| Gazzetta n. 163 del 13 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 28 giugno 2019 |  
| Scioglimento di  centotrentatre'  societa'  cooperative  aventi  sede nelle Regioni: Puglia, Lazio, Campania, Sardegna, Piemonte  e  Emilia Romagna.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto  l'art.  223-septiesdecies  disposizioni  di  attuazione  del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 3 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  centotrentatre' societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e, pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione  del  codice  civile  il quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa'  cooperativa che non deposita il bilancio  di  esercizio  da  oltre  cinque  anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di centotrentatre'  societa'  cooperative  aventi  sede  nelle  seguenti Regioni:  Puglia,  Lazio,  Campania,  Sardegna,  Piemonte  e   Emilia Romagna, riportate nell'elenco allegato che forma parte integrante  e sostanziale del presente decreto.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
|   |                                 Art. 3 
   I creditori o gli altri interessati possono  presentare  formale  e motivata domanda all'autorita' governativa,  intesa  ad  ottenere  la nomina del commissario liquidatore entro  il  termine  perentorio  di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 28 giugno 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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