IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante:  «Criteri  ambientali minimi per la fornitura e il  servizio  di  noleggio  di  arredi  per interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23  del  28  gennaio 2017;   Considerato che in fase  di  attuazione  del  citato  decreto,  con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi  alcuni problemi  applicativi   inerenti   il   paragrafo   3.2.1   «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del  cromo esavalente nelle  operazioni  di  placcatura,  anche  alla  luce  dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione  comunitaria di riferimento;   Rilevata inoltre la necessita' di correggere,  nell'allegato  1  al suindicato decreto,  alcuni  errori  materiali  nel  paragrafo  3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica  inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di  sostanze  chimiche  per tessili e pelle», ove e' riportato un errato  valore  del  limite  di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per  la  pelle  e  nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di  composti  organici  volatili»  ove  e' stato specificato  un  tempo  di  durata  della  prova  richiesta  in verifica superiore al necessario;   Ritenuto quindi necessario  procedere  alle  necessarie  correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Modifiche  allegato 1                 del decreto ministro 11 gennaio 2017 
   1. All'allegato 1 al decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare datato  11  gennaio  2017,  recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:     a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6  e'  sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;     b) al paragrafo 3.2.3 la tabella e' sostituita dalla seguente: 
       =========================================================      |                                   |  Mg/kg di legno   |      |         Elemento/composto         |     riciclato     |      +===================================+===================+      |           Arsenico (As)           |                 25|      +-----------------------------------+-------------------+      |            Cadmio (Cd)            |                 50|      +-----------------------------------+-------------------+      |            Cromo (Cr)             |                 25|      +-----------------------------------+-------------------+      |             Rame (Cu)             |                 40|      +-----------------------------------+-------------------+      |            Piombo (Pb)            |                 90|      +-----------------------------------+-------------------+      |           Mercurio (Hg)           |                 25|      +-----------------------------------+-------------------+      |            Cloro (Cl)             |               1000|      +-----------------------------------+-------------------+      |            Fluoro (F)             |                100|      +-----------------------------------+-------------------+      |      Pentaclorofenolo (PCP)       |                  5|      +-----------------------------------+-------------------+      |      Creosoto Benzo(a)pyrene      |                0,5|      +-----------------------------------+-------------------+
      c) al paragrafo 3.2.5,  relativamente  ai  residui  di  sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto  relativo  alla  quantita'  di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 e' sostituito dal valore ≤ 200;     d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 µg/m3» sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 3 luglio 2019 
                                                    Il Ministro: Costa     |