| Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 1 luglio 2019 |  
| Inserimento del medicinale «Revcovi» (elapegademase-lvlr) nell'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario nazionale ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per trattamento della immunodeficienza  combinata  grave  da  deficit  di adenosindeaminasi. (Determina n. 75061/2019).  |  
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                             IL DIRIGENTE                     dell'area pre-autorizzazione 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);   Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione ed  il  funzionamento AIFA;   Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto  legislativo  30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;   Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'area pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;   Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS) dell'AIFA;   Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;   Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF), del  20  luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000  con  errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  232  del  4 ottobre 2000, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;   Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24 marzo 2001, n. 70;   Considerata la cessazione della produzione del  medicinale  ADAGEN, impiegato per il trattamento dell'immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi, a causa della  carenza  permanente  del principio attivo;   Considerato che il medicinale REVCOVI e' autorizzato  da  parte  di Food Drug Administration  per  il  trattamento  dell'immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi;   Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti  adulti e pediatrici affetti da immunodeficienza combinata grave  da  deficit di adenosindeaminasi;   Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle riunioni del 5, 6 e 7 giugno 2019, stralcio verbale n. 11;   Ritenuto,   pertanto,   di   includere   il   medicinale    REVCOVI (elapegademase-lvlr) nell'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della legge   23   dicembre   1996,   n.   648,   per   trattamento   della immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   Il medicinale REVCOVI (elapegademase-lvlr) e'  inserito,  ai  sensi dell'art. 1, comma 4 del  decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536, convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco istituito con il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
     Denominazione: REVCOVI (elapegademase-lvlr).     Indicazione  terapeutica:  trattamento   della   immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi.     Criteri di inclusione: soggetti adulti e  pediatrici  affetti  da immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi.     Criteri di  esclusione:  qualsiasi  condizione  che,  secondo  il parere del medico specialista, rende il paziente inadatto all'uso del REVCOVI.     Periodo di prescrizione a totale carico  del  Servizio  sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.     Piano terapeutico:       pazienti che erano in trattamento con ADAGEN: la dose  iniziale di  REVCOVI  e'  0.2  mg/kg  a  settimana,  somministrata   per   via intramuscolare. Per la formula  di  conversione  consultare  labeling approvato da FDA;       per i pazienti ADAGEN-NAÏVE: la dose iniziale di REVCOVI e' 0.4 mg/kg a settimana, divisa in due dosi (0.2  mg/kg  per  due  volte  a settimana), somministrata per via intramuscolare.     Altre  condizioni  da  osservare:  le  modalita'  previste  dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio  2000  citato  in premessa,  in  relazione  a:  art.  4:  istituzione   del   registro, rilevamento e  trasmissione  dei  dati  di  monitoraggio  clinico  ed informazioni  riguardo  a  sospensioni  del   trattamento   (mediante apposita scheda come da provvedimento  31  gennaio  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione  del  consenso  informato,  modalita'  di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. 
                     Dati da inserire nel registro 
     Nel corso del trattamento con REVCOVI devono essere monitorate:       Attivita' di adenosina deaminasi (ADA): l'attivita'  plasmatica di ADA deve essere determinata ogni  due  settimane  per  i  pazienti NAÏVE ed ogni quattro settimane per pazienti sottoposti in precedenza a terapia con  ADAGEN  durante  le  prime  otto-dodici  settimane  di trattamento e successivamente ogni tre-sei mesi;       Attivita'  eritrocitaria  dAXP:  due  mesi  dopo  l'inizio  del trattamento con REVCOVI dovrebbero essere mantenuti i livelli di dAXP nell'eritrocito inferiori a 0,02  mmol/L.  L'Attivita'  eritrocitaria dAXP deve essere monitorata almeno due volte l'anno;       Funzione immunitaria: la funzione immunitaria puo'  variare  da paziente  a  paziente.  Ogni  paziente  richiedera'  un   appropriato monitoraggio coerente con lo stato immunologico. I  linfociti  totali ed i sottogruppi devono essere monitorati periodicamente come segue:         pazienti NAÏVE ad ADAGEN: ogni quattro-otto settimane per  un massimo di un anno e successivamente ogni tre-sei mesi;         altri pazienti: ogni tre-sei mesi.     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per trattamento  della  immunodeficienza combinata grave da deficit di adenosindeaminasi, nel  rispetto  delle condizioni per esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte  integrante della presente determina.   2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it     |  
|   |                                 Art. 3 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° luglio 2019 
                                               Il dirigente: Petraglia     |  
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