Estratto determina IP n. 454 del 16 giugno 2019  
     Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di  identificazione:  e' autorizzata  l'importazione  parallela   del medicinale DILATREND «6,25 mg  diskia»  28 diskia  dalla  Grecia  con numero di autorizzazione 74110/10/02.08.2011, intestato alla societa' Cheplapharm Arzneimittel GmbH e prodotto da Roche Pharma  AG  (DE)  e Roche S.p.a. (IT)„  con  le  specificazioni  di  seguito  indicate  a condizione che siano valide ed efficaci al  momento  dell'entrata  in vigore della presente determina.     Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale  in  via  Tiburtina, 1166/1168 - 00156 Roma;     Confezione: DILATREND «6,25 mg compresse» 28 compresse;     Codice A.I.C.: 041983038 (in base 10) 18171Y(in base 32);     Forma farmaceutica: compressa;     Composizione: una compressa contiene:       principio attivo: 6,25 mg di Carvedilolo;       eccipienti: saccarosio, lattosio monoidrato,  povidone,  silice colloidale anidra,  crospovidone,  magnesio  stearato,  ferro  ossido giallo (E 172);     Officine di confezionamento secondario     Mediwin Limited, Unit 13 Martello  Enterprise  Centre,  Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione: DILATREND «6,25 mg compresse» 28 compresse;     codice A.I.C.: 041983038;     Classe di rimborsabilita': C (nn).     La confezione sopradescritta e' collocata in  «apposita  sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione: DILATREND «6,25 mg compresse» 28 compresse;     Codice A.I.C.: 041983038;     RR - medicinale soggetto a prescrizione medica; 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente determina. Il foglio  illustrativo  dovra'  riportare  il  produttore responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato, come  indicato  nel  foglio  illustrativo  originale.   L'imballaggio esterno deve indicare in modo  inequivocabile  l'officina  presso  la quale il titolare AIP effettua il  confezionamento  secondario.  Sono fatti salvi i diritti di proprieta'  industriale  e  commerciale  del titolare   del   marchio   e   del    titolare    dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
                   Farmacovigilanza e gestione delle               segnalazioni di sospette reazioni avverse 
     Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli obblighi di farmacovigilanza.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |