| Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 25 giugno 2019 |  
| Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il  nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre  navi  (transhipment)  delle merci pericolose».  |  
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                        IL COMANDANTE GENERALE                 del Corpo delle capitanerie di porto 
   Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991, n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in mare;   Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  successive  modifiche  e integrazioni,  recante  riordino  della   legislazione   in   materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo delle capitanerie di porto;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n. 134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco  di  merci pericolose;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle attribuzioni dei dirigenti;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;   Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196  e  successive modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n.  2002/59/CE, e successive modifiche ed integrazioni, relativa  all'istituzione  di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale  e  d'informazione  come   modificata   dalla   direttiva   n. 2009/17/CE;   Visto il  decreto  dirigenziale  7  aprile  2014,  n.  303  recante procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e  al  reimbarco  su  altre navi (transhipment) delle merci pericolose;   Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in  data  3  maggio  2018 concernente  composizione  e  compiti  del  Gruppo  di  lavoro  merci pericolose;   Viste le  proposte  avanzate  dalla  Federazione  nazionale  agenti raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la  modifica del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con  e-mail  datata  5 gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente  dettagliate  con note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018;   Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato decreto dirigenziale n.  303/2014,  allo  scopo  di  semplificare  le procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;   Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  modifica  delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal Correspondance  Group  costituito  con  i  rappresentanti  di  alcune direzioni marittime;   Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  modifica  delle procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso  dal Gruppo  di  lavoro  merci   pericolose   nel   corso   delle   sedute rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato in premessa  viene  aggiunto,  al  punto  6.2,  il  seguente  secondo capoverso:     «Limitatamente alle unita' diverse  da  full  container,  possono essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima,  tese  ad ottenere autorizzazioni all'imbarco e  trasporto  ovvero  nulla  osta allo sbarco delle merci pericolose  in  colli  di  ulteriori  carichi riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».      |  
|   |                                                              Annesso 4                     (Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25/06/2019) 
         LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 e' abrogato e sostituito dal seguente:     «4.  codice  alfanumerico  del  contenitore  o  dei   contenitori cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo  da parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante  della  nave  di  inserire  il  codice  alfanumerico   del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o in modalita' cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema  PMIS) non appena in possesso dello stesso e  comunque  prima  dell'ingresso del contenitore  in  porto,  pena  la  decadenza  dell'autorizzazione rilasciata».      |  
|   |                                 Art. 3 
   L'annesso 4 allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato  in premessa e' abrogato e sostituito  da  quello  allegato  al  presente decreto.      |  
|   |                                 Art. 4 
   Il presente decreto, unitamente al suo annesso che  ne  costituisce parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, con esclusione di quanto previsto dagli articoli  2  e 3, che entreranno in vigore al sesto mese  successivo  alla  data  di pubblicazione del presente decreto.  
     Roma, 25 giugno 2019 
                                     Il Comandante generale: Pettorino     |  
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