| Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 1 luglio 2019 |  
| Aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della  legge  23  dicembre 1996, n. 648, relativo ai  medicinali  con  uso  consolidato  per  il trattamento  di   patologie   del   sistema   nervoso   ed   apparato muscolo-scheletrico  (Allegato  P8).   (Determina   n.   75065/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione ed  il  funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4 ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Vista la determina AIFA 20 gennaio 2010, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2010, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i medicinali che possono essere utilizzati per una o  piu'  indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate con la  lista  costituente l'Allegato  P1,  relativa  ai  farmaci  con   uso   consolidato   nel trattamento di patologie cardiache pediatriche;   Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 27 agosto 2012, che ha integrato la suddetta sezione con le liste costituenti  gli  Allegati P3-P9, relative ai farmaci con uso consolidato, sulla base  dei  dati della letteratura scientifica;   Considerate  le  evidenze  scientifiche  presenti  in   letteratura riguardo l'efficacia e  la  sicurezza  nella  popolazione  pediatrica degli antipsicotici ARIPIPRAZOLO, LITIO PIMOZIDE e RISPERIDONE per il trattamento di disturbi psichici in eta' evolutiva;   Ritenuto opportuno consentire la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali con uso consolidato  ARIPIPRAZOLO, LITIO  PIMOZIDE  e  RISPERIDONE  per  il  trattamento  dei   disturbi psichiatrici in eta' evolutiva;   Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle riunioni del 13, 14 e 15 novembre 2018, stralcio verbale n. 2; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648, nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere impiegati per una o piu' indicazioni diverse da  quelle  autorizzate, nella lista costituente l'Allegato P8 relativa  all'uso  consolidato, sulla base dei dati della letteratura  scientifica,  di  farmaci  per patologie del sistema nervoso e  apparato  muscolo-scheletrico,  sono inseriti  i  seguenti  medicinali   con   le   relative   indicazioni terapeutiche:     ARIPIPRAZOLO:       trattamento della schizofrenia a partire dall'eta'  di  tredici anni;       trattamento, fino a dodici settimane, degli  episodi  maniacali gravi o moderati nel contesto di una diagnosi del  disturbo  bipolare di tipo I in pazienti di eta' a partire dai dieci anni;       trattamento  a  breve  termine   (fino   ad   otto   settimane) dell'irritabilita' in soggetti con disturbi dello  spettro  autistico che non abbiano risposto in modo efficace ad  interventi  psicologici specifici comportamentali ed educativi o per i quali tali  interventi non sono disponibili (≥ sei anni);       sindrome di  Tourette  con  una  compromissione  funzionale  da moderata a grave (≥ sei anni);     PIMOZIDE:       sindrome di Tourette con compromissione funzionale da  moderata a grave (≥ dodici anni);     RISPERIDONE:       trattamento a breve  termine  di  problemi  comportamentali  di grado moderato  o  grave  quali  irritabilita'  ed  aggressivita'  in soggetti (≥ cinque anni) con disturbi dello spettro autistico che non abbiano risposto in modo efficace ad interventi psicologici specifici comportamentali ed educativi o per i quali tali interventi  non  sono disponibili;       sindrome di Tourette con compromissione funzionale da  moderata a grave (≥ sette anni);       add-on al metilfenidato in  soggetti  (≥  sette  anni)  ADHD  e disturbo oppositivo-provocatorio, o  aggressivita'  che  non  abbiano risposto in modo efficace al solo trattamento con metilfenidato.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1.  I  medicinali  inclusi  nell'elenco  di  cui  all'art.  1  sono erogabili a  totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  nel rispetto delle  estensioni  di  indicazione  riportate  nel  medesimo elenco.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it     |  
|   |                                 Art. 3 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° luglio 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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