Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2019
Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 117, comma 2, lett. e) e s), della Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, comma 19, che trasferisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;
Visto, in particolare, l'art. 58, della legge n. 221 del 2015, che stabilisce, al comma 1, che a decorrere dall'anno 2016, e' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e finalizzati, altresi', a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenimento degli oneri gravanti sulle tariffe;
Visto il comma 1, del citato art. 58, della legge n. 221 del 2015, con il quale e' previsto che il Fondo sia alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto della normativa vigente e che gli interventi del Fondo di garanzia siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto, altresi', il comma 2 dell'art. 58 della legge n. 221 del 2015 che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e, in particolare, l'art. 1:
a) comma 516, il quale prevede che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione «acquedotti» e sezione «invasi»;
b) comma 521, il quale prevede che gli interventi compresi nel Piano nazionale di cui al citato comma 516 della medesima legge possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo;
c) comma 522, il quale al comma 1 dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;
d) comma 524, il quale prevede che il monitoraggio degli interventi di cui ai commi 516 a 525 e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
e) comma 528, il quale dispone che la denominazione «Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA);
Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della citata direttiva 2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' necessario garantire la tutela della risorsa idrica attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»;
Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi efficienti di gestione e d'investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti dalla relativa tariffa e garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilita' per tutti gli utenti;
Considerato che il settore del servizio idrico integrato necessita di ingenti investimenti infrastrutturali e di notevoli impegni finanziari per colmare il gap infrastrutturale esistente e poter garantire un servizio di qualita', anche nel settore depurativo e fognario, che presenta numerosi agglomerati oggetto di infrazioni comunitarie per non conformita' alla direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue, nonche' nel settore degli impianti di ritenuta (dighe), comprese le adduzioni e derivazioni dagli stessi impianti di ritenuta (invasi), che presentano criticita' dovute a interrimento, perdita di tenuta o non adeguatezza o incompletezza degli stessi e difficolta' di completamento degli invasi sperimentali ovvero mancanza delle infrastrutture di utilizzo;
Considerata la preminente necessita' di tutelare l'ambiente e di promuovere la coesione sociale e territoriale, nonche' di incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti di governo dell'ambito ad effettuare una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie;
Considerato che, per raggiungere le predette finalita' e per assicurare la realizzazione degli investimenti programmati nonche' il recupero del deficit infrastrutturale del settore idrico, deve essere sostenuta la finanziabilita' dei programmi di investimento;
Considerato che, al fine di agevolare l'accesso al credito e l'accelerazione degli investimenti nel settore idrico, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento e della sostenibilita' della tariffa applicata all'utenza, e' stato istituito, dal citato art. 58, della legge n. 221 del 2015, un Fondo di garanzia finalizzato a tale scopo;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 24 gennaio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. n. 3348 del 13 febbraio 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 5892 del 6 marzo 2019;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n 6619 del 5 aprile 2019;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, l'espressione:
a) «Banche» indica le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) «Comitato di valutazione dei rischi» indica l'organo di amministrazione del Fondo individuato ai sensi dell'art. 9 del presente decreto;
c) «Convenzione» indica la convenzione sottoscritta dall'EGA con il gestore, predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
d) «EGA» indica l'Ente di governo dell'ambito definito ai sensi dell'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) «Fondo» indica il Fondo di garanzia delle opere idriche istituito ai sensi dell'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
f) «Garanzia del valore di subentro» indica la garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto» in relazione alle operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto;
g) «Garanzia di rimborso del credito» indica la garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio dei soggetti finanziatori o degli investitori, di rimborso del credito da questi ultimi vantato nei confronti del gestore titolato per le operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 del presente decreto;
h) «Gestore» indica:
1) il gestore affidatario del servizio idrico integrato operante nel relativo ambito territoriale ottimale, selezionato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che abbia sottoscritto la convenzione di affidamento con l'Ente di Governo d'Ambito, e la convenzione in essere sia stata adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall'ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 172, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i soggetti salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) il gestore di dighe, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle opere di derivazione e adduzione nel caso in cui, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del sistema idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione con la cessione delle risorsa idrica;
i) «Gestore subentrante» indica il soggetto il quale, ad esito delle procedure di selezione o individuazione previste dalla legge o dalla convenzione, risulti titolato a subentrare ad un gestore uscente nell'affidamento del servizio idrico integrato;
l) «Gestore titolato» indica il gestore in possesso dei requisiti di idoneita' per l'accesso al Fondo;
m) «Grandi dighe» indica gli sbarramenti di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che superano i quindici metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi;
n) «Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;
o) «Intermediari finanziari» indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
p) «Investitori» indica i titolari di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 151, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o dell'art. 185, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di altri titoli di debito comunque emessi ai fini del supporto del piano degli interventi del gestore titolato, con scadenza superiore ai diciotto mesi e un giorno;
q) «Opere di adduzione e derivazione» indica le infrastrutture che alimentano gli invasi sottesi dalle grandi dighe o derivano dagli stessi invasi la risorsa idrica per le diverse utilizzazioni (idroelettrica, potabile, irrigua, industriale) di cui all'art. 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e in ogni caso funzionali al servizio idrico integrato;
r) «Piano nazionale idrico» indica il Piano nazionale adottato ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
s) «Servizio idrico integrato (SII)» indica l'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compreso gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
t) «Soggetti finanziatori» indica le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti o la Banca europea degli investimenti che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento a medio/lungo termine, a copertura, totale o parziale, dei costi per gli investimenti nel SII del programma degli interventi del gestore titolato;
u) «Valore di subentro» indica l'importo calcolato ai sensi della convenzione e del metodo tariffario pro tempore vigente, dovuto al gestore uscente nei casi disciplinati dall'ARERA;
v) «Valore di subentro riconosciuto» indica il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del Fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5.
 
Art. 2

Finalita'

1. Il Fondo e' finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi di cui all' art. 5.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Fondo sostiene la finanziabilita' degli investimenti attraverso la concessione di garanzie a favore del gestore titolato del servizio idrico integrato o del gestore o concessionario per le grandi dighe e le connesse opere di adduzione e derivazione nonche' per le piccole dighe. Il Fondo opera anche attraverso la concessione di garanzie dirette nei confronti di soggetti finanziatori o degli investitori secondo le modalita' previste nel presente decreto, nel decreto di cui al successivo art. 6 e nei provvedimenti attuativi adottati dalla Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a norma dell'art. 58, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
 
Art. 3

Oggetto della garanzia

1. Per le finalita' di cui all'art. 2, il Fondo interviene a supporto delle nuove operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'art. 5 utilizzando, in via alternativa, i seguenti strumenti:
a) garanzia, prestata dal Fondo direttamente a beneficio del gestore titolato, di pagamento del «Valore di subentro riconosciuto»;
b) garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato.
 
Art. 4

Principi generali

1. L'ARERA definisce le modalita' di gestione del Fondo per l'accesso alle garanzie finanziarie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 e dei principi di tutela della concorrenza e parita' di trattamento, tenendo conto anche delle condizioni di mercato applicate per la prestazione di attivita' similari.
2. L'ARERA definisce le modalita' di alimentazione della dotazione del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Le garanzie concesse dal Fondo sono dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia.
 
Art. 5

Criteri di valutazione per la concessione della garanzia

1. L'ARERA prevede che la garanzia del Fondo sia subordinata alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento del servizio conforme alla Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), o all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA per le gestioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), numero 2.
2. La garanzia del valore di subentro e la garanzia di rimborso del credito e' concessa, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del Fondo, secondo le modalita' definite dall'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, e con priorita' per l'uso potabile, per la realizzazione di:
a) interventi previsti nel Piano nazionale idrico;
b) interventi non ancora finanziati e avviati che si qualifichino come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualita' tecnica fissati dall'Autorita' con la deliberazione 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, con priorita' per gli interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o piu' delle seguenti caratteristiche:
1. interventi da realizzare in via d'urgenza e funzionali all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali, in conseguenza della pendenza di procedure d'infrazione europea, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII;
2. interventi di carattere emergenziale, tra cui quelli resi necessari dal rilevamento di sostanze inquinanti nelle acque e funzionali al perseguimento degli obiettivi di qualita' di cui alle direttive comunitarie previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII;
3. interventi di carattere strategico, funzionali al conseguimento o miglioramento degli obiettivi di qualita' del servizio idrico integrato, interventi volti al risanamento, ammodernamento o ampliamento delle reti idriche acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite, previsti nei Piani di ambito adottati dagli EGA o da questi successivamente approvati e deliberati in via d'urgenza di concerto con il gestore del SII;
4. interventi funzionali al SII, necessari e urgenti, finalizzati al recupero della capacita' di invaso delle grandi dighe, al recupero della tenuta idraulica delle grandi dighe, alla messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, al completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani di ambito elaborati dagli EGA o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, tra cui gli interventi disposti dall'Autorita' competente ai sensi dell'art. 43, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. L'estensione del Fondo ad ulteriori interventi di cui all'elenco precedente, rilevanti per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, non inclusi nella programmazione dei Piani d'ambito, ne' inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale e nazionale, e' attuata previo Accordo in conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, purche' i medesimi interventi siano dotati di fonti, anche parziali di copertura del relativo costo e ritenuti indifferibili e urgenti.
c) interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a) e che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) e gia' dotati di proprio finanziamento.
 
Art. 6

Garanzia dello Stato

1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
 
Art. 7

Modalita' di gestione del Fondo

1. L'ARERA con il provvedimento di cui all'art. 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, ai fini dell'individuazione delle modalita' di gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, definisce:
a) i requisiti soggettivi dei richiedenti;
b) le modalita' di richiesta della garanzia;
c) le modalita' e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che tale valore di subentro non puo' essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui all'art. 5, determinato secondo le modalita' stabilite a fini tariffari da ARERA, e che la garanzia puo' essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi;
d) le modalita' e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti, tenendo conto che i finanziamenti garantiti sono quelli a copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo richiesto dagli interventi di cui all'art. 5;
e) i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia di cui alle lettere c) e d);
f) le modalita' di accantonamento, fissando una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito;
g) le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
2. I casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalita' di liquidazione.
3. Ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel presente decreto, l'ARERA, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui all'art. 5:
a) acquisisce, anche tramite la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei medesimi;
b) acquisisce, anche tramite BDAP, periodicamente dati volti ad accertare lo stato di avanzamento, nonche' il dettaglio delle motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori;
c) effettua controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia duplicazione degli oneri a carico del SII;
d) a norma dell'art. 58, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblica nel proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.
 
Art. 8

Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ARERA definisce con propria delibera la componente tariffaria, da indicarsi separatamente in bolletta, destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo tenendo conto anche delle condizioni di mercato applicate per la prestazione di attivita' similari. I costi di gestione del Fondo sono a carico della componente tariffaria, sulla base territoriale rappresentata dai soggetti beneficiari, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse assegnate al Fondo stesso.
2. La componente tariffaria e' definita tenendo conto della finalita' di assicurare al Fondo una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo e' preposto, mantenendo altresi' in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso.
3. Nel disciplinare la componente tariffaria, l'ARERA assicura che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente stabiliti dalla stessa ARERA.
 
Art. 9

Natura ed organi di amministrazione del Fondo

1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) costituisce un patrimonio separato privo di personalita' giuridica. CSEA gestisce il Fondo e concede le garanzie nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonche' del decreto di cui al precedente art. 6. CSEA, inoltre, definisce le modalita' operative in coerenza con quelle individuate dall'ARERA ai sensi dell'art. 7 e provvede, altresi', al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'art. 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'art. 1, comma 522, della legge n. 205 del 2017, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal Fondo, nonche' dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente art. 6, ARERA istituisce un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' composto da esperti in valutazione dei rischi finanziari in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, nonche' da un esperto indipendente. La partecipazione al Comitato di valutazione del rischio dei rappresentanti dei Ministeri e' a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato di valutazione del rischio esprime il parere in ordine alle modalita' operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, tenendo conto dei criteri di priorita' definiti all'art. 5 e verificando la conformita' delle richieste alle previsioni contenute nel presente decreto e nel provvedimento di cui all'art. 6.
 
Art. 10

Obbligo di comunicazione

1. La Cassa per i servizi energetici ed ambientali comunica periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e all'ARERA le garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.
2. La comunicazione indica l'elenco dei soggetti ammessi, il tipo di garanzia fornita e il relativo valore, le condizioni applicate, l'elenco degli interventi ammessi a garanzia.
3. La CSEA fornisce semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ARERA una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosita' del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo.
4. A far data dal 31 dicembre 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ARERA, sulla base dei dati di cui al comma 1, relazionano annualmente alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1408