Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 25 giugno 2019
Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul Piano nazionale e ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili - personale non dirigente della Polizia di Stato per il triennio 2019-2021.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 che stabilisce che la delegazione sindacale e' «composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato (omissis), individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione) in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale sono ammesse «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato ...» e che «Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;
Ritenuto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995 solo con riferimento al dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, pertanto, sono rappresentative le organizzazioni sindacali che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del dato associativo;
Visto l'art. 34, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione;
Vista la nota prot. 555/RS/01/124/5085, del 10 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2018, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente della Polizia dello Stato;
Visto l'art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1 che determina il limite massimo di n. 63 distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato;
Visto il citato art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato per il triennio 2019-2021, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Visto il richiamato comma 2, dell'art. 31, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, «... e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione ...»;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Ministro per pubblica amministrazione e' stato delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), ad esercitare le funzioni in materia di «lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati»;

Decreta:

Art. 1
Individuazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative, per il
triennio 2019-2021, nell'ambito della Polizia di Stato.

Le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, per il triennio 2019-2021, sono le seguenti:
1) SIULP;
2) SAP;
3) Federazione COISP;
4) SIAP;
5) FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS;
6) SILP CGIL.
 
Art. 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
retribuiti autorizzabili, per il triennio 2019-2021, nell'ambito
della Polizia di Stato.

Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato, e' ripartito, per il triennio 2019-2021, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018:
1) S.I.U.L.P. n. 18 distacchi sindacali;
2) S.A.P. n. 13 distacchi sindacali;
3) Federazione COISP n. 9 distacchi sindacali;
4) S.I.A.P. n. 9 distacchi sindacali;
5) FSP Polizia di Stato - gia' UGL Polizia di Stato - ES-LS n. 8 distacchi sindacali;
6) S.I.L.P. CGIL n. 6 distacchi sindacali.
 
Art. 3

Decorrenza della ripartizione
dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui al precedente art. 2 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.
 
Art. 4

Modalita' e limiti per il collocamento
in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2 e nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 25 giugno 2019

Il Ministro: Bongiorno