Estratto determina AAM/AIC n. 137/2019 del 28 giugno 2019 
     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  PARACETAMOLO ZETA  nella  forma  e  confezione,   alle   condizioni   e   con   le specificazioni di seguito indicate:     Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a. con  sede  e  domicilio fiscale in via Mentana  n.  38,  36100  Vicenza,  codice  fiscale  n. 00330790247.     Confezione:       «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flaconcino in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 031349044 (in base 10) 0XWJ00 (in base 32).     Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.     Validita' prodotto integro: tre anni.     La validita' dopo prima apertura del flacone e' di dodici mesi.     Condizioni particolari di conservazione:       conservare  nella  confezione  originale  per   proteggere   il medicinale dalla luce.     Composizione:       principio attivo: paracetamolo 100 mg per ml;       eccipienti:  glicole  propilenico,  macrogol  6000,  sorbitolo, disodio  edetato,  sucralosio,  propile  gallato,  caramello  liquido (E150a), aroma lampone naturale, aroma correttivo, acqua depurata.     Responsabile del rilascio lotti:       Zeta Farmaceutici S.p.a., via Galvani  n.  10,  36066  Sandrigo (VI) - Italia.     Indicazioni terapeutiche:       come  antipiretico:  trattamento   sintomatico   di   affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche,  le  affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.;       come  analgesico:  cefalee,   nevralgie,   mialgie   ed   altre manifestazioni dolorose di media entita', di varia origine. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe C. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura:       SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma  non  da banco. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale generico. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con l'elenco EURD.      Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |