Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2019 (vai al sommario)
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
DECRETO 2 luglio 2019
Emanazione del nuovo statuto.


IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Autonomia delle universita'»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015 con il quale il prof. Pietro Pietrini e' nominato direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 1° novembre 2015 e il successivo rinnovo prot. MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019;
Visto il vigente statuto della Scuola IMT alti studi Lucca, emanato con decreto n. 027159(206),I.2.20.09.11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 6 ottobre 2011;
Vista la delibera del consiglio direttivo della Scuola IMT della seduta del 28 febbraio 2019, con la quale e' stato approvato all'unanimita' lo statuto della Scuola nella versione revisionata;
Vista la comunicazione della Scuola del 5 marzo 2019 Prot. IMT n. 01196.05.03.19 in cui si e' provveduto a trasmettere il testo dello statuto della Scuola nella versione revisionata al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca affinche' potesse effettuare i rilievi del caso ed esercitare il controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la comunicazione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca del 3 maggio 2019 prot. MIUR n. 07948.03.05.2019 con la quale ha indirizzato alla Scuola IMT le osservazioni di modifica allo statuto suddetto;
Vista la delibera del consiglio direttivo della Scuola IMT della seduta del 31 maggio 2019, con la quale e' stato approvato all'unanimita' lo statuto della Scuola nella versione contenente le sopracitate osservazioni inviate dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

l'emanazione del nuovo statuto della Scuola IMT alti studi Lucca allegato al presente decreto.
Il direttore da' incarico all'«Ufficio staff alla Direzione e relazioni esterne» di trasmettere il presente decreto e il testo del nuovo statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi della legge n. 168 del 9 maggio 1989, e altresi' al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca per conoscenza.
Lucca, 2 luglio 2019

Il direttore: Pietrini
 
Allegato

STATUTO

Preambolo

La Scuola IMT Alti studi Lucca riconosce il contributo dato alla sua costituzione e alle sue attivita' dalla comunita' lucchese per tramite della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca e della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca che hanno operato, con il proprio sostegno e le proprie risorse anche immobiliari, per favorire l'insediamento, lo sviluppo e la crescita di attivita' di formazione e di ricerca di eccellenza internazionale nella citta' di Lucca.

Art. 1.
Natura, finalita' e sede

1. La Scuola IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) Alti studi, con sede a Lucca, di seguito denominata Scuola IMT, e' un'istituzione statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserita nel sistema universitario italiano, dotata di personalita' giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.
2. La Scuola IMT e' stata istituita con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 30 novembre 2005.
3. La Scuola IMT contribuisce all'avanzamento della ricerca e organizza corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale, realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.
4. La Scuola IMT e' un'istituzione di ricerca internazionale in ambiti a elevata rilevanza applicativa e di insegnamento residenziale, dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di elites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese e per il territorio.
5. La Scuola IMT si colloca all'interno dello spazio europeo e internazionale della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.
 
Art. 2.
Modello organizzativo

1. La Scuola IMT persegue e realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento organizzandosi in una o piu' Aree scientifiche multidisciplinari, che costituiscono i centri di riferimento per il reclutamento dei ricercatori e del corpo docente.
2. Le Aree scientifiche sono le unita' organizzative di riferimento per la ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei corsi di studio e per l'integrazione tra ricerca e insegnamento.
3. La comunita' della Scuola IMT si fonda sulla piena partecipazione di allievi e docenti alle attivita' della Scuola, anche attraverso la valorizzazione del sistema campus, delle infrastrutture e dei servizi residenziali.
 
Art. 3
Principi generali

1. La Scuola IMT adotta i seguenti principi generali caratterizzanti, nel rispetto delle pari opportunita' e contro qualsiasi forma di discriminazione:
Apertura e competitivita' internazionale nell'accesso: la selezione di docenti e ricercatori si svolge secondo gli standard internazionali, in conformita' con la Carta Europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori. La Scuola IMT attrae allievi a elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilita' di capitale umano e misurandosi su standard internazionali. I corsi di dottorato della Scuola IMT si tengono in lingua inglese. La Scuola IMT supporta la presenza sistematica di ricercatori e docenti esterni di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale.
Residenzialita', meritocrazia, valutazione: un sistema di servizi residenziali, di borse di studio e di prestiti d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto allo studio per gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunita'. Le attivita' di ricerca e di insegnamento della Scuola IMT sono sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale.
Interazione con il territorio e con il sistema delle imprese: la Scuola IMT concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio di Lucca e promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca.
Promozione dei principi di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica prodotta dalla Scuola IMT incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.
Efficienza e trasparenza del modello gestionale: la Scuola IMT realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di efficacia rispetto alle finalita' istituzionali.
Responsabilita', onesta', integrita' e rispetto reciproco: tutti i membri della comunita' della Scuola IMT sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.
 
Art. 4.
Attivita' formative e titoli di studio

1. La Scuola IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990 n. 310 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca (Ph.D.), anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quanto disciplinato dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di Dottorato. Agli allievi che completano un corso di Dottorato di durata almeno triennale e' rilasciato dalla Scuola IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. La Scuola IMT puo' altresi' attivare, nel rispetto della legislazione vigente:
a) corsi di laurea magistrale con altre universita' italiane o straniere, mediante la stipula di apposite convenzioni;
b) corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
c) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con universita', enti di ricerca e istituti di alta cultura a cio' abilitati;
d) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altre universita' e/o enti pubblici e privati.
3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi.
4. E' facolta' della Scuola IMT organizzare altre attivita' di formazione, anche in conto terzi.
 
Art. 5.
Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni

1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' di ricerca, di insegnamento e gestionali, e' facolta' della Scuola IMT partecipare alle federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, a consorzi, enti e associazioni e altresi' stipulare convenzioni con altre universita' o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e della formazione. La federazione della Scuola IMT con altri soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni e' approvata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
 
Art. 6.
Organi

1. Sono organi politico-amministrativi della Scuola IMT:
il direttore
il consiglio di amministrazione
2. E' organo accademico della Scuola IMT:
il senato accademico
3. Sono organi di controllo e valutazione della Scuola IMT:
il nucleo di valutazione
il collegio dei revisori dei conti
il comitato scientifico.
 
Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di governo della Scuola IMT. E' presieduto dal direttore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo o suo delegato.
2. Il consiglio di amministrazione:
a) e' responsabile dell'indirizzo strategico;
b) approva la programmazione triennale proposta dal direttore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del senato accademico;
c) approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo, previo parere obbligatorio del senato accademico;
d) approva il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, previo parere obbligatorio del senato accademico;
e) approva le variazioni di bilancio di sua competenza;
f) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
h) approva il bilancio di genere;
i) ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;
l) approva la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni, previo parere obbligatorio del senato accademico;
m) approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti l'organo, previo parere obbligatorio del senato accademico e sentito il comitato consultivo per le modifiche riguardanti la natura e le finalita' della Scuola IMT;
n) approva i regolamenti della Scuola IMT, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico per i regolamenti inerenti la didattica e la ricerca;
o) delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo;
p) nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti;
q) nomina il direttore amministrativo, sulla base di una proposta del direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola IMT;
r) nomina il comitato scientifico;
s) delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
t) nomina i responsabili delle Aree scientifiche multidisciplinari, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento;
u) delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori della Scuola IMT a vario titolo;
v) determina le indennita' di funzione da attribuire ai componenti degli organi della Scuola IMT o a incaricati di funzioni istituzionali;
z) esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia della Scuola IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle Universita'.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita' di genere nell'accesso agli uffici pubblici:
a) dal direttore, che lo presiede;
b) da quattro membri non appartenenti ai ruoli della Scuola IMT, designati dal senato accademico, all'interno di una rosa proposta dal direttore, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
c) da tre professori di ruolo della Scuola IMT, eletti secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
d) da un ricercatore della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
e) da un rappresentante degli allievi della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento;
f) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati e' effettuata dal medesimo consiglio nella prima seduta utile. I curricula dei membri del consiglio sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola IMT. L'esame della posizione dei componenti va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del consigliere interessato.
5. Il consiglio di amministrazione e' regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 3, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica un quadriennio e possono essere rinnovati una sola volta. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale e l'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.
7. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto puo' esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.
8. In caso di dimissioni di un componente, queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio di amministrazione. In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso.
9. Qualora, a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio di amministrazione piu' di un terzo dei propri componenti, l'organo decade ed e' necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio; in tale ipotesi, il mandato del nuovo consiglio di amministrazione decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.
 
Art. 8.
Direttore

1. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso universita' italiane e istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale italiani.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore spetta ai professori ordinari e associati di ruolo della Scuola IMT e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al:
a) 15% del complesso dell'elettorato attivo ai ricercatori e assegnisti di ricerca della Scuola IMT;
b) 10% del complesso dell'elettorato attivo al personale tecnico-amministrativo della Scuola IMT;
c) 5% del complesso dell'elettorato attivo agli allievi della Scuola IMT.
3. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale e cura le relazioni istituzionali della Scuola IMT;
b) cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' istituzionali secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, fatto salvo quanto di competenza del direttore amministrativo;
c) propone la programmazione triennale acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del senato accademico;
d) propone il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;
e) propone il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio;
f) approva le variazioni di bilancio di propria competenza;
g) propone il bilancio di genere annuale;
h) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il senato accademico;
i) emana lo statuto, i bandi e i regolamenti della Scuola IMT;
l) conferisce i titoli di studio rilasciati dalla Scuola IMT;
m) stipula convenzioni, accordi e contratti, la cui sottoscrizione non sia altrimenti attribuita dai regolamenti della Scuola IMT;
n) dispone la chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
o) propone la nomina del direttore amministrativo al consiglio di amministrazione, motivando la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola;
p) adotta i provvedimenti di necessita' e urgenza di competenza del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
q) svolge ogni altra attribuzione demandata al direttore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT;
4. Il direttore e' nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore di altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico dei professori della Scuola IMT.
5. Per gravi motivi l'incarico di direttore puo' essere soggetto a revoca con delibera motivata del consiglio di amministrazione, assunta a maggioranza qualificata.
6. Il direttore e' eletto almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato di quello uscente.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede, entro due mesi, all'indizione della nuova elezione. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del direttore, le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia della Scuola IMT con maggiore anzianita' nella qualifica.
8. In caso di mancata elezione del nuovo direttore nei termini previsti dal comma 5 si applica quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo.
9. Il direttore nomina con proprio decreto un vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicario decade dalla carica in caso di cessazione del mandato del direttore che lo ha nominato; puo' essere inoltre revocato con decreto motivato del direttore nel caso venga meno il rapporto fiduciario.
10. Il direttore puo' nominare suoi incaricati o delegati per specifiche attivita' tra i membri del consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori della Scuola IMT.
 
Art. 9.
Senato accademico

1. Il senato accademico e' presieduto dal direttore, che lo convoca e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto, e' composto da:
a) sette professori di ruolo della Scuola IMT, con elettorato attivo e passivo riservato ai professori di prima e di seconda fascia;
b) due rappresentanti eletti dai ricercatori della Scuola IMT, con mandato di durata biennale, con elettorato passivo riservato a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato il cui contratto abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato;
c) da un rappresentante degli allievi dei corsi di studio della Scuola IMT, eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento, con mandato di durata biennale e con elettorato passivo attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.
Le funzioni di segretario verbalizzante del senato accademico sono svolte dal direttore amministrativo o suo delegato.
2. Il senato accademico formula pareri in materia di didattica e di ricerca. In particolare, esprime parere obbligatorio in merito a:
a) la programmazione triennale con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo;
b) le chiamate dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
c) i regolamenti della Scuola IMT riguardanti l'attivita' di didattica e di ricerca;
d) il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;
e) il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio;
f) il bilancio di genere annuale;
g) le modifiche statutarie;
h) la federazione della Scuola IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni;
i) il senato accademico svolge ogni altra attribuzione demandatagli dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti della Scuola IMT.
3. Il senato accademico e' validamente costituto con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1, con arrotondamento all'unita' superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validita' delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto e dai commi 1 e 3 con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il senato accademico dura in carica un quadriennio e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta.
 
Art. 10.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, le attivita' didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e ne riferisce al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
2. In particolare il nucleo:
a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla programmazione triennale;
b) redige una relazione di accompagnamento al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
c) valuta l'imparzialita', la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualita';
d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio di amministrazione;
e) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.
3. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di cui:
a) quattro membri esterni nominati dal consiglio di amministrazione tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il presidente;
b) un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalita' previste da apposito regolamento.
4. Il nucleo di valutazione rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina, fatta eccezione per il rappresentante degli allievi.
5. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale. L'elettorato passivo e' attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.
6. L'incarico di componente del nucleo di valutazione e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.
 
Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali;
b) esamina il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le relative variazioni, il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio e redige apposite relazioni su tali documenti;
c) effettua verifiche di cassa;
d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione;
b) un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso;
Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. L'incarico di componente del collegio dei revisori e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Scuola IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso la Scuola IMT.
 
Art. 12.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo gestisce e organizza i servizi amministrativi ed e' responsabile del buon andamento, della legittimita', dell'imparzialita' e della trasparenza dell'attivita' amministrativa.
2. In particolare il direttore amministrativo:
a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;
b) e' responsabile dell'organizzazione complessiva dell'Amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione;
c) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
d) esplica l'attivita' di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; per le unita' di personale esplicitamente collocate in staff, per componenti del corpo docente o ricercatore svolge esclusivamente l'attivita' di gestione del rapporto di lavoro;
e) esplica l'attivita' di coordinamento delle attivita' dei collaboratori dell'Amministrazione, fatta eccezione per l'attivita' di coordinamento relativa ai collaboratori che siano impiegati in attivita' o progetti coordinati da componenti del corpo docente o ricercatore;
f) partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza;
g) propone al direttore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'Amministrazione;
h) propone al direttore il piano della performance dell'amministrazione, parte integrante della programmazione triennale;
i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo in coerenza con i documenti programmatici di riferimento;
l) approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamento per le spese autorizzate dai competenti centri di responsabilita';
m) svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola IMT.
3. Il direttore amministrativo e' nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito della Scuola. Il direttore amministrativo e' scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile.
4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico di direttore amministrativo puo' essere revocato con delibera motivata del consiglio di amministrazione. La revoca dell'incarico e' causa di risoluzione del contratto di lavoro.
5. Il direttore amministrativo puo' nominare tra il personale della Scuola un vicario che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. L'incarico di vicario viene meno in caso di cessazione dall'incarico del direttore amministrativo che lo ha nominato o di revoca con decreto motivato del direttore amministrativo.
 
Art. 13.
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico e' organo consultivo per l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' per la programmazione triennale.
2. Il comitato scientifico e' composto da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri. I suoi componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, sentito il senato accademico, tra esponenti della comunita' scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attivita' della Scuola IMT.
 
Art. 13-bis.
Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo svolge funzioni consultive con riguardo a:
a) le modifiche statutarie inerenti la natura e le finalita' della Scuola IMT;
b) l'uso degli spazi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 2, comma 3.
2. Con riguardo all'uso degli spazi messi a disposizione dalla Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, il comitato esprime parere vincolante.
3. Il comitato consultivo e' composto da tre membri, scelti tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati rispettivamente:
a) un membro dalla Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca;
b) un membro dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca;
c) un membro di intesa dalla Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca e dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.
 
Art. 14.
Comitati ad hoc

1. E' facolta' del direttore nominare comitati ad hoc, composti da professori e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni alla Scuola IMT, per collaborazioni e pareri specifici riferiti all'attivita' didattica e di ricerca della Scuola IMT e a progetti di innovazione di interesse per il territorio.
2. Quando l'incarico all'interno di un comitato comporti un compenso o un'indennita' e' necessaria l'approvazione del consiglio di amministrazione.
 
Art. 15.
Programmazione triennale

1. La programmazione triennale e' un documento di programmazione strategica ed economico-finanziaria, a scorrimento annuo, contenente:
a) le linee di sviluppo strategico della Scuola IMT in termini di ambiti di interesse prioritario per la ricerca e l'insegnamento e di collaborazioni istituzionali da attivare;
b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi, e il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio corrispondente al primo anno di riferimento, che ne e' parte integrante;
c) l'istituzione e la soppressione delle unita' organizzative della ricerca e della didattica;
d) la dotazione organica di professori e ricercatori di ruolo;
e) la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato;
f) il piano della performance dell'amministrazione;
g) quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attivita'.
2. La programmazione triennale e' approvata dal consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, su proposta del direttore, acquisito il parere del senato accademico con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attivita' di ricerca e alla dotazione organica dei professori e ricercatori di ruolo.
 
Art. 16.
Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio
e bilancio unico d'Ateneo d'esercizio

1. L'attivita' amministrativa e contabile della Scuola IMT e' riferita all'anno solare.
2. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, su proposta del direttore, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le variazioni di bilancio, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo, sono di competenza del direttore, ad eccezione delle seguenti variazioni che competono al consiglio di amministrazione:
a) variazioni riferite alla programmazione del personale di ruolo e all'istituzione o alla soppressione di corsi di studio, che richiedono una contestuale revisione della programmazione triennale;
b) variazione di bilancio connessa alla chiusura del bilancio unico d'Ateneo d'esercizio;
c) variazioni di bilancio derivanti da nuove entrate che non hanno vincolo di destinazione, a meno che esse vengano collocate in attesa di allocazione programmatica, nel capitolo di bilancio riferito alle risorse da destinare.
4. Il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, le sue variazioni e il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio sono sottoposti all'esame del collegio dei revisori.
5. Il consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile successivo il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalita' di formazione e approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'Ateneo d'esercizio sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 17.
Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate della Scuola IMT sono costituite da: trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attivita' in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.
2. La Scuola IMT, per le sue attivita' istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprieta' nonche' delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o di cui abbia la disponibilita'.
 
Art. 18.
Unita' organizzative multidisciplinari della ricerca,
della didattica e della terza missione

1. Le unita' organizzative della ricerca, della didattica e delle iniziative della terza missione sono le Aree scientifiche multidisciplinari. L'Area Scientifica e' sede di incardinamento dei professori e dei ricercatori della Scuola secondo quanto definito dai regolamenti.
2. I corsi di studio sono coordinati da un responsabile, coadiuvato da un organo collegiale secondo quanto stabilito dai regolamenti della Scuola IMT.
3. L'istituzione e la soppressione delle Aree scientifiche sono di competenza del consiglio di amministrazione, assunto il parere obbligatorio del senato accademico.
4. Il direttore puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di laboratori, centri di ricerca o unita' di ricerca di natura progettuale e/o tematica coordinate da un responsabile scientifico acquisito il parere del senato accademico.
 
Art. 19.
Professori e ricercatori

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola IMT si avvale di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter accademica e con gli Enti di ricerca.
2. La Scuola IMT si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani e stranieri, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca e insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti della Scuola in materia.
3. I professori e i ricercatori della Scuola IMT sono chiamati a svolgere attivita' di ricerca, di insegnamento e di supervisione e/o tutoraggio degli allievi.
 
Art. 20.
Amministrazione

1. La Scuola IMT si avvale di dirigenti e di personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con una dotazione organica definita dal consiglio di amministrazione nell'ambito della programmazione triennale, su proposta del direttore, sentito il direttore amministrativo.
2. L'amministrazione della Scuola IMT si basa sul principio della responsabilita' personale di ciascun incaricato per le mansioni svolte, fermo restando il dovere di vigilanza che spetta al responsabile del procedimento, ai responsabili delle unita' organizzative e al direttore amministrativo. I procedimenti amministrativi sono organizzati secondo i principi di tracciabilita' e di trasparenza.
3. La Scuola IMT adotta un ciclo di gestione della performance volto a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, quale attivita' di servizio alla ricerca e alla formazione.
 
Art. 21.
Codice etico

1. La Scuola IMT adotta, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente statuto, un codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
2. Ferma restando la competenza esclusiva del collegio di disciplina per le violazioni del codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il senato accademico, su iniziativa e proposta del direttore.
3. Il senato accademico puo' disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravita' della violazione, una o piu' delle seguenti sanzioni:
a) richiamo riservato;
b) richiamo pubblico;
c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi della Scuola e dei corsi di studio, dalle commissioni e da qualunque altro incarico;
d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici;
e) esclusione, per un periodo fino a quattro anni accademici, dall'erogazione dei fondi di ricerca.
 
Art. 22.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina e' composto da tre professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, di cui due esterni, ove possibile, nominati dal consiglio di amministrazione tra una rosa di candidati proposti dal direttore, e uno interno eletto dal corpo accademico della Scuola.
2. Il collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore della Scuola IMT e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al direttore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Qualora il procedimento disciplinare riguardi atti compiuti dal direttore, spetta al decano dell'ateneo avviare il procedimento disciplinare secondo le modalita' di cui al presente articolo.
4. Il collegio di disciplina, uditi il direttore ovvero un suo delegato, ovvero il decano, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal direttore o dal decano, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il direttore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
7. Il direttore, o il decano qualora si riscontri la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, sono competenti a svolgere la fase istruttoria e a irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non piu' grave della censura, ferma restando la facolta' dei medesimi di chiedere il parere del collegio di disciplina.
 
Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della legge e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, nonche' da altrettanti componenti supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
2. Il comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunita' e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi.
3. Il comitato e' nominato con atto del direttore amministrativo; si intende costituito e puo' operare ove sia nominata la meta' piu' uno dei componenti previsti.
4. I componenti del comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
5. Il Presidente e' designato dall'Amministrazione, deve appartenere ai ruoli della Scuola e deve possedere, oltre ad elevate capacita' organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalita', esperienza e attitudine, nonche' ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
7. Le modalita' di funzionamento del comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicita' delle riunioni, validita' delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo comitato.
 
Art. 24.
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali della Scuola IMT si conforma ai seguenti principi:
a) la mancata designazione o nomina di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non e' costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati eletti o designati;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;
c) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo;
d) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio e' presieduto dal vicario, se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il consigliere anagraficamente piu' anziano;
e) l'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente del collegio ed e' indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o piu' punti all'ordine del giorno e' accolta in seduta se approvata da tutti i componenti del collegio presenti;
f) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente;
g) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.
2. Tutte le riunioni di organi collegiali della Scuola IMT possono avere luogo in modalita' telematica. In tal caso, il presidente dell'organo, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, sia il segretario verbalizzante.
 
Art. 25.
Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe

1. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola IMT sono disciplinati nell'ordine dallo statuto, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', dal Regolamento didattico e dagli altri regolamenti della Scuola IMT.
2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti della Scuola IMT sono pubblicati all'Albo ufficiale e sul sito web della Scuola IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e piu' in generale quando cio' risponda ad esigenze di razionalizzazione e speditezza nell'esercizio di determinate competenze e fatte salve le incompatibilita', il titolare delle medesime puo' delegarne l'esercizio ad un altro soggetto della Scuola IMT con atto scritto che specifichi l'esatta estensione della delega.
4. Non sono delegabili le funzioni riferibili alla carica di membro degli organi collegiali della Scuola IMT e dei comitati di cui allo statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti della Scuola IMT attribuiscano a un organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto il conferimento, fermo restando il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attivita' di vigilanza, non puo' esercitare le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega con atto scritto.
 
Art. 26.
Norme transitorie e finali

1. Gli organi di cui all'art. 6, comma 1, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto proseguono il proprio mandato fino alla loro rispettiva data di naturale scadenza, esercitando tutte le funzioni a essi attribuite dal presente statuto. Conseguentemente, il consiglio direttivo e il consiglio accademico sono ridenominati rispettivamente consiglio di amministrazione e senato accademico.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti della Scuola IMT sono adeguati alle disposizioni dello statuto medesimo.