| Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA |  
| DECRETO 2 luglio 2019 |  
| Emanazione del nuovo statuto.  |  
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                             IL DIRETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in  particolare,  l'art.  6 rubricato «Autonomia delle universita'»;   Vista la legge n. 240 del  30  dicembre  2010,  recante  «Norme  in materia di organizzazione delle Universita', di personale  accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in  particolare,  l'art. 2;   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione  dell'universita'  e della ricerca prot. n. 00857 del 30 ottobre  2015  con  il  quale  il prof. Pietro Pietrini e' nominato  direttore  della  Scuola  IMT  con decorrenza dal 1° novembre 2015 e il successivo rinnovo prot. MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019;   Visto il vigente statuto della Scuola IMT alti studi Lucca, emanato con decreto n. 027159(206),I.2.20.09.11,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  233  del  6 ottobre 2011;   Vista la delibera del consiglio direttivo della  Scuola  IMT  della seduta del  28  febbraio  2019,  con  la  quale  e'  stato  approvato all'unanimita' lo statuto della Scuola nella versione revisionata;   Vista la comunicazione della Scuola del 5 marzo 2019 Prot.  IMT  n. 01196.05.03.19 in cui si e' provveduto a trasmettere il  testo  dello statuto  della  Scuola  nella  versione  revisionata   al   Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  affinche'  potesse effettuare  i  rilievi  del  caso  ed  esercitare  il  controllo   di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;   Vista    la    comunicazione    del    Ministero    dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 3  maggio  2019  prot.  MIUR  n. 07948.03.05.2019 con la quale  ha  indirizzato  alla  Scuola  IMT  le osservazioni di modifica allo statuto suddetto;   Vista la delibera del consiglio direttivo della  Scuola  IMT  della seduta  del  31  maggio  2019,  con  la  quale  e'  stato   approvato all'unanimita' lo statuto della Scuola nella versione  contenente  le sopracitate  osservazioni  inviate  dal   Ministero   dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; 
                               Decreta: 
   l'emanazione del nuovo statuto della Scuola IMT  alti  studi  Lucca allegato al presente decreto.   Il direttore da'  incarico  all'«Ufficio  staff  alla  Direzione  e relazioni esterne» di trasmettere il presente decreto e il testo  del nuovo statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi della legge  n. 168 del 9  maggio  1989,  e  altresi'  al  Ministero  dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per conoscenza.     Lucca, 2 luglio 2019 
                                                Il direttore: Pietrini     |  
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                                STATUTO 
                               Preambolo 
     La Scuola IMT Alti studi Lucca riconosce il contributo dato  alla sua costituzione e alle sue attivita' dalla  comunita'  lucchese  per tramite della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la  ricerca e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca che hanno operato, con il proprio sostegno e  le  proprie  risorse  anche  immobiliari,  per favorire l'insediamento, lo sviluppo e la crescita  di  attivita'  di formazione e di ricerca di eccellenza internazionale nella citta'  di Lucca. 
                                Art. 1.                       Natura, finalita' e sede 
     1. La Scuola IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie)  Alti  studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola IMT, e' un'istituzione statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con  ordinamento  speciale,  inserita   nel   sistema   universitario italiano, dotata di personalita' giuridica e di autonomia  didattica, scientifica, organizzativa,  gestionale,  patrimoniale,  finanziaria, amministrativa e contabile.     2. La Scuola IMT e' stata istituita con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre  2005,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale - del 30 novembre 2005.     3. La Scuola IMT contribuisce  all'avanzamento  della  ricerca  e organizza  corsi  di  alta  formazione  sui   temi   dell'innovazione tecnologica e istituzionale, realizzando la  piena  integrazione  tra ricerca e insegnamento.     4. La Scuola IMT e' un'istituzione di ricerca  internazionale  in ambiti  a   elevata   rilevanza   applicativa   e   di   insegnamento residenziale, dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di elites professionali per le  istituzioni,  per  il  sistema  delle imprese e per il territorio.     5. La Scuola IMT si colloca all'interno dello  spazio  europeo  e internazionale della ricerca e  dell'istruzione  superiore  e  ne  fa propri principi e strumenti.     |  
|   |                                 Art. 2.                         Modello organizzativo 
     1. La Scuola IMT persegue e realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento  organizzandosi  in  una  o   piu'   Aree   scientifiche multidisciplinari, che costituiscono i centri di riferimento  per  il reclutamento dei ricercatori e del corpo docente.     2.  Le  Aree  scientifiche  sono  le  unita'   organizzative   di riferimento per la ricerca e costituiscono  il  contesto  scientifico per l'organizzazione dei corsi di studio  e  per  l'integrazione  tra ricerca e insegnamento.     3.  La  comunita'  della  Scuola  IMT  si   fonda   sulla   piena partecipazione di allievi e  docenti  alle  attivita'  della  Scuola, anche  attraverso  la  valorizzazione  del  sistema   campus,   delle infrastrutture e dei servizi residenziali.     |  
|   |                                 Art. 3                           Principi generali 
     1.  La  Scuola  IMT   adotta   i   seguenti   principi   generali caratterizzanti,  nel  rispetto  delle  pari  opportunita'  e  contro qualsiasi forma di discriminazione:       Apertura  e  competitivita'  internazionale  nell'accesso:   la selezione di docenti e ricercatori si  svolge  secondo  gli  standard internazionali, in conformita' con la Carta Europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione  dei  ricercatori. La Scuola  IMT  attrae  allievi  a  elevato  potenziale,  inserendosi attivamente nei circuiti  internazionali  di  mobilita'  di  capitale umano e misurandosi su standard internazionali. I corsi di  dottorato della Scuola IMT si tengono in lingua inglese. La Scuola IMT supporta la presenza sistematica di ricercatori  e  docenti  esterni  di  alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale.       Residenzialita',  meritocrazia,  valutazione:  un  sistema   di servizi residenziali, di  borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto  allo  studio  per gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunita'. Le  attivita' di ricerca e di insegnamento  della  Scuola  IMT  sono  sottoposte  a valutazione, con  l'impiego  di  metodi  quantitativi  e  qualitativi riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale.       Interazione con il territorio e con il sistema  delle  imprese: la Scuola IMT concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio di Lucca e promuove la valorizzazione e  il  trasferimento dei risultati della ricerca.       Promozione  dei  principi  di  accesso  pieno  e  aperto   alla letteratura scientifica prodotta dalla Scuola IMT  incentivandone  il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al  pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale,  la riservatezza e la protezione dei dati personali.       Efficienza e trasparenza del modello gestionale: la Scuola  IMT realizza condizioni di efficienza amministrativa e  gestionale  e  di efficacia rispetto alle finalita' istituzionali.       Responsabilita',  onesta',  integrita'  e  rispetto  reciproco: tutti i membri della  comunita'  della  Scuola  IMT  sono  tenuti  ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.     |  
|   |                                 Art. 4.                Attivita' formative e titoli di studio 
     1. La Scuola IMT, ai sensi di quanto  stabilito  dalla  legge  19 novembre 1990 n. 310 e dal decreto ministeriale 22  ottobre  2004  n. 270,  organizza  corsi  di  dottorato  di  ricerca   (Ph.D.),   anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo  quanto  disciplinato  dal  regolamento   didattico   e   dai regolamenti dei corsi di Dottorato. Agli allievi  che  completano  un corso di Dottorato di durata almeno  triennale  e'  rilasciato  dalla Scuola IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3  luglio 1998, n. 210.     2. La Scuola IMT  puo'  altresi'  attivare,  nel  rispetto  della legislazione vigente:       a) corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane  o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;       b) corsi di perfezionamento e corsi  di  specializzazione  post laurea e post dottorali, anche  in  collaborazione  con  universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;       c) corsi di master universitari di primo e di secondo  livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca  e  istituti di alta cultura a cio' abilitati;       d) master  o  altri  corsi  di  studio  e  di  alta  formazione permanente  e  ricorrente,  anche   in   collaborazione   con   altre universita' e/o enti pubblici e privati.     3. I corsi  di  studio  si  caratterizzano  per  una  valutazione rigorosa dei percorsi formativi  e  dei  risultati  conseguiti  dagli allievi.     4. E' facolta' della Scuola IMT organizzare  altre  attivita'  di formazione, anche in conto terzi.     |  
|   |                                 Art. 5.         Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni 
     1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e  l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' della Scuola IMT partecipare  alle  federazioni  di  atenei,  di  cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a  consorzi,  enti  e associazioni e altresi' stipulare convenzioni con altre universita' o enti e  istituzioni  operanti  nei  settori  della  ricerca  e  della formazione. La federazione  della  Scuola  IMT  con  altri  soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni e' approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.     |  
|   |                                 Art. 6.                                Organi 
     1. Sono organi politico-amministrativi della Scuola IMT:       il direttore       il consiglio di amministrazione     2. E' organo accademico della Scuola IMT:       il senato accademico     3. Sono organi di controllo e valutazione della Scuola IMT:       il nucleo di valutazione       il collegio dei revisori dei conti       il comitato scientifico.     |  
|   |                                 Art. 7.                     Consiglio di amministrazione 
     1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di  governo  della Scuola IMT. E' presieduto dal direttore che lo convoca.  Le  funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore  amministrativo o suo delegato.     2. Il consiglio di amministrazione:       a) e' responsabile dell'indirizzo strategico;       b) approva la programmazione triennale proposta dal  direttore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla  dotazione  organica  dei professori e dei ricercatori di ruolo,  il  parere  obbligatorio  del senato accademico;       c) approva il bilancio unico  d'Ateneo  di  previsione  annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a  scorrimento  annuo,  previo   parere   obbligatorio   del   senato accademico;       d) approva  il  bilancio  unico  d'Ateneo  d'esercizio,  previo parere obbligatorio del senato accademico;       e) approva le variazioni di bilancio di sua competenza;       f) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';       g)  verifica  la  rispondenza  dei  risultati  della   gestione amministrativa alle direttive generali impartite;       h) approva il bilancio di genere;       i) ha competenza generale e  residuale  per  l'approvazione  di contratti e di convenzioni  la  cui  competenza  non  sia  altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;       l) approva la federazione della Scuola IMT con  altri  soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti  e  associazioni,  previo  parere  obbligatorio  del senato accademico;       m) approva le modifiche statutarie a maggioranza  assoluta  dei componenti l'organo, previo parere obbligatorio del senato accademico e sentito il comitato consultivo  per  le  modifiche  riguardanti  la natura e le finalita' della Scuola IMT;       n) approva i regolamenti della Scuola IMT, acquisito il  parere obbligatorio del senato accademico  per  i  regolamenti  inerenti  la didattica e la ricerca;       o) delibera in materia di fondo per il  trattamento  accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo;       p) nomina il nucleo di valutazione e il collegio  dei  revisori dei conti;       q) nomina  il  direttore  amministrativo,  sulla  base  di  una proposta del  direttore  che  motivi  la  scelta,  anche  in  termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola IMT;       r) nomina il comitato scientifico;       s) delibera in  ordine  alla  chiamata  dei  professori  e  dei ricercatori di ruolo e  a  tempo  determinato,  acquisito  il  parere obbligatorio del senato accademico;       t)   nomina   i   responsabili    delle    Aree    scientifiche multidisciplinari,  secondo  le  modalita'  stabilite  con   apposito regolamento;       u) delibera sugli schemi di remunerazione del personale  e  dei collaboratori della Scuola IMT a vario titolo;       v)  determina  le  indennita'  di  funzione  da  attribuire  ai componenti degli organi della Scuola IMT o a incaricati  di  funzioni istituzionali;       z) esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia  della  Scuola IMT, tutte le  attribuzioni  che  gli  sono  demandate  dal  presente statuto, dai  regolamenti  e  quelle  che  la  legge  attribuisce  al consiglio di amministrazione delle Universita'.     3. Il consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto  del principio delle pari opportunita' di genere nell'accesso agli  uffici pubblici:       a) dal direttore, che lo presiede;       b) da quattro membri non appartenenti  ai  ruoli  della  Scuola IMT,  designati  dal  senato  accademico,  all'interno  di  una  rosa proposta dal direttore, tra  personalita'  italiane  o  straniere  in possesso di comprovata  competenza  in  campo  gestionale  ovvero  di un'esperienza  professionale  di  alto  livello  con  una  necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;       c) da tre professori di ruolo della Scuola IMT, eletti  secondo le modalita' previste da apposito regolamento;       d) da un  ricercatore  della  Scuola  IMT,  eletto  secondo  le modalita' previste da apposito regolamento;       e) da un rappresentante degli allievi della Scuola IMT,  eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento;       f) da un rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo della Scuola IMT, eletto secondo le modalita'  previste  da  apposito regolamento.     4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella  prima seduta utile. I curricula dei membri del  consiglio  sono  pubblicati sul sito istituzionale della Scuola IMT. L'esame della posizione  dei componenti va condotto partitamente per ciascuno  degli  interessati, con astensione e abbandono  temporaneo  della  seduta  da  parte  del consigliere interessato.     5. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma  3,  con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24  in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati.     6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. Il  mandato decorre dall'inizio  dell'anno  accademico  successivo  a  quello  di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo  a quello di nomina. Il mandato  del  rappresentante  degli  allievi  ha durata biennale e l'elettorato passivo  e'  attribuito  agli  allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.     7. In  caso  di  mancata  costituzione  del  nuovo  consiglio  di amministrazione nei termini,  l'organo  scaduto  puo'  esercitare  le proprie attribuzioni in regime di proroga,  limitatamente  agli  atti urgenti  e  indifferibili,   per   un   periodo   non   superiore   a quarantacinque giorni.     8. In caso di  dimissioni  di  un  componente,  queste  producono effetto dopo l'accettazione  del  consiglio  di  amministrazione.  In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata  fino  alla scadenza dell'organo nel suo complesso.     9. Qualora, a seguito di  dimissioni  o  comunque  di  cessazione anticipata  del  mandato,  vengano  a   mancare   al   consiglio   di amministrazione piu' di un  terzo  dei  propri  componenti,  l'organo decade ed e' necessario  procedere  alla  costituzione  di  un  nuovo Consiglio; in  tale  ipotesi,  il  mandato  del  nuovo  consiglio  di amministrazione decorre dalla costituzione dello stesso e  la  durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso  e per i quattro anni accademici successivi.     |  
|   |                                 Art. 8.                               Direttore 
     1. Il direttore e' eletto  a  scrutinio  segreto  tra  professori ordinari  di  riconosciuta  qualificazione  scientifica   a   livello internazionale e  con  una  profonda  conoscenza  del  sistema  della ricerca in  Italia  e  all'estero,  in  servizio  presso  universita' italiane e istituti di istruzione superiore  a  ordinamento  speciale italiani.     2. L'elettorato attivo per l'elezione  del  direttore  spetta  ai professori ordinari e associati di ruolo della Scuola IMT e con  voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei  seguenti  raggruppamenti di categorie un peso pari al:       a) 15% del complesso dell'elettorato attivo  ai  ricercatori  e assegnisti di ricerca della Scuola IMT;       b)  10%  del  complesso  dell'elettorato  attivo  al  personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;       c) 5% del complesso dell'elettorato attivo agli  allievi  della Scuola IMT.     3. Il direttore:       a)  ha  la  rappresentanza   legale   e   cura   le   relazioni istituzionali della Scuola IMT;       b) cura, nell'ambito  delle  proprie  competenze,  l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di  amministrazione  ed  e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali  secondo criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, fatto  salvo  quanto di competenza del direttore amministrativo;       c)  propone  la   programmazione   triennale   acquisito,   con riferimento  all'organizzazione  della  didattica  e  della  ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei  professori e dei  ricercatori  di  ruolo,  il  parere  obbligatorio  del  senato accademico;       d) propone il bilancio unico  d'Ateneo  di  previsione  annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;       e) propone il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio;       f) approva le variazioni di bilancio di propria competenza;       g) propone il bilancio di genere annuale;       h) convoca e presiede il  consiglio  di  amministrazione  e  il senato accademico;       i) emana lo statuto, i bandi e i regolamenti della Scuola IMT;       l) conferisce i titoli di studio rilasciati dalla Scuola IMT;       m)  stipula  convenzioni,   accordi   e   contratti,   la   cui sottoscrizione non sia altrimenti attribuita  dai  regolamenti  della Scuola IMT;       n) dispone la chiamata dei  professori  e  dei  ricercatori  di ruolo  e  a  tempo   determinato,   deliberata   dal   consiglio   di amministrazione,  acquisito  il  parere   obbligatorio   del   senato accademico;       o) propone la nomina del direttore amministrativo al  consiglio di  amministrazione,  motivando   la   scelta,   anche   in   termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola;       p) adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica,  nella prima adunanza successiva;       q) svolge ogni altra attribuzione demandata al direttore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT;     4.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. Qualora risulti eletto un  professore  di altro ateneo, l'elezione si configura  anche  come  chiamata  e  come concomitante trasferimento nell'organico dei professori della  Scuola IMT.     5. Per gravi motivi l'incarico di direttore puo' essere  soggetto a revoca con delibera  motivata  del  consiglio  di  amministrazione, assunta a maggioranza qualificata.     6. Il direttore  e'  eletto  almeno  trenta  giorni  prima  della scadenza del mandato di quello uscente.     7. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede, entro due  mesi,  all'indizione   della   nuova   elezione.   Nel   periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e  la  proclamazione  del direttore, le relative funzioni sono  esercitate  dal  professore  di prima  fascia  della  Scuola  IMT  con  maggiore   anzianita'   nella qualifica.     8. In caso di mancata elezione del nuovo  direttore  nei  termini previsti dal comma 5 si applica quanto  stabilito  dal  comma  6  del presente articolo.     9. Il direttore nomina con proprio  decreto  un  vicario  che  lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicario decade dalla carica in caso di cessazione del mandato  del  direttore  che  lo  ha nominato; puo' essere  inoltre  revocato  con  decreto  motivato  del direttore nel caso venga meno il rapporto fiduciario.     10. Il direttore puo' nominare suoi  incaricati  o  delegati  per specifiche attivita' tra i membri del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori della Scuola IMT.     |  
|   |                                 Art. 9.                           Senato accademico 
     1. Il senato accademico  e'  presieduto  dal  direttore,  che  lo convoca e, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  26  del  presente statuto, e' composto da:       a) sette professori di ruolo della Scuola IMT,  con  elettorato attivo e passivo riservato  ai  professori  di  prima  e  di  seconda fascia;       b) due rappresentanti eletti dai ricercatori della Scuola  IMT, con mandato di durata biennale, con elettorato  passivo  riservato  a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato il  cui  contratto abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato;       c) da un rappresentante degli allievi dei corsi di studio della Scuola  IMT,  eletto  secondo  le  modalita'  previste  da   apposito regolamento, con mandato di durata biennale e con elettorato  passivo attribuito agli allievi iscritti a corsi  di  studio  la  cui  durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.     Le funzioni di segretario  verbalizzante  del  senato  accademico sono svolte dal direttore amministrativo o suo delegato.     2. Il senato accademico formula pareri in materia di didattica  e di ricerca. In particolare, esprime parere obbligatorio in merito a:       a)    la    programmazione    triennale     con     riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita'  di ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo;       b) le chiamate dei professori e dei ricercatori di  ruolo  e  a tempo determinato;       c) i regolamenti della Scuola IMT  riguardanti  l'attivita'  di didattica e di ricerca;       d)  il  bilancio   unico   d'Ateneo   di   previsione   annuale autorizzatorio quale parte integrante della programmazione  triennale a scorrimento annuo;       e) il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio;       f) il bilancio di genere annuale;       g) le modifiche statutarie;       h) la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai  sensi dell'art. 3 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  l'adesione  a consorzi, enti e associazioni;       i)  il  senato  accademico  svolge  ogni   altra   attribuzione demandatagli dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti della Scuola IMT.     3. Il senato accademico e' validamente costituto con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni  dell'art.  24  in  materia  di quorum  per  la  validita'  delle  sedute  e  per  le  votazioni   si riferiscono ai componenti nominati.     4. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto e  dai commi  1  e  3  con  riferimento  alla   durata   del   mandato   dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il senato  accademico dura in carica un quadriennio e  i  suoi  componenti  possono  essere rinnovati una sola volta.     |  
|   |                                Art. 10.                         Nucleo di valutazione 
     1. Il nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, le attivita' didattiche e di ricerca,  gli  interventi  di  sostegno  al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi  comparative dei costi e  dei  rendimenti,  il  corretto  utilizzo  delle  risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,  nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa  e  ne riferisce al consiglio di amministrazione e al senato accademico.     2. In particolare il nucleo:       a)  valuta  il   grado   di   conseguimento   degli   obiettivi programmatici,  con  particolare  riferimento   alla   programmazione triennale;       b)  redige  una  relazione  di  accompagnamento  al  rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;       c) valuta l'imparzialita', la  trasparenza  e  l'efficacia  dei meccanismi di valutazione della qualita';       d) effettua ogni  altra  indagine  valutativa  affidatagli  dal consiglio di amministrazione;       e) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla  normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.     3. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di cui:       a)  quattro  membri   esterni   nominati   dal   consiglio   di amministrazione tra studiosi ed esperti nel campo della  valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il presidente;       b) un rappresentante degli allievi eletto secondo le  modalita' previste da apposito regolamento.     4. Il nucleo di valutazione rimane in  carica  per  quattro  anni dalla data di nomina, fatta eccezione  per  il  rappresentante  degli allievi.     5.  Il  mandato  del  rappresentante  degli  allievi  ha   durata biennale. L'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti  a corsi di studio la cui durata ordinaria residua  sia  almeno  di  due anni accademici.     6.  L'incarico  di  componente  del  nucleo  di  valutazione   e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la  Scuola  IMT  o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.     |  
|   |                                Art. 11.                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Il collegio dei revisori dei conti:       a) provvede al riscontro degli atti di gestione  e  accerta  la regolare tenuta dei libri e  delle  scritture  contabili,  anche  per quanto riguarda gli aspetti fiscali;       b) esamina il bilancio unico  d'Ateneo  di  previsione  annuale autorizzatorio, le relative variazioni, il  bilancio  unico  d'Ateneo d'esercizio e redige apposite relazioni su tali documenti;       c) effettua verifiche di cassa;       d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla  normativa vigente.     2. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:       a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto  tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati  dello  Stato, designato dal consiglio di amministrazione;       b)  un  effettivo  e  un  supplente  designati  dal   Ministero dell'economia e delle finanze;       c)  un  effettivo  e  un  supplente  designati  dal   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  tra  dirigenti  e funzionari del Ministero stesso;     Almeno due componenti devono  essere  iscritti  al  Registro  dei revisori contabili.     3. I componenti del  collegio  dei  revisori  sono  nominati  dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano  in carica fino al 30 giugno del  quarto  anno  successivo  a  quello  di nomina.  L'incarico  di  componente  del  collegio  dei  revisori  e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la  Scuola  IMT  o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.     |  
|   |                                Art. 12.                       Direttore amministrativo 
     1. Il direttore amministrativo gestisce  e  organizza  i  servizi amministrativi  ed  e'  responsabile  del   buon   andamento,   della legittimita', dell'imparzialita' e della  trasparenza  dell'attivita' amministrativa.     2. In particolare il direttore amministrativo:       a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di  propria competenza;       b)    e'    responsabile    dell'organizzazione     complessiva dell'Amministrazione,  sulla  base  degli  indirizzi   espressi   dal consiglio di amministrazione;       c) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;       d) esplica  l'attivita'  di  indirizzo,  di  coordinamento,  di controllo  e  di  gestione  del  personale   dirigente,   tecnico   e amministrativo  dell'amministrazione;  per  le  unita'  di  personale esplicitamente collocate in staff, per componenti del corpo docente o ricercatore  svolge  esclusivamente  l'attivita'  di   gestione   del rapporto di lavoro;       e) esplica l'attivita' di  coordinamento  delle  attivita'  dei collaboratori dell'Amministrazione, fatta eccezione  per  l'attivita' di coordinamento relativa ai collaboratori  che  siano  impiegati  in attivita' o progetti coordinati da componenti  del  corpo  docente  o ricercatore;       f) partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante  e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene  agli  aspetti di propria competenza;       g) propone al direttore le risorse e  i  profili  professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'Amministrazione;       h)  propone   al   direttore   il   piano   della   performance dell'amministrazione,   parte   integrante    della    programmazione triennale;       i)  gestisce  il  fondo  per  il  trattamento  accessorio   del personale dirigente, tecnico  e  amministrativo  in  coerenza  con  i documenti programmatici di riferimento;       l) approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamento  per  le  spese  autorizzate  dai  competenti   centri   di responsabilita';       m) svolge ogni altra attribuzione  demandata  ai  dirigenti  di uffici  dirigenziali  generali  dalla   normativa   vigente   e   dai regolamenti della Scuola IMT.     3. Il direttore  amministrativo  e'  nominato  dal  consiglio  di amministrazione sulla base di una proposta del direttore  che  motivi la  scelta,  anche  in  termini  comparativi,  tra   le   candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di  apposito  avviso  sul  sito della Scuola. Il direttore amministrativo e' scelto tra  personalita' di  elevata  qualificazione  professionale  e  comprovata  esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce  il regime di impiego e il trattamento economico in conformita' a criteri e  parametri  fissati  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto e' regolato con  contratto di lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno, di durata non superiore a  quattro  anni  decorrenti  dalla  data  di  stipula  del contratto di lavoro e rinnovabile.     4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19  e  seguenti  del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165,  l'incarico  di  direttore amministrativo  puo'  essere  revocato  con  delibera  motivata   del consiglio di amministrazione. La revoca  dell'incarico  e'  causa  di risoluzione del contratto di lavoro.     5. Il direttore amministrativo puo'  nominare  tra  il  personale della Scuola un vicario che lo sostituisca in caso di sua  assenza  o impedimento. L'incarico di vicario viene meno in caso  di  cessazione dall'incarico del direttore amministrativo che lo ha  nominato  o  di revoca con decreto motivato del direttore amministrativo.     |  
|   |                                Art. 13.                         Comitato scientifico 
     1. Il comitato scientifico e' organo consultivo  per  l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' per la programmazione triennale.     2. Il comitato scientifico e' composto da un minimo di tre  e  da un massimo di cinque membri. I  suoi  componenti  sono  nominati  dal consiglio di amministrazione su proposta del  direttore,  sentito  il senato  accademico,  tra  esponenti   della   comunita'   scientifica internazionale di elevata  reputazione  scientifica  nei  settori  di attivita' della Scuola IMT.     |  
|   |                              Art. 13-bis.                          Comitato consultivo 
     1. Il comitato consultivo svolge funzioni consultive con riguardo a:       a) le modifiche statutarie inerenti la natura  e  le  finalita' della Scuola IMT;       b) l'uso degli spazi messi a disposizione da soggetti  pubblici o privati ai sensi dell'art. 2, comma 3.     2. Con riguardo all'uso degli spazi messi  a  disposizione  dalla Fondazione lucchese per  l'alta  formazione  e  la  ricerca  e  dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, il  comitato  esprime  parere vincolante.     3. Il comitato consultivo e' composto da tre membri,  scelti  tra personalita'  italiane  o  straniere  in   possesso   di   comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza  professionale di alto livello con una  necessaria  attenzione  alla  qualificazione scientifica e culturale, designati rispettivamente:       a) un membro dalla Fondazione lucchese per l'alta formazione  e la ricerca;       b) un membro dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca;       c) un membro di intesa dalla  Fondazione  lucchese  per  l'alta formazione e la ricerca e dalla  Fondazione  Cassa  di  risparmio  di Lucca.     |  
|   |                                Art. 14.                            Comitati ad hoc 
     1. E' facolta' del direttore nominare comitati ad  hoc,  composti da professori e studiosi di riconosciuta reputazione  internazionale, anche esterni alla Scuola IMT, per collaborazioni e pareri  specifici riferiti all'attivita' didattica e di ricerca della Scuola  IMT  e  a progetti di innovazione di interesse per il territorio.     2. Quando l'incarico  all'interno  di  un  comitato  comporti  un compenso o un'indennita' e' necessaria l'approvazione  del  consiglio di amministrazione.     |  
|   |                                Art. 15.                       Programmazione triennale 
     1. La programmazione triennale e' un documento di  programmazione strategica ed economico-finanziaria, a scorrimento annuo, contenente:       a) le linee di sviluppo strategico della Scuola IMT in  termini di ambiti di interesse prioritario per la ricerca e l'insegnamento  e di collaborazioni istituzionali da attivare;       b) il quadro triennale delle  fonti  e  degli  impieghi,  e  il bilancio  unico  d'Ateneo  di   previsione   annuale   autorizzatorio corrispondente  al  primo  anno  di  riferimento,  che  ne  e'  parte integrante;       c) l'istituzione e la soppressione delle  unita'  organizzative della ricerca e della didattica;       d) la dotazione organica di professori e ricercatori di ruolo;       e)  la   dotazione   organica   del   personale   dirigente   e tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato;       f) il piano della performance dell'amministrazione;       g) quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico  delle risorse e delle attivita'.     2. La programmazione triennale  e'  approvata  dal  consiglio  di amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun  anno,  su  proposta del  direttore,  acquisito  il  parere  del  senato  accademico   con riferimento all'organizzazione della didattica,  all'indirizzo  delle attivita' di ricerca e  alla  dotazione  organica  dei  professori  e ricercatori di ruolo.     |  
|   |                                Art. 16.     Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio                 e bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 
     1. L'attivita' amministrativa e contabile  della  Scuola  IMT  e' riferita all'anno solare.     2. Il consiglio di  amministrazione  approva  il  bilancio  unico d'Ateneo  di  previsione  annuale  autorizzatorio,  su  proposta  del direttore, quale parte integrante della  programmazione  triennale  a scorrimento annuo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.     3.  Le  variazioni  di  bilancio,  fermo  restando   l'equilibrio finanziario  complessivo,  sono  di  competenza  del  direttore,   ad eccezione delle seguenti variazioni che  competono  al  consiglio  di amministrazione:       a) variazioni riferite alla  programmazione  del  personale  di ruolo e all'istituzione o alla soppressione di corsi di  studio,  che richiedono una contestuale revisione della programmazione triennale;       b) variazione di bilancio connessa alla chiusura  del  bilancio unico d'Ateneo d'esercizio;       c) variazioni di bilancio derivanti da nuove  entrate  che  non hanno vincolo di destinazione, a meno che esse vengano  collocate  in attesa  di  allocazione  programmatica,  nel  capitolo  di   bilancio riferito alle risorse da destinare.     4.   Il   bilancio   unico   d'Ateneo   di   previsione   annuale autorizzatorio, le  sue  variazioni  e  il  bilancio  unico  d'Ateneo d'esercizio sono sottoposti all'esame del collegio dei revisori.     5. Il consiglio di amministrazione approva  entro  il  30  aprile successivo  il  bilancio  unico  d'Ateneo  d'esercizio  decorso.   Il contenuto, la struttura e le modalita' di formazione  e  approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione  annuale  autorizzatorio  e del  bilancio  unico  d'Ateneo  d'esercizio  sono  disciplinati   dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.     |  
|   |                                Art. 17.                  Fonti di finanziamento - Patrimonio 
     1. Le entrate della Scuola IMT sono costituite da:  trasferimenti dello Stato, contributi  di  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in  conto terzi,  eventuali  rette  corrisposte  per  specifici   percorsi   di formazione dottorale e post-laurea.     2. La Scuola IMT, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo  Stato o da  altri  enti  e  di  quelli  di  sua  proprieta'  nonche'  delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del  patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o di  cui  abbia la disponibilita'.     |  
|   |                                Art. 18.         Unita' organizzative multidisciplinari della ricerca,                della didattica e della terza missione 
     1. Le unita' organizzative della ricerca, della didattica e delle iniziative  della  terza   missione   sono   le   Aree   scientifiche multidisciplinari. L'Area Scientifica e' sede di  incardinamento  dei professori e dei ricercatori della Scuola secondo quanto definito dai regolamenti.     2.  I  corsi  di  studio  sono  coordinati  da  un  responsabile, coadiuvato da un  organo  collegiale  secondo  quanto  stabilito  dai regolamenti della Scuola IMT.     3. L'istituzione e la soppressione delle Aree  scientifiche  sono di competenza del consiglio di  amministrazione,  assunto  il  parere obbligatorio del senato accademico.     4. Il direttore puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di laboratori, centri di  ricerca  o  unita'  di  ricerca  di  natura progettuale e/o tematica coordinate da  un  responsabile  scientifico acquisito il parere del senato accademico.     |  
|   |                                Art. 19.                       Professori e ricercatori 
     1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la  Scuola IMT si avvale  di  professori  e  ricercatori  di  ruolo  e  a  tempo determinato, anche in regime di doppia affiliazione  e  di  tutte  le forme di mobilita' inter accademica e con gli Enti di ricerca.     2. La Scuola  IMT  si  avvale  inoltre  di  docenti  ed  esperti, italiani e stranieri,  chiamati  a  prestare  la  propria  opera  per specifiche  attivita'  di  ricerca  e  insegnamento,  secondo  quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola  in materia.     3. I professori e i ricercatori della Scuola IMT sono chiamati  a svolgere attivita' di ricerca, di insegnamento e di supervisione  e/o tutoraggio degli allievi.     |  
|   |                                Art. 20.                            Amministrazione 
     1.  La  Scuola  IMT  si  avvale  di  dirigenti  e  di   personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con una dotazione  organica  definita  dal   consiglio   di   amministrazione nell'ambito  della  programmazione   triennale,   su   proposta   del direttore, sentito il direttore amministrativo.     2. L'amministrazione della Scuola IMT si basa sul principio della responsabilita' personale  di  ciascun  incaricato  per  le  mansioni svolte,  fermo  restando  il  dovere  di  vigilanza  che  spetta   al responsabile  del  procedimento,   ai   responsabili   delle   unita' organizzative  e  al   direttore   amministrativo.   I   procedimenti amministrativi sono organizzati secondo i principi di  tracciabilita' e di trasparenza.     3. La Scuola IMT adotta un ciclo di  gestione  della  performance volto  a   incentivare   l'efficienza   e   l'efficacia   dell'azione amministrativa, quale attivita'  di  servizio  alla  ricerca  e  alla formazione.     |  
|   |                                Art. 21.                             Codice etico 
     1. La Scuola IMT adotta, nel rispetto dei  principi  generali  di cui all'art. 3 del presente statuto, un codice etico della  comunita' universitaria  formata  dal  personale  docente  e  ricercatore,  dal personale dirigente e  tecnico-amministrativo  e  dagli  allievi.  Il codice  etico  determina  i  valori  fondamentali   della   comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto  dei  diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e  responsabilita'  nei confronti  dell'istituzione  di  appartenenza,  detta  le  regole  di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad  evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare  i  casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.     2.  Ferma  restando  la  competenza  esclusiva  del  collegio  di disciplina per le violazioni del codice  che  integrino  gli  estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide  il  senato accademico, su iniziativa e proposta del direttore.     3. Il senato accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione  alla  gravita'  della  violazione,  una  o  piu'  delle seguenti sanzioni:       a) richiamo riservato;       b) richiamo pubblico;       c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro  anni accademici, dagli organi della Scuola e dei corsi  di  studio,  dalle commissioni e da qualunque altro incarico;       d) esclusione dall'elettorato attivo  per  un  periodo  fino  a quattro anni accademici;       e) esclusione, per un periodo fino a quattro  anni  accademici, dall'erogazione dei fondi di ricerca.     |  
|   |                                Art. 22.                        Collegio di disciplina 
     1. Il collegio  di  disciplina  e'  composto  da  tre  professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, di  cui  due esterni, ove possibile, nominati dal consiglio di amministrazione tra una rosa di candidati proposti dal direttore, e  uno  interno  eletto dal corpo accademico della Scuola.     2. Il collegio di disciplina e' competente  a  svolgere  la  fase istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  del  corpo  docente   e ricercatore  della  Scuola  IMT  e  a  esprimere  in  merito   parere conclusivo vincolante. Il collegio opera  secondo  il  principio  del giudizio   fra   pari,   nel   rispetto   del   contraddittorio.   La partecipazione  al  collegio  di  disciplina  non  da'   luogo   alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.     3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al direttore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art.  7  del  Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto 31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina, formulando motivata proposta. Qualora  il  procedimento  disciplinare riguardi atti compiuti dal direttore, spetta  al  decano  dell'ateneo avviare il procedimento disciplinare secondo le modalita' di  cui  al presente articolo.     4. Il collegio di disciplina, uditi il direttore  ovvero  un  suo delegato, ovvero il decano, nonche' il professore  o  il  ricercatore sottoposto ad azione  disciplinare,  eventualmente  assistito  da  un difensore di  fiducia,  entro  trenta  giorni  esprime  parere  sulla proposta avanzata dal direttore o dal decano, sia in  relazione  alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione  al  tipo di sanzione  da  irrogare  e  trasmette  gli  atti  al  consiglio  di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.  Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato  dalla  normativa vigente.     5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere,  il  consiglio di   amministrazione   infligge   la    sanzione    ovvero    dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere  vincolante espresso dal collegio di disciplina.     6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di  avvio del  procedimento  stesso.  Il   termine   e'   sospeso   fino   alla ricostituzione del collegio di disciplina  ovvero  del  consiglio  di amministrazione  nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le  operazioni preordinate alla formazione  degli  stessi,  che  ne  impediscono  il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non  piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a  sessanta  giorni  in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio  ritenga  di  dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi  istruttori.  Il direttore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste  istruttorie avanzate dal collegio.     7. Il direttore, o il decano qualora si riscontri la  fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, sono competenti  a  svolgere la fase istruttoria e a irrogare le  relative  sanzioni  disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' dei medesimi di chiedere il parere del collegio di disciplina.     |  
|   |                                Art. 23.                      Comitato unico di garanzia 
     1. Il comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le discriminazioni ha  composizione  paritetica  ed  e'  formato  da  un componente  designato  da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali rappresentative  ai  sensi  della  legge  e  da  un  pari  numero  di rappresentanti  della  Scuola,  nonche'  da  altrettanti   componenti supplenti,   scelti   fra   il   personale   docente,    ricercatore, tecnico-amministrativo,  in  modo  da  assicurare  nel  complesso  la presenza paritaria di entrambi i generi.     2.  Il  comitato  sostituisce,  unificandone  le  competenze,  il comitato per le pari opportunita' e il  comitato  anti  mobbing,  dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi.     3. Il comitato e' nominato con atto del direttore amministrativo; si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la  meta'  piu' uno dei componenti previsti.     4. I componenti del comitato rimangono in carica quattro  anni  e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta.     5.  Il  Presidente  e'   designato   dall'Amministrazione,   deve appartenere ai ruoli della Scuola e deve possedere, oltre ad  elevate capacita' organizzative e comprovata  esperienza  maturata  anche  in analoghi organismi  o  nell'esercizio  di  funzioni  organizzative  e gestione del personale, requisiti di professionalita',  esperienza  e attitudine, nonche'  ulteriori  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente.     6. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della  produttivita'  del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni  collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo  e  dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale o psichica per i lavoratori.     7. Le modalita' di funzionamento  del  comitato,  in  particolare relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle stesse  (quorum  strutturale  e  funzionale),  sono  disciplinate  in apposito regolamento adottato dal medesimo comitato.     |  
|   |                                Art. 24.    Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 
     1. Fatto salvo  quanto  espressamente  disciplinato  per  ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola IMT si conforma ai seguenti principi:       a) la mancata designazione o nomina di  componenti  dell'organo collegiale non  impedisce  la  costituzione  del  collegio;  l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi  componenti non sono stati eletti o designati;       b) il procedimento di rinnovo  deve  essere  completato  almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo;  scaduto  il  periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in  regime  di   proroga,   limitatamente   agli   atti   urgenti   e indifferibili, per  un  periodo  massimo  di  quarantacinque  giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;       c) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo;       d) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio e' presieduto dal vicario,  se  nominato;  qualora  anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il consigliere anagraficamente piu' anziano;       e) l'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente del collegio ed e' indicato nella convocazione; la presenza  di  deliberazioni  da assumere  con  maggioranze  qualificate  deve  essere   espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o  piu' punti all'ordine del giorno e' accolta  in  seduta  se  approvata  da tutti i componenti del collegio presenti;       f) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza  dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non  siano  previste maggioranze qualificate; in caso di parita' di voti prevale  il  voto del Presidente;       g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.     2. Tutte le  riunioni  di  organi  collegiali  della  Scuola  IMT possono  avere  luogo  in  modalita'  telematica.  In  tal  caso,  il presidente dell'organo, o, in sua assenza, chi lo  sostituisce,  deve verificare la presenza del numero legale per  la  costituzione  della seduta,  identificando,  personalmente  e  in  modo  certo,  tutti  i partecipanti collegati, e assicurarsi che  gli  strumenti  utilizzati consentano agli stessi partecipanti di  seguire  in  tempo  reale  la discussione e  intervenire  nella  trattazione  degli  argomenti.  La riunione si  considera  tenuta  nel  luogo  in  cui  devono  trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo  sostituisce,  sia  il segretario verbalizzante.     |  
|   |                                Art. 25.       Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe 
     1. L'organizzazione e il  funzionamento  della  Scuola  IMT  sono disciplinati  nell'ordine  dallo  statuto,  dalle  norme   di   legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria  a  ordinamento speciale, dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita', dal Regolamento didattico  e  dagli  altri  regolamenti della Scuola IMT.     2. Lo statuto entra in vigore  il  giorno  successivo  alla  data della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Ferme  restando  le particolari procedure  previste  dalla  legge,  i  regolamenti  della Scuola IMT sono pubblicati all'Albo ufficiale e sul  sito  web  della Scuola IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal  consiglio di amministrazione, entrano in vigore il giorno successivo  a  quello di pubblicazione.     3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in  generale  quando cio'  risponda  ad  esigenze  di   razionalizzazione   e   speditezza nell'esercizio  di  determinate   competenze   e   fatte   salve   le incompatibilita',  il  titolare   delle   medesime   puo'   delegarne l'esercizio ad un altro soggetto della Scuola IMT  con  atto  scritto che specifichi l'esatta estensione della delega.     4. Non sono delegabili le  funzioni  riferibili  alla  carica  di membro degli organi collegiali della Scuola IMT e dei comitati di cui allo  statuto,  la   redazione   di   relazioni   periodiche   o   la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti della Scuola IMT attribuiscano a un  organo  o  a  un  soggetto.  Le  attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In  costanza di delega chi ne ha  disposto  il  conferimento,  fermo  restando  il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attivita'  di vigilanza, non puo'  esercitare  le  attribuzioni  delegate,  se  non revocando previamente la delega con atto scritto.     |  
|   |                                Art. 26.                      Norme transitorie e finali 
     1. Gli organi di cui all'art. 6, comma 1, in carica alla data  di entrata in vigore del presente statuto proseguono il proprio  mandato fino alla loro rispettiva  data  di  naturale  scadenza,  esercitando tutte  le  funzioni  a  essi   attribuite   dal   presente   statuto. Conseguentemente, il consiglio direttivo e  il  consiglio  accademico sono ridenominati  rispettivamente  consiglio  di  amministrazione  e senato accademico.     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto,  i regolamenti della Scuola IMT sono adeguati  alle  disposizioni  dello statuto medesimo.     |  
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