IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Visto il Codice della navigazione, approvato con regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, e  successive  modificazioni  ed  in  particolare l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una  convenzione  fra  il  gestore aeroportuale e l'ENAC,  nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e  il  gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo   esercizio   finanziario   successivo    all'affidamento    in concessione, un contratto  di  programma  che  recepisce  la  vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita',  e  quella  recata  dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»;   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.  47,  convertito  dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;   Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e  successive  modificazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso  degli  aeroporti aperti al traffico civile;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,  convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui  espletamento  non e'  richiesto  l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o  l'impiego  di appartenenti alle Forze di polizia;   Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  successive modificazioni,  che  ha  disposto  in  materia  di   gestione   degli aeroporti;   Visto  il  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  251,   riguardante «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  gestioni  aeroportuali,   di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi  di  emergenza», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della legge 3 agosto 1995, n. 351;   Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante «Norme per  la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita'»;   Visto il decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,  istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);   Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione  delle  linee  guida  e  dei  principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in  materia  di regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando  le competenze delle autorita' di settore;   Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,  e  successive modificazioni, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al  libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli  aeroporti della Comunita';   Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a  mobilita' ridotta nel trasporto aereo;   Visto il decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,  convertito  dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  che,  all'art.  3,  reca  specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei  costi del servizio;   Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e  del Consiglio dell'11 marzo  2008  che,  tra  l'altro,  istituisce  norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1, comma  1,  prevede  la  verifica,  da  parte  dello  stesso   Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma  sottoposti  a  questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato e l'emanazione del relativo parere;   Visto l'art. 37, comma 6-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, che demanda all'autorita'  nazionale di vigilanza le funzioni di regolazione economica del  settore  e  di vigilanza, precisando che  restano  ferme  le  competenze  di  questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma  e  degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;   Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  con  il  quale  e' stata recepita la succitata direttiva 2009/12/CE che, in particolare:     1) all'art. 71, comma 5,  esclude  espressamente  dall'ambito  di applicazione della predetta direttiva i diritti riscossi  a  compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta;     2) all'art. 76, comma 1, prevede che «Al  fine  dell'applicazione del  sistema  dei  diritti  aeroportuali,  l'Autorita'  di  vigilanza predispone specifici modelli  tariffari,  calibrati  sulla  base  del traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»;   Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012, concernente il  «Regolamento  interno  del Comitato interministeriale per la programmazione economica.  Modifica della delibera CIPE n. 58/2010»;   Vista  la  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;   Visto l'art. 1,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il  comma  11, che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti  nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi  entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC  con  i  gestori  degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli  stessi  aeroporti il parere favorevole espresso  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali interessati  sui  piani  regolatori   aeroportuali   in   base   alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei  procedimenti  di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,  n.  383,  e  successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli  stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui  al  primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, riguardante il «Regolamento  recante  l'individuazione  degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art.  698  del  Codice della navigazione»;   Considerata la sentenza  della  Corte  costituzionale  1°  dicembre 2015-21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - Serie speciale - n. 4 del 2016, che ha  dichiarato  «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1,  comma  11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in  cui,  ai fini dell'approvazione, non  prevede  il  parere  della  regione  sui contratti di programma tra l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»;   Vista la deliberazione 25 gennaio 2018, n. 4, con la quale ENAC  ha approvato un nuovo schema-tipo di contratto di  programma,  ai  sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge  n.  133  dell'11  settembre 2014,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  164  dell'11 novembre 2014;   Vista la successiva deliberazione 2 ottobre 2018,  n.  20,  con  la quale ENAC ha approvato un ulteriore nuovo schema-tipo  di  contratto di programma, ai sensi  dell'art.  1,  comma  11,  del  sopra  citato decreto-legge n. 133 del 2014;   Visti i pareri NARS numeri 2,  3,  4  e  5  del  26  novembre  2018 confermati con il parere NARS n. 1 del 19 marzo 2019, con i quali  il Nucleo  ha  ritenuto  che  i  contratti  di  programma  del   settore aeroportuale potessero essere  sottoposti  a  questo  Comitato  e  in particolare che:     1) questo Comitato, a normativa vigente,  sia  l'organo  deputato alla verifica  della  coerenza  della  dinamica  tariffaria  con  gli investimenti  programmati  dalla  parte  pubblica,   e   della   loro sostenibilita',   sia   l'organo   deputato   alla   verifica   degli investimenti a carico della finanza pubblica;     2) la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a determinare  antinomie  o  deroghe  al   sistema   delle   specifiche attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di  finanza  pubblica ex art. 37,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011  - espressamente previste per legge in  favore  di  questo  Comitato  in ragione della sua natura, missione e composizione  istituzionale,  in quanto, altrimenti, esse rischierebbero di essere svuotate  per  mera via desuntiva in contrasto con il dato  letterale  e  positivo  delle norme vigenti;   Vista la nota 12 febbraio 2019, n. 5921, con la quale  il  Capo  di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)  ha trasmesso lo schema di contratto di programma, e  relativi  allegati, tra l'ENAC e la Societa' per l'aeroporto civile di  Bergamo  Orio  al Serio S.p.a. (S.A.C.B.O.), chiedendo a questo Comitato di  esprimere, per quanto necessario in base al quadro normativo vigente, un parere;   Vista la nota 19 febbraio 2019, n. 7176, con la quale  il  Capo  di Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti  effettivamente realizzati dall'anno 2017  al  31  agosto  2018,  redatto  dall'ENAC, riguardante,  tra  l'altro,  il  contratto  di   programma   relativo all'aeroporto di Bergamo;   Vista la nota 28 febbraio 2019, n. 1200, con la  quale  il  MIT  ha trasmesso l'ulteriore documentazione istruttoria;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  MIT  e  in particolare che:     1. S.A.C.B.O. S.p.a. - Societa' con  capitale  sociale  ripartito principalmente  tra  SEA  -  Societa'  esercizi  aeroportuali  S.p.a. (30,98%), Unione di banche  italiane  S.C.P.A.  (17,90%),  Comune  di Bergamo (13,84%), C.C.I.A.  di  Bergamo  (13,25%)  e  Amministrazione provinciale di Bergamo (10,20%), gestisce  lo  scalo  di  Bergamo  in regime di concessione totale, fino al 2042, ai sensi della  legge  27 dicembre  1975,  n.  746,  del  successivo  decreto  ministeriale  11 febbraio 1976 e della convenzione ENAC 1° marzo 2002, n. 44;     2. in data 4 luglio 2017, e' stato sottoscritto il  contratto  di programma, oggetto di parere di questo Comitato, il  cui  periodo  di vigenza e' 2017-2020;     3. il contratto comprende il piano quadriennale degli interventi, le previsioni di traffico, il piano della qualita',  il  piano  della tutela ambientale ed il Piano economico finanziario (PEF)  sottoposto all'esame del NARS;     4. il contratto prevede gli  interventi,  di  cui  alla  seguente tabella, per un costo  complessivo  di  115.203.600  euro  finanziato esclusivamente dalla societa': 
        =======================================================       |   Descrizione intervento    |   Importo (in euro)   |       +=============================+=======================+       |Oneri di progettazione del   |                       |       |Piano sviluppo aeroportuale  |                       |       |(PSA)                        |                100.000|       +-----------------------------+-----------------------+       |Terminal                     |             33.540.185|       +-----------------------------+-----------------------+       |Edifici Air-Side             |              3.260.000|       +-----------------------------+-----------------------+       |Infrastrutture di volo       |             28.850.250|       +-----------------------------+-----------------------+       |Area merci                   |             19.641.790|       +-----------------------------+-----------------------+       |Parcheggi e viabilita'       |              3.484.500|       +-----------------------------+-----------------------+       |Reti impianti                |             11.190.000|       +-----------------------------+-----------------------+       |Mezzi ed attrezzature        |              2.040.000|       +-----------------------------+-----------------------+       |Sistemi informativi          |              4.460.000|       +-----------------------------+-----------------------+       |Interventi di manutenzione   |                       |       |straordinaria                |              3.600.000|       +-----------------------------+-----------------------+       |Interventi di mitigazione    |                       |       |ambientale                   |              5.036.875|       +-----------------------------+-----------------------+       |TOTALE (a carico del gestore)|            115.203.600|       +-----------------------------+-----------------------+
     5. tra gli indicatori previsti nel piano della qualita', vi sono:       5.1. ritardi nei voli attribuiti al gestore aeroportuale;       5.2. affidabilita' del sistema di movimentazione bagagli;       5.3. tempo  di  riconsegna  del  primo  bagaglio  dal  block-on dell'aeromobile;       5.4. tempo di  riconsegna  dell'ultimo  bagaglio  dal  block-on dell'aeromobile;       5.5. percezione sul livello di pulizia  e  funzionalita'  delle toilette;       5.6.   percezione   complessiva    sull'efficacia    e    sulla accessibilita' dei servizi  di  informazione  al  pubblico  (monitor, annunci, segnaletica interna);       5.7. tempi di attesa ai controlli di sicurezza;       5.8. tempo di attesa al check-in;       5.9. puntualita' complessiva dei voli;       5.10. percezione complessiva livello di comfort;       5.11. percezione del livello di  accessibilita'  e  fruibilita' per  i  passeggeri  con  disabilita'  e  a  mobilita'  ridotta  delle infrastrutture aeroportuali;       5.12. tempo di attesa, per i passeggeri  in  arrivo  prenotati, per ricevere assistenza, una volta notificata la propria presenza;     6. tra gli indicatori previsti nel Piano della tutela ambientale, vi sono:       6.1. risparmio energetico: nuovi impianti di  illuminazione  in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo (luci led); installazione dei componenti opachi e trasparenti di  involucro in grado  di  garantire  valori  di  trasmittanza  al  di  sotto  dei valori-limite indicati dalla normativa;       6.2. produzione di energia  alterativa  da  fonte  rinnovabile: produzione  di  energia  elettrica,  termica  e  frigorifera  tramite impianti di cogenerazione e trigenerazione;       6.3. produzione di energia elettrica tramite l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi, integrati  o  in facciata, e sulle pensiline di attesa a servizio dei passeggeri;       6.4.  abbattimento  rumore:  insonorizzazione  e  utilizzo   di sistemi passivi per la diminuzione  degli  effetti  dell'inquinamento acustico prodotti dagli interventi  di  riparazione  e  collaudo  dei velivoli negli hangar e nel sedime;     7. il PEF ha evidenziato che gli investimenti  previsti  fino  al 2018 sono coperti da autofinanziamento, mentre gli  investimenti  per gli anni 2019-2020 sono coperti con il ricorso a capitale di  debito, con due finanziamenti, rispettivamente di 10 milioni di euro nel 2019 e di 11 milioni di euro nel 2020;     8. ENAC, con nota 13 febbraio 2018, ha espresso giudizio positivo sulla sostenibilita' economica, finanziaria e patrimoniale  del  PEF, dichiarando una situazione di generale equilibrio sia  economico  che patrimoniale e finanziario con assenza di contributi  pubblici  e  un livello di indebitamento sostenibile;     9. sussiste un disallineamento temporale tra fonti e impieghi che si traduce in un capitale circolante netto  negativo  lungo  l'intero periodo regolatorio, criticita' che secondo l'ENAC viene mitigata  da una  serie  di  fattori,  tra  cui  una  significativa  dotazione  di liquidita' iniziale, una soddisfacente capacita' di generare adeguati margini economici e flussi di  cassa  e  un  soddisfacente  grado  di patrimonializzazione della societa';   Viste le note 14 marzo 2019, n. 23799, e 15 marzo 2019,  n.  11177, con le quali, rispettivamente  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze (MEF) e il MIT si sono espressi  sulle  risposte  ai  rilievi della Corte dei conti riguardanti le  delibere  di  questo  Comitato, adottate il 28 novembre 2018, numero  64,  65,  66  e  67,  relative, rispettivamente ai contratti di programma degli aeroporti di  Torino, Genova, Verona e Napoli;   Visto il parere NARS n. 1  del  19  marzo  2019  sul  contratto  di programma in esame, ex art. 1, comma 11, del citato decreto-legge  n. 133 del 2014, con il quale il Nucleo:     1. ha osservato che:       1.1.  il   meccanismo   tariffario   dovrebbe   consentire   la remunerazione  degli  investimenti  effettivamente  sostenuti   nelle annualita' successive a quelle di  intervenuta  realizzazione,  sulla base della  programmazione  degli  investimenti  da  realizzarsi  nel quadriennio, scongiurando l'ipotesi de cosiddetto «ciclo invertito»;       1.2. compete ad ENAC,  secondo  il  principio  di  gradualita', applicare  richiami,  penali,  incameramento   di   cauzioni   ovvero contestazione dell'inadempimento fino alla risoluzione  del  rapporto nei casi piu' gravi: tale verifica e decisione resta,  comunque,  una valutazione di merito tecnico-discrezionale lasciata alla  concedente in relazione al concreto atteggiarsi dei fatti;     2. ha, inoltre, raccomandato di:       2.1.  recepire,   mediante   apposito   atto   aggiuntivo,   le prescrizioni formulate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze, in merito alle modifiche e alle integrazioni al testo  del  contratto di programma attualmente in vigore;       2.2.  monitorare  -  anche  attraverso  un   efficace   dialogo istituzionale  tra  il  Ministero  istruttore,  l'ENAC  e   l'ART   - l'esecuzione del contratto di programma con  particolare  riferimento agli investimenti, alle tariffe  adottate,  all'andamento  gestionale avendo particolare riguardo agli  scostamenti  tra  gli  investimenti pianificati  e  quelli  realizzati  anche  al  fine  di  assumere  le iniziative di cui alle osservazioni  del  presente  parere,  tra  cui quelle riportate al paragrafo 2.1, dandone  tempestiva  comunicazione al CIPE;       2.3. di prevedere, de futuro, che l'allegato 7 del contratto di programma relativo  al  PEF  esponga  tutti  gli  elementi  di  input necessari ai fini della redazione dei prospetti  previsionali  (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario);       2.4. trasmettere, entro un termine congruo  -  e  comunque  non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre  dell'ultimo  anno  del  periodo regolatorio  in  scadenza  -  a  questo  comitato  la  documentazione necessaria ad esprimere il  parere  di  competenza  con  riguardo  al contratto di programma relativo al  successivo  periodo  regolatorio, tenendo conto delle recenti osservazioni della  Corte  dei  conti  in merito a fattispecie analoghe, al fine di dare  un  efficace  impulso alle attivita' preliminari e propedeutiche, anche  endoprocedimentali di soggetti terzi, necessarie alle conclusione del  procedimento  nei termini di legge;   Vista  la  nota  del  4  aprile  2019,   n.   1940-P,   predisposta congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica economica (DIPE) e dal MEF, posta a base  dell'esame  della  presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;   Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata  e  delle considerazioni svolte dal NARS, questo Comitato si esprima in  merito allo schema di contratto di programma di cui trattasi;   Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile 2012, n. 62;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                       Esprime parere favorevole   sullo schema di contratto di programma tra ENAC  e  la  societa'  per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.a.,  per  il  periodo 2017-2020, accogliendo le raccomandazioni di cui alle conclusioni del citato parere NARS n. 1 del 19 marzo  2019,  e  tenendo  conto  delle osservazioni della Corte  dei  conti,  citate  in  premessa,  con  le seguenti prescrizioni:     1. allineare i contenuti del contratto stipulato al nuovo  schema del contratto di programma approvato dall'ENAC con delibera 2 ottobre 2018, n. 20.     2. integrare i contenuti del medesimo contratto, modificato  come sopra, con le previsioni di seguito specificate:       2.1. nell'art. 7 relativo agli obblighi della societa' inserire il seguente comma 4:   «4.  La  societa'  deve  pubblicare  sul  proprio   sito   web   le informazioni concernenti le fonti di  finanziamento,  la  data  della concessione  del  finanziamento  pubblico,  il  nome   dell'autorita' erogatrice, i singoli beneficiari, la forma e l'importo  concesso  al beneficiario, il tipo di impresa, il settore economico principale  in cui il beneficiario ha le sue  attivita'.  Tali  informazioni  devono essere tenute costantemente aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le misure  di  finanziamenti  pubblici  deve  essere conservata per dieci anni dalla data di concessione delle misure»;       2.2. nell'art. 8 relativo agli ulteriori adempimenti  a  carico della societa' inserire al comma 1:         2.2.1. lettera  j),  il  seguente  ulteriore  capoverso:  «la societa' deve dare evidenza di un eventuale divario tra  investimenti programmati ed effettuati nel campo dell'intermodalita',  nonche'  la riprogrammazione  delle  opere   necessarie   ai   collegamenti,   in particolare  quelli  ferroviari,  con  gli  aeroporti  ai  fini   del miglioramento dell'intermodalita'»;         2.2.2. il seguente ulteriore punto p): «trasmettere ad  ENAC, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio del primo anno  del  successivo  periodo  regolatorio,  un  prospetto  di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei ricavi  attualizzati percepiti nel  precedente  periodo  regolatorio  -  scaturenti  dalle tariffe annualmente vigenti per il traffico  programmato  ex  ante  - corrispondano alla sommatoria dei costi attualizzati di periodo cosi' come  rideterminati  per  effetto  dei   dati   di   consuntivo   per investimenti effettivamente  realizzati  e  discontinuita'  di  costo ammesse,  al  netto  dell'eventuale  conguaglio  che   si   riferisce all'ultima annualita' del periodo»;       2.3. l'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi - piano degli investimenti, comma  4,  (corrispondente  all'art.  11, comma 2 del contratto siglato), ultimo paragrafo e' cosi' modificato: «Per gli interventi strategici riconosciuti  dall'ENAC,  la  societa' puo' richiedere, con le modalita'  previste  nel  modello  tariffario vigente,  l'applicazione  di   una   maggiorazione   del   tasso   di remunerazione del capitale»;       2.4. l'art. 13, relativo al piano quadriennale degli interventi -  piano  economico-finanziario  (corrispondente  all'art.   15   del contratto siglato), e' cosi' modificato:         2.4.1. comma 1, primo paragrafo:   «1. La  societa'  presenta  all'ENAC,  unitamente  al  piano  degli investimenti,  il  correlato   Piano   economico-finanziario   (PEF), corredato da una esaustiva  relazione  esplicativa  delle  componenti economiche  e  patrimoniali,  sulla  base  delle  quali  la  societa' dimostra,  sotto  la  propria  responsabilita',  l'equilibrio   della gestione e la sostenibilita' del piano degli investimenti»;         2.4.2. comma 4:   «4. La societa' al verificarsi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, e' tenuta a presentare all'ENAC il PEF debitamente aggiornato  con le misure necessarie a dimostrare il mantenimento delle condizioni di sostenibilita'   economico-finanziaria   delle    opere    sottoposte all'autorizzazione diretta delle strutture tecniche»;       2.5. nel testo del contratto introdurre un articolo riguardante la «Rinuncia al contenzioso», con la seguente formulazione:   «(Rinuncia al contenzioso). -  1.  La  societa',  con  il  presente contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi al quadro  normativo  e  regolamentare  di settore, alla concessione  e/o  al  medesimo  contratto  e  a  quelli precedentemente stipulati, nonche' alle azioni proposte  nei  giudizi pendenti relativi a tutti gli ambiti citati.   2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  efficacia  del  presente contratto, le parti, nel  caso  di  giudizi  pendenti,  formalizzano, presso gli organi giurisdizionali competenti, gli  atti  di  rinuncia secondo le modalita' di rito»;     3. il contratto di programma dovra'  inoltre  recepire  eventuali diverse e ulteriori novita' introdotte, ai sensi dell'art.  1,  comma 11, del citato decreto-legge n. 133 del 2014,  con  la  deliberazione ENAC n. 20 del 2 ottobre 2018;     4. il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il futuro presentera' al CIPE i nuovi contratti di  programma  entro  il termine del 30 settembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio  in scadenza,  per  rendere  effettivi  i   compiti   di   coordinamento, programmazione ed indirizzo di competenza del Comitato,  evitando  un disallineamento temporale tra il momento di venuta ad esistenza,  sul piano giuridico,  delle  disposizioni  contrattuali  e  quello  della produzione di effetti;     5. prima dell'adozione del decreto di approvazione  del  presente contratto di programma,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  dovra'  acquisire  il  parere  favorevole   della   Regione Lombardia;     6. si invita per il futuro a valutare:       6.1. ogni soluzione utile ad evitare  le  distonie  evidenziate dalla Corte dei conti e riconosciute  dalle  stesse  amministrazioni, anche considerando la possibilita' del coinvolgimento  della  Regione prima della delibera del CIPE;       6.2. la possibilita' che il  contratto  di  programma,  per  il gestore,  abbia  efficacia  dal  momento  della  sua  sottoscrizione, offrendo cosi' maggiore garanzia anche per la parte pubblica, in modo tale  da  rendere  effettiva  e  mirata  l'attivita'   di   vigilanza dell'ENAC;     7. l'Amministrazione concedente dovra' procedere, da un  lato,  a verificare il puntuale adempimento  delle  obbligazioni  assunte  dal gestore attraverso la effettiva realizzazione delle opere programmate e, dall'altro, ad evitare opere programmate  senza  idonea  copertura economico-finanziaria;     8. a garanzia del concedente ENAC e, quindi, del sistema pubblico nel suo complesso, tra cui il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze,  deve  essere prevista e disciplinata una ulteriore  specifica  ipotesi  di  revoca della concessione o di risoluzione del contratto in caso di  grave  e reiterato inadempimento per fatto e colpa del  gestore  aeroportuale, al fine di evitare un possibile  deficit  di  certezza  dei  rapporti giuridici e di attuazione degli investimenti;     9. il gestore dovra' tener presente il nuovo  piano  di  sviluppo aeroportuale 2016-2030, che  sara'  approvato  in  seguito  all'esito della procedura di  Valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),  per provvedere,   qualora   necessario,   all'aggiornamento   del   piano quadriennale degli interventi, al fine di ottemperare alle  eventuali prescrizioni previste dalla VIA. 
       Roma, 4 aprile 2019   Il Presidente: Conte 
                                              Il Segretario: Giorgetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-930     |