Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 giugno 2019
Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasposto marittimo
e per vie d'acqua interne

Vista legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), come modificata dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, e in particolare l'art. 1, commi dal 217 al 222, che ha istituito il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), comprensivo di un Archivio telematico centrale (ATCN) contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto;
Vista decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, e in particolare l'art. 3, comma 2, lettera b), che prevede l'individuazione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Visto l'art. 8, comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, che prevede che il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI);
Ritenuto necessario ottemperare alla suddetta norma con la definizione dei criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' delle procedure per l'affidamento alle stesse di attivita' di interesse pubblico connesso alla materia oggetto del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto individua, ai fini dell'accreditamento e della successiva iscrizione in un elenco nazionale, i requisiti delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Republica 14 dicembre 2018, n. 152.
 
Art. 2

Presentazione delle domande di accreditamento

1. Le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unita' da diporto, che intendono essere accreditate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito denominata D.G.V.P.T.M., sottoscritta dai legali rappresentanti, contenente la denominazione dell'associazione e l'indicazione della sede nazionale.
2. L'istanza e' inviata all'indirizzo di posta certificata della D.G.V.P.T.M. ed e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, comprovante l'assenza di scopi di lucro e che la costituzione dell'associazione e' avvenuta almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;
b) copia autentica dello statuto vigente, del bilancio e della nota integrativa al bilancio;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dall'associazione, concernente l'elenco aggiornato degli iscritti, il numero dei dipendenti e l'articolazione delle sedi, con l'indicazione dell'indirizzo, del responsabile delle singole sedi e del titolo di disponibilita' delle stesse;
d) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentate, ed ogni altra documentazione atta a comprovarne la continuita';
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che lo stesso non ha subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima;
f) rendiconto attestante i codici identificativi scafo delle unita' da diporto immesse sul mercato italiano nell'ultimo triennio.
 
Art. 3

Requisiti

1. Possono ottenere l'accreditamento, quali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni dei costruttori, importatori o distributori di unita' da diporto che, rispetto alla specifica categoria:
a) hanno un'anzianita' di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento;
b) hanno un numero di iscritti non inferiore a quaranta di costruttori, importatori o distributori, provenienti da almeno due regioni diverse;
c) dimostrano di avere la disponibilita' di una sede sul territorio italiano in almeno due regioni, compresa quella della sede nazionale, mediante esibizione di contratto di locazione o titolo di proprieta';
d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato;
e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento. A tal fine gli statuti, o eventuali regolamenti interni adottati, devono prevedere che un singolo iscritto non possa detenere piu' del 5% dei diritti di voto e piu' del 5% delle quote associative;
f) hanno adeguata struttura tecnico-informatica con indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati trattati.
 
Art. 4

Procedure di accreditamento

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e a seguito di esito positivo della fase istruttoria o dal suo eventuale perfezionamento o integrazione della documentazione, la D.G.V.P.T.M., conclude l'istruttoria mediante l'adozione di un provvedimento motivato di accreditamento o di rigetto dell'istanza.
2. Il provvedimento e' comunicato a mezzo posta elettronica certificata all'associazione interessata, quale risultante dall'istanza di accreditamento.
3. In caso di rigetto dell'istanza, le associazioni possono presentare una nuova richiesta decorso un anno dal provvedimento.
4. La D.G.V.P.T.M. stipula appositi protocolli di intesa con le associazioni accreditate sul piano nazionale, per la definizione delle procedure di rilascio della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, al fine di garantire la miglior tutela dell'interesse pubblico sottostante al procedimento in questione e quello degli utenti richiedenti il DCI.
5. Il rispetto delle procedure indicate nei protocolli d'intesa costituisce requisito essenziale per la permanenza delle associazioni accreditate nell'elenco di cui al successivo art. 5.
 
Art. 5

Elenco nazionale

1. Presso la D.G.V.P.T.M. e' istituito l'elenco nazionale delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto accreditate ai sensi del precedente art. 4, di seguito denominato elenco.
2. L'elenco e' pubblicato sull'apposita sezione del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'elenco e' aggiornato mediante pubblicazione sul sito in caso di variazioni allo stesso.
 
Art. 6

Permanenza dell'iscrizione nell'elenco

1. L'associazione iscritta nell'elenco ha l'onere di dimostrare, entro sessanta giorni dalla scadenza del quadriennio dall'iscrizione di cui all'art. 5 del presente decreto, a pena di decadenza dell'iscrizione stessa, la permanenza dei requisiti mediante trasmissione alla D.G.V.P.T.M. della documentazione prevista ai punti b), c), d), e) ed f) dell'art. 2.
2. La D.G.V.P.T.M., esaminata la documentazione di cui al comma precedente, verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco e, nel caso in cui accerti la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, dispone la revoca dell'iscrizione entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione medesima.
3. La D.G.V.P.T.M. ha la facolta' di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 mediante appositi audit presso le strutture dell'associazione.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2019

Il direttore generale: Coletta