| Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DEL DEMANIO |  
| DECRETO 12 luglio 2019 |  
| Individuazione  dei  beni  immobili  di   proprieta'   dello   Stato.  |  
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                             IL DIRETTORE                       dell'Agenzia del demanio 
   Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,   recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e  valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001,  n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;   Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda  all'Agenzia  del demanio   l'individuazione,   sulla   base   e   nei   limiti   della documentazione esistente presso gli archivi e  gli  uffici  pubblici, dei beni di proprieta' dello Stato;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive modificazioni e integrazioni  apportate  dal  decreto  legislativo  3 luglio 2003, n. 173;   Vista la documentazione esistente presso  gli  uffici  dell'Agenzia del demanio;   Visto l'art. 3 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze del 28 giugno 2019, registrato alla Corte  dei  conti  al  n. 1-972 in data 8 luglio 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 423 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con  modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Sono  di  proprieta'  dello  Stato  i  beni  immobili  identificati nell'elenco di  cui  all'allegato  A  facente  parte  integrante  del presente decreto.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta'  degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione  gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice  civile,  nonche'  effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Contro l'iscrizione dei beni  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Gli  uffici   competenti   provvederanno,   se   necessario,   alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori  decreti  relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 12 luglio 2019 
                                                 Il direttore: Carpino     |  
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