Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2019 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 4 luglio 2019
Modifiche dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6, comma 9:
«Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.»;
Richiamato lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale del 13 marzo 2012, n. 261 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012 e in particolare l'art. 41 relativo alla revisione dello statuto, il cui comma 4 prevede:
«Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Senato accademico col voto favorevole di due terzi dei componenti, acquisito il parere del Consiglio degli studenti e su parere conforme del Consiglio di amministrazione, espressi a maggioranza assoluta dei componenti»;
Richiamato l'avviso di proposta di modifica dello statuto, pubblicato nell'Albo ufficiale di Ateneo il 25 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 41, comma 3 dello statuto, relativo alle modifiche degli articoli 1, comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29 comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6, 39, comma 1 e 42;
Acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 relativo alle modifiche degli articoli 1, comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e parere non favorevole alla modifica dell'art. 39, comma 1 dello statuto;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli studenti del 13 febbraio 2019 alla modifica degli articoli 1 comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e parere non favorevole alla modifica dell'art. 39, comma 1, dello statuto;
Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 febbraio 2019 che ha approvato la modifica degli articoli 1 comma 5, 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 38, nuovo comma 6 e 42 e non approvato la modifica dell'art. 39 comma 1 dello statuto;
Richiamata la nota rettorale prot. n. 39250 del 22 marzo 2019 di trasmissione al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019 e del Senato accademico del 20 febbraio 2019;
Preso atto che con nota del 21 maggio 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato rilievi di merito alle modifiche degli articoli 1, comma 5 e 17, comma 3 dello statuto;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 2019 che ha espresso parere favorevole alla cassazione della modifica dell'art. 1, comma 5 e all'integrazione dell'art. 37 dello statuto in attuazione di quanto chiesto dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con riferimento alla modifica dell'art. 17, comma 3 dello statuto;
Richiamata la deliberazione del Senato accademico del 20 giugno 2019 che ha approvato la cassazione della modifica dell'art. 1, comma 5 e l'integrazione dell'art. 37 dello statuto in attuazione di quanto chiesto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con riferimento alla modifica dell'art. 17, comma 3;

Decreta:

Art. 1

Di emanare le modifiche agli articoli 9, comma 1, 14, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 2, 29, comma 3, 32, comma 3, 37, nuovo comma 8, 38, nuovo comma 6, e 42 dello statuto nel testo posto in allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.
 
Allegato
Art. 9 (Elezione del Rettore), comma 1

«1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo e dai ricercatori; dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e nei Consigli di Dipartimento; dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, con voto ponderato nella misura del venti per cento degli aventi diritto al voto dei professori di ruolo e ricercatori.»
Art. 14 (Consiglio degli Studenti), comma 4

«4. 1 Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l'ARDISS e da un quarto dei rappresentanti degli studenti eletti in ciascun consiglio di Dipartimento, con arrotondamento per eccesso. Il Consiglio elegge al suo interno il presidente. Le modalita' di elezione dei rappresentanti nei rispettivi organi e di selezione dei componenti del Consiglio degli studenti sono disciplinate nel regolamento degli studenti.».
Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti), comma 3

«3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. Il mandato di componente del Collegio e' rinnovabile una sola volta.».
Art. 18 (Nucleo di valutazione di Ateneo), comma 2

«2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque a nove componenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale ed esperienza nel campo della valutazione, in prevalenza estranei ai ruoli dell'Ateneo, nonche' da uno a due rappresentanti degli studenti per gli aspetti relativi alla valutazione della didattica, eletti dai rappresentanti degli studenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Comitato per lo sport universitario, del Comitato degli studenti presso l'ARDISS e dei Consigli di Dipartimento, al loro interno.».
Art. 29 (Giunta di Dipartimento), comma 3

«3. La giunta e' elettiva. La giunta dura in carica tre anni; il mandato di componente della giunta e' rinnovabile.».
Art. 32 (Consigli di corso di studio), comma 3

«3. Ciascun consiglio elegge un coordinatore di corso di studio tra i professori e i ricercatori di ruolo, secondo modalita' definite dal regolamento di Dipartimento o dalla deliberazione istitutiva del consiglio: Il mandato di coordinatore dura tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente una sola volta».
Art. 37 (Costituzione degli organi statutari), comma 8

«8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 17, comma 3, la durata triennale del mandato del collegio dei revisori si applica ai componenti in carica.»
Art. 38 (Norme generali per gli organi collegiali), comma 6

«6. Con l'esclusione di Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consigli di Dipartimento, Consiglio degli studenti e Collegio di disciplina, le sedute degli organi possono svolgersi in video o audioconferenza, secondo le modalita' definite da regolamento di Ateneo.».
Art. 42 (Collaboratori ed esperti linguistici)

«1. I collaboratori ed esperti linguistici sono equiparati al personale tecnico-amministrativo ai fini delle norme di cui al presente Statuto.».
 
Art. 2

Di stabilire che le succitate modifiche allo statuto entrino in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
 
Art. 3

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per conoscenza.
 
Art. 4

Di incaricare l'Ufficio affari generali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel repertorio generale dei decreti del rettore.

Trieste, 4 luglio 2019

Il rettore: Fermeglia