| Gazzetta n. 169 del 20 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 1 luglio 2019 |  
| Autorizzazione  alla  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia analitica  e  transazionale   ad   orientamento   sociocognitivo»   a trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  della  sede principale di Venezia.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                      per la formazione superiore                             e la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;   Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;   Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma 140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;   Visto il decreto in data 24 giugno 2010 con il quale la «Scuola  di specializzazione  in  psicoterapia  analitica  e   transazionale   ad orientamento sociocognitivo» e' stata abilitata  ad  istituire  e  ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella  sede  di Marghera (Venezia), per i fini  di  cui  all'art.  4  del  richiamato decreto n. 509 del 1998;   Visto il decreto  in  data  31  marzo  2015  di  autorizzazione  al trasferimento della sede principale da Marghera (Venezia) a Venezia;   Visto  il  decreto  in  data  24  aprile  2018  di   autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Verona;   Vista  l'istanza  con  cui  la  «Scuola  di   specializzazione   in psicoterapia    analitica    e    transazionale    ad    orientamento sociocognitivo» ha chiesto l'autorizzazione  al  trasferimento  della sede principale di Venezia, da Isola Nova del Tronchetto n. 14 a  Via Tassini n. 17 - Venezia Mestre;   Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito all'istanza presentata dall' Istituto sopra indicato, espressa  dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 19 giugno 2019, trasmessa  con nota prot. 2992 del 25 giugno 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia   analitica   e transazionale ad orientamento sociocognitivo», abilitata con  decreto in  data  24  giugno  2010  ad  istituire  ed  attivare,  nella  sede principale di Marghera (Venezia), un  corso  di  specializzazione  in psicoterapia, e' autorizzata a trasferire la predetta sede, da  Isola Nova del Tronchetto n. 14 - Venezia - a Via Tassini n.  17 -  Venezia Mestre.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° luglio 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Valditara     |  
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