Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 giugno 2019 |
Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose». |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n. 2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e d'informazione come modificata dalla direttiva n. 2009/17/CE; Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose; Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in data 3 maggio 2018 concernente composizione e compiti del Gruppo di lavoro merci pericolose; Viste le proposte avanzate dalla Federazione nazionale agenti raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la modifica del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con e-mail datata 5 gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente dettagliate con note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018; Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato decreto dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose; Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal Correspondance Group costituito con i rappresentanti di alcune direzioni marittime; Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso dal Gruppo di lavoro merci pericolose nel corso delle sedute rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1
All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo capoverso: «Limitatamente alle unita' diverse da full container, possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).». |
| Annesso 4 (Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25/06/2019)
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 e' abrogato e sostituito dal seguente: «4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo da parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o in modalita' cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema PMIS) non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell'ingresso del contenitore in porto, pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata». |
| Art. 3
L'annesso 4 allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa e' abrogato e sostituito da quello allegato al presente decreto. |
| Art. 4
Il presente decreto, unitamente al suo annesso che ne costituisce parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3, che entreranno in vigore al sesto mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
Roma, 25 giugno 2019
Il Comandante generale: Pettorino |
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