IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017; Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento; Rilevata inoltre la necessita' di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle», ove e' riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove e' stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario; Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;
Decreta:
Art. 1
Modifiche allegato 1 del decreto ministro 11 gennaio 2017
1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche: a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 e' sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»; b) al paragrafo 3.2.3 la tabella e' sostituita dalla seguente:
========================================================= | | Mg/kg di legno | | Elemento/composto | riciclato | +===================================+===================+ | Arsenico (As) | 25| +-----------------------------------+-------------------+ | Cadmio (Cd) | 50| +-----------------------------------+-------------------+ | Cromo (Cr) | 25| +-----------------------------------+-------------------+ | Rame (Cu) | 40| +-----------------------------------+-------------------+ | Piombo (Pb) | 90| +-----------------------------------+-------------------+ | Mercurio (Hg) | 25| +-----------------------------------+-------------------+ | Cloro (Cl) | 1000| +-----------------------------------+-------------------+ | Fluoro (F) | 100| +-----------------------------------+-------------------+ | Pentaclorofenolo (PCP) | 5| +-----------------------------------+-------------------+ | Creosoto Benzo(a)pyrene | 0,5| +-----------------------------------+-------------------+
c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantita' di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 e' sostituito dal valore ≤ 200; d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 µg/m3» sono eliminate le parole «dopo 28 giorni». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2019
Il Ministro: Costa |