| Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 19 giugno 2019 |  
| Individuazione delle  associazioni  dei  costruttori,  importatori  e distributori di unita' da diporto  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE              per la vigilanza sulle Autorita' portuali,         le infrastrutture portuali ed il trasposto marittimo                       e per vie d'acqua interne 
   Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge  di  stabilita'  2013), come modificata dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 1,  commi  dal  217  al  222,  che  ha  istituito  il  Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), comprensivo  di un Archivio  telematico  centrale  (ATCN)  contenente  tutti  i  dati tecnici, giuridici, amministrativi  e  di  conservatoria  riguardanti navi e imbarcazioni da diporto;   Vista decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,  n. 152, concernente il regolamento recante norme  per  l'attuazione  del sistema  telematico  centrale  della  nautica  da   diporto,   e   in particolare  l'art.   3,   comma   2,   lettera   b),   che   prevede l'individuazione, con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, delle  associazioni  dei  costruttori,  importatori  e distributori di unita' da diporto  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale;   Visto l'art. 8, comma 2,  lettera  b),  del  medesimo  decreto  del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, che prevede che il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi  di aggiornamento, il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  navigazione temporanea  e  delle  licenze   provvisorie   e'   subordinato   alla presentazione  della  dichiarazione  di  costruzione  o  importazione (DCI);   Ritenuto  necessario  ottemperare  alla  suddetta  norma   con   la definizione  dei  criteri  per  l'individuazione  delle  associazioni maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nonche'  delle procedure per l'affidamento alle stesse  di  attivita'  di  interesse pubblico connesso alla materia oggetto del presente decreto; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                               Finalita' 
   1. Il presente decreto individua,  ai  fini  dell'accreditamento  e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della Republica 14 dicembre 2018, n. 152.     |  
|   |                                 Art. 2 
             Presentazione delle domande di accreditamento 
   1. Le associazioni dei costruttori, importatori o  distributori  di unita' da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al  Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  Direzione  generale  per  la vigilanza sulle Autorita' portuali, le Infrastrutture portuali ed  il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito  denominata D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti,  contenente  la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale.   2. L'istanza e' inviata all'indirizzo di  posta  certificata  della D.G.V.P.T.M. ed e' corredata dai seguenti documenti:     a) copia autentica dell'atto costitutivo,  comprovante  l'assenza di scopi di lucro e che la costituzione dell'associazione e' avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;     b) copia autentica dello statuto vigente, del  bilancio  e  della nota integrativa al bilancio;     c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  resa  dal legale   rappresentante   dall'associazione,   concernente   l'elenco aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l'articolazione delle sedi, con l'indicazione dell'indirizzo, del responsabile  delle singole sedi e del titolo di disponibilita' delle stesse;     d) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal  legale  rappresentate,  ed  ogni  altra documentazione atta a comprovarne la continuita';     e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa  dal  legale rappresentante dell'associazione, attestante che  lo  stesso  non  ha subito  alcuna  condanna,  passata   in   giudicato,   in   relazione all'attivita' dell'associazione medesima;     f) rendiconto attestante  i  codici  identificativi  scafo  delle unita' da diporto immesse sul mercato italiano nell'ultimo triennio.     |  
|   |                                 Art. 3 
                               Requisiti 
   1.   Possono   ottenere   l'accreditamento,   quali    maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unita' da diporto  che,  rispetto  alla specifica categoria:     a) hanno un'anzianita' di costituzione di almeno  tre  anni  alla data della richiesta di accreditamento;     b) hanno un numero  di  iscritti  non  inferiore  a  quaranta  di costruttori, importatori o distributori, provenienti  da  almeno  due regioni diverse;     c)  dimostrano  di  avere  la  disponibilita'  di  una  sede  sul territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo  di proprieta';     d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato;     e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento. A tal  fine  gli  statuti,  o eventuali regolamenti  interni  adottati,  devono  prevedere  che  un singolo iscritto non possa detenere piu' del 5% dei diritti di voto e piu' del 5% delle quote associative;     f) hanno adeguata struttura tecnico-informatica  con  indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati trattati.     |  
|   |                                 Art. 4 
                      Procedure di accreditamento 
   1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e  a  seguito di  esito  positivo  della  fase  istruttoria  o  dal  suo  eventuale perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M., conclude  l'istruttoria  mediante  l'adozione  di  un   provvedimento motivato di accreditamento o di rigetto dell'istanza.   2.  Il  provvedimento  e'  comunicato  a  mezzo  posta  elettronica certificata   all'associazione    interessata,    quale    risultante dall'istanza di accreditamento.   3.  In  caso  di  rigetto  dell'istanza,  le  associazioni  possono presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento.   4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli  di  intesa  con  le associazioni accreditate sul  piano  nazionale,  per  la  definizione delle procedure di rilascio  della  dichiarazione  di  costruzione  o importazione (DCI) di cui  all'art.  8,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,  n.  152,  al  fine  di garantire la miglior tutela dell'interesse  pubblico  sottostante  al procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI.   5. Il rispetto delle procedure  indicate  nei  protocolli  d'intesa costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni accreditate nell'elenco di cui al successivo art. 5.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Elenco nazionale 
   1. Presso la D.G.V.P.T.M. e'  istituito  l'elenco  nazionale  delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto accreditate ai  sensi  del  precedente  art.  4,  di  seguito denominato elenco.   2. L'elenco e' pubblicato sull'apposita sezione del  sito  web  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.   3. L'elenco e' aggiornato mediante pubblicazione sul sito  in  caso di variazioni allo stesso.     |  
|   |                                 Art. 6 
                Permanenza dell'iscrizione nell'elenco 
   1. L'associazione iscritta nell'elenco ha  l'onere  di  dimostrare, entro sessanta giorni dalla scadenza del quadriennio  dall'iscrizione di  cui  all'art.  5  del  presente  decreto,  a  pena  di  decadenza dell'iscrizione  stessa,  la  permanenza   dei   requisiti   mediante trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti b), c), d), e) ed f) dell'art. 2.   2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione  di  cui  al  comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il  mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita  di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, dispone  la revoca dell'iscrizione  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione della documentazione medesima.   3. La D.G.V.P.T.M. ha la facolta' di verificare la  permanenza  dei requisiti di  cui  all'art.  3  mediante  appositi  audit  presso  le strutture dell'associazione.     |  
|   |                                 Art. 7 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 19 giugno 2019 
                                        Il direttore generale: Coletta     |  
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