Gazzetta n. 166 del 17 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 maggio 2019 |
Individuazione delle modalita' di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE della condizione abitativa
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di categorie sociali in possesso di determinati requisiti; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ed in particolare, l'art. 6 comma 5 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli in situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare; Visto l'art. 1, comma 20 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (stabilita' 2018), con il quale e' stata assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2010; Visto l'art. 1, comma 21 della menzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede la possibilita' per le Regioni di destinare le somme non spese della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le finalita' indicate all'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche; Visto, altresi', il comma 22 del sopracitato art. 1 che stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, siano stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualita' pregresse; Vista la nota ministeriale 19 aprile 2019 prot. 3648 con la quale e' stato richiesto alle singole regioni di voler quantificare e comunicare al Ministero, al fine dell'emanazione del decreto di cui al menzionato comma 22, le risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli a valere sulle annualita' pregresse (2014-2018); Considerato che le regioni hanno riscontrato la citata nota ministeriale 19 aprile 2019 con l'invio di dati che danno conto di una non sempre efficace tempestivita' nell'utilizzo delle risorse assegnate con i riparti 2014-2018; Considerato che si sono svolti alcuni incontri a livello tecnico tra la Direzione generale per la condizione abitativa e il Coordinamento interregionale al fine di individuare modalita' condivise di trasferimento delle risorse di che trattasi; Considerato che a seguito delle citate riunioni le regioni hanno richiesto di apportare alcune modifiche al testo del decreto direttoriale predisposto dalla Direzione generale; Ritenuto che le richieste modifiche possano essere condivise; Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del sopracitato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire alle regioni di poter destinare le somme non spese a valere sui precedenti riparti del Fondo nazionale inquilini morosi per l'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai fini alla riduzione del disagio abitativo;
Decreta:
Articolo unico
1. Per le annualita' 2014-2018 le somme non spese, alla data del presente decreto, della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 5, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013 convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le Regioni possono riallocare sul Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche le risorse che risultino non utilizzate dai comuni, al netto delle procedure in corso, alla data del 30 giugno 2019. 3. Le Regioni riprogrammano, con tempi e modalita' autonome entro il termine del 31 marzo 2020, le risorse di cui al comma 2 da riallocare, con l'obiettivo di garantirne il pieno utilizzo da parte dei comuni, anche in forma coordinata con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui del all'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche. 4. L'importo delle risorse che risulteranno non utilizzate dai comuni, al netto delle procedure in corso, alla data del 30 giugno 2020, verra' scomputato nel riparto della annualita' 2020 del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2019
Il direttore generale: Migliaccio
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 1-2465 |
| Allegato
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 22, Fondo inquilini morosi incolpevoli Somme non spese nel periodo 2014 - 2018
Parte di provvedimento in formato grafico |
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