Estratto determina AAM/AIC n. 128/2019 del 25 giugno 2019 
     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale ROSUVASTATINA  E  EZETIMIBE  DOC  nella  forma  e  confezioni,   alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale  in  via  Turati,  40  -  20121  Milano,  codice  fiscale  n. 11845960159.     Confezioni:       «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister  PA/Al/PVC-Al  - A.I.C. n. 045827019 (in base 10) 1CQJYC (in base 32);       «5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister  PA/Al/PVC-Al  - A.I.C. n. 045827021 (in base 10) 1CQJYF (in base 32);       «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  - A.I.C. n. 045827033 (in base 10) 1CQJYT (in base 32);       «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  - A.I.C. n. 045827045 (in base 10) 1CQJZ5 (in base 32);       «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  - A.I.C. n. 045827058 (in base 10) 1CQJZL (in base 32);       «20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  - A.I.C. n. 045827060 (in base 10) 1CQJZN (in base 32).     Validita' prodotto integro: tre anni.     Forma farmaceutica: compressa.     Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.  Questo medicinale   non   richiede   alcuna   temperatura   particolare   di conservazione.     Composizione per compressa:       «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» 5 mg/10 mg compresse:         principi  attivi:   ogni   compressa   contiene   5   mg   di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;         eccipienti:  elenco  completo  degli   eccipienti:   lattosio monoidrato,   cellulosa   microcristallina   tipo   102,    cellulosa microcristallina   tipo   101,   croscaramellosa   sodica   tipo   A, crospovidone, povidone K-30, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.       «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» 10 mg/10 mg compresse:         principi  attivi:  ogni   compressa   contiene   10   mg   di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;         eccipienti:  elenco  completo  degli   eccipienti:   lattosio monoidrato,   cellulosa   microcristallina   tipo   102,    cellulosa microcristallina   tipo   101,   croscaramellosa   sodica   tipo   A, crospovidone, povidone K-30, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.       «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» 20 mg/10 mg compresse:         principi  attivi:  ogni   compressa   contiene   20   mg   di rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe;         eccipienti:  elenco  completo  degli   eccipienti:   lattosio monoidrato,   cellulosa   microcristallina   tipo   102,    cellulosa microcristallina   tipo   101,   croscaramellosa   sodica   tipo   A, crospovidone, povidone K-30, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.     Responsabile del rilascio lotti: Adamed Pharma S.A. ul. Marszałka Jozefa Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice, Polonia.     Indicazioni terapeutiche:       ipercolesterolemia primaria: «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» e' indicato   come   aggiunta   alla   dieta    per    il    trattamento dell'ipercolesterolemia  primaria,  e  come  terapia  sostitutiva  in pazienti adulti adeguatamente  controllati  con  i  singoli  principi attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come  in una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati;       prevenzione  di  eventi   cardiovascolari:   «Rosuvastatina   e Ezetimibe  Doc»  e'  indicato  per  ridurre  il  rischio  di   eventi cardiovascolari come terapia sostitutiva  in  pazienti  con  malattia coronarica (CHD) e storia di sindrome  coronarica  acuta  (ACS),  che sono  adeguatamente  controllati  con  i  singoli   principi   attivi somministrati contemporaneamente allo stesso  dosaggio  come  in  una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':       classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determinazione, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |