Gazzetta n. 167 del 18 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 5 luglio 2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visto l'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui e' autorizzata la spesa di ottocento milioni di euro per l'anno 2019 e di novecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture ed infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, ed al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);
Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2018 con la quale, tra l'altro, al comma 4, si stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole che hanno subito danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati, possono accedere agli interventi compensativi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui alla presente ordinanza, entro il termine perentorio centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa;
Visto in particolare l'art. 3 - Prime misure economiche ed ulteriori fabbisogni - comma 3 della citata ordinanza di protezione civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ovvero i soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento e secondo i seguenti criteri e massimali: "omissis" b) per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere ed impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
Esaminata la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018 nelle Province di Frosinone, Latina, Roma, Viterbo;
Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, nonche' per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella comunicazione alla commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA);

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 citati, nell'ambito degli interventi compresi nella Comunicazione alla commissione UE in regime di esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA):
Frosinone: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei Comuni di Campoli Appenninico, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fiuggi, Fontana Liri, Isola del Liri, Pastena, San Giorgio a Liri, Santopadre;
piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Atina, Belmonte Castello, Falvaterra, Gallinaro, Pastena, Piedimonte San Germano, San Biagio Saracinisco, Supino;
piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Alvito, Amaseno, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Campoli Appenninico, Cassino, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Colfelice, Esperia, Gallinaro, Pastena, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, San Biagio Saracinisco, S. Elia Fiumerapido, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Settefrati, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Villa Latina;
Latina: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei Comuni di Aprilia, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Gaeta, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Sperlonga, Terracina;
piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Aprilia, Campodimele, Cori, Gaeta, Fondi, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Sperlonga, Terracina;
Roma: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), d), nel territorio dei Comuni di Fiumicino, Gavignano, Nettuno;
piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Carpineto Romano, Fiumicino, Gavignano, Nerola, Nettuno;
Viterbo: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018:
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2019

Il Ministro: Centinaio