico, ideologico,   religioso,   politico,   economico,   di   genere,   di orientamento sessuale e di eta'; assicura inoltre  pari  opportunita' sotto ogni profilo. In particolare, l'Ateneo osserva il rispetto  del principio costituzionale delle pari  opportunita'  nell'accesso  agli studi,  nel  reclutamento  del  personale  e  nelle  progressioni  di carriera  nonche'  equilibrate   rappresentanze   di   genere   nelle candidature e negli organi  collegiali,  cosi'  come  in  ogni  altro aspetto della vita accademica. L'Ateneo si adopera, anche  attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilita' ai temi e ai problemi  delle  pari  opportunita'  al  fine  di  generare  una coscienza diffusa e condivisa fra  tutti  i  membri  della  comunita' universitaria.     4. L'Universita' ha autonomia normativa, didattica,  scientifica, organizzativa,  finanziaria,  patrimoniale,  gestionale,   negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.     5. L'Universita' adotta, nel perseguimento delle  sue  finalita', il  metodo  della  programmazione   e   della   pianificazione,   del coordinamento, della  valutazione  e  della  verifica  delle  proprie attivita' istituzionali, con particolare  riferimento  alla  qualita' della ricerca e della didattica, secondo criteri congrui  con  quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali ed  internazionali. A tali fini, si  dota  di  forme  trasparenti  di  comunicazione  che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e  sociali dei risultati delle proprie attivita'.     6. L'Universita' ispira  la  propria  attivita'  ai  principi  di efficienza, efficacia, trasparenza  amministrativa,  semplificazione, imparzialita', pubblicita', partecipazione, promozione del  merito  e di individuazione delle competenze e delle responsabilita'  di  tutto il personale, garantendo l'accessibilita' delle informazioni relative all'Ateneo anche attraverso le piu' moderne forme di comunicazione  a diretto  contatto  con  l'utenza  e  riconoscendo   quale   principio fondante, democratico - partecipativo, la  trasparenza  e  l'ascolto, nei confronti di tutte  le  componenti  della  comunita'  accademica, nonche' dei portatori di interesse.     L'Universita' adotta  i  principi  di  efficienza  ed  efficacia, favorendo  i  processi  di  semplificazione  e   dematerializzazione, attraverso  l'utilizzo  di  quanto  la  tecnologia  informatica  puo' mettere a disposizione, sempre nel  rispetto  e  nella  tutela  degli utenti, al fine della riduzione dei tempi e delle spese  legate  alle varie attivita' della quotidiana vita dell'Ateneo.     7. L'Universita', per il conseguimento  delle  proprie  finalita' istituzionali, promuove e utilizza forme di  cooperazione  con  altre universita' ed enti italiani e  stranieri,  pubblici  e  privati,  in conformita' agli obiettivi generali della propria politica  culturale di ricerca  e  di  insegnamento,  nel  rispetto  della  liberta'  dei singoli.     8. L'Universita' partecipa alla programmazione pluriennale  della ricerca scientifica e tecnologica e al piano  nazionale  di  sviluppo del  sistema  universitario.  Concorre  inoltre  alla  programmazione sanitaria regionale. Al fine di garantire  un'appropriata  formazione culturale e professionale ai propri studenti, essa incentiva rapporti di cooperazione,  atti  convenzionali,  contratti  e  ogni  forma  di accordo  con  amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  con   soggetti pubblici o privati.     9. L'Universita' di Parma, profondamente  radicata  nella  storia del suo territorio  e  capace  di  esprimere  competenze  ambientali, economiche, mediche, giuridiche, tecnologiche ed umanistiche di  alto profilo,  intende  perseguire  la  sostenibilita'  dentro   e   fuori dall'Ateneo  come  missione  propria  fondamentale;   ritenendo   che l'adozione di politiche sociali, economiche ed ambientali sostenibili in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere  le possibilita' delle generazioni future sia oggi una necessita' e anche un'opportunita' in quanto generatrice di valori per la  tutela  e  il rinnovamento del territorio. Al riguardo, l'Ateneo  individua  alcune azioni a titolo indicativo, di seguito elencate:       diffusione  del  concetto  di  sostenibilita'   attraverso   il rafforzamento della didattica e della ricerca;       promozione delle buone pratiche di sostenibilita' all'interno e all'esterno dell'Ateneo attraverso specifici progetti;       promozione della mobilita' sostenibile;       sostegno di un'alimentazione responsabile;       appoggio  alle  attivita'  degli  studenti  nel  settore  della sostenibilita' e appoggio al volontariato di singoli o di gruppi;       promozione del benessere, della salute e  della  sicurezza  sul lavoro e incentivazione alle  buone  pratiche  per  la  progettazione delle strutture universitarie.     10. L'Universita', attraverso un sistema di  assicurazione  della qualita' e, avvalendosi delle analisi e degli indirizzi formulati dal nucleo di valutazione di Ateneo, promuove azioni sistematiche per  la valutazione e la verifica di tutte le proprie  attivita'  (didattica, ricerca,  servizi  per  gli  studenti  e  gestione   amministrativa), individuando le  opportune  azioni  correttive  laddove  non  fossero raggiunti gli obiettivi attesi dalla programmazione e pianificazione, al fine di instaurare un processo di miglioramento continuo.      |  
|   |                                 Art. 2.                          Ricerca scientifica 
     1. L'Universita',  sede  primaria  di  ricerca  e  di  formazione scientifica e tecnologica,  garantisce  a  professori  e  ricercatori liberta' e autonomia.     2.  L'Universita'   garantisce   alle   persone   preposte   allo svolgimento dell'attivita' di ricerca, nel rispetto  dei  progetti  e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle  disponibilita' finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai  fondi  destinati alla ricerca,  l'utilizzazione  delle  strutture  e  degli  strumenti necessari.     3. L'Universita' promuove e favorisce la collaborazione  interna, multidisciplinare,     interuniversitaria,      internazionale      e l'interscambio  di  studiosi  di  tutte  le  discipline   con   altre istituzioni  culturali  e  scientifiche.  L'Universita'  promuove  la fruizione, da parte di docenti interessati, di periodi  di  esclusiva attivita' di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.     4. Nell'ambito della «Terza missione», l'Universita' sostiene  il trasferimento tecnologico e  della  conoscenza,  con  l'obiettivo  di favorire lo sviluppo economico-sociale  tramite  la  conversione  dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e  per accrescere il benessere della societa'.     5.  L'Universita'  pone  in  essere  azioni  di  monitoraggio   e valutazione delle attivita' di ricerca, al  fine  di  conseguirne  il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza,  prevenirne  e superarne  eventuali   criticita'.   Verifica   di   conseguenza   la produttivita' delle attivita' di ricerca, il corretto utilizzo  delle risorse e della loro gestione e,  al  contempo,  si  adopera  per  la massima e trasparente diffusione e fruibilita' dei risultati verso la comunita' scientifica e il pubblico in generale.      |  
|   |                                 Art. 3.                               Didattica 
     1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nella tutela della liberta' di insegnamento e  nelle  forme  stabilite  dal  regolamento didattico  di  Ateneo  e  dai  regolamenti  didattici  delle  singole strutture, le  attivita'  necessarie  al  conseguimento  di  tutti  i livelli  di  istruzione  universitaria   previsti   dalla   normativa nazionale, comunitaria ed  internazionale,  favorendo  l'insegnamento finalizzato a  promuovere  l'apprendimento  critico,  la  motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualita'  e  l'efficacia  della  didattica  attraverso   lo   stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce  che  l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.     2. L'Universita' istituisce ed attiva corsi di  studio  ed  altre iniziative didattiche previste dalla vigente  normativa,  utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con  enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.     3. Il personale docente adempie  ai  compiti  della  didattica  e della ricerca e partecipa agli  organi  collegiali  di  appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo e' libero  di scegliere i  contenuti  e  i  metodi  del  proprio  insegnamento  nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli  studi  e in accordo con la programmazione didattica approvata  dai  competenti organi accademici.     4. L'Universita'  favorisce  la  mobilita'  internazionale  degli studenti e dei docenti.     5.  L'Universita'  puo'  promuovere  e   organizzare   corsi   di preparazione all'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio delle varie professioni  e  ad  altri  concorsi  pubblici,  corsi  di perfezionamento  e  aggiornamento  professionale,   nonche'   servizi rivolti agli studenti per la scelta della  professione.  Puo'  infine promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti  e  quelle per la formazione permanente. L'Universita' a tal fine puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.     6. L'Universita', nel  rispetto  della  normativa  vigente,  puo' provvedere alla copertura degli insegnamenti di un  corso  di  studio anche mediante contratti di  diritto  privato  a  tempo  determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.      |  
|   |                                 Art. 4.                          Diritto allo studio 
     1. L'Universita', nella consapevolezza  della  centralita'  dello studente, promuove le condizioni che  rendono  effettivo  il  diritto allo  studio,  in  attuazione  degli  articoli  2,  3  e   34   della Costituzione,   promuovendo   iniziative   per   favorire   l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.     2. L'Universita' assicura  agli  studenti  condizioni  idonee  al conseguimento dei  rispettivi  titoli  di  studio,  entro  i  termini previsti dai rispettivi ordinamenti.     3.  L'Universita'  organizza  le   attivita'   di   orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da  renderli attivamente partecipi del processo formativo e rendendo  espliciti  i criteri  e  le  forme  della  valutazione  della  loro  preparazione. L'attivita' di tutorato e' compito istituzionale dei docenti.     4. L'Universita' provvede  ad  iniziative  atte  ad  informare  e assistere  gli  studenti  in  merito   all'iscrizione   agli   studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione  ai  corsi  post laurea e alla mobilita' verso altri atenei dell'Unione europea.     5. L'Universita' pone in essere strumenti idonei  a  rendere  gli studi   universitari   pienamente   fruibili   dagli   studenti   con disabilita', dagli studenti  non  a  tempo  pieno  e  dagli  studenti impegnati in attivita' lavorative. In particolare  predispone,  anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti  e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti  con disabilita'.     6.  L'Universita',   attraverso   gli   organi   che   presiedono all'attivita'  didattica,  promuove  la  costituzione  di   opportuni strumenti che,  anche  con  la  partecipazione  delle  rappresentanze studentesche,  abbiano  il  compito  di  valutare  l'efficacia  e  la qualita' della didattica.     7. L'Universita', nell'ambito delle  proprie  finalita'  e  delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.     8.  L'Universita'  puo'  promuovere  corsi  di   insegnamento   a distanza,  disciplinandone  le  modalita'   di   svolgimento   e   di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei  regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.     9.  L'Universita'  promuove  attivita'  culturali,   sportive   e ricreative  destinate  agli  studenti  dell'Ateneo  anche  attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa  con  enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.     10.  L'Universita'  stabilisce  il  riconoscimento   di   crediti formativi universitari nel numero massimo  definito  dal  regolamento generale di Ateneo, nel rispetto in ogni  caso  dei  limiti  previsti dall'art. 14, comma 1, della legge n. 240/2010, in favore di studenti che  svolgano  attivita'  sportive,  culturali  o  di   volontariato, riconosciute  secondo  specifiche  modalita'  previste  in   appositi regolamenti.     11. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle  libere  forme  associative  e  di  volontariato  che concorrano alla realizzazione  dei  fini  istituzionali  dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e  delle  singole strutture didattiche.     12. L'Universita' attiva forme  di  iscrizione  di  studenti  non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di  assolvere  gli impegni necessari per conseguire il  titolo  di  studio  in  un  arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.     13. L'Universita' promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra gli  studenti  iscritti,  adottando,   nei   limiti   delle   risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari.      |  
|   |                                 Art. 5.                        Internazionalizzazione 
     1. L'Universita' include l'internazionalizzazione  tra  i  propri fini istituzionali e riconosce la propria  appartenenza  allo  Spazio europeo della ricerca e allo spazio europeo dell'istruzione  e  della formazione.     2.  L'Universita'  riconosce  l'importanza  del  raccordo   della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea  volti ad aumentare la qualita' e l'efficienza dei sistemi di  istruzione  e formazione nell'Unione.     3.   L'Universita'   sostiene   e   favorisce    la    dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione  anche  mediante la stipula di accordi con Istituzioni europee ed extraeuropee al fine di promuovere la partecipazione a reti  internazionali,  di  attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, ricercatori  e  docenti  stranieri,  di  incentivare  la mobilita' dei propri  studenti,  del  personale  docente,  tecnico  e amministrativo, garantendo il riconoscimento delle  attivita'  svolte all'estero opportunamente certificate.     4. L'Universita'  favorisce  la  realizzazione  di  attivita'  di studio e di insegnamento in lingua straniera.     5. Nel rispetto dei propri principi istituzionali,  l'Universita' riconosce l'importanza strategica della  cooperazione  internazionale allo sviluppo e ne favorisce  la  realizzazione,  in  linea  con  gli impegni etici e politici assunti dalla comunita' internazionale.  Nel riconoscere  la  diversita'  sociale  e  culturale  fra   i   popoli, l'Universita'  puo'  promuovere   la   cooperazione   internazionale, sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo  umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.      |  
|   |                                 Art. 6.                   Diritto e dovere di informazione 
     1. L'Universita' ispira la propria attivita' al  principio  della trasparenza, della pubblicita' e dell'informazione.     2. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a  facilitarne l'accesso  e  la  fruizione,  con  modalita'  stabilite  in  apposito regolamento.     3. L'Universita', anche per tali finalita', realizza  un  proprio sito informatico.      |  
|   |                                 Art. 7.                Promozione del benessere organizzativo 
     1. L'Universita' promuove il benessere della comunita' accademica favorendo  le  migliori  condizioni  di  lavoro  e  di  studio,   con particolare attenzione alla salute,  sicurezza  e  superamento  delle barriere architettoniche in tutti i  luoghi  deputati  alla  ricerca, allo studio e alle attivita' amministrative.     2. L'Universita' favorisce il benessere nello  svolgimento  delle attivita' lavorative e delle relazioni improntate al rispetto e  alla trasparenza, mette in atto azioni per la conciliazione dei  tempi  di vita e di lavoro e per la promozione di attivita' culturali, sportive e  ricreative.  Promuove,  inoltre,  l'aggiornamento,  la  formazione permanente e la valorizzazione del personale.      |  
|   |                                 Art. 8.                                Rettore 
     1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di  legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni generali di indirizzo,  di   iniziativa,   di   coordinamento   delle   attivita' scientifiche e didattiche dell'Ateneo.     Il rettore:       1.1  e'  responsabile   del   perseguimento   delle   finalita' dell'Universita'  secondo  criteri  di  qualita',  nel  rispetto  dei principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del merito;       1.2  garantisce  il  rispetto   dei   principi   di   autonomia dell'Universita', di liberta' della didattica e  della  ricerca,  dei diritti del personale e degli studenti;       1.3 garantisce l'osservanza della legge, dello  Statuto  e  dei regolamenti;       1.4 convoca e presiede il senato accademico e il  consiglio  di amministrazione, coordinandone le  attivita'  e  sovrintendendo  alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;       1.5 conclude gli accordi  in  materia  didattica,  scientifica, amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;       1.6 emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;       1.7  propone   il   documento   di   programmazione   triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme,  anche  tenendo  conto  delle proposte e dei pareri del senato accademico;       1.8 propone il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;       1.9 adotta decreti,  in  casi  di  necessita'  e  urgenza,  per assumere provvedimenti di competenza  del  senato  accademico  o  del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli  organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;       1.10 propone il direttore  generale,  secondo  quanto  previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n)  della  legge  n.  240  del  2010  e successive modificazioni e integrazioni;       1.11  esercita  le  funzioni  di  iniziativa  dei  procedimenti disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  e  ne  cura  lo svolgimento,  limitatamente   ai   provvedimenti   disciplinari   non superiori alla censura, secondo le modalita'  previste  dall'art.  10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;       1.12  procede,   con   propri   decreti,   all'assunzione   dei professori, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato  e  ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula  contratti per attivita' di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della  legge  n. 240/2010;       1.13 esercita tutte le  attribuzioni  che  gli  sono  demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge  e  ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.     2. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio presso le Universita' italiane.     3. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro.     4.  Dura  in  carica  per  un  unico  mandato  di  sei  anni  non rinnovabile.     5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano  optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima  del  collocamento  a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.     6. L'ufficio di rettore  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra carica  accademica,  fatta  salva  la  presidenza  del  consiglio  di amministrazione e del senato accademico.     7. L'elettorato attivo per la elezione del rettore e'  costituito da:       7.1 i professori di ruolo;       7.2 i ricercatori a tempo indeterminato;       7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24  della legge n. 240/2010;       7.4  il  personale  tecnico  e   amministrativo,   compresi   i dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 20%;       7.5 la rappresentanza  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca nei  consigli  di Dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello statuto.     8. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei  mesi  antecedenti la  scadenza  del  mandato  e  vengono  indette  dal  decano  secondo modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo.     Tra il sessantesimo e il trentesimo  giorno  precedente  la  data prevista per le elezioni del rettore sono presentate  le  candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del  corpo elettorale.     In caso di cessazione anticipata, le elezioni  sono  indette  dal decano entro trenta giorni e devono svolgersi tra il novantesimo e il centoventesimo giorno  successivo  alla  data  di  cessazione,  ferme restando le scadenze  e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle candidature.     In caso di dimissioni, il periodo decorre dal giorno successivo a quello di accettazione delle stesse da parte del Ministro.     Ciascun candidato rende pubbliche  le  linee  programmatiche  che intende perseguire nel governo dell'Universita'.     9. Il rettore e'  eletto  nella  prima  votazione  a  maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva  votazione  a maggioranza assoluta dei votanti.     10. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema  del ballottaggio tra i due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno riportato il maggiore numero di voti.  In  caso  di  parita'  risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo  di  professore di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel  ruolo,  il  candidato con maggiore anzianita' anagrafica.  In  ognuna  delle  votazioni  si procede comunque allo spoglio dei voti.     11. Il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che  lo  supplisce  in  tutte  le  sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche',  in caso di  cessazione  anticipata  dall'ufficio,  fino  all'entrata  in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi,  spettano  al  pro rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. Il rettore puo' nominare con proprio decreto, tra i  docenti, uno o piu' pro rettori con deleghe specifiche.     12. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore  puo'  avvalersi di delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati  i compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.     13. Il  rettore  ha  diritto  a  una  limitazione  dell'attivita' didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del  presidente della Repubblica n. 382/80. Tale diritto  viene  esercitato  mediante comunicazione dell'opzione al senato accademico  e  al  consiglio  di amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.      |  
|   |                                 Art. 9.                           Senato accademico 
     1. Il senato  accademico  e'  l'organo  collegiale  di  indirizzo politico e programmazione che  opera  per  lo  sviluppo  dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e  pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca  e  di  servizi  agli studenti.     2. Il senato accademico, in particolare:       2.1  formula  proposte  ed  esprime  pareri   obbligatori   per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di  corsi o altre attivita' didattiche, nonche' di sedi, dipartimenti e scuole;       2.2 approva il regolamento generale di  Ateneo  secondo  quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39 del presente statuto;       2.3  approva,  con   parere   favorevole   del   consiglio   di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di  ricerca, nonche' il regolamento didattico di Ateneo, secondo  quanto  disposto dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto;       2.4  approva,  con   parere   favorevole   del   consiglio   di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo;       2.5 esprime parere obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';       2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti;       2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione  del  nucleo di valutazione e propone al rettore i componenti del  presidio  della qualita' di Ateneo;       2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al  corpo  elettorale,  secondo  le  modalita' regolamentari, mozione di sfiducia al rettore, non  prima  che  siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;       2.9 formula proposte e  pareri  obbligatori  sul  documento  di programmazione triennale di Ateneo;       2.10 approva le modifiche allo statuto secondo quanto  disposto dall'art. 45 del presente statuto;       2.11 designa i membri esterni del consiglio di amministrazione, proposti da apposita commissione interna, composta da cinque  membri, di cui fa parte il rettore;       2.12  delibera  i  componenti  del   collegio   di   disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010;       2.13 decide, su proposta  del  rettore,  sulle  violazioni  del codice etico, qualora queste non ricadano  sotto  la  competenza  del collegio di disciplina.     3. Il senato accademico esercita tutte le  attribuzioni  previste dallo statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.     4. Per  la  validita'  delle  sedute  del  senato  accademico  e' necessario che intervenga  la  maggioranza  assoluta  dei  componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati,  non  concorrono  ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che  per  determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di  parita'  prevale  il voto del presidente.     5. Il senato accademico e' composto:       a) dal rettore che lo presiede;       b) da tutti i direttori di dipartimento, qualora i dipartimenti siano in numero inferiore o uguale a dodici. Qualora  il  numero  dei dipartimenti sia superiore a dodici, si procedera'  all'elezione  dei dodici direttori che entreranno a far  parte  del  senato  accademico secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento;       c) da otto rappresentanti del personale docente, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento;       d) da tre rappresentanti del personale tecnico  amministrativo, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento;       e) da cinque rappresentanti degli studenti, eletti  secondo  le modalita' di cui all'apposito regolamento.     6. Le rappresentanze dei docenti  nel  senato  accademico  devono rispecchiare  le  quattro   aree   culturali   di   Ateneo   indicate nell'allegato al presente statuto.     7. Con apposito regolamento sono definite le procedure elettorali per l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area.     8. Le candidature e la successiva costituzione dell'organo devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi  dell'art. 1, comma 3, del presente Statuto.     9. I membri del senato accademico sono nominati con  decreto  del rettore per quattro anni, esclusi i direttori che ne fanno parte  per il periodo corrispondente alla  loro  carica  e  non  possono  essere rieletti  consecutivamente  piu'  di  una  volta.  La  rappresentanza studentesca e' nominata per un massimo di due  anni  rinnovabile  per una sola volta.     10. L'elettorato passivo, per la rappresentanza  studentesca,  e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di ricerca dell'Universita'.     11.  I  membri  del  senato  accademico  decadono   qualora   non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e  termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita'  previste  dal  regolamento dell'organo.     12. Alle sedute del senato partecipano il pro rettore  vicario  e il direttore generale senza diritto di voto.      |  
|   |                                Art. 10.                     Consiglio di amministrazione 
     1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che,  in  coerenza con le scelte programmatiche operate dal senato accademico,  delibera e sovrintende in materia  di  gestione  amministrativa,  finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di  gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.     2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:       2.1 svolge funzioni di indirizzo  strategico,  di  approvazione della  programmazione  finanziaria   annuale   e   triennale,   della programmazione edilizia e del personale;       2.2 vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';       2.3 delibera, previo parere favorevole del  senato  accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti e  attribuisce  i  corsi  di  studio,  le scuole  di  specializzazione  e  i  corsi  di  dottorato  a   ciascun dipartimento;       2.4 adotta, sentito il senato accademico,  il  regolamento  per l'amministrazione,   la   finanza,   la   contabilita',   l'attivita' gestionale e negoziale;       2.5 approva, su proposta del rettore, previo parere del  senato accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il  conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;       2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;       2.7 conferisce, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;       2.8 concorda con il direttore generale, per ciascun  esercizio, gli  obiettivi  dell'azione   amministrativa   e   ne   verifica   il conseguimento;       2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente  ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010;       2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;       2.11 esprime parere sul codice etico  ai  sensi  dell'art.  41, comma 3;       2.12 delibera, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse  e  ai contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre  iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle  modalita'  di  collaborazione  degli  studenti;  alle attivita' di servizio;       2.13 delibera l'ammontare dell'indennita' per il rettore, i pro rettori, i direttori di Dipartimento, i componenti  il  consiglio  di amministrazione, il senato accademico, il nucleo di  valutazione,  il collegio dei revisori dei conti e per  gli  incaricati  di  attivita' istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.       2.14 delibera sull'attribuzione del  fondo  di  Ateneo  per  la premialita' di professori e ricercatori;     3. Esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.     4. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta  dei  componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati,  non  concorrono  ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che  per  determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di  parita'  prevale  il voto del Presidente.     5. Il consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri:       a) il rettore che lo presiede;       b) due componenti esterni designati dal senato accademico;       c) due rappresentanti degli studenti eletti  nell'ambito  della medesima componente;       d) quattro docenti interni all'Ateneo;       e) un componente del personale tecnico amministrativo.     Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il  senato  accademico,  con  propria  deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature.     Il senato accademico, avvalendosi anche di  apposita  commissione con funzioni  istruttorie,  composta  da  cinque  propri  componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione,  tra  le  candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera i) della legge n. 240/2010.     5.1. Relativamente al personale  docente,  il  senato  accademico nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro aree culturali indicate in allegato al presente statuto.     Nel caso  di  piu'  candidati  appartenenti  alla  medesima  area culturale, in possesso dei requisiti di cui al comma  precedente,  il senato accademico procede a indire le elezioni per la  individuazione del membro del consiglio di amministrazione,  definendo  l'elettorato attivo e passivo  per  area  culturale.  Nell'ipotesi  descritta,  il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze e' nominato dal senato accademico quale componente del consiglio di amministrazione.     Ove all'esame  delle  candidature  non  risulti  alcun  candidato idoneo  afferente  a  una  determinata  area  culturale,  il   senato accademico provvedera'  a  designare,  fra  i  candidati  idonei,  un componente del consiglio di amministrazione.     5.2. Relativamente al personale tecnico-amministrativo si procede alla consultazione elettorale. Risultera'  eletto  il  candidato  che otterra' il maggior numero di voti.     5.3. Al consiglio di amministrazione partecipano il  pro  rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.     6. Il consiglio di amministrazione dura in carica  quattro  anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il  mandato  delle componenti e' rinnovabile per una sola volta, ai sensi  dell'art.  2, comma 1, lettera m) della legge n. 240/2010.     8. L'elettorato passivo, per la  rappresentanza  studentesca,  e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di ricerca dell'Universita'.     9. I membri del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e  termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita'  previste  dal  regolamento dell'organo.      |  
|   |                                Art. 11.                          Direttore generale 
     1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti  dal consiglio  di  amministrazione,  ha   la   complessiva   gestione   e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.     2. Il direttore generale, in particolare:       2.1. propone le risorse e  i  profili  professionali  necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture  dell'Ateneo,  anche  al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale  del fabbisogno del personale;       2.2.   attribuisce   ai   dirigenti   gli   incarichi   e    le responsabilita' di specifici progetti e gestioni;       2.3. definisce gli obiettivi che i dirigenti devono  perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;       2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione  degli  uffici di livello dirigenziale;       2.5. adotta  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed esercita i poteri di spesa e  di  acquisizione  delle  entrate  salvo quelli delegati ai dirigenti e ad altre strutture amministrative;       2.6. dirige, coordina e  controlla  l'attivita'  dei  dirigenti responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei  confronti dei  dirigenti,  delle  misure  previste  dall'art.  21  del  decreto legislativo n. 165/2001;       2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi  anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli  organi  di  controllo sugli atti di competenza;       2.8. svolge le attivita' di  organizzazione,  di  gestione  del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;       2.9. concorre alla definizione di misure idonee a  prevenire  e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da parte dei dipendenti;       2.10.  costituisce  un  organismo  di  consultazione  volto   a raccordare gli aspetti procedurali  -  gestionali  tra  le  strutture dipartimentali e le articolazioni amministrative dell'Ateneo.     3.   Per   ciascun   esercizio,   gli    obiettivi    dell'azione amministrativa vengono  concordati  dal  direttore  generale  con  il consiglio di amministrazione e il  loro  conseguimento  sottoposto  a verifica.     4. Il direttore generale partecipa, senza diritto di  voto,  alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.     5. L'incarico di direttore  generale,  di  durata  triennale,  e' attribuito,   su   proposta   del   rettore,   dal    consiglio    di amministrazione, sentito il parere del senato accademico,  a  persona di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata  esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore  pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalita' l'incarico puo' essere rinnovato.     6. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di lavoro a tempo determinato di diritto privato.     7. In caso di conferimento dell'incarico a  dipendente  pubblico, e' previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per  tutta la durata del contratto.     8. Il direttore  generale  propone  la  nomina  di  un  vice  con funzioni vicarie, indicandolo tra  i  dirigenti  in  servizio  presso l'Universita'. Il vice direttore generale e' nominato con decreto del rettore,  decade  dall'incarico  contemporaneamente   alla   scadenza dell'incarico del direttore generale.     9.  Il  direttore  generale  puo'  essere  sospeso   o   revocato dall'incarico   con   provvedimento   motivato   del   consiglio   di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il  parere  del senato accademico, per i motivi contenuti nel  contratto  individuale di lavoro e  in  particolare  per  il  mancato  raggiungimento  degli obiettivi  e/o  per  inosservanza  delle  direttive   imputabili   al direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.      |  
|   |                                Art. 12.                         Nucleo di valutazione 
     1.  Il  nucleo  di  valutazione  e'  l'organo   dell'Universita', costituito ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n.  370, preposto alla valutazione delle attivita' di didattica, di ricerca  e amministrative.     2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' costituito dai  seguenti nove componenti: due professori di  ruolo  dell'Ateneo,  di  cui  uno coordinatore;  cinque  membri  esterni  di   elevata   qualificazione professionale anche nell'ambito della  valutazione  universitaria,  i cui   curricula   sono   resi   pubblici   nel    sito    informatico dell'Universita'; due studenti dell'Ateneo.     I componenti esterni sono nominati tra studiosi  ed  esperti  nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.     I rappresentanti della componente studentesca sono  eletti  dagli iscritti all'Ateneo.     3. Sono attribuite al nucleo, in particolare:       la  funzione  di  verifica  della  qualita'  e   dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;       la funzione di verifica dell'attivita' di  ricerca  svolta  dai dipartimenti  e  della  congruita'  del  curriculum   scientifico   o professionale dei titolari dei  contratti  di  insegnamento,  di  cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/2010;       le funzioni, in raccordo con  l'attivita'  dell'ANVUR,  di  cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture  e  del  personale,  al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia  e  con  modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali;       le funzioni di monitoraggio e  verifica  degli  adempimenti  in materia di trasparenza.     4. Non possono far parte del nucleo di valutazione: il rettore, i pro rettori,  i  delegati  del  rettore,  il  direttore  generale,  i dirigenti, i direttori dei Dipartimenti, i presidenti delle scuole, i presidenti  dei  corsi  di  studio,  i  direttori  delle  scuole   di specializzazione, i presidenti dei corsi di master, i direttori delle scuole di  dottorato,  i  componenti  del  senato  accademico  e  del consiglio di amministrazione.     5. I componenti del nucleo durano in carica quattro  anni  e  non possono essere confermati consecutivamente per piu' di una volta.  Il mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una sola volta.     6. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto del  rettore, su delibera del  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato accademico.     7. L'elettorato passivo, per la  rappresentanza  studentesca,  e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di ricerca dell'Universita'.     8. La scelta dei componenti del nucleo  di  valutazione  avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale  delle  pari opportunita' tra i generi.      |  
|   |                                Art. 13.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione  contabile,  finanziaria,  amministrativa   e   patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme  del  regolamento generale di Ateneo.     2. Il collegio, in particolare:       a)  esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'   contabile   e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;       b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;       c) compie tutte  le  verifiche  necessarie  per  assicurare  il regolare  andamento  della  gestione   amministrativa,   finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al  consiglio di amministrazione gli eventuali  rilievi  in  ordine  alla  gestione stessa;       d) accerta la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e  delle scritture contabili;       e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Universita',   sia   collegialmente   sia   mediante   incarichi individuali affidati dal presidente ai componenti del collegio;       f) effettua il controllo sulla compatibilita' dei  costi  della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  di legge;       g)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  stabilite   dalla normativa vigente.     3. Il collegio e' composto da  tre  componenti  effettivi  e  due supplenti, di cui:       uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal  rettore, sentito  il  consiglio   di   amministrazione,   tra   i   magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;       uno  effettivo  e  uno  supplente,  designati   dal   Ministero dell'economia e delle finanze;       uno  effettivo  e   uno   supplente,   scelti   dal   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.     4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti  al Registro dei revisori contabili.     5. Non  possono  essere  componenti  del  collegio  i  dipendenti dell'Universita' e i componenti del consiglio di amministrazione.     6. I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.      |  
|   |                                Art. 14.                       Consiglio degli studenti 
     1. Il consiglio degli  studenti  e'  l'organismo  di  autonoma  e coordinata   partecipazione   degli    studenti    all'organizzazione dell'Ateneo  e  alle  azioni   per   il   raggiungimento   dei   fini istituzionali  ed  esercita  funzioni  di  carattere  propositivo   e consultivo.     2. Il consiglio degli studenti:       2.1 esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo  statuto e puo' avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle  misure  attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti,  sulle  norme   regolamentari   per   la   elezione   delle rappresentanze studentesche; puo', inoltre, avanzare  proposte  sulle modifiche dello statuto;       2.2 puo' avanzare proposte su  argomenti  inerenti  al  diritto allo studio al senato accademico e al consiglio di amministrazione;       2.3 esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.     3.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  composto  dagli  studenti presenti in senato accademico, consiglio di  amministrazione,  nucleo di valutazione, comitato per lo sport universitario,  dagli  studenti dell'Ateneo presenti  nelle  rappresentanze  a  livello  regionale  e nazionale,  da  quindici  rappresentanti   degli   studenti   secondo raggruppamenti di  area  definiti  da  regolamento  ed  eletti  dalla componente studentesca.     4. Con apposito regolamento, deliberato  a  maggioranza  assoluta dei componenti il consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio. Il regolamento e' emanato dal rettore.     5. Il consiglio degli studenti redige  alla  fine  di  ogni  anno accademico una relazione  sul  complesso  dei  servizi  forniti  agli studenti  che  viene  trasmessa   al   rettore,   al   consiglio   di amministrazione e al senato accademico.     6. I membri del consiglio degli studenti  durano  in  carica  due anni.      |  
|   |                                Art. 15.            Consiglio del personale tecnico-amministrativo 
     1. E' istituito il consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E'  nominato  con decreto del rettore e si compone di venti membri  eletti  secondo  le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.     2. Il consiglio, in particolare, esprime pareri,  osservazioni  e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attivita' tecniche e amministrative, nonche' sui regolamenti  nelle  parti  che riguardano il personale tecnico e amministrativo.      |  
|   |                                Art. 16.                        Presidio della qualita' 
     1. Il presidio della qualita' organizza, monitora, e supervisiona lo svolgimento  delle  procedure  di  assicurazione  della  qualita'. Assolve inoltre un ruolo di consulenza verso gli  organi  di  Governo per lo sviluppo e l'implementazione  di  politiche  di  miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di  ricerca.  Il  presidio supporta i corsi di studio e i  loro  referenti,  e  i  direttori  di Dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio  della  qualita' della  formazione  e  della  ricerca,   e   per   le   attivita'   di implementazione di interventi per  il  miglioramento  della  qualita' della formazione e della ricerca.     2. Nell'ambito  delle  attivita'  formative,  il  presidio  della qualita':       a)  organizza  e  verifica  il  continuo  aggiornamento   delle informazioni contenute nelle  schede  uniche  annuali  dei  corsi  di studio (SUA-CdS) di ciascun corso di studio dell'Ateneo;       b) sovraintende al  regolare  svolgimento  delle  procedure  di assicurazione  della  qualita'  per  le   attivita'   didattiche   in conformita' a quanto programmato e dichiarato;       c) monitora le rilevazioni dell'opinione  degli  studenti,  dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;       d) regola e verifica le attivita'  periodiche  di  riesame  dei corsi di studio;       e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i corsi di studio e i loro referenti, per lo  sviluppo  e  l'implementazione  di  interventi  di miglioramento delle attivita' formative;       f) valuta l'efficacia degli interventi di  miglioramento  e  le loro effettive conseguenze;       g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche.     3. Nell'ambito delle attivita'  di  ricerca,  il  presidio  della qualita':       a)  verifica  il  continuo  aggiornamento  delle   informazioni contenute nelle schede uniche annuali  della  ricerca  dipartimentale (SUA-RD) di ciascun Dipartimento;       b) sovraintende al  regolare  svolgimento  delle  procedure  di assicurazione  della  qualita'  per  le  attivita'  di   ricerca   in conformita' a quanto programmato e dichiarato;       c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di Governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per  i  dipartimenti,  per  lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attivita' di ricerca;       d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento,  e  le loro effettive conseguenze;       e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione.     4.  Il  presidio  della  qualita'  e'  costituito  dai   seguenti componenti, nominati dal rettore, su proposta del senato  accademico, tra persone in grado di garantire le necessarie  competenze  tecniche atte  a  soddisfare  i  previsti  processi  di  assicurazione   della qualita': sei docenti di ruolo dell'Ateneo con  competenze,  adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate  anche  in  organismi analoghi  in  materia  di  qualita';  un  dirigente  dell'Ateneo  con conoscenze nel settore della valutazione;  due  rappresentanti  degli studenti segnalati dal consiglio degli  studenti;  un  rappresentante del  personale  tecnico-amministrativo  segnalato  dagli  eletti  nel senato accademico. La durata del mandato e' di quattro anni.     5. Il presidio di qualita' e'  coordinato  da  un  professore  di ruolo dell'Ateneo nominato al suo interno  dal  rettore  con  proprio decreto.     6. Il coordinatore rappresenta  il  presidio  di  qualita'  e  ne dirige i lavori, interagisce sia con la Governance  dell'Ateneo,  sia con l'ANVUR, il MIUR e le Commissioni di  esperti  della  valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici  e  privati  interessati  al sistema di assicurazione qualita'.     7.  Il  coordinatore,  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  e' sostituito dal decano della componente accademica nel presidio.     8.  I  membri  del  presidio  di  qualita'  non  possono  essere, contemporaneamente al loro mandato, componenti a qualsiasi titolo del nucleo di valutazione di Ateneo.     9. La scelta dei componenti del presidio della qualita'  avviene, ove possibile, nel rispetto del principio costituzionale  delle  pari opportunita' tra i generi.      |  
|   |                                Art. 17.                      Comitato unico di garanzia 
     1. Il Comitato unico di garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo, di garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove  le  pari  opportunita'  mediante  misure  volte  a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o  di  violenza morale  o  psichica  per  i  lavoratori,  e  per  gli  studenti,   in particolare quelle connesse  al  genere,  all'orientamento  sessuale, all'origine etnica, alla  religione,  alle  convinzioni  personali  e politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'.     2.  Il  comitato  suggerisce  le  opportune  iniziative  per   la rimozione di tali fattori  discriminanti,  promuovendo  attivita'  di informazione  e  formazione  finalizzate  a  costruire,   all'interno dell'Universita', un clima  culturale  garante  dei  principi  e  dei valori  delle  pari  opportunita',  favorendone  il  rispetto  e   la promozione. A tale fine il comitato e' consultato sui temi di propria pertinenza e puo' presentare al senato accademico e al  consiglio  di amministrazione documenti e proposte in materia.     3.  Il  comitato  opera  in  stretta  collaborazione  con   il/la consigliere/a  di   fiducia   e,   secondo   necessita',   con   i/le consiglieri/e di parita' del territorio  di  riferimento,  con  il/la consigliere/a  nazionale  di  parita',  nonche'  con  gli   organismi identificati dalle linee guida sulle modalita' di  funzionamento  del comitato.     4.  ll  CUG  e'  formato  da  sei  componenti   designati   dalle organizzazioni    sindacali    rappresentative    a    livello     di amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  40  e  43  del  decreto legislativo  n.  165/2001  e   da   sei   componenti   rappresentanti dell'amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale  tecnico-amministrativo.  I  componenti   designati   dalle organizzazioni sindacali e dal senato  accademico  devono  essere  in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalita', esperienza e attitudine necessari  a  far  parte  del  comitato.  Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali  e  il  senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Universita'  in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/lle docenti e  uno/a  dei/delle  ricercatori/trici dell'Ateneo.     5. Il presidente  del  comitato  e'  designato  dal  rettore,  su proposta del comitato, nell'ambito dello stesso.     6. I componenti del comitato durano  in  carica  quattro  anni  e possono essere rinnovati una sola volta.     7.  Il  comitato  propone  al  rettore,   tra   persone   esterne all'Universita', la nomina del/la consigliere/a  di  fiducia  il  cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.     8. Le modalita' di funzionamento  del  comitato  e  quelle  dello svolgimento delle attivita'  del/la  consigliere/a  di  fiducia  sono definite  da   apposito   regolamento   che   dovra'   prevedere   la partecipazione alle sedute, senza diritto  di  voto  e  limitatamente alle tematiche di interesse,  di  un  rappresentante  degli  studenti designato dal consiglio degli studenti.      |  
|   |                                Art. 18.                  Comitato per lo sport universitario 
     1. Il comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita' sportive, sovrintende  agli  indirizzi  di  gestione  degli  impianti sportivi  nonche'  ai  programmi  di  sviluppo  e  promozione   delle attivita' sportive,  esercita  tutte  le  competenze  previste  dalla normativa vigente.     2. Il comitato per lo sport e' composto da:       il rettore o suo delegato con funzioni di presidente;       due  membri  designati   dagli   enti   sportivi   universitari legalmente riconosciuti;       due  rappresentanti  degli  studenti  eletti   dagli   iscritti all'Ateneo;       il  direttore  generale  o  suo  delegato   con   funzioni   di segretario.     3. Le modalita' di funzionamento del comitato per lo  sport  sono definite da apposito  regolamento  approvato  dal  senato  accademico previo parere del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.     4. La gestione degli impianti sportivi e  l'organizzazione  delle attivita' sportive possono essere affidati in tutto  o  in  parte  ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni,  nel  rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario.     5. Le attivita' di cui al comma  1  del  presente  articolo  sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o  da altri enti.      |  
|   |                                Art. 19.                        Collegio di disciplina 
     1.  Il  collegio   di   disciplina   svolge   l'istruttoria   dei procedimenti disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della  legge  n. 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per  i  quali  sussiste  la competenza del rettore.     1.1 In caso di illeciti commessi dal rettore, la titolarita'  del potere disciplinare e' in capo al decano di Ateneo.     2. I componenti ed il presidente sono nominati  con  decreto  del rettore su delibera del senato accademico.     3. Il collegio di disciplina, che  si  riunisce  in  composizione tale da assicurare il rispetto del principio del giudizio  fra  pari, e' composto:       da un presidente designato dal  rettore  tra  i  professori  di ruolo di prima fascia in regime di tempo  pieno  in  servizio  presso l'Ateneo;       da tre  docenti  dell'Ateneo,  eletti  attraverso  un  processo elettorale  disciplinato   da   apposito   regolamento,   attribuendo l'elettorato attivo, secondo il principio  della  rappresentanza  fra pari, ai professori ordinari, associati e ai ricercatori in  servizio presso l'Ateneo e l'elettorato passivo, fra  i  medesimi  docenti,  a quelli che siano a tempo pieno;       un professore di prima fascia, un professore di seconda  fascia ed un ricercatore, in servizio presso altre universita' italiane, ove possibile, la cui designazione da parte del senato accademico avviene nell'ambito di una rosa di candidati individuata a seguito di  avviso pubblico.     Con le medesime modalita' saranno individuati membri supplenti.     4. Le modalita' di funzionamento del collegio sono  stabilite  da apposito regolamento interno.     5. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.      |  
|   |                                Art. 20.                         Strutture didattiche 
     1. Sono strutture didattiche dell'Universita': i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate scuole, i corsi di  studio  previsti dall'ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di  laurea,  corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi  di  dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di  perfezionamento e scuole di studi superiori.     2. Il consiglio di amministrazione, previo parere favorevole  del senato accademico, puo' istituire, attivare o sopprimere corsi.     3.  L'elenco  delle  strutture  didattiche   e'   contenuto   nel regolamento didattico di Ateneo  nel  rispetto  dei  limiti  numerici previsti dalla legge n. 240/2010. Lo  stesso  regolamento  disciplina gli ordinamenti degli studi.      |  
|   |                                Art. 21.                             Dipartimenti 
     1. Il Dipartimento e' la  struttura  che  raggruppa  e  organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per  metodo. Il Dipartimento coordina e sostiene l'attivita' di ricerca e ne  cura la correlata espressione nella didattica.     2. Al Dipartimento sono attribuite le funzioni  finalizzate  allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse correlate o accessorie.     3. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei  singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.     4.  Al  Dipartimento   e'   attribuita   autonomia   finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e del principio del bilancio unico di  Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.     5.   L'organizzazione    del    Dipartimento    e'    espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente  alle  esigenze della ricerca e  della  didattica.  Le  procedure  di  attivazione  e disattivazione del Dipartimento  sono  disciplinate  nel  regolamento generale di Ateneo.     6. La numerosita' dei docenti in ciascun Dipartimento e' pari  ad almeno quaranta. In caso di riduzione del numero delle  afferenze  al di sotto di tale soglia per piu' di un anno  solare  consecutivo,  il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione,  sentito il senato accademico.     7. Ciascun docente deve afferire ad un solo Dipartimento.     I  docenti  possono  inoltrare  domanda  di  afferenza  ad  altro Dipartimento.     La  richiesta  di  afferenza  viene  avanzata  dal   docente   al Dipartimento che delibera  con  voto  favorevole:  della  maggioranza assoluta  dei  professori  di  prima  fascia  per   l'afferenza   dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori  di  seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e  seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato  per  l'afferenza  dei ricercatori.     La delibera di accoglimento della  proposta  di  afferenza  viene trasmessa per approvazione al consiglio di amministrazione.     Nell'ipotesi  in  cui  un  docente  non  proponga  richiesta   di afferenza ad alcun Dipartimento, la sua afferenza  viene  determinata dal consiglio di  amministrazione,  previo  parere  obbligatorio  del senato accademico, sulla base dell'identita' scientifica, culturale o metodologica, in relazione  al  settore  scientifico-disciplinare  di appartenenza del docente.     Contro le suddette deliberazioni e' ammesso  ricorso  al  rettore entro trenta giorni.     8.  A  ciascun  Dipartimento,  con  provvedimento  del  direttore generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo  funzionale allo svolgimento dei compiti  istituzionali  del  Dipartimento  e  un responsabile amministrativo-gestionale individuato tra  il  personale tecnico e amministrativo, con  adeguato  inquadramento  nel  comparto universita'.     9. Il Dipartimento puo' costituire delle unita', corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca. I  docenti  che  vi  afferiscono  per  affinita'  culturali, disciplinari  e  scientifiche,  eleggono,   al   loro   interno,   un coordinatore.  Le  eventuali  unita'  sono  organizzate  secondo   le modalita' definite dal regolamento di funzionamento del  Dipartimento e il loro numero effettivo, previsto nel medesimo  regolamento,  deve essere  modulato  sulla  numerosita'  complessiva  dei  docenti   del Dipartimento.     10. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.     11. Il  direttore  ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento,  ha funzioni di promozione, indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita' scientifiche e didattiche del medesimo ed  e'  responsabile  del  suo funzionamento,  nonche'  della  sua  gestione  e  organizzazione.  E' responsabile  dell'attuazione  di  quanto  deliberato  dagli   organi collegiali, sovrintende all'attivita' di ricerca e alla  ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del  Dipartimento, secondo  le  linee  di  indirizzo  di  Ateneo  sulla   programmazione didattica e vigila  sull'assolvimento  di  tali  compiti.  Convoca  e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione  delle  delibere adottate,  tiene  i  rapporti  con   l'amministrazione   dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  conferite  dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.     Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto,  gli  atti  di competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile  una tempestiva  convocazione  e  sottopone  tali   atti   alla   ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi, di norma, non oltre trenta giorni utili dall'emanazione del decreto.     12. Il direttore  e'  eletto  dai  componenti  del  consiglio  di Dipartimento. Il direttore e' eletto  a  maggioranza  assoluta  degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza  assoluta dei voti espressi nella seconda  votazione,  a  maggioranza  relativa nella terza votazione. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono dettagliate nel regolamento di  funzionamento  del Dipartimento.     13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo  di  prima fascia che abbiano optato o che optino in caso  di  elezione  per  il tempo pieno e per  i  quali  il  numero  di  anni  di  permanenza  in servizio, prima del collocamento  a  riposo,  sia  almeno  pari  alla durata del mandato.     14. Nel caso di indisponibilita' di professori di  prima  fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di  seconda  fascia  che abbiano optato, o che optino in caso di elezione, per il tempo  pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima  del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.     15. L'elettorato passivo e'  altresi'  esteso  ai  professori  di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per la predetta elezione.     16. Il direttore e' nominato con decreto  del  rettore.  Dura  in carica   quattro   anni   solari   e   non   puo'   essere   rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di  tempo  che  deve trascorrere per poter assumere un terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.     17. Qualora il direttore cessi per qualsiasi motivo, le  elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in  corso.  Qualora lo scorcio del  mandato  sia  inferiore  ai  sei  mesi,  le  elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero  mandato  del quadriennio successivo.     18. Il direttore designa fra i  professori  del  Dipartimento  un vice direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi  di impedimento    o    di    assenza    nonche',    ai     soli     fini amministrativo-contabili,   in   caso   di   cessazione    anticipata dall'ufficio del direttore, fino  all'entrata  in  carica  del  nuovo eletto. Il vice direttore e'  nominato  con  decreto  del  rettore  e rimane in carica per la durata del mandato del direttore. In caso  di impedimento e assenza dei direttori  membri  del  senato  accademico, partecipano  alle  sedute,  in  sostituzione,  i  vice  direttori  di dipartimento. Nell'esercizio delle sue funzioni,  il  direttore  puo' avvalersi di delegati con deleghe specifiche,  nominati  con  proprio provvedimento nel quale sono previsti  i  compiti  e  gli  ambiti  di competenza. I delegati rispondono direttamente al direttore del  loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.     19.    Il    direttore    e'    coadiuvato    dal    responsabile amministrativo-gestionale  di   Dipartimento,   che   provvede   agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile.     20. Per quanto riguarda l'attivita' didattica,  il  direttore  e' coadiuvato  dalla  commissione  didattica  di  Dipartimento,  la  cui composizione  e'  definita  dal  regolamento  di  funzionamento   del Dipartimento.  In  questa  attivita',  il   direttore   e'   altresi' coadiuvato  da  un  delegato   referente   per   la   didattica   del Dipartimento.     21. Il consiglio delibera la programmazione e la  gestione  delle attivita' del Dipartimento secondo quanto  previsto  dalla  normativa vigente. Le competenze e le modalita' di funzionamento del  consiglio sono  disciplinate  da  apposito  regolamento  di  funzionamento  del Dipartimento coerentemente con le disposizioni del regolamento quadro di Ateneo per il funzionamento dei Dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.     22. Fanno parte del consiglio: i docenti; una rappresentanza  del personale tecnico e  amministrativo  in  misura  pari  al  10%  della componente,   con    un    minimo    di    tre;    il    responsabile amministrativo-gestionale  di  Dipartimento  che   funge   anche   da segretario del consiglio; una rappresentanza dei titolari di  assegni di ricerca operanti presso il  Dipartimento  laddove  gli  assegnisti siano  pari  ad  almeno  cinque  e  degli  iscritti  alle  scuole  di specializzazione  di  competenza  del  Dipartimento,  secondo  quanto stabilito dal regolamento  di  funzionamento  del  Dipartimento;  una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di  laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i dipartimenti dell'Ateneo,  pari  a ottanta membri ripartiti tra i vari  dipartimenti  con  provvedimento del senato accademico. I componenti eletti del  consiglio  durano  in carica  quattro  anni  solari  ad  esclusione  delle   rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti  eletti  non possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta.     23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il consiglio di Dipartimento opera in configurazioni ristrette.     24. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore  ed  esercita funzioni deliberative su tutte le questioni  e  le  materie  che  non siano di competenza  esclusiva  del  consiglio  di  Dipartimento.  Il consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, puo'  delegare alla giunta altre funzioni, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nel regolamento di funzionamento del Dipartimento.  Le  competenze  e  le modalita' di funzionamento della giunta sono disciplinate da apposito regolamento di funzionamento del Dipartimento  coerentemente  con  le disposizioni  del  regolamento  quadro  per  il   funzionamento   dei dipartimenti e con quanto previsto dalla normativa vigente.     25. Fanno parte della giunta: il direttore di  Dipartimento,  che la presiede; i coordinatori delle unita';  cinque  rappresentanti  di cui:  un  professore   ordinario;   un   professore   associato;   un ricercatore; un'unita' di personale  tecnico-amministrativo,  nonche' uno tra gli studenti  eletti  nel  consiglio  di  Dipartimento  e  il responsabile   amministrativo-gestionale,   che   funge   anche    da segretario. I delegati del direttore e il vice direttore  partecipano ai lavori della giunta senza diritto di voto.     La giunta dura in  carica  quattro  anni  solari.  La  componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non  possono essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta.     Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono  definite  dal regolamento di funzionamento del Dipartimento.     26. Il Dipartimento esercita le attribuzioni  che  sono  ad  esso demandate  dallo  statuto  nonche'   dagli   altri   atti   normativi dell'Ateneo e dalla  legge  e  delibera  il  proprio  regolamento  di funzionamento secondo le procedure previste dal regolamento  generale di Ateneo.     27. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni  assistenziali  sono  riportate  all'art.  37  del  presente statuto.     28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia  agli  altri atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.      |  
|   |                                Art. 22.                     Consiglio di corso di studio 
     1. Per ogni corso di laurea e laurea magistrale e' costituito  un consiglio di corso di studio. Il  consiglio  di  amministrazione,  su proposta del Dipartimento, previo parere della commissione paritetica docenti  studenti  e  del  senato  accademico,  puo'  unificare  piu' consigli di corso di studio secondo quanto previsto  dall'ordinamento vigente.     2. I compiti dei consigli di corso di  studio  sono  disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.     3. Il consiglio di corso di studio e' costituito  dai  professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono  attivita'  didattica  di  supporto  per   un   insegnamento afferente al corso, nonche' da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.     4. Con  apposito  regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  di elezione del Presidente nonche' dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.     5. Ogni consiglio di corso di studio elegge nel suo seno,  tra  i docenti, il presidente.     6. L'elettorato passivo e' riservato ai docenti che, prima  della data di collocamento a  riposo,  assicurino  un  numero  di  anni  di servizio almeno pari alla durata del mandato.     7. Il presidente e' nominato con  decreto  del  rettore,  il  suo mandato dura quattro anni solari e non puo' essere rinnovato piu'  di una volta. Il presidente designa un presidente vicario, nominato  con decreto del rettore.     8. Il  presidente  presiede  il  consiglio,  lo  convoca  con  le modalita' previste da apposito regolamento e sovrintende le attivita' del corso di studio.      |  
|   |                                Art. 23.                                Scuole 
     1. Le strutture di raccordo, denominate  scuole,  possono  essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in  relazione a criteri di affinita' e/o di complementarita' disciplinare ai  sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) e d) della legge n. 240/2010.     2. Le scuole hanno funzioni di coordinamento e  razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta ai  dipartimenti  di attivazione e disattivazione dei corsi di studio e  di  gestione  dei servizi comuni.     3. Ove alle funzioni  didattiche  e  di  ricerca  si  affianchino funzioni assistenziali  nell'ambito  delle  disposizioni  statali  in materia, la scuola assume i compiti conseguenti secondo le  modalita' e nei limiti concertati con l'amministrazione  regionale,  garantendo l'inscindibilita'  delle  funzioni   assistenziali   da   quelle   di insegnamento e ricerca.     4. Ogni scuola ha un  organo  deliberante,  denominato  consiglio della scuola composto da:       i direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati;       i presidenti dei consigli di corso di studio  coordinati  dalla struttura. Nel caso in cui questi siano  numericamente  superiori  al 10% dei componenti i consigli dei dipartimenti,  si  procedera'  alla elezione di una rappresentanza dei presidenti pari  a  detto  10%  da parte dell'insieme  dei  componenti  dei  Consigli  dei  dipartimenti interessati;       una rappresentanza elettiva degli studenti dei corsi di  laurea e laurea magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo;     5. Il consiglio della  scuola  elegge,  al  proprio  interno,  il presidente tra i professori ordinari ed e' nominato con  decreto  del rettore. L'elettorato passivo e'  riservato  ai  docenti  che,  prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni  di servizio almeno pari alla durata del mandato.     6. Il presidente e' eletto a maggioranza  assoluta  degli  aventi diritto al voto nella prima votazione,  a  maggioranza  assoluta  dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza  relativa  nella terza votazione.     7. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del  presidente sono  contenute  nel  regolamento  organizzativo  della  scuola.   Il presidente dura in carica tre anni solari e la carica e'  rinnovabile per una sola volta.     8. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette  dal  decano  per  lo  scorcio  dell'anno  nel  quale  si  e' verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.     9. La partecipazione al consiglio della scuola non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborso spese.     10. Il regolamento organizzativo della scuola stabilisce le norme relative al funzionamento del consiglio per quanto non regolato dallo Statuto,  dal  regolamento  generale  di  Ateneo  e  dal  regolamento didattico di Ateneo.     11. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni  assistenziali  sono  riportate  all'art.  37  del  presente Statuto.      |  
|   |                                Art. 24.                Commissione paritetica docenti studenti 
     1. In ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in  ciascuna scuola, e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo,  una commissione paritetica docenti studenti.     2.  La  commissione  ha  i   seguenti   compiti:   attivita'   di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della  didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio  agli  studenti  da  parte  dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per  la valutazione  dei  risultati  delle  stesse;  formulazione  di  pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio.     3. Nello svolgimento  dei  propri  compiti  la  commissione  puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate.     4. La partecipazione alla commissione paritetica  non  da'  luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,  indennita'  o  rimborsi spesa.     5. Per tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente articolo, si rimanda ad apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 25.                     Corsi di dottorato di ricerca 
     1. Il dottorato di ricerca costituisce  il  terzo  livello  della formazione universitaria.     I corsi  di  dottorato  di  ricerca,  ai  sensi  della  normativa vigente, possono essere istituiti dall'Universita', da  consorzi  tra Universita' e tra Universita' ed enti di ricerca pubblici  e  privati di alta qualificazione.     2. L'Universita' istituisce e organizza i corsi di  dottorato  di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche  attraverso l'attivazione di scuole di dottorato.      |  
|   |                                Art. 26.                       Corsi di specializzazione 
     1.  I  corsi  di  specializzazione  sono  istituiti,  attivati  e soppressi dal consiglio di amministrazione, previo parere del  senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.     2.  L'organizzazione  e  l'attivita'  didattica  dei   corsi   di specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 27.  Master universitari, scuole di  studi  superiori  e  altre  attivita'                             didattiche 
     1. I corsi di perfezionamento e di  alta  formazione  per  master universitari  e  le  altre  attivita'  didattiche  sono  istituiti  e attivati,  su   proposta   del   Dipartimento,   dal   consiglio   di amministrazione,  previo  parere  del  senato   accademico   e   sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.     2. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della  normativa  vigente  e   con   le   modalita'   stabilite   nel provvedimento di attivazione.     3.  L'Universita'  intende  promuovere  l'alta  formazione  anche attraverso l'attivazione di scuole di studi superiori, istituite  dal consiglio di amministrazione, su proposta di uno o piu' Dipartimenti, previo parere del  senato  accademico  e  disciplinate  da  specifico regolamento.     4.  Le  scuole  di  studi  superiori  sono  istituite,  anche  in collaborazione con altri enti pubblici e privati,  in  ragione  della peculiarita' della formazione  che  impartiscono,  per  il  progresso della scienza, dell'alta formazione e la valorizzazione dei  giovani, secondo criteri di merito.     5. Le scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e  di  alta qualificazione, eventualmente complementari a quelli  previsti  dagli ordinamenti, anche  a  valenza  interdisciplinare  e  internazionale. Possono  promuovere,  inoltre,  scambi  di   conoscenza   e   ricerca internazionali.      |  
|   |                                Art. 28.                          Centri universitari 
     1. Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato accademico, puo' deliberare la istituzione di centri universitari  di durata pluriennale, rinnovabile, secondo le seguenti tipologie:       a) centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80,  finalizzati  a svolgere attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno  su  progetti permanenti   o   temporanei   che   coinvolgano   piu'   Dipartimenti dell'Universita';       b) centri di servizio deputati a  funzioni  specialistiche  per l'Ateneo e/o le sue strutture;       c) centri di ricerca e clinici che  possono  svolgere  funzioni assistenziali;       d) centri di studio e di ricerca sovvenzionati,  finalizzati  a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche  tematiche,  che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione;       e) centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con  i quali possono essere esplicate attivita' e servizi.     2. Il consiglio di  amministrazione  puo'  attribuire  ai  centri universitari autonomia amministrativa, gestionale e  di  budget,  nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di  Ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010.     3. L'organizzazione ed il funzionamento dei  centri  universitari sono disciplinati da apposito regolamento, nonche', per  gli  aspetti piu' specifici, dal regolamento di ciascun centro.      |  
|   |                                Art. 29.                       Centri interuniversitari 
     1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, previo parere favorevole  del  senato  accademico,  su  proposta  delle   strutture dipartimentali, la costituzione  di  (o  la  adesione  a)  centri  di ricerca o  centri  di  servizi,  quali  strumenti  di  collaborazione scientifica tra docenti  di  Universita'  diverse  o  quali  sedi  di servizi scientifici utilizzati da piu' Universita' tramite la stipula di apposite convenzioni.     2. Le modalita' per la costituzione dei (o la adesione a)  centri Interuniversitari sono quelle  previste  dalla  normativa  vigente  e riportate nel regolamento generale di Ateneo.      |  
|   |                                Art. 30.           Sistema bibliotecario di Ateneo, musei e archivi 
     1. Il sistema bibliotecario di  Ateneo  e'  l'insieme  coordinato delle strutture di servizio responsabili della  conservazione,  dello sviluppo,  della  valorizzazione  e  della  gestione  del  patrimonio bibliografico e documentale, anche  mediante  l'integrazione  con  il Sistema bibliotecario  nazionale  e  altre  iniziative  di  interesse nazionale e internazionale.     2.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo  promuove  e  realizza l'accesso   alle   informazioni   e   ai   documenti   mediante    la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza  e  a  soddisfarle  anche  in  collaborazione  con  altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.     3. Il sistema museale e archivistico  dell'Ateneo  e'  costituito dall'insieme delle strutture  responsabili  dell'acquisizione,  della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli  archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.     4.  L'Universita'   organizza   le   sue   raccolte   museali   e naturalistiche a fini di studio, ricerca  e  diffusione  culturale  e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.     5. L'organizzazione e il funzionamento del sistema  bibliotecario di Ateneo e del sistema museale e archivistico sono  disciplinati  da regolamenti approvati  dal  senato  accademico  e  dal  consiglio  di amministrazione.      |  
|   |                                Art. 31.                            Organizzazione 
     1. L'organizzazione amministrativa dell'Ateneo e'  basata  su  un costante orientamento al servizio per la didattica, per la ricerca  e per le attivita'  svolte  per  favorire  l'applicazione  diretta,  la valorizzazione e l'impiego  della  conoscenza  per  contribuire  allo sviluppo  sociale,  culturale  ed  economico  della  societa'  (terza missione).     L'organizzazione  amministrativa  adotta  criteri  per  la  piena valorizzazione delle professionalita' di tutti i dipendenti e il loro continuo sviluppo professionale.     L'orientamento al servizio si traduce:       in una capacita' di ascolto delle varie istanze;       nella progettazione e realizzazione di modalita' innovative  di erogazione di attivita' e servizi;       in un monitoraggio annuale della  organizzazione  per  renderla aderente alle nuove esigenze traendo  insegnamento  dalle  criticita' riscontrate.     Linee generali  di  organizzazione  degli  uffici  definiscono  i criteri generali dell'organizzazione dell'Ateneo,  nel  rispetto  dei principi trasparenza, efficacia ed efficienza, promozione del merito, del  benessere  organizzativo  e  dello  sviluppo  delle   competenze individuali e di gruppo del personale.     L'organizzazione amministrativa le attivita' e  il  funzionamento dei servizi si uniformano al principio di distinzione  fra  indirizzo politico amministrativo e gestione,  secondo  le  discipline  dettate dalla legge.      |  
|   |                                Art. 32.                               Dirigenti 
     I dirigenti, nell'ambito delle funzioni e  degli  incarichi  loro conferiti, presiedono la gestione di macro processi  con  l'obiettivo di garantire qualita' ed efficienza nelle attivita'  svolte,  curano, oltre l'attuazione degli obiettivi assegnati dal direttore  generale, i programmi e i progetti necessari per la  realizzazione  di  servizi idonei alle strategie dell'Ateneo, assumendo le  responsabilita'  ivi connesse.     Le  funzioni  e  gli  incarichi  sono  attribuite  dal  direttore generale nei limiti di legge, al fine di favorire il coordinamento  e la funzionalita' dell'organizzazione.     Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore generale con atto di organizzazione generale, spetta l'adozione degli atti  e  dei  provvedimenti  amministrativi,  compresi   quelli   che impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante  autonomi  poteri  di spesa, di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e  di controllo.     Essi  sono  responsabili  dell'attivita'  amministrativa,   della gestione  e  dei  relativi  risultati  inerenti  il  loro   incarico, esercitando in particolare i seguenti compiti e poteri:       a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al   direttore generale;       b) curano l'attuazione e gestione dei programmi e dei  progetti assegnati  dal  direttore  generale,  adottando  i  relativi  atti  e provvedimenti amministrativi;       c)  dirigono,  coordinano  e  controllano   l'attivita'   delle strutture  dell'organizzazione  di  cui  sono  responsabili   e   dei responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  anche  con   poteri sostitutivi;       d) concorrono alla formulazione delle  proposte  da  parte  del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari al raggiungimento dei risultati;       e) provvedono alla gestione del personale assegnato,  favorendo tutti i processi di crescita  professionale  e  valorizzazione  delle competenze;       f) concorrono alla definizione di misure idonee a  prevenire  e contrastare i fenomeni di corruzione;       g) provvedono alla gestione delle risorse  finanziarie  in  una logica di programmazione e controllo di gestione;       h) effettuano sistematiche valutazioni sulle  attivita',  sulle risorse  impiegate  e  sul  personale,  cosi'   come   indicato   dai regolamenti dell'Ateneo,  sui  livelli  di  qualita',  efficienza  ed efficacia dell'attivita' amministrativa diretta;       i) svolgono tutti i compiti ad essi affidati e/o  delegati  dal direttore generale.     I dirigenti che, a norma del  vigente  CCNL,  svolgono  attivita' professionale,  per  la  quale  e'  richiesta  l'iscrizione  in  albi professionali, cumulano  la  duplice  qualita'  di  dipendenti  e  di professionisti,   in   quanto   sottoposti   alla   relativa    legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.      |  
|   |                                Art. 33.                         Disposizioni generali 
     1. L'Universita' ha  piena  autonomia  finanziaria,  contabile  e gestionale  nel  rispetto  della  legislazione  vigente,  in   quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario.     2. Le entrate dell'Universita' sono costituite  da  trasferimenti dello Stato, di  altri  enti  pubblici  e  privati,  da  tasse  e  da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione  vigente  che  si applica all'Universita', da forme  autonome  di  finanziamento  quali erogazioni  di  enti  pubblici  e  privati,  proventi  di  attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio,  atti  di  liberalita', corrispettivi di contratti e convenzioni.     3. L'Universita' ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri  fini  istituzionali  nel  rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario.     4. L'Universita' puo' porre in essere ogni  atto  negoziale,  ivi compresi atti di costituzione, di adesione a societa' e  altre  forme associative  e  consortili  anche  di  diritto  privato,  nonche'  di costituzione e  di  partecipazione  a  fondazioni  e  a  societa'  di capitali in Italia e all'estero,  per  lo  svolgimento  di  attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca  e  in  ogni  caso utili per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali.     5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato  per  le finalita' dell'ente di cui all'art. 1 del presente statuto.      |  
|   |                                Art. 34.  Regolamento  d'Ateneo  per  l'amministrazione,  la   finanza   e   la          contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale 
     1.  I  criteri  della  autonomia   amministrativa,   finanziaria, gestionale  e  negoziale  dell'Universita'  sono   disciplinati   dal regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,   la   finanza,   la contabilita'.     2. Il regolamento di cui al comma precedente  e'  deliberato  dal consiglio di amministrazione, sentito  il  senato  accademico  ed  e' emanato dal rettore con proprio decreto.      |  
|   |                                Art. 35.                 Rapporti con altre formazioni sociali 
     1.  L'Universita',  in  conformita'  ai  principi  generali   del presente statuto, considera fra i propri compiti  lo  sviluppo  delle relazioni con le altre Universita' e  istituzioni  di  cultura  e  di ricerca nazionali e internazionali e  favorisce  i  rapporti  con  le istituzioni pubbliche e private, con le  imprese  e  le  altre  forze produttive, in  quanto  strumenti  di  diffusione,  valorizzazione  e verifica dei risultati della  ricerca  scientifica  e  della  propria attivita' didattica.     2. L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali.  A  tal fine puo' stipulare apposite convenzioni che  possono  prevedere  tra l'altro l'istituzione di borse di studio,  nonche'  l'attivazione  di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalita'  di  partecipazione  a  collaborazioni  di   ricerca   sono disciplinate da apposito regolamento.     3. L'Universita' puo' utilizzare specialisti e professionisti  di alta  qualificazione  ai  quali  affidare  per  contratto   attivita' didattiche per gli insegnamenti previsti  nei  corsi  di  studio.  Le modalita' di utilizzo e i criteri di selezione sono  disciplinati  da apposito regolamento.     4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati  da  apposito regolamento.     5. L'Universita' puo' partecipare con il proprio personale  e  le proprie  strutture,  ad  attivita'   di   consulenza,   trasferimento tecnologico,  formazione  professionale,  anche   con   le   relative prestazioni d'opera,  per  conto  di  enti  pubblici  e  privati.  Le responsabilita'  del  personale  nella  conduzione  delle   attivita' suddette e  la  definizione  della  ripartizione  dei  proventi  sono disciplinate da apposito regolamento.     6. L'Universita' puo' stipulare  accordi  di  collaborazione  con altri enti  pubblici  e  privati  per  lo  svolgimento  di  attivita' istituzionali di interesse comune ivi comprese attivita' editoriali.     7. L'Universita' collabora con amministrazioni pubbliche ed  enti territoriali, al fine di conseguire  obiettivi  di  comune  interesse nell'ambito  della  formazione,  della  ricerca,  dei  servizi   agli studenti e del diritto allo studio.      |  
|   |                                Art. 36.     Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative 
     1. L'Universita', per lo svolgimento delle attivita'  strumentali e di  supporto  alla  didattica,  alla  ricerca,  alla  formazione  o comunque utili per il conseguimento dei  propri  fini  istituzionali, nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e  servizi  alle migliori condizioni di mercato, puo' costituire, singolarmente  o  in forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.     2. L'Universita', ai medesimi fini, puo' promuovere,  partecipare o aderire a  enti,  societa',  fondazioni,  consorzi  o  altre  forme associative di diritto pubblico o privato.     3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono  deliberate  dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.     4. La partecipazione dell'Universita' deve  comunque  conformarsi ai seguenti principi:       4.1 livello di eccellenza dell'attivita' svolta;       4.2 disponibilita' delle risorse  finanziarie  e  organizzative sufficienti;       4.3  destinazione  della  quota  degli   eventuali   utili   da attribuire  all'Ateneo  per  finalita'  istituzionali,  didattiche  e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento  della  ricerca di base;       4.4 espressa previsione di  forme  di  tutela  degli  interessi dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;       4.5  limitazione  del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;       4.6  i  rappresentanti  dell'Universita'  negli  organi   delle societa' o delle altre forme  associative  costituite  ai  sensi  del presente articolo sono nominati con decreto del rettore. Sono  tenuti a trasmettere annualmente al  rettore  una  relazione  sull'attivita' svolta.     5. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita  dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto  previsto dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario.     6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni  caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo,  deve  essere  oggetto  di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa  del  marchio  costituisce  forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera  c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.     7. E' istituito un apposito elenco, aggiornato  periodicamente  e reso  accessibile  per  la  consultazione,  indicante  gli  organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.      |  
|   |                                Art. 37.                   Rapporti con il sistema sanitario 
     1. L'Universita', nel rispetto dei propri fini  istituzionali  di didattica, alta formazione e ricerca, concorre  alla  tutela  e  alla promozione  della  salute  dell'individuo  e   della   collettivita', instaurando rapporti ispirati al  principio  della  leale  e  fattiva collaborazione  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  i   Servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.     Tale collaborazione si attua tramite i Dipartimenti  universitari di  area  medica   e   altre   eventuali   strutture   didattiche   o dipartimentali  interessate,  attraverso   accordi,   convenzioni   e protocolli che assicurino la piu' ampia e completa  formazione  degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario  che opera nell'area della sanita'.     Detta organizzazione si occupa della  elaborazione,  proposta  ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende sanitarie ad essa correlate, ed  e'  coinvolta  nelle attivita'  assistenziali  assumendo  compiti  e  responsabilita'  nei confronti del Sistema sanitario.     2.  Nell'ambito  dei  rapporti  istituzionali  con   il   Sistema sanitario, un direttore di  Dipartimento  di  area  medico-chirurgica assume i compiti previsti per il preside dal decreto  legislativo  n. 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n.  29/2004,  dalle delibere  di  giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  relative,  dai protocolli di intesa tra Regione Emilia Romagna e  Universita'  della regione, nonche' da quanto previsto dagli  Accordi  attuativi  locali tra    Universita'    degli    studi    di    Parma    e    l'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.  Al  medesimo,  inoltre,  possono essere  conferite  deleghe  da  parte  del   rettore   per   funzioni nell'ambito della Sanita' che le disposizioni  vigenti  attribuiscono alla sua figura.      |  
|   |                                Art. 38.          Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 
     L'attribuzione del  diritto  di  conseguire  il  copyright  e  il brevetto per le invenzioni  realizzate  a  seguito  di  attivita'  di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque  strutture  e  mezzi finanziari forniti dall'Universita', e' regolata  dalla  legislazione vigente e da apposito regolamento.      |  
|   |                                Art. 39.                         Disposizioni generali 
     1.   L'Universita'   persegue   la   sua   autonomia   attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione  e di altri regolamenti che si rendessero necessari  per  realizzare  le sue finalita' istituzionali.     2. Tutti i regolamenti di Ateneo sono  deliberati  a  maggioranza assoluta dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione, secondo  le  rispettive  competenze  e  ai  sensi  dello  statuto.  I regolamenti devono in ogni caso essere proposti nella loro  interezza ad entrambi gli organi. I regolamenti sono emanati  con  decreto  del rettore  ed  entrano  in  vigore,  salvo  che  non  sia  diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla  loro  pubblicazione sul sito informatico dell'Universita'.     3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le  modalita'  di  elezione degli  organi,  e'  deliberato  dal  senato  accademico  sentito   il consiglio  di  amministrazione  e  sentiti,  per  le  parti  di  loro competenza, il consiglio degli studenti e il consiglio del  personale tecnico amministrativo.     4.  Il   regolamento   didattico   di   Ateneo   che   disciplina l'ordinamento dei corsi di studio e delle eventuali  altre  attivita' formative, e' deliberato dal senato  accademico,  su  proposta  delle strutture didattiche, sentito  il  consiglio  degli  studenti  previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.     5. Il regolamento didattico di  Ateneo  definisce  i  criteri  di afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti.     6. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilita', l'attivita' gestionale e  negoziale  che  disciplina  i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita',  nel rispetto dei principi  relativi  al  bilancio  unico  di  Ateneo,  e' deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato accademico. Il regolamento puo' individuare anche forme  autonome  di gestione e ne fissa le norme relative.     7. Il regolamento degli studenti e' deliberato dal  consiglio  di amministrazione, sentiti il senato accademico e  il  consiglio  degli studenti.     8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il  personale  tecnico amministrativo sono deliberati  e  approvati  come  prescritto  dalla normativa vigente.     9. Il regolamento in materia di attivita'  svolte  dal  personale nell'ambito dei rapporti con terzi e'  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione, con parere favorevole del senato accademico.     10. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, per i settori di loro competenza, possono  proporre  ulteriori  regolamenti richiedendone parere all'altro organo.      |  
|   |                                Art. 40.                      Regolamenti delle strutture 
     1.  I  regolamenti  che  disciplinano  il   funzionamento   delle strutture didattiche, di  ricerca  e  dei  centri  di  servizio  sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal  senato  accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.     2. Entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  da  parte  della struttura dipartimentale, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del  consiglio  di  amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.     3.  Nel  caso  di  ulteriore  non  condivisione  del  dispositivo regolamentare  da  parte  di  senato  accademico   e   consiglio   di amministrazione,  secondo  le  rispettive  competenze,   esso   viene riformulato  e  deliberato  dal  senato  accademico  e  consiglio  di amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.     4. I regolamenti sono emanati dal rettore ed entrano  in  vigore, salvo che non  sia  diversamente  disposto,  il  quindicesimo  giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.      |  
|   |                                Art. 41.                             Codice etico 
     1.  Il  codice  etico   dell'Universita'   determina   i   valori fondamentali della comunita' universitaria ed e' volto  a  promuovere il  riconoscimento   e   il   rispetto   dei   diritti   individuali, l'accettazione   di   doveri   e   responsabilita'   nei    confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria. Le infrazioni del codice da parte  dei componenti la comunita' universitaria, diverse ed ulteriori  rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti  per  i medesimi soggetti, e per le quali continuano a  trovare  applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle  seguenti  sanzioni, nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita':       a) richiamo riservato       b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.     2. Sulla comminazione di tali sanzioni decide,  su  proposta  del rettore, il senato accademico.     3. Il codice etico, approvato dal senato  accademico  con  parere favorevole del consiglio di amministrazione, e' emanato  con  decreto del rettore.      |  
|   |                                Art. 42.                           Incompatibilita' 
     1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione non  possono  ricoprire  altre  cariche  accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato  accademico  e al consiglio di amministrazione e per  i  direttori  di  Dipartimento limitatamente allo stesso senato. E' fatto altresi' divieto di essere componente di altri organi e  organismi  statutari  dell'Universita', salvo che del consiglio di Dipartimento, del consiglio  di  corso  di laurea, del consiglio  della  scuola,  del  consiglio  di  scuola  di specializzazione  e  dei  consigli  relativi   ad   altre   attivita' didattiche.     2. I componenti del consiglio di  amministrazione  e  del  senato accademico non possono ricoprire il ruolo di direttore di  scuole  di specializzazione. Non possono  rivestire  alcun  incarico  di  natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione,  del  senato  accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori  dei  conti  di altre Universita' italiane  statali,  non  statali,  telematiche.  E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla  programmazione,  al finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel Ministero e nell'ANVUR.      |  
|   |                                Art. 43.                Norme per il funzionamento degli organi 
     1. La mancata designazione o elezione  di  membri  di  un  organo collegiale non ne inficia il valido insediamento, salvo che il numero dei componenti non designati o non eletti sia superiore ad  un  terzo dei componenti dell'organo.     2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le  modalita'  di funzionamento degli organi collegiali.     3. Per la validita' delle sedute e' necessario che intervenga  la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli  assenti,  anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali, salvo che, per gli organi  collegiali  dipartimentali  e per i consigli di corso di studio,  i  regolamenti  di  funzionamento dipartimentali  prevedano  quanto  disposto  in  materia  di   quorum dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. Analoga  previsione  puo' essere definita per i centri nei rispettivi  regolamenti  di  cui  al comma 3 dell'art. 28 del presente statuto.     4. Il numero  dei  rappresentanti  elettivi  degli  studenti  che entrano a far parte degli organi  non  e'  vincolato  al  numero  dei votanti nelle rispettive elezioni.      |  
|   |                                Art. 44.                   Norme transitorie e di attuazione 
     1. Lo statuto entra in vigore a far data  dal  1°  gennaio  2020, dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana ed e', altresi', pubblicato sul sito informatico di Ateneo.     2. Gli organi in carica al momento dell'entrata in  vigore  dello statuto concludono il mandato alla scadenza naturale.     3. Le  norme  di  attuazione  dello  statuto  sono  demandate  al regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il  migliore perseguimento delle finalita' istituzionali.     4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma  2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.     5.  Per  tutto  quanto  non  specificato  nello  statuto  e   nei regolamenti   si   applicano   le   norme    disciplinanti    profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo  statuto  e con i regolamenti.      |  
|   |                                Art. 45.                        Revisione dello statuto 
     1. La revisione e le modifiche dello statuto  sono  proposte  dal senato accademico, dallo stesso deliberate, con parere favorevole del consiglio di amministrazione e trasmesse al Ministero per l'esercizio del controllo di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9  maggio  1989, n. 168.     2. Entrambi gli  organi  devono  assumere  tali  deliberazioni  a maggioranza assoluta dei componenti.     3. Le modifiche dello statuto entrano in vigore decorsi  quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 44.      |  
|   |                                Art. 46.                           Norme di richiamo 
     Ai  fini  del   presente   statuto,   quando   non   diversamente specificato, si intendono:       per professori di  ruolo:  i  professori  di  prima  e  seconda fascia;       per  decano:  il  professore  di  prima  fascia  con   maggiore anzianita' accademica nel ruolo;       per docenti: i professori di ruolo e i ricercatori;       per  ricercatori:  i  ricercatori  a  tempo  indeterminato,   i ricercatori a  tempo  determinato  e  gli  assistenti  del  ruolo  ad esaurimento;       per  personale:  i   docenti   e   il   personale   tecnico   e amministrativo;       per personale tecnico e amministrativo:  i  dipendenti  tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;       per dirigenti: i dirigenti dell'Ateneo di Parma;       per studenti: gli iscritti ai  corsi  di  studio  previsti  dal regolamento didattico di Ateneo.      |  
|   |                                                               Allegato 
                       Aree culturali di Ateneo 
     area scienze chimiche e della vita (aree CUN 03,04,05)     area scienze mediche e agro-veterinarie (aree CUN 06,07)     area scienze e tecnonologie (aree CUN 01,02,08,09)     area umanistica (aree CUN 10,11,12,13,14)     |  
|   |  
 
 | 
 |