Estratto determina AAM/AIC n. 131 del 25 giugno 2019 
     Procedura europea n. ES/H/0569/001/MR.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: LEVETIRACETAM ALTAN, nella forma e confezione alle condizioni  e  con le specificazioni di seguito indicate.     Titolare  A.I.C.:  Altan  Pharma  Limited,  con  sede  legale   e domicilio fiscale in Dublino, 2 Harbour Square, Crofton  Road  -  Dun Laoghaire, Irlanda (IE).     Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione  per  infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 047546015 (in base 10) 1FBZNZ  (in base 32).     Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.     Validita' prodotto integro: tre anni.     Composizione:       principio attivo:         ogni ml contiene 100 mg di levetiracetam;         ogni flaconcino da 5 ml contiene 500 mg di levetiracetam;       eccipienti:         sodio acetato tridrato;         acido acetico glaciale;         sodio cloruro;         acqua per preparazioni iniettabili.     Produttore responsabile del rilascio dei lotti:       Biomendi S.A. - Poligono Industrial San Bernedo S/N, Villafria, Bernedo 01118, Spagna.     Indicazioni terapeutiche: «Levetiracetam Altan» e' indicato  come monoterapia nel trattamento delle crisi ad  esordio  parziale  con  o senza generalizzazione secondaria in adulti ed adolescenti a  partire dai 16 anni di eta' con epilessia di nuova diagnosi.     «Levetiracetam Altan» e' indicato quale terapia aggiuntiva:       nel trattamento delle crisi ad esordio  parziale  con  o  senza generalizzazione  secondaria  in  adulti,  adolescenti  e  bambini  a partire dai 4 anni di eta' con epilessia;       nel  trattamento  delle  crisi   miocloniche   in   adulti   ed adolescenti a partire dai 12 anni di eta'  con  epilessia  mioclonica giovanile;       nel  trattamento  delle  crisi  tonico-cloniche   generalizzate primarie in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di  eta'  con epilessia generalizzata idiopatica.     «Levetiracetam  Altan»  concentrato  e'  una  alternativa  per  i pazienti quando non e' temporaneamente possibile la  somministrazione orale. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:  A.I.C.  n.  047546015  «100  mg/ml  concentrato  per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro.     Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn)/C/C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione:  A.I.C.  n.  047546015  «100  mg/ml  concentrato  per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro.     Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad esso assimilabile. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni,  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |