| Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 27 giugno 2019 |  
| Autorizzazione   all'Istituto   «Scuola   di   specializzazione    in psicoterapia  umanistica  esistenziale»  a  trasferire  il  corso  di specializzazione in psicoterapia della sede di Roma.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO             per la formazione superiore e per la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;   Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;   Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma 140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;   Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con  il  quale  l'Istituto «Corso quadriennale  di  psicoterapia  umanistica  esistenziale»,  e' stato  abilitato  ad  istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione in psicoterapia nella sede  principale  di  Bruzzano Zeffirio (Reggio  Calabria),  per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del richiamato decreto n. 509 del 1998;   Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di abilitazione della  sede periferica di Roma;   Visto il decreto in data 8 luglio 2014 con  la  quale  il  predetto Istituto e' stato autorizzato a cambiare la denominazione in  «Scuola di specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale»;   Visto il decreto in data 8 luglio 2014 con  la  quale  il  predetto Istituto e' stato  autorizzato  a  cambiare  l'assetto  organizzativo della Scuola considerando come sede principale quella di Roma;   Vista l'istanza con cui l'Istituto «Scuola di  specializzazione  in psicoterapia  umanistica  esistenziale»  chiede  l'autorizzazione  al trasferimento della sede principale di Roma da via Val di Non,  37  - sc. F, int. 13 a piazza del Campidano, 6;   Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 20 marzo 2019,  trasmessa  con  nota prot. 1761 del 2 aprile 2019,  subordinata  alla  trasmissione  della dichiarazione del rappresentante legale sulla destinazione dei locali all'attivita' formativa in psicoterapia;   Vista la documentazione  integrativa  trasmessa  dall'Istituto  con nota prot. n. 19588 del 6 giugno 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'Istituto «Scuola di specializzazione in  psicoterapia  umanistica esistenziale» abilitato con  decreto  in  data  12  ottobre  2007  ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale  11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la sede principale di Roma da via Val di  Non,  37  -  sc.  F,  int.  13  a  piazza  del Campidano, 6.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 27 giugno 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Valditara     |  
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