| Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 6 giugno 2019 |  
| Proroga dei termini del decreto  del  25  ottobre  2018,  recante  le modalita'  di  attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato  nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.  |  
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                      IL MINISTRO DELLE POLITICHE                    AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI                             E DEL TURISMO 
   Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al  coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi comunitari;   Vista la legge n. 428 del 29 dicembre  1990,  recante  disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) in particolare l'art. 4, comma 3;   Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220  relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per  la  salute  delle piante;   Vista  la  richiesta  presentata  dalle  autorita'  italiane   alla Commissione dell'Unione europea il 9 marzo 2018 di partecipazione  al finanziamento di talune  misure  eccezionali  di  sostegno  ai  sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013  per  i focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre  2017.  Il 1° giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018  e  l'11  luglio 2018;   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1506   della Commissione, del 10 ottobre 2018 relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore  delle  uova  e  del  pollame  in Italia e, in particolare l'art.  2,  lettera  c),  che  fissa  al  30 settembre  2019  il  termine  per  la  liquidazione  degli  aiuti  ai beneficiari;   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari, forestali e del turismo n. 5533, del  25  ottobre  2018,  recante  le modalita'  di  attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato  nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;   Considerato che all'art. 3.1.d) del regolamento di esecuzione  (UE) n. 2018/1506, della Commissione,  e'  stato  riscontrato  un  errore, relativo al calcolo dell'indennizzo  dei  danni  per  la  perdita  di produzione dei riproduttori di pollo e di tacchino che ha  comportato ritardi nelle procedure di conteggio degli aiuti da erogare;   Vista la  rettifica  all'art.  3,  paragrafo  1,  lettera  d),  del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2018/1506,   adottata   dalla Commissione dell'Unione europea e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 109, del 24 aprile 2019;   Vista la nota del 13 maggio 2019,  n.  42806,  con  la  quale  AGEA Coordinamento, a causa del protrarsi delle operazioni di  definizione dei pagamenti e dell'elevato numero di domande pervenute,  chiede  la proroga del termine temporale del 30 giugno 2019,  previsto  all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 5533, del 25 ottobre 2018,  al fine di consentire agli organismi  pagatori  il  completamento  della liquidazione degli aiuti agli aventi diritto; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. All'art. 5, comma 1 del decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 5533, del 25  ottobre 2018, la data del 30 giugno 2019, che fissa il termine entro il quale gli organismi pagatori devono  effettuare  i  pagamenti  agli  aventi diritto, e' prorogata al 30 settembre 2019.   Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.     Roma, 6 giugno 2019 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 761     |  
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